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Sentenza 27 dicembre 2025
Sentenza 27 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Modena, sentenza 27/12/2025, n. 1531 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Modena |
| Numero : | 1531 |
| Data del deposito : | 27 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3685/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MODENA
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice ND GN, ha pronunciato ex art. 281 sexies
c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 3685/2023 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. MALAVASI Parte_1 C.F._1
MAURA, elettivamente domiciliato in VIA FOCHERINI 5 MIRANDOLA presso il difensore avv. MALAVASI MAURA
ATTORE/I contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. AS AO e Controparte_1 P.IVA_1 dell'avv. PACE VITTORIO, LUNGADIGE CAMPAGNOLA, 5, VERONA, elettivamente domiciliata in LUNGADIGE CAMPAGNOLA N. 5, VERONA presso il difensore avv.
AS AO
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. CAPPELLARI CP_2 C.F._2
RT, elettivamente domiciliato in PIAZZA SANTA TECLA 11 ESTE presso il difensore avv. CAPPELLARI RT
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. SPAGGIARI CP_3 C.F._3
BA, elettivamente domiciliato in VIA MAZZINI 19 SAN FELICE SUL PANARO presso il difensore avv. SPAGGIARI BA
CONVENUTO/I
(C.F. ), con il patrocinio dell'AVV. AO Controparte_4 P.IVA_2
CAMPISI di Forlì, con elezione di domicilio presso lo Studio dell'Avv. Giuseppe Seidenari in
Modena, Via Farini n. 4,
pagina 1 di 25 (C.F. rappresentato e difeso dall'avv. RIGHI Controparte_4 P.IVA_3
AL elettivamente domiciliato in VIA TOSCHI 10 REGGIO EMILIA presso il difensore avv. RIGHI AL
(c.f. ), rappresentata e difesa dall'avv. Lucia CP_5 C.F._4
Maggiolo ed elettivamente domiciliata presso lo studio della medesima in Modena, Viale Martiri della Libertà n.28,
RZ CHIAMATO/I
OGGETTO: RICHIESTA DI RISARCIMENTO DANNI FORMULATA DAL COMMITTENTE NEI CONFRONTI DEI
PROFESSIONISTI E DELL'IMPRESA COINVOLTI NELLA RICOSTRUZIONE DI UN FABBRICATO AGRICOLO
DANNEGGIATO DAL SISMA DEL 2012, PER IMPOSSIBILITÀ DI COMPLETARE L'OPERA A CAUSA DI VIZI
PROGETTUALI E COSTRUTTIVI, CON CONSEGUENTE PERDITA DEL CONTRIBUTO PUBBLICO PER LA
RICOSTRUZIONE POST-SISMA.
CONCLUSIONI
DIMER Parte_1
“Voglia il Signor Giudice adito, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa accogliere le seguenti domande: NEL MERITO : accertarsi e dichiararsi che i calcoli strutturali eseguiti e redatti dall'ing. CP_2
, con la vigilanza e la garanzia di conformità dell'opera della geom. non
[...] CP_3 hanno permesso la realizzazione del fabbricato di proprietà di così come Parte_1 progettato ed approvato dal Comune di Mirandola. IN VIA PRINCIPALE:
• dichiararsi l'inadempimento delle parti convenute di non scarsa importanza e, pertanto, condannarsi i convenuti, ing . , con studio in via Artigiani n.4 ad Este (Pd), cod. CP_2 fisc. , P.I. , quale progettista strutturale, CodiceFiscale_5 P.IVA_4 Controparte_1 (ora ), in persona del suo legale rappresentante pro tempore, con sede in via S. Giuseppe CP_6 n.26/B in Erbè (Vr), cod. fisc. e p.i. , quale incaricata della realizzazione dei calcoli P.IVA_1 strutturali e geom. con studio San Felice sul Panaro MO, via Circondaria n. 329, CP_3 cod. fisc. , P. IVA quale direttore dei lavori, entro i limiti C.F._3 P.IVA_5 della quota di responsabilità di ciascuno, al risarcimento del danno causato, in favore di
[...]
così come sopra domiciliato, danno quantificato in euro 329 .177 ,96, come descritto Parte_1 in atto di citazione, o in quella maggiore o minore somma che sarà ritenuta di giustizia, oltre ad interessi dalla domanda al saldo nella misura di cui al d.lgs 231 del 2002 ed a rivalutazione monetaria.
• Respingersi in quanto infondata e non provata la domanda riconvenzionale proposta della geom. nei confronti di richiamando qui i motivi esposti in CP_3 Parte_1 narrativa.
pagina 2 di 25 Con vittoria di competenze e spese della presente lite, oltre alle spese tecniche sostenute per l'Accertamento Tecnico Preventivo, per euro 11.468,32 (importo, quest'ultimo, già ricompreso nella quantificazione del danno in via principale) e per la procedura di mediazione”.
MA ON
“1. Nel merito, per quanto esposto negli atti difensivi, respingere le domande avversarie tutte proposte nei confronti dell'IN. per essere l'azione prescritta ai sensi dell'art. CP_2 2226 comma 2 c.c. e/o ai sensi dell'art. 1667 c.c. ovvero, in alternativa, per difetto di titolarità dal lato passivo del rapporto ovvero, in alternativa, per essere infondate in fatto e in diritto.
2. Nella denegata ipotesi in cui fosse accertata e dichiarata una qualche responsabilità, diretta
o indiretta, dell'IN. con conseguente condanna al risarcimento dei danni, CP_2 procedersi all'accertamento e alla liquidazione dei soli danni in nesso di causa con la condotta contestata all'IN. che risulteranno dimostrati secondo rigorosi criteri tecnici e di prova. CP_2
3. In via subordinata e riconvenzionale, nella denegata ipotesi in cui fosse accertata e dichiarata una qualche responsabilità, diretta o indiretta, dell'IN. nei fatti di cui è causa, CP_2 accertarsi e dichiararsi che il fatto dannoso è altresì imputabile, ciascuno per le proprie condotte, alla alla Geom. e alla Controparte_1 CP_3 Controparte_7
4. Per l'effetto, anche ai fini del regresso, accertarsi e dichiararsi le singole quote di responsabilità dei concorrenti in proporzione alla gravità delle rispettive colpe e delle conseguenze che ne sono derivate, condannando i corresponsabili a rifondere all'IN. CP_2
, secondo le percentuali di colpa, le somme che costui fosse costretto a sborsare in favore
[...] dell'attore.
5. Sempre in via subordinata e in via di eccezione, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1227 commi 1 e 2 c.c., accertarsi e dichiararsi che l'attore – in violazione delle regole Parte_1 di buona fede e diligenza - ha concorso a causare il danno e all'aggravamento del danno lamentato e che per l'effetto non ha diritto al risarcimento dei danni che avrebbe potuto evitare usando l'ordinaria diligenza, nella misura che sarà accertata in causa.
6. Nella denegata ipotesi di condanna dell'IN. al risarcimento del danno in CP_2 favore dell'attore dichiararsi tenuta e condannarsi – in Parte_1 Controparte_4 forza del contratto assicurativo in essere e delle condizioni generali tutte di assicurazione – a garantire e tenere indenne l'assicurato – nei limiti della propria quota di responsabilità di cui viene chiesto espressamente l'accertamento anche ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 10 comma 2 Sez. II delle c.g.a. - di quanto questi fosse tenuto a pagare all'attore a titolo di risarcimento del danno per capitale, interessi e spese.
7. Spese e compensi di causa rifusi.
8. In via istruttoria, previa revoca parziale della ordinanza 17/05/2024, ammettersi la prova per interrogatorio formale e per testimoni sui capitoli di prova dedotti nella memoria integrativa ai sensi dell'art. 171-ter n. 2 c.p.c. e con i testi ivi indicati.
9. Disporsi consulenza tecnica d'ufficio affinché il consulente nominato, presi in considerazione ed esaminati il materiale documentale riversato in atti e il concreto svolgersi dei rapporti, per come risultante dal medesimo materiale documentale e dalle prove orali espletate, fornisca al Giudice gli elementi utili a giudicare se, e in che misura per ciascun soggetto, sussista la responsabilità delle parti in causa (e della impresa costruttrice , in esse compreso Controparte_7 anche l'attore per il proprio concorso colposo nel cagionare il danno e/o nel suo aggravamento. Al nominando CTU andrà altresì chiesto di valutare se la progettazione del capannone rientrasse nella competenza professionale della geometra ai sensi dell'art. 16, lett. m), CP_3
pagina 3 di 25 del R.D. 11 febbraio 1929, n. 274, e se è corretta l'affermazione secondo la quale “una progettazione architettonica e generale affidata ad un tecnico di adeguata competenza avrebbe senz'altro portato a rilevare le incongruità poi appalesatesi in corso d'opera tra il progetto architettonico e lo strutturale a servizio”
CP_3
“Voglia l'Ill.mo Tribunale di Modena Adito
- adversis rejectis;
- acquisito il fascicolo RG 761/2019 2019, Trib. Modena, relativo al procedimento di ATP ove già il CTU ha individuato le responsabilità del caso che ci occupa, Voglia l'IlI.mo Tribunale di Modena
- In via principale, rigettare tutte le domande attoree poiché infondate in fatto ed in diritto;
- In via riconvenzionale, dire tenuto l'odierno attore a pagare la somma di euro 16.281,02 a titolo di saldo del compenso professionale a favore della geom. per l'attività CP_3 svolta nell'adempimento dell'incarico ricevuto e, pertanto, condannare il sig. Parte_1 (C.F. , al pagamento in favore della geom. (C.F. C.F._1 CP_3
, P.IVA )la somma complessiva di Euro 16.281,02 o della C.F._3 P.IVA_5 maggiore o minore somma che risulterà in corso di causa anche per mezzo di valutazione equitativa o a mezzo di consulenza tecnica d'ufficio, oltre interessi di legge e rivalutazione monetaria dalla data della nota pro forma fino al soddisfo;
- Condannare il signor al risarcimento danni ex art. 96 cpc in favore della geom. Parte_1
, danni da liquidarsi secondo equità. CP_3
- In via subordinata, nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento della domanda dell'attore, dire tenuta e condannare la terza chiamata in causa Compagnia di Assicurazioni
quale Impresa assicuratrice per la responsabilità civile Controparte_8 professionale della geom. in persona del suo Presidente, legale rappresentante CP_3 pro tempore, con sede legale in via Marocchesa, 14, 31021 Mogliano Veneto partita IVA
, a pagare in luogo della geom. in favore del signor le P.IVA_3 CP_3 Parte_1 eventuali somme che risulteranno a qualsiasi titolo dovute all'attore o comunque a condannarla a rifondere alla Geom. tutte le somme che eventualmente la stessa sarà tenuta a CP_3 corrispondere al sig. per capitale, interessi e spese legali. Parte_1
- Con vittoria delle spese di lite , anche quelle della fase del procedimento di ATP 716/2019 che si chiede vengano liquidate”.
Controparte_1
“1. IN VIA PRINCIPALE: respingere tutte le domande nei confronti CP_1
2. IN VIA SUBORDINATA: in caso di accoglimento, anche parziale, della domanda di Parte_1 contro e di accertamento di un rapporto di solidarietà con gli altri convenuti, CP_1 condannare e/o e/o a versare a –in via di regresso e per la CP_2 CP_3 CP_5 CP_1 parte che loro spetta nei rapporti interni (art. 1298 c.c.) –quanto quest'ultima fosse condannata a pagare in via solidale a (art. 1299 c.c.). Parte_1
3. IN VIA ISTRUTTORIA: senza con ciò voler invertire e/o modificare l'onere della prova, si chiede l'interrogatorio formale di di , di e di e la prova Parte_1 CP_2 CP_3 CP_5 testimoniale su capitoli di prova formulati nella seconda e nella terza memoria ex art. 171-ter c.p.c. della Convenuta, da intendere qui integralmente richiamati e trascritti;
si indica come
pagina 4 di 25 testimone l'arch. , domiciliato presso con sede in Via San Giuseppe n. Testimone_1 Parte_2 26/b a Erbè (VR). Nella malaugurata ipotesi di ammissione delle prove orali richieste da
, e si chiede l'abilitazione alla prova contraria con il testimone Parte_1 CP_2 CP_3 CP_5 sopra indicato.
4. IN OGNI CASO: vittoria di spese e compensi del giudizio, compresi quelli relativi all'ATP (oltre spese generali 15%, CPA e IVA), aumentati del 30% ex art. 4, comma 1 bis, D.M. n. 55/2014 e dell'ulteriore 30% ex art. 4, comma 2, D.M. n. 55/2014, oltre alle spese di CTP. Condannare l'Attore ai sensi dell'art. 96, comma 3, c.p.c., avendo convenuto in giudizio
[...]
nonostante l'Accordo e i risultati della CTU”. CP_1
Controparte_4
“Piaccia all'Ill.mo Giudice adito di rigettare la domanda avversaria, siccome infondata in fatto ed in diritto, ovvero di ricondurla ad equità, stante l'esorbitanza delle richieste attoree. Voglia, in particolare respingere qualsivoglia domanda svolta nei confronti dell'IN. CP_2
, siccome infondata in fatto ed in diritto.
[...] Voglia accertare che la polizza assicurativa conclusa dall'IN. con non è CP_2 Controparte_4 operativa nel caso di specie. Laddove la stessa sia ritenuta operante, Voglia dichiarare che è tenuta a Controparte_4 garantire l'IN. nell'ambito e secondo i limiti del contratto assicurativo concluso inter- CP_2 partes, esclusivamente per ciò che concerne la quota di responsabilità effettivamente ascrivibile allo stesso, entro i rigorosi limiti del massimale convenuto, con esclusione di ogni vincolo di solidarietà, nel rispetto delle condizioni e dei termini contrattualmente stabiliti. Con applicazione degli scoperti contrattuali e franchigie, posti a carico dell'assicurato, secondo le delimitazioni di polizza. Con vittoria delle spese di lite, ex art. 91 c.p.c., nei confronti della parte ritenuta soccombente”.
Controparte_4
“Piaccia al Tribunale di Modena, contrariis reiectis, CONTENERE l'obbligo di garanzia e manleva di verso la geom. Controparte_4 CP_3 nei limiti tutti di cui al regolamento della polizza in atti, e in particolare (ma non
[...] esclusivamente) nel limite del massimale generale di € 500.000,00 e/o dei sotto-massimali previsti per singole garanzie ritenute operanti, limitandolo ai soli danni causati dall'assicurata, escludendolo in relazione ad oneri derivanti all'assicurata da solidarietà passiva, rigettando la domanda in caso di condanna solidale senza ripartizione interna della responsabilità, nonché in caso di danni non in garanzia e/o afferenti l'opera progettata o diretta;
applicando in ogni caso le franchigie previste. RESPINGERE la domanda formulata da parte attrice nei confronti del geom. CP_3 siccome infondata in fatto e in diritto. Con vittoria di spese, competenze ed onorari di causa”.
MORI ISABELLA:
“L'avv. Maggiolo, preso atto della intervenuta rinuncia alle domande proposte nei confronti dell'ing. rinuncia alla quale ha aderito, chiede l'estinzione parziale della causa nei CP_5 rapporti fra e . CP_2 CP_5
pagina 5 di 25
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato in data 12 giugno 2023, conveniva in giudizio Parte_1
l'IN. , la Geom. (ora , deducendo CP_2 Controparte_9 Parte_2 che, a seguito del sisma del maggio 2012 che aveva danneggiato gravemente il proprio fabbricato agricolo sito in Mirandola (MO), Via Mercadante n. 12, aveva incaricato la Geom. della CP_3 progettazione e direzione lavori per la ricostruzione dell'immobile, avvalendosi dei contributi pubblici previsti per le popolazioni colpite dal terremoto.
