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Sentenza 26 giugno 2025
Sentenza 26 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Terni, sentenza 26/06/2025, n. 513 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Terni |
| Numero : | 513 |
| Data del deposito : | 26 giugno 2025 |
Testo completo
R.G.N. 1784/2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI TERNI SEZIONE CIVILE in composizione monocratica, in persona del Giudice dott.ssa Claudia Tordo Caprioli, ha pronunciato ai sensi dell'art. 281 sexies, co. 3, c.p.c. la seguente SENTENZA nella causa iscritta agli affari contenziosi civili al numero di ruolo 1784 dell'anno 2024 e vertente TRA
, rappresentata e difesa dall'avv. NOBILI DANIELE presso il cui Parte_1 studio, sito in Ronciglione (VT) Via Garibaldi n. 108, è elettivamente domiciliata, giusta procura da intendersi in calce all'atto di citazione;
opponente E
, in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 tempore, rappresentata e difesa dall'avv. MONGATTI DAVIDE ed elettivamente domiciliata in Perugia, Via del Cortone n. 47, giusta procura da intendersi in calce alla comparsa di costituzione;
opposta OGGETTO: opposizione all'esecuzione ex artt. 615, co. 2, e 617 c.p.c. CONCLUSIONI: per : “Voglia il Tribunale adito: - Dichiarare estinto il pignoramento Parte_1 presso terzi ex art. 72 bis D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 contraddistinto dal cod. id. fasc. 125/2022/6900 cod. id. proc. esec. 12584202200000273001 notificato il 13.10.2022 per € 64.646,11 in ragione della rinuncia agli atti esecutivi depositata dall' o dichiararlo CP_2 illegittimo e quindi nullo per inosservanza del termine entro il quale doveva essere notificato dall'agente della riscossione alla pubblica amministrazione debitrice (art. 3, commi 4 e 6, D.M. 18 gennaio 2008, n. 40); in entrambi i casi, per l'effetto, ordinare al terzo pignorato Asl Viterbo, di svincolare tutte le somme eventualmente accantonate a far data dalla notifica del pignoramento presso terzi ex art. 72 bis D.N. contraddistinto dal cod. id. fasc. 125/2022/6900 cod. id. proc. esec. 12584202200000273001 ove non corrisposte al creditore procedente;
in alternativa ordinare all di Viterbo, in persona del legale Controparte_3 rappresentante pro tempore, di procedere alla restituzione, in favore della SI.ra
[...]
, di tutte somme, eventualmente, percepite direttamente o indirettamente dal terzo Pt_1 pignorato, a seguito della notifica in capo quest'ultima del pignoramento presso terzi precitato;
- NEL MERITO dichiarare l'estinzione della pretesa creditoria per intervenuta prescrizione dei crediti di cui a tutti gli atti presupposti alla base dell'azione esecutiva e per
l'effetto ordinare al terzo pignorato Asl Viterbo, di svincolare tutte le somme eventualmente accantonate a far data dalla notifica del pignoramento presso terzi ex art. 72 bis D.N. contraddistinto dal cod. id. fasc. 125/2022/6900 cod. id. proc. esec. 12584202200000273001 ove non corrisposte al creditore procedente;
in alternativa ordinare all Controparte_3
di Viterbo, in persona del legale rappresentante pro tempore, di procedere alla
[...] restituzione, in favore della SI.ra , di tutte somme, eventualmente, percepite Parte_1 direttamente o indirettamente dal terzo pignorato, a seguito della notifica in capo quest'ultima del pignoramento presso terzi precitato;
