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Sentenza 17 ottobre 2025
Sentenza 17 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 17/10/2025, n. 167 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 167 |
| Data del deposito : | 17 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI VENEZIA I SEZIONE CIVILE
Il Tribunale in composizione collegiale, riunito in Camera di Consiglio nella persona dei giudici
DOTT. MARCO CAMPAGNOLO PRESIDENTE
DOTT. SILVIA BIANCHI GIUDICE
DOTT. ANNA BATTAGLIA
GIUDICE REL.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
avente ad oggetto l'apertura della liquidazione giudiziale di – CONSERVIFICIO CP_1 [...] con sede legale in 30015 Chioggia (Ve), Via Saloni n. 90; Controparte_2
visto il ricorso presentato ex art. 40 C.C.I. dal Sig. Presidente del Consiglio di Parte_1
Amministrazione e legale rappresentante di – CONSERVIFICIO CP_1 Controparte_2
con cui si chiede che venga dichiarata l'apertura della liquidazione giudiziale di tale società;
[...]
rilevato che dagli artt. 40 e 41 C.C.I. non si desume che l'udienza di convocazione delle parti sia necessaria anche nel caso di ricorso per l'apertura della liquidazione giudiziale presentato dal debitore, e che può darsi continuità all'indirizzo della giurisprudenza di legittimità formatosi in relazione all'art. 14, l. fall., secondo il quale il procedimento promosso dal debitore diviene contenzioso in senso proprio, e quindi richiede la convocazione delle parti, sono nelle ipotesi in cui sono individuabili specifici contraddittori (cfr. Cass., 20187/17);
considerato che nel caso di specie non sono individuabili specifici contraddittori e che l'istante ha espressamente rinunciato a essere convocata e sentita dal Tribunale;
ritenuta la propria competenza per territorio ex art. 27 C.C.I. atteso che la debitrice ha sede in luogo ricompreso nel circondario del Tribunale di Venezia;
premesso che la ricorrente, C.A.M. – risulta essere Controparte_3 sottoposta a concordato preventivo in continuità diretta (proc. n. 6/2020) omologato il 12/5/2022 e non ancora risolto;
ritenuto che, sulla base di tale premessa, sia necessario dapprima esaminare la questione preliminare - rilevata d'ufficio dal Tribunale e sulla quale il ricorrente è stato invitato a dedurre mediante note scritte - in relazione all'ammissibilità della domanda di dichiarazione di liquidazione giudiziale in assenza di previa azione di risoluzione del concordato preventivo omologato per inadempimento (c.d. omisso medio);
letta la memoria depositata nell'interesse del ricorrente in data 1/10/2025;
rammentato che nella vigenza della legge fallimentare la dichiarazione di fallimento c.d. omisso medio, seppur non espressamente regolata, veniva ammessa in via interpretativa: in particolare, la Suprema Corte di Cassazione, con sentenza n. 4696/2022 pronunciata a Sezioni Unite, affermava che “Nella disciplina della legge fallimentare risultante dalle modificazioni apportate dai d.lgs. n. 5 del 2006 e n. 169 del 2007, il debitore ammesso al concordato preventivo omologato, che si dimostri insolvente nel pagamento dei debiti concordatari, può essere dichiarato fallito, su istanza dei creditori, del pubblico ministero o sua propria, anche prima ed indipendentemente dalla risoluzione del concordato ex art. 186 l.fall.”;
osservato che, a seguito dell'entrata in vigore del d.lgs. 14/2019 (c.d. Codice della Crisi d'impresa e dell'insolvenza) è stato introdotto l'art. 119 CCI, il quale, al comma 7, prevede che “il Tribunale dichiara aperta la liquidazione giudiziale solo a seguito della risoluzione del concordato, salvo che lo stato di insolvenza consegua a debiti sorti successivamente al deposito della domanda di apertura del concordato preventivo”;
