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Sentenza 23 dicembre 2025
Sentenza 23 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 23/12/2025, n. 4142 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 4142 |
| Data del deposito : | 23 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere – I Sezione Civile in persona del Gop Dott.ssa Anna Ruotolo
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al numero 10058 Ruolo generale degli affari civili contenziosi dell'anno 2019
Avente a oggetto: “Vendita di cose mobili” vertente
TRA
di ., (P.i. Parte_1 Parte_2
), in persona del suo titolare signor (C.F. P.IVA_1 Parte_2
) rappresentato e difeso dall'avv. Benedetto Barra (C.F. C.F._1
e dall'avv. Carlo Cosma Barra (C.F. ), presso C.F._2 C.F._3 il cui studio in Teano, alla piazza della Vittoria n. 27, elettivamente domicilia;
-Attrice in riassunzione -
E
(di seguito, “ ) (C.F. e P.IVA , in persona del legale CP_1 CP_1 P.IVA_2 rappresentante pro tempore, (C.F. ) rappresentata e Controparte_2 C.F._4 difesa dall'Avv. Pietro Floris (C.F , presso il cui studio in Torino, alla C.F._5
Via Amedeo Avogadro n. 26, elettivamente domicilia;
-Convenuta-
Conclusioni: Come in atti.
RITENUTO IN FATTO
Dopo aver esaminato gli atti di causa e prima di procedere ad ogni loro definitiva valutazione, deve darsi atto che la presente sentenza viene estesa senza la concisa esposizione dello “svolgimento del processo” e, dunque, ai sensi del combinato disposto degli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., immediatamente applicabili ai giudizi pendenti al momento dell'entrata in vigore della legge n. 69/2009, essa viene redatta indicando succintamente le ragioni di fatto e di diritto della decisione, ben precisando che, trattandosi di disposizione normativa dettata con la evidente finalità di accelerazione ai fini della produzione della sentenza, deve ritenersi consentito al giudice di pronunciare quest'ultima, considerando integralmente richiamati dalla presente pronuncia sia l'atto introduttivo, le comparse di costituzione dei convenuti, sia tutti gli altri scritti difensivi delle parti e i verbali delle udienze in cui la causa è stata trattata, istruita e discussa.
Per quanto utile alla decisione è sufficiente ricordare che, con atto di citazione in riassunzione, iscritto a ruolo il 2 dicembre 2019, l'impresa individuale
[...] riassumeva innanzi l'intestato tribunale il giudizio, Controparte_3 originariamente incardinato innanzi al Tribunale di Torino, definito con declaratoria di incompetenza del 19.09.2019, avente ad oggetto l'opposizione al decreto ingiuntivo n.
6209/2018, con il quale le veniva ingiunto di provvedere alla consegna delle armi indicate in ricorso, ovvero in alternativa, di provvedere al pagamento della somma di € 32.523,07, oltre interessi di mora e spese di procedura.
A sostegno delle proprie ragioni l' deduceva la non debenza delle somme Parte_1 ingiuntive in quanto tra le parti non era intercorso alcun accordo a contratto e che le armi oggetto di causa non erano di proprietà della ma della società austriaca SM CP_1
Gmbh.
Instava pertanto per la chiamata in causa del terzo SM Gmbh e per l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “ 1) accertare e dichiarare la fondatezza della opposizione;
2) dichiarare la nullità, la inefficacia e revocare il decreto ingiuntivo opposto;
3) accertare e dichiarare la carenza dei presupposti per la ingiunzione e/o della domanda avversa;
4) accertare e dichiarare che alcun obbligo vi è da parte del sig. nella qualità Parte_2 di titolare dell' nei confronti della e che le armi per cui è Parte_1 CP_1 causa sono di proprietà della SM Gmbh e/o del sig. e/o della Parte_2 [...]
5) accertare e dichiarare, in subordine, che alcun diritto ha la sulle armi Parte_1 CP_1 di cui alla spedizione del 01.07.2013 e/o che la parte convenuta – opponente alcun obbligo ha, in relazione a tali armi, nei confronti della 6) in subordine ulteriore, nella CP_1 denegata e non creduta ipotesi in cui dovesse risultare fondata qualsivoglia domanda attorea, ordinare alla SM GM di manlevare il sig. in proprio e/o Parte_2 nella qualità in atti, e/o di manlevare la per ogni e qualsivoglia Parte_1 domanda di parte avversa dovesse essere accolta;
7) sempre in subordine, ordinare alla
SM Gmbh di restituire al sig. in proprio e/o nella qualità, quanto da lui Parte_2 versato alla stessa SM;
- 8) ancora in subordine, stabilire che non vi sono le condizioni per la restituzione immediata delle armi e/o per il pagamento del relativo prezzo e fissare un termine adeguato rispetto alla natura della merce per la restituzione della stessa e/o per il pagamento del relativo prezzo, accertato e/o dichiarato il medesimo;
vittoria di spese e competenze”.
Si costituiva, con rituale comparsa di costituzione e risposta, la la quale, dopo CP_1 aver premesso di essere una società esercente attività di costruzione, commercio all'ingrosso e al dettaglio di armi e articoli accessori per la difesa personale, oltreché munizioni e non attività di “trasferimento di armi per conto di terzi, deduceva che ” nell'ambito della propria attività, precisamente in data 24.05.2013 e in data 01.07.2013,
riceveva diverse armi in visione affinché ne prendesse visione e Parte_1 comunicasse la volontà di acquistarle o provvedere alla loro restituzione;
nonostante i plurimi solleciti da parte della alla restituzione e/o all'acquisto delle armi in CP_1 questione, non comunicava né l'intenzione di acquistarle né di restituirle;
Parte_1 in data 6.03.2018 inviava una lettera di diffida alla , la quale non CP_1 Parte_1 sortiva alcun effetto, non avendo quest'ultima dato riscontro alcuno né contestato l'esistenza dell'accordo commerciale basato sulla “presa in visione delle armi” e conseguente comunicazione del loro acquisto o restituzione;
contrariamente a quanto sostenuto da controparte, le armi dettagliate nell'ordine n. 15/C00015 del 21.05.2013 erano state direttamente ordinate dalla senza che sussistesse alcun Parte_1 rapporto esclusivo con la società austriaca SM GM (per brevità “SM”); infatti, CP_1 come diretto fornitore e non per conto della SM, consegnava le armi indicate nelle DDT
21/13 del 24.05.2013 e 22/13 del 24.05.2013”.
In conseguenza di ciò instava per l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “ 1)rigettare
l'opposizione e le domande ex adverso proposte e condannare la Controparte_3 in persona del suo titolare alla restituzione delle armi
[...] Parte_2 indicate nelle DDT 21/13 e 22/13 o, in alternativa, al pagamento della somma di euro
32.523,07 oltre interessi di mora dalla data della consegna o, in subordine, dalla diffida del
06.03.2018; 2) nel merito in via subordinata - accertare il numero di armi ancora in possesso della e, per l'effetto, condannare la alla restituzione delle Parte_1 Parte_1 armi indicate nei DDT 21/13, 22/13 o, in alternativa, condannare la attrice opponente al pagamento del prezzo delle armi vendute sulla base dei prezzi indicati nell'ordine 15 del
21.05.2013 o della somma determinanda in giudizio oltre interessi di mora dalla consegna al saldo effettivo;
Vittoria di spese e competenze”.
