TRIB
Sentenza 23 dicembre 2025
Sentenza 23 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Castrovillari, sentenza 23/12/2025, n. 1990 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Castrovillari |
| Numero : | 1990 |
| Data del deposito : | 23 dicembre 2025 |
Testo completo
Proc. n. 3772/2018 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI CASTROVILLARI SEZIONE CIVILE – SETTORE LAVORO Il Giudice Unico del Tribunale di Castrovillari in funzione di giudice del lavoro, dott.ssa Maria Assunta Pacelli, all'esito della scadenza del termine per il deposito di note di trattazione scritta assegnato, ai sensi dell'art. 127ter c.p.c., in sostituzione dell'udienza del giorno 11.12.2025, esaminate le note scritte pervenute, PRONUNZIA, la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n. 3772/2018 R.G. Lavoro, avente ad, vertente TRA
(c.f. ), Parte_1 C.F._1 Parte_2
(c.f. ), (c.f.
[...] C.F._2 Parte_3
e (c.f. ) C.F._3 Parte_4 C.F._4 rappresentati e difesi dall'Avv. PIERA A.M. ROSETI, domiciliati come in atti Ricorrenti E
Controparte_1
(C.F. ), in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso P.IVA_1 dall'Avv. GILDA AVENA, domiciliato come in atti Resistente OGGETTO: Contribuzione Figurativa LPU CONCLUSIONI: come in atti, da intendersi qui integralmente riportate
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE Con ricorso depositato in data 01.10.2018, i ricorrenti, premesso di essere stati utilizzati come lavoratori di pubblica utilità (cc.dd. LPU) dal Parte_5
in esecuzione di progetti assentiti dalla Regione Calabria, per i periodi
[...] indicati in ricorso (precisamente: dal 21.09.1998 al 31.12.2014; Parte_1
dal 27.07.1998 al 31.12.2014; dal Parte_2 Parte_3
27.07.1998 al 31.12.2014; dal 21.09.1998 al 31.12.2014) hanno Parte_4 agito in giudizio per ottenere il riconoscimento della contribuzione figurativa relativa alle prestazioni rese, deducendo di aver chiesto senza riscontro all' l'accredito CP_1 dei detti contributi e di aver successivamente e senza esito presentato ricorso amministrativo. A sostegno della loro pretesa, hanno rappresentato una disparità di trattamento tra la loro categoria e quella, secondo la giurisprudenza di legittimità, ad essa equiparabile dei lavoratori socialmente utili (cc.dd. LSU), in favore della quale l' , ai sensi di CP_1
1 quanto all'epoca previsto dall'art. 1, comma 9 L. 608/1996, ha riconosciuto d'ufficio la contribuzione figurativa utile, fino al 31.07.1995, ai fini del diritto e della misura della pensione e, dall'1.08.1995 in poi ai soli fini del raggiungimento dei requisiti assicurativi del diritto alla pensione continuando, tra l'altro, a farlo ai soli fini del diritto a pensione pure dopo l'abrogazione del citato articolo da parte del D. Lgs. n. 81/2000, sebbene esclusivamente nei confronti dei lavoratori impegnati in progetti a carico del Fondo per l'Occupazione. Hanno, quindi, chiesto di accertare e dichiarare il loro diritto al riconoscimento della contribuzione figurativa per i periodi indicati in ricorso e di ordinare all' di CP_1 accreditare i contributi figurativi sulla rispettiva posizione contributivo-previdenziale nonché di condannare l' ad ogni ulteriore adempimento amministrativo CP_1 ritenuto necessario. Il tutto con vittoria di spese e competenze di lite da distrarre.
L' , costituitosi in giudizio, ha eccepito il proprio difetto di legittimazione CP_1 passiva e, nel merito, ha sostenuto, sulla base di varie ragioni, l'infondatezza dell'avversa domanda attesa la dedotta insussistenza dei requisiti di legge per poter ottenere l'accredito dei contributi figurativi. Ha, quindi, concluso chiedendo: “In via preliminare dichiarare il difetto di legittimazione passiva dell' per le ragioni CP_1 esposte in ricorso;
Nel merito rigettare integralmente il ricorso in quanto infondato in fatto ed in diritto e non provato, con vittoria di spese e compensi”.
La causa, già matura per la decisione, è stata riassegnata a questo giudice in esecuzione di provvedimento di variazione tabellare prot. N. 434i decreto n. 46 del 9.9.2025. Acquisiti agli atti i documenti prodotti, verificata la rituale comunicazione del decreto di invito per la trattazione scritta a tutte le parti costituite, all'esito del deposito di note sostitutive dell'udienza dell'11.12.2025 ex art. 127 ter c.p.c., depositate solo dalla difesa dei ricorrenti, il Giudicante decide la causa con sentenza.
