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Sentenza 12 marzo 2025
Sentenza 12 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trani, sentenza 12/03/2025, n. 563 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trani |
| Numero : | 563 |
| Data del deposito : | 12 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Trani, Sezione Lavoro, nella persona del Giudice del Lavoro dott.ssa Floriana
Dibenedetto, all'udienza disposta per il giorno 13/2/2025 ha pronunciato, a seguito di discussione ex artt. 127 ter, 429 e 442 c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa iscritta nel registro generale sotto il numero d'ordine 6660 dell'anno 2021
TRA
, nato a [...] il [...], rappresentato e difeso dagli avv.ti Sabino Parte_1
Iacobone e Giuseppina Longo, giusta procura allegata in atti;
- Ricorrente –
CONTRO
, in persona del legale rappresentante pro tempore, p.iva Controparte_1
, rappresentata e difesa dall'avv. Andrea Scarpellini Camilli, giusta procura alle liti in P.IVA_1
atti;
- Resistente –
La causa viene decisa mediante deposito telematico della sentenza, all'esito della trattazione scritta, disciplinata dall'art. 127 ter c.p.c., disposta per l'udienza del 13/2/2025.
Si precisa che non viene redatto verbale d'udienza e che entrambe le parti in causa hanno depositato note di trattazione scritta.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 20/10/2021 il ricorrente, dipendente della con le mansioni di CP_2
medico anestesista presso la U.O.C. di Anestesia e Rianimazione di ND, ha impugnato la sanzione conservativa della sospensione di mesi cinque comminatagli dal datore di lavoro a seguito di contestazione notificata in data 16.6.2021, chiedendo con un'istanza cautelare in corso di causa di adottare ogni opportuno provvedimento volto ad eliminare il pregiudizio subito.
A fondamento della propria domanda il ricorrente ha dedotto di aver subito un illegittimo provvedimento disciplinare, atteso che il datore di lavoro, in pendenza di procedimento penale, avrebbe dovuto sospendere il procedimento disciplinare;
che il provvedimento era nullo perché i componenti dell'UPD che avevano sottoscritto il provvedimento disciplinare erano diversi da quelli
1
che avevano istruito il procedimento disciplinare;
che i fatti posti a base della sanzione disciplinare erano insussistenti e che, in particolare, tutto era derivato dalla “denuncia” di un'infermiera del reparto di Anestesia e Rianimazione di ND, che aveva riferito al Direttore dell'U.O. di aver ritrovato per ben due volte nella toilette uno smartphone in modalità video volto a ledere la sua privacy, risultato poi essere di sua proprietà; che lo smartphone era privo di pin o codici di sblocco, tanto da poter essere manomesso da altri;
che dunque nulla poteva essergli addebitato e che il procedimento disciplinare si era fondato su una pluralità di dichiarazioni di medici ed infermieri, i quali avevano appreso l'episodio dall'unica voce dell'infermiera . Per_1
Cont Il ricorrente chiedeva dunque l'annullamento della sanzione disciplinare, con condanna della al risarcimento dei danni e al pagamento delle spese processuali.
Cont Costituendosi in giudizio, la resistente ha eccepito la regolarità del procedimento disciplinare e del provvedimento disciplinare;
nel merito ha ribadito la sussistenza dei fatti contestati e la congruità della sanzione irrogata.
La causa è stata istruita a mezzo di prova testimoniale.
In corso di causa è stata proposta istanza cautelare, rigettata per assenza di periculum in mora; la relativa ordinanza non risulta essere stata oggetto di reclamo al Collegio.
***
Il ricorso è infondato e va rigettato per le motivazioni di seguito esposte.
Il ricorrente, Dirigente Medico alle dipendenze della ASL BT, ha impugnato una sanzione disciplinare conservativa, con cui gli è stata irrogata la sospensione dal lavoro e dalla retribuzione per mesi cinque.
In ordine all'irrogazione di detta sanzione, il ricorrente ha sollevato eccezioni preliminari, le quali sono tutte infondate.
