Sentenza 7 maggio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Milano, sez. I, sentenza 07/05/2026, n. 2243 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Milano |
| Numero : | 2243 |
| Data del deposito : | 7 maggio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 02243/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00044/2026 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 44 del 2026, proposto dalla sig.ra VA RR, rappresentata e difesa dagli avvocati Giovanni Rinaldi, Nicola Zampieri, Fabio Ganci, Walter Miceli e Francesca Lideo, con domicilio digitale come da PEC da Registro di Giustizia;
contro
il Ministero dell'Istruzione e del Merito, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Milano, via Freguglia, 1;
per l'ottemperanza
al giudicato di cui alla sentenza n. 424/2024 del Tribunale di Lodi, Sezione Lavoro, pubblicata in data 15.10.2024.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Istruzione e del Merito;
Visto l'art. 34, co. 5, cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 29 aprile 2026 il dott. Federico Giuseppe Russo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
1. Premesso che la ricorrente in epigrafe agisce dinanzi a questo TAR, ai sensi degli articoli 112 e seguenti c.p.a., per l’ottemperanza alla sentenza n. 424/2024, pubblicata il 15 ottobre 2024, resa dal Tribunale di Lodi - Sezione Lavoro, con la quale è stato accertato e dichiarato il diritto del ricorrente di fruire - per gli anni scolastici 2017/18, 2018/19, 2019/20, 2020/21 - del beneficio finanziario dell’importo di euro 500,00 annui consistente nella Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente, con conseguente condanna del Ministero dell’Istruzione e del Merito a mettere a disposizione del ricorrente l’importo complessivo di euro 2.000,00 secondo le modalità di cui all’art. 1, comma 122, legge n. 107/2015 e al d.p.c.m. 28 novembre 2016, oltre interessi legali dalla data del diritto all’accredito alla concreta attribuzione, nonché l’eventuale maggior somma corrispondente alla differenza tra rivalutazione e interessi; nonché la condanna al pagamento in favore della parte ricorrente delle spese di lite, che liquida in complessivi € 1.339,00 per competenze professionali, spese generali 15%, oltre I.V.A. qualora dovuta, C.p.a. come per legge in favore dei difensori antistatari;
2. Considerato che, con l’istanza per il passaggio in decisione, la parte ricorrente ha rappresentato che, dopo la notificazione e il deposito del ricorso introduttivo, l’Amministrazione resistente ha provveduto, sia pure tardivamente, ad eseguire il dictum giudiziale, procedendo all’accredito delle somme dovute a titolo di “Carta del docente” in favore della ricorrente (“ Le somme relative al bonus carta del docente riconosciute con la predetta sentenza sono state accreditate solo in data successiva ”), insistendo tuttavia per la condanna del Ministero alle spese del presente giudizio, con distrazione in favore dei difensori dichiaratisi antistatari;
3. Ritenuto, in ragione di quanto dichiarato dalla ricorrente, che deve darsi atto della cessazione della materia del contendere, risultando conseguito il bene della vita sotteso alla proposizione del ricorso;
4. Ritenuto, quanto alle spese di giudizio, che debba disporsene il pagamento a carico dell’Amministrazione resistente, in applicazione del criterio della soccombenza virtuale, avendo la P.A. adempiuto al comando giudiziale solo dopo la proposizione della causa; rilevato, inoltre, che il contenzioso in materia presenta natura estremamente seriale e che, alla camera di consiglio del 29 aprile 2026, il difensore della parte ricorrente ha discusso 12 cause aventi contenuto identico o sovrapponibile, con attività difensiva connotata da elevata ripetitività e sostanziale standardizzazione sì che appare equo liquidare le spese del presente giudizio nella misura di euro 600,00, oltre agli accessori di legge e al rimborso del contributo unificato, ove versato, con distrazione in favore dei procuratori dichiaratisi antistatari.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara la cessazione della materia del contendere.
Condanna il Ministero dell’Istruzione e del Merito a rifondere alla ricorrente le spese del giudizio, che liquida in euro 600,00 (euro seicento/00), oltre agli accessori di legge e al rimborso del contributo unificato se versato, con distrazione delle spese stesse in favore dei procuratori che si sono dichiarati antistatari.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 29 aprile 2026 con l'intervento dei magistrati:
MA BU, Presidente
Alberto Di Mario, Consigliere
Federico Giuseppe Russo, Referendario, Estensore
| L'ST | IL PRESIDENTE |
| Federico Giuseppe Russo | MA BU |
IL SEGRETARIO