La domanda è fondata e deve essere accolta nei limiti di seguito precisati.
L' , come evidenziato, ha eccepito anche il proprio difetto di legittimazione CP_1 passiva poiché, le parti ricorrenti, avrebbero dovuto rivolgere le proprie richieste all'Ente pubblico utilizzatore, nella fattispecie il , Parte_5 unico soggetto giuridico legittimato e avente l'onere di presentare la relativa domanda di accredito per conto dei LPU utilizzati, allegando tutta la documentazione richiesta per comprovare la sussistenza dei requisiti così come richiesti dalla normativa vigente. Sennonché, osserva il giudice che l'allegazione dell' per cui la domanda di CP_1 accredito della contribuzione figurativa debba essere presentata dall'interessato all'Ente utilizzatore e non già all' (che dunque sarebbe privo di legittimazione CP_1 passiva) è priva di supporto sul piano positivo, non ricavandosi in alcun modo tale conclusione dalla disciplina normativa richiamata in memoria di costituzione (D. Lgs. n. 468/1997, D. Lgs. n. 81/2000).
2 Del resto, l'espressa previsione normativa del riconoscimento d'ufficio da parte dell'ente previdenziale della contribuzione figurativa - a prescindere, cioè, dal materiale versamento da parte del datore di lavoro (o, nel caso di specie, da parte dell'ente erogatore del sussidio previsto a favore dei LSU – e il discorso va esteso anche ai LPU, stante l'ormai pacifica equiparazione delle due categorie, per come affermato dal giudicante, con statuizione non impugnata e quindi coperta da giudicato) delle somme occorrenti per la copertura della stessa - testimonia la sussistenza della legittimazione passiva dell' , essendo rilevante unicamente CP_1
l'accertamento dell'effettivo coinvolgimento lavoratore in progetti di PU nei periodi cui la richiesta di accreditamento si riferisce (cfr. in questo senso Corte di Appello Catanzaro, n. 98/2021). Del resto, l'Ente utilizzatore del progetto non è litisconsorte necessario nel presente giudizio, vertendo la controversia unicamente sull'accertamento del diritto all'accredito dei contributivi figurativi, senza alcun obbligo o onere a carico del Ministero del Lavoro e dell'Ente utilizzatore del progetto. Nel caso dell'accredito di contributi figurativi, sganciati cioè da qualsiasi concreta materiale erogazione da parte del datore di lavoro (che peraltro, per LSU e LPU, non esiste nemmeno), la CP_ legittimazione passiva non può che essere dell' né si individuano normative particolari in materia che prevedano coobbligati ex lege.
Passando all'esame del merito, l' sostanzialmente denuncia una carenza CP_1 probatoria di elementi relativi alla prestazione che i ricorrenti hanno reso quali lavoratori di pubblica utilità (si veda pag. 1 della memoria “Si premette che le ragioni della infondatezza delle domande delle parti ricorrenti non sono da individuare nella distinzione tra lavori di pubblica utilità e lavori socialmente utili, quanto nel fatto che non corrisponde al vero che le parti ricorrenti siano in possesso dei requisiti di legge per poter ottenere l'accredito dei contributi figurativi. Detti requisiti, infatti, come meglio sarà esposto nella presente memoria, non possono essere individuati nel solo fatto di essere stati utilizzati come LPU da un ente locale e semplicemente comprovare detta attività con una mera dichiarazione dell'ente utilizzatore che riporta unicamente i periodi di attività, omettendo, per contro, di indicare il progetto
o i progetti, le proroghe, il compenso erogato e, soprattutto, l'attività lavorativa nel dettaglio espletata rispetto al progetto approvato. In assenza di dette allegazioni e prove, l'attività lavorativa espletata dalle parti ricorrenti in favore del Comune di
non può essere configurata come LPU e, pertanto, nessuna Parte_5 contribuzione figurativa può essere alle stesse riconosciuta”; vedi pp. 3, 4 e 5 della memoria “le parti ricorrenti devono rivolgere le proprie richieste all'Ente pubblico utilizzatore nella fattispecie il , il quale ha l'onere Parte_5 di presentare la relativa domanda di accredito per conto dei LPU utilizzati, allegando tutta la documentazione richiesta per comprovare la sussistenza dei requisiti di legge per l'accredito, così come sopra richiesti dalla normativa vigente. Infatti, per ottenere l'accredito della contribuzione figurativa non è sufficiente una mera dichiarazione dell'Ente utilizzatore che riporta genericamente la qualifica e i periodi di utilizza, ma si devono allegare e provare determinati elementi sia del
3 progetto, che del lavoratore, nonché la prova della corresponsione dell'assegno ... In conclusione, nella fattispecie di causa, le parti ricorrenti hanno solo allegato di Pa avere prestato attività lavorativa come LPU in favore del Comune Pt_5 [...]