- in subordine annullare ai sensi dell'art. 1 comma 222-230 Legge n. 197 del 29/12/2022, gli atti presupposti indicati nell'atto di pignoramento avente ad oggetto debiti di importo fino a mille Euro, comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione nel periodo 2000-2015 e per l'effetto per l'effetto ordinare al terzo pignorato ASL Viterbo, di svincolare le somme corrispondenti eventualmente accantonate a far data dalla notifica del pignoramento presso terzi ex art. 72 bis D.N. contraddistinto dal cod. id. fasc. 125/2022/6900 cod. id. proc. esec. 12584202200000273001 ove non corrisposte al creditore procedente. Con vittoria di spese e compensi di lite del presente giudizio”; per : “dichiarare improcedibile l'esecuzione Controparte_1 per cessazione della materia controversa”.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE (ex artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c.) 1. Con atto di citazione ritualmente notificato il 7.11.2024, a seguito ricorso in opposizione dinanzi al G.E. ai sensi dell'art. 57 d.P.R. n. 602/1973, evocava in Parte_1 giudizio dinanzi al Tribunale di Terni l (di Controparte_1 seguito per brevità anche ) opponendosi al pignoramento presso il terzo ASL Viterbo CP_2 eseguito ai sensi dell'art. 72 bis d.P.R. n. 602/1973 con atto del 28.9.2022 per € 64.646,11, chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “- Dichiarare l' illegittimità ed inefficacia giuridica del pignoramento e dei successivi atti esecutivi nei confronti del debitore del pignoramento presso terzi ex art. 72 bis D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 contraddistinto dal cod. id. fasc. 125/2022/6900 cod. id. proc. esec. 12584202200000273001 notificato il 13.10.2022 per € 64.646,11 e per l'effetto ordinare al terzo pignorato Asl Viterbo, di svincolare tutte le somme eventualmente accantonate a far data dalla notifica del pignoramento presso terzi ex art. 72 bis D.N. contraddistinto dal cod. id. fasc. 125/2022/6900 cod. id. proc. esec. 12584202200000273001 ove non corrisposte al creditore procedente;
in alternativa ordinare all di Viterbo, in persona del legale Controparte_3 rappresentante pro tempore, di procedere alla restituzione, in favore della SI.ra
[...]
, di tutte somme, eventualmente, percepite direttamente o indirettamente dal terzo Pt_1 pignorato, a seguito della notifica in capo quest'ultima del pignoramento presso terzi precitato;
- dichiarare l'estinzione della pretesa creditoria per intervenuta prescrizione dei crediti di cui a tutti gli atti presupposti alla base dell'azione esecutiva e per l'effetto ordinare al terzo pignorato Asl Viterbo, di svincolare tutte le somme eventualmente accantonate a far data dalla notifica del pignoramento presso terzi ex art. 72 bis D.N. contraddistinto dal cod. id. fasc. 125/2022/6900 cod. id. proc. esec. 12584202200000273001 ove non corrisposte al
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creditore procedente;
in alternativa ordinare all di Controparte_3
Viterbo, in persona del legale rappresentante pro tempore, di procedere alla restituzione, in favore della SI.ra , di tutte somme, eventualmente, percepite direttamente o Parte_1 indirettamente dal terzo pignorato, a seguito della notifica in capo quest'ultima del pignoramento presso terzi precitato;
- in subordine annullare ai sensi dell'art. 1 comma 222- 230 Legge n. 197 del 29/12/2022, gli atti presupposti indicati nell'atto di pignoramento avente ad oggetto debiti di importo fino a mille Euro, comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione nel periodo 2000-2015 e per l'effetto per l'effetto ordinare al terzo pignorato ASL Viterbo, di svincolare le somme corrispondenti eventualmente accantonate a far data dalla notifica del pignoramento presso terzi ex art. 72 bis D.N. contraddistinto dal cod. id. fasc. 125/2022/6900 cod. id. proc. esec. 12584202200000273001 ove non corrisposte al creditore procedente. - con vittoria di spese e compensi di lite del presente giudizio.” Dopo aver premesso, in punto di giurisdizione, che la controversia era devoluta al giudice ordinario, la sponeva i motivi addotti a fondamento dell'opposizione, consistenti: (1) Pt_1 nella nullità del pignoramento per violazione del termine di 60 giorni di notifica previsto dall'art. 3, co. 4 e 6, del D.M. n. 40 del 18.1.2008; (2) nell'estinzione dei crediti per prescrizione, intervenuta dopo la notificazione delle cartelle;
