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Sentenza 2 gennaio 2026
Sentenza 2 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Cagliari, sez. I, sentenza 02/01/2026, n. 1 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Cagliari |
| Numero : | 1 |
| Data del deposito : | 2 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1/2026
Depositata il 02/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CAGLIARI Sezione 1, riunita in udienza il 28/11/2025 alle ore 10:30 con la seguente composizione collegiale:
ZANIBONI MASSIMO, Presidente
AT NI, AT
CONTINI MICHELE, Giudice
in data 28/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 593/2025 depositato il 21/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Cagliari
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - SI - Cagliari - Via Asproni 13 09124 Cagliari CA
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 02520259004365524 IRPEF-ALTRO 2010
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 02520259004365524 TARI 2010
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 02520259004365524 TARI 2011 - AVVISO DI INTIMAZIONE n. 02520259004365524 TARI 2012
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 758/2025 depositato il
28/11/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente:Ricorrente_1 rappr.ta e difesa come in atti: -
In via preliminare e urgente:
Sospendere, ai sensi dell'art. 47 del D.Lgs. n. 546/1992, l'efficacia esecutiva dell'intimazione di pagamento n.02520259004365524/000, per la parte di competenza della Corte di Giustizia Tributaria di
Primo Grado, per i gravi motivi esposti in narrativa.
Nel merito:
1. Accertare e dichiarare la nullità dell'avviso di pagamento n. 02520259004365524/000, per la parte di competenza della Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado, per la mancata notifica degli atti presupposti;
2. Accertare e dichiarare l'intervenuta prescrizione del diritto alla riscossione della tassa smaltimento rifiuti e tributi provinciale, di cui alle cartelle esattoriali 02520110053830363000, 02520120047818809000 e
02520130027380422000, notificate rispettivamente il 28.11.2011, il 21.11.2012 e il 25.11.2013 e, per l'effetto, annullare l'intimazione di pagamento n.02520259004365524/000.
3. Accertare e dichiarare l'intervenuta prescrizione del diritto alla riscossione dell'Irpef, delle sanzioni e degli interessi relativi all'avviso di accertamento n. TW3010602223/2016 (notificato il 10.11.2016) e, per l'effetto, annullare l'intimazione di pagamento n.02520259004365524/000.
4. In ogni caso, annullare in tutto o in parte l'intimazione di pagamento impugnata per tutti i motivi esposti nella superiore espositiva.
Con vittoria di spese e compensi professionali del presente giudizio, oltre rimborso forfettario spese generali, CPA ed IVA come per legge.
Resistente: Ag.entrate - SI - Cagliari rappr.ta e difesa come in atti: -
A. Dichiarare inammissibile il ricorso ai sensi dell'art. 14, comma 6-bis, D. Lgs 546/1992 sull' avviso di accertamento esecutivo TW3010602223/2016;
B. In via subordinata, rigettare il ricorso sui titoli e sul credito in essi affermato;
C. Chiede, inoltre, alle condizioni di cui all'espositiva, che sia ordinata o autorizzata la chiamata in causa dell'Agenzia delle entrate, Direzione provinciale di Cagliari, ufficio territoriale di Cagliari, fissando una nuova udienza per consentirne la costituzione nel rispetto dei termini per la difesa e onerando del relativo adempimento la parte ricorrente.
D. Con vittoria di spese e compensi per la prestazione professionale.
Resistente: Ag. Entrate Direzione Provinciale Cagliari rappr.ta e difesa come in atti: - il rigetto del ricorso e la condanna della ricorrente alle spese di giudizio.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
In data 19 giugno 2025, la Sig.ra Ricorrente_1 riceveva la notifica dell'intimazione di pagamento n. 02520259004365524/000, con la quale l'Agenzia delle Entrate – SI intimava il pagamento della somma complessiva di euro 9.761,59.
Tale intimazione di pagamento traeva origine dalle seguenti cartelle di pagamento:
– n. 02520110053830363000;
– n. 02520120047818809000;
– n. 02520130027380422000, nonché dall'avviso di accertamento esecutivo n. TW3010602223/2016.