L'attore lamentava che, nonostante la struttura metallica fosse stata realizzata secondo il progetto dell'IN. (asseritamente incaricato da per i calcoli strutturali), era emersa CP_2 CP_1
l'impossibilità di completare la tamponatura in muratura come previsto dal progetto approvato dal
Comune, a causa di errori di progettazione strutturale. Tale circostanza aveva comportato la sospensione dei lavori, la scadenza dei termini per il completamento dell'opera e la conseguente revoca del contributo pubblico di euro 86.240,00, oltre ad ulteriori danni quantificati complessivamente in euro 329.177,96.
Si costituivano tutti i convenuti, eccependo l'infondatezza delle pretese attoree e sollevando reciproche eccezioni di responsabilità.
In particolare: l'IN. eccepiva la carenza di legittimazione passiva per difetto di rapporto CP_2 contrattuale diretto con l'attore, la prescrizione dell'azione ai sensi degli artt. 2226 e 1667 c.c., nonché il concorso colposo del creditore per aver rifiutato le soluzioni alternative proposte;
la
Geom. contestava ogni responsabilità, rilevando la mancanza di esperimento della CP_3 mediazione contrattualmente prevista e proponendo domanda riconvenzionale per il pagamento del saldo del compenso professionale pari a euro 16.281,02; (ora CP_1 Parte_2 eccepiva la decadenza/prescrizione dell'azione ex artt. 1495 e 1669 c.c., negando ogni responsabilità in quanto mera esecutrice della struttura metallica secondo le specifiche progettuali fornite da terzi.
Venivano inoltre chiamate in causa le rispettive compagnie assicuratrici e Controparte_4
l'IN. CP_5
Con ordinanza del 17 maggio 2024, il Giudice disponeva l'esperimento della procedura di mediazione e l'acquisizione dell'elaborato dell'Accertamento Tecnico Preventivo (A.T.P.) già
pagina 6 di 25 espletato nel procedimento R.G. n. 761/2019 avanti lo stesso Tribunale, con C.T.U. IN. Per_1
[...]
La mediazione si concludeva con esito negativo.
All'udienza del 19 dicembre 2024, il Giudice formulava proposta conciliativa ex art. 185-bis c.p.c. per il pagamento di euro 70.000,00 comprensivi di spese legali, da ripartire tra i convenuti secondo specifiche percentuali (70% Casson, 20% 10% , con esclusione del CP_3 CP_1 vincolo di solidarietà. La proposta veniva accettata da tutti i convenuti e dalle compagnie assicuratrici, ad eccezione dell'attore e di Parte_1 Controparte_1
Si perfezionava poi transazione parziale tra l'IN. e l'IN. con rinuncia reciproca alle CP_2 CP_5 domande.
La causa veniva quindi rinviata per la precisazione delle conclusioni, discussione e decisione all'udienza del 4 novembre 2025, all'esito della quale veniva trattenuta in decisione.
§§§§§§§§§§§§§
1. I fatti di causa.
La presente controversia trae origine dalla ricostruzione di un fabbricato agricolo danneggiato dal sisma del maggio 2012, sito in Mirandola (MO), Via Mercadante n. 12, di proprietà di Parte_1
[...]
A seguito dei gravi danni riportati dall'immobile nel terremoto del 2012, Parte_1 incaricava nel marzo 2015 la Geom. della progettazione e direzione lavori per la CP_3 ricostruzione del fabbricato, avvalendosi dei contributi pubblici previsti dalle Ordinanze
Commissariali per la ricostruzione post-sisma. Il progetto prevedeva la realizzazione di una struttura portante in acciaio con tamponamento in elementi murari.
La realizzazione della struttura metallica veniva commissionata all'impresa (ora Controparte_1
, la quale, per la progettazione strutturale della carpenteria metallica e delle Parte_2 fondazioni, si avvaleva dell'IN. . I calcoli strutturali venivano pagati direttamente CP_2 da con un esborso di euro 3.416,00, come risulta dalla fattura n. 339/2015. Parte_1 CP_1
Il Comune di Mirandola rilasciava il permesso di costruire unitamente alla concessione del contributo pubblico MUDE per euro 86.240,00.
I lavori di demolizione e ricostruzione iniziavano nella primavera 2016, con l'erogazione di tre
Stati Avanzamento Lavori per complessivi euro 60.368,00. Oltre ai contributi pubblici, Parte_1
pagina 7 di 25 versava direttamente all'impresa appaltatrice IL S.r.l. la somma di euro 73.679,50 a saldo delle relative fatture.
Tuttavia, a struttura portante già montata, emergeva l'impossibilità di realizzare la tamponatura in muratura come previsto dal progetto approvato. La presenza di elementi metallici controventanti di parete non consentiva la realizzazione del tamponamento murario in asse alle pilastrate, rendendo impraticabile il completamento dell'opera secondo le specifiche progettuali originarie.
La situazione determinava la sospensione dei lavori e, conseguentemente, la scadenza dei termini per il completamento dell'opera entro il 31 dicembre 2019, con la successiva revoca del contributo pubblico mediante ordinanza del Sindaco di Mirandola del 28 ottobre 2020.
Per individuare le responsabilità dell'accaduto, ricorreva al Tribunale di Modena Parte_1 richiedendo Accertamento Tecnico Preventivo (procedimento R.G. n. 761/2019). Il C.T.U. nominato, IN. depositava il proprio elaborato concludendo che "gli elementi Persona_1 progettuali che rendono impraticabile la realizzazione della tamponatura in muratura sono ascrivibili all'operato materiale dell'IN. (progettista strutturale)". CP_2
La consulenza tecnica stimava in euro 44.287,40 (oltre IVA) il costo delle modifiche necessarie per rendere possibile la tamponatura in muratura, evidenziando altresì che soluzioni alternative con pannelli prefabbricati avrebbero consentito il completamento dell'opera senza aggravi di spesa significativi.
L'attore ha formulato domanda di risarcimento danni per complessivi euro Parte_1
329.177,96, articolata nelle seguenti voci: spese per lavori sostenute direttamente (euro
73.679,50); restituzione del contributo pubblico revocato comprensivo di interessi e spese (euro
67.124,56); spese di A.T.P. (euro 11.468,32); spese tecniche (euro 8.540,00); ripristino status quo ante (euro 75.790,06); regolarizzazione struttura temporanea (euro 6.335,52); perdita patrimoniale per decadenza dal contributo (euro 86.240,00).
L'attore ha sostenuto che l'inadempimento contrattuale è imputabile alla complessiva condotta dei convenuti, ed in particolare ai vizi di progettazione strutturale dell'IN. , il quale non ha CP_2 tenuto conto delle tamponature in muratura previste dal progetto architettonico, nonché alla mancata vigilanza della Geom. in qualità di direttore dei lavori. CP_3
Ha inoltre contestato la responsabilità di (oggi in quanto incaricata, tramite CP_1 Pt_2
l'ing. , della redazione dei calcoli strutturali, nonché per la mancata trasmissione delle CP_2
pagina 8 di 25 informazioni tra il geom. e l'ing. relative alle specifiche della tamponatura CP_3 CP_2 muraria.
2. La natura dei rapporti contrattuali
La qualificazione dei rapporti contrattuali intercorsi tra le parti costituisce presupposto per l'individuazione delle responsabilità e rappresenta questione preliminare rispetto all'esame del merito delle pretese risarcitorie.
Tra e la Geom. sussiste un rapporto contrattuale di prestazione Parte_1 CP_3
d'opera intellettuale, formalizzato mediante disciplinare di incarico del 21 gennaio 2014. Tale contratto aveva ad oggetto sia la progettazione architettonica che la direzione dei lavori per la ricostruzione del fabbricato agricolo danneggiato dal sisma del 2012.
Il rapporto risulta formalizzato mediante disciplinare scritto, eliminando ogni dubbio sulla prova dell'esistenza del vincolo contrattuale.
Sussiste altresì un rapporto negoziale diretto tra e l'IN. Parte_1 CP_2 nonostante le eccezioni sollevate da quest'ultimo circa la carenza di “legittimazione passiva”.
Come emerge dalla documentazione in atti, l'IN. ha assunto la qualità di direttore dei CP_2 lavori strutturale, consolidando un rapporto negoziale diretto con il committente.
L'IN. ha infatti sottoscritto, in qualità di progettista strutturale, gli elaborati depositati CP_2 presso il Comune di Mirandola (docc. nn. 3, 6, 9, 10 di parte attrice), indicando Parte_1 quale committente dell'opera progettuale.
Il sig. inoltre ha corrisposto in modo separato i compensi per i calcoli strutturali (euro Parte_1
3.416,00, come da fattura n. 339/2015), circostanza che conferma l'esistenza di un CP_1 rapporto contrattuale diretto con l'ingegnere.
Poco importa che l'IN. sia stato messo in relazione con il committente tramite CP_2 [...]
Il ruolo di intermediazione svolto da un soggetto terzo che opera coordinando i rapporti CP_1 con i vari professionisti non esclude la titolarità in capo al committente dei rapporti obbligatori con i professionisti incaricati, potendosi detto rapporto desumere anche per facta concludentia, attraverso l'effettivo svolgimento delle prestazioni professionali e la loro accettazione da parte del committente.
Peraltro, nel caso di specie, appare configurabile anche una responsabilità da c.d. “contatto sociale” in capo al convenuto, il quale, per effetto dell'attività svolta, non può essere considerato un terzo estraneo rispetto alla parte attrice.
pagina 9 di 25 Nel caso di specie, dunque, l'IN. ha validamente assunto obbligazioni professionali nei CP_2 confronti del committente mediante la sottoscrizione degli elaborati progettuali e l'accettazione dell'incarico di direzione lavori strutturale.
Non essendo richiesta la forma scritta ad substantiam, è irrilevante la mancata sottoscrizione della scrittura contenente l'accordo, potendo la prova dell'esistenza e del contenuto del contratto, come già evidenziato, essere tratta anche dall'effettivo svolgimento delle prestazioni da parte del professionista, dall'accettazione e dall'utilizzo delle stesse da parte del committente.
La (ora aveva, infine, un rapporto contrattuale con l'impresa appaltatrice CP_1 Parte_2
IL S.r.l., non parte del presente giudizio. Come risulta dal contratto del 20 aprile 2016, la
[...] si limitava alla fornitura della struttura metallica secondo le specifiche progettuali CP_1 fornite dall'IN. . CP_2
Il rapporto tra ed IL si configura, pertanto, come contratto di vendita di beni CP_1
(struttura metallica) e non come contratto d'appalto o di prestazione d'opera intellettuale. La convenuta non svolgeva attività di progettazione, come confermato dal proprio CP_1 codice ATECO e dalla circostanza che si limitava a mettere in contatto i clienti con professionisti esterni.
In definitiva, la ricostruzione dei rapporti contrattuali evidenzia come avesse Parte_1 validamente instaurato rapporti diretti sia con la Geom. che con l'IN. , CP_3 CP_2 configurando distinti rapporti contrattuali di prestazione d'opera intellettuale.
La rimane invece estranea a tali rapporti professionali, avendo operato quale mero CP_1 fornitore di beni nei confronti dell'impresa appaltatrice estranea al presente giudizio.
La circostanza che la società abbia messo in contatto il committente con l'IN. non CP_2 modifica la natura del rapporto contrattuale instauratosi tra quest'ultimo ed il sig. come Parte_1 dimostrato dalla sottoscrizione degli elaborati progettuali e dal pagamento separato dei compensi.
3. La responsabilità dell'IN. CP_2
Il Tribunale condivide le conclusioni dell'Accertamento Tecnico Preventivo espletato nel procedimento R.G. n. 761/2019, il cui elaborato, redatto dall'IN. ha fornito un Persona_1 quadro tecnico delle responsabilità professionali.
La consulenza tecnica ha accertato che "gli elementi progettuali che rendono impraticabile la realizzazione della tamponatura in muratura sono ascrivibili all'operato materiale dell'IN. CP_2
pagina 10 di 25 (progettista strutturale)". Tale conclusione si basa su rilievi tecnici specifici e CP_2 circostanziati:
a) mancata considerazione dei carichi derivanti dal tamponamento nella relazione di calcolo strutturale delle fondazioni in cemento armato e delle strutture metalliche;
b) mancata rappresentazione dei dettagli esecutivi strutturali della muratura di tamponamento e degli architravi sia in relazione all'esecuzione che all'accoppiamento con la struttura metallica portante;
c) mancanza dei dettagli esecutivi strutturali di ancoraggio della muratura di tamponamento.
L'IN. , in qualità di progettista strutturale, era tenuto a fornire un progetto concretamente CP_2 utilizzabile: l'ingegnere che assume l'incarico di redigere un progetto di costruzione è debitore di un risultato, essendo tenuto alla prestazione di un progetto concretamente utilizzabile, e l'irrealizzabilità dell'opera per inadeguatezze di natura tecnica costituisce inadempimento dell'incarico.
Nel caso di specie, l'IN. ha disatteso tale obbligo non considerando nel progetto CP_2 strutturale le tamponature murarie, pur essendo a conoscenza che il progetto architettonico prevedeva espressamente tale tipologia di chiusura perimetrale.
L'inadempimento dell'IN. presenta caratteri di particolare gravità, configurandosi come CP_2 violazione di regole tecniche della progettazione strutturale.
Il professionista non ha fornito alcuna prova dell'esistenza di cause esterne che abbiano reso impossibile la redazione di un progetto strutturale corretto e completo.
Non può, in particolare, invocare la mancata informazione come causa di giustificazione, dovendo egli, in ragione del ruolo assunto di direttore dei lavori strutturale, attivarsi per acquisire tutte le informazioni necessarie al corretto e completo svolgimento del proprio incarico.
In altri termini l'IN. , assumendo la qualità di progettista strutturale e direttore dei lavori CP_2 strutturale, aveva l'obbligo professionale di acquisire autonomamente tutte le informazioni necessarie per la corretta progettazione, non potendo invocare carenze informative come causa esimente della propria responsabilità.
L'eccezione di prescrizione ex art. 2226 c.c. risulta infondata.
Come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, le disposizioni sui termini brevi di prescrizione non si applicano alle prestazioni d'opera intellettuale, per le quali opera la prescrizione ordinaria decennale.
pagina 11 di 25 La presente azione, promossa nel 2023, risulta tempestiva rispetto alla scoperta del vizio avvenuta con l'A.T.P. del 2019.
L'eccezione secondo cui l'incarico sarebbe stato limitato alla sola struttura metallica non può essere accolta. L'IN. ha sottoscritto gli elaborati progettuali depositati presso il Comune CP_2 in qualità di progettista strutturale dell'intero intervento, assumendo la responsabilità della progettazione strutturale complessiva dell'opera.
Va poi rilevato che, anche qualora non si ritenesse sussistente un rapporto contrattuale tra e l'IN. , sussisterebbe comunque responsabilità per colpa professionale. Parte_1 CP_2
È innegabile il profilo della colpa nell'operato dell'IN. , consistente nella violazione delle CP_2 regole tecniche della progettazione strutturale.
Il danno subito da è qualificabile come ingiusto, consistendo nelle perdite patrimoniali Parte_1 di cui infra.
Sussiste infine nesso causale tra la condotta colposa dell'IN. e l'evento dannoso, posto CP_2 che in difetto di condotta colposa tali pregiudizi non si sarebbero verificati a carico del committente.
Nemmeno potrebbe darsi corso all'eventuale applicazione dell'art. 2236 c.c., che limita la responsabilità del prestatore d'opera ai casi di dolo o colpa grave quando la prestazione implica la soluzione di problemi tecnici di speciale difficoltà.
