Sentenza 29 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte dei Conti, sez. Giurisdizionale Lazio, sentenza 29/12/2025, n. 538 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte dei Conti Sezione Giurisdizionale Lazio |
| Numero : | 538 |
| Data del deposito : | 29 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
538/2025 Sent. n.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE LAZIO
In composizione monocratica, nella persona del Consigliere Saverio Galasso, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio iscritto al n. 79497/pensioni civili del registro di Segreteria,
TRA
Il sig. XX, nato a [...] (omissis) il omissis C.F. omissis, rappresentato e difeso dall’avv. Roberto Salvatore Palermo, p.e.c.
studiolegalepalermo@pec.it, ed elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in Minturno, in Via Appia n. 783;
-ricorrente -
CONTRO
- l’Azienda USL Latina, P. IVA e C.F. 01684950593, in persona del Direttore Generale, legale rappresentante p.t., giusta delega in calce all’atto di primo grado, dall’Avv. Massimo Valleriani (Cod.
Fisc.: [...]), elettivamente domiciliato presso la sede dell’Ente in Latina, Viale P.L. Nervi, Latina Fiori Torre 2G (V Piano), il quale dichiara di voler ricevere gli avvisi e le comunicazioni previste ai seguenti indirizzi: FAX n. 077365553993, PEC:
m.valleriani@pec.ausl.latina.it;
- l’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale
(INPS), (C.F. 80078750587), con sede in Roma alla Via Ciro il Grande n. 21, in persona del Presidente protempore, rappresentato e difeso, giusta procura generale alle liti allegata alla memoria di costituzione, dall’Avv. Filippo Mangiapane (C.F.
[...], p.e.c.
avv.filippo.mangiapane@postacert.inps.gov.it), ed elettivamente domiciliato in Roma, in via Cesare Beccaria, n. 29, , che dichiara, ai sensi e per gli effetti dell’art. 28 del d.lgs. 26 agosto 2016, n.
174, di voler ricevere tutte le comunicazioni inerenti il presente procedimento all’indirizzo p.e.c. avv.filippo.mangiapane@postacert.inps.gov.it;
-resistenti –
Visto l’atto introduttivo del giudizio;
Visti gli altri atti e documenti di causa;
Uditi all’udienza del 14.9.2023, celebrata con l’assistenza del segretario d’udienza Sig.ra Paola Venanzini, l’Avv. Francesco Fois (per delega orale)
per la parte ricorrente e l’Avv. Andrea Botta, mentre nessuno è comparso per la ASL di Latina, come da verbale;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con ricorso depositato in data 18.7.2022, parte ricorrente agisce, in proprio, al fine di ottenere la condanna della ASL a corrispondere al ricorrente la pensione di inabilità ex art. 2, comma 12, L. 335/95 per infermità non dipendenti da causa di servizio, dalla data della domanda (07.10.2014) e sino all'attualità oltre le rate a maturarsi, nonché a corrispondere il TFR maturato durante il rapporto di lavoro cessato e/o la parte residua da scomputarsi ad un eventuale indebito contestato, il tutto con interessi e rivalutazione come per legge, con vittoria di spese e competenze professionali da distrarsi in favore del difensore antistatario.
1.1 In punto di fatto rappresenta che:
a. è stato dipendente dell’azienda USL Latina dal 08.03.2004 al 31.12.2014, con la qualifica di ausiliario specializzato (matricola 8284);
b. con raccomandata AR del 07.10.2014 chiedeva che, previa visita medica, gli fosse corrisposta la pensione di inabilità ex art. 2, comma 12, L. 335/95 per infermità non dipendenti da causa di servizio e per la quale si trovava, e attualmente si trova, nella assoluta e permanente impossibilità di svolgere qualsiasi attività lavorativa;
c. la predetta domanda veniva altresì corredata da relativa documentazione medica;
d. con nota del 02.02.15 prot. n. 2715, la resistente richiedeva la documentazione ai propri uffici interni al fine di istruire la pratica (e più in particolare le certificazioni attestanti le assenze dal servizio per malattia relative agli ultimi cinque anni e il rapporto informativo sul servizio svolto dal dipendente);
e. tuttavia, la resistente non provvedeva agli adempimenti conseguenti alla predetta nota;
f. ancora non gli è stato corrisposto, il TFR in seguito alla risoluzione del rapporto stesso;
g. afferma che il credito vantato a titolo di TFR maturato in seguito al rapporto di lavoro con l'azienda resistente, è maggiore all'indebito (euro 3.604,52) contestatogli nel corso del medesimo rapporto dall'AUSL, con nota del 20.01.2015 - prot.
n. 223;
h. sollecitava la definizione delle suindicate pratiche, a mezzo pec del 07.06.2017.