Il presente ricorso ha ad oggetto gli atti presupposti relativi alla tassa per lo smaltimento dei rifiuti (TARSU/
TARI), al tributo provinciale e all'IRPEF, all'Avviso di accertamento n. TW3010602223/2016, Direzione
Provinciale di Cagliari – Ufficio Controlli per Irpef, Addizionale regionale e sanzioni anno 2010 oltre interessi e oneri accessori, per un importo complessivo di euro 6.227,70.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato e non merita accoglimento.
Con il primo motivo di doglianza, la ricorrente eccepisce l'omessa notifica dell'avviso di accertamento n.
TW3010602223/2016.
Tale censura, tuttavia, riguarda un atto rispetto al quale l'unico soggetto legittimato a contraddire è l'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Cagliari, che non risulta convenuta nel presente giudizio.
Nondimeno, nel costituirsi, l'Agenzia delle Entrate, chiamata in causa a seguito Ordinanza n. 376/2025, depositata il 20 ottobre 2025 di questa Corte per ipotesi di litisconsorzio necessario ex articolo 14, comma
6-bis, del Decreto legislativo del 31 dicembre 1992, n. 546 - ha fornito riscontro in ordine all'avviso di accertamento n. TW3010602223/2016, precisando che lo stesso è stato regolarmente notificato in data 10 novembre 2016, allegando agli atti processuali la documentazione comprovante.
In particolare, risulta che l'agente postale si recava presso il domicilio della sig.ra Ricorrente_1, sito in Indirizzo_1, Cagliari, al fine di consegnare l'atto giudiziario mediante raccomandata n. 76408489062-7; non avendo rinvenuto la destinataria, provvedeva a immettere nella cassetta della corrispondenza la comunicazione di avvenuto deposito (C.A.D.) n. 667961632214-8.
La ricorrente non ritirava il ritiro il plico presso l'Ufficio postale, per cui la notificazione si perfezionava decorsi dieci giorni dall'immissione della C.A.D. in cassetta, con conseguente restituzione della busta chiusa al mittente per mancato ritiro.
La notifica deve ritenersi pienamente valida, in quanto eseguita nel rispetto della disciplina dettata dall'art. 140 c.p.c. e dall'art. 8 della legge 20 novembre 1982, n. 890.
Nelle ipotesi in cui, al momento della notificazione, il destinatario (o altro soggetto abilitato alla ricezione) non venga rinvenuto nel luogo in cui la notifica deve essere eseguita, perché assente o irreperibile, l'ufficiale notificatore, in conformità all'art. 140 c.p.c., è tenuto a provvedere: · al deposito della copia dell'atto presso la casa comunale del Comune in cui la notificazione deve eseguirsi;
· all'affissione di un avviso di tale deposito, in busta chiusa e sigillata, alla porta dell'abitazione, dell'ufficio o dell'azienda del destinatario;
· all'invio al destinatario di una raccomandata informativa, con avviso di ricevimento, attestante l'avvenuto deposito.
Quanto al perfezionamento della notifica ex art. 140 c.p.c., occorre distinguere la posizione del notificante da quella del destinatario.
Per il notificante, la notificazione si perfeziona con il compimento dell'ultimo degli adempimenti previsti dalla norma, ossia con la spedizione della raccomandata informativa.
Per il destinatario, invece, secondo quanto statuito dalla Corte costituzionale con sentenza 14 gennaio 2010,
n. 3, la notificazione si perfeziona con il ricevimento della raccomandata informativa ovvero, in ogni caso, decorsi dieci giorni dalla sua spedizione.
La notificazione degli atti tributari e degli atti del processo tributario può essere eseguita anche tramite il servizio postale, mediante invio dell'atto in busta chiusa a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento.
In tali ipotesi, la disciplina applicabile è quella dettata dalla legge n. 890 del 1982, che normalmente richiede l'intermediazione di un agente notificatore il quale, ai sensi dell'art. 149 c.p.c., provvede a spedire la copia dell'atto in piego raccomandato con avviso di ricevimento.
L'art. 14 della legge n. 890/1982 stabilisce, peraltro, che la notificazione degli avvisi e degli altri atti che per legge devono essere notificati al contribuente può essere eseguita direttamente dagli uffici finanziari a mezzo posta.
