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Sentenza 10 febbraio 2026
Sentenza 10 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Messina, sez. VI, sentenza 10/02/2026, n. 829 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Messina |
| Numero : | 829 |
| Data del deposito : | 10 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 829/2026
Depositata il 10/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MESSINA Sezione 6, riunita in udienza il 22/09/2025 alle ore 09:30 in composizione monocratica:
IARRERA MICHELINA, Giudice monocratico in data 22/09/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 7265/2024 depositato il 26/11/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - IO - Messina
elettivamente domiciliato presso Email_2
terzi chiamati in causa
Ato Me 1 S.p.a. In Liquidazione - 02683660837
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520240034487706 TARI 2009
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520240034487706 TARI 2010
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520240034487706 TARI 2011
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520240034487706 TARI 2012 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 5422/2025 depositato il
29/09/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 26.11.2024 Ricorrente_1, come in atti rappresentato e difeso, impugnava la cartella di pagamento n. 295 2024 00344877 06 000, , notificata in data 03.09.2024, con la quale veniva richiesto il complessivo pagamento della somma di € 1.813,88, a titolo di tassa raccolta rifiuti, in riferimento agli anni di imposta 2009, 2010, 2011 e 2012, in virtù di intimazione di pagamento n. 293134 che si assume notificata il 30/11/2019.
Eccepiva l'omessa notifica degli atti presupposti;
l'intervenuta prescrizione quinquennale del credito.
L'Società_1 s.p.a. è rimasta contumace.
Alla camera di consiglio del 28.04.2025, è stata emessa ordinanza ai sensi del comma 6