rilevato che, nel caso di specie, la questione di ammissibilità del ricorso attiene, nella sostanza, all'individuazione della disciplina applicabile - quella fallimentare (R.D. 267/1942) o la nuova disciplina del codice della crisi (d.lgs. 14/2019) - atteso che la procedura di concordato preventivo di C.A.M. – CONSERVIFICIO veniva aperta e omologata nel vigore della legge Controparte_2 fallimentare ma risulta ad oggi ancora in corso di esecuzione;
ritenuto che, secondo opinione di questo Collegio, l'art. 119, comma 7, CCI, costituendo novità legislativa, debba trovare applicazione esclusivamente con riguardo alle procedure instaurate successivamente all'entrata in vigore del d.lgs. 14/2019 e, pertanto, solo rispetto a queste la risoluzione del concordato preventivo rappresenta una condizione di proponibilità della domanda di apertura della liquidazione giudiziale (cfr., nello stesso senso, Tribunale Avellino, sent. n. 5 2024 del 20/2/2024, confermata da Corte di Appello di Napoli sent n. 48/2024; Tribunale Siracusa 30/1/2024, Tribunale di Grosseto n. 39/2024, Tribunale Prato 17.1.2023);
evidenziato che la ritenuta inapplicabilità dell'art. 119, comma 7, CCI trova fondamento nell'interpretazione dell'art. 390, comma 2, CCI, il quale disciplina il regime intertemporale a seguito dell'entrata in vigore del d.lgs. 14/2019, stabilendo che la precedente legge fallimentare continui a trovare applicazione con riferimento alle “procedure di fallimento e le altre procedure di cui al comma 1, pendenti alla data di entrata in vigore del presente decreto, nonché le procedure aperte a seguito della definizione dei ricorsi e delle domande” presentate nel vigore della legge fallimentare;
ritenuto che nella categoria delle “procedure aperte” debbano necessariamente essere ricompresi anche i concordati preventivi omologati nella vigenza della legge fallimentare e che siano, all'entrata in vigore del CCI ancora in corso di esecuzione: l'omologa, infatti, pur determinando la chiusura della fase procedimentale del concordato, è seguita dalla fase esecutiva dello stesso, nella quale permangono gli effetti dell'omologazione e restano in carica gli organi della procedura (cfr. “la fase di esecuzione del concordato non può considerarsi scissa, e come a sé stante, rispetto alla fase procedimentale che l'ha preceduta: l'assoggettamento del debitore dopo l'omologazione all'osservanza dell'omologa implica infatti la necessità che egli indirizzi il proprio agire al conseguimento degli obiettivi prefigurati nella proposta presentata e approvata dai creditori” Cass. 4 febbraio 2021/2656; Cass. 3 gennaio 2023, 43); ritenuto, per tali ragioni, che, nel caso di specie, debba continuare a trovare applicazione la disciplina della legge fallimentare e che, pertanto, richiamata la pronuncia a Sezioni Unite sopra citata, l'omessa risoluzione del concordato non costituisca preclusione alla domanda di liquidazione giudiziale presentata da
[...] la quale deve ritenersi ammissibile e va ora Parte_2 esaminata nel merito;
vista la documentazione depositata dal debitore;
ritenuto che, anche richiamata la precedente ammissione ad altra procedura di risoluzione della crisi, ricorrano tutti i presupposti per l'apertura della liquidazione giudiziale, in quanto:
- – è impresa che esercita un'attività CP_1 Controparte_3 Controparte_2 commerciale;
- la società versa in situazione di insolvenza, ai sensi degli artt. 2 e 121 C.C.I., stante la pesante situazione debitoria in cui essa si trova;
- dalla documentazione depositata risulta il superamento sia dei limiti dimensionali stabiliti dall'art. 2, comma 1, lett. d) C.C.I., che della soglia prevista dall'art. 49, ultimo comma, CC.II.; requisiti, peraltro, confermati dalla stessa ricorrente nell'atto introduttivo;
P.Q.M.