(3) in via subordinata, nell'annullamento ai sensi dell'art. 1, co. 222-230, della L. n. 197/2022 degli atti presupposti al pignoramento (rottamazione quater). Esponeva che nel procedimento esecutivo R.G.E.M. 674/2022 il G.E. del Tribunale di Terni aveva sospeso l'esecuzione avviata da dapprima con decreto del 10.11.2022 e poi con CP_2 ordinanza del 6.8.2024, ritenendo sussistenti i presupposti di cui all'art. 60 d.P.R. n. 602/1973. Con memoria di costituzione depositata in data 29.11.2024 si costituiva in giudizio l chiedendo al Tribunale di “Voglia l'On.le Controparte_1
Tribunale adito: 1) Rigettare l'opposizione agli atti esecutivi perché infondata, e per l'effetto dichiarare valido ed efficace il pignoramento eseguito dall'agente della riscossione;
2) Dichiarare il proprio difetto di giurisdizione in ordine all'opposizione all'esecuzione che investe crediti tributari per essere la materia devoluta alle Corti di Giustizia Tributaria 3) Dichiarare la propria incompetenza per materia in ordine alle sanzioni amministrative impugnate con l'eccezione di prescrizione per essere competente il Giudice di Pace;
4) Dichiarare la propria incompetenza per territorio e per materia in ordine ai crediti dell' CP_4 di Viterbo, da rimettere al Giudice del Lavoro presso il Tribunale di Viterbo. In subordine, 5) nel merito, dichiarare inammissibile l'eccezione di prescrizione sollevata dall'opponente in quanto generica, e tale da non consentire un'adeguata difesa;
in via più gradata rigettarla siccome infondata in ragione degli atti interruttivi prodotti;
6) dichiarare decaduta l'opponente dall'impugnazione delle cartelle e delle intimazioni di pagamento aventi ad oggetto tributi per aver omesso di opporsi all'intimazione notifacatale nel 2022 7) Dichiarare inammissibile la domanda di sgravio delle cartelle ex art. 1 comma 222-230 Legge n. 197 del 29/12/2022, in mancanza di un preventivo procedimento amministrativo. 8) Autorizzare la convenuta alla chiamata in giudizio degli enti creditori: sede di Viterbo e CP_4 dell' Controparte_5
) Spese vinte”.
[...]
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A tal fine esponeva che: (1) la violazione dei termini di notifica alla pubblica amministrazione non comportava la nullità del pignoramento, trattandosi di vizio formale sanabile, che poteva esser fatto valere solo se aveva causato un danno concreto al debitore;
(2) l'eccezione di prescrizione non poteva esser vagliata dal giudice ordinario in ipotesi di crediti previdenziali o tributari, ma avrebbe dovuto esser proposta davanti al giudice dotato di giurisdizione ovvero competente per materia (Commissione tributaria per tributi, Giudice di pace per le sanzioni amministrative, Giudice del lavoro per i crediti ); (3) l'opponente non aveva impugnato CP_4
l'intimazione di pagamento n. 12520229002331436000 regolarmente notificata in data 2.9.2022, per cui non poteva più contestare la legittimità delle pretese creditorie sottese e, quindi, la prescrizione precedentemente maturata;
(4) la richiesta di annullamento ex L. n. 197/2022 non era ammissibile perché presupponeva l'avvio di un procedimento amministrativo in sede stragiudiziale dinanzi all' , che la Controparte_1 on aveva, invece, instaurato;
(5) l'eccezione di prescrizione era comunque generica Pt_1 ed infondata, alla luce dei numerosi atti interruttivi (intimazioni, preavvisi, pignoramenti) intervenuti. Con memoria ex art. 171 ter c.p.c. rappresentava di aver rinunciato al pignoramento CP_2 opposto con atto ex art. 629 c.p.c. del 28.10.2024, “liberando le somme da qualunque vincolo da esso derivante” e chiedendo la declaratoria di cessata materia del contendere. La causa veniva istruita documentalmente e discussa oralmente all'udienza del 28.5.2025, all'esito della quale il giudice tratteneva la causa in decisione ai sensi dell'art. 281 sexies, co. 3, c.p.c..