L'art. 8 della medesima legge disciplina l'ipotesi di mancato recapito del piego raccomandato per assenza, inidoneità o rifiuto delle persone abilitate alla ricezione, ovvero per temporanea assenza del destinatario, stabilendo che il plico venga depositato presso l'ufficio postale preposto alla consegna e che del tentativo di notifica e del deposito venga data notizia al destinatario mediante C.A.D. inviata con raccomandata A/R.
Tale comunicazione contiene l'avvertimento che la notificazione si intende comunque eseguita decorsi dieci giorni dalla data del deposito, ovvero dalla data del ritiro, se anteriore.
In tali casi — ai quali deve essere equiparata anche l'ipotesi della raccomandata informativa inviata ai sensi dell'art. 140 c.p.c. e non ritirata nel termine di legge — si verifica la c.d. “compiuta giacenza”, con conseguente perfezionamento della notificazione nei confronti del destinatario.
Di tutte le formalità espletate è dato atto nell'avviso di ricevimento, che viene datato e sottoscritto dall'agente postale e restituito al mittente con l'annotazione della data del deposito, dei motivi che lo hanno determinato, dell'indicazione “atto non ritirato entro il termine di dieci giorni” e della data di restituzione.
Inoltre, si precisa che, qualora al momento del recapito della C.A.D. non venga rinvenuto il destinatario o altra persona abilitata, la busta contenente la comunicazione viene affissa alla porta d'ingresso o immessa nella cassetta della corrispondenza, con attestazione nel relativo avviso di ricevimento (Mod. 23 L CAD).
Quanto alle ulteriori notificazioni, l'Agente della riscossione rileva di avere regolarmente notificato le cartelle di pagamento nelle date e secondo le modalità indicate nella documentazione prodotta in atti. In particolare, le cartelle n. 02520110053830363000, 02520120047818809000 e 02520130027380422000 sono state notificate dai messi notificatori nel rispetto della disciplina di cui agli artt. 26 DPR 602/1973, 60 DPR 600/1973,
138 e 140 c.p.c., con invio della raccomandata informativa nei casi in cui non fosse stato possibile procedere alla consegna a mani.
L'odierna ricorrente è stata, peraltro, destinataria di una serie di atti che, ingiungendo il pagamento del debito, hanno interrotto il decorso della prescrizione, e segnatamente:
· il preavviso di fermo amministrativo n. 02580201600002075000, notificato il 22 settembre 2016, relativo alle cartelle n. 02520120047818809000 e 02520130027380422000;
· l'intimazione di pagamento n. 02520169006859911000, notificata il 25 novembre 2016, relativa alle cartelle n. 02520110053830363000, 02520120047818809000 e 02520130027380422000;
· l'intimazione di pagamento n. 02520199009283920000, notificata il 27 dicembre 2019, relativa all'avviso di accertamento n. TW3010602223/2016;
· l'intimazione di pagamento n. 02520229006230532000, notificata il 13 luglio 2023, relativa a tutte le cartelle e all'avviso di accertamento sopra indicati.
Dagli atti di causa risulta, altresì, che la ricorrente ha presentato due istanze di rateizzazione, entrambe accolte, concernenti le medesime cartelle di pagamento, con conseguenti versamenti effettuati dal 25 novembre 2013 al 12 novembre 2014.
La sequenza temporale descritta esclude il maturare di eventi estintivi dei crediti per decorso del tempo. Il termine di prescrizione, infatti, è stato ripetutamente interrotto dal 2016 al 2023 mediante atti notificati a distanza inferiore a cinque anni l'uno dall'altro, rendendo superflua ogni ulteriore disamina sul termine prescrizionale applicabile ai tributi erariali azionati, pacificamente soggetti alla prescrizione ordinaria in assenza di diversa previsione normativa.
Parimenti superflua è la considerazione dei periodi di sospensione delle attività esattoriali, che comunque devono essere detratti dal computo del termine prescrizionale, così come delle rateazioni che hanno dapprima interrotto e poi sospeso il decorso della prescrizione.