visti gli artt. 1, 2, 27, 28, 37, 40, 41, 42, 49, 54 e 121 CCI, dichiara l'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti C.A.M. – Controparte_3 con sede legale in 30015 Chioggia (Ve), Via Saloni n. 90;
[...] nomina la dott.ssa Anna Battaglia Giudice Delegato per la procedura nomina la dott.ssa Curatore, con invito ad accettare l'incarico entro due giorni dalla comunicazione Persona_1 della nomina;
autorizza il Curatore, con le modalità di cui agli artt. 155 quater, 155 quinquies e 155 sexies disp. att. c.p.c.: 1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
3) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'art. 21 del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla L.30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni;
4) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
5) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice, ordina al legale rappresentante della società sottoposta a liquidazione giudiziale di depositare entro tre giorni i bilanci, le scritture contabili e fiscali obbligatorie - in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'art. 2215 bis c.c. - i libri sociali, le dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché l'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale, se già non eseguito a norma dell'art. 39 CCI;
stabilisce il giorno 04/02/2026 ad ore 12.00, per procedere all'esame dello stato passivo, davanti al Giudice Delegato;
assegna il termine perentorio di trenta giorni prima dell'adunanza per l'esame dello stato passivo, ai creditori ed a tutti i terzi che vantano diritti reali o personali su cose in possesso della società sottoposta a liquidazione giudiziale, perché presentino le relative domande di insinuazione e la documentazione allegata con le modalità di cui all'art. 201 CCI mediante trasmissione delle stesse all'indirizzo di posta elettronica certificata del curatore e con spedizione da un indirizzo di posta elettronica certificata;
avvisa i creditori e i terzi che tali modalità di presentazione non ammettono equipollenti, con la conseguenza che eventuali domande trasmesse mediante deposito o invio per posta presso la cancelleria e/o presso lo studio del Curatore, o mediante invio telematico presso la cancelleria, saranno considerate inammissibili e quindi come non pervenute;
nelle predette domande dovrà altresì essere indicato l'indirizzo di posta elettronica certificata al quale i ricorrenti intendono ricevere le comunicazioni dal Curatore, con la conseguenza che, in mancanza di tale indicazione, le comunicazioni successive verranno effettuate esclusivamente mediante deposito in cancelleria ai sensi dell'art. art.10, co. 3, CCI;
segnala al Curatore che deve tempestivamente comunicare al Registro delle Imprese l'indirizzo di posta elettronica certificata relativo alla procedura al quale dovranno essere trasmesse le domande da parte dei creditori e dei terzi che vantano diritti reali o personali su beni in possesso della fallita;
dispone la prenotazione a debito del presente atto e sue conseguenze a sensi dell'art. 146 DPR 30.05.02 n. 115; dispone che la presente sentenza venga notificata al debitore soggetto a liquidazione giudiziale, comunicata al Curatore ed al ricorrente ed iscritta presso l'Ufficio del Registro delle imprese, ai sensi dell'art. 49, co.4, CCI. Così deciso in Venezia, nella camera di consiglio del 15/10/2025.
Il Giudice relatore Il Presidente Dott. Anna Battaglia Dott. Marco Campagnolo
Il Tribunale in composizione collegiale, riunito in Camera di Consiglio nella persona dei giudici
DOTT. MARCO CAMPAGNOLO PRESIDENTE
DOTT. SILVIA BIANCHI GIUDICE
DOTT. ANNA BATTAGLIA
GIUDICE REL.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
avente ad oggetto l'apertura della liquidazione giudiziale di – CONSERVIFICIO CP_1 [...] con sede legale in 30015 Chioggia (Ve), Via Saloni n. 90; Controparte_2
visto il ricorso presentato ex art. 40 C.C.I. dal Sig. Presidente del Consiglio di Parte_1
Amministrazione e legale rappresentante di – CONSERVIFICIO CP_1 Controparte_2
con cui si chiede che venga dichiarata l'apertura della liquidazione giudiziale di tale società;
[...]