, ma non solo non hanno provato quanto richiesto dalla disciplina vigente, Pt_5 ma non hanno neppure allegato nel dettaglio l'attività svolta e il progetto previsto dall'Ente, né l'Ente locale ha presentato alcuna istanza per l'accredito dei contributi”). Si osserva, innanzitutto, che – in disparte l'enunciazione, da parte del resistente
, delle norme di legge applicabili - ciò che viene contestato, pertanto, non CP_1 concerne l'effettivo espletamento dell'attività lavorativa, ma la sua qualificazione in termini di lavoro di pubblica utilità. Sennonché, la contestazione non trova supporto alcuno che valga a smentire le attestazioni di servizio rilasciate degli enti locali che hanno utilizzato i lavoratori ricorrenti ed è pertanto alimentata da un dubbio teorico, disancorato da riscontri concreti, suscettibili di verificazione, che lo rendano plausibile. In assenza di dati anche solo indiziari di segno contrario, quindi, i documenti provenienti dagli enti pubblici utilizzatori si rivelano sufficienti a fornire la prova del ruolo di lavoratori di pubblica utilità che i ricorrenti hanno ricoperto nei periodi per i quali rivendicano la contribuzione figurativa.
In senso favorevole alla domanda dei ricorrenti deve, poi, rilevarsi che l'art. 8 del D.Lgs. n. 468/1997 prevede(va) che “Per i periodi di impegno nelle attività socialmente utili per i quali è erogato l'assegno di cui al comma 3, trova applicazione il riconoscimento d'ufficio di cui al comma 9 dell'articolo 7 della legge 23 luglio 1991 n. 223, ai soli fini dell'acquisizione dei requisiti assicurativi per il diritto al pensionamento. E' comunque consentita la possibilità di riscatto dei periodi di utilizzazione nei lavori socialmente utili ai fini pensionistici, ai sensi della normativa vigente in materia, con particolare riguardo agli articoli 5 e seguenti del decreto legislativo 30 aprile 1997 n. 184”. L'art. 7, comma 9, della Legge n. 223/91 prevede che “I periodi di godimento dell'indennità di mobilità, ad esclusione di quelli per i quali si fa luogo alla corresponsione anticipata sono riconosciuti d'ufficio utili ai fini del conseguimento del diritto alla pensione e ai fini della determinazione della misura della pensione stessa. Per detti periodi il contributo figurativo è calcolato sulla base della retribuzione cui è riferito il trattamento straordinario di integrazione salariale di cui al comma 1 per la copertura della contribuzione figurativa sono versate dalla gestione di cui al comma 11 alle gestioni pensionistiche competenti”. Ora, il D. Lgs. n. 468/1997 è stato abrogato dal D. Lgs. n. 150/2015 il quale, tuttavia, all'art. 26, c. 11, prevede – con formulazione analoga a quella contenuta nell'abrogato art. 8 D. Lgs. n. 468/1997 – che “per i periodi di impegno nelle attività di lavori socialmente utili per i quali è erogato l'assegno di cui al comma 5, trova applicazione il riconoscimento d'ufficio di cui al comma 9 dell'articolo 7 della legge n. 223 del 1991, ai soli fini dell'acquisizione dei requisiti assicurativi per il diritto al pensionamento. È comunque consentita la possibilità di riscatto dei periodi di utilizzazione nei lavori socialmente utili ai fini pensionistici, ai sensi della normativa
4 vigente in materia, con particolare riguardo agli articoli 5 e seguenti del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 184”. Pertanto, premesso che ai fini che qui interessano sussiste piena equiparazione tra le figure dei lavoratori socialmente utili (LSU) e dei lavoratori di pubblica utilità (LPU), si osserva che la giurisprudenza di legittimità ha in proposito statuito che “Per i lavoratori socialmente utili, la contribuzione figurativa a carico dell' sussiste CP_1 indipendentemente dalla iscrizione nelle liste di mobilità, per tutti i periodi d'impegno nelle attività di pubblica utilità, senza alcun limite temporale, come si evince dall'interpretazione letterale del combinato disposto degli artt. 10, comma 3, del d.lgs n. 81 del 2000, e 8, comma 19, del d.lgs 468 del 1997; detto principio vale anche per i lavoratori di pubblica utilità e ciò in ragione del rilievo che il rapporto tra le due categorie (LSU e LPU) si pone in termini di specificazione all'interno di quella vasta tipologia di attività finalizzate alla tutela delle fasce deboli sul piano occupazionale e volte a facilitare l'ingresso sul mercato del lavoro” (Cassazione civile, sez. lav. 25/02/2022, n. 6346). La previsione normativa del riconoscimento d'ufficio, da parte dell'ente previdenziale, della contribuzione figurativa, esclude perciò – come già esposto – che debba riscontrarsi l'effettivo versamento, da parte del datore di lavoro delle somme occorrenti per la copertura della stessa, rilevando soltanto l'effettivo coinvolgimento in progetti di PU nei periodi cui la richiesta di accreditamento si riferisce. Ciò che rileva, dunque, è soltanto l'accertamento dell'effettivo coinvolgimento dei Co ricorrenti in progetti di nei periodi cui la richiesta di accreditamento si riferisce. Ora, nella specie è documentata l'attività svolta dai ricorrenti in qualità di LPU in favore del . E, invero, dalle attestazioni prodotte dai Parte_5 ricorrenti, rilasciate dal predetto (cfr. allegati al ricorso dei ricorrenti) si Pt_5 ricava che essi sono stati impegnati in lavori di pubblica utilità nei periodi indicati in ricorso.