2. Anzitutto, va ricordato che la rinuncia agli atti è una delle ipotesi che conducono all'estinzione del processo esecutivo contemplate dall'art. 629 c.p.c. e per la quale non è richiesta l'accettazione da parte del debitore esecutato, giacché quest'ultimo non potrebbe pretendere la prosecuzione del processo esecutivo. Ne consegue che, anche se pende opposizione all'esecuzione, il giudice dell'esecuzione deve dichiarare l'inefficacia del pignoramento e l'estinzione della procedura esecutiva tutti gli atti del processo esecutivo divengono inefficaci. L'estinzione dell'esecuzione per rinuncia del creditore procedente si riflette su una delle condizioni dell'azione. Invero, la legittimazione ad esperire i rimedi giurisdizionali consentiti dalla legge dinanzi al giudice dell'esecuzione può essere riconosciuta soltanto a coloro che nel procedimento che si svolge davanti a detto giudice siano portatori di uno specifico apprezzabile interesse (cfr. Cass. n. 22408 del 19.10.2006). Alla luce della rinuncia di al pignoramento presso terzi – cui consegue l'estinzione del CP_2 processo esecutivo avviato sulla scorta di tale atto (R.G.E.M. 674/2022) - va affermato il sopravvenuto difetto di interesse in capo alla a proseguire il presente giudizio in Pt_1 ordine al motivo di opposizione ex art. 617 c.p.c. inerente alla validità del pignoramento per violazione del termine di notifica ex art. 3, co. 4 e 6, del D.M. n. 40/2008.
3. Invece, poiché il secondo motivo di opposizione mira a contestare il diritto del creditore di procedere ad esecuzione forzata la rinuncia al pignoramento non determina la cessazione della materia del contendere o il sopravvenuto difetto di interesse ad agire dell'opponente, poiché
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non estingue il diritto di credito sotteso all'atto esecutivo rinunciato (cfr. Cass. n. 11266 del 15.11.1993). Pertanto, residua un interesse della a proseguire il giudizio per la disamina degli Pt_1 ulteriori motivi di opposizione in quanto diretti a contestare il diritto di di procedere CP_2 alla riscossione coattiva, da qualificarsi come opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c. (Cass. n. 114/2018). E' contestato il diritto di di agire in executivis per la riscossione coattiva dei crediti CP_2 portati dal pignoramento ex art. 72 bis d.P.R. 602/1973 del 28.9.2022, preceduto dall'intimazione di pagamento n. 12520229002331436000 per € 64.142,36 notificata il
2.9.2022.
3.1. ne ha censurato l'inammissibilità, avendo la riginariamente subordinato CP_2 Pt_1
l'esame della domanda ex art. 615 c.p.c. al mancato accoglimento del motivo di opposizione ex art. 617 c.p.c.. Effettivamente, diversamente dall'atto introduttivo del presente giudizio, in seno al ricorso in opposizione del 30.10.2022 la veva chiesto al G.E. di dichiarare l'estinzione della Pt_1 pretesa creditoria per intervenuta prescrizione dei crediti soltanto in via subordinata. E' bene ricordare che l'opponente ha veste sostanziale e processuale di attore, per cui il giudice non può accogliere l'opposizione per motivi diversi da quelli a fondamento del ricorso introduttivo (cfr. Cass. n. 1328/2011). Tuttavia, escludere la sussidiarietà di una domanda, modificando l'ordine e la gerarchia delle conclusioni, si sostanzia, al più, in una emendatio libelli pienamente ammissibile. 3.2. Chiarito ciò, nel ricorso ex art. 57 d.P.R. 602/1973 la veva eccepito l'estinzione Pt_1 dei crediti oggetto del pignoramento presso terzi per intervenuta prescrizione maturata dopo la notifica delle cartelle di pagamento. Diviene allora imprescindibile una ricostruzione del quadro normativo e giurisprudenziale in tema di riparto di giurisdizione tra giudice ordinario e giudice tributario in ipotesi di opposizione all'esecuzione relativa a crediti tributari. In base all'art. 2 d.lgs. n. 546/1992 appartengono alla giurisdizione tributaria le controversie aventi ad oggetto tributi di ogni genere e specie, restando escluse solo quelle riguardanti gli atti dell'esecuzione forzata tributaria successivi alla notifica della cartella di pagamento. Valorizzando la pronuncia della Corte Costituzionale (cfr. sent. n. 114/2018 che aveva devoluto al giudice tributario le questioni insorte fino alla notifica della cartella esattoriale), nel 2020 la Suprema Corte (cfr. Cass. S.U. n. 7822 del 14.4.2020) aveva attribuito alla cognizione del giudice tributario tutti i fatti incidenti sulla pretesa fiscale (inclusi i fatti costitutivi, modificativi od impeditivi di essa in senso sostanziale) verificatisi prima della notifica della cartella esattoriale o, in caso di notifica invalida, quelli verificatisi prima del pignoramento, mentre spettavano al giudice ordinario tutti quelli verificatisi dopo la (valida) notifica della cartella esattoriale e in ipotesi di esecuzione tributaria avviata. In linea con l'indirizzo giurisprudenziale maggioritario (cfr. da ultimo Cass. n. 18152 del 2.7.2024) la prescrizione maturata dopo la notifica della cartella di pagamento costituisce un fatto estintivo sopravvenuto del credito tributario, che, ove eccepita dopo l'inizio dell'esecuzione, è devoluta alla cognizione del giudice ordinario quale giudice dell'esecuzione.