Ciò rende superfluo attardarsi sul termine di prescrizione applicabile ai tributi erariali oggi azionati (IRPEF, addizionale Irpef), comunque pacificamente sottoposti, in difetto di una disposizione normativa contraria, alla prescrizione ordinaria (Cassazione, ordinanze n. 26405/2020, 15845/2020, 2999/2022, 17234/2023 e
33213/2023).
Del pari superfluo è tener conto dei periodi di sospensione delle attività esattoriali, e dei corrispondenti termini di prescrizione, che hanno interessato i tributi in esame e che devo essere detratti in sede di computo del tempo necessario a far estinguere il debito.
Nel dettaglio, si devono considerare le sospensioni durate
- dal 1° gennaio 2014 al 15 giugno 2014, disposta per consentire la definizione agevolata, prevista dall'art. 1, comma 618, Legge 147/2013 e successive modificazioni. Il decorso del termine è stato sospeso per un periodo di 166 giorni;
- dal giorno 8.3.2020 al 31.8.2021, disposta, per fronteggiare l'emergenza epidemiologica, dall'art. 68, DL
18/2020 (successivamente prorogato con i Decreti 34/2020, 78/2020, 99/2021, 41/2021), che dispone: “1.
Con riferimento alle entrate tributarie e non tributarie, sono sospesi i termini dei versamenti, in scadenza nel periodo dall'8 marzo 2020 al 31 agosto 2021, derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione… Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 24 settembre 2015,
n. 159…
L'art. 12, D. Lgs 159/2015, statuisce: “1. Le disposizioni in materia di sospensione dei termini di versamento dei tributi… comportano altresì, per un corrispondente periodo di tempo, relativamente alle stesse entrate, la sospensione dei termini previsti per gli adempimenti anche processuali, nonché la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza in materia di liquidazione, controllo, accertamento, contenzioso e riscossione a favore degli enti impositori, degli enti previdenziali e assistenziali e degli agenti della riscossione…
- delle rateazioni che hanno dapprima interrotto (Cassazione, sentenze 12407/2016, 16098/2018), e poi, per tutta la loro durata, sospeso il decorso della prescrizione. E invero, in pendenza dei benefici e fino all'avverarsi delle decadenze, non era possibile compiere ulteriori atti di messa in mora.
Quanto sopra consente di escludere che sia maturata, in relazione a tutti i crediti, non solo la prescrizione ordinaria, ma anche quella breve.
Detratte, dunque, tutte le sospensioni rilevanti, deve escludersi che, alla data di notifica dell'intimazione di pagamento n. 02520259004365524000 (19 giugno 2025), fosse maturata, per alcuno dei crediti azionati, né la prescrizione ordinaria né quella breve.
Resta fermo il principio secondo cui le contestazioni relative a presunti eventi estintivi o a vizi degli atti presupposti avrebbero dovuto essere fatte valere mediante tempestiva impugnazione delle cartelle o del primo atto notificato, con la conseguenza che l'inerzia del contribuente ha determinato la definitività degli atti e la preclusione di ogni successiva deduzione.
Tale preclusione, come affermato dalla costante giurisprudenza di legittimità, opera anche con riferimento a vizi di nullità e può essere rilevata d'ufficio dal giudice.
Infine, deve ribadirsi che il ricorso alle rateizzazioni integra un riconoscimento del debito, con effetti interruttivi e sospensivi della prescrizione ai sensi dell'art. 2944 c.c., come costantemente affermato dalla Corte di cassazione.
Il principio è stato costantemente affermato dalla Cassazione sin dalle sentenze n. 12407/2016 e n.16098/2018, per proseguire, più di recente, con le ordinanze 5160/2022, e 31455, del 25.6.2024, dove si legge: “La domanda di rateazione e di definizione agevolata dei tributi, benché corredata dalla formula di salvezza dei diritti connessi all'esito di accertamenti giudiziali in corso, configura un riconoscimento di debito, al quale l'art. 2944 c.c. ricollega l'effetto interruttivo della prescrizione, in quanto atto giuridico in senso stretto, di carattere non recettizio, che non richiede in chi lo compie una specifica intenzione ricognitiva, ma soltanto la volontarietà e la consapevolezza dell'esistenza del debito”.
