Sentenza 16 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 16/01/2025, n. 38 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 38 |
| Data del deposito : | 16 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ME - I sezione civile composto dai Sigg.: dott. Corrado Bonanzinga Presidente dott. Francesco Catanese Giudice dott. Simona Monforte Giudice est. riunito in Camera di Consiglio, ha reso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al N. 923 del Registro Generale Volontaria Giurisdizione
2024
TRA
, nato a [...] il [...], C.F.: Parte_1
rappresentato e difeso dagli Avv.ti CARLO C.F._1
UMBERTO LO SCHIAVO e DANIELA MARIA GRAZIA CRINÒ, come da procura in atti;
E
, nata a [...] il [...], C.F.: Controparte_1
, rappresentata e difesa dall'Avv. PUGLIANO C.F._2
RAFFAELA, come da procura in atti;
RICORRENTI con l'intervento del Pubblico Ministero avente per oggetto: Divorzio congiunto – Scioglimento del matrimonio.
IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso congiunto depositato presso la cancelleria di questo
Tribunale in data 20/03/2024, i coniugi , nato a Parte_1
1
il 10/03/1981, premesso:
- di avere contratto matrimonio nel Comune di TAORMINA il
29/12/2014, trascritto nei registri dello Stato Civile di detto Comune al n. 54, parte II, serie C;
- che dall'unione non erano nati figli;
- che la prosecuzione della convivenza era divenuta intollerabile;
Tutto ciò premesso, chiedevano congiuntamente che venisse pronunciata sentenza di separazione alle condizioni specificate nel medesimo ricorso e che, decorsi i termini di legge per l'ammissibilità della domanda, venisse pronunciato lo scioglimento del matrimonio civile.
A seguito del deposito del ricorso il Giudice designato fissava l'udienza per la comparizione delle parti davanti al Giudice relatore e disponeva la trasmissione degli atti al Pubblico Ministero che esprimeva il proprio parere in data 19/04/2024.
Con sentenza non definitiva n. 114/2024 pubblicata il 21/06/2024, resa nel presente giudizio, il Tribunale omologava la separazione personale consensuale dei coniugi e rimetteva le parti all'udienza del 13/01/2025 ai fini dell'ammissibilità della domanda di pronuncia di scioglimento del matrimonio civile.
Alla suddetta udienza, celebrata con le modalità cartolari previste dall'art. 127 ter c.p.c. secondo quanto previsto dall'art. 473 bis.51 comma 2
c.p.c., le parti rinunciavano alla comparizione, dichiaravano di insistere nella domanda congiunta e di non volersi riconciliare ed il Giudice relatore rimetteva la causa al collegio per la decisione.
2 Ritiene il collegio che vi siano tutti i presupposti per l'emissione della chiesta pronuncia di divorzio.
È documentalmente provato, infatti, che tra i coniugi è intervenuta separazione consensuale, omologata dal Tribunale di Messina con sentenza n. 114/2024 pubblicata il 21/06/2024, e che dall'udienza di comparizione dei coniugi in quel procedimento alla data di deposito del ricorso per divorzio è trascorso il periodo minimo per l'ammissibilità dell'azione.
Tenuto conto, poi, del lungo periodo di separazione e della persistente volontà dei coniugi di non riprendere più la convivenza è da ritenere che la comunione materiale e spirituale tra gli stessi sia definitivamente cessata.
Le condizioni di divorzio contenute nel ricorso regolano compiutamente i rapporti tra i coniugi, quelli tra questi ultimi e la prole, e non appaiono contrarie a norme imperative o pregiudizievoli per la prole.
Ricorrono, quindi, tutti i presupposti di cui agli artt. 2 e 3 n. 2 lett. b)
e art. 4 n. 13 della legge 1.12.1970 n. 898 e successive modifiche per farsi luogo alla pronuncia di divorzio mediante sentenza in camera di consiglio con ogni conseguenziale statuizione.
P.Q.M.
Il Tribunale, 1° sezione civile, pronunciando sulla domanda proposta con ricorso congiunto depositato presso la cancelleria di questo ufficio giudiziario in data 20/03/2024, provvede come segue:
1) pronuncia lo scioglimento del matrimonio civile contratto nel
Comune di TAORMINA il 29/12/2014, trascritto nei registri dello Stato
Civile di detto Comune al n. 54, parte II, serie C, tra Parte_1
, nato a [...] il [...], e
[...] CP_1
3 , nata a [...] il [...], alle condizioni concordate CP_1
dalle parti nel ricorso congiunto;
2) ordina all'ufficiale di Stato Civile del Comune di TAORMINA di procedere alla prescritta annotazione della sentenza e dispone che quest'ultima, al suo passaggio in giudicato, venga trasmessa in copia autentica al predetto Ufficiale di Stato Civile a cura della Cancelleria.
Così deciso in Messina nella camera di consiglio del 16/01/2025.
Il Giudice est. Il Presidente
(dott.ssa Simona Monforte) (dott. Corrado Bonanzinga)
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione della dott.ssa Claudia Lo Giudice, funzionario giudiziario addetto all'ufficio per il processo presso la I Sezione Civile del Tribunale di
Messina.
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