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Perché possa radicarsi la giurisdizione ordinaria è necessario che, come nel caso di specie, in cui non viene contestata la regolare notifica delle cartelle di pagamento, l'Agente per la riscossione abbia dato inizio all'esecuzione forzata tributaria mediante pignoramento. Il motivo di opposizione, anche in riferimento ai crediti tributari, è quindi devoluto alla giurisdizione del giudice ordinario. 3.3. Viene, ora, in rilievo l'eccezione di incompetenza sollevata da CP_2
3.3.1. E' principio giurisprudenziale costantemente affermato quello secondo cui la ripartizione dell'attività tra la giudice del lavoro e giudice ordinario di un medesimo ufficio giudiziario è estranea al concetto di competenza, poiché attiene alla distribuzione degli affari all'interno del medesimo ufficio (cfr. Cass. del 9.8.2004 n. 15391; Cass. del 9.11.2006 n. 23981; Cass. S.U. del 31.10.2008 n. 26926). 3.3.2. La competenza per valore nelle opposizioni all'esecuzione forzata è determinata dal credito per cui si procede e, nel caso di esecuzione già avviata, deve aversi riguardo alla somma pignorata nella sua interezza (cfr. Cass. n. 37581/2021; Cass. n. 16920/2018 e Cass. n. 19488/2013). Pertanto, nel caso di specie, il credito oggetto di pignoramento supera il limite di competenza del Giudice di Pace. La competenza si radica, poi, nel luogo ove viene avviata l'esecuzione. 3.4. Affermata, così, sia la giurisdizione, sia la competenza del Tribunale adito, va esaminata l'eccezione di decadenza dall'impugnazione sollevata da fondata sull'omessa CP_2 impugnazione da parte della dell'intimazione di pagamento n. Pt_1
12520229002331436000 notificatale il 7.9.2022 ai sensi dell'art. 50 d.P.R. n. 602/1973 sul presupposto che già all'epoca avrebbe potuto eccepire il fatto estintivo oggi al vaglio. Secondo la Suprema Corte, tuttavia, l'eccezione di prescrizione può esser proposta senza limiti temporali, con l'opposizione ex art. 615 c.p.c., salvo il solo limite dell'interesse ad agire (cfr. Cass. n. 18152/2024). La on è, quindi, incorsa in alcuna decadenza. Pt_1
3.5. Va poi evidenziato che l'eccezione di prescrizione non è generica e deve considerarsi validamente proposta, essendo sufficiente che la parte ne alleghi il fatto costitutivo (l'inerzia del creditore), non rilevando l'eventuale erronea individuazione del termine applicabile o del dies a quo, trattandosi di questioni di diritto su cui il giudice non è vincolato dalle allegazioni di parte. Grava sul creditore dimostrare gli atti interruttivi nelle more posti in essere. 3.6. Venendo al merito dell'eccezione, si rende opportuna prima di tutto una precisazione sulla disciplina notificatoria delle cartelle di pagamento. L'art. 26, co. 4, d.P.R. 602/1973 prevede che nei casi di cui all'art. 140 c.p.c. la notificazione della cartella di pagamento si effettua con le modalità stabilite dall'art. 60 d.P.R. n. 600/1973 e si intende eseguita il giorno successivo a quello in cui l'avviso del deposito viene affisso nell'albo comunale. L'art. 60 d.P.R. n. 600/1973 regolamenta la notifica degli avvisi e degli altri atti da notificare al contribuente precisando che non si applica l'art. 143 c.p.c. e che quando nel comune di notifica non è ubicata l'abitazione del contribuente l'avviso di deposito ex art. 140 c.p.c. va affisso nell'albo comunale e la notificazione si intende eseguita l'ottavo giorno successivo all'affissione. In materia, la giurisprudenza tributaria ha chiarito, anche recentemente, che la notifica è valida ed efficace con la sola affissione dell'avviso di deposito nell'albo del Comune di residenza del destinatario, “non occorrendo […] l'inoltro e l'effettiva ricezione della