CP_ Sotto altro aspetto, però, è da doversi vagliare – seppur non eccepita dall' convenuto – la prescrizione dei contributi previdenziali oggetto di giudizio. La prescrizione dei contributi previdenziali è posta a tutela di un interesse pubblico di ordine generale, legato anche all'equilibrio finanziario degli enti previdenziali. Differentemente dalla materia civile, dove l'eccezione di prescrizione è nella disponibilità delle parti, in materia previdenziale l'ente creditore non può rinunciarvi. La natura della prescrizione contributiva è quella di una prescrizione estintiva che opera di diritto, come confermato dalla giurisprudenza di legittimità. Infatti, come statuito dalla Corte di Cassazione, “nella materia previdenziale, a differenza che in quella civile, il regime della prescrizione già maturata è sottratto alla disponibilità delle parti - ai sensi dell'art. 3, nono comma, della legge n. 335 del 1995 - anche per le contribuzioni relative a periodi precedenti la entrata in vigore della stessa legge (decimo comma del medesimo art. 3) e con riferimento a qualsiasi forma di previdenza obbligatoria. Ne consegue che, una volta esaurito il termine, la prescrizione ha efficacia estintiva (non già preclusiva) - poiché l'ente previdenziale creditore non può rinunziarvi -, opera di diritto ed è rilevabile d'ufficio” (cfr. Cass.
5 6340/2005, Cass. 23164/2007, Cass. n. 21830/2014, Cass. n. 9600/2018, Cass n 9865/2019, Cass. n. 5757/2019). E, ancora, “In tema di indennità di mobilità, gli oneri previsti dall'art. 5, comma 4, della l. n. 223 del 1991, qualificati "contributi" dall'art. 3, comma 3, della stessa legge e dovuti, in base al principio di automaticità delle prestazioni, anche nel caso in cui il datore di lavoro non corrisponda le somme a suo carico, hanno natura contributiva, con conseguente applicazione del termine quinquennale di prescrizione di cui all'art. 3 della l. n. 335 del 1995” (Cass. Sez. L, Sentenza n. 30699/2017). Orbene, nel caso di specie i ricorrenti hanno agito per l'accreditamento di quei contributi figurativi: si versa, dunque, in ambito contributivo, sicché trova applicazione il termine di prescrizione di cui all'art. 3 della legge n. 335/95. Ciò posto, dal momento che i ricorrenti hanno chiesto all' l'aggiornamento della CP_1 posizione contributiva con domanda inoltrata in via amministrativa in data 01.07.2017, ne discende che devono dichiararsi prescritti i contributi maturati in capo ai ricorrenti prima dell'1.7.2012. Pertanto, la domanda dei ricorrenti, in ragione della maturata prescrizione, può essere accolta limitatamente al quinquennio antecedente alla domanda proposta in via amministrativa ossia, dall'1.07.2012 al 31.12.2014. Il parziale accoglimento della domanda giustifica la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Castrovillari, nella persona del Giudice unico del Lavoro dott.ssa Maria Assunta Pacelli, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa, così provvede: a) ACCOGLIE PARZIALMENTE il ricorso e, per l'effetto, DICHIARA il diritto dei ricorrenti all'accreditamento dei contributi figurativi relativi al periodo dal
01.07.2012 al 31.12.2014 e, per l'effetto, AN l' , in persona del legale CP_1 rappresentante p.t., ad accreditare sulla posizione contributivo previdenziale di ciascuno dei ricorrenti i contributi figurativi relativi ai periodi di cui sopra;
2. COMPENSA per intero le spese di lite;
3. MANDA alla Cancelleria per quanto di competenza. Castrovillari, 23.12.2025.
Il GIUDICE Dott.ssa Maria Assunta Pacelli
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione della dott.ssa Margherita Federico - Addetta all'Ufficio del Processo ai sensi del decreto-legge 80 del 2021 convertito in legge 113 del 2021.