Nel corso del giudizio venivano concessi i termini ex art. 183 VI comma c.p.c., rigettata la richiesta di chiamata in causa del terzo ed escussi i testi.
All'udienza del 10 luglio 2025, la causa veniva riservata in decisione i termini ex art. 190
c.p.c. (60+20) per il deposito di comparse conclusionali e di memorie di replica.
CONSIDERATO IN DIRITTO In via preliminare, si dà atto che la scrivente è subentrata al precedente magistrato titolare del ruolo in data 19 marzo 2025, come da decreto.
Sempre in via preliminare, si dà atto della tempestività della riassunzione della impresa individuale armi di avvenuta nei termini previsti dal Parte_1 Parte_2 codice di rito.
Si dà atto altresì che l'opposizione, “trasmigrata” ad altro giudice, si trova senza alcun decreto ingiuntivo da opporre e non è più propriamente un'opposizione, ma un ordinario giudizio di cognizione avente ad oggetto la stessa domanda del ricorso monitorio;
in altre parole, la causa va considerata alla stregua di un nuovo atto di impulso di un ordinario giudizio e comporta un esame autonomo della controversia sull'accertamento del credito dedotto dal ricorrente con il ricorso per decreto ingiuntivo (Cass. 1372/2016; Cass. Ord.
10687/2005).
Si ritiene altresì che le circostanze indicate con l'atto introduttivo, sia pur sinteticamente, siano idonee ad assolvere, sotto il profilo della specificità, ed alla luce di un esame complessivo dell'atto, l'onere di allegazione dei fatti costitutivi del diritto azionato, imposto all'attore dall'art. 163 c.p.c. a pena di nullità dell'atto introduttivo.
Nel caso di specie, vi è stata sostanziale allegazione dell'oggetto della domanda e degli elementi di fatto e di diritto su cui la medesima è fondata, così da escludersi la nullità dell' atto introduttivo per violazione dell'art. 163 c.p.c., n. 3 e 4, posto che, per aversi tale nullità, non è necessario che sia omesso o del tutto incerto il petitum sotto il profilo sostanziale e processuale, nel senso che non ne sia possibile l'individuazione attraverso l'esame complessivo dell'atto, da compiersi anche d'ufficio, risiedendo la sua ratio ispiratrice nell'esigenza di porre immediatamente il convenuto nelle condizioni di apprestare adeguate e puntuali difese (cfr. in termini, Cass. Sez. III, n. 11751 del
15.5.2013). Inoltre, parte convenuta, sulla scorta delle allegazioni nel ricorso monitorio è stata posta nelle condizioni di approntare compiute difese nel merito;
pertanto, nessun vulnus del diritto di difesa si è verificato (cfr. Cass. civ., Sent. n. 17408 del 12.10.2012;
Cass. civ., Sent. n. 10577 del 04.05.2018).
Venendo al merito, la domanda spiegata da è infondata e va rigettata per i motivi CP_1 di seguito esplicitati.
Va preliminarmente chiarito che la distinzione tra contratto in conto visione e in conto vendita su cui le parti hanno discusso, non sempre agevole nella prassi, non ha valore dirimente nel caso in esame.
Segnatamente, il trasferimento della proprietà di beni mobili avviene immediatamente, nel momento in cui le parti manifestano il reciproco consenso, tuttavia, nella prassi commerciale, vi sono casi in cui vi è la necessità di differire gli effetti della cessione dei beni, che, quindi, non si perfeziona con il manifestarsi del reciproco consenso, bensì al verificarsi di specifici eventi (in queste ipotesi si parla di compravendita ad effetti differiti).
La fattispecie di cui è causa, secondo quanto indicato sui documenti di trasporto, è comunemente definita vendita di beni in “conto visione” e rappresenta, per l'appunto, una delle ipotesi di compravendita ad effetti differiti ricondotta all'istituto della vendita con riserva di gradimento (art. 1520 c.c.).
In particolare, ai sensi dell'art. 6, comma 1, del D.p.r. nr. 633/72 “Le cessioni di beni si considerano effettuate nel momento della stipulazione se riguardano beni immobili e nel momento della consegna o spedizione se riguardano beni mobili. Tuttavia, le cessioni i cui effetti traslativi o costitutivi si producono posteriormente, tranne quelle indicate ai numeri 1) e 2) dell'art. 2, si considerano effettuate nel momento in cui si producono tali effetti e comunque, se riguardano beni mobili, dopo il decorso di un anno dalla consegna o spedizione.”
Ne deriva che la qualificazione del contratto come vendita in conto visione non esclude che, decorso il termine (pattuito dalle parti o dedotto in via residuale dal dato normativo) senza che a ciò consegua la riconsegna della merce, si verifichi l'effetto traslativo, in forza di un silenzio assenso, con conseguente obbligo di pagare il prezzo.
Sul punto: “nella vendita con riserva di gradimento la fissazione del termine entro cui esercitare l'opzione, in caso di mancata pattuizione, ben può essere integrata dagli usi”. Del pari, ai sensi del comma 3 dell'art. 1520 c.c.,” il gradimento deve intendersi come prestato laddove la merce rimanga presso il compratore oltre il termine fissato dal venditore” (cfr.
Cass. civ. sez. II 23.04.2013, n° 9800).
Conseguentemente, indipendentemente dalla qualificazione del contratto come in conto vendita o in conto visione, permangono in capo alle parti i rispettivi oneri probatori previsti in tema di responsabilità contrattuale.
Come è noto, la giurisprudenza ha delimitato il perimetro dell'onere probatorio nell'ipotesi di inadempimento dell'obbligazione prevedendo, a carico del creditore che agisce per l'adempimento, la prova della fonte della propria pretesa ed il relativo termine di scadenza, facendo gravare sul debitore l'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa.
Eguale criterio di riparto dell'onere della prova deve ritenersi applicabile al caso in cui il debitore convenuto per l'adempimento, la risoluzione o il risarcimento del danno si avvalga dell'eccezione di inadempimento ex art. 1460c.c. (risultando, in tal caso, invertiti i ruoli delle parti in lite, poiché il debitore eccipiente si limiterà ad allegare l'altrui inadempimento, ed il creditore agente dovrà dimostrare il proprio adempimento, ovvero la non ancora intervenuta scadenza dell'obbligazione. (cfr Cass Civ S.U, 30.10.2001 n.13533). Resta peraltro fermo che l'art. 116 c.p.c. impone al giudice un “prudente” apprezzamento delle prove, e dunque, una valutazione logica e corretta degli elementi istruttori.