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raccomandata informativa del deposito dell'atto presso la casa comunale” (cfr. Cass. del 4.4.2025 n. 8910). Applicando tali principi al caso di specie va osservato quanto segue. Anzitutto, va premesso che non vi è prova dell'esito della notifica dell'intimazione di pagamento n. 12520169003293385000 asseritamente eseguita il 20.11.2016 nei confronti della all. n. 9 fascicolo . Pt_1 CP_2 ha, invece, provato la notificata del pignoramento presso terzi (Area Tredicigradi s.r.l.) CP_2 eseguito in data 16.1.2017 ai sensi del citato art. 26 d.P.R. n. 602/1973 (all. 9 fascicolo
. Risulta altresì documentata la notifica mediante deposito nella casa comunale CP_2 dell'intimazione di pagamento n. 12520229002331436 eseguita in data 2.9.2022. 3.7. Ciò detto va compiuta una classificazione dei crediti sottesi al pignoramento opposto in funzione dei diversi termini di prescrizione previsti dal Legislatore. 3.7.1. In base al combinato disposto degli artt. 209 C.d.S. e 28 L. n. 689/1981 il termine di prescrizione per le sanzioni amministrative pecuniarie derivanti dalla violazione del codice della strada è quinquennale e decorre dal giorno in cui è stata commessa la violazione. Merita condivisione l'indirizzo giurisprudenziale secondo cui l'iscrizione a ruolo del credito non integra un atto interruttivo della prescrizione, posto che non si tratta di un atto recettizio, ma di un atto interno all'amministrazione (cfr. Trib. Lamezia Terme del 20.12.2022 n. 1032). Tali crediti d'imposta sono portati dalle cartelle n. 12520110007486471000, n. 12520120012975979000, n. 12520130002989075000, n. 12520130010913180000, n. 12520140001838585000, n. 12520140012335760000, n. 12520140015534354000, n. 12520150009036667000, n. 12520160005533075000, nonché dalle cartelle nn. 12520150011632882000 e 12520140015534354000. Con riferimento al credito portato dalla cartella n. 12520110007486471000 (cfr. all. 9 fascicolo , dalla documentazione offerta dalla resistente, risulta che la cartella CP_2 esattoriale era stata notificata alla il 4.4.2012. Il successivo atto interruttivo è Pt_1 costituito dal pignoramento presso terzi notificatole il 16.1.2017 (all. 9 fascicolo . CP_2
Non avendo dimostrato di aver notificato nel 2019 l'intimazione di pagamento di cui CP_2 ha fatto menzione, in mancanza di atti interruttivi precedenti alla notifica dell'intimazione di pagamento n. 12520229002331436 del 2.9.2022, va affermata l'estinzione per prescrizione del relativo credito. Analogo ragionamento va svolto con riferimento al credito portato dalla cartella n. 12520120012975979000 (cfr. all. 13 fascicolo . CP_2
Medesime considerazioni valgono per il credito portato dalla cartella n. 12520130002989075000 relativo a contravvenzioni del 2011 (all. 8 fascicolo - pag. CP_2
11) alla luce della documentazione offerta da (all. 14 fascicolo , nonché per CP_2 CP_2 quello portato dalla cartella n. 12520130010913180000 relativo a contravvenzioni del 5.9.2009 (all. 8 pag. 15 fascicolo sempre alla luce dei documenti in atti (all. 16 CP_2 fascicolo . Stesso ragionamento va svolto in relazione ai crediti portati dalle cartelle n. CP_2
12520140001838585000 (relativo a contravvenzioni del 16.10.2012 – pag. 19 all. 8 fascicolo
, n. 12520140012335760000 (relativo a contravvenzioni del 17.1.2013 – pag. 23 all. 8 CP_2 fascicolo , n. 12520140015534354000 (relativo a contravvenzioni del 27.6.2013 e del CP_2
17.7.2013 – pag. 27 all. 8 fascicolo , n. 12520150009036667000 (relativo a CP_2 contravvenzioni del 27.1.2014 – pag. 34 all. 8 fascicolo , n. 12520150011632882000 CP_2
(pag. 36 all. 8 fascicolo n. 12520160005533075000 (relativo ad infrazioni del CP_2
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9.8.2014 e del 8.10.2014 – pag. 38 all. 8 fascicolo , n. 12520110015770650000 CP_2
