TRIB
Sentenza 15 marzo 2025
Sentenza 15 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rovigo, sentenza 15/03/2025, n. 220 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rovigo |
| Numero : | 220 |
| Data del deposito : | 15 marzo 2025 |
Testo completo
R.G. 1178/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Rovigo
SEZIONE CIVILE riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati dott.ssa Paola Di Francesco - presidente- dott.ssa. Federica Abiuso - giudice rel.- dott. Nicola Del Vecchio - giudice - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa n. 1178/2024 R.G. promossa da
, CF: , rappresentata e difesa dall'Avv. Parte_1 C.F._1
Dania Pellegrinelli, elettivamente domiciliata come in atti, nei confronti di ricorrente
, CF: , parte contumace;
Controparte_1 C.F._2
resistente con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO
Oggetto: separazione personale dei coniugi e contestuale domanda di divorzio
CONCLUSIONI per parte ricorrente “1) Autorizzare i coniugi a vivere separati, nel reciproco rispetto;
2) Disporre l'affido condiviso dei figli minori , e , che Per_1 Per_2 Per_3
continueranno a risiedere in via prevalente con la madre in Rovigo Via Savonarola n.
18/H; 3) Assegnare la casa coniugale alla ORa insieme al mobilio e Parte_1
agli arredi che la compongono, affinché ivi continui ad abitare con i figli;
4) i genitori, limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione, potranno esercitare la responsabilità genitoriale separatamente;
le decisioni di maggiore interesse relative all'istruzione, all'educazione, alla salute e alla scelta della residenza abituale dei minori dovranno essere assunte di comune accordo tenendo conto delle capacità, dell'inclinazioni naturali e delle aspirazioni degli stessi;
5) il padre potrà vedere e tenere con sé i figli minori tutti i pomeriggi, compatibilmente con gli impegni, scolastici e non, degli stessi;
un fine settimana alternato, dal sabato dall'uscita di scuola alla domenica sera;
un mese durante il periodo estivo, 7 giorni durante il periodo natalizio, 3 giorni durante il periodo pasquale (con alternanza dei giorni di
Natale e Pasqua); con possibilità di modifica, in accordo tra le parti;
6) a titolo di contributo al mantenimento ordinario dei figli minori, il OR , entro il giorno CP_1
25 di ogni mese, corrisponderà alla ORa , su conto corrente alla stessa Pt_1 intestato che provvederà a comunicare, la somma di € 300,00= per ciascun figlio, da rivalutarsi annualmente secondo l'indice ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie come da protocollo in uso presso il Tribunale di Padova. 7) a titolo di contributo al mantenimento della moglie, il OR corrisponderà alla stessa l'importo CP_1 mensile di € 200,00, sino a quando la ricorrente non riuscirà a trovare una stabile occupazione lavorativa che le permetta di percepire uno stipendio di almeno € 1.200,00 mensili;
8) Assegni unici per i figli in favore della madre al 100%; 9) dichiarare che, nella proseguita mancanza di convivenza tra i coniugi, sussistono i requisiti di fatto e di legge per la richiesta della pronuncia di divorzio ai sensi dell'art. 3, comma terzo, L.
898/1970; 10) una volta passata in giudicato la sentenza nel capo avente ad oggetto la separazione, pronunciare lo scioglimento del matrimonio contratto dai ORi
e in data 26.01.2002 nel Comune di Rovigo iscritto nel Parte_1 Controparte_1
Registro degli atti di matrimonio del Comune di Rovigo, al n. 4, parte 1, ufficio 1, Anno
2002, ordinando al competente Ufficiale di stato civile di procedere alle dovute annotazioni;
11) con vittoria di spese di lite.”
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso e pedissequo decreto del 18.7.2024 notificati in data 31.7.2024, Parte_1
ha chiesto pronunciarsi sentenza dichiarativa della separazione personale dal
[...]
coniuge , allegando di avere contratto matrimonio civile in Rovigo in Controparte_1
pag. 2/4 data 26.2.2002, con atto regolarmente iscritto nel Registro degli atti di matrimonio al n.
4, parte I, ufficio 1, anno 2002.
La ricorrente ha addotto a motivo della domanda l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza tra i coniugi, a causa della cessazione della comunione spirituale e materiale tra gli stessi.