Nella specie, è, dunque, il creditore che deve fornire prova non solo dell'esistenza del rapporto tra le parti, sulla cui base è stato azionato il credito nell'originaria fase monitoria, ma anche dell'esatto adempimento della prestazione di cui chiede il pagamento (o della non imputabilità dell'inadempimento).
Orbene, coniugando i superiori principi al caso di specie, si ritiene che la non CP_1 abbia fornito prova del rapporto da cui trae origine il credito azionato, anche alla luce delle contestazioni mosse da controparte, la quale ha dapprima disconosciuto il rapporto tra le parti, deducendo nei propri scritti difensivi di non aver mai sottoscritto con la CP_1 alcun contratto per la fornitura di armi, per poi eccepire che le armi oggetto di causa non sono (né erano) di proprietà della ma della società austriaca SM Gmbh. CP_1
La a fondamento della propria pretesa creditoria ha allegato l' ordine n. CP_1
15/c00015 del 21 maggio 2013, dal quale si desumeva che l' le Parte_1 commissionava la fornitura delle armi oggetto di causa, n. 2 ddt (21/13 e 22/13) del 24 maggio 2013 ed il registro di carico e scarico delle armi (depositato con la prima memoria istruttoria utile).
La documentazione sopra richiamata non costituisce prova adeguata, ai sensi degli artt.
2709 e 2214 c.c., quanto ad identificazione dell'obbligazione inter-partes, quanto all'attività concretamente eseguita, quanto all'ammontare del credito vantato.
Avuto riguardo all'ordine di acquisto n. 15/c00015, questo è da ritenersi una mera richiesta formale di beni o servizi che descrive in dettaglio ogni circostanza - dagli articoli e dalle quantità specifiche ai prezzi concordati e alle date di consegna.
È anzitutto un documento interno, utilizzato per approvare e preventivare un acquisto per poi diventare un'offerta ufficiale al fornitore. Un ordine di acquisto diventa un contratto legalmente vincolante solo quando il venditore accetta i termini come stabilito nel documento. Tale accettazione può avvenire in diversi modi;
può essere espressa oppure per facta concludentia.
Ciò posto, l'ordine di acquisto depositato agli atti risulta privo della sottoscrizione e del timbro delle parti e, pertanto, non è idoneo a provare la stipula del negozio.
Né risulta che l' abbia dato prova del ricorrere, nel caso di specie, di alcuna delle CP_1 ipotesi che legittimano una deroga alla previsione di cui all'art. 1326 c.c., non avendo dimostrato né che le parti avessero previamente concordato in modo esplicito tale deroga, né che essa fosse corrente nella prassi commerciale, né che nel caso di specie il silenzio sia stato accompagnato da condotte inequivoche.
Allo stesso modo alcun valore probatorio può essere riconosciuto al registro di carico e scarico delle armi. I registri non provano né possono provare la proprietà di un'arma, poiché non è questa la loro funzione, né in alcun modo possono fornire indicazioni anche indirette in tal senso.
Invero essi servono unicamente a tracciare gli spostamenti delle armi, e perciò i soggetti con i quali viene compiuta una operazione avente ad oggetto armi che di regola si sostanzia in una mera consegna dell'arma da parte di chiunque la detenga a qualsiasi titolo
(deposito, custodia, comodato, noleggio) e non necessariamente proprietà.
Pertanto, laddove taluno consegni, spedisca, faccia pervenire anche per interposta persona un'arma all'armiere, quest'ultimo è tenuto ad indicare non le generalità del proprietario dell'arma, ma quelle di colui che ha consegnato o fatto pervenire l'arma alla sua destinazione. La ratio della legge, infatti, è quella di reprimere e prevenire gli abusi sulle armi e garantire il controllo di tutti i movimenti delle armi medesime, consentendo all'Autorità di P.S. di altresì controllare se le armi siano state consegnate o siano passate per la detenzione di soggetti non legittimati e/o autorizzati, come si ricava dalla circostanza che la stessa norma prevede sanzioni per chi riceve o consegna armi da soggetti non autorizzati o non abilitati.
La conseguenza di quanto sopra è che, i registri di armeria prodotti ex adverso non provano la proprietà delle armi, ma solo i passaggi di consegna delle stesse. Del che, rivestendo finalità amministrative di pubblica sicurezza, non hanno alcun effetto sul piano del diritto civile.
Parimenti i Ddt, regolarmente timbrati dall' , se da un lato provano Parte_1
l'effettiva consegna delle armi, tra l'altro mai contestata, non provano la titolarità sulle stesse né l'intercorso rapporto di vendita, ciò anche alla luce degli elementi probatori raccolti in giudizio dall' . Pt_1
Sotto tale aspetto, alla luce delle prove espletate e dei documenti prodotti, va osservato come alcun contratto, accordo o ordine è intercorso tra il sig. e la società Parte_2
viceversa, gli unici accordi validi ed esistenti sono intercorsi tra la società OS CP_1
Gmbh, avente sede in Austria, e la ditta individuale del sig. Parte_2
Le considerazioni che precedono hanno trovato conferma nelle svolte prove orali;
difatti, il teste escusso, riferiva: “ in data 10.12.2012 ci fu una riunione della Fisat Testimone_1 in Milano a cui io non partecipai…Confermo di aver partecipato alla manifestazione del 9.10
– 02- 2013 in Milano presso la Armerei Bunker Top Gun cui parteciparono il
[...]
io e il m.llo Preciso che in quella riunione il Parte_2 Parte_3 Controparte_4 sig. mentre eravamo in attesa della mia premiazione ci mostrò varie armi in Parte_3 quella sede ci disse che comprava a peso delle armi militari e che le “de militarizzava” per venderle al mercato civile. Di sera io partecipai a una cena in cui il medesimo disse che avrebbe potuto portare le armi, che riferiva di avere, presso il negozio di per ivi Parte_2 realizzare una manifestazione denominata Trimex. L'accordo prevedeva che il Parte_2 avrebbe incamerato il 1/3 del prezzo delle armi poi effettivamente vendute. Il prezzo sarebbe stato fissato dalla SM. Le condizioni furono accettate da si Parte_4 presentò a noi come responsabile dell'acquisto delle armi per la società Parte_5
si svolse l'evento Trimex Sud presso l'armeria a cui partecipò anche
[...] Parte_2 il m.llo Ciucchi. Anche io vi presi parte. Non ho mai visto i bonifici di pagamento delle armi in favore della SM. Qualche giorno dopo e poco prime di riunione del comitato Fisat sentimmo il e discutemmo con lui della possibilità di procrastinare l'evento Trimex e CP_5 trattenere le armi non vendute e questi ci disse, dopo qualche giorno, di contattare il Pt_3 quale si era dichiarato d'accordo ad estendere l'evento fino a vendita di tutte le armi consegnate alla armeria Io ero presente alla chiamata fatta da Parte_2 Parte_2 preciso che la chiamata avvenne in vivavoce ed in quella sede disse che avrebbe atteso Pt_3 il pagamento della prima tranche. Nelle successive chiamate nulla disse sui pagamenti quindi penso che fosse stato pagato. Non mi risulta che abbia chiesto la Parte_3 restituzione delle armi invendute in quanto ciò che io so e che queste sarebbero rimaste fino alla vendita definitiva… So che il sig. fu in Vicenza ad una fiera nel corso Parte_2 del 2015 e mi disse che in quella sede avrebbe dovuto liquidare per alcune armi e che Pt_3 quindi portava con sè dei contanti. Non so se le armi sono partite dall'Austria so solo che erano della OS, i dichiarò quale responsabile della OS, ma non so se fosse il legale Pt_3 rapp.te della OS. A Milano ci furono mostrate delle armi di quel tipo vendute poi presso
l'armeria Ho visto il tipo delle armi e non la matricola…Preciso di aver visto in Parte_2 vendita le armi della OS presso l' Non ho controllato il blocco Controparte_3 matricolare delle armi in vendita presso la armeria durante la riunione Trimex Parte_2 ma posso dire di averle riconosciute in quanto queste si contraddistinguevano per essere delle armi poco comuni. Al trimex non vi era . Pt_3
Del pari rilevanti le dichiarazioni rese dalla teste , rilasciate il 23 ottobre 2024 Testimone_2 presso gli uffici del consolato generale d'Italia in Houston, che riferiva: “ Ricordo che il sig. ha offerto in conto vendita delle armi al sig. titolare di una armeria nella Pt_3 Parte_2 provincia di Caserta … Non posso specificare se si qualificò in data 10.12.2012 e Pt_3 presso l'Armeria Bunker/ Top Gun di Milano Via Valtorta 4/6 amministratore unico e legale rappresentante della società OS Glo ma sicuramente in altre si era presentato come amministratore unico e legale rappresentante della società OS Gmbh».
