CGT1
Sentenza 26 gennaio 2026
Sentenza 26 gennaio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Vibo Valentia, sez. II, sentenza 26/01/2026, n. 102 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Vibo Valentia |
| Numero : | 102 |
| Data del deposito : | 26 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 102/2026
Depositata il 26/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di VIBO VALENTIA Sezione 2, riunita in udienza il
22/01/2026 alle ore 16:00 in composizione monocratica:
MINNITI MASSIMO, Giudice monocratico in data 22/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1217/2025 depositato il 13/09/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Vibo Valentia
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Vibo Valentia - Via Santa Ruba 22 89900 Vibo Valentia VV
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 13980202500001414000 IRPEF-ADDIZIONALE
REGIONALE 2011
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 13980202500001414000 IRPEF-ADDIZIONALE
REGIONALE 2015
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 13980202500001414000 IRPEF-ALTRO 2011
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 13980202500001414000 IRPEF-ALTRO 2015
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TDPTDPM000641 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2011
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TDPTDPM000641 IRPEF-ALTRO 2011 - CARTELLA DI PAGAMENTO n. 13920200002257544000 IRPEF-ALTRO 2015
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 75/2026 depositato il 23/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Parte ricorrente ha impugnato il preavviso di fermo amministrativo notificato il 17.5.2025 e relativo ai sottesi atti esattoriali che si riportano:
1) Avviso di accertamento n. TDPTDPM000641 (Ente creditore Direzione Prov.le di Vibo Valentia), presuntivamente notificato il 19.09.2016, contenente somme iscritte a ruolo per il mancato pagamento dell'IRPEF 2011, recante l'importo di € 2.934,27;
2) Cartella di pagamento 13920200002257544000 (Ente creditore Direzione Prov.le di Vibo Valentia), presuntivamente notificata il 29.05.2024, contenente somme iscritte a ruolo per il mancato pagamento dell'IRPEF anno 2015, recante l'importo di € 1.689,09;
Ha dedotto l'omessa notifica di atti interruttivi e la intervenuta prescrizione delle imposte ovvero delle sanzioni richieste (assumendo essere quinquennale il termine anche per quelle imposte erariali); la nullità della notifica della cartella n. 13920200002257544000 non essendo stata data prova della spedizione e della ricezione della cd cad.
Pertanto, ha invocato l'accoglimento del ricorso, con vittoria delle spese di lite, da distrarsi.
L'AF ha chiesto respingersi il ricorso a fronte delle rituali notifiche di atti pregressi non opposti.
Con successiva memoria parte ricorrente ha insistito nelle già tratte conclusioni contestando la ritualità delle notifiche degli atti esattoriali di interesse stante la mancanza di prova circa la raccomandata cd. Cad.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso non è meritevole di accoglimento.
Infatti, parte resistente ha provato la rituale notifica sia della cartella che di successiva intimazione di pagamento n. 13920229001164346000 notificata il 12.1.2020 per compiuta giacenza.
Si tratta di atto non opposto sicché deve rammentarsi che per costante orientamento del S.C. ( tra le tante,
Cass. n. 22108/2024), in tema di contenzioso tributario, qualsiasi eccezione relativa a un atto impositivo divenuto definitivo, come quella di prescrizione del credito fiscale maturato precedentemente alla notifica di tale atto, è assolutamente preclusa, secondo il fermo principio della non impugnabilità se non per vizi propri di un atto successivo ad altro divenuto definitivo perché rimasto incontestato (tra più, Cass., Sez. 5^, 29 luglio 2011, n. 16641; Cass., Sez. 5^, 10 aprile 2013, n. 8704; Cass., Sez. 5^, 7 febbraio 2020, n. 3005;
Cass., Sez. 5^, 29 novembre 2021, n. 37259; Cass., Sez. 6^-5, 28 aprile 2022, n. 13260; Cass., Sez. 5^,
13 dicembre 2023, n. 34902); si è anche detto che l'affermazione del principio secondo cui il meccanismo di cui all'art. 19, comma 3, ultimo periodo, del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 (secondo cui la mancata notificazione di atti autonomamente impugnabili, adottati precedentemente all'atto notificato, ne consente l'impugnazione unitamente a quest'ultimo), comporta che, se l'intimazione di pagamento non viene impugnata (facendo valere la sua sola nullità per mancata notifica degli atti presupposti o anche l'illegittimità della pretesa per vicende ad essa attinenti, come la prescrizione della stessa), il relativo credito si consolida e non possono essere fatte valere vicende estintive anteriori alla sua notifica (vds. Cass., Sez. 5^, 22 aprile
2024, n. 10736).