In particolare, la ha narrato di come il rapporto di coniugio tra i ORi Pt_1
e sia stato da sempre contraddistinto da forte litigiosità, acuitasi Pt_1 CP_1
maggiormente negli anni 2020-2021 a causa dapprima di una depressione post-partum che ha colpito la e poi di gravi problemi economici (perdita di lavoro e della Pt_1
casa) e psichiatrici del . Ha precisato che, in tale periodo, numerosi sono stati gli CP_1 interventi da parte delle Forze dell'Ordine presso il nucleo familiare, al fine di sedare litigi in corso tra i due coniugi o tra i predetti ed i vicini di casa.
Pers La ha allegato che dall'unione sono nati cinque figli, il 16.02.2002, Pt_1
il 22.08.2005, il 10.12.2015, il 22.05.2017 e il Per_5 Per_1 Per_2 Per_3
31.10.2019, i primi due maggiorenni ed economicamente indipendenti.
La ricorrente, disoccupata al momento della presentazione del ricorso, ha dichiarato di avere intrapreso attività lavorativa e di percepire una retribuzione di euro 1.200,00 al mese, chiedendo di disporre l'affidamento condiviso della prole con collocazione prevalente presso di sé, l'assegnazione alla stessa della casa coniugale, un assegno di mantenimento a proprio favore di euro 200,00 ed uno di euro 300,00 per ciascun figlio, la compartecipazione al 50% delle spese straordinarie e la disciplina del diritto di visita del padre alla prole.
Il non si è costituito in giudizio, nonostante la ritualità della notifica. CP_1
Con decreto del 17.7.2024 il presidente ha nominato il giudice delegato, dato gli avvisi previsti dall'art. 473bis 14 cpc e disposto la trasmissione degli atti al PM.
Fissata l'udienza di comparizione dei coniugi, all'udienza dell'11.12.2024, il resistente, personalmente comparso pur non essendosi formalmente costituito in giudizio, ha dichiarato di percepire dalla propria attività lavorativa una retribuzione di euro
2.300/2.400,00 mensili;
ha riferito degli accordi intervenuti con la moglie sul diritto di visita con i figli minori, comprendenti anche un pernottamento settimanale.
pag. 3/4 Esperito vanamente il tentativo di conciliazione, il giudice ha emesso ex art. 473-bis.22
c.p.c. i provvedimenti provvisori ed urgenti, disponendo un'indagine sul nucleo familiare da parte dei servizi sociali della Parte_2
Il giudice ha contestualmente concesso i termini per il deposito della relazione di indagine, fissato l'udienza del 4.3.2025 per la precisazione delle conclusioni sulla domanda attinente lo status e predisponendo il calendario del processo.
All'esito dell'udienza del 4.3.2025, il giudice ha rimesso in decisione la causa al collegio sulla domanda di separazione.
Ritiene il tribunale che la domanda di pronunciare la separazione personale dei coniugi sia meritevole di accoglimento, atteso che dai documenti prodotti e dalle dichiarazioni rese dalle parti emerge con chiarezza l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza coniugale, essendo irrimediabilmente venuta meno l'unione materiale e spirituale fra i coniugi.
Conseguentemente, in accoglimento della concorde richiesta delle parti, deve essere pronunciata la separazione personale dei coniugi ex art. 151 c.c.
Con separata ordinanza le parti vanno rimesse innanzi al giudice relatore per la prosecuzione del procedimento ai fini della definizione delle ulteriori domande.
p.q.m.
definitivamente decidendo nella causa n. 1178/2024 R.G. promossa da Parte_1
nei confronti di con l'intervento del Pubblico Ministero, Controparte_1
- dichiara la separazione personale dei coniugi e , uniti Parte_1 Controparte_1
in matrimonio in Rovigo in data 26.2.2002, atto regolarmente iscritto nel Registro degli atti di matrimonio al n. 4, parte I, ufficio 1, anno 2002;
- manda alla cancelleria per gli adempimenti di rito;
- spese da liquidarsi all'esito del giudizio;
- rimette con separata ordinanza le parti innanzi al giudice relatore.