Di contro, il teste escusso dalla sig. ha reso dichiarazione CP_1 Testimone_3 meramente generiche senza specificare gli elementi essenziali dell'intercorso rapporto di fornitura (prezzo, tipologia di armi, modalità di vendita), riferendo all'autorità Giudicante
“di essere stato presente presso la Fiera all'interno dello stand quando il sig. si Parte_2 impegnò al pagamento di quanto dovuto al signor per l'invio di una serie di Controparte_2 armi”. Ciò posto, giova osservare che il giudice, nel caso in cui sussista un contrasto tra le dichiarazioni rese dai testimoni escussi, è tenuto a confrontare le deposizioni raccolte ed a valutare la credibilità dei testi in base ad elementi oggettivi e soggettivi, quali la loro qualità e vicinanza alle parti, l'intrinseca congruenza di dette dichiarazioni e la convergenza di queste con gli eventuali elementi di prova acquisiti, per poi esporre le ragioni che lo hanno portato a ritenere più attendibile una testimonianza rispetto all'altra oppure ad escludere la credibilità di entrambe (Cass. n. 1547 del 2015).
Senonché, le dichiarazioni rese in favore del debitore risultano rispondenti ai fatti di causa in quanto rese in modo circostanziato, posto che le stesse, oltre a fornire reciproco riscontro, trovano conferma nelle risultanze documentali in atti e sono connotate da sufficiente precisione del ricordo e da continenza espositiva e non sono neppure accompagnate da elementi di sospetto, quale il rapporto di parentela con la parte in causa.
Analogamente, le deduzioni della hanno trovato ampio riscontro nella Parte_1 documentazione depositata.
Nello specifico, dalle mail esibite in giudizio si evince, inequivocabilmente, che il rapporto controverso è intercorso esclusivamente con la OS GMBH e non con la CP_1
Sul punto si richiama la mail del 15 dicembre 2014 (Cfr. All. 8 183.2), inviata al dal recapito personale del dr. legale rappresentante della Parte_2 Persona_1 Pt_6
ove si legge: “Ciao! Ecco la lista del materiale che dovresti ancora avere. Il materiale
[...] pagato non compare +. Mi mandi p.c. (per cortesia: ndr) la partita iva valida quella sul sito non si lascia verificare dal sito CEE la HIT di Vicenza è dal 14 al 16 Febbraio 2015”;
Altrettanto, dalla mail del 27 febbraio 2013 si evince che il sig. trasmetteva Parte_2 alla OS la licenza di pubblica sicurezza necessaria a commercializzare le armi.
Parimenti, la mail del 13 giugno 2013 (Cfr. All. 9 183.2) ove si legge: «Buongiorno Pt_3 bonifico effettuato! Ti ho pagato una P1 che mi era sfuggita quindi devi aggiungerla alla fattura l'arme è WA P1 matricola 025019. Sono ancora in attesa delle altre armi che mi dovevi mettere in spedizione! Attendo tue notizie. Se ci sta qualche cambiamento fammi sapere! Saluti ”. Pt_2
Siffatta documentazione rileva, con evidenza, che le trattative inerenti la res controversa intervennero tra il ed il Pt_3 Parte_2
Altresì, come emerge dalla scrutinata testimonianza del sig. le armi dovevano Tes_1 essere esposte e vendute nell'ambito dell'evento Trimex Sud, da tenersi presso l
[...] del sig. con la fissazione del prezzo al pubblico di ogni singola Parte_1 Parte_2 arma da vendersi e il ricavo (1/3 del prezzo di vendita al pubblico) per il sig.
[...]
che, in effetti, provvedeva alla vendita in ottemperanza alle leggi in materia. Parte_2
Va evidenziato altresì che la mail del 13 giugno 2013 veniva inoltrata in copia conoscenza anche al sig. , legale rappresentante della che mai ha Controparte_2 CP_1 disconosciuto il contenuto della stessa;
alla suddetta mail erano allegati copia di due bonifici, recanti la data del 14 giugno 2013, rispettivamente, dell'importo di € 7.995,17 e
1.197,00, per il pagamento anticipato delle fatture nn. AR201305008 (alla quale andava aggiunto una P1 Matricola 025019) e AR201305007.
Orbene, raffrontando le armi indicate nelle fatture emesse dalla OS con quelle elencate nei Ddt prodotti dalla e posti a base dell'odierna pretesa creditoria, si evince che CP_1 le armi consegnate al risultano essere le stesse fatturate dalla OS e Parte_2 regolarmente saldate.
Alla luce di quanto suesposto, la domanda non merita accoglimento.
Assorbite le ulteriori doglianze.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, ai sensi del
D.M. 55/2014 tenuto conto delle ragioni della decisione, dell'attività difensiva e del valore del decisum.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla controversia R.G. 10058/2019 ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa e respinta così provvede:
1. Rigetta la domanda spiegata da CP_1
2. Condanna a rifondere in favore dell'impresa individuale CP_1 Controparte_6
(P.i. , in persona del suo titolare signor
[...] P.IVA_1 [...]
le spese del presente giudizio che liquida in € 286,00 per spese vive, € Parte_2
3.809,00 per compensi professionali, oltre spese generali al 15%, iva e cpa come per legge, con attribuzione in favore dei procuratori per averne fatto anticipo.