La progettazione strutturale di un fabbricato agricolo con tamponature murarie non presentava profili di speciale difficoltà tecnica, trattandosi di soluzioni progettuali consolidate nella prassi professionale.
L'errore dell'IN. attiene alla violazione di regole tecniche, non alla risoluzione di CP_2 problemi complessi.
In definitiva, l'ng. risulta responsabile per i danni derivanti dall'errore progettuale CP_2 che ha reso impossibile il completamento dell'opera secondo le specifiche del progetto autorizzato.
Tale responsabilità trova fondamento sia nella violazione degli obblighi contrattuali assunti nei confronti del committente, sia nella violazione delle regole dell'arte e della diligenza professionale richiesta nell'esercizio dell'attività di progettazione strutturale, configurando un comportamento colposo che ha cagionato danno ingiusto al terzo.
4. La responsabilità della Geom. CP_3
pagina 12 di 25 L'esame della responsabilità della Geom. deve essere condotto alla luce degli CP_3 specifici obblighi derivanti dal duplice ruolo di progettista architettonica e direttore dei lavori, nonché delle concrete modalità di svolgimento dell'incarico professionale nel caso di specie.
Come noto, rientrano nelle obbligazioni del direttore dei lavori l'accertamento della conformità sia della progressiva realizzazione dell'opera al progetto, sia delle modalità dell'esecuzione di essa al capitolato e/o alle regole della tecnica, nonché l'adozione di tutti i necessari accorgimenti tecnici volti a garantire la realizzazione dell'opera senza difetti costruttivi.
La responsabilità del direttore dei lavori si concreta nell'obbligo di vigilanza attiva che, pur non richiedendo la presenza continua e giornaliera sul cantiere, comporta il controllo della realizzazione dell'opera nelle sue varie fasi attraverso periodiche visite e contatti diretti con gli organi tecnici dell'impresa.
Nel caso di specie la convenuta, in qualità di tecnico incaricato della progettazione architettonica, ma ancor prima quale professionista di fiducia e consulente del committente era tenuta, in adempimento dei propri doveri di vigilanza, assistenza e tutela, a verificare la completezza della documentazione fornita dalla società e dal committente, da lei assistito.
Al momento della posa della struttura, avvenuta nel settembre 2016, avrebbe dovuto risultare evidente che la presenza di elementi metallici controventanti di parete impediva la realizzazione del tamponamento in muratura in asse con le pilastrate.
Tale circostanza, di per sé, avrebbe dovuto indurla a segnalare l'anomalia; il suo silenzio al riguardo rimane, pertanto, privo di giustificazione.
Già nel settembre 2016, infatti, la Geom. aveva inviato comunicazione a con CP_3 CP_1 la quale richiedeva "completa verifica della documentazione" e chiedendo di accertare che nei calcoli statici fosse stato tenuto conto delle caratteristiche dell'immobile, inclusi i "tamponamenti in muratura".
Tale circostanza dimostra che la convenuta aveva consapevolezza delle problematiche strutturali già nella fase iniziale dei lavori, ma non ha adottato le misure correttive necessarie per evitare che venisse realizzata una struttura non conforme.
Non risulta che la geometra abbia mai inoltrato all'ingegnere o alla società alcuna richiesta di chiarimenti riguardo ai tamponamenti in muratura;
si limitò, invece, a chiedere di adeguare la struttura al maggior carico derivante dalla posa dei coppi sul tetto.
pagina 13 di 25 Per conferire maggiore rigidezza all'edificio vennero inseriti ulteriori elementi metallici di controvento sulle pareti, ma neppure in tale circostanza la geometra si interrogò su come sarebbe poi stato possibile realizzare le tamponature in corrispondenza delle pilastrate e garantire la collaborazione tra la struttura metallica e la muratura.
Inoltre, quando il Comune di Mirandola, in data 17 giugno 2020, ha inviato il preavviso di revoca del contributo concedendo dieci giorni per fornire osservazioni, la Geom. pur essendo CP_3 destinataria della comunicazione in qualità di direttore dei lavori, non ha fornito alcun riscontro.
L'inadempimento della Geom. si sostanzia dunque, essenzialmente, nella violazione CP_3 dell'obbligo di vigilanza attiva del direttore dei lavori.
La Geometra risulta pertanto responsabile, a titolo di inadempimento, per i danni derivanti dall'omessa vigilanza e dalla mancata adozione delle misure correttive necessarie, pur avendo tempestiva conoscenza delle problematiche strutturali che hanno reso impossibile il completamento dell'opera.
L'eccezione relativa al mancato esperimento della mediazione contrattualmente prevista è stata superata dall'ordinanza del 17 maggio 2024, che ha disposto l'esperimento della procedura conclusasi con esito negativo.
La domanda riconvenzionale per il pagamento del saldo del compenso professionale (euro
16.281,02) risulta non accoglibile alla luce dell'inadempimento accertato: il professionista inadempiente non ha diritto al compenso per la prestazione non correttamente eseguita.
La responsabilità della pur sussistente, presenta un grado inferiore rispetto a quella CP_3 dell'IN. , configurandosi come responsabilità per omessa vigilanza piuttosto che per CP_2 errore progettuale originario.
5. L'esclusione della responsabilità di (ora CP_1 Parte_2
L'esame della posizione di (ora conduce all'esclusione totale di ogni CP_1 Parte_2 responsabilità della convenuta nella presente controversia, dovendo il Tribunale riconoscere che la società ha operato quale mero fornitore di beni secondo specifiche progettuali altrui, senza alcun coinvolgimento nell'attività di progettazione strutturale.
Il rapporto intercorso tra ed IL S.r.l. (impresa appaltatrice non parte del presente CP_1 giudizio) si configura come contratto di vendita, avente ad oggetto la fornitura della struttura metallica secondo le specifiche tecniche fornite dall'IN. . CP_2
pagina 14 di 25 La giurisprudenza di merito ha stabilito che nel contratto avente ad oggetto la fornitura di beni rientranti nella normale attività produttiva del fornitore, quando la prestazione di fare costituisce mero strumento per ottenere il bene da trasferire, deve riconoscersi la natura di compravendita anziché di appalto. Come risulta dal contratto del 20 aprile 2016, si limitava alla CP_1 produzione e consegna della carpenteria metallica, senza alcun coinvolgimento nella fase progettuale o nella direzione dei lavori.
Inoltre, la convenuta non svolgeva attività di progettazione strutturale, come confermato dal proprio codice ATECO e dalla circostanza che si limitava a mettere in contatto i clienti con professionisti esterni.
Come evidenziato dalla stessa difesa di la società "non progetta le strutture CP_1 metalliche che realizza, perché tale attività non rientra nel suo oggetto sociale: non è abilitata a svolgere attività di progettazione".
È pacifico che la struttura metallica fornita da risultava conforme al progetto CP_1 strutturale dell'IN. e alle specifiche tecniche da questi fornite. CP_2
Come evidenziato dalle risultanze dell'A.T.P., nessuna contestazione è mai stata sollevata circa la qualità intrinseca della carpenteria metallica o la sua rispondenza alle caratteristiche progettuali.
Nel caso di specie, ha adempiuto esattamente alle proprie obbligazioni contrattuali CP_1 con la consegna della struttura conforme al progetto, come attestato dal verbale di consegna del
24 ottobre 2017.
La ha eccepito la decadenza e prescrizione dell'azione, ma tali eccezioni risultano CP_1 assorbite dall'accertamento dell'assenza di responsabilità sostanziale della convenuta.
L'accordo sottoscritto il 28 luglio 2017 tra le parti (escluso l'IN. ) non può essere CP_2 interpretato come ammissione di responsabilità da parte di Come evidenziato dalla CP_1 stessa convenuta, tale accordo prevedeva espressamente l'esclusione del vincolo di solidarietà e la eventuale responsabilità di ciascuna parte "esclusivamente entro i limiti della quota di responsabilità che gli sia personalmente imputabile".
Nel caso di specie, non essendo stata accertata alcuna responsabilità di l'accordo non CP_1 produce effetti nei suoi confronti.
6. Sulle ulteriori richieste di accertamento di responsabilità.
6.1. Non si fa luogo all'accertamento di eventuale responsabilità in capo all'impresa appaltatrice
IL S.r.l. in quanto non parte del presente giudizio.
pagina 15 di 25 6.2. Non si fa luogo nemmeno all'esame della domanda nei confronti dell'IN. in CP_5 quanto è intercorsa transazione tra quest'ultima e l'IN. come risulta dalle CP_2 comunicazioni depositate con le note scritte sostitutive dell'udienza del 27 marzo 2025.
Occorre, pertanto, dichiarare l'estinzione parziale del giudizio nei rapporti tra l'IN. CP_2
e l'IN. per intervenuta transazione, con rinuncia reciproca alle domande e CP_5 compensazione delle spese processuali tra i predetti soggetti.
7. Sulla quantificazione del danno.
La quantificazione del danno deve essere operata conformemente ai principi stabiliti dagli artt.
1223, 1225 e 1226 c.c., dovendo il risarcimento comprendere esclusivamente i danni che siano conseguenza immediata e diretta dell'inadempimento e/o dell'illecito.
7.2. Voci di danno ammissibili.
a) Spese per modifiche progettuali - € 44.287,40 (oltre IVA)
Il C.T.U. IN. ha quantificato in euro 44.287,40 (oltre IVA) il costo delle Persona_1 modifiche necessarie per rendere possibile la realizzazione della tamponatura muraria.
In particolare, il C.T.U., rispondendo al quesito relativo alle "modifiche da apportare al progetto, necessarie per realizzare la tamponatura in muratura, qualora sia possibile eseguirle", ha precisato che "la tamponatura in muratura da eseguire prevista dal progetto architettonico è [...] una tamponatura in mattoni di laterizio alveolato di spessore cm 30 intonacata e tinteggiata su entrambe le facce" e ha concluso che "tale muratura può essere realizzata mediante allargamento della sagoma esterna del fabbricato, previo rinforzo delle strutture metalliche esistenti, nonché realizzazione e rinforzo delle fondazioni in c.a."
Il consulente ha chiarito che "è possibile addivenire ad una modifica progettuale dell'opera realizzata mediante lo studio di una soluzione, sinteticamente sopra esposta, ma che può essere oggetto di modifica e/o diversa soluzione progettuale. La valutazione economica della succitata modifica progettuale ammonta ad: € 44.287,40 oltre IVA di Legge."
La somma indicata rappresenta, pertanto, il costo aggiuntivo che il committente dovrebbe sostenere per rendere l'opera conforme al progetto originario attraverso una specifica modifica progettuale, configurandosi come danno emergente ex art. 1223 c.c.
La quantificazione operata dal C.T.U. si basa su parametri tecnici oggettivi e prezzi di mercato, risultando congruente e attendibile.
pagina 16 di 25 Sussiste nesso causale diretto e immediato tra l'errore progettuale dell'IN. (mancata CP_2 considerazione delle tamponature murarie) e la necessità di sostenere i costi aggiuntivi quantificati dal C.T.U. per rendere realizzabile l'opera attraverso la modifica progettuale individuata. Tale spesa rappresenta la conseguenza naturale e prevedibile dell'inadempimento professionale.
b) Spese per restituzione contributo pubblico - € 67.124,56
È documentalmente provato che ha dovuto restituire alla la somma di euro Parte_1 CP_10
67.124,56 a seguito della revoca del contributo pubblico, come risulta dalla comunicazione del
Comune di Mirandola e dalla disposizione bancaria del 18 dicembre 2020.
Tale esborso costituisce danno direttamente conseguente all'impossibilità di completare l'opera nei termini previsti.
c) Spese per regolarizzazione struttura temporanea - € 6.335,52
Sussiste nesso causale diretto tra l'impossibilità di completare il fabbricato principale per gli errori progettuali e la necessità di realizzare una struttura temporanea alternativa.
Per la mancata realizzazione del ricovero attrezzi di cui è causa, infatti, l'attore è stato costretto a costruire una struttura temporanea.
La regolarizzazione di quest'ultima, con i relativi oneri economici, costituisce conseguenza immediata e diretta dell'inadempimento professionale.
Le relative spese sono pari al 50% del contributo erogato tramite la misura 126 del PSR della
Regione Emilia Romagna, pari 4.335,52, oltre a spese della pratica urbanistica preventivabili in euro 2.000,00.
d) Spese di Accertamento Tecnico Preventivo - € 11.468,32
Le spese sostenute per l'A.T.P., articolate in euro 3.458,24 per l'avvocato, euro 2.808,00 per il consulente di parte ed euro 5.202,08 per il C.T.U., costituiscono spese direttamente conseguenti alla necessità di individuare le responsabilità professionali.
7.3. Voci di danno escluse a) Deve essere esclusa la voce relativa alla "perdita patrimoniale per decadenza dal contributo"
(euro 86.240,00) in quanto costituisce duplicazione risarcitoria rispetto alla restituzione del contributo già liquidata.
b) Spese per lavori eseguiti - € 73.679,50
pagina 17 di 25 Le spese sostenute per l'esecuzione dei lavori non costituiscono danno risarcibile ma rappresentano costi necessari per la realizzazione dell'opera, che hanno comunque prodotto un incremento patrimoniale in favore del committente attraverso la realizzazione parziale della struttura che può essere ultimata con le modifiche suggerite dal ctu.
c) Spese per ripristino status quo ante - € 75.790,06
Non risulta provata la necessità di demolizione dell'opera parzialmente realizzata, non essendo noti ordini di abbattimento da parte dell'autorità competente. La demolizione costituirebbe scelta discrezionale del committente e non danno direttamente imputabile ai professionisti convenuti.
d) Spese tecniche - € 8.540,00
Le spese tecniche versate alla Geom. (euro 5.124,00) e per i calcoli strutturali (euro CP_3
3.416,00) rappresentavano costi per la progettazione e non costituiscono danno emergente, essendo state sostenute per ottenere prestazioni professionali effettivamente rese.
7.4. Liquidazione complessiva
Il danno complessivamente liquidabile risulta pertanto così determinato:
- Spese per modifiche progettuali: € 44.287,40 (oltre IVA);
- Restituzione contributo pubblico: € 67.124,56;
- Regolarizzazione struttura temporanea: € 6.335,52;
- Spese per A.T.P.: € 11.468,32.
Totale danno liquidato: € 129.215,80, oltre IVA di legge sulle spese per modifiche progettuali, come quantificate dal C.T.U. oltre alla rivalutazione monetaria dalla data della domanda fino alla presente pronuncia.
Il lucro cessante da ritardo nell'adempimento dell'obbligazione risarcitoria non è stato allegato nell'osservanza delle preclusioni assertive né è chiesto il suo risarcimento con domanda specifica.
In assenza di comprovata allegazione e specifica domanda di questa voce di danno (sulla cui necessità cfr. CC III 15.2.2023 n. 4938; CC III 17.4.2024 n. 10376; CC III 18.3.2025 n. 7216; CC
III 4.8.2025 n. 22441) il credito è suscettibile solo di rivalutazione monetaria fino alla pronuncia, che li converte in crediti di valuta (cfr. CC III 2.9.2025 n. 24417).
Gli interessi di mora sul credito convertito in valuta sono dovuti dalla pubblicazione della presente sentenza al soddisfo al saggio stabilito dall'art. 12841 c.c. (come si desume da CC SU
7.5.2024 n. 12499 e CC III 29.5.2025 n. 14285), ostando ragioni testuali, logiche e sistematiche all'applicabilità dell'art. 12844 c.c. ai crediti di valore, pur successivamente alla loro conversione pagina 18 di 25 in crediti di valuta. In particolare: a. già l'art. 12 lett. b esclude dall'applicazione del d. lgs.
