Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Vibo Valentia, sez. II, sentenza 26/01/2026, n. 102
CGT1
Sentenza 26 gennaio 2026

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  • Rigettato
    Omessa notifica atti interruttivi e prescrizione

    Il giudice ha ritenuto provata la notifica di atti precedenti non opposti, inclusa un'intimazione di pagamento notificata per compiuta giacenza. Si richiama la giurisprudenza della Cassazione secondo cui le eccezioni relative a un atto impositivo divenuto definitivo sono precluse se non sollevate tempestivamente.

  • Rigettato
    Nullità notifica cartella per mancata prova spedizione e ricezione

    Il giudice ha chiarito che per le notifiche dirette a mezzo posta senza intermediazione dell'ufficiale giudiziario, in caso di mancato recapito per assenza del destinatario, la notifica si intende eseguita decorsi dieci giorni dal rilascio dell'avviso di giacenza. La Corte Costituzionale ha ritenuto legittimo l'art. 26, c. 1 D.P.R. 602/1973, prevedendo la facoltà di rimessione in termini per il contribuente che dimostri l'effettiva non conoscenza dell'atto per causa non imputabile.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Vibo Valentia, sez. II, sentenza 26/01/2026, n. 102
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Vibo Valentia
    Numero : 102
    Data del deposito : 26 gennaio 2026

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