Così è deciso, Santa Maria Capua Vetere lì, 23/12/2025
Il Gop
Dr.ssa Anna RUOTOLO
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere – I Sezione Civile in persona del Gop Dott.ssa Anna Ruotolo
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al numero 10058 Ruolo generale degli affari civili contenziosi dell'anno 2019
Avente a oggetto: “Vendita di cose mobili” vertente
TRA
di ., (P.i. Parte_1 Parte_2
), in persona del suo titolare signor (C.F. P.IVA_1 Parte_2
) rappresentato e difeso dall'avv. Benedetto Barra (C.F. C.F._1
e dall'avv. Carlo Cosma Barra (C.F. ), presso C.F._2 C.F._3 il cui studio in Teano, alla piazza della Vittoria n. 27, elettivamente domicilia;
-Attrice in riassunzione -
E
(di seguito, “ ) (C.F. e P.IVA , in persona del legale CP_1 CP_1 P.IVA_2 rappresentante pro tempore, (C.F. ) rappresentata e Controparte_2 C.F._4 difesa dall'Avv. Pietro Floris (C.F , presso il cui studio in Torino, alla C.F._5
Via Amedeo Avogadro n. 26, elettivamente domicilia;
-Convenuta-
Conclusioni: Come in atti.
RITENUTO IN FATTO
Dopo aver esaminato gli atti di causa e prima di procedere ad ogni loro definitiva valutazione, deve darsi atto che la presente sentenza viene estesa senza la concisa esposizione dello “svolgimento del processo” e, dunque, ai sensi del combinato disposto degli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., immediatamente applicabili ai giudizi pendenti al momento dell'entrata in vigore della legge n. 69/2009, essa viene redatta indicando succintamente le ragioni di fatto e di diritto della decisione, ben precisando che, trattandosi di disposizione normativa dettata con la evidente finalità di accelerazione ai fini della produzione della sentenza, deve ritenersi consentito al giudice di pronunciare quest'ultima, considerando integralmente richiamati dalla presente pronuncia sia l'atto introduttivo, le comparse di costituzione dei convenuti, sia tutti gli altri scritti difensivi delle parti e i verbali delle udienze in cui la causa è stata trattata, istruita e discussa.
Per quanto utile alla decisione è sufficiente ricordare che, con atto di citazione in riassunzione, iscritto a ruolo il 2 dicembre 2019, l'impresa individuale
[...] riassumeva innanzi l'intestato tribunale il giudizio, Controparte_3 originariamente incardinato innanzi al Tribunale di Torino, definito con declaratoria di incompetenza del 19.09.2019, avente ad oggetto l'opposizione al decreto ingiuntivo n.
6209/2018, con il quale le veniva ingiunto di provvedere alla consegna delle armi indicate in ricorso, ovvero in alternativa, di provvedere al pagamento della somma di € 32.523,07, oltre interessi di mora e spese di procedura.
A sostegno delle proprie ragioni l' deduceva la non debenza delle somme Parte_1 ingiuntive in quanto tra le parti non era intercorso alcun accordo a contratto e che le armi oggetto di causa non erano di proprietà della ma della società austriaca SM CP_1
Gmbh.
Instava pertanto per la chiamata in causa del terzo SM Gmbh e per l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “ 1) accertare e dichiarare la fondatezza della opposizione;
2) dichiarare la nullità, la inefficacia e revocare il decreto ingiuntivo opposto;
3) accertare e dichiarare la carenza dei presupposti per la ingiunzione e/o della domanda avversa;
4) accertare e dichiarare che alcun obbligo vi è da parte del sig. nella qualità Parte_2 di titolare dell' nei confronti della e che le armi per cui è Parte_1 CP_1 causa sono di proprietà della SM Gmbh e/o del sig. e/o della Parte_2 [...]
5) accertare e dichiarare, in subordine, che alcun diritto ha la sulle armi Parte_1 CP_1 di cui alla spedizione del 01.07.2013 e/o che la parte convenuta – opponente alcun obbligo ha, in relazione a tali armi, nei confronti della 6) in subordine ulteriore, nella CP_1 denegata e non creduta ipotesi in cui dovesse risultare fondata qualsivoglia domanda attorea, ordinare alla SM GM di manlevare il sig. in proprio e/o Parte_2 nella qualità in atti, e/o di manlevare la per ogni e qualsivoglia Parte_1 domanda di parte avversa dovesse essere accolta;
7) sempre in subordine, ordinare alla
SM Gmbh di restituire al sig. in proprio e/o nella qualità, quanto da lui Parte_2 versato alla stessa SM;
- 8) ancora in subordine, stabilire che non vi sono le condizioni per la restituzione immediata delle armi e/o per il pagamento del relativo prezzo e fissare un termine adeguato rispetto alla natura della merce per la restituzione della stessa e/o per il pagamento del relativo prezzo, accertato e/o dichiarato il medesimo;
vittoria di spese e competenze”.
Si costituiva, con rituale comparsa di costituzione e risposta, la la quale, dopo CP_1 aver premesso di essere una società esercente attività di costruzione, commercio all'ingrosso e al dettaglio di armi e articoli accessori per la difesa personale, oltreché munizioni e non attività di “trasferimento di armi per conto di terzi, deduceva che ” nell'ambito della propria attività, precisamente in data 24.05.2013 e in data 01.07.2013,
riceveva diverse armi in visione affinché ne prendesse visione e Parte_1 comunicasse la volontà di acquistarle o provvedere alla loro restituzione;
nonostante i plurimi solleciti da parte della alla restituzione e/o all'acquisto delle armi in CP_1 questione, non comunicava né l'intenzione di acquistarle né di restituirle;
Parte_1 in data 6.03.2018 inviava una lettera di diffida alla , la quale non CP_1 Parte_1 sortiva alcun effetto, non avendo quest'ultima dato riscontro alcuno né contestato l'esistenza dell'accordo commerciale basato sulla “presa in visione delle armi” e conseguente comunicazione del loro acquisto o restituzione;
contrariamente a quanto sostenuto da controparte, le armi dettagliate nell'ordine n. 15/C00015 del 21.05.2013 erano state direttamente ordinate dalla senza che sussistesse alcun Parte_1 rapporto esclusivo con la società austriaca SM GM (per brevità “SM”); infatti, CP_1 come diretto fornitore e non per conto della SM, consegnava le armi indicate nelle DDT
21/13 del 24.05.2013 e 22/13 del 24.05.2013”.
In conseguenza di ciò instava per l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “ 1)rigettare
l'opposizione e le domande ex adverso proposte e condannare la Controparte_3 in persona del suo titolare alla restituzione delle armi
[...] Parte_2 indicate nelle DDT 21/13 e 22/13 o, in alternativa, al pagamento della somma di euro
32.523,07 oltre interessi di mora dalla data della consegna o, in subordine, dalla diffida del
06.03.2018; 2) nel merito in via subordinata - accertare il numero di armi ancora in possesso della e, per l'effetto, condannare la alla restituzione delle Parte_1 Parte_1 armi indicate nei DDT 21/13, 22/13 o, in alternativa, condannare la attrice opponente al pagamento del prezzo delle armi vendute sulla base dei prezzi indicati nell'ordine 15 del
21.05.2013 o della somma determinanda in giudizio oltre interessi di mora dalla consegna al saldo effettivo;
Vittoria di spese e competenze”.