Le spese processuali seguono, come per regola, la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso Condanna ad € 960,00 di spese, oltre spese generali al 15% ed altri accessori di legge, per ogni parte costituita
Depositata il 02/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CAGLIARI Sezione 1, riunita in udienza il 28/11/2025 alle ore 10:30 con la seguente composizione collegiale:
ZANIBONI MASSIMO, Presidente
AT NI, AT
CONTINI MICHELE, Giudice
in data 28/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 593/2025 depositato il 21/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Cagliari
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - SI - Cagliari - Via Asproni 13 09124 Cagliari CA
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 02520259004365524 IRPEF-ALTRO 2010
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 02520259004365524 TARI 2010
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 02520259004365524 TARI 2011 - AVVISO DI INTIMAZIONE n. 02520259004365524 TARI 2012
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 758/2025 depositato il
28/11/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente:Ricorrente_1 rappr.ta e difesa come in atti: -
In via preliminare e urgente:
Sospendere, ai sensi dell'art. 47 del D.Lgs. n. 546/1992, l'efficacia esecutiva dell'intimazione di pagamento n.02520259004365524/000, per la parte di competenza della Corte di Giustizia Tributaria di
Primo Grado, per i gravi motivi esposti in narrativa.
Nel merito:
1. Accertare e dichiarare la nullità dell'avviso di pagamento n. 02520259004365524/000, per la parte di competenza della Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado, per la mancata notifica degli atti presupposti;
2. Accertare e dichiarare l'intervenuta prescrizione del diritto alla riscossione della tassa smaltimento rifiuti e tributi provinciale, di cui alle cartelle esattoriali 02520110053830363000, 02520120047818809000 e
02520130027380422000, notificate rispettivamente il 28.11.2011, il 21.11.2012 e il 25.11.2013 e, per l'effetto, annullare l'intimazione di pagamento n.02520259004365524/000.
3. Accertare e dichiarare l'intervenuta prescrizione del diritto alla riscossione dell'Irpef, delle sanzioni e degli interessi relativi all'avviso di accertamento n. TW3010602223/2016 (notificato il 10.11.2016) e, per l'effetto, annullare l'intimazione di pagamento n.02520259004365524/000.
4. In ogni caso, annullare in tutto o in parte l'intimazione di pagamento impugnata per tutti i motivi esposti nella superiore espositiva.
Con vittoria di spese e compensi professionali del presente giudizio, oltre rimborso forfettario spese generali, CPA ed IVA come per legge.
Resistente: Ag.entrate - SI - Cagliari rappr.ta e difesa come in atti: -
A. Dichiarare inammissibile il ricorso ai sensi dell'art. 14, comma 6-bis, D. Lgs 546/1992 sull' avviso di accertamento esecutivo TW3010602223/2016;
B. In via subordinata, rigettare il ricorso sui titoli e sul credito in essi affermato;
C. Chiede, inoltre, alle condizioni di cui all'espositiva, che sia ordinata o autorizzata la chiamata in causa dell'Agenzia delle entrate, Direzione provinciale di Cagliari, ufficio territoriale di Cagliari, fissando una nuova udienza per consentirne la costituzione nel rispetto dei termini per la difesa e onerando del relativo adempimento la parte ricorrente.
D. Con vittoria di spese e compensi per la prestazione professionale.
Resistente: Ag. Entrate Direzione Provinciale Cagliari rappr.ta e difesa come in atti: - il rigetto del ricorso e la condanna della ricorrente alle spese di giudizio.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
In data 19 giugno 2025, la Sig.ra Ricorrente_1 riceveva la notifica dell'intimazione di pagamento n. 02520259004365524/000, con la quale l'Agenzia delle Entrate – SI intimava il pagamento della somma complessiva di euro 9.761,59.
Tale intimazione di pagamento traeva origine dalle seguenti cartelle di pagamento:
– n. 02520110053830363000;
– n. 02520120047818809000;
– n. 02520130027380422000, nonché dall'avviso di accertamento esecutivo n. TW3010602223/2016.