6
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI CASTROVILLARI SEZIONE CIVILE – SETTORE LAVORO Il Giudice Unico del Tribunale di Castrovillari in funzione di giudice del lavoro, dott.ssa Maria Assunta Pacelli, all'esito della scadenza del termine per il deposito di note di trattazione scritta assegnato, ai sensi dell'art. 127ter c.p.c., in sostituzione dell'udienza del giorno 11.12.2025, esaminate le note scritte pervenute, PRONUNZIA, la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n. 3772/2018 R.G. Lavoro, avente ad, vertente TRA
(c.f. ), Parte_1 C.F._1 Parte_2
(c.f. ), (c.f.
[...] C.F._2 Parte_3
e (c.f. ) C.F._3 Parte_4 C.F._4 rappresentati e difesi dall'Avv. PIERA A.M. ROSETI, domiciliati come in atti Ricorrenti E
Controparte_1
(C.F. ), in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso P.IVA_1 dall'Avv. GILDA AVENA, domiciliato come in atti Resistente OGGETTO: Contribuzione Figurativa LPU CONCLUSIONI: come in atti, da intendersi qui integralmente riportate
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE Con ricorso depositato in data 01.10.2018, i ricorrenti, premesso di essere stati utilizzati come lavoratori di pubblica utilità (cc.dd. LPU) dal Parte_5
in esecuzione di progetti assentiti dalla Regione Calabria, per i periodi
[...] indicati in ricorso (precisamente: dal 21.09.1998 al 31.12.2014; Parte_1
dal 27.07.1998 al 31.12.2014; dal Parte_2 Parte_3
27.07.1998 al 31.12.2014; dal 21.09.1998 al 31.12.2014) hanno Parte_4 agito in giudizio per ottenere il riconoscimento della contribuzione figurativa relativa alle prestazioni rese, deducendo di aver chiesto senza riscontro all' l'accredito CP_1 dei detti contributi e di aver successivamente e senza esito presentato ricorso amministrativo. A sostegno della loro pretesa, hanno rappresentato una disparità di trattamento tra la loro categoria e quella, secondo la giurisprudenza di legittimità, ad essa equiparabile dei lavoratori socialmente utili (cc.dd. LSU), in favore della quale l' , ai sensi di CP_1
1 quanto all'epoca previsto dall'art. 1, comma 9 L. 608/1996, ha riconosciuto d'ufficio la contribuzione figurativa utile, fino al 31.07.1995, ai fini del diritto e della misura della pensione e, dall'1.08.1995 in poi ai soli fini del raggiungimento dei requisiti assicurativi del diritto alla pensione continuando, tra l'altro, a farlo ai soli fini del diritto a pensione pure dopo l'abrogazione del citato articolo da parte del D. Lgs. n. 81/2000, sebbene esclusivamente nei confronti dei lavoratori impegnati in progetti a carico del Fondo per l'Occupazione. Hanno, quindi, chiesto di accertare e dichiarare il loro diritto al riconoscimento della contribuzione figurativa per i periodi indicati in ricorso e di ordinare all' di CP_1 accreditare i contributi figurativi sulla rispettiva posizione contributivo-previdenziale nonché di condannare l' ad ogni ulteriore adempimento amministrativo CP_1 ritenuto necessario. Il tutto con vittoria di spese e competenze di lite da distrarre.
L' , costituitosi in giudizio, ha eccepito il proprio difetto di legittimazione CP_1 passiva e, nel merito, ha sostenuto, sulla base di varie ragioni, l'infondatezza dell'avversa domanda attesa la dedotta insussistenza dei requisiti di legge per poter ottenere l'accredito dei contributi figurativi. Ha, quindi, concluso chiedendo: “In via preliminare dichiarare il difetto di legittimazione passiva dell' per le ragioni CP_1 esposte in ricorso;
Nel merito rigettare integralmente il ricorso in quanto infondato in fatto ed in diritto e non provato, con vittoria di spese e compensi”.
La causa, già matura per la decisione, è stata riassegnata a questo giudice in esecuzione di provvedimento di variazione tabellare prot. N. 434i decreto n. 46 del 9.9.2025. Acquisiti agli atti i documenti prodotti, verificata la rituale comunicazione del decreto di invito per la trattazione scritta a tutte le parti costituite, all'esito del deposito di note sostitutive dell'udienza dell'11.12.2025 ex art. 127 ter c.p.c., depositate solo dalla difesa dei ricorrenti, il Giudicante decide la causa con sentenza.
La domanda è fondata e deve essere accolta nei limiti di seguito precisati.