Quanto alla notifica di atti tributari per compiuta giacenza la Corte osserva che nell'ipotesi di notificazione diretta a mezzo posta dell'atto impositivo e/o esattoriale, trovano applicazione le norme concernenti il servizio postale ordinario e non quelle previste dalla L. 890/1982 (Cass. n. 8293/2018, Cass. n. 12083/2016, Cass.
n. 17598/2010; da ultimo Cass. n. 2339/2021). Infatti, in tema di notifica diretta degli atti impositivi, eseguita a mezzo posta senza l'intermediazione dell'ufficiale giudiziario, in caso di mancato recapito per temporanea assenza del destinatario, la notificazione si intende eseguita al decorso di dieci giorni dalla data del rilascio dell'avviso di giacenza e di deposito presso l'Ufficio Postale (o dalla data di spedizione dell'avviso di giacenza, nel caso in cui l'agente postale, sebbene non tenuto, vi abbia provveduto). Il regolamento sul servizio postale ordinario che non prevede la comunicazione di avvenuta notifica, trova applicazione in detto procedimento di notificazione semplificato, posto a tutela delle preminenti ragioni del Fisco: la Corte Costituzionale (n.
175/2018) ha peraltro ritenuto legittimo l'art. 26, c. 1 D.P.R. 602/1973, sul rilievo che il ragionevole bilanciamento degli interessi pubblici e privati è comunque assicurato dalla facoltà per il contribuente di richiedere la rimessione in termini, ex art. 153 c.p.c., ove dimostri, anche sulla base di idonei elementi presuntivi, di non aver avuto conoscenza effettiva dell'atto per causa a lui non imputabile (Cass. n.
10131/2020).
Alla luce di tali notazioni il ricorso è infondato e va respinto.
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo in applicazione dei parametri di legge.
P.Q.M.
Respinge il ricorso e condanna parte soccombente al pagamento delle spese del giudizio che liquida in complessivi euro 400,00 per la costituita resistente.
Depositata il 26/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di VIBO VALENTIA Sezione 2, riunita in udienza il
22/01/2026 alle ore 16:00 in composizione monocratica:
MINNITI MASSIMO, Giudice monocratico in data 22/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1217/2025 depositato il 13/09/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Vibo Valentia
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Vibo Valentia - Via Santa Ruba 22 89900 Vibo Valentia VV
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 13980202500001414000 IRPEF-ADDIZIONALE
REGIONALE 2011
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 13980202500001414000 IRPEF-ADDIZIONALE
REGIONALE 2015
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 13980202500001414000 IRPEF-ALTRO 2011
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 13980202500001414000 IRPEF-ALTRO 2015
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TDPTDPM000641 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2011
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TDPTDPM000641 IRPEF-ALTRO 2011 - CARTELLA DI PAGAMENTO n. 13920200002257544000 IRPEF-ALTRO 2015
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 75/2026 depositato il 23/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Parte ricorrente ha impugnato il preavviso di fermo amministrativo notificato il 17.5.2025 e relativo ai sottesi atti esattoriali che si riportano:
1) Avviso di accertamento n. TDPTDPM000641 (Ente creditore Direzione Prov.le di Vibo Valentia), presuntivamente notificato il 19.09.2016, contenente somme iscritte a ruolo per il mancato pagamento dell'IRPEF 2011, recante l'importo di € 2.934,27;
2) Cartella di pagamento 13920200002257544000 (Ente creditore Direzione Prov.le di Vibo Valentia), presuntivamente notificata il 29.05.2024, contenente somme iscritte a ruolo per il mancato pagamento dell'IRPEF anno 2015, recante l'importo di € 1.689,09;
Ha dedotto l'omessa notifica di atti interruttivi e la intervenuta prescrizione delle imposte ovvero delle sanzioni richieste (assumendo essere quinquennale il termine anche per quelle imposte erariali); la nullità della notifica della cartella n. 13920200002257544000 non essendo stata data prova della spedizione e della ricezione della cd cad.