Per quanto riguarda la doglianza secondo cui al ricorrente nell'immediato, con la contestazione disciplinare, non veniva richiesto di comunicare all'Ente Pubblico le proprie giustificazioni, la stessa è infondata, in quanto con la contestazione formale dell'addebito la ASL BT ha contestualmente invitato il lavoratore a comparire il giorno 14.07.2021 per l'audizione in contraddittorio presso l' con sede in ND. CP_3
Ebbene, nel procedimento disciplinare le giustificazioni vengono chieste proprio attraverso l'invito davanti all'UPD, dove l'incolpato è assistito da un difensore o persona di sua fiducia (art. 55 bis comma 4 del D.lgvo 165/2001 e alt. 4 comma 5 del Regolamento di disciplina vigente presso la
ASL BT).
Per quanto riguarda l'omesso tentativo obbligatorio di conciliazione, ai sensi degli artt. 69 e 69 bis del D.Lgs. n. 29/1993, così come integrati e modificati dai Decreti correttivi D.Lgs. n. 80/1998 e
D.Lgs. 387/1998, si osserva che le suddette norme sono state abrogate dal D.Lgs. n. 165/2001.
2
Inoltre, sempre in via preliminare, il ricorrente ha eccepito che il provvedimento disciplinare è illegittimo, in quanto durante il procedimento disciplinare è mutata la composizione dell'UPD.
Sul punto di evidenzia che nei procedimenti disciplinari, come peraltro anche nel processo civile, manca una norma che sancisca l'obbligo della continuità del giudicante, a differenza di quanto previsto nel processo penale dove tale obbligo è espressamente sancito dall'art. 525, 2° comma del codice di procedura penale, secondo il quale alla deliberazione della sentenza concorrono i medesimi giudici che hanno partecipato al dibattimento, a pena di nullità assoluta (C.d. principio di immutabilità del giudice nell'ambito del concetto di "giusto processo"). Sicchè la circostanza che sia mutato il collegio che ha proceduto all'addebito disciplinare non determina la nullità del provvedimento disciplinare.
Non vi è infine alcun obbligo per la pubblica amministrazione di attendere l'esito del procedimento penale prima di procedere in via disciplinare nei confronti del dipendente.
Verificata dunque la ritualità e correttezza del procedimento disciplinare, per quanto riguarda il merito della controversia, e dunque le accuse mosse al ricorrente e per le quali lo stesso è stato sanzionato, la ASL BT, su cui ricadeva il relativo onere probatorio, ha fornito la prova della sussistenza della condotta illegittima del dipendente.
Al ricorrente sono stati contestati i fatti accaduti nel pomeriggio del 31/5/2021. In tale data l'infermiera in servizio, unitamente all'equipe composta anche dal Dott. Controparte_4 Pt_1
durante un turno operatorio, presso la sala operatoria di ND, si doleva della circostanza
[...]
che avendo fatto uso della toilette annessa alla sala operatoria, per ben due volte, aveva rinvenuto al suo interno ben occultato, un telefono cellulare in modalità di registrazione video attiva, che avrebbe violato la sua privacy, telefono che è risultato essere del ricorrente. La prima volta, accortasi della ripresa video, dopo averlo visionato, lo aveva immediatamente cancellato;
la seconda volta, invece, aveva consegnato l'apparecchio telefonico al Dirigente della Unità Operativa di
Anestesia e Rianimazione- Dott. – al quale denunciava i fatti che hanno avviato il Per_2
procedimento disciplinare.
Come si evince dal provvedimento disciplinare emesso il 29/9/2021, dopo una corposa istruttoria, al ricorrente è stata comminata la sanzione disciplinare della sospensione di cinque mesi con privazione della retribuzione ai sensi dell'art. 14 comma 8 lett. m) del Regolamento di disciplina della ASL BT ed ai sensi dell'art. 72, comma 8, lett. m) del CCNL di categoria. Tali norme prevedono la sospensione da tre giorni a sei mesi per “atti, comportamenti o molestie, anche di carattere sessuale, lesivi della dignità della persona”.
Ebbene, dall'istruttoria espletata sono emersi elementi atti a confermare quanto addebitato al ricorrente.
3
Certamente centrali sono a tal fine le dichiarazioni rese dalla testimone all'udienza Controparte_4
del 20/4/2023.