9.10.2002 n. 231, cui l'art. 12844 c.c. rinvia, i crediti risarcitori, inclusi i pagamenti eseguiti a tale titolo da un assicuratore (cfr. CC III 20.4.2020 n. 7966); b. la ratio della riforma (art. 17 d.l.
12.9.2014 n. 132) è la «tutela del credito» liquido ed esigibile, che non è ravvisabile in caso di credito illiquido. Non solo: l'applicazione dell'art. 12844 c.c. finirebbe per costituire un eccessivo e immotivato deterrente della resistente a domande risarcitorie, pur se sproporzionate
(CC I 22.10.2025 n. 28036).
8. La ripartizione delle responsabilità e condanna entro i limiti delle singole quote.
8.1 Accertata la responsabilità dell'IN. e della Geom. per i danni CP_2 CP_3 subiti dal committente, il Tribunale deve procedere alla graduazione delle rispettive quote di responsabilità.
Essendo stata formulata apposita domanda di condanna entro i limiti delle singole quote di responsabilità, il giudice deve procedere all'accertamento e all'attribuzione delle rispettive percentuali di ripartizione della colpa, valutando la diversa entità degli apporti causali.
La responsabilità prevalente dell'IN. trova fondamento nell'errore progettuale CP_2 commesso, che costituisce la causa primaria e determinante del danno.
L'ingegnere, pur consapevole della presenza delle tamponature murarie previste nel progetto architettonico, le ha omesse nel progetto strutturale, rendendo l'opera tecnicamente irrealizzabile.
Tale errore, in violazione delle regole della corretta progettazione strutturale, integra un grave inadempimento dell'obbligazione di risultato gravante sul progettista, tenuto a fornire un progetto concretamente eseguibile.
8.2 La responsabilità concorrente della Geom. si configura, invece, per omessa vigilanza. CP_3
Il suo inadempimento, di natura omissiva, risulta meno grave rispetto a quello commissivo dell'ingegnere.
Pertanto, la ripartizione delle responsabilità nella misura dell'80% a carico dell'IN. e del CP_2
20% a carico della Geom. risponde ai principi di causalità e proporzionalità, dovendo CP_3 distinguersi le carenze derivanti da errata progettazione da quelle imputabili a difetto di controllo.
L'IN. è tenuto quindi al risarcimento del danno nella misura dell'80% dell'importo CP_2 complessivamente liquidato;
la Geom. al risarcimento del danno nella misura del CP_3
20% dell'importo complessivamente liquidato.
pagina 19 di 25 Tale condanna opera senza vincolo di solidarietà tra i convenuti, ciascuno dei quali risponde esclusivamente per la propria quota di responsabilità, conformemente alla domanda formulata dall'attore.
8.3. Non è invece ravvisabile nel caso di specie una responsabilità concorrente del committente ex art. 1227 c.c., dovendo il Tribunale riconoscere che il comportamento di è Parte_1 stato improntato a ragionevolezza e buona fede contrattuale.
È documentalmente provato che il committente, con comunicazione del 17 ottobre 2019, aveva manifestato la propria disponibilità ad accettare le soluzioni alternative proposte dall'IN. , CP_2 subordinatamente alla condizione che non comportassero spese aggiuntive a suo carico e fosse garantita la collaudabilità dell'opera modificata.
La condizione posta dal committente è ragionevole e giuridicamente fondata.
Come noto, il creditore di una prestazione d'opera è tenuto ad un certo margine di tolleranza e collaborazione per consentire l'adempimento, ma tale obbligo non può estendersi all'accettazione di modifiche sostanziali che comportino aggravi economici derivanti da errori del debitore.
La giurisprudenza di legittimità ha chiarito che il dovere di cooperazione del creditore non può spingersi fino al punto di imporgli importanti sacrifici economici per consentire l'adempimento di obbligazioni altrui.
Nel caso di specie, l'accettazione delle modifiche proposte avrebbe comportato per un Parte_1 rilevante esborso aggiuntivo conseguente all'errore progettuale altrui.
La condotta del committente risulta pertanto esente da profili di colpa concorrente, non potendo essere qualificato come inadempimento del dovere di cooperazione il legittimo rifiuto di sostenere costi aggiuntivi derivanti da errori professionali altrui.
9. L'operatività delle garanzie assicurative.
Accertata la responsabilità dell'IN. e della Geom. nelle rispettive CP_2 CP_3 quote dell'80% e del 20%, il Tribunale deve esaminare l'operatività delle polizze di responsabilità civile professionale stipulate dai professionisti con al fine di pronunciare le Controparte_4 richieste domande di manleva.
9.1. L'art. 1917 c.c. stabilisce che nell'assicurazione della responsabilità civile l'assicuratore è obbligato a tenere indenne l'assicurato di quanto questi, in conseguenza del fatto accaduto durante il tempo dell'assicurazione, deve pagare a un terzo, in dipendenza della responsabilità dedotta nel contratto.
pagina 20 di 25 9.2. L'IN. aveva in essere con la polizza assicurativa per la CP_2 Controparte_4 responsabilità civile professionale n. 360841143, con massimale di euro 1.000.000,00 per sinistro e per anno assicurativo.
La fattispecie in esame rientra nell'ambito di operatività della polizza di responsabilità civile professionale. L'errore progettuale dell'IN. , consistente nella mancata considerazione CP_2 delle tamponature murarie nel progetto strutturale, configura un errore professionale nell'esercizio dell'attività di progettazione strutturale, per il quale è prevista copertura assicurativa.
Le eccezioni sollevate da circa la non operatività della polizza risultano Controparte_4 infondate: la compagnia ha eccepito, in particolare, la non operatività della garanzia, assumendo che la fattispecie dedotta in giudizio non rientrerebbe tra i rischi assicurati.
Ai sensi dell'art. 1 della Sezione II delle Condizioni Generali di Contratto, l'assicuratore si obbliga a tenere indenne l'assicurato di quanto questi sia tenuto a corrispondere, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento per danneggiamenti materiali a cose cagionati a terzi in conseguenza di errori professionali commessi nell'esercizio della professione di ingegnere civile incaricato di attività di pianificazione e progettazione, ivi compresi i calcoli strutturali.
Il termine “danneggiamento materiale” non risulta espressamente definito in polizza.
Deve pertanto farsi riferimento, in via interpretativa, all'accezione comune del termine ove il danneggiamento consiste nella distruzione, nel deterioramento, nella dispersione o nella messa fuori uso di beni altrui.
Ne consegue che rientra nella nozione di danneggiamento materiale anche la condizione di inutilizzabilità di un immobile derivante da errore progettuale che ne impedisca la realizzazione o l'utilizzo.
In applicazione del criterio ermeneutico dettato dall'art. 1370 c.c., secondo cui le clausole contenute in condizioni generali di contratto predisposte da uno dei contraenti si interpretano, in caso di dubbio, a favore dell'altro, deve privilegiarsi la lettura della clausola assicurativa che consente di ritenere operante la garanzia, in quanto conforme ai principi di buona fede e correttezza contrattuale.
pagina 21 di 25 Pertanto, la garanzia assicurativa deve ritenersi operante anche nel caso di specie, in quanto l'evento dannoso si è verificato per effetto di un errore progettuale rientrante nel rischio contrattualmente assicurato.
9.3. Analogamente, la Geom. aveva stipulato con polizza di CP_3 Controparte_4 responsabilità civile professionale per la propria attività di progettista e direttore dei lavori.
La responsabilità accertata in capo alla Geom. per omessa vigilanza e mancata adozione CP_3 delle misure correttive necessarie rientra nell'ambito della responsabilità professionale del direttore dei lavori, per la quale è prevista copertura assicurativa. Valgono inoltre le considerazioni svolte al punto che precede.
9.4 Pertanto:
- per l'IN. : è tenuta a manlevare l'assicurato per l'80% CP_2 Controparte_4 del danno complessivamente liquidato, secondo le condizioni contrattuali e dedotti gli scoperti contrattuali previsti dalla polizza;
- per la Geom. è tenuta a manlevare l'assicurata per il CP_3 Controparte_4
20% del danno complessivamente liquidato, secondo le condizioni contrattuali e dedotti gli scoperti contrattuali previsti dalla polizza.
9.5 L'assicurato che, convenuto in giudizio dal terzo danneggiato, chiami in causa il proprio assicuratore per essere tenuto indenne, vanta nei confronti della Compagnia tre distinte ragioni di credito:
1) il diritto al rimborso delle spese di lite sostenute per la chiamata in causa che ha come presupposto la soccombenza reale o virtuale dell'assicuratore nei confronti dell'assicurato, ex art. 91 c.p.c.;
2) il diritto alla rifusione delle spese di resistenza (cioè quelle sostenute per contrastare l'iniziativa del terzo); credito che scaturisce dal contratto di assicurazione ed incontra il limite del quarto della somma assicurata ex art. 1917, comma3, c.c.;
3) il diritto alla rifusione delle spese di soccombenza (cioè quelle che l'assicurato è condannato a pagare al terzo vittorioso);
Questi tre tipi di spese costituiscono oggetto di distinte ed autonome obbligazioni e devono, pertanto, costituire oggetto di altrettante specifiche domande.
Nel caso di specie sussistono certamente i presupposti per condannare le Compagnie Assicurative
a rifondere all'IN. e alla Geom. le spese di soccombenza. CP_2 CP_3
pagina 22 di 25 Tale credito scaturisce direttamente dal contratto di assicurazione professionale.
Le spese di lite che l'assicurato è condannato a rifondere al danneggiato costituiscono infatti un accessorio della somma dovuta a titolo di risarcimento del danno e rientrano nella generale domanda di manleva rivolta all'assicuratore, senza necessità di specifica e autonoma richiesta, incontrando il solo limite del massimale ex art. 1917, comma 1, c.c.
Non può invece essere riconosciuto agli assicurati il diritto di esseri rimborsati delle spese di resistenza di cui all'art. 1917, comma 3, c.c.
Dal tenore letterale della domanda declinata dall'IN. di essere tenuto indenne “di quanto CP_2 questi fosse tenuto a pagare all'attore a titolo di risarcimento del danno per capitale, interessi e spese” e dal Geom. di “condannare la terza chiamata in causa Compagnia di CP_3
Assicurazioni . a pagare in luogo della geom. in Controparte_11 CP_3 favore del signor le eventuali somme che risulteranno a qualsiasi titolo dovute Parte_1 all'attore o comunque a condannarla a rifondere alla Geom. tutte le somme che CP_3 eventualmente la stessa sarà tenuta a corrispondere al sig. per capitale, interessi Parte_1
e spese legali” risulta inequivocabile che le stesse non possano essere riferite alle spese di resistenza.
Inoltre, il diritto dell'assicurato alla rifusione da parte dell'assicuratore delle spese sostenute per resistere all'azione promossa dal terzo danneggiato ai sensi dell'art. 1917, comma 3, c.c., presuppone la dimostrazione dell'avvenuto corrispondente esborso da parte dell'assicurato medesimo per l'assistenza tecnica in giudizio.
Prova che non è stata fornita e quindi soddisfatta dagli assicurati.
10. La regolazione delle spese processuali
La regolazione delle spese processuali deve avvenire in conformità al principio generale della soccombenza.
I convenuti, e risultati soccombenti nelle rispettive misure di responsabilità (80% CP_2 CP_3
e 20%) sono condannati al pagamento, in pari misura, delle spese di lite sostenute dall'attore nel presente giudizio.
Nessuna rilevanza può essere all'attribuita all'adesione dell'IN. , della Geom. e CP_2 CP_3 delle Compagnie Assicurative alla proposta formulata dal Giudicante ex art. 185 bis c.p.c. essendo stata accolta la domanda dell'attore in misura superiore.
pagina 23 di 25 Dette spese sono liquidate secondo i parametri di cui al D.M. n. 55/2014 e successive modifiche, applicando i valori medi per le fasi di studio della controversia e introduttiva, e i valori minimi per le fasi istruttoria e decisoria, tenuto conto del valore della causa (determinato in relazione alla somma liquidata), della media complessità delle questioni trattate e dell'attività difensiva effettivamente svolta.
risulta soccombente nei rapporti interni con il proprio assicurato, Controparte_4 [...]
, ed è condannata a rimborsare a questo ultimo le spese processuali sostenute nel presente CP_12 giudizio. Le spese di lite tra e vanno invece compensate, atteso che v'è CP_3 Controparte_4 stata contestazione in ordine all'operatività della copertura assicurativa.
L'attore, a sua volta risultato soccombente nei confronti di (ora , è CP_1 Parte_2 condannato al rimborso delle spese legali sostenute da tale parte convenuta, da liquidarsi secondo i medesimi criteri sopra richiamati.
P.Q.M.
Il Tribunale di Modena, definitivamente pronunciando nella causa civile R.G. n. 3685/2023, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa:
1) Dichiara l'estinzione parziale del giudizio nei rapporti tra l'IN. e l'IN. CP_2 per intervenuta transazione, compensando le relative spese di lite;
CP_5
2) Nel merito, accerta e dichiara la responsabilità dell'IN. e della Geom. CP_2 per i danni derivanti dagli errori professionali nell'esecuzione degli CP_3 incarichi di progettazione strutturale e direzione lavori e per l'effetto
3) Condanna l'IN. al risarcimento del danno in favore di CP_2 Parte_1 nella misura dell'80% dell'importo di euro 129.215,80 (pari a euro 103.372,64) e dell'importo dovuto a titolo di IVA di legge sulle spese per modifiche progettuali, oltre alla rivalutazione monetaria dalla data della domanda fino alla presente pronuncia, nonché agli interessi legali al saggio previsto dall'art. 1284, comma 1, c.c., dalla data della presente pronuncia fino al saldo;
4) Condanna la Geom. al risarcimento del danno in favore di CP_3 Parte_1 nella misura del 20% dell'importo di euro 129.215,80 (pari a euro 25.843,16) e dell'importo dovuto a titolo di IVA di legge sulle spese per modifiche progettuali , oltre alla rivalutazione monetaria dalla data della domanda fino alla presente pronuncia, nonché agli interessi legali al saggio previsto dall'art. 1284, comma 1, c.c., dalla data della pagina 24 di 25 presente pronuncia fino al saldo;
5) Respinge la domanda riconvenzionale proposta dalla Geom. nei confronti CP_3 di Parte_1
6) Respinge tutte le domande nei confronti di (ora ; CP_1 Parte_2
7) Condanna l'IN. al pagamento in favore dell'attore dell'80% delle spese CP_2 processuali, pari a euro 7.313,60, oltre a spese generali, iva e cpa come per legge;
8) Condanna la Geom. al pagamento in favore dell'attore del 20% delle spese CP_3 processuali, pari a euro 1.828,40, oltre a spese generali, iva e cpa come per legge;
9) Condanna al pagamento delle spese processuali sostenute da Parte_1 CP_1
(ora , liquidate in euro 9.142,00, oltre a spese generali, iva e cpa come per Parte_2 legge;
10) Condanna a manlevare l'IN. dalle somme di cui ai Controparte_4 CP_2 punti 3) e 7), secondo le condizioni contrattuali di polizza;
11) Condanna a manlevare la Geom. dalle somme di cui ai Controparte_4 CP_3 punti 4) e 8), secondo le condizioni contrattuali di polizza;
12) Condanna al rimborso delle spese processuali sostenute dall'IN. Controparte_4
per la chiamata in causa che liquida, in euro 9.142,00, oltre a spese CP_2 generali, iva e cpa come per legge;
13) Compensa le spese di lite fra e la Geom. Controparte_4 CP_3
Sentenza resa ex art. 281 sexies c.p.c.