L' , come evidenziato, ha eccepito anche il proprio difetto di legittimazione CP_1 passiva poiché, le parti ricorrenti, avrebbero dovuto rivolgere le proprie richieste all'Ente pubblico utilizzatore, nella fattispecie il , Parte_5 unico soggetto giuridico legittimato e avente l'onere di presentare la relativa domanda di accredito per conto dei LPU utilizzati, allegando tutta la documentazione richiesta per comprovare la sussistenza dei requisiti così come richiesti dalla normativa vigente. Sennonché, osserva il giudice che l'allegazione dell' per cui la domanda di CP_1 accredito della contribuzione figurativa debba essere presentata dall'interessato all'Ente utilizzatore e non già all' (che dunque sarebbe privo di legittimazione CP_1 passiva) è priva di supporto sul piano positivo, non ricavandosi in alcun modo tale conclusione dalla disciplina normativa richiamata in memoria di costituzione (D. Lgs. n. 468/1997, D. Lgs. n. 81/2000).
2 Del resto, l'espressa previsione normativa del riconoscimento d'ufficio da parte dell'ente previdenziale della contribuzione figurativa - a prescindere, cioè, dal materiale versamento da parte del datore di lavoro (o, nel caso di specie, da parte dell'ente erogatore del sussidio previsto a favore dei LSU – e il discorso va esteso anche ai LPU, stante l'ormai pacifica equiparazione delle due categorie, per come affermato dal giudicante, con statuizione non impugnata e quindi coperta da giudicato) delle somme occorrenti per la copertura della stessa - testimonia la sussistenza della legittimazione passiva dell' , essendo rilevante unicamente CP_1
l'accertamento dell'effettivo coinvolgimento lavoratore in progetti di PU nei periodi cui la richiesta di accreditamento si riferisce (cfr. in questo senso Corte di Appello Catanzaro, n. 98/2021). Del resto, l'Ente utilizzatore del progetto non è litisconsorte necessario nel presente giudizio, vertendo la controversia unicamente sull'accertamento del diritto all'accredito dei contributivi figurativi, senza alcun obbligo o onere a carico del Ministero del Lavoro e dell'Ente utilizzatore del progetto. Nel caso dell'accredito di contributi figurativi, sganciati cioè da qualsiasi concreta materiale erogazione da parte del datore di lavoro (che peraltro, per LSU e LPU, non esiste nemmeno), la CP_ legittimazione passiva non può che essere dell' né si individuano normative particolari in materia che prevedano coobbligati ex lege.
Passando all'esame del merito, l' sostanzialmente denuncia una carenza CP_1 probatoria di elementi relativi alla prestazione che i ricorrenti hanno reso quali lavoratori di pubblica utilità (si veda pag. 1 della memoria “Si premette che le ragioni della infondatezza delle domande delle parti ricorrenti non sono da individuare nella distinzione tra lavori di pubblica utilità e lavori socialmente utili, quanto nel fatto che non corrisponde al vero che le parti ricorrenti siano in possesso dei requisiti di legge per poter ottenere l'accredito dei contributi figurativi. Detti requisiti, infatti, come meglio sarà esposto nella presente memoria, non possono essere individuati nel solo fatto di essere stati utilizzati come LPU da un ente locale e semplicemente comprovare detta attività con una mera dichiarazione dell'ente utilizzatore che riporta unicamente i periodi di attività, omettendo, per contro, di indicare il progetto
o i progetti, le proroghe, il compenso erogato e, soprattutto, l'attività lavorativa nel dettaglio espletata rispetto al progetto approvato. In assenza di dette allegazioni e prove, l'attività lavorativa espletata dalle parti ricorrenti in favore del Comune di
non può essere configurata come LPU e, pertanto, nessuna Parte_5 contribuzione figurativa può essere alle stesse riconosciuta”; vedi pp. 3, 4 e 5 della memoria “le parti ricorrenti devono rivolgere le proprie richieste all'Ente pubblico utilizzatore nella fattispecie il , il quale ha l'onere Parte_5 di presentare la relativa domanda di accredito per conto dei LPU utilizzati, allegando tutta la documentazione richiesta per comprovare la sussistenza dei requisiti di legge per l'accredito, così come sopra richiesti dalla normativa vigente. Infatti, per ottenere l'accredito della contribuzione figurativa non è sufficiente una mera dichiarazione dell'Ente utilizzatore che riporta genericamente la qualifica e i periodi di utilizza, ma si devono allegare e provare determinati elementi sia del
3 progetto, che del lavoratore, nonché la prova della corresponsione dell'assegno ... In conclusione, nella fattispecie di causa, le parti ricorrenti hanno solo allegato di Pa avere prestato attività lavorativa come LPU in favore del Comune Pt_5 [...]