Prima di esaminare le stesse, appare opportuno richiamare l'ordinanza istruttoria emessa il
21/6/2023, del seguente tenore:
“rilevato che con provvedimento del 17.3.2022, reso all'esito dell'udienza sostituita dal deposito di note di trattazione scritta, è stata ammessa la prova testimoniale articolata dalle parti, riducendo le liste testimoniali a 4 testimoni per parte, perché sovrabbondanti, ed è stata rinviata la causa all'udienza del 13.10.2022 per l'ascolto di un teste per parte;
rilevato che per l'espletamento della prova testimoniale sono state fissate e celebrate le udienze del
13.10.2022 e del 12.1.2023 (udienze in cui era stato disposto l'ascolto di un testimone per parte), mentre è stata fissata e celebrata l'udienza del 20.4.2023 per il completamento della prova testimoniale ammessa;
rilevato che all'udienza del 13.10.2022 è stato ascoltato un teste di parte resistente (dott. Tes_1
) mentre non è stato ascoltato alcun teste di parte ricorrente, non essendo andata a buon fine
[...]
la relativa citazione (esibita); rilevato che alla successiva udienza del 12.1.2023 è stato ascoltato un teste di parte ricorrente
(dott. ), mentre il procuratore della parte resistente si è riservato di produrre la Tes_2
citazione testimoniale del proprio teste;
rilevato che alla successiva udienza del 20.4.2023 la parte resistente non ha depositato alcuna citazione testimoniale per la precedente udienza e il procuratore di parte resistente ha eccepito la decadenza della parte dall'ascolto di tutti i testimoni;
ritenuto che
tale eccezione sia infondata, in quanto l'udienza del 12.1.2023 era stata fissata per
l'ascolto di un teste per parte, sicchè il procuratore che non abbia citato alcun teste decade non dall'intera prova testimoniale ammessa, bensì dall'espletamento della prova per cui quell'udienza era stata fissata e nel caso di specie dall'ascolto di un teste della lista testimoniale, a scelta della parte, atteso che nell'ordinanza ammissiva della prova non venivano né indicati nominativamente i testi da escutere né tantomeno veniva ordinato alle parti di scegliere in anticipo i testimoni da ascoltare;
rilevato che l'orientamento di questo Giudice ha trovato conferma anche nella più recente giurisprudenza di legittimità, riguardante addirittura non il caso della parte che comparsa non ha citato testimoni, ma il caso della parte non comparsa all'udienza; rilevato infatti che secondo la pronuncia della Corte di Cassazione n. 1926/2021 “In ipotesi di assunzione frazionata della prova testimoniale, la decadenza per mancata comparizione, ai sensi del combinato disposto degli artt. 104 disp. att. c.p.c. e 208 c.p.c., non si estende a tutta la prova già ammessa ma opera unicamente in relazione all'udienza nella quale in concreto la prova stessa
4
doveva essere assunta e limitatamente alle attività ivi previste (Nella specie, è stata ritenuta illegittima la pronuncia con cui la parte non comparente all'udienza fissata per l'escussione di un teste per parte era stata dichiarata decaduta da tutta la prova richiesta ed ammessa, non avendo il giudice ridotto la lista testimoniale bensì solo limitato e disciplinato l'assunzione)”; ritenuto, dunque, che in relazione all'udienza del 12.1.2023, la parte resistente vada dichiarata decaduta dall'ascolto di un teste, con la conseguenza che, in ragione della riduzione delle liste testimoniali, la parte resistente ha diritto all'ascolto non più di quattro testimoni a scelta ma di tre testimoni a scelta;
ritenuto, dunque, che correttamente all'udienza del 20.4.2023 sia stato disposto l'ascolto del teste di parte resistente ( ), oltre all'ascolto del teste di parte ricorrente ( Controparte_4 [...]