1.2 In conclusione, formula le domande sopra riportate al paragrafo 1.
In via istruttoria, chiede a) disporsi CTU medica sulla persona del ricorrente, per accertare la sussistenza della patologia dal 07.10.2014, ai fini pensione di inabilità ex art. 2 comma 12 L. 335/95 per infermità non dipendenti da causa di servizio, nonché CTU contabile al fine di quantificare con esattezza il dare e l'avere tra le parti in causa;
b) di ordinare ex art. 213 cpc alla resistente di esibire/produrre tutta la documentazione relativa alle pratiche oggetto di causa.
2. Si è costituita in giudizio, con comparsa, l’Azienda USL Latina, che:
- in relazione alla domanda relativa al TFR, In via preliminare ha eccepito la propria carenza di legittimazione passiva, da riconoscersi viceversa all’INPS quale soggetto erogatore, con conseguente necessità di integrazione del contraddittorio in favore di detto ente;
- sull’istanza di pensione di inabilità, asserisce l’infondatezza di quanto affermato dal ricorrente, secondo il quale l’Azienda, non avrebbe provveduto agli adempimenti istruttori conseguenti alla richiesta di detta pensione, in quanto l’Azienda ha istruito l’istanza secondo l’iter procedurale sancito dall’articolo 2, comma 12, l. 8.8.1995, inoltrandola, con nota Prot. n. 20995 del 12.7.2017, corredata dalla relativa documentazione, alla Commissione Medica di Verifica, che con verbale modello BL/G n. 47244 del 28/11/2017, ha giudicato che per il ricorrente non sussiste assoluta e permanente impossibilità a svolgere qualsiasi attività lavorativa determinata da infermità che abbiano cagionato la cessazione dal servizio.
In conseguenza, l’Azienda, con lettera raccomandata A/R, Prot. n. 476 del 08/01/2018, ha trasmesso all’Amministratore di Sostegno del ricorrente il verbale riguardante l’esito all’accertamento in argomento;
- in ordine all’asserita mancata corresponsione del TFR, che secondo controparte sarebbe di importo maggiore dell’indebito contestato dall’Azienda, nel corso del rapporto di lavoro, con la nota del 20/01/2015 Prot. n. 223, afferma che, anche con riguardo alla richiesta di corresponsione del TFR, l’Azienda ha posto in essere tutti gli adempimenti di propria competenza, trasmettendo, con la nota Prot.
n. 29768 del 20/10/2017, all’INPS la documentazione necessaria. Pertanto, non assume alcun rilievo l’eccezione sollevata in merito dal ricorrente.
3. In esito all’udienza dell’8.2.2023, questo Giudice, con ordinanza in data 14.2.2023, n. 39/2023, questo giudice ordinava a) alla parte ricorrente di depositare documentazione idonea ad attestare la residenza del ricorrente nonché il provvedimento del giudice competente con cui è stato nominato l’amministratore di sostegno per il ricorrente medesimo, nel termine di gg. 60 (sessanta) dalla data di comunicazione dell’ordinanza; b) l’integrazione del contraddittorio nei confronti dell’I.N.P.S.; c)
all’Azienda USL di Latina di depositare integralmente gli allegati alle note rispettivamente prot. n. 20995 del 12.7.2017, prot. n. 476 dell’8.1.2018, prot. n.
29768 del 20.10.2017, in premessa citate nel termine di gg. 60 giorni dalla data di comunicazione dell’ordinanza.
4. In data 21.4.2023 parte ricorrente dava esecuzione all’ordinanza istruttoria, depositando altresì provvedimento di revoca dell’amministratore di sostegno.
5. L’ASL di Latina non eseguiva l’ordinanza istruttoria.
6. A seguito della disposta integrazione del contraddittorio, l’INPS si costituiva depositando memoria di costituzione in data 21.7.2023.
6.1 In punto di diritto:
I. eccepisce l’eventuale inammissibilità della domanda per tardività della riassunzione del giudizio;
II. eccepisce il difetto parziale di giurisdizione della Corte dei Conti in favore del giudice del rapporto sulla domanda inerente al ricalcolo del trattamento di fine servizio;
III. eccepisce l’infondatezza di ogni pretesa nei confronti dell’Istituto;
IV. in subordine, eccepisce la prescrizione quinquennale dei ratei ex 2 del R.D.L. 19 gennaio 1939 n. 295, convertito in L. 2 giugno 1939 n. 739, nel testo sostituito all’art. 2 comma 4 della L. 7 agosto 1985 n. 428 e dell’art.16 comma 6 della L. 30 dicembre 1991 n. 412; nonché dell’art. 2948 n. 4 ed il divieto di cumulo di interessi e rivalutazione ai sensi dell’art. 22, comma 36, della L. 724/1994 e dell’art. 16, comma 6, della 412/1991.