, ma non solo non hanno provato quanto richiesto dalla disciplina vigente, Pt_5 ma non hanno neppure allegato nel dettaglio l'attività svolta e il progetto previsto dall'Ente, né l'Ente locale ha presentato alcuna istanza per l'accredito dei contributi”). Si osserva, innanzitutto, che – in disparte l'enunciazione, da parte del resistente
, delle norme di legge applicabili - ciò che viene contestato, pertanto, non CP_1 concerne l'effettivo espletamento dell'attività lavorativa, ma la sua qualificazione in termini di lavoro di pubblica utilità. Sennonché, la contestazione non trova supporto alcuno che valga a smentire le attestazioni di servizio rilasciate degli enti locali che hanno utilizzato i lavoratori ricorrenti ed è pertanto alimentata da un dubbio teorico, disancorato da riscontri concreti, suscettibili di verificazione, che lo rendano plausibile. In assenza di dati anche solo indiziari di segno contrario, quindi, i documenti provenienti dagli enti pubblici utilizzatori si rivelano sufficienti a fornire la prova del ruolo di lavoratori di pubblica utilità che i ricorrenti hanno ricoperto nei periodi per i quali rivendicano la contribuzione figurativa.
In senso favorevole alla domanda dei ricorrenti deve, poi, rilevarsi che l'art. 8 del D.Lgs. n. 468/1997 prevede(va) che “Per i periodi di impegno nelle attività socialmente utili per i quali è erogato l'assegno di cui al comma 3, trova applicazione il riconoscimento d'ufficio di cui al comma 9 dell'articolo 7 della legge 23 luglio 1991 n. 223, ai soli fini dell'acquisizione dei requisiti assicurativi per il diritto al pensionamento. E' comunque consentita la possibilità di riscatto dei periodi di utilizzazione nei lavori socialmente utili ai fini pensionistici, ai sensi della normativa vigente in materia, con particolare riguardo agli articoli 5 e seguenti del decreto legislativo 30 aprile 1997 n. 184”. L'art. 7, comma 9, della Legge n. 223/91 prevede che “I periodi di godimento dell'indennità di mobilità, ad esclusione di quelli per i quali si fa luogo alla corresponsione anticipata sono riconosciuti d'ufficio utili ai fini del conseguimento del diritto alla pensione e ai fini della determinazione della misura della pensione stessa. Per detti periodi il contributo figurativo è calcolato sulla base della retribuzione cui è riferito il trattamento straordinario di integrazione salariale di cui al comma 1 per la copertura della contribuzione figurativa sono versate dalla gestione di cui al comma 11 alle gestioni pensionistiche competenti”. Ora, il D. Lgs. n. 468/1997 è stato abrogato dal D. Lgs. n. 150/2015 il quale, tuttavia, all'art. 26, c. 11, prevede – con formulazione analoga a quella contenuta nell'abrogato art. 8 D. Lgs. n. 468/1997 – che “per i periodi di impegno nelle attività di lavori socialmente utili per i quali è erogato l'assegno di cui al comma 5, trova applicazione il riconoscimento d'ufficio di cui al comma 9 dell'articolo 7 della legge n. 223 del 1991, ai soli fini dell'acquisizione dei requisiti assicurativi per il diritto al pensionamento. È comunque consentita la possibilità di riscatto dei periodi di utilizzazione nei lavori socialmente utili ai fini pensionistici, ai sensi della normativa
4 vigente in materia, con particolare riguardo agli articoli 5 e seguenti del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 184”. Pertanto, premesso che ai fini che qui interessano sussiste piena equiparazione tra le figure dei lavoratori socialmente utili (LSU) e dei lavoratori di pubblica utilità (LPU), si osserva che la giurisprudenza di legittimità ha in proposito statuito che “Per i lavoratori socialmente utili, la contribuzione figurativa a carico dell' sussiste CP_1 indipendentemente dalla iscrizione nelle liste di mobilità, per tutti i periodi d'impegno nelle attività di pubblica utilità, senza alcun limite temporale, come si evince dall'interpretazione letterale del combinato disposto degli artt. 10, comma 3, del d.lgs n. 81 del 2000, e 8, comma 19, del d.lgs 468 del 1997; detto principio vale anche per i lavoratori di pubblica utilità e ciò in ragione del rilievo che il rapporto tra le due categorie (LSU e LPU) si pone in termini di specificazione all'interno di quella vasta tipologia di attività finalizzate alla tutela delle fasce deboli sul piano occupazionale e volte a facilitare l'ingresso sul mercato del lavoro” (Cassazione civile, sez. lav. 25/02/2022, n. 6346). La previsione normativa del riconoscimento d'ufficio, da parte dell'ente previdenziale, della contribuzione figurativa, esclude perciò – come già esposto – che debba riscontrarsi l'effettivo versamento, da parte del datore di lavoro delle somme occorrenti per la copertura della stessa, rilevando soltanto l'effettivo coinvolgimento in progetti di PU nei periodi cui la richiesta di accreditamento si riferisce. Ciò che rileva, dunque, è soltanto l'accertamento dell'effettivo coinvolgimento dei Co ricorrenti in progetti di nei periodi cui la richiesta di accreditamento si riferisce. Ora, nella specie è documentata l'attività svolta dai ricorrenti in qualità di LPU in favore del . E, invero, dalle attestazioni prodotte dai Parte_5 ricorrenti, rilasciate dal predetto (cfr. allegati al ricorso dei ricorrenti) si Pt_5 ricava che essi sono stati impegnati in lavori di pubblica utilità nei periodi indicati in ricorso.