); Tes_3 rilevato che l'udienza del 20.4.2023 era stata fissata per il completamento della prova testimoniale
(e non più per l'ascolto di un teste per parte), con la conseguenza che la parte ricorrente avrebbe dovuto citare per l'udienza tre testimoni (essendo già stato ascoltato il teste ), mentre la parte Tes_2
resistente avrebbe dovuto citare due testimoni (essendo già stato ascoltato il teste ); Per_2
rilevato, in proposito, che la parte ricorrente ha certamente citato il teste (ascoltato Tes_3 all'udienza), ma non ha depositato telematicamente le citazioni testimoniali degli altri due testi, né tali citazioni risultano depositate in forma cartacea in udienza ed allegate al verbale d'udienza, sicchè per evitare qualsiasi forma di decadenza dalla restante prova testimoniale, la parte ricorrente deve depositare quanto prima ed al massimo entro la prossima udienza la citazione testimoniale di altri due testimoni per l'udienza del 20.4.2023; rilevato, per quanto riguarda la parte resistente, che la stessa ha citato per l'udienza del 20.4.2023 la teste (ascoltata all'udienza) e la teste (non comparsa ma citata, come Per_1 Testimone_4
si evince dalla citazione testi depositata telematicamente il 20.4.2023); ritenuto dunque che l'istruttoria orale debba proseguire mediante l'ascolto della teste
[...]
(l'ultima per la ASL BT) e mediante l'ascolto di altri due testi di parte ricorrente Tes_4
(sempre che sia provata la citazione per l'udienza del 20.4.2023);
P.Q.M.
dichiara parte resistente decaduta dall'ascolto di un solo testimone della propria lista testimoniale
(come ridotta nell'ordinanza ammissiva delle prove); dispone che parte ricorrente depositi telematicamente quanto prima e comunque entro la prossima udienza la citazione testimoniale di altri due testimoni (oltre al teste per l'udienza del Tes_3
20.4.2023, riservando in mancanza di dichiarare alla prossima udienza la parte decaduta dall'ascolto dei restanti testi della propria lista testimoniale (come ridotta nell'ordinanza ammissiva delle prove);
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rinvia per l'ascolto del teste ” Testimone_5
Pertanto le dichiarazioni della testimone possono bene essere utilizzate ai fini della Controparte_4
presente decisione.
La testimone ha confermato la circostanza n. 1 del ricorso (“vero che l'infermiera Controparte_4
ha volutamente cancellato il primo video dal telefono del Dott. prima di consegnarlo al Pt_1
Direttore del Reparto – Dott. ), precisando: “l'eliminazione del video l'ho fatta io Per_2
durante il primo episodio accaduto alle 16:00 circa;
mentre nel secondo episodio, verificatosi all'incirca alle ore 18,00, ho consegnato immediatamente dopo il telefono che ho rinvenuto nel bagno al dott. Per_2
La teste ha confermato la circostanza n. 2 del ricorso (“vero che il Dott. alla vostra Pt_1
presenza avrebbe ammesso che era capitato altre volte di rinvenire sul suo telefonino, lasciato sul termosifone, video che guardava e cancellava successivamente”), precisando che tale affermazione Tes_ fu fatta alla presenza del dott. e dei dottori e . Per_2 _3
La testimone ha poi confermato le circostanze articolate da parte resistente, e cioè che Per_1
l'episodio per cui vi causa è avvenuto il pomeriggio-sera del 31.5.2021, nel blocco operatorio del
P.O. di ND (tra le ore 16.00 e le ore 18, 15 circa) quando la stessa si è recata due volte nel bagno annesso alla sala operatoria;
il cellulare incriminato, di cui la teste non sapeva indicare il modello, era posto sul termosifone del bagno ed era acceso in modalità video e puntato sul water. La teste ha aggiunto che in quella circostanza (cioè la prima volta) ha preso il telefono, ha bloccato il video e lo ha cancellato;
poi è andata in “galleria” e dalle foto ha capito che il telefono era del dott. Pt_1 quindi lo ha lasciato dov'era. La teste ha confermato che il ricorrente era appena uscito dal bagno in questione prima che lei stessa entrasse (verso le ore 16,00) e prima che la stessa trovasse il cellulare acceso in modalità video;
ha aggiunto che successivamente hanno effettuato un intervento chirurgico in regime di urgenza, facendo parte della stessa equipe. La ha poi confermato Per_1
che il ricorrente è entrato in bagno la seconda volta, alle 18.45 circa, addirittura sopravanzandola, nonostante lei l'avesse pregato di avere urgente bisogno, replicando che ci avrebbe messo solo due minuti.
