Art. 2.
Per l'esercizio finanziario 1956-57 sono autorizzate le seguenti spese straordinarie:
lire 8.000.000.000 per contributi previsti dalla legge 17 luglio 1954, n. 522 , recante provvedimenti a favore dell'industria delle costruzioni navali e dell'armamento;
lire 40.000.000 per il pagamento delle spese per le sistemazioni difensive previste dalla legge 17 luglio 1951, n. 522 .
Per l'esercizio finanziario 1956-57 sono autorizzate le seguenti spese straordinarie:
lire 8.000.000.000 per contributi previsti dalla legge 17 luglio 1954, n. 522 , recante provvedimenti a favore dell'industria delle costruzioni navali e dell'armamento;
lire 40.000.000 per il pagamento delle spese per le sistemazioni difensive previste dalla legge 17 luglio 1951, n. 522 .