Pertanto, ha invocato l'accoglimento del ricorso, con vittoria delle spese di lite, da distrarsi.
L'AF ha chiesto respingersi il ricorso a fronte delle rituali notifiche di atti pregressi non opposti.
Con successiva memoria parte ricorrente ha insistito nelle già tratte conclusioni contestando la ritualità delle notifiche degli atti esattoriali di interesse stante la mancanza di prova circa la raccomandata cd. Cad.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso non è meritevole di accoglimento.
Infatti, parte resistente ha provato la rituale notifica sia della cartella che di successiva intimazione di pagamento n. 13920229001164346000 notificata il 12.1.2020 per compiuta giacenza.
Si tratta di atto non opposto sicché deve rammentarsi che per costante orientamento del S.C. ( tra le tante,
Cass. n. 22108/2024), in tema di contenzioso tributario, qualsiasi eccezione relativa a un atto impositivo divenuto definitivo, come quella di prescrizione del credito fiscale maturato precedentemente alla notifica di tale atto, è assolutamente preclusa, secondo il fermo principio della non impugnabilità se non per vizi propri di un atto successivo ad altro divenuto definitivo perché rimasto incontestato (tra più, Cass., Sez. 5^, 29 luglio 2011, n. 16641; Cass., Sez. 5^, 10 aprile 2013, n. 8704; Cass., Sez. 5^, 7 febbraio 2020, n. 3005;
Cass., Sez. 5^, 29 novembre 2021, n. 37259; Cass., Sez. 6^-5, 28 aprile 2022, n. 13260; Cass., Sez. 5^,
13 dicembre 2023, n. 34902); si è anche detto che l'affermazione del principio secondo cui il meccanismo di cui all'art. 19, comma 3, ultimo periodo, del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 (secondo cui la mancata notificazione di atti autonomamente impugnabili, adottati precedentemente all'atto notificato, ne consente l'impugnazione unitamente a quest'ultimo), comporta che, se l'intimazione di pagamento non viene impugnata (facendo valere la sua sola nullità per mancata notifica degli atti presupposti o anche l'illegittimità della pretesa per vicende ad essa attinenti, come la prescrizione della stessa), il relativo credito si consolida e non possono essere fatte valere vicende estintive anteriori alla sua notifica (vds. Cass., Sez. 5^, 22 aprile
2024, n. 10736).
Quanto alla notifica di atti tributari per compiuta giacenza la Corte osserva che nell'ipotesi di notificazione diretta a mezzo posta dell'atto impositivo e/o esattoriale, trovano applicazione le norme concernenti il servizio postale ordinario e non quelle previste dalla L. 890/1982 (Cass. n. 8293/2018, Cass. n. 12083/2016, Cass.
n. 17598/2010; da ultimo Cass. n. 2339/2021). Infatti, in tema di notifica diretta degli atti impositivi, eseguita a mezzo posta senza l'intermediazione dell'ufficiale giudiziario, in caso di mancato recapito per temporanea assenza del destinatario, la notificazione si intende eseguita al decorso di dieci giorni dalla data del rilascio dell'avviso di giacenza e di deposito presso l'Ufficio Postale (o dalla data di spedizione dell'avviso di giacenza, nel caso in cui l'agente postale, sebbene non tenuto, vi abbia provveduto). Il regolamento sul servizio postale ordinario che non prevede la comunicazione di avvenuta notifica, trova applicazione in detto procedimento di notificazione semplificato, posto a tutela delle preminenti ragioni del Fisco: la Corte Costituzionale (n.
175/2018) ha peraltro ritenuto legittimo l'art. 26, c. 1 D.P.R. 602/1973, sul rilievo che il ragionevole bilanciamento degli interessi pubblici e privati è comunque assicurato dalla facoltà per il contribuente di richiedere la rimessione in termini, ex art. 153 c.p.c., ove dimostri, anche sulla base di idonei elementi presuntivi, di non aver avuto conoscenza effettiva dell'atto per causa a lui non imputabile (Cass. n.
10131/2020).
Alla luce di tali notazioni il ricorso è infondato e va respinto.
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo in applicazione dei parametri di legge.
P.Q.M.
Respinge il ricorso e condanna parte soccombente al pagamento delle spese del giudizio che liquida in complessivi euro 400,00 per la costituita resistente.