Ha confermato che la dott.ssa recatasi in bagno, su sua richiesta di aiuto telefonico, ha _4
dovuto superare persino un tentativo di blocco fuori dalla porta di bagno da parte del medico che voleva impedire l'ingresso, trovando la stessa in lacrime e con malessere. La teste ha Pt_1 poi dichiarato: “…in questa circostanza ho ritrovato da capo il telefono in modalità video- registrazione in corso;
io, che mi trovavo all'interno del bagno, sentivo la dott.ssa - a cui _4
avevo telefonato pregandola di venire - parlare con il dott. il quale diceva alla di Pt_1 _4
aspettare perché io mi trovavo in bagno;
mentre la dottoressa insisteva per entrare perché chiamata
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da me;
e il dott. le rispondeva: non ti preoccupare era solamente un po' pallida, ma sta Pt_1 bene”.
La testimone ha confermato anche le circostanze nn. 7), 8) e 9) della memoria difensiva (“7. la
, soccorsa dalla dott.sssa , le mostrava il telefonino occultato in fase di CP_4 _4 registrazione e puntato verso il water;
8. giunta in soccorso della anche l'infermiera CP_4
, veniva utilizzato detto telefono cellulare, un Iphone 6, per girare un video nel Testimone_4
quale veniva comunicato il ritrovamento dello stesso;
9. successivamente, uscita dal bagno, la si è recata dal , il dr al quale ha raccontato tutta 1a vicenda Per_1 CP_5 Per_2 consegnandoli il cellulare”.
Ha poi aggiunto: “Sono ritornata in sala operatoria e quando sono risalita dal dott. nella Per_2
Tes_ stanza di quest'ultimo ho trovato il dott. e i dottori e . Davanti alle mie Pt_1 _3
accuse, dapprima il dott. negava ogni addebito e dopo ha ammesso che il telefono fosse il Pt_1
suo e ammetteva che gli era successo più volte di lasciare il telefono in qualche posto anche in modalità video. Il dott. che mi sembrava confuso, continuava a dire che gli era capitato Pt_1
anche altre volte di lasciare il telefono altrove. Preciso che nella circostanza il dott. mi Pt_1 chiedeva di soprassedere per non rovinargli la carriera e la vita”.
La ricostruzione dei fatti operati dalla trova riscontro con il resto dell'istruttoria espletata e Per_1 con la documentazione in atti. La testimone , ascoltata all'udienza dell'1/2/2024, Testimone_4
Cont ha dichiarato: “confermo la circostanza 1/2 della memoria che mi viene letta;
preciso, su domanda dell'avv. Iacobone, che mi sono recata, meglio ho raggiunto, la collega Controparte_4
che era già in bagno, solamente una volta e non due. Io ero nello spogliatoio donne, nei pressi del bagno;
sentii voci e quindi mi affacciai dietro la porta del bagno dove era presente il dott. Pt_1
anche lui si trovava fuori dal bagno, e arrivò la dott.ssa che entrò nel bagno dove si _4 trovava la sig.ra ; quando uscì dal bagno la dott.ssa , ci entrai io;
lì c'era la Per_1 _4
e un cellulare, situato sopra il termosifone, direzione water, tra i rotoli della carta igienica;
Per_1
quando sono entrata in bagno il cellulare era ancora posizionato sul termosifone ed era ancora in fase di registrazione perché la non lo aveva toccato”. La testimone ha confermato la Per_1 Tes_4 circostanza n. 6) della memoria difensiva, precisando: “…ero presente. Intendo dire che il dott. si metteva avanti alla dottoressa per non farla entrare in bagno e diceva anche Pt_1 _4
“cosa entri a fare?”. La teste ha confermato la circostanza n. 8) ed ha aggiunto che fu lei a prendere il cellulare e, continuando la registrazione già in corso, si ripresero per specificare dove fossero e cosa stesse accadendo. La ha confermato anche la circostanza n. 9) ed ha aggiunto: “preciso Tes_4
che non posso sapere se il telefono posizionato sul termosifone fosse stato da altri toccato prima della mia entrata nel bagno, proprio perché non ero presente;