Il presente ricorso ha ad oggetto gli atti presupposti relativi alla tassa per lo smaltimento dei rifiuti (TARSU/
TARI), al tributo provinciale e all'IRPEF, all'Avviso di accertamento n. TW3010602223/2016, Direzione
Provinciale di Cagliari – Ufficio Controlli per Irpef, Addizionale regionale e sanzioni anno 2010 oltre interessi e oneri accessori, per un importo complessivo di euro 6.227,70.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato e non merita accoglimento.
Con il primo motivo di doglianza, la ricorrente eccepisce l'omessa notifica dell'avviso di accertamento n.
TW3010602223/2016.
Tale censura, tuttavia, riguarda un atto rispetto al quale l'unico soggetto legittimato a contraddire è l'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Cagliari, che non risulta convenuta nel presente giudizio.
Nondimeno, nel costituirsi, l'Agenzia delle Entrate, chiamata in causa a seguito Ordinanza n. 376/2025, depositata il 20 ottobre 2025 di questa Corte per ipotesi di litisconsorzio necessario ex articolo 14, comma
6-bis, del Decreto legislativo del 31 dicembre 1992, n. 546 - ha fornito riscontro in ordine all'avviso di accertamento n. TW3010602223/2016, precisando che lo stesso è stato regolarmente notificato in data 10 novembre 2016, allegando agli atti processuali la documentazione comprovante.
In particolare, risulta che l'agente postale si recava presso il domicilio della sig.ra Ricorrente_1, sito in Indirizzo_1, Cagliari, al fine di consegnare l'atto giudiziario mediante raccomandata n. 76408489062-7; non avendo rinvenuto la destinataria, provvedeva a immettere nella cassetta della corrispondenza la comunicazione di avvenuto deposito (C.A.D.) n. 667961632214-8.
La ricorrente non ritirava il ritiro il plico presso l'Ufficio postale, per cui la notificazione si perfezionava decorsi dieci giorni dall'immissione della C.A.D. in cassetta, con conseguente restituzione della busta chiusa al mittente per mancato ritiro.
La notifica deve ritenersi pienamente valida, in quanto eseguita nel rispetto della disciplina dettata dall'art. 140 c.p.c. e dall'art. 8 della legge 20 novembre 1982, n. 890.
Nelle ipotesi in cui, al momento della notificazione, il destinatario (o altro soggetto abilitato alla ricezione) non venga rinvenuto nel luogo in cui la notifica deve essere eseguita, perché assente o irreperibile, l'ufficiale notificatore, in conformità all'art. 140 c.p.c., è tenuto a provvedere: · al deposito della copia dell'atto presso la casa comunale del Comune in cui la notificazione deve eseguirsi;
· all'affissione di un avviso di tale deposito, in busta chiusa e sigillata, alla porta dell'abitazione, dell'ufficio o dell'azienda del destinatario;
· all'invio al destinatario di una raccomandata informativa, con avviso di ricevimento, attestante l'avvenuto deposito.
Quanto al perfezionamento della notifica ex art. 140 c.p.c., occorre distinguere la posizione del notificante da quella del destinatario.
Per il notificante, la notificazione si perfeziona con il compimento dell'ultimo degli adempimenti previsti dalla norma, ossia con la spedizione della raccomandata informativa.
Per il destinatario, invece, secondo quanto statuito dalla Corte costituzionale con sentenza 14 gennaio 2010,
n. 3, la notificazione si perfeziona con il ricevimento della raccomandata informativa ovvero, in ogni caso, decorsi dieci giorni dalla sua spedizione.
La notificazione degli atti tributari e degli atti del processo tributario può essere eseguita anche tramite il servizio postale, mediante invio dell'atto in busta chiusa a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento.
In tali ipotesi, la disciplina applicabile è quella dettata dalla legge n. 890 del 1982, che normalmente richiede l'intermediazione di un agente notificatore il quale, ai sensi dell'art. 149 c.p.c., provvede a spedire la copia dell'atto in piego raccomandato con avviso di ricevimento.
L'art. 14 della legge n. 890/1982 stabilisce, peraltro, che la notificazione degli avvisi e degli altri atti che per legge devono essere notificati al contribuente può essere eseguita direttamente dagli uffici finanziari a mezzo posta.