Modena, 27 dicembre 2025
Il Giudice
ND GN
pagina 25 di 25
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MODENA
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice ND GN, ha pronunciato ex art. 281 sexies
c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 3685/2023 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. MALAVASI Parte_1 C.F._1
MAURA, elettivamente domiciliato in VIA FOCHERINI 5 MIRANDOLA presso il difensore avv. MALAVASI MAURA
ATTORE/I contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. AS AO e Controparte_1 P.IVA_1 dell'avv. PACE VITTORIO, LUNGADIGE CAMPAGNOLA, 5, VERONA, elettivamente domiciliata in LUNGADIGE CAMPAGNOLA N. 5, VERONA presso il difensore avv.
AS AO
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. CAPPELLARI CP_2 C.F._2
RT, elettivamente domiciliato in PIAZZA SANTA TECLA 11 ESTE presso il difensore avv. CAPPELLARI RT
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. SPAGGIARI CP_3 C.F._3
BA, elettivamente domiciliato in VIA MAZZINI 19 SAN FELICE SUL PANARO presso il difensore avv. SPAGGIARI BA
CONVENUTO/I
(C.F. ), con il patrocinio dell'AVV. AO Controparte_4 P.IVA_2
CAMPISI di Forlì, con elezione di domicilio presso lo Studio dell'Avv. Giuseppe Seidenari in
Modena, Via Farini n. 4,
pagina 1 di 25 (C.F. rappresentato e difeso dall'avv. RIGHI Controparte_4 P.IVA_3
AL elettivamente domiciliato in VIA TOSCHI 10 REGGIO EMILIA presso il difensore avv. RIGHI AL
(c.f. ), rappresentata e difesa dall'avv. Lucia CP_5 C.F._4
Maggiolo ed elettivamente domiciliata presso lo studio della medesima in Modena, Viale Martiri della Libertà n.28,
RZ CHIAMATO/I
OGGETTO: RICHIESTA DI RISARCIMENTO DANNI FORMULATA DAL COMMITTENTE NEI CONFRONTI DEI
PROFESSIONISTI E DELL'IMPRESA COINVOLTI NELLA RICOSTRUZIONE DI UN FABBRICATO AGRICOLO
DANNEGGIATO DAL SISMA DEL 2012, PER IMPOSSIBILITÀ DI COMPLETARE L'OPERA A CAUSA DI VIZI
PROGETTUALI E COSTRUTTIVI, CON CONSEGUENTE PERDITA DEL CONTRIBUTO PUBBLICO PER LA
RICOSTRUZIONE POST-SISMA.
CONCLUSIONI
DIMER Parte_1
“Voglia il Signor Giudice adito, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa accogliere le seguenti domande: NEL MERITO : accertarsi e dichiararsi che i calcoli strutturali eseguiti e redatti dall'ing. CP_2
, con la vigilanza e la garanzia di conformità dell'opera della geom. non
[...] CP_3 hanno permesso la realizzazione del fabbricato di proprietà di così come Parte_1 progettato ed approvato dal Comune di Mirandola. IN VIA PRINCIPALE:
• dichiararsi l'inadempimento delle parti convenute di non scarsa importanza e, pertanto, condannarsi i convenuti, ing . , con studio in via Artigiani n.4 ad Este (Pd), cod. CP_2 fisc. , P.I. , quale progettista strutturale, CodiceFiscale_5 P.IVA_4 Controparte_1 (ora ), in persona del suo legale rappresentante pro tempore, con sede in via S. Giuseppe CP_6 n.26/B in Erbè (Vr), cod. fisc. e p.i. , quale incaricata della realizzazione dei calcoli P.IVA_1 strutturali e geom. con studio San Felice sul Panaro MO, via Circondaria n. 329, CP_3 cod. fisc. , P. IVA quale direttore dei lavori, entro i limiti C.F._3 P.IVA_5 della quota di responsabilità di ciascuno, al risarcimento del danno causato, in favore di
[...]
così come sopra domiciliato, danno quantificato in euro 329 .177 ,96, come descritto Parte_1 in atto di citazione, o in quella maggiore o minore somma che sarà ritenuta di giustizia, oltre ad interessi dalla domanda al saldo nella misura di cui al d.lgs 231 del 2002 ed a rivalutazione monetaria.
• Respingersi in quanto infondata e non provata la domanda riconvenzionale proposta della geom. nei confronti di richiamando qui i motivi esposti in CP_3 Parte_1 narrativa.
pagina 2 di 25 Con vittoria di competenze e spese della presente lite, oltre alle spese tecniche sostenute per l'Accertamento Tecnico Preventivo, per euro 11.468,32 (importo, quest'ultimo, già ricompreso nella quantificazione del danno in via principale) e per la procedura di mediazione”.
MA ON
“1. Nel merito, per quanto esposto negli atti difensivi, respingere le domande avversarie tutte proposte nei confronti dell'IN. per essere l'azione prescritta ai sensi dell'art. CP_2 2226 comma 2 c.c. e/o ai sensi dell'art. 1667 c.c. ovvero, in alternativa, per difetto di titolarità dal lato passivo del rapporto ovvero, in alternativa, per essere infondate in fatto e in diritto.
2. Nella denegata ipotesi in cui fosse accertata e dichiarata una qualche responsabilità, diretta
o indiretta, dell'IN. con conseguente condanna al risarcimento dei danni, CP_2 procedersi all'accertamento e alla liquidazione dei soli danni in nesso di causa con la condotta contestata all'IN. che risulteranno dimostrati secondo rigorosi criteri tecnici e di prova. CP_2
3. In via subordinata e riconvenzionale, nella denegata ipotesi in cui fosse accertata e dichiarata una qualche responsabilità, diretta o indiretta, dell'IN. nei fatti di cui è causa, CP_2 accertarsi e dichiararsi che il fatto dannoso è altresì imputabile, ciascuno per le proprie condotte, alla alla Geom. e alla Controparte_1 CP_3 Controparte_7
4. Per l'effetto, anche ai fini del regresso, accertarsi e dichiararsi le singole quote di responsabilità dei concorrenti in proporzione alla gravità delle rispettive colpe e delle conseguenze che ne sono derivate, condannando i corresponsabili a rifondere all'IN. CP_2
, secondo le percentuali di colpa, le somme che costui fosse costretto a sborsare in favore
[...] dell'attore.
5. Sempre in via subordinata e in via di eccezione, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1227 commi 1 e 2 c.c., accertarsi e dichiararsi che l'attore – in violazione delle regole Parte_1 di buona fede e diligenza - ha concorso a causare il danno e all'aggravamento del danno lamentato e che per l'effetto non ha diritto al risarcimento dei danni che avrebbe potuto evitare usando l'ordinaria diligenza, nella misura che sarà accertata in causa.
6. Nella denegata ipotesi di condanna dell'IN. al risarcimento del danno in CP_2 favore dell'attore dichiararsi tenuta e condannarsi – in Parte_1 Controparte_4 forza del contratto assicurativo in essere e delle condizioni generali tutte di assicurazione – a garantire e tenere indenne l'assicurato – nei limiti della propria quota di responsabilità di cui viene chiesto espressamente l'accertamento anche ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 10 comma 2 Sez. II delle c.g.a. - di quanto questi fosse tenuto a pagare all'attore a titolo di risarcimento del danno per capitale, interessi e spese.
7. Spese e compensi di causa rifusi.
8. In via istruttoria, previa revoca parziale della ordinanza 17/05/2024, ammettersi la prova per interrogatorio formale e per testimoni sui capitoli di prova dedotti nella memoria integrativa ai sensi dell'art. 171-ter n. 2 c.p.c. e con i testi ivi indicati.
9. Disporsi consulenza tecnica d'ufficio affinché il consulente nominato, presi in considerazione ed esaminati il materiale documentale riversato in atti e il concreto svolgersi dei rapporti, per come risultante dal medesimo materiale documentale e dalle prove orali espletate, fornisca al Giudice gli elementi utili a giudicare se, e in che misura per ciascun soggetto, sussista la responsabilità delle parti in causa (e della impresa costruttrice , in esse compreso Controparte_7 anche l'attore per il proprio concorso colposo nel cagionare il danno e/o nel suo aggravamento. Al nominando CTU andrà altresì chiesto di valutare se la progettazione del capannone rientrasse nella competenza professionale della geometra ai sensi dell'art. 16, lett. m), CP_3
pagina 3 di 25 del R.D. 11 febbraio 1929, n. 274, e se è corretta l'affermazione secondo la quale “una progettazione architettonica e generale affidata ad un tecnico di adeguata competenza avrebbe senz'altro portato a rilevare le incongruità poi appalesatesi in corso d'opera tra il progetto architettonico e lo strutturale a servizio”
CP_3
“Voglia l'Ill.mo Tribunale di Modena Adito
- adversis rejectis;
- acquisito il fascicolo RG 761/2019 2019, Trib. Modena, relativo al procedimento di ATP ove già il CTU ha individuato le responsabilità del caso che ci occupa, Voglia l'IlI.mo Tribunale di Modena
- In via principale, rigettare tutte le domande attoree poiché infondate in fatto ed in diritto;
- In via riconvenzionale, dire tenuto l'odierno attore a pagare la somma di euro 16.281,02 a titolo di saldo del compenso professionale a favore della geom. per l'attività CP_3 svolta nell'adempimento dell'incarico ricevuto e, pertanto, condannare il sig. Parte_1 (C.F. , al pagamento in favore della geom. (C.F. C.F._1 CP_3
, P.IVA )la somma complessiva di Euro 16.281,02 o della C.F._3 P.IVA_5 maggiore o minore somma che risulterà in corso di causa anche per mezzo di valutazione equitativa o a mezzo di consulenza tecnica d'ufficio, oltre interessi di legge e rivalutazione monetaria dalla data della nota pro forma fino al soddisfo;
- Condannare il signor al risarcimento danni ex art. 96 cpc in favore della geom. Parte_1
, danni da liquidarsi secondo equità. CP_3
- In via subordinata, nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento della domanda dell'attore, dire tenuta e condannare la terza chiamata in causa Compagnia di Assicurazioni
quale Impresa assicuratrice per la responsabilità civile Controparte_8 professionale della geom. in persona del suo Presidente, legale rappresentante CP_3 pro tempore, con sede legale in via Marocchesa, 14, 31021 Mogliano Veneto partita IVA
, a pagare in luogo della geom. in favore del signor le P.IVA_3 CP_3 Parte_1 eventuali somme che risulteranno a qualsiasi titolo dovute all'attore o comunque a condannarla a rifondere alla Geom. tutte le somme che eventualmente la stessa sarà tenuta a CP_3 corrispondere al sig. per capitale, interessi e spese legali. Parte_1
- Con vittoria delle spese di lite , anche quelle della fase del procedimento di ATP 716/2019 che si chiede vengano liquidate”.
Controparte_1
“1. IN VIA PRINCIPALE: respingere tutte le domande nei confronti CP_1
2. IN VIA SUBORDINATA: in caso di accoglimento, anche parziale, della domanda di Parte_1 contro e di accertamento di un rapporto di solidarietà con gli altri convenuti, CP_1 condannare e/o e/o a versare a –in via di regresso e per la CP_2 CP_3 CP_5 CP_1 parte che loro spetta nei rapporti interni (art. 1298 c.c.) –quanto quest'ultima fosse condannata a pagare in via solidale a (art. 1299 c.c.). Parte_1
3. IN VIA ISTRUTTORIA: senza con ciò voler invertire e/o modificare l'onere della prova, si chiede l'interrogatorio formale di di , di e di e la prova Parte_1 CP_2 CP_3 CP_5 testimoniale su capitoli di prova formulati nella seconda e nella terza memoria ex art. 171-ter c.p.c. della Convenuta, da intendere qui integralmente richiamati e trascritti;
si indica come
pagina 4 di 25 testimone l'arch. , domiciliato presso con sede in Via San Giuseppe n. Testimone_1 Parte_2 26/b a Erbè (VR). Nella malaugurata ipotesi di ammissione delle prove orali richieste da
, e si chiede l'abilitazione alla prova contraria con il testimone Parte_1 CP_2 CP_3 CP_5 sopra indicato.
4. IN OGNI CASO: vittoria di spese e compensi del giudizio, compresi quelli relativi all'ATP (oltre spese generali 15%, CPA e IVA), aumentati del 30% ex art. 4, comma 1 bis, D.M. n. 55/2014 e dell'ulteriore 30% ex art. 4, comma 2, D.M. n. 55/2014, oltre alle spese di CTP. Condannare l'Attore ai sensi dell'art. 96, comma 3, c.p.c., avendo convenuto in giudizio
[...]
nonostante l'Accordo e i risultati della CTU”. CP_1
Controparte_4
“Piaccia all'Ill.mo Giudice adito di rigettare la domanda avversaria, siccome infondata in fatto ed in diritto, ovvero di ricondurla ad equità, stante l'esorbitanza delle richieste attoree. Voglia, in particolare respingere qualsivoglia domanda svolta nei confronti dell'IN. CP_2
, siccome infondata in fatto ed in diritto.
[...] Voglia accertare che la polizza assicurativa conclusa dall'IN. con non è CP_2 Controparte_4 operativa nel caso di specie. Laddove la stessa sia ritenuta operante, Voglia dichiarare che è tenuta a Controparte_4 garantire l'IN. nell'ambito e secondo i limiti del contratto assicurativo concluso inter- CP_2 partes, esclusivamente per ciò che concerne la quota di responsabilità effettivamente ascrivibile allo stesso, entro i rigorosi limiti del massimale convenuto, con esclusione di ogni vincolo di solidarietà, nel rispetto delle condizioni e dei termini contrattualmente stabiliti. Con applicazione degli scoperti contrattuali e franchigie, posti a carico dell'assicurato, secondo le delimitazioni di polizza. Con vittoria delle spese di lite, ex art. 91 c.p.c., nei confronti della parte ritenuta soccombente”.
Controparte_4
“Piaccia al Tribunale di Modena, contrariis reiectis, CONTENERE l'obbligo di garanzia e manleva di verso la geom. Controparte_4 CP_3 nei limiti tutti di cui al regolamento della polizza in atti, e in particolare (ma non
[...] esclusivamente) nel limite del massimale generale di € 500.000,00 e/o dei sotto-massimali previsti per singole garanzie ritenute operanti, limitandolo ai soli danni causati dall'assicurata, escludendolo in relazione ad oneri derivanti all'assicurata da solidarietà passiva, rigettando la domanda in caso di condanna solidale senza ripartizione interna della responsabilità, nonché in caso di danni non in garanzia e/o afferenti l'opera progettata o diretta;
applicando in ogni caso le franchigie previste. RESPINGERE la domanda formulata da parte attrice nei confronti del geom. CP_3 siccome infondata in fatto e in diritto. Con vittoria di spese, competenze ed onorari di causa”.
MORI ISABELLA:
“L'avv. Maggiolo, preso atto della intervenuta rinuncia alle domande proposte nei confronti dell'ing. rinuncia alla quale ha aderito, chiede l'estinzione parziale della causa nei CP_5 rapporti fra e . CP_2 CP_5
pagina 5 di 25
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato in data 12 giugno 2023, conveniva in giudizio Parte_1
l'IN. , la Geom. (ora , deducendo CP_2 Controparte_9 Parte_2 che, a seguito del sisma del maggio 2012 che aveva danneggiato gravemente il proprio fabbricato agricolo sito in Mirandola (MO), Via Mercadante n. 12, aveva incaricato la Geom. della CP_3 progettazione e direzione lavori per la ricostruzione dell'immobile, avvalendosi dei contributi pubblici previsti per le popolazioni colpite dal terremoto.