Nel corso del giudizio venivano concessi i termini ex art. 183 VI comma c.p.c., rigettata la richiesta di chiamata in causa del terzo ed escussi i testi.
All'udienza del 10 luglio 2025, la causa veniva riservata in decisione i termini ex art. 190
c.p.c. (60+20) per il deposito di comparse conclusionali e di memorie di replica.
CONSIDERATO IN DIRITTO In via preliminare, si dà atto che la scrivente è subentrata al precedente magistrato titolare del ruolo in data 19 marzo 2025, come da decreto.
Sempre in via preliminare, si dà atto della tempestività della riassunzione della impresa individuale armi di avvenuta nei termini previsti dal Parte_1 Parte_2 codice di rito.
Si dà atto altresì che l'opposizione, “trasmigrata” ad altro giudice, si trova senza alcun decreto ingiuntivo da opporre e non è più propriamente un'opposizione, ma un ordinario giudizio di cognizione avente ad oggetto la stessa domanda del ricorso monitorio;
in altre parole, la causa va considerata alla stregua di un nuovo atto di impulso di un ordinario giudizio e comporta un esame autonomo della controversia sull'accertamento del credito dedotto dal ricorrente con il ricorso per decreto ingiuntivo (Cass. 1372/2016; Cass. Ord.
10687/2005).
Si ritiene altresì che le circostanze indicate con l'atto introduttivo, sia pur sinteticamente, siano idonee ad assolvere, sotto il profilo della specificità, ed alla luce di un esame complessivo dell'atto, l'onere di allegazione dei fatti costitutivi del diritto azionato, imposto all'attore dall'art. 163 c.p.c. a pena di nullità dell'atto introduttivo.
Nel caso di specie, vi è stata sostanziale allegazione dell'oggetto della domanda e degli elementi di fatto e di diritto su cui la medesima è fondata, così da escludersi la nullità dell' atto introduttivo per violazione dell'art. 163 c.p.c., n. 3 e 4, posto che, per aversi tale nullità, non è necessario che sia omesso o del tutto incerto il petitum sotto il profilo sostanziale e processuale, nel senso che non ne sia possibile l'individuazione attraverso l'esame complessivo dell'atto, da compiersi anche d'ufficio, risiedendo la sua ratio ispiratrice nell'esigenza di porre immediatamente il convenuto nelle condizioni di apprestare adeguate e puntuali difese (cfr. in termini, Cass. Sez. III, n. 11751 del
15.5.2013). Inoltre, parte convenuta, sulla scorta delle allegazioni nel ricorso monitorio è stata posta nelle condizioni di approntare compiute difese nel merito;
pertanto, nessun vulnus del diritto di difesa si è verificato (cfr. Cass. civ., Sent. n. 17408 del 12.10.2012;
Cass. civ., Sent. n. 10577 del 04.05.2018).
Venendo al merito, la domanda spiegata da è infondata e va rigettata per i motivi CP_1 di seguito esplicitati.
Va preliminarmente chiarito che la distinzione tra contratto in conto visione e in conto vendita su cui le parti hanno discusso, non sempre agevole nella prassi, non ha valore dirimente nel caso in esame.
Segnatamente, il trasferimento della proprietà di beni mobili avviene immediatamente, nel momento in cui le parti manifestano il reciproco consenso, tuttavia, nella prassi commerciale, vi sono casi in cui vi è la necessità di differire gli effetti della cessione dei beni, che, quindi, non si perfeziona con il manifestarsi del reciproco consenso, bensì al verificarsi di specifici eventi (in queste ipotesi si parla di compravendita ad effetti differiti).
La fattispecie di cui è causa, secondo quanto indicato sui documenti di trasporto, è comunemente definita vendita di beni in “conto visione” e rappresenta, per l'appunto, una delle ipotesi di compravendita ad effetti differiti ricondotta all'istituto della vendita con riserva di gradimento (art. 1520 c.c.).
In particolare, ai sensi dell'art. 6, comma 1, del D.p.r. nr. 633/72 “Le cessioni di beni si considerano effettuate nel momento della stipulazione se riguardano beni immobili e nel momento della consegna o spedizione se riguardano beni mobili. Tuttavia, le cessioni i cui effetti traslativi o costitutivi si producono posteriormente, tranne quelle indicate ai numeri 1) e 2) dell'art. 2, si considerano effettuate nel momento in cui si producono tali effetti e comunque, se riguardano beni mobili, dopo il decorso di un anno dalla consegna o spedizione.”
Ne deriva che la qualificazione del contratto come vendita in conto visione non esclude che, decorso il termine (pattuito dalle parti o dedotto in via residuale dal dato normativo) senza che a ciò consegua la riconsegna della merce, si verifichi l'effetto traslativo, in forza di un silenzio assenso, con conseguente obbligo di pagare il prezzo.
Sul punto: “nella vendita con riserva di gradimento la fissazione del termine entro cui esercitare l'opzione, in caso di mancata pattuizione, ben può essere integrata dagli usi”. Del pari, ai sensi del comma 3 dell'art. 1520 c.c.,” il gradimento deve intendersi come prestato laddove la merce rimanga presso il compratore oltre il termine fissato dal venditore” (cfr.
Cass. civ. sez. II 23.04.2013, n° 9800).
Conseguentemente, indipendentemente dalla qualificazione del contratto come in conto vendita o in conto visione, permangono in capo alle parti i rispettivi oneri probatori previsti in tema di responsabilità contrattuale.
Come è noto, la giurisprudenza ha delimitato il perimetro dell'onere probatorio nell'ipotesi di inadempimento dell'obbligazione prevedendo, a carico del creditore che agisce per l'adempimento, la prova della fonte della propria pretesa ed il relativo termine di scadenza, facendo gravare sul debitore l'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa.
Eguale criterio di riparto dell'onere della prova deve ritenersi applicabile al caso in cui il debitore convenuto per l'adempimento, la risoluzione o il risarcimento del danno si avvalga dell'eccezione di inadempimento ex art. 1460c.c. (risultando, in tal caso, invertiti i ruoli delle parti in lite, poiché il debitore eccipiente si limiterà ad allegare l'altrui inadempimento, ed il creditore agente dovrà dimostrare il proprio adempimento, ovvero la non ancora intervenuta scadenza dell'obbligazione. (cfr Cass Civ S.U, 30.10.2001 n.13533). Resta peraltro fermo che l'art. 116 c.p.c. impone al giudice un “prudente” apprezzamento delle prove, e dunque, una valutazione logica e corretta degli elementi istruttori.
Nella specie, è, dunque, il creditore che deve fornire prova non solo dell'esistenza del rapporto tra le parti, sulla cui base è stato azionato il credito nell'originaria fase monitoria, ma anche dell'esatto adempimento della prestazione di cui chiede il pagamento (o della non imputabilità dell'inadempimento).