Così deciso in Rovigo, nella Camera di Consiglio tenutasi in data 11.03.2025 il Presidente
Dott.ssa Paola di Francesco
Il Giudice relatore
Dott.ssa Federica Abiuso
pag. 4/4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Rovigo
SEZIONE CIVILE riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati dott.ssa Paola Di Francesco - presidente- dott.ssa. Federica Abiuso - giudice rel.- dott. Nicola Del Vecchio - giudice - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa n. 1178/2024 R.G. promossa da
, CF: , rappresentata e difesa dall'Avv. Parte_1 C.F._1
Dania Pellegrinelli, elettivamente domiciliata come in atti, nei confronti di ricorrente
, CF: , parte contumace;
Controparte_1 C.F._2
resistente con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO
Oggetto: separazione personale dei coniugi e contestuale domanda di divorzio
CONCLUSIONI per parte ricorrente “1) Autorizzare i coniugi a vivere separati, nel reciproco rispetto;
2) Disporre l'affido condiviso dei figli minori , e , che Per_1 Per_2 Per_3
continueranno a risiedere in via prevalente con la madre in Rovigo Via Savonarola n.
18/H; 3) Assegnare la casa coniugale alla ORa insieme al mobilio e Parte_1
agli arredi che la compongono, affinché ivi continui ad abitare con i figli;
4) i genitori, limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione, potranno esercitare la responsabilità genitoriale separatamente;
le decisioni di maggiore interesse relative all'istruzione, all'educazione, alla salute e alla scelta della residenza abituale dei minori dovranno essere assunte di comune accordo tenendo conto delle capacità, dell'inclinazioni naturali e delle aspirazioni degli stessi;
5) il padre potrà vedere e tenere con sé i figli minori tutti i pomeriggi, compatibilmente con gli impegni, scolastici e non, degli stessi;
un fine settimana alternato, dal sabato dall'uscita di scuola alla domenica sera;
un mese durante il periodo estivo, 7 giorni durante il periodo natalizio, 3 giorni durante il periodo pasquale (con alternanza dei giorni di
Natale e Pasqua); con possibilità di modifica, in accordo tra le parti;
6) a titolo di contributo al mantenimento ordinario dei figli minori, il OR , entro il giorno CP_1
25 di ogni mese, corrisponderà alla ORa , su conto corrente alla stessa Pt_1 intestato che provvederà a comunicare, la somma di € 300,00= per ciascun figlio, da rivalutarsi annualmente secondo l'indice ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie come da protocollo in uso presso il Tribunale di Padova. 7) a titolo di contributo al mantenimento della moglie, il OR corrisponderà alla stessa l'importo CP_1 mensile di € 200,00, sino a quando la ricorrente non riuscirà a trovare una stabile occupazione lavorativa che le permetta di percepire uno stipendio di almeno € 1.200,00 mensili;
8) Assegni unici per i figli in favore della madre al 100%; 9) dichiarare che, nella proseguita mancanza di convivenza tra i coniugi, sussistono i requisiti di fatto e di legge per la richiesta della pronuncia di divorzio ai sensi dell'art. 3, comma terzo, L.
898/1970; 10) una volta passata in giudicato la sentenza nel capo avente ad oggetto la separazione, pronunciare lo scioglimento del matrimonio contratto dai ORi
e in data 26.01.2002 nel Comune di Rovigo iscritto nel Parte_1 Controparte_1
Registro degli atti di matrimonio del Comune di Rovigo, al n. 4, parte 1, ufficio 1, Anno
2002, ordinando al competente Ufficiale di stato civile di procedere alle dovute annotazioni;
11) con vittoria di spese di lite.”
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso e pedissequo decreto del 18.7.2024 notificati in data 31.7.2024, Parte_1
ha chiesto pronunciarsi sentenza dichiarativa della separazione personale dal
[...]
coniuge , allegando di avere contratto matrimonio civile in Rovigo in Controparte_1
pag. 2/4 data 26.2.2002, con atto regolarmente iscritto nel Registro degli atti di matrimonio al n.
4, parte I, ufficio 1, anno 2002.
La ricorrente ha addotto a motivo della domanda l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza tra i coniugi, a causa della cessazione della comunione spirituale e materiale tra gli stessi.