L'attore lamentava che, nonostante la struttura metallica fosse stata realizzata secondo il progetto dell'IN. (asseritamente incaricato da per i calcoli strutturali), era emersa CP_2 CP_1
l'impossibilità di completare la tamponatura in muratura come previsto dal progetto approvato dal
Comune, a causa di errori di progettazione strutturale. Tale circostanza aveva comportato la sospensione dei lavori, la scadenza dei termini per il completamento dell'opera e la conseguente revoca del contributo pubblico di euro 86.240,00, oltre ad ulteriori danni quantificati complessivamente in euro 329.177,96.
Si costituivano tutti i convenuti, eccependo l'infondatezza delle pretese attoree e sollevando reciproche eccezioni di responsabilità.
In particolare: l'IN. eccepiva la carenza di legittimazione passiva per difetto di rapporto CP_2 contrattuale diretto con l'attore, la prescrizione dell'azione ai sensi degli artt. 2226 e 1667 c.c., nonché il concorso colposo del creditore per aver rifiutato le soluzioni alternative proposte;
la
Geom. contestava ogni responsabilità, rilevando la mancanza di esperimento della CP_3 mediazione contrattualmente prevista e proponendo domanda riconvenzionale per il pagamento del saldo del compenso professionale pari a euro 16.281,02; (ora CP_1 Parte_2 eccepiva la decadenza/prescrizione dell'azione ex artt. 1495 e 1669 c.c., negando ogni responsabilità in quanto mera esecutrice della struttura metallica secondo le specifiche progettuali fornite da terzi.
Venivano inoltre chiamate in causa le rispettive compagnie assicuratrici e Controparte_4
l'IN. CP_5
Con ordinanza del 17 maggio 2024, il Giudice disponeva l'esperimento della procedura di mediazione e l'acquisizione dell'elaborato dell'Accertamento Tecnico Preventivo (A.T.P.) già
pagina 6 di 25 espletato nel procedimento R.G. n. 761/2019 avanti lo stesso Tribunale, con C.T.U. IN. Per_1
[...]
La mediazione si concludeva con esito negativo.
All'udienza del 19 dicembre 2024, il Giudice formulava proposta conciliativa ex art. 185-bis c.p.c. per il pagamento di euro 70.000,00 comprensivi di spese legali, da ripartire tra i convenuti secondo specifiche percentuali (70% Casson, 20% 10% , con esclusione del CP_3 CP_1 vincolo di solidarietà. La proposta veniva accettata da tutti i convenuti e dalle compagnie assicuratrici, ad eccezione dell'attore e di Parte_1 Controparte_1
Si perfezionava poi transazione parziale tra l'IN. e l'IN. con rinuncia reciproca alle CP_2 CP_5 domande.
La causa veniva quindi rinviata per la precisazione delle conclusioni, discussione e decisione all'udienza del 4 novembre 2025, all'esito della quale veniva trattenuta in decisione.
§§§§§§§§§§§§§
1. I fatti di causa.
La presente controversia trae origine dalla ricostruzione di un fabbricato agricolo danneggiato dal sisma del maggio 2012, sito in Mirandola (MO), Via Mercadante n. 12, di proprietà di Parte_1
[...]
A seguito dei gravi danni riportati dall'immobile nel terremoto del 2012, Parte_1 incaricava nel marzo 2015 la Geom. della progettazione e direzione lavori per la CP_3 ricostruzione del fabbricato, avvalendosi dei contributi pubblici previsti dalle Ordinanze
Commissariali per la ricostruzione post-sisma. Il progetto prevedeva la realizzazione di una struttura portante in acciaio con tamponamento in elementi murari.
La realizzazione della struttura metallica veniva commissionata all'impresa (ora Controparte_1
, la quale, per la progettazione strutturale della carpenteria metallica e delle Parte_2 fondazioni, si avvaleva dell'IN. . I calcoli strutturali venivano pagati direttamente CP_2 da con un esborso di euro 3.416,00, come risulta dalla fattura n. 339/2015. Parte_1 CP_1
Il Comune di Mirandola rilasciava il permesso di costruire unitamente alla concessione del contributo pubblico MUDE per euro 86.240,00.
I lavori di demolizione e ricostruzione iniziavano nella primavera 2016, con l'erogazione di tre
Stati Avanzamento Lavori per complessivi euro 60.368,00. Oltre ai contributi pubblici, Parte_1
pagina 7 di 25 versava direttamente all'impresa appaltatrice IL S.r.l. la somma di euro 73.679,50 a saldo delle relative fatture.
Tuttavia, a struttura portante già montata, emergeva l'impossibilità di realizzare la tamponatura in muratura come previsto dal progetto approvato. La presenza di elementi metallici controventanti di parete non consentiva la realizzazione del tamponamento murario in asse alle pilastrate, rendendo impraticabile il completamento dell'opera secondo le specifiche progettuali originarie.
La situazione determinava la sospensione dei lavori e, conseguentemente, la scadenza dei termini per il completamento dell'opera entro il 31 dicembre 2019, con la successiva revoca del contributo pubblico mediante ordinanza del Sindaco di Mirandola del 28 ottobre 2020.
Per individuare le responsabilità dell'accaduto, ricorreva al Tribunale di Modena Parte_1 richiedendo Accertamento Tecnico Preventivo (procedimento R.G. n. 761/2019). Il C.T.U. nominato, IN. depositava il proprio elaborato concludendo che "gli elementi Persona_1 progettuali che rendono impraticabile la realizzazione della tamponatura in muratura sono ascrivibili all'operato materiale dell'IN. (progettista strutturale)". CP_2
La consulenza tecnica stimava in euro 44.287,40 (oltre IVA) il costo delle modifiche necessarie per rendere possibile la tamponatura in muratura, evidenziando altresì che soluzioni alternative con pannelli prefabbricati avrebbero consentito il completamento dell'opera senza aggravi di spesa significativi.
L'attore ha formulato domanda di risarcimento danni per complessivi euro Parte_1
329.177,96, articolata nelle seguenti voci: spese per lavori sostenute direttamente (euro
73.679,50); restituzione del contributo pubblico revocato comprensivo di interessi e spese (euro
67.124,56); spese di A.T.P. (euro 11.468,32); spese tecniche (euro 8.540,00); ripristino status quo ante (euro 75.790,06); regolarizzazione struttura temporanea (euro 6.335,52); perdita patrimoniale per decadenza dal contributo (euro 86.240,00).
L'attore ha sostenuto che l'inadempimento contrattuale è imputabile alla complessiva condotta dei convenuti, ed in particolare ai vizi di progettazione strutturale dell'IN. , il quale non ha CP_2 tenuto conto delle tamponature in muratura previste dal progetto architettonico, nonché alla mancata vigilanza della Geom. in qualità di direttore dei lavori. CP_3
Ha inoltre contestato la responsabilità di (oggi in quanto incaricata, tramite CP_1 Pt_2
l'ing. , della redazione dei calcoli strutturali, nonché per la mancata trasmissione delle CP_2
pagina 8 di 25 informazioni tra il geom. e l'ing. relative alle specifiche della tamponatura CP_3 CP_2 muraria.
2. La natura dei rapporti contrattuali
La qualificazione dei rapporti contrattuali intercorsi tra le parti costituisce presupposto per l'individuazione delle responsabilità e rappresenta questione preliminare rispetto all'esame del merito delle pretese risarcitorie.
Tra e la Geom. sussiste un rapporto contrattuale di prestazione Parte_1 CP_3
d'opera intellettuale, formalizzato mediante disciplinare di incarico del 21 gennaio 2014. Tale contratto aveva ad oggetto sia la progettazione architettonica che la direzione dei lavori per la ricostruzione del fabbricato agricolo danneggiato dal sisma del 2012.
Il rapporto risulta formalizzato mediante disciplinare scritto, eliminando ogni dubbio sulla prova dell'esistenza del vincolo contrattuale.
Sussiste altresì un rapporto negoziale diretto tra e l'IN. Parte_1 CP_2 nonostante le eccezioni sollevate da quest'ultimo circa la carenza di “legittimazione passiva”.
Come emerge dalla documentazione in atti, l'IN. ha assunto la qualità di direttore dei CP_2 lavori strutturale, consolidando un rapporto negoziale diretto con il committente.
L'IN. ha infatti sottoscritto, in qualità di progettista strutturale, gli elaborati depositati CP_2 presso il Comune di Mirandola (docc. nn. 3, 6, 9, 10 di parte attrice), indicando Parte_1 quale committente dell'opera progettuale.
Il sig. inoltre ha corrisposto in modo separato i compensi per i calcoli strutturali (euro Parte_1
3.416,00, come da fattura n. 339/2015), circostanza che conferma l'esistenza di un CP_1 rapporto contrattuale diretto con l'ingegnere.
Poco importa che l'IN. sia stato messo in relazione con il committente tramite CP_2 [...]
Il ruolo di intermediazione svolto da un soggetto terzo che opera coordinando i rapporti CP_1 con i vari professionisti non esclude la titolarità in capo al committente dei rapporti obbligatori con i professionisti incaricati, potendosi detto rapporto desumere anche per facta concludentia, attraverso l'effettivo svolgimento delle prestazioni professionali e la loro accettazione da parte del committente.
Peraltro, nel caso di specie, appare configurabile anche una responsabilità da c.d. “contatto sociale” in capo al convenuto, il quale, per effetto dell'attività svolta, non può essere considerato un terzo estraneo rispetto alla parte attrice.
pagina 9 di 25 Nel caso di specie, dunque, l'IN. ha validamente assunto obbligazioni professionali nei CP_2 confronti del committente mediante la sottoscrizione degli elaborati progettuali e l'accettazione dell'incarico di direzione lavori strutturale.
Non essendo richiesta la forma scritta ad substantiam, è irrilevante la mancata sottoscrizione della scrittura contenente l'accordo, potendo la prova dell'esistenza e del contenuto del contratto, come già evidenziato, essere tratta anche dall'effettivo svolgimento delle prestazioni da parte del professionista, dall'accettazione e dall'utilizzo delle stesse da parte del committente.
La (ora aveva, infine, un rapporto contrattuale con l'impresa appaltatrice CP_1 Parte_2
IL S.r.l., non parte del presente giudizio. Come risulta dal contratto del 20 aprile 2016, la
[...] si limitava alla fornitura della struttura metallica secondo le specifiche progettuali CP_1 fornite dall'IN. . CP_2
Il rapporto tra ed IL si configura, pertanto, come contratto di vendita di beni CP_1
(struttura metallica) e non come contratto d'appalto o di prestazione d'opera intellettuale. La convenuta non svolgeva attività di progettazione, come confermato dal proprio CP_1 codice ATECO e dalla circostanza che si limitava a mettere in contatto i clienti con professionisti esterni.
In definitiva, la ricostruzione dei rapporti contrattuali evidenzia come avesse Parte_1 validamente instaurato rapporti diretti sia con la Geom. che con l'IN. , CP_3 CP_2 configurando distinti rapporti contrattuali di prestazione d'opera intellettuale.
La rimane invece estranea a tali rapporti professionali, avendo operato quale mero CP_1 fornitore di beni nei confronti dell'impresa appaltatrice estranea al presente giudizio.
La circostanza che la società abbia messo in contatto il committente con l'IN. non CP_2 modifica la natura del rapporto contrattuale instauratosi tra quest'ultimo ed il sig. come Parte_1 dimostrato dalla sottoscrizione degli elaborati progettuali e dal pagamento separato dei compensi.
3. La responsabilità dell'IN. CP_2
Il Tribunale condivide le conclusioni dell'Accertamento Tecnico Preventivo espletato nel procedimento R.G. n. 761/2019, il cui elaborato, redatto dall'IN. ha fornito un Persona_1 quadro tecnico delle responsabilità professionali.
La consulenza tecnica ha accertato che "gli elementi progettuali che rendono impraticabile la realizzazione della tamponatura in muratura sono ascrivibili all'operato materiale dell'IN. CP_2
pagina 10 di 25 (progettista strutturale)". Tale conclusione si basa su rilievi tecnici specifici e CP_2 circostanziati:
a) mancata considerazione dei carichi derivanti dal tamponamento nella relazione di calcolo strutturale delle fondazioni in cemento armato e delle strutture metalliche;
b) mancata rappresentazione dei dettagli esecutivi strutturali della muratura di tamponamento e degli architravi sia in relazione all'esecuzione che all'accoppiamento con la struttura metallica portante;
c) mancanza dei dettagli esecutivi strutturali di ancoraggio della muratura di tamponamento.
L'IN. , in qualità di progettista strutturale, era tenuto a fornire un progetto concretamente CP_2 utilizzabile: l'ingegnere che assume l'incarico di redigere un progetto di costruzione è debitore di un risultato, essendo tenuto alla prestazione di un progetto concretamente utilizzabile, e l'irrealizzabilità dell'opera per inadeguatezze di natura tecnica costituisce inadempimento dell'incarico.
Nel caso di specie, l'IN. ha disatteso tale obbligo non considerando nel progetto CP_2 strutturale le tamponature murarie, pur essendo a conoscenza che il progetto architettonico prevedeva espressamente tale tipologia di chiusura perimetrale.
L'inadempimento dell'IN. presenta caratteri di particolare gravità, configurandosi come CP_2 violazione di regole tecniche della progettazione strutturale.
Il professionista non ha fornito alcuna prova dell'esistenza di cause esterne che abbiano reso impossibile la redazione di un progetto strutturale corretto e completo.
Non può, in particolare, invocare la mancata informazione come causa di giustificazione, dovendo egli, in ragione del ruolo assunto di direttore dei lavori strutturale, attivarsi per acquisire tutte le informazioni necessarie al corretto e completo svolgimento del proprio incarico.
In altri termini l'IN. , assumendo la qualità di progettista strutturale e direttore dei lavori CP_2 strutturale, aveva l'obbligo professionale di acquisire autonomamente tutte le informazioni necessarie per la corretta progettazione, non potendo invocare carenze informative come causa esimente della propria responsabilità.
L'eccezione di prescrizione ex art. 2226 c.c. risulta infondata.
Come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, le disposizioni sui termini brevi di prescrizione non si applicano alle prestazioni d'opera intellettuale, per le quali opera la prescrizione ordinaria decennale.
pagina 11 di 25 La presente azione, promossa nel 2023, risulta tempestiva rispetto alla scoperta del vizio avvenuta con l'A.T.P. del 2019.
L'eccezione secondo cui l'incarico sarebbe stato limitato alla sola struttura metallica non può essere accolta. L'IN. ha sottoscritto gli elaborati progettuali depositati presso il Comune CP_2 in qualità di progettista strutturale dell'intero intervento, assumendo la responsabilità della progettazione strutturale complessiva dell'opera.
Va poi rilevato che, anche qualora non si ritenesse sussistente un rapporto contrattuale tra e l'IN. , sussisterebbe comunque responsabilità per colpa professionale. Parte_1 CP_2
È innegabile il profilo della colpa nell'operato dell'IN. , consistente nella violazione delle CP_2 regole tecniche della progettazione strutturale.
Il danno subito da è qualificabile come ingiusto, consistendo nelle perdite patrimoniali Parte_1 di cui infra.
Sussiste infine nesso causale tra la condotta colposa dell'IN. e l'evento dannoso, posto CP_2 che in difetto di condotta colposa tali pregiudizi non si sarebbero verificati a carico del committente.
Nemmeno potrebbe darsi corso all'eventuale applicazione dell'art. 2236 c.c., che limita la responsabilità del prestatore d'opera ai casi di dolo o colpa grave quando la prestazione implica la soluzione di problemi tecnici di speciale difficoltà.