L'art. 8 della medesima legge disciplina l'ipotesi di mancato recapito del piego raccomandato per assenza, inidoneità o rifiuto delle persone abilitate alla ricezione, ovvero per temporanea assenza del destinatario, stabilendo che il plico venga depositato presso l'ufficio postale preposto alla consegna e che del tentativo di notifica e del deposito venga data notizia al destinatario mediante C.A.D. inviata con raccomandata A/R.
Tale comunicazione contiene l'avvertimento che la notificazione si intende comunque eseguita decorsi dieci giorni dalla data del deposito, ovvero dalla data del ritiro, se anteriore.
In tali casi — ai quali deve essere equiparata anche l'ipotesi della raccomandata informativa inviata ai sensi dell'art. 140 c.p.c. e non ritirata nel termine di legge — si verifica la c.d. “compiuta giacenza”, con conseguente perfezionamento della notificazione nei confronti del destinatario.
Di tutte le formalità espletate è dato atto nell'avviso di ricevimento, che viene datato e sottoscritto dall'agente postale e restituito al mittente con l'annotazione della data del deposito, dei motivi che lo hanno determinato, dell'indicazione “atto non ritirato entro il termine di dieci giorni” e della data di restituzione.
Inoltre, si precisa che, qualora al momento del recapito della C.A.D. non venga rinvenuto il destinatario o altra persona abilitata, la busta contenente la comunicazione viene affissa alla porta d'ingresso o immessa nella cassetta della corrispondenza, con attestazione nel relativo avviso di ricevimento (Mod. 23 L CAD).
Quanto alle ulteriori notificazioni, l'Agente della riscossione rileva di avere regolarmente notificato le cartelle di pagamento nelle date e secondo le modalità indicate nella documentazione prodotta in atti. In particolare, le cartelle n. 02520110053830363000, 02520120047818809000 e 02520130027380422000 sono state notificate dai messi notificatori nel rispetto della disciplina di cui agli artt. 26 DPR 602/1973, 60 DPR 600/1973,
138 e 140 c.p.c., con invio della raccomandata informativa nei casi in cui non fosse stato possibile procedere alla consegna a mani.
L'odierna ricorrente è stata, peraltro, destinataria di una serie di atti che, ingiungendo il pagamento del debito, hanno interrotto il decorso della prescrizione, e segnatamente:
· il preavviso di fermo amministrativo n. 02580201600002075000, notificato il 22 settembre 2016, relativo alle cartelle n. 02520120047818809000 e 02520130027380422000;
· l'intimazione di pagamento n. 02520169006859911000, notificata il 25 novembre 2016, relativa alle cartelle n. 02520110053830363000, 02520120047818809000 e 02520130027380422000;
· l'intimazione di pagamento n. 02520199009283920000, notificata il 27 dicembre 2019, relativa all'avviso di accertamento n. TW3010602223/2016;
· l'intimazione di pagamento n. 02520229006230532000, notificata il 13 luglio 2023, relativa a tutte le cartelle e all'avviso di accertamento sopra indicati.
Dagli atti di causa risulta, altresì, che la ricorrente ha presentato due istanze di rateizzazione, entrambe accolte, concernenti le medesime cartelle di pagamento, con conseguenti versamenti effettuati dal 25 novembre 2013 al 12 novembre 2014.
La sequenza temporale descritta esclude il maturare di eventi estintivi dei crediti per decorso del tempo. Il termine di prescrizione, infatti, è stato ripetutamente interrotto dal 2016 al 2023 mediante atti notificati a distanza inferiore a cinque anni l'uno dall'altro, rendendo superflua ogni ulteriore disamina sul termine prescrizionale applicabile ai tributi erariali azionati, pacificamente soggetti alla prescrizione ordinaria in assenza di diversa previsione normativa.
Parimenti superflua è la considerazione dei periodi di sospensione delle attività esattoriali, che comunque devono essere detratti dal computo del termine prescrizionale, così come delle rateazioni che hanno dapprima interrotto e poi sospeso il decorso della prescrizione.
Ciò rende superfluo attardarsi sul termine di prescrizione applicabile ai tributi erariali oggi azionati (IRPEF, addizionale Irpef), comunque pacificamente sottoposti, in difetto di una disposizione normativa contraria, alla prescrizione ordinaria (Cassazione, ordinanze n. 26405/2020, 15845/2020, 2999/2022, 17234/2023 e
33213/2023).