rilevato che dagli artt. 40 e 41 C.C.I. non si desume che l'udienza di convocazione delle parti sia necessaria anche nel caso di ricorso per l'apertura della liquidazione giudiziale presentato dal debitore, e che può darsi continuità all'indirizzo della giurisprudenza di legittimità formatosi in relazione all'art. 14, l. fall., secondo il quale il procedimento promosso dal debitore diviene contenzioso in senso proprio, e quindi richiede la convocazione delle parti, sono nelle ipotesi in cui sono individuabili specifici contraddittori (cfr. Cass., 20187/17);
considerato che nel caso di specie non sono individuabili specifici contraddittori e che l'istante ha espressamente rinunciato a essere convocata e sentita dal Tribunale;
ritenuta la propria competenza per territorio ex art. 27 C.C.I. atteso che la debitrice ha sede in luogo ricompreso nel circondario del Tribunale di Venezia;
premesso che la ricorrente, C.A.M. – risulta essere Controparte_3 sottoposta a concordato preventivo in continuità diretta (proc. n. 6/2020) omologato il 12/5/2022 e non ancora risolto;
ritenuto che, sulla base di tale premessa, sia necessario dapprima esaminare la questione preliminare - rilevata d'ufficio dal Tribunale e sulla quale il ricorrente è stato invitato a dedurre mediante note scritte - in relazione all'ammissibilità della domanda di dichiarazione di liquidazione giudiziale in assenza di previa azione di risoluzione del concordato preventivo omologato per inadempimento (c.d. omisso medio);
letta la memoria depositata nell'interesse del ricorrente in data 1/10/2025;
rammentato che nella vigenza della legge fallimentare la dichiarazione di fallimento c.d. omisso medio, seppur non espressamente regolata, veniva ammessa in via interpretativa: in particolare, la Suprema Corte di Cassazione, con sentenza n. 4696/2022 pronunciata a Sezioni Unite, affermava che “Nella disciplina della legge fallimentare risultante dalle modificazioni apportate dai d.lgs. n. 5 del 2006 e n. 169 del 2007, il debitore ammesso al concordato preventivo omologato, che si dimostri insolvente nel pagamento dei debiti concordatari, può essere dichiarato fallito, su istanza dei creditori, del pubblico ministero o sua propria, anche prima ed indipendentemente dalla risoluzione del concordato ex art. 186 l.fall.”;
osservato che, a seguito dell'entrata in vigore del d.lgs. 14/2019 (c.d. Codice della Crisi d'impresa e dell'insolvenza) è stato introdotto l'art. 119 CCI, il quale, al comma 7, prevede che “il Tribunale dichiara aperta la liquidazione giudiziale solo a seguito della risoluzione del concordato, salvo che lo stato di insolvenza consegua a debiti sorti successivamente al deposito della domanda di apertura del concordato preventivo”;
rilevato che, nel caso di specie, la questione di ammissibilità del ricorso attiene, nella sostanza, all'individuazione della disciplina applicabile - quella fallimentare (R.D. 267/1942) o la nuova disciplina del codice della crisi (d.lgs. 14/2019) - atteso che la procedura di concordato preventivo di C.A.M. – CONSERVIFICIO veniva aperta e omologata nel vigore della legge Controparte_2 fallimentare ma risulta ad oggi ancora in corso di esecuzione;
ritenuto che, secondo opinione di questo Collegio, l'art. 119, comma 7, CCI, costituendo novità legislativa, debba trovare applicazione esclusivamente con riguardo alle procedure instaurate successivamente all'entrata in vigore del d.lgs. 14/2019 e, pertanto, solo rispetto a queste la risoluzione del concordato preventivo rappresenta una condizione di proponibilità della domanda di apertura della liquidazione giudiziale (cfr., nello stesso senso, Tribunale Avellino, sent. n. 5 2024 del 20/2/2024, confermata da Corte di Appello di Napoli sent n. 48/2024; Tribunale Siracusa 30/1/2024, Tribunale di Grosseto n. 39/2024, Tribunale Prato 17.1.2023);
evidenziato che la ritenuta inapplicabilità dell'art. 119, comma 7, CCI trova fondamento nell'interpretazione dell'art. 390, comma 2, CCI, il quale disciplina il regime intertemporale a seguito dell'entrata in vigore del d.lgs. 14/2019, stabilendo che la precedente legge fallimentare continui a trovare applicazione con riferimento alle “procedure di fallimento e le altre procedure di cui al comma 1, pendenti alla data di entrata in vigore del presente decreto, nonché le procedure aperte a seguito della definizione dei ricorsi e delle domande” presentate nel vigore della legge fallimentare;
ritenuto che nella categoria delle “procedure aperte” debbano necessariamente essere ricompresi anche i concordati preventivi omologati nella vigenza della legge fallimentare e che siano, all'entrata in vigore del CCI ancora in corso di esecuzione: l'omologa, infatti, pur determinando la chiusura della fase procedimentale del concordato, è seguita dalla fase esecutiva dello stesso, nella quale permangono gli effetti dell'omologazione e restano in carica gli organi della procedura (cfr. “la fase di esecuzione del concordato non può considerarsi scissa, e come a sé stante, rispetto alla fase procedimentale che l'ha preceduta: l'assoggettamento del debitore dopo l'omologazione all'osservanza dell'omologa implica infatti la necessità che egli indirizzi il proprio agire al conseguimento degli obiettivi prefigurati nella proposta presentata e approvata dai creditori” Cass. 4 febbraio 2021/2656; Cass. 3 gennaio 2023, 43); ritenuto, per tali ragioni, che, nel caso di specie, debba continuare a trovare applicazione la disciplina della legge fallimentare e che, pertanto, richiamata la pronuncia a Sezioni Unite sopra citata, l'omessa risoluzione del concordato non costituisca preclusione alla domanda di liquidazione giudiziale presentata da
[...] la quale deve ritenersi ammissibile e va ora Parte_2 esaminata nel merito;
vista la documentazione depositata dal debitore;
ritenuto che, anche richiamata la precedente ammissione ad altra procedura di risoluzione della crisi, ricorrano tutti i presupposti per l'apertura della liquidazione giudiziale, in quanto:
- – è impresa che esercita un'attività CP_1 Controparte_3 Controparte_2 commerciale;
- la società versa in situazione di insolvenza, ai sensi degli artt. 2 e 121 C.C.I., stante la pesante situazione debitoria in cui essa si trova;
- dalla documentazione depositata risulta il superamento sia dei limiti dimensionali stabiliti dall'art. 2, comma 1, lett. d) C.C.I., che della soglia prevista dall'art. 49, ultimo comma, CC.II.; requisiti, peraltro, confermati dalla stessa ricorrente nell'atto introduttivo;
P.Q.M.