preciso inoltre che la mia attenzione fu
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attratta dalla voce del dott. che bussava insistentemente sulla porta del bagno e con tono di Pt_1 voce alto chiedeva alla di uscire perché diceva di dover entrare lui”. Per_1
E' stato ascoltato come testimone il dott. Direttore del P.O. di Anestesia e Testimone_1
Rianimazione dell'Ospedale di ND. Il testimone ha riferito che il giorno 31/5/2021 la sig.ra per ben due volte si era recato da lui per raccontargli l'episodio occorso con il telefono del Per_1
dott. precisando che la era accompagnata da altri e che una volta era Pt_1 Per_1
accompagnata anche dalla dott.ssa . Il dott. ha dichiarato che gli è stato _4 Per_2 mostrato un telefono all'interno del quale ha visto solo una foto (non ricorda di aver visto un video); che il telefono ritraeva un telefono appoggiato su una mensola del bagno e che sulla mensola, oltre al telefono, c'era un rotolo di carta igienica. Il teste ha dichiarato, in ordine alla circostanza n. 8) della memoria difensiva, che qualcuno gli aveva riferito che era stato fatto il video del ritrovamento del telefono, precisando che l'infermiera era assegnata al suo reparto;
infine il testimone ha Tes_4
dichiarato che la le ha consegnato il cellulare del dott. cellulare che lui non ha Per_1 Pt_1
neanche acceso o toccato.
Ed infatti il telefono cellulare in questione risulta sequestrato il 31/5/2021 alle ore 23:25 da Agenti del Commissariato di P.S. di ND, presso il reparto di Anestesia e Rianimazione del P.O. di
ND.
Nel corso dell'istruttoria è stato ascoltato anche il dott. , il quale tuttavia ha dichiarato di Tes_2
non ricordare i fatti, in ragione del tempo trascorso nonché alla luce del fatto che gli stessi non erano stati vissuti da lui in prima persona, ma gli erano stati raccontati dalla alla presenza Per_1
del primario dott. e del dott. . Per_2 _3
Totalmente irrilevanti sono le dichiarazioni del testimone , il quale non era Testimone_3
neppure di turno il pomeriggio del 31/5/2021.
Oltre alle dichiarazioni innanzi riportate, nel corso del procedimento disciplinare sono stati ascoltati, oltre all'infermiera , anche alcuni dei testimoni escussi nel corso del giudizio. Per_1
Ebbene tali dichiarazioni sono liberamente valutabili dal Giudice, salva la valutazione della credibilità dei dichiaranti in base ad elementi soggettivi e oggettivi, come la loro qualità, l'intrinseca congruenza di dette dichiarazioni e la convergenza di queste con eventuali altri elementi acquisiti.
Interi stralci delle dichiarazioni rese sono stati riportati nel provvedimento disciplinare: ebbene, escludendo le valutazioni relative all'interpretazione di frasi dette nell'immediatezza dei fatti dal dott. (circa l'ammissione o meno della volontarietà della condotta offensiva), tali Pt_1
dichiarazioni possono essere utilizzate per ulteriormente corroborare la ricostruzione dei fatti, compiuta dai testimoni escussi in corso di causa.
Tes_ Ad esempio il dott. , dinanzi all'UPD, così dichiarò: “Il giorno 31/5/2021 mi trovavo nella stanza del direttore del Reparto di rianimazione del P.O. di ND, dott. Vi ero entrato Per_2
8
poco prima unitamente all'infermiera , la quale con un telefono cellulare tra le mani Per_1
appariva agitata e in lacrime. Nella stanza oltre al direttore vi era il dott. . La Per_2 _3
, in lacrime, ha riferito che per la seconda volta quel giorno aveva trovato nel bagno un Per_1
telefono cellulare in modalità video attivata, indirizzato verso il water. La riferiva anche Per_1 che si era accertata dell'identità del proprietario del cellulare scoprendo che si trattava del dott.