Del pari superfluo è tener conto dei periodi di sospensione delle attività esattoriali, e dei corrispondenti termini di prescrizione, che hanno interessato i tributi in esame e che devo essere detratti in sede di computo del tempo necessario a far estinguere il debito.
Nel dettaglio, si devono considerare le sospensioni durate
- dal 1° gennaio 2014 al 15 giugno 2014, disposta per consentire la definizione agevolata, prevista dall'art. 1, comma 618, Legge 147/2013 e successive modificazioni. Il decorso del termine è stato sospeso per un periodo di 166 giorni;
- dal giorno 8.3.2020 al 31.8.2021, disposta, per fronteggiare l'emergenza epidemiologica, dall'art. 68, DL
18/2020 (successivamente prorogato con i Decreti 34/2020, 78/2020, 99/2021, 41/2021), che dispone: “1.
Con riferimento alle entrate tributarie e non tributarie, sono sospesi i termini dei versamenti, in scadenza nel periodo dall'8 marzo 2020 al 31 agosto 2021, derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione… Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 24 settembre 2015,
n. 159…
L'art. 12, D. Lgs 159/2015, statuisce: “1. Le disposizioni in materia di sospensione dei termini di versamento dei tributi… comportano altresì, per un corrispondente periodo di tempo, relativamente alle stesse entrate, la sospensione dei termini previsti per gli adempimenti anche processuali, nonché la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza in materia di liquidazione, controllo, accertamento, contenzioso e riscossione a favore degli enti impositori, degli enti previdenziali e assistenziali e degli agenti della riscossione…
- delle rateazioni che hanno dapprima interrotto (Cassazione, sentenze 12407/2016, 16098/2018), e poi, per tutta la loro durata, sospeso il decorso della prescrizione. E invero, in pendenza dei benefici e fino all'avverarsi delle decadenze, non era possibile compiere ulteriori atti di messa in mora.
Quanto sopra consente di escludere che sia maturata, in relazione a tutti i crediti, non solo la prescrizione ordinaria, ma anche quella breve.
Detratte, dunque, tutte le sospensioni rilevanti, deve escludersi che, alla data di notifica dell'intimazione di pagamento n. 02520259004365524000 (19 giugno 2025), fosse maturata, per alcuno dei crediti azionati, né la prescrizione ordinaria né quella breve.
Resta fermo il principio secondo cui le contestazioni relative a presunti eventi estintivi o a vizi degli atti presupposti avrebbero dovuto essere fatte valere mediante tempestiva impugnazione delle cartelle o del primo atto notificato, con la conseguenza che l'inerzia del contribuente ha determinato la definitività degli atti e la preclusione di ogni successiva deduzione.
Tale preclusione, come affermato dalla costante giurisprudenza di legittimità, opera anche con riferimento a vizi di nullità e può essere rilevata d'ufficio dal giudice.
Infine, deve ribadirsi che il ricorso alle rateizzazioni integra un riconoscimento del debito, con effetti interruttivi e sospensivi della prescrizione ai sensi dell'art. 2944 c.c., come costantemente affermato dalla Corte di cassazione.
Il principio è stato costantemente affermato dalla Cassazione sin dalle sentenze n. 12407/2016 e n.16098/2018, per proseguire, più di recente, con le ordinanze 5160/2022, e 31455, del 25.6.2024, dove si legge: “La domanda di rateazione e di definizione agevolata dei tributi, benché corredata dalla formula di salvezza dei diritti connessi all'esito di accertamenti giudiziali in corso, configura un riconoscimento di debito, al quale l'art. 2944 c.c. ricollega l'effetto interruttivo della prescrizione, in quanto atto giuridico in senso stretto, di carattere non recettizio, che non richiede in chi lo compie una specifica intenzione ricognitiva, ma soltanto la volontarietà e la consapevolezza dell'esistenza del debito”.
Le spese processuali seguono, come per regola, la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso Condanna ad € 960,00 di spese, oltre spese generali al 15% ed altri accessori di legge, per ogni parte costituita