visti gli artt. 1, 2, 27, 28, 37, 40, 41, 42, 49, 54 e 121 CCI, dichiara l'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti C.A.M. – Controparte_3 con sede legale in 30015 Chioggia (Ve), Via Saloni n. 90;
[...] nomina la dott.ssa Anna Battaglia Giudice Delegato per la procedura nomina la dott.ssa Curatore, con invito ad accettare l'incarico entro due giorni dalla comunicazione Persona_1 della nomina;
autorizza il Curatore, con le modalità di cui agli artt. 155 quater, 155 quinquies e 155 sexies disp. att. c.p.c.: 1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
3) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'art. 21 del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla L.30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni;
4) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
5) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice, ordina al legale rappresentante della società sottoposta a liquidazione giudiziale di depositare entro tre giorni i bilanci, le scritture contabili e fiscali obbligatorie - in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'art. 2215 bis c.c. - i libri sociali, le dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché l'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale, se già non eseguito a norma dell'art. 39 CCI;
stabilisce il giorno 04/02/2026 ad ore 12.00, per procedere all'esame dello stato passivo, davanti al Giudice Delegato;
assegna il termine perentorio di trenta giorni prima dell'adunanza per l'esame dello stato passivo, ai creditori ed a tutti i terzi che vantano diritti reali o personali su cose in possesso della società sottoposta a liquidazione giudiziale, perché presentino le relative domande di insinuazione e la documentazione allegata con le modalità di cui all'art. 201 CCI mediante trasmissione delle stesse all'indirizzo di posta elettronica certificata del curatore e con spedizione da un indirizzo di posta elettronica certificata;
avvisa i creditori e i terzi che tali modalità di presentazione non ammettono equipollenti, con la conseguenza che eventuali domande trasmesse mediante deposito o invio per posta presso la cancelleria e/o presso lo studio del Curatore, o mediante invio telematico presso la cancelleria, saranno considerate inammissibili e quindi come non pervenute;
nelle predette domande dovrà altresì essere indicato l'indirizzo di posta elettronica certificata al quale i ricorrenti intendono ricevere le comunicazioni dal Curatore, con la conseguenza che, in mancanza di tale indicazione, le comunicazioni successive verranno effettuate esclusivamente mediante deposito in cancelleria ai sensi dell'art. art.10, co. 3, CCI;
segnala al Curatore che deve tempestivamente comunicare al Registro delle Imprese l'indirizzo di posta elettronica certificata relativo alla procedura al quale dovranno essere trasmesse le domande da parte dei creditori e dei terzi che vantano diritti reali o personali su beni in possesso della fallita;
dispone la prenotazione a debito del presente atto e sue conseguenze a sensi dell'art. 146 DPR 30.05.02 n. 115; dispone che la presente sentenza venga notificata al debitore soggetto a liquidazione giudiziale, comunicata al Curatore ed al ricorrente ed iscritta presso l'Ufficio del Registro delle imprese, ai sensi dell'art. 49, co.4, CCI. Così deciso in Venezia, nella camera di consiglio del 15/10/2025.
Il Giudice relatore Il Presidente Dott. Anna Battaglia Dott. Marco Campagnolo