6.2 In conclusione, opponendosi alle istanze istruttorie di parte ricorrente, chiede:
I. ritenere l’inammissibilità del ricorso o comunque la carenza di giurisdizione parziale del giudice adito sulla domanda inerente al TFR;
II. nel merito rigettare ogni domanda nei confronti dell’Istituto resistente in quanto infondata in fatto ed in diritto, con il favore delle spese.
7. In esito all’udienza pubblica odierna, sentiti gli interventi delle parti, come da verbale, la causa è stata trattenuta in decisione e decisa in camera di consiglio, come da dispositivo riportato in calce.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Deve essere dichiarato il parziale difetto di giurisdizione e, per il resto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.
2. In via pregiudiziale, deve essere dichiarato il difetto di giurisdizione della Corte dei conti in relazione alla domanda relativa alla determinazione del TFS, in quanto secondo il pacifico orientamento giurisprudenziale ogni questione relativa trattamento di fine rapporto, quale ne sia la declinazione
(indennità di buonuscita, TFS, indennità, premio di servizio ecc.) appartiene alla giurisdizione del giudice del rapporto di lavoro (tra le tante, Cass.,
SS.UU., n. 11849/2016, n.25039/2013; Corte dei conti, II app. n. 82/2023, id. 292/2023), da individuarsi, nel caso di specie, nel giudice ordinario, innanzi al quale la causa potrà essere riassunta nei termini perentori di cui all’art. 17, comma 2, c.g.c..
3. Quanto alla domanda di pensione di inabilità, con riguardo all’ammissibilità ex art. 153 c.g.c., deve dichiararsi l’inammissibilità del ricorso.
Dagli atti processuali, emerge che parte ricorrente non ha mai presentato all'INPS istanza per il riconoscimento del trattamento pensionistico invocato, la cui competenza appartiene esclusivamente all’INPS (e non all’ente datore di lavoro).
Ed è pacifico dagli atti di causa e tra le parti che l’INPS non abbia adottato alcuna determina (positiva o negativa) al riguardo né consta che il ricorrente abbia provveduto alla notifica - nei confronti dell’Istituto - di una formale diffida all’adozione del provvedimento amministrativo sull’(ipotetica)
istanza de qua, espressamente richiesta, a pena di inammissibilità dall’art. 153, comma 1, lett. b),
c.g.c., per legittimare la proposizione di ricorso.
Ne deriva l’inammissibilità del ricorso ai sensi dell’art. 153, comma 1, lett. b), c.g.c. (cfr. per tutte Cdc., sez. I giur. app., 9.6.2023, n. 253) per mancata presentazione della previa istanza all’INPS.
Peraltro, parte ricorrente è comunque priva di interesse al riguardo, atteso che, come risulta dalla costituzione dell’INPS, la cessazione del rapporto di lavoro è avvenuta per destituzione e non per inabilità, venendo così meno ogni presupposto, anche ipotetico, per ottenere il beneficio invocato.
4. Per altro profilo, l’inammissibilità del ricorso deriva dalla tardiva riassunzione del giudizio, siccome eccepito dall’INPS.
Infatti, la sentenza del Tribunale di Latina è stata depositata in data 27.2.2020 ed è pertanto passata in giudicato in data 27.8.2020.
Il termine trimestrale per la riassunzione, previsto dall’art. 17 c.g.c., è scaduto in data 27.11.2020, mentre il ricorso è stato depositato innanzi a questa Corte solo in data 18.7.2022, con conseguente inammissibilità.
5. Conclusivamente, deve in parte dichiararsi il difetto di giurisdizione, mentre per il resto il ricorso è inammissibile.
6. Posto che la definizione del giudizio avviene solo decidendo su questione pregiudiziale, si dispone, ai sensi dell’art. 31, comma 3, c.g.c., la compensazione delle spese del giudizio.
7. Nulla per le spese della sentenza di cui all’art.
31, comma 5, c.g.c., attesa la gratuità del giudizio pensionistico.
PER QUESTI MOTIVI
La Corte dei Conti – Sezione Giurisdizionale per la Regione Lazio, in composizione monocratica definitivamente pronunciando:
- in relazione alla domanda inerente alla corresponsione del trattamento di fine rapporto, dichiara il difetto di giurisdizione della Corte dei conti e indica il Giudice ordinario, quale giudice avente giurisdizione, presso il quale la causa dovrà essere riassunta nel termine perentorio di cui all’art. 59, comma 2, della l. 69 del 2009;
- per il resto, dichiara inammissibile il ricorso;
- compensa le spese del giudizio;
- nulla per le spese della sentenza.
Manda alla Segreteria per gli adempimenti di rito.
Così deciso nella Camera di consiglio del 14 settembre 2023.
Il Giudice Monocratico Cons. Saverio Galasso f.to digitalmente Pubblicata mediante deposito in Segreteria il 29.12.2025 per il Dirigente F.to digitalmente dott. Alessandro VINICOLA SS VINICOLA CORTE DEI CONTI 29.12.2025 12:40:43 GMT+01:00