Orbene, coniugando i superiori principi al caso di specie, si ritiene che la non CP_1 abbia fornito prova del rapporto da cui trae origine il credito azionato, anche alla luce delle contestazioni mosse da controparte, la quale ha dapprima disconosciuto il rapporto tra le parti, deducendo nei propri scritti difensivi di non aver mai sottoscritto con la CP_1 alcun contratto per la fornitura di armi, per poi eccepire che le armi oggetto di causa non sono (né erano) di proprietà della ma della società austriaca SM Gmbh. CP_1
La a fondamento della propria pretesa creditoria ha allegato l' ordine n. CP_1
15/c00015 del 21 maggio 2013, dal quale si desumeva che l' le Parte_1 commissionava la fornitura delle armi oggetto di causa, n. 2 ddt (21/13 e 22/13) del 24 maggio 2013 ed il registro di carico e scarico delle armi (depositato con la prima memoria istruttoria utile).
La documentazione sopra richiamata non costituisce prova adeguata, ai sensi degli artt.
2709 e 2214 c.c., quanto ad identificazione dell'obbligazione inter-partes, quanto all'attività concretamente eseguita, quanto all'ammontare del credito vantato.
Avuto riguardo all'ordine di acquisto n. 15/c00015, questo è da ritenersi una mera richiesta formale di beni o servizi che descrive in dettaglio ogni circostanza - dagli articoli e dalle quantità specifiche ai prezzi concordati e alle date di consegna.
È anzitutto un documento interno, utilizzato per approvare e preventivare un acquisto per poi diventare un'offerta ufficiale al fornitore. Un ordine di acquisto diventa un contratto legalmente vincolante solo quando il venditore accetta i termini come stabilito nel documento. Tale accettazione può avvenire in diversi modi;
può essere espressa oppure per facta concludentia.
Ciò posto, l'ordine di acquisto depositato agli atti risulta privo della sottoscrizione e del timbro delle parti e, pertanto, non è idoneo a provare la stipula del negozio.
Né risulta che l' abbia dato prova del ricorrere, nel caso di specie, di alcuna delle CP_1 ipotesi che legittimano una deroga alla previsione di cui all'art. 1326 c.c., non avendo dimostrato né che le parti avessero previamente concordato in modo esplicito tale deroga, né che essa fosse corrente nella prassi commerciale, né che nel caso di specie il silenzio sia stato accompagnato da condotte inequivoche.
Allo stesso modo alcun valore probatorio può essere riconosciuto al registro di carico e scarico delle armi. I registri non provano né possono provare la proprietà di un'arma, poiché non è questa la loro funzione, né in alcun modo possono fornire indicazioni anche indirette in tal senso.
Invero essi servono unicamente a tracciare gli spostamenti delle armi, e perciò i soggetti con i quali viene compiuta una operazione avente ad oggetto armi che di regola si sostanzia in una mera consegna dell'arma da parte di chiunque la detenga a qualsiasi titolo
(deposito, custodia, comodato, noleggio) e non necessariamente proprietà.
Pertanto, laddove taluno consegni, spedisca, faccia pervenire anche per interposta persona un'arma all'armiere, quest'ultimo è tenuto ad indicare non le generalità del proprietario dell'arma, ma quelle di colui che ha consegnato o fatto pervenire l'arma alla sua destinazione. La ratio della legge, infatti, è quella di reprimere e prevenire gli abusi sulle armi e garantire il controllo di tutti i movimenti delle armi medesime, consentendo all'Autorità di P.S. di altresì controllare se le armi siano state consegnate o siano passate per la detenzione di soggetti non legittimati e/o autorizzati, come si ricava dalla circostanza che la stessa norma prevede sanzioni per chi riceve o consegna armi da soggetti non autorizzati o non abilitati.
La conseguenza di quanto sopra è che, i registri di armeria prodotti ex adverso non provano la proprietà delle armi, ma solo i passaggi di consegna delle stesse. Del che, rivestendo finalità amministrative di pubblica sicurezza, non hanno alcun effetto sul piano del diritto civile.
Parimenti i Ddt, regolarmente timbrati dall' , se da un lato provano Parte_1
l'effettiva consegna delle armi, tra l'altro mai contestata, non provano la titolarità sulle stesse né l'intercorso rapporto di vendita, ciò anche alla luce degli elementi probatori raccolti in giudizio dall' . Pt_1
Sotto tale aspetto, alla luce delle prove espletate e dei documenti prodotti, va osservato come alcun contratto, accordo o ordine è intercorso tra il sig. e la società Parte_2
viceversa, gli unici accordi validi ed esistenti sono intercorsi tra la società OS CP_1
Gmbh, avente sede in Austria, e la ditta individuale del sig. Parte_2
Le considerazioni che precedono hanno trovato conferma nelle svolte prove orali;
difatti, il teste escusso, riferiva: “ in data 10.12.2012 ci fu una riunione della Fisat Testimone_1 in Milano a cui io non partecipai…Confermo di aver partecipato alla manifestazione del 9.10
– 02- 2013 in Milano presso la Armerei Bunker Top Gun cui parteciparono il
[...]
io e il m.llo Preciso che in quella riunione il Parte_2 Parte_3 Controparte_4 sig. mentre eravamo in attesa della mia premiazione ci mostrò varie armi in Parte_3 quella sede ci disse che comprava a peso delle armi militari e che le “de militarizzava” per venderle al mercato civile. Di sera io partecipai a una cena in cui il medesimo disse che avrebbe potuto portare le armi, che riferiva di avere, presso il negozio di per ivi Parte_2 realizzare una manifestazione denominata Trimex. L'accordo prevedeva che il Parte_2 avrebbe incamerato il 1/3 del prezzo delle armi poi effettivamente vendute. Il prezzo sarebbe stato fissato dalla SM. Le condizioni furono accettate da si Parte_4 presentò a noi come responsabile dell'acquisto delle armi per la società Parte_5
si svolse l'evento Trimex Sud presso l'armeria a cui partecipò anche
[...] Parte_2 il m.llo Ciucchi. Anche io vi presi parte. Non ho mai visto i bonifici di pagamento delle armi in favore della SM. Qualche giorno dopo e poco prime di riunione del comitato Fisat sentimmo il e discutemmo con lui della possibilità di procrastinare l'evento Trimex e CP_5 trattenere le armi non vendute e questi ci disse, dopo qualche giorno, di contattare il Pt_3 quale si era dichiarato d'accordo ad estendere l'evento fino a vendita di tutte le armi consegnate alla armeria Io ero presente alla chiamata fatta da Parte_2 Parte_2 preciso che la chiamata avvenne in vivavoce ed in quella sede disse che avrebbe atteso Pt_3 il pagamento della prima tranche. Nelle successive chiamate nulla disse sui pagamenti quindi penso che fosse stato pagato. Non mi risulta che abbia chiesto la Parte_3 restituzione delle armi invendute in quanto ciò che io so e che queste sarebbero rimaste fino alla vendita definitiva… So che il sig. fu in Vicenza ad una fiera nel corso Parte_2 del 2015 e mi disse che in quella sede avrebbe dovuto liquidare per alcune armi e che Pt_3 quindi portava con sè dei contanti. Non so se le armi sono partite dall'Austria so solo che erano della OS, i dichiarò quale responsabile della OS, ma non so se fosse il legale Pt_3 rapp.te della OS. A Milano ci furono mostrate delle armi di quel tipo vendute poi presso
l'armeria Ho visto il tipo delle armi e non la matricola…Preciso di aver visto in Parte_2 vendita le armi della OS presso l' Non ho controllato il blocco Controparte_3 matricolare delle armi in vendita presso la armeria durante la riunione Trimex Parte_2 ma posso dire di averle riconosciute in quanto queste si contraddistinguevano per essere delle armi poco comuni. Al trimex non vi era . Pt_3
Del pari rilevanti le dichiarazioni rese dalla teste , rilasciate il 23 ottobre 2024 Testimone_2 presso gli uffici del consolato generale d'Italia in Houston, che riferiva: “ Ricordo che il sig. ha offerto in conto vendita delle armi al sig. titolare di una armeria nella Pt_3 Parte_2 provincia di Caserta … Non posso specificare se si qualificò in data 10.12.2012 e Pt_3 presso l'Armeria Bunker/ Top Gun di Milano Via Valtorta 4/6 amministratore unico e legale rappresentante della società OS Glo ma sicuramente in altre si era presentato come amministratore unico e legale rappresentante della società OS Gmbh».
