Sentenza 3 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Catania, sez. I, sentenza 03/06/2025, n. 1737 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Catania |
| Numero : | 1737 |
| Data del deposito : | 3 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 03/06/2025
N. 01737/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00221/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
sezione staccata di CA (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 221 del 2025, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Clelia Lucrezia Ludovica Principato, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ufficio Territoriale del Governo di CA e Ministero dell'Interno, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di CA, domiciliata in CA, via Vecchia Ognina, n.149;
per la declaratoria
della illegittimità del silenzio serbato dalla Prefettura di CA sull’istanza di revoca del divieto di detenzione armi inoltrata a mezzo PEC in data -OMISSIS-;
e per l’accertamento dell’obbligo di provvedere in relazione alla medesima istanza, mediante l’adozione di un provvedimento espresso.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’Ufficio Territoriale del Governo di CA e del Ministero dell'Interno;
Visto l'art. 34, co. 5, cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 16 aprile 2025 la dott.ssa Agata Gabriella Caudullo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con ricorso notificato e depositato il 5 febbraio 2025 il ricorrente ha agito per la declaratoria dell’illegittimità del silenzio serbato dalla Prefettura di CA sulla sua istanza di revoca del decreto divieto di detenzione delle armi presentata in data -OMISSIS-.
In data 1° aprile 2025 l’avvocatura erariale ha versato in atti il provvedimento del -OMISSIS- con cui la Prefettura ha accolto l’istanza, disponendo la revoca del suddetto decreto.
Con memoria contestualmente depositata ha chiesto che sia dichiarata la cessazione della materia del contendere con compensazione delle spese di lite.
Con memoria di replica depositata il 4 aprile 2025 il ricorrente ha insistito per la condanna alle spese dell’amministrazione resistente in virtù del principio della c.d. soccombenza virtuale.
All’udienza in camera di consiglio del 16 aprile 2025 la causa è stata trattenuta in decisione.
Ritiene il Collegio che sussistano le condizioni per dichiarare cessata la materia del contendere ai sensi del comma 5 dell’art. 34 c.p.a., risultando soddisfatta la pretesa di parte ricorrente ad una espressa definizione dell’istanza presentata in data -OMISSIS-.
Avendo l’amministrazione riscontrato l’istanza di revoca del divieto di detenzione delle armi solo in seguito alla proposizione dell’odierno ricorso, sussistono giusti motivi per porre a carico della stessa, in virtù del principio della c.d. soccombenza virtuale, le spese di lite, da liquidarsi nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia sezione staccata di CA (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara la cessazione della materia del contendere.
Condanna le amministrazioni resistenti al pagamento, in favore della parte ricorrente, delle spese di lite, che liquida in € 1.000,00, oltre accessori se dovuti e refusione del contributo unificato ove versato.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare la parte ricorrente.
Così deciso in CA nella camera di consiglio del giorno 16 aprile 2025 con l'intervento dei magistrati:
Pancrazio Maria Savasta, Presidente
Giovanni Giuseppe Antonio Dato, Primo Referendario
Agata Gabriella Caudullo, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Agata Gabriella Caudullo | Pancrazio Maria Savasta |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.