Articolo 32 della Legge 7 agosto 1973, n. 519
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9 settembre 1973
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7 agosto 2012
Art. 32. (Carriera dei ricercatori)

La carriera dei ricercatori comprende le seguenti qualifiche:
ricercatore;
primo ricercatore.
La nomina in prova a ricercatore si consegue, nel limite dei posti disponibili, escluso il sesto riservato ai sensi del sesto comma, mediante concorso per titoli ed esame al quale possono partecipare coloro che siano muniti di diploma di laurea.
L'esame consiste in due prove scritte su argomento tecnico a carattere universitario, una prova scritta e orale in una lingua straniera determinata nel bando di concorso di cui al precedente articolo 28, una prova pratica con relazione scritta e una prova orale tecnica.
La commissione giudicatrice per la nomina in prova a ricercatore e' composta da un direttore di laboratorio, presidente, da un professore universitario, da uno dei ricercatori designati per il comitato scientifico, dai ricercatori dell'Istituto in una delle discipline di cui al terzo comma, punto 4), dell'articolo 10, a seconda del posto messo a concorso, da due direttori di reparto, di cui uno almeno appartenente alla carriera dei dirigenti di ricerca, nonche' da un docente universitario di lingue come membro aggiunto.
Al termine del periodo di prova il consiglio di laboratorio esprime un giudizio tecnico attitudinale basato sulla qualita' del servizio prestato.
Il sesto dei posti annualmente disponibili nel ruolo organico e' messo a concorso fra gli appartenenti alla carriera di concetto degli assistenti tecnici provvisti di laurea o libera docenza e con almeno otto anni di effettivo servizio nella carriera stessa. La frazione di posto non inferiore alla meta' si computa come posto intero; ove al concorso non possa essere attribuito alcun posto si procedera', negli anni successivi, alle opportune operazioni di conguaglio.
I vincitori del concorso di cui al precedente comma sono assegnati alla seconda classe di stipendio della qualifica di ricercatore.
L'esame del concorso di cui al sesto comma consiste in una prova scritta, una prova pratica ed un colloquio tendenti ad accertare la preparazione professionale e l'attitudine dei concorrenti alla ricerca ed alla soluzione di questioni di carattere tecnico.
La commissione giudicatrice per il concorso di cui al sesto comma e' composta nel modo previsto per la nomina in prova a ricercatore.
Dopo nove anni di effettivo servizio nella qualifica di ricercatore si consegue la promozione a primo ricercatore a ruolo aperto mediante valutazione di merito comparativo effettuata dal comitato amministrativo in base all'esame globale dell'attivita' svolta nella carriera, in base al giudizio tecnico-attitudinale espresso con le modalita' di cui all'articolo 29 e al parere del comitato scientifico sui titoli scientifici.
Per esigenze di funzionamento dell'Istituto possono essere messi a concorso pubblico per la qualifica di primo ricercatore fino a un terzo dei posti disponibili nella carriera esclusi quelli riservati di cui al sesto comma; sono ammessi candidati esterni provvisti di laurea i quali abbiano complessivamente prestato non meno di nove anni di effettivo servizio in attivita' di ricerca presso istituti di istruzione universitaria o di ricerca statali o liberi, italiani o stranieri.
Il servizio prestato presso universita' o istituti di ricerca stranieri deve essere riconosciuto valido ai fini dell'ammissione al concorso e del passaggio, dopo la conferma in ruolo, alle classi superiori di stipendio, con decreto del Ministro per la sanita' di concerto con quello per la pubblica istruzione.
Il concorso e' per titoli ed esami. I titoli sono costituiti da pubblicazioni scientifiche specifiche per la disciplina, che deve essere precisata nel bando di concorso, e l'esame consiste in una trattazione scritta di argomento specifico, una prova pratica specifica ed una discussione sulle pubblicazioni scientifiche prodotte.
La commissione giudicatrice del concorso e' composta dal direttore di laboratorio, presidente, da due professori universitari docenti nelle materie su cui vertono le prove di esame, da un direttore di reparto e da un dirigente di ricerca.
Al compimento di tre anni di effettivo servizio il vincitore del pubblico concorso a primo ricercatore, previo giudizio favorevole del comitato amministrativo basato sulle stesse modalita' dello scrutinio per la promozione a primo ricercatore, e' confermato in ruolo. Nel caso di valutazione sfavorevole il primo ricercatore decade dall'impiego in seguito a decreto ministeriale motivato ed ha diritto ad una indennita' una tantum pari a due mensilita' dell'ultimo stipendio percepito per ogni anno di servizio prestato.
((4)) ------------- AGGIORNAMENTO (4)
Il D.Lgs. 28 giugno 2012, n. 106 ha disposto (con l'art. 8, comma 1, lettera a)) l'abrogazione della presente legge a decorrere dalla data di entrata in vigore dello statuto e dei regolamenti di cui agli articoli 2 e 3.
Ha inoltre disposto (con l'art. 8, comma 2) che "Fino alla data di entrata in vigore dello statuto e dei regolamenti di cui agli articoli 2 e 3, rimangono in vigore le attuali norme sul funzionamento e sull'organizzazione dell'Istituto superiore di sanita', nei limiti della loro compatibilita' con le disposizioni del presente decreto legislativo".
Entrata in vigore il 7 agosto 2012
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