La , quando notò per la seconda volta il cellulare nel bagno, chiamò la dott.ssa Pt_1 Per_1
Tes_
finchè potesse aiutarla nella sgradevole circostanza”. Il dott. nell'occasione ha _4
riferito anche che il dott. aveva ammesso le sue responsabilità, chiedendo scusa. Pt_1
Nel provvedimento disciplinare sono riportati interi stralci delle dichiarazioni dei dottori e _4
, pure presenti quel pomeriggio, ma le loro dichiarazioni non vengono qui riportate, _3 considerato che gli stessi non sono stati ascoltati nel corso dell'istruttoria orale.
Ad ogni buon conto, da tutti gli elementi raccolti può ritenersi provato pienamente l'addebito contestato al ricorrente, e cioè che egli abbia lasciato per ben due volte, in bagno, il proprio smartphone, acceso in modalità video, puntato in direzione water, ledendo la dignità dell'infermiera
(o comuqnue di chiunque si fosse trovato ad utilizzare il bagno). Per_1
L'ipotesi per cui si sia trattato di un complotto ai danni del non trova alcun riscontro Pt_1
probatorio, sia perché non sono emerse ragioni di astio nei confronti di detto Medico da chicchessia dei presenti in reparto, sia perché la ricostruzione dei fatti, come effettuata dai testimoni escussi, è dettagliata e pienamente convergente. Non vi è ragione di dubitare della genuinità delle dichiarazioni della testimone , che non si è mai contraddetta, che sono state confermate Per_1
dalla teste e che trovano riscontro in tutti gli altri elementi raccolti. Questo Giudice ritiene Tes_4
provata pure la volontarietà della condotta del ricorrente, e ciò sulla base delle seguenti circostanze: non appare credibile la medesima dimenticanza per ben due volte nello stesso bagno e sempre prima che si recasse l'infermiera ; per riprendere il water, il telefono, appoggiato alla Per_1
mensola, necessariamente doveva essere posizionato in verticale, mentre generalmente quando si appoggia sbadatamente uno smartphone da qualche parte lo si appoggia in orizzontale, per evitare che cada e si lesioni lo schermo;
non appare credibile che la modalità video si inserisse automaticamente o per errore;
il comportamento del dott. al momento del secondo Pt_1
episodio, come descritto dai testimoni evidenzia una certa agitazione per ciò che stava accadendo, quindi non è credibile che egli non sapesse del telefono in bagno e per di più del telefono acceso in bagno (se una persona ha lasciato un telefono e lo cerca, quanto meno chiede a qualcuno se l'ha visto, mentre lui si è preoccupato solo si ostacolare l'accesso in bagno della dott.ssa ). _4
Non appare esimente l'assenza di un codice di sblocco, al fine di provare che chiunque poteva aver azionato la modalità video, perché dalla ricostruzione dei fatti, prima della , in bagno si era Per_1
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recato entrambe le volte il dott. e perché non è mai emerso che il dott. avesse Pt_1 Pt_1
perso il controllo del proprio cellulare.
In definitiva, alla luce di tutto quanto argomentato, la ASL BT, su cui incombeva il relativo onere probatorio, ha provato la condotta molesta addebitata al ricorrente, certamente lesiva della dignità dell'infermiera , con conseguente legittimità della sanzione disciplinare irrogata. Per_1
Il ricorso deve dunque essere integralmente rigettato.
Le spese processuali, comprese le spese del sub-procedimento cautelare, seguono la soccombenza e sono integralmente poste a carico del ricorrente, nella misura liquidata in dispositivo, ai sensi del
D.M. n. 55/2014 e s.m.i.
P.Q.M.
il Tribunale di Trani, Sezione Lavoro, nella persona del Giudice del Lavoro dott.ssa Floriana
Dibenedetto, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta con ricorso depositato il
20/10/2021 da nei confronti della ASL BT, rigettata ogni diversa istanza, così Parte_1
provvede:
1) rigetta il ricorso;
2) condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali di parte resistente, che liquida in complessivi € 4.700,00 per compensi al difensore, oltre RSG CAP e IVA come per legge.
Trani, data del deposito telematico
Il Giudice
Dott.ssa Floriana Dibenedetto
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