In particolare, la ha narrato di come il rapporto di coniugio tra i ORi Pt_1
e sia stato da sempre contraddistinto da forte litigiosità, acuitasi Pt_1 CP_1
maggiormente negli anni 2020-2021 a causa dapprima di una depressione post-partum che ha colpito la e poi di gravi problemi economici (perdita di lavoro e della Pt_1
casa) e psichiatrici del . Ha precisato che, in tale periodo, numerosi sono stati gli CP_1 interventi da parte delle Forze dell'Ordine presso il nucleo familiare, al fine di sedare litigi in corso tra i due coniugi o tra i predetti ed i vicini di casa.
Pers La ha allegato che dall'unione sono nati cinque figli, il 16.02.2002, Pt_1
il 22.08.2005, il 10.12.2015, il 22.05.2017 e il Per_5 Per_1 Per_2 Per_3
31.10.2019, i primi due maggiorenni ed economicamente indipendenti.
La ricorrente, disoccupata al momento della presentazione del ricorso, ha dichiarato di avere intrapreso attività lavorativa e di percepire una retribuzione di euro 1.200,00 al mese, chiedendo di disporre l'affidamento condiviso della prole con collocazione prevalente presso di sé, l'assegnazione alla stessa della casa coniugale, un assegno di mantenimento a proprio favore di euro 200,00 ed uno di euro 300,00 per ciascun figlio, la compartecipazione al 50% delle spese straordinarie e la disciplina del diritto di visita del padre alla prole.
Il non si è costituito in giudizio, nonostante la ritualità della notifica. CP_1
Con decreto del 17.7.2024 il presidente ha nominato il giudice delegato, dato gli avvisi previsti dall'art. 473bis 14 cpc e disposto la trasmissione degli atti al PM.
Fissata l'udienza di comparizione dei coniugi, all'udienza dell'11.12.2024, il resistente, personalmente comparso pur non essendosi formalmente costituito in giudizio, ha dichiarato di percepire dalla propria attività lavorativa una retribuzione di euro
2.300/2.400,00 mensili;
ha riferito degli accordi intervenuti con la moglie sul diritto di visita con i figli minori, comprendenti anche un pernottamento settimanale.
pag. 3/4 Esperito vanamente il tentativo di conciliazione, il giudice ha emesso ex art. 473-bis.22
c.p.c. i provvedimenti provvisori ed urgenti, disponendo un'indagine sul nucleo familiare da parte dei servizi sociali della Parte_2
Il giudice ha contestualmente concesso i termini per il deposito della relazione di indagine, fissato l'udienza del 4.3.2025 per la precisazione delle conclusioni sulla domanda attinente lo status e predisponendo il calendario del processo.
All'esito dell'udienza del 4.3.2025, il giudice ha rimesso in decisione la causa al collegio sulla domanda di separazione.
Ritiene il tribunale che la domanda di pronunciare la separazione personale dei coniugi sia meritevole di accoglimento, atteso che dai documenti prodotti e dalle dichiarazioni rese dalle parti emerge con chiarezza l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza coniugale, essendo irrimediabilmente venuta meno l'unione materiale e spirituale fra i coniugi.
Conseguentemente, in accoglimento della concorde richiesta delle parti, deve essere pronunciata la separazione personale dei coniugi ex art. 151 c.c.
Con separata ordinanza le parti vanno rimesse innanzi al giudice relatore per la prosecuzione del procedimento ai fini della definizione delle ulteriori domande.
p.q.m.
definitivamente decidendo nella causa n. 1178/2024 R.G. promossa da Parte_1
nei confronti di con l'intervento del Pubblico Ministero, Controparte_1
- dichiara la separazione personale dei coniugi e , uniti Parte_1 Controparte_1
in matrimonio in Rovigo in data 26.2.2002, atto regolarmente iscritto nel Registro degli atti di matrimonio al n. 4, parte I, ufficio 1, anno 2002;
- manda alla cancelleria per gli adempimenti di rito;
- spese da liquidarsi all'esito del giudizio;
- rimette con separata ordinanza le parti innanzi al giudice relatore.
Così deciso in Rovigo, nella Camera di Consiglio tenutasi in data 11.03.2025 il Presidente
Dott.ssa Paola di Francesco
Il Giudice relatore
Dott.ssa Federica Abiuso
pag. 4/4