(violazione del codice della strada e, in particolare, dell'art. 142 C.d.S. commessa l'8.2.2010 con il veicolo tg. BW837ZL - pag. 3 all. 8 fascicolo avuto riguardo alla CP_2 documentazione rispettivamente prodotta da (all. 18, 20, 22, 25, 27, 10) a CP_2 dimostrazione dell'infondatezza del fatto estintivo eccepito dalla Pt_1
Onere della prova che non ha assolto. CP_2
3.7.2. Muovendo l'attenzione sugli avvisi di accertamento nn. 72515011551640003001 e 72515011553119006000 ed avvisi di addebito di (nn. 42520160000788248000, CP_4
42520140002668607000, 42520130000248503000, 42520120001648974000 e 42520120001053875000), va osservato che in comparsa aveva chiesto la chiamata in CP_2 causa dell' e dell'Amministrazione Finanziaria (Direzione Provinciale di Viterbo – CP_4
Ufficio Controlli) ai sensi dell'art. 39 d.lgs. n. 112/1999, al solo fine di integrare il compendio probatorio a supporto dell'asserita infondatezza dell'eccezione di prescrizione. Prima della sua abrogazione, l'art. 39 regolava un istituto difforme dalla chiamata in causa del terzo di cui all'art. 106 c.p.c., che aveva natura meramente sostanziale e si strutturava come una litis denuntiatio – mirava a mettere l'ente creditore nelle condizioni di potersi costituire in giudizio - e, come tale, non essendo sussumibile nell'art. 269 c.p.c., non necessitava di un'autorizzazione giudiziale. Ad ogni modo, per sanare il vulnus probatorio avrebbe CP_2 potuto formulare istanza ex art. 210 c.p.c. (mezzo di prova, invece, non articolato). Ciò detto, ribadendo che non ha dato prova di atti interruttivi successivi al CP_2 pignoramento presso terzi del 16.1.2017, al di fuori dell'intimazione di pagamento n. 12520229002331436 (notificata il 2.9.2022), va affermata l'estinzione anche dei crediti contributivi per intervenuta prescrizione quinquennale (cfr. Cass. n. 23397 del 17.11.2016). 3.7.3. Invece, il credito maturato per mancato pagamento delle tasse automobilistiche si prescrive in tre anni, decorrenti dal primo giorno dell'anno successivo a quello in cui il pagamento era dovuto. Va, allora, osservato che il credito portato dalla cartella n. 12520120002008451000, relativo al mancato pagamento della tassa automobilistica per l'anno 2007, si è estinto per prescrizione poiché la cartella di pagamento risulta notificata soltanto in data 8.3.2012 (all. 11 fascicolo , quando era già decorso il termine triennale. Analogo ragionamento va CP_2 compiuto in relazione al credito sotteso alla cartella n. 12520140013757953000 che si riferisce al mancato pagamento della tassa automobilistica nell'anno 2008 (pag. 25 all. 8 fascicolo . Anche rispetto a tale credito risulta tardiva la notifica della cartella CP_2 esattoriale del 20.1.2015, successiva al citato termine triennale. Diverso ragionamento va svolto per gli ulteriori crediti da reiterato omesso pagamento delle tasse automobilistiche da parte della signora Pt_1
Il credito portato dalla cartella n. 12520120007988755000 si riferisce al mancato pagamento della tassa automobilistica ex art. 17 L. n. 449/1997 per l'anno 2009 (pag. 7 all. 8 fascicolo e rispetto ad esso ha dato prova della notificazione eseguita mediante deposito CP_2 CP_2 presso la casa comunale di Viterbo il 13.12.2012 (all. 13 fascicolo . CP_2
Il credito portato dalla cartella n. 12520130007510802000 si riferisce all'omesso pagamento della tassa automobilistica dovuta anche per l'anno 2010 (pag. 13 all. 8 fascicolo e, in CP_2 relazione ad esso, risulta provata l'interruzione del corso della prescrizione con la notifica della cartella perfezionatasi il 25.6.2013 (all. 15 fascicolo . CP_2
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Segue la cartella n. 12520140011414555000, che si riferisce al mancato pagamento della tassa automobilistica da parte della er l'anno 2011 (pag. 21 fascicolo e di Pt_1 CP_2 cui ha provato la notifica mediante deposito presso la casa comunale ai sensi dell'art. CP_2
