Articolo 11 della Legge 29 marzo 2001, n. 86
Articolo 10Articolo 12
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17 aprile 2001
Art. 11. (Copertura finanziaria) 1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 660 milioni per l'anno 2001, in lire 163.000 milioni per l'anno 2002 e in lire 275.000 milioni a decorrere dall'anno 2003, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2001-2003, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2001, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. 2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Entrata in vigore il 17 aprile 2001
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