CP_ Sotto altro aspetto, però, è da doversi vagliare – seppur non eccepita dall' convenuto – la prescrizione dei contributi previdenziali oggetto di giudizio. La prescrizione dei contributi previdenziali è posta a tutela di un interesse pubblico di ordine generale, legato anche all'equilibrio finanziario degli enti previdenziali. Differentemente dalla materia civile, dove l'eccezione di prescrizione è nella disponibilità delle parti, in materia previdenziale l'ente creditore non può rinunciarvi. La natura della prescrizione contributiva è quella di una prescrizione estintiva che opera di diritto, come confermato dalla giurisprudenza di legittimità. Infatti, come statuito dalla Corte di Cassazione, “nella materia previdenziale, a differenza che in quella civile, il regime della prescrizione già maturata è sottratto alla disponibilità delle parti - ai sensi dell'art. 3, nono comma, della legge n. 335 del 1995 - anche per le contribuzioni relative a periodi precedenti la entrata in vigore della stessa legge (decimo comma del medesimo art. 3) e con riferimento a qualsiasi forma di previdenza obbligatoria. Ne consegue che, una volta esaurito il termine, la prescrizione ha efficacia estintiva (non già preclusiva) - poiché l'ente previdenziale creditore non può rinunziarvi -, opera di diritto ed è rilevabile d'ufficio” (cfr. Cass.
5 6340/2005, Cass. 23164/2007, Cass. n. 21830/2014, Cass. n. 9600/2018, Cass n 9865/2019, Cass. n. 5757/2019). E, ancora, “In tema di indennità di mobilità, gli oneri previsti dall'art. 5, comma 4, della l. n. 223 del 1991, qualificati "contributi" dall'art. 3, comma 3, della stessa legge e dovuti, in base al principio di automaticità delle prestazioni, anche nel caso in cui il datore di lavoro non corrisponda le somme a suo carico, hanno natura contributiva, con conseguente applicazione del termine quinquennale di prescrizione di cui all'art. 3 della l. n. 335 del 1995” (Cass. Sez. L, Sentenza n. 30699/2017). Orbene, nel caso di specie i ricorrenti hanno agito per l'accreditamento di quei contributi figurativi: si versa, dunque, in ambito contributivo, sicché trova applicazione il termine di prescrizione di cui all'art. 3 della legge n. 335/95. Ciò posto, dal momento che i ricorrenti hanno chiesto all' l'aggiornamento della CP_1 posizione contributiva con domanda inoltrata in via amministrativa in data 01.07.2017, ne discende che devono dichiararsi prescritti i contributi maturati in capo ai ricorrenti prima dell'1.7.2012. Pertanto, la domanda dei ricorrenti, in ragione della maturata prescrizione, può essere accolta limitatamente al quinquennio antecedente alla domanda proposta in via amministrativa ossia, dall'1.07.2012 al 31.12.2014. Il parziale accoglimento della domanda giustifica la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Castrovillari, nella persona del Giudice unico del Lavoro dott.ssa Maria Assunta Pacelli, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa, così provvede: a) ACCOGLIE PARZIALMENTE il ricorso e, per l'effetto, DICHIARA il diritto dei ricorrenti all'accreditamento dei contributi figurativi relativi al periodo dal
01.07.2012 al 31.12.2014 e, per l'effetto, AN l' , in persona del legale CP_1 rappresentante p.t., ad accreditare sulla posizione contributivo previdenziale di ciascuno dei ricorrenti i contributi figurativi relativi ai periodi di cui sopra;
2. COMPENSA per intero le spese di lite;
3. MANDA alla Cancelleria per quanto di competenza. Castrovillari, 23.12.2025.
Il GIUDICE Dott.ssa Maria Assunta Pacelli
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione della dott.ssa Margherita Federico - Addetta all'Ufficio del Processo ai sensi del decreto-legge 80 del 2021 convertito in legge 113 del 2021.
6