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Sentenza 27 gennaio 2025
Sentenza 27 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Asti, sentenza 27/01/2025, n. 50 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Asti |
| Numero : | 50 |
| Data del deposito : | 27 gennaio 2025 |
Testo completo
R.G. N. 2180/2024
TRIBUNALE DI ASTI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Asti riunito in camera di consiglio nelle persone dei dottori:
Paolo Rampini Presidente relatore estensore
Elga Bulgarelli Giudice
Sara Pozzetti Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile n. R.G. 2180/2024
avente per oggetto:
declaratoria di scioglimento del matrimonio civile proposta da:
nato a [...] il [...] Parte_1
rappresentata e difesa dall'Avv. ANNA GARIGLIO
-ricorrente
NEI CONFRONTI DI
nata a [...] il [...] Controparte_1
rappresentata e difesa dall'Avv. FABRIZIO ARDUINO
-convenuto con l'intervento del Pubblico Ministero che non si è opposto alla domanda;
Con ricorso telematicamente depositato in data 25/10/2024 la ricorrente adiva il Tribunale per chiedere la pronuncia di divorzio. In data 20/12/2024 si costituiva la convenuta e all'udienza del
21/01/2025 le parti giungevano all'accordo; fallito essendo il prescritto tentativo di conciliazione, reso evidente dalla volontà delle parti di insistere nella pretesa, sentito il Pubblico Ministero che non si è opposto alla domanda, il Tribunale di Asti in composizione collegiale ha pronunciato la presente sentenza accogliendo le richieste formulate concordemente dalle parti:
“concludono concordemente chiedendo lo scioglimento del matrimonio a spese compensate, con l'impegno del ricorrente di non contattare più la resistente né personalmente, né telefonicamente né attraverso i social e con l'impegno di non di ricercare la resistente presso il luogo ove ella abiti o comunque dimori”;
la domanda essendo meritevole di accoglimento, posto che:
a) la legge primo dicembre 1970, n.898, così come modificata dalla legge 6 marzo 1987 n.74, prevede che, ove la comunione spirituale e materiale fra i coniugi non sia ricostituibile, può proporsi domanda intesa ad ottenere la pronuncia di divorzio, qualora fra i coniugi stessi sia stata pronunciata con sentenza passata in giudicato la separazione giudiziale, ovvero sia stata omologata la separazione consensuale e lo stato di separazione si protragga ininterrottamente per il tempo di legge, presupposti che nel caso di specie sicuramente ricorrono, come si evince dalla documentazione esibita, dalle concordi dichiarazioni delle parti e dalla diversa residenza anagrafica di ciascuno dei coniugi;
b) appare, pertanto, certo che lo stato di separazione perduri per il tempo necessario per legge e che proprio per la perdurante separazione sia ad oggi impossibile la ricostruzione di una qualsiasi forma di convivenza materiale o morale fra le parti;
c) il Pubblico Ministero non si è opposto alla domanda;
d) le condizioni dalle parti inserite nelle conclusioni concordi in ultima analisi formulate risultano congrue, conformi a legge e pienamente recepibili in questa sede.
P.Q.M.
Il Tribunale di Asti in composizione collegiale dichiara lo scioglimento relativamente al matrimonio contratto da: , nato a [...] il [...] e da , nata Parte_1 Controparte_1
a CASTELLAMONTE (TO) il 18/09/1984, celebrato in VILLANOVA D'ASTI in data 21/07/2021, trascritto nei registri degli atti dello Stato Civile dello stesso Comune al n. 7, Parte I, Serie, Anno
2021
alle condizioni tutte di cui alle congiunte conclusioni delle parti al definitivo formulate, qui richiamate.
Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del predetto Comune di provvedere all'annotazione della presente sentenza ed alle ulteriori incombenze di legge.
Così deciso in Asti, in data 23/01/2025
Il presidente estensore
(Dott. Paolo Rampini)