26, co. 4, d.P.R. n. 602/1973 eseguito in data 31.10.2014 (all. 19 fascicolo . CP_2
Infine, viene in rilievo la cartella n. 12520150005659656000 notificata il 17.2.2016 (all. 24 fascicolo relativa al mancato pagamento della tassa automobilista da parte della CP_2 nche per l'anno 2012 (pag. 32 all. 8 fascicolo , notificata in data 16.2.2016 Pt_1 CP_2 mediante deposito presso la casa comunale di Viterbo ai sensi del già citato art. 26 d.P.R. n. 602/1973. Tuttavia, come già evidenziato, per tutti i crediti da ultimo analizzati (cartelle nn. 12520150005659656000, 12520140011414555000, 12520130007510802000 e 12520120007988755000) l'eccezione di prescrizione risulta fondata, non avendo CP_2 prodotto validi atti interruttivi nel triennio successivo alla notifica del primo pignoramento presso terzi ex art. 72 bis (16.1.2017), che, invece, avrebbero dovuto esser eseguiti entro il 16.1.2020. 3.7.4. Infine, va ricordato che per i tributi erariali come l il termine CP_6 di prescrizione è decennale e decorre dal giorno in cui il tributo è dovuto, mentre le sanzioni e gli interessi si prescrivono in cinque anni (cfr. Cass. n. 11113/2024). In questa prospettiva va esaminata la cartella di pagamento n. 12520130013236059000 (pag. 17 all. 8 fascicolo , relativa al credito per omesso versamento dell'IRPEF da parte CP_2 della ell'anno 2010. Pt_1
L'eccezione di prescrizione risulta solo parzialmente fondata, limitatamente alle sanzioni ed interessi, mancando in atti la prova di atti interruttivi successivi al primo pignoramento presso terzi ex art. 72 bis del 16.1.2017 ed antecedenti all'intimazione di pagamento del 2.9.2022. Il credito di non si è invece prescritto relativamente all'importo di € 1.201,00 (€ 19,00 CP_2
+ € 82,00 + € 1.100) e, rispetto ad esso, la convenuta ha ancora diritto di agire esecutivamente nei confronti della Pt_1
L'eccezione è, perciò, infondata in parte qua. 3.8. Non è, invece, ammissibile la domanda promossa in via subordinata dall'opponente con cui chiede l'annullamento di tutti gli atti presupposti al pignoramento, non essendo stata formulata nel ricorso in opposizione promosso dinanzi al G.E. e di cui il presente giudizio costituisce una prosecuzione. Ad ogni modo, il motivo di opposizione era privo di fondamento giuridico, non sussistendo alcun obbligo da parte di di annullare gli atti CP_2 presupposti del pignoramento per il sol fatto che il contribuente, in sede giudiziale, paventa di voler accedere all'istituto della rottamazione.
4. Considerati la rinuncia al pignoramento da parte di nelle more del presente giudizio, CP_2 il riconoscimento del diritto di agire esecutivamente dell'Agente di riscossione, seppur per un importo limitato rispetto a quello indicato nel pignoramento, nonché l'inammissibilità dell'ultimo motivo di opposizione, si ritengono sussistenti gravi ed eccezionali ragioni per l'integrale compensazione delle spese di lite tra le parti ai sensi dell'art. 92 c.p.c..
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, disattesa e/o assorbita ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così provvede:
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- dichiara cessata la materia del contendere in ordine alla domanda di declaratoria dell'illegittimità ed inefficacia del pignoramento presso terzi ex art. 72 bis d.P.R. 602/1973 notificato all'opponente il 13.10.2022;
- in parziale accoglimento dell'opposizione ex art. 615 c.p.c., accerta il diritto dell di agire esecutivamente nei Controparte_1 confronti di per l'importo di € 1.201,00; Parte_1
- compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
Terni, 26/06/2025 Il Giudice
dott.ssa Claudia Tordo Caprioli
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