Di contro, il teste escusso dalla sig. ha reso dichiarazione CP_1 Testimone_3 meramente generiche senza specificare gli elementi essenziali dell'intercorso rapporto di fornitura (prezzo, tipologia di armi, modalità di vendita), riferendo all'autorità Giudicante
“di essere stato presente presso la Fiera all'interno dello stand quando il sig. si Parte_2 impegnò al pagamento di quanto dovuto al signor per l'invio di una serie di Controparte_2 armi”. Ciò posto, giova osservare che il giudice, nel caso in cui sussista un contrasto tra le dichiarazioni rese dai testimoni escussi, è tenuto a confrontare le deposizioni raccolte ed a valutare la credibilità dei testi in base ad elementi oggettivi e soggettivi, quali la loro qualità e vicinanza alle parti, l'intrinseca congruenza di dette dichiarazioni e la convergenza di queste con gli eventuali elementi di prova acquisiti, per poi esporre le ragioni che lo hanno portato a ritenere più attendibile una testimonianza rispetto all'altra oppure ad escludere la credibilità di entrambe (Cass. n. 1547 del 2015).
Senonché, le dichiarazioni rese in favore del debitore risultano rispondenti ai fatti di causa in quanto rese in modo circostanziato, posto che le stesse, oltre a fornire reciproco riscontro, trovano conferma nelle risultanze documentali in atti e sono connotate da sufficiente precisione del ricordo e da continenza espositiva e non sono neppure accompagnate da elementi di sospetto, quale il rapporto di parentela con la parte in causa.
Analogamente, le deduzioni della hanno trovato ampio riscontro nella Parte_1 documentazione depositata.
Nello specifico, dalle mail esibite in giudizio si evince, inequivocabilmente, che il rapporto controverso è intercorso esclusivamente con la OS GMBH e non con la CP_1
Sul punto si richiama la mail del 15 dicembre 2014 (Cfr. All. 8 183.2), inviata al dal recapito personale del dr. legale rappresentante della Parte_2 Persona_1 Pt_6
ove si legge: “Ciao! Ecco la lista del materiale che dovresti ancora avere. Il materiale
[...] pagato non compare +. Mi mandi p.c. (per cortesia: ndr) la partita iva valida quella sul sito non si lascia verificare dal sito CEE la HIT di Vicenza è dal 14 al 16 Febbraio 2015”;
Altrettanto, dalla mail del 27 febbraio 2013 si evince che il sig. trasmetteva Parte_2 alla OS la licenza di pubblica sicurezza necessaria a commercializzare le armi.
Parimenti, la mail del 13 giugno 2013 (Cfr. All. 9 183.2) ove si legge: «Buongiorno Pt_3 bonifico effettuato! Ti ho pagato una P1 che mi era sfuggita quindi devi aggiungerla alla fattura l'arme è WA P1 matricola 025019. Sono ancora in attesa delle altre armi che mi dovevi mettere in spedizione! Attendo tue notizie. Se ci sta qualche cambiamento fammi sapere! Saluti ”. Pt_2
Siffatta documentazione rileva, con evidenza, che le trattative inerenti la res controversa intervennero tra il ed il Pt_3 Parte_2
Altresì, come emerge dalla scrutinata testimonianza del sig. le armi dovevano Tes_1 essere esposte e vendute nell'ambito dell'evento Trimex Sud, da tenersi presso l
[...] del sig. con la fissazione del prezzo al pubblico di ogni singola Parte_1 Parte_2 arma da vendersi e il ricavo (1/3 del prezzo di vendita al pubblico) per il sig.
[...]
che, in effetti, provvedeva alla vendita in ottemperanza alle leggi in materia. Parte_2
Va evidenziato altresì che la mail del 13 giugno 2013 veniva inoltrata in copia conoscenza anche al sig. , legale rappresentante della che mai ha Controparte_2 CP_1 disconosciuto il contenuto della stessa;
alla suddetta mail erano allegati copia di due bonifici, recanti la data del 14 giugno 2013, rispettivamente, dell'importo di € 7.995,17 e
1.197,00, per il pagamento anticipato delle fatture nn. AR201305008 (alla quale andava aggiunto una P1 Matricola 025019) e AR201305007.
Orbene, raffrontando le armi indicate nelle fatture emesse dalla OS con quelle elencate nei Ddt prodotti dalla e posti a base dell'odierna pretesa creditoria, si evince che CP_1 le armi consegnate al risultano essere le stesse fatturate dalla OS e Parte_2 regolarmente saldate.
Alla luce di quanto suesposto, la domanda non merita accoglimento.
Assorbite le ulteriori doglianze.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, ai sensi del
D.M. 55/2014 tenuto conto delle ragioni della decisione, dell'attività difensiva e del valore del decisum.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla controversia R.G. 10058/2019 ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa e respinta così provvede:
1. Rigetta la domanda spiegata da CP_1
2. Condanna a rifondere in favore dell'impresa individuale CP_1 Controparte_6
(P.i. , in persona del suo titolare signor
[...] P.IVA_1 [...]
le spese del presente giudizio che liquida in € 286,00 per spese vive, € Parte_2
3.809,00 per compensi professionali, oltre spese generali al 15%, iva e cpa come per legge, con attribuzione in favore dei procuratori per averne fatto anticipo.
Così è deciso, Santa Maria Capua Vetere lì, 23/12/2025
Il Gop
Dr.ssa Anna RUOTOLO