La progettazione strutturale di un fabbricato agricolo con tamponature murarie non presentava profili di speciale difficoltà tecnica, trattandosi di soluzioni progettuali consolidate nella prassi professionale.
L'errore dell'IN. attiene alla violazione di regole tecniche, non alla risoluzione di CP_2 problemi complessi.
In definitiva, l'ng. risulta responsabile per i danni derivanti dall'errore progettuale CP_2 che ha reso impossibile il completamento dell'opera secondo le specifiche del progetto autorizzato.
Tale responsabilità trova fondamento sia nella violazione degli obblighi contrattuali assunti nei confronti del committente, sia nella violazione delle regole dell'arte e della diligenza professionale richiesta nell'esercizio dell'attività di progettazione strutturale, configurando un comportamento colposo che ha cagionato danno ingiusto al terzo.
4. La responsabilità della Geom. CP_3
pagina 12 di 25 L'esame della responsabilità della Geom. deve essere condotto alla luce degli CP_3 specifici obblighi derivanti dal duplice ruolo di progettista architettonica e direttore dei lavori, nonché delle concrete modalità di svolgimento dell'incarico professionale nel caso di specie.
Come noto, rientrano nelle obbligazioni del direttore dei lavori l'accertamento della conformità sia della progressiva realizzazione dell'opera al progetto, sia delle modalità dell'esecuzione di essa al capitolato e/o alle regole della tecnica, nonché l'adozione di tutti i necessari accorgimenti tecnici volti a garantire la realizzazione dell'opera senza difetti costruttivi.
La responsabilità del direttore dei lavori si concreta nell'obbligo di vigilanza attiva che, pur non richiedendo la presenza continua e giornaliera sul cantiere, comporta il controllo della realizzazione dell'opera nelle sue varie fasi attraverso periodiche visite e contatti diretti con gli organi tecnici dell'impresa.
Nel caso di specie la convenuta, in qualità di tecnico incaricato della progettazione architettonica, ma ancor prima quale professionista di fiducia e consulente del committente era tenuta, in adempimento dei propri doveri di vigilanza, assistenza e tutela, a verificare la completezza della documentazione fornita dalla società e dal committente, da lei assistito.
Al momento della posa della struttura, avvenuta nel settembre 2016, avrebbe dovuto risultare evidente che la presenza di elementi metallici controventanti di parete impediva la realizzazione del tamponamento in muratura in asse con le pilastrate.
Tale circostanza, di per sé, avrebbe dovuto indurla a segnalare l'anomalia; il suo silenzio al riguardo rimane, pertanto, privo di giustificazione.
Già nel settembre 2016, infatti, la Geom. aveva inviato comunicazione a con CP_3 CP_1 la quale richiedeva "completa verifica della documentazione" e chiedendo di accertare che nei calcoli statici fosse stato tenuto conto delle caratteristiche dell'immobile, inclusi i "tamponamenti in muratura".
Tale circostanza dimostra che la convenuta aveva consapevolezza delle problematiche strutturali già nella fase iniziale dei lavori, ma non ha adottato le misure correttive necessarie per evitare che venisse realizzata una struttura non conforme.
Non risulta che la geometra abbia mai inoltrato all'ingegnere o alla società alcuna richiesta di chiarimenti riguardo ai tamponamenti in muratura;
si limitò, invece, a chiedere di adeguare la struttura al maggior carico derivante dalla posa dei coppi sul tetto.
pagina 13 di 25 Per conferire maggiore rigidezza all'edificio vennero inseriti ulteriori elementi metallici di controvento sulle pareti, ma neppure in tale circostanza la geometra si interrogò su come sarebbe poi stato possibile realizzare le tamponature in corrispondenza delle pilastrate e garantire la collaborazione tra la struttura metallica e la muratura.
Inoltre, quando il Comune di Mirandola, in data 17 giugno 2020, ha inviato il preavviso di revoca del contributo concedendo dieci giorni per fornire osservazioni, la Geom. pur essendo CP_3 destinataria della comunicazione in qualità di direttore dei lavori, non ha fornito alcun riscontro.
L'inadempimento della Geom. si sostanzia dunque, essenzialmente, nella violazione CP_3 dell'obbligo di vigilanza attiva del direttore dei lavori.
La Geometra risulta pertanto responsabile, a titolo di inadempimento, per i danni derivanti dall'omessa vigilanza e dalla mancata adozione delle misure correttive necessarie, pur avendo tempestiva conoscenza delle problematiche strutturali che hanno reso impossibile il completamento dell'opera.
L'eccezione relativa al mancato esperimento della mediazione contrattualmente prevista è stata superata dall'ordinanza del 17 maggio 2024, che ha disposto l'esperimento della procedura conclusasi con esito negativo.
La domanda riconvenzionale per il pagamento del saldo del compenso professionale (euro
16.281,02) risulta non accoglibile alla luce dell'inadempimento accertato: il professionista inadempiente non ha diritto al compenso per la prestazione non correttamente eseguita.
La responsabilità della pur sussistente, presenta un grado inferiore rispetto a quella CP_3 dell'IN. , configurandosi come responsabilità per omessa vigilanza piuttosto che per CP_2 errore progettuale originario.
5. L'esclusione della responsabilità di (ora CP_1 Parte_2
L'esame della posizione di (ora conduce all'esclusione totale di ogni CP_1 Parte_2 responsabilità della convenuta nella presente controversia, dovendo il Tribunale riconoscere che la società ha operato quale mero fornitore di beni secondo specifiche progettuali altrui, senza alcun coinvolgimento nell'attività di progettazione strutturale.
Il rapporto intercorso tra ed IL S.r.l. (impresa appaltatrice non parte del presente CP_1 giudizio) si configura come contratto di vendita, avente ad oggetto la fornitura della struttura metallica secondo le specifiche tecniche fornite dall'IN. . CP_2
pagina 14 di 25 La giurisprudenza di merito ha stabilito che nel contratto avente ad oggetto la fornitura di beni rientranti nella normale attività produttiva del fornitore, quando la prestazione di fare costituisce mero strumento per ottenere il bene da trasferire, deve riconoscersi la natura di compravendita anziché di appalto. Come risulta dal contratto del 20 aprile 2016, si limitava alla CP_1 produzione e consegna della carpenteria metallica, senza alcun coinvolgimento nella fase progettuale o nella direzione dei lavori.
Inoltre, la convenuta non svolgeva attività di progettazione strutturale, come confermato dal proprio codice ATECO e dalla circostanza che si limitava a mettere in contatto i clienti con professionisti esterni.
Come evidenziato dalla stessa difesa di la società "non progetta le strutture CP_1 metalliche che realizza, perché tale attività non rientra nel suo oggetto sociale: non è abilitata a svolgere attività di progettazione".
È pacifico che la struttura metallica fornita da risultava conforme al progetto CP_1 strutturale dell'IN. e alle specifiche tecniche da questi fornite. CP_2
Come evidenziato dalle risultanze dell'A.T.P., nessuna contestazione è mai stata sollevata circa la qualità intrinseca della carpenteria metallica o la sua rispondenza alle caratteristiche progettuali.
Nel caso di specie, ha adempiuto esattamente alle proprie obbligazioni contrattuali CP_1 con la consegna della struttura conforme al progetto, come attestato dal verbale di consegna del
24 ottobre 2017.
La ha eccepito la decadenza e prescrizione dell'azione, ma tali eccezioni risultano CP_1 assorbite dall'accertamento dell'assenza di responsabilità sostanziale della convenuta.
L'accordo sottoscritto il 28 luglio 2017 tra le parti (escluso l'IN. ) non può essere CP_2 interpretato come ammissione di responsabilità da parte di Come evidenziato dalla CP_1 stessa convenuta, tale accordo prevedeva espressamente l'esclusione del vincolo di solidarietà e la eventuale responsabilità di ciascuna parte "esclusivamente entro i limiti della quota di responsabilità che gli sia personalmente imputabile".
Nel caso di specie, non essendo stata accertata alcuna responsabilità di l'accordo non CP_1 produce effetti nei suoi confronti.
6. Sulle ulteriori richieste di accertamento di responsabilità.
6.1. Non si fa luogo all'accertamento di eventuale responsabilità in capo all'impresa appaltatrice
IL S.r.l. in quanto non parte del presente giudizio.
pagina 15 di 25 6.2. Non si fa luogo nemmeno all'esame della domanda nei confronti dell'IN. in CP_5 quanto è intercorsa transazione tra quest'ultima e l'IN. come risulta dalle CP_2 comunicazioni depositate con le note scritte sostitutive dell'udienza del 27 marzo 2025.
Occorre, pertanto, dichiarare l'estinzione parziale del giudizio nei rapporti tra l'IN. CP_2
e l'IN. per intervenuta transazione, con rinuncia reciproca alle domande e CP_5 compensazione delle spese processuali tra i predetti soggetti.
7. Sulla quantificazione del danno.
La quantificazione del danno deve essere operata conformemente ai principi stabiliti dagli artt.
1223, 1225 e 1226 c.c., dovendo il risarcimento comprendere esclusivamente i danni che siano conseguenza immediata e diretta dell'inadempimento e/o dell'illecito.
7.2. Voci di danno ammissibili.
a) Spese per modifiche progettuali - € 44.287,40 (oltre IVA)
Il C.T.U. IN. ha quantificato in euro 44.287,40 (oltre IVA) il costo delle Persona_1 modifiche necessarie per rendere possibile la realizzazione della tamponatura muraria.
In particolare, il C.T.U., rispondendo al quesito relativo alle "modifiche da apportare al progetto, necessarie per realizzare la tamponatura in muratura, qualora sia possibile eseguirle", ha precisato che "la tamponatura in muratura da eseguire prevista dal progetto architettonico è [...] una tamponatura in mattoni di laterizio alveolato di spessore cm 30 intonacata e tinteggiata su entrambe le facce" e ha concluso che "tale muratura può essere realizzata mediante allargamento della sagoma esterna del fabbricato, previo rinforzo delle strutture metalliche esistenti, nonché realizzazione e rinforzo delle fondazioni in c.a."
Il consulente ha chiarito che "è possibile addivenire ad una modifica progettuale dell'opera realizzata mediante lo studio di una soluzione, sinteticamente sopra esposta, ma che può essere oggetto di modifica e/o diversa soluzione progettuale. La valutazione economica della succitata modifica progettuale ammonta ad: € 44.287,40 oltre IVA di Legge."
La somma indicata rappresenta, pertanto, il costo aggiuntivo che il committente dovrebbe sostenere per rendere l'opera conforme al progetto originario attraverso una specifica modifica progettuale, configurandosi come danno emergente ex art. 1223 c.c.
La quantificazione operata dal C.T.U. si basa su parametri tecnici oggettivi e prezzi di mercato, risultando congruente e attendibile.
pagina 16 di 25 Sussiste nesso causale diretto e immediato tra l'errore progettuale dell'IN. (mancata CP_2 considerazione delle tamponature murarie) e la necessità di sostenere i costi aggiuntivi quantificati dal C.T.U. per rendere realizzabile l'opera attraverso la modifica progettuale individuata. Tale spesa rappresenta la conseguenza naturale e prevedibile dell'inadempimento professionale.
b) Spese per restituzione contributo pubblico - € 67.124,56
È documentalmente provato che ha dovuto restituire alla la somma di euro Parte_1 CP_10
67.124,56 a seguito della revoca del contributo pubblico, come risulta dalla comunicazione del
Comune di Mirandola e dalla disposizione bancaria del 18 dicembre 2020.
Tale esborso costituisce danno direttamente conseguente all'impossibilità di completare l'opera nei termini previsti.
c) Spese per regolarizzazione struttura temporanea - € 6.335,52
Sussiste nesso causale diretto tra l'impossibilità di completare il fabbricato principale per gli errori progettuali e la necessità di realizzare una struttura temporanea alternativa.
Per la mancata realizzazione del ricovero attrezzi di cui è causa, infatti, l'attore è stato costretto a costruire una struttura temporanea.
La regolarizzazione di quest'ultima, con i relativi oneri economici, costituisce conseguenza immediata e diretta dell'inadempimento professionale.
Le relative spese sono pari al 50% del contributo erogato tramite la misura 126 del PSR della
Regione Emilia Romagna, pari 4.335,52, oltre a spese della pratica urbanistica preventivabili in euro 2.000,00.
d) Spese di Accertamento Tecnico Preventivo - € 11.468,32
Le spese sostenute per l'A.T.P., articolate in euro 3.458,24 per l'avvocato, euro 2.808,00 per il consulente di parte ed euro 5.202,08 per il C.T.U., costituiscono spese direttamente conseguenti alla necessità di individuare le responsabilità professionali.
7.3. Voci di danno escluse a) Deve essere esclusa la voce relativa alla "perdita patrimoniale per decadenza dal contributo"
(euro 86.240,00) in quanto costituisce duplicazione risarcitoria rispetto alla restituzione del contributo già liquidata.
b) Spese per lavori eseguiti - € 73.679,50
pagina 17 di 25 Le spese sostenute per l'esecuzione dei lavori non costituiscono danno risarcibile ma rappresentano costi necessari per la realizzazione dell'opera, che hanno comunque prodotto un incremento patrimoniale in favore del committente attraverso la realizzazione parziale della struttura che può essere ultimata con le modifiche suggerite dal ctu.
c) Spese per ripristino status quo ante - € 75.790,06
Non risulta provata la necessità di demolizione dell'opera parzialmente realizzata, non essendo noti ordini di abbattimento da parte dell'autorità competente. La demolizione costituirebbe scelta discrezionale del committente e non danno direttamente imputabile ai professionisti convenuti.
d) Spese tecniche - € 8.540,00
Le spese tecniche versate alla Geom. (euro 5.124,00) e per i calcoli strutturali (euro CP_3
3.416,00) rappresentavano costi per la progettazione e non costituiscono danno emergente, essendo state sostenute per ottenere prestazioni professionali effettivamente rese.
7.4. Liquidazione complessiva
Il danno complessivamente liquidabile risulta pertanto così determinato:
- Spese per modifiche progettuali: € 44.287,40 (oltre IVA);
- Restituzione contributo pubblico: € 67.124,56;
- Regolarizzazione struttura temporanea: € 6.335,52;
- Spese per A.T.P.: € 11.468,32.
Totale danno liquidato: € 129.215,80, oltre IVA di legge sulle spese per modifiche progettuali, come quantificate dal C.T.U. oltre alla rivalutazione monetaria dalla data della domanda fino alla presente pronuncia.
Il lucro cessante da ritardo nell'adempimento dell'obbligazione risarcitoria non è stato allegato nell'osservanza delle preclusioni assertive né è chiesto il suo risarcimento con domanda specifica.
In assenza di comprovata allegazione e specifica domanda di questa voce di danno (sulla cui necessità cfr. CC III 15.2.2023 n. 4938; CC III 17.4.2024 n. 10376; CC III 18.3.2025 n. 7216; CC
III 4.8.2025 n. 22441) il credito è suscettibile solo di rivalutazione monetaria fino alla pronuncia, che li converte in crediti di valuta (cfr. CC III 2.9.2025 n. 24417).
Gli interessi di mora sul credito convertito in valuta sono dovuti dalla pubblicazione della presente sentenza al soddisfo al saggio stabilito dall'art. 12841 c.c. (come si desume da CC SU
7.5.2024 n. 12499 e CC III 29.5.2025 n. 14285), ostando ragioni testuali, logiche e sistematiche all'applicabilità dell'art. 12844 c.c. ai crediti di valore, pur successivamente alla loro conversione pagina 18 di 25 in crediti di valuta. In particolare: a. già l'art. 12 lett. b esclude dall'applicazione del d. lgs.
9.10.2002 n. 231, cui l'art. 12844 c.c. rinvia, i crediti risarcitori, inclusi i pagamenti eseguiti a tale titolo da un assicuratore (cfr. CC III 20.4.2020 n. 7966); b. la ratio della riforma (art. 17 d.l.
12.9.2014 n. 132) è la «tutela del credito» liquido ed esigibile, che non è ravvisabile in caso di credito illiquido. Non solo: l'applicazione dell'art. 12844 c.c. finirebbe per costituire un eccessivo e immotivato deterrente della resistente a domande risarcitorie, pur se sproporzionate
(CC I 22.10.2025 n. 28036).
8. La ripartizione delle responsabilità e condanna entro i limiti delle singole quote.
8.1 Accertata la responsabilità dell'IN. e della Geom. per i danni CP_2 CP_3 subiti dal committente, il Tribunale deve procedere alla graduazione delle rispettive quote di responsabilità.
Essendo stata formulata apposita domanda di condanna entro i limiti delle singole quote di responsabilità, il giudice deve procedere all'accertamento e all'attribuzione delle rispettive percentuali di ripartizione della colpa, valutando la diversa entità degli apporti causali.
La responsabilità prevalente dell'IN. trova fondamento nell'errore progettuale CP_2 commesso, che costituisce la causa primaria e determinante del danno.
L'ingegnere, pur consapevole della presenza delle tamponature murarie previste nel progetto architettonico, le ha omesse nel progetto strutturale, rendendo l'opera tecnicamente irrealizzabile.
Tale errore, in violazione delle regole della corretta progettazione strutturale, integra un grave inadempimento dell'obbligazione di risultato gravante sul progettista, tenuto a fornire un progetto concretamente eseguibile.
8.2 La responsabilità concorrente della Geom. si configura, invece, per omessa vigilanza. CP_3
Il suo inadempimento, di natura omissiva, risulta meno grave rispetto a quello commissivo dell'ingegnere.
Pertanto, la ripartizione delle responsabilità nella misura dell'80% a carico dell'IN. e del CP_2
20% a carico della Geom. risponde ai principi di causalità e proporzionalità, dovendo CP_3 distinguersi le carenze derivanti da errata progettazione da quelle imputabili a difetto di controllo.
L'IN. è tenuto quindi al risarcimento del danno nella misura dell'80% dell'importo CP_2 complessivamente liquidato;
la Geom. al risarcimento del danno nella misura del CP_3
20% dell'importo complessivamente liquidato.
pagina 19 di 25 Tale condanna opera senza vincolo di solidarietà tra i convenuti, ciascuno dei quali risponde esclusivamente per la propria quota di responsabilità, conformemente alla domanda formulata dall'attore.
8.3. Non è invece ravvisabile nel caso di specie una responsabilità concorrente del committente ex art. 1227 c.c., dovendo il Tribunale riconoscere che il comportamento di è Parte_1 stato improntato a ragionevolezza e buona fede contrattuale.
È documentalmente provato che il committente, con comunicazione del 17 ottobre 2019, aveva manifestato la propria disponibilità ad accettare le soluzioni alternative proposte dall'IN. , CP_2 subordinatamente alla condizione che non comportassero spese aggiuntive a suo carico e fosse garantita la collaudabilità dell'opera modificata.
La condizione posta dal committente è ragionevole e giuridicamente fondata.
Come noto, il creditore di una prestazione d'opera è tenuto ad un certo margine di tolleranza e collaborazione per consentire l'adempimento, ma tale obbligo non può estendersi all'accettazione di modifiche sostanziali che comportino aggravi economici derivanti da errori del debitore.
La giurisprudenza di legittimità ha chiarito che il dovere di cooperazione del creditore non può spingersi fino al punto di imporgli importanti sacrifici economici per consentire l'adempimento di obbligazioni altrui.
Nel caso di specie, l'accettazione delle modifiche proposte avrebbe comportato per un Parte_1 rilevante esborso aggiuntivo conseguente all'errore progettuale altrui.
La condotta del committente risulta pertanto esente da profili di colpa concorrente, non potendo essere qualificato come inadempimento del dovere di cooperazione il legittimo rifiuto di sostenere costi aggiuntivi derivanti da errori professionali altrui.
9. L'operatività delle garanzie assicurative.
Accertata la responsabilità dell'IN. e della Geom. nelle rispettive CP_2 CP_3 quote dell'80% e del 20%, il Tribunale deve esaminare l'operatività delle polizze di responsabilità civile professionale stipulate dai professionisti con al fine di pronunciare le Controparte_4 richieste domande di manleva.
9.1. L'art. 1917 c.c. stabilisce che nell'assicurazione della responsabilità civile l'assicuratore è obbligato a tenere indenne l'assicurato di quanto questi, in conseguenza del fatto accaduto durante il tempo dell'assicurazione, deve pagare a un terzo, in dipendenza della responsabilità dedotta nel contratto.
pagina 20 di 25 9.2. L'IN. aveva in essere con la polizza assicurativa per la CP_2 Controparte_4 responsabilità civile professionale n. 360841143, con massimale di euro 1.000.000,00 per sinistro e per anno assicurativo.
La fattispecie in esame rientra nell'ambito di operatività della polizza di responsabilità civile professionale. L'errore progettuale dell'IN. , consistente nella mancata considerazione CP_2 delle tamponature murarie nel progetto strutturale, configura un errore professionale nell'esercizio dell'attività di progettazione strutturale, per il quale è prevista copertura assicurativa.
Le eccezioni sollevate da circa la non operatività della polizza risultano Controparte_4 infondate: la compagnia ha eccepito, in particolare, la non operatività della garanzia, assumendo che la fattispecie dedotta in giudizio non rientrerebbe tra i rischi assicurati.
Ai sensi dell'art. 1 della Sezione II delle Condizioni Generali di Contratto, l'assicuratore si obbliga a tenere indenne l'assicurato di quanto questi sia tenuto a corrispondere, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento per danneggiamenti materiali a cose cagionati a terzi in conseguenza di errori professionali commessi nell'esercizio della professione di ingegnere civile incaricato di attività di pianificazione e progettazione, ivi compresi i calcoli strutturali.
Il termine “danneggiamento materiale” non risulta espressamente definito in polizza.
Deve pertanto farsi riferimento, in via interpretativa, all'accezione comune del termine ove il danneggiamento consiste nella distruzione, nel deterioramento, nella dispersione o nella messa fuori uso di beni altrui.
Ne consegue che rientra nella nozione di danneggiamento materiale anche la condizione di inutilizzabilità di un immobile derivante da errore progettuale che ne impedisca la realizzazione o l'utilizzo.
In applicazione del criterio ermeneutico dettato dall'art. 1370 c.c., secondo cui le clausole contenute in condizioni generali di contratto predisposte da uno dei contraenti si interpretano, in caso di dubbio, a favore dell'altro, deve privilegiarsi la lettura della clausola assicurativa che consente di ritenere operante la garanzia, in quanto conforme ai principi di buona fede e correttezza contrattuale.
pagina 21 di 25 Pertanto, la garanzia assicurativa deve ritenersi operante anche nel caso di specie, in quanto l'evento dannoso si è verificato per effetto di un errore progettuale rientrante nel rischio contrattualmente assicurato.
9.3. Analogamente, la Geom. aveva stipulato con polizza di CP_3 Controparte_4 responsabilità civile professionale per la propria attività di progettista e direttore dei lavori.
La responsabilità accertata in capo alla Geom. per omessa vigilanza e mancata adozione CP_3 delle misure correttive necessarie rientra nell'ambito della responsabilità professionale del direttore dei lavori, per la quale è prevista copertura assicurativa. Valgono inoltre le considerazioni svolte al punto che precede.
9.4 Pertanto:
- per l'IN. : è tenuta a manlevare l'assicurato per l'80% CP_2 Controparte_4 del danno complessivamente liquidato, secondo le condizioni contrattuali e dedotti gli scoperti contrattuali previsti dalla polizza;
- per la Geom. è tenuta a manlevare l'assicurata per il CP_3 Controparte_4
20% del danno complessivamente liquidato, secondo le condizioni contrattuali e dedotti gli scoperti contrattuali previsti dalla polizza.
9.5 L'assicurato che, convenuto in giudizio dal terzo danneggiato, chiami in causa il proprio assicuratore per essere tenuto indenne, vanta nei confronti della Compagnia tre distinte ragioni di credito:
1) il diritto al rimborso delle spese di lite sostenute per la chiamata in causa che ha come presupposto la soccombenza reale o virtuale dell'assicuratore nei confronti dell'assicurato, ex art. 91 c.p.c.;
2) il diritto alla rifusione delle spese di resistenza (cioè quelle sostenute per contrastare l'iniziativa del terzo); credito che scaturisce dal contratto di assicurazione ed incontra il limite del quarto della somma assicurata ex art. 1917, comma3, c.c.;
3) il diritto alla rifusione delle spese di soccombenza (cioè quelle che l'assicurato è condannato a pagare al terzo vittorioso);
Questi tre tipi di spese costituiscono oggetto di distinte ed autonome obbligazioni e devono, pertanto, costituire oggetto di altrettante specifiche domande.
Nel caso di specie sussistono certamente i presupposti per condannare le Compagnie Assicurative
a rifondere all'IN. e alla Geom. le spese di soccombenza. CP_2 CP_3
pagina 22 di 25 Tale credito scaturisce direttamente dal contratto di assicurazione professionale.
Le spese di lite che l'assicurato è condannato a rifondere al danneggiato costituiscono infatti un accessorio della somma dovuta a titolo di risarcimento del danno e rientrano nella generale domanda di manleva rivolta all'assicuratore, senza necessità di specifica e autonoma richiesta, incontrando il solo limite del massimale ex art. 1917, comma 1, c.c.
Non può invece essere riconosciuto agli assicurati il diritto di esseri rimborsati delle spese di resistenza di cui all'art. 1917, comma 3, c.c.
Dal tenore letterale della domanda declinata dall'IN. di essere tenuto indenne “di quanto CP_2 questi fosse tenuto a pagare all'attore a titolo di risarcimento del danno per capitale, interessi e spese” e dal Geom. di “condannare la terza chiamata in causa Compagnia di CP_3
Assicurazioni . a pagare in luogo della geom. in Controparte_11 CP_3 favore del signor le eventuali somme che risulteranno a qualsiasi titolo dovute Parte_1 all'attore o comunque a condannarla a rifondere alla Geom. tutte le somme che CP_3 eventualmente la stessa sarà tenuta a corrispondere al sig. per capitale, interessi Parte_1
e spese legali” risulta inequivocabile che le stesse non possano essere riferite alle spese di resistenza.
Inoltre, il diritto dell'assicurato alla rifusione da parte dell'assicuratore delle spese sostenute per resistere all'azione promossa dal terzo danneggiato ai sensi dell'art. 1917, comma 3, c.c., presuppone la dimostrazione dell'avvenuto corrispondente esborso da parte dell'assicurato medesimo per l'assistenza tecnica in giudizio.
Prova che non è stata fornita e quindi soddisfatta dagli assicurati.
10. La regolazione delle spese processuali
La regolazione delle spese processuali deve avvenire in conformità al principio generale della soccombenza.
I convenuti, e risultati soccombenti nelle rispettive misure di responsabilità (80% CP_2 CP_3
e 20%) sono condannati al pagamento, in pari misura, delle spese di lite sostenute dall'attore nel presente giudizio.
Nessuna rilevanza può essere all'attribuita all'adesione dell'IN. , della Geom. e CP_2 CP_3 delle Compagnie Assicurative alla proposta formulata dal Giudicante ex art. 185 bis c.p.c. essendo stata accolta la domanda dell'attore in misura superiore.
pagina 23 di 25 Dette spese sono liquidate secondo i parametri di cui al D.M. n. 55/2014 e successive modifiche, applicando i valori medi per le fasi di studio della controversia e introduttiva, e i valori minimi per le fasi istruttoria e decisoria, tenuto conto del valore della causa (determinato in relazione alla somma liquidata), della media complessità delle questioni trattate e dell'attività difensiva effettivamente svolta.
risulta soccombente nei rapporti interni con il proprio assicurato, Controparte_4 [...]
, ed è condannata a rimborsare a questo ultimo le spese processuali sostenute nel presente CP_12 giudizio. Le spese di lite tra e vanno invece compensate, atteso che v'è CP_3 Controparte_4 stata contestazione in ordine all'operatività della copertura assicurativa.
L'attore, a sua volta risultato soccombente nei confronti di (ora , è CP_1 Parte_2 condannato al rimborso delle spese legali sostenute da tale parte convenuta, da liquidarsi secondo i medesimi criteri sopra richiamati.
P.Q.M.
Il Tribunale di Modena, definitivamente pronunciando nella causa civile R.G. n. 3685/2023, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa:
1) Dichiara l'estinzione parziale del giudizio nei rapporti tra l'IN. e l'IN. CP_2 per intervenuta transazione, compensando le relative spese di lite;
CP_5
2) Nel merito, accerta e dichiara la responsabilità dell'IN. e della Geom. CP_2 per i danni derivanti dagli errori professionali nell'esecuzione degli CP_3 incarichi di progettazione strutturale e direzione lavori e per l'effetto
3) Condanna l'IN. al risarcimento del danno in favore di CP_2 Parte_1 nella misura dell'80% dell'importo di euro 129.215,80 (pari a euro 103.372,64) e dell'importo dovuto a titolo di IVA di legge sulle spese per modifiche progettuali, oltre alla rivalutazione monetaria dalla data della domanda fino alla presente pronuncia, nonché agli interessi legali al saggio previsto dall'art. 1284, comma 1, c.c., dalla data della presente pronuncia fino al saldo;
4) Condanna la Geom. al risarcimento del danno in favore di CP_3 Parte_1 nella misura del 20% dell'importo di euro 129.215,80 (pari a euro 25.843,16) e dell'importo dovuto a titolo di IVA di legge sulle spese per modifiche progettuali , oltre alla rivalutazione monetaria dalla data della domanda fino alla presente pronuncia, nonché agli interessi legali al saggio previsto dall'art. 1284, comma 1, c.c., dalla data della pagina 24 di 25 presente pronuncia fino al saldo;
5) Respinge la domanda riconvenzionale proposta dalla Geom. nei confronti CP_3 di Parte_1
6) Respinge tutte le domande nei confronti di (ora ; CP_1 Parte_2
7) Condanna l'IN. al pagamento in favore dell'attore dell'80% delle spese CP_2 processuali, pari a euro 7.313,60, oltre a spese generali, iva e cpa come per legge;
8) Condanna la Geom. al pagamento in favore dell'attore del 20% delle spese CP_3 processuali, pari a euro 1.828,40, oltre a spese generali, iva e cpa come per legge;
9) Condanna al pagamento delle spese processuali sostenute da Parte_1 CP_1
(ora , liquidate in euro 9.142,00, oltre a spese generali, iva e cpa come per Parte_2 legge;
10) Condanna a manlevare l'IN. dalle somme di cui ai Controparte_4 CP_2 punti 3) e 7), secondo le condizioni contrattuali di polizza;
11) Condanna a manlevare la Geom. dalle somme di cui ai Controparte_4 CP_3 punti 4) e 8), secondo le condizioni contrattuali di polizza;
12) Condanna al rimborso delle spese processuali sostenute dall'IN. Controparte_4
per la chiamata in causa che liquida, in euro 9.142,00, oltre a spese CP_2 generali, iva e cpa come per legge;
13) Compensa le spese di lite fra e la Geom. Controparte_4 CP_3
Sentenza resa ex art. 281 sexies c.p.c.
Modena, 27 dicembre 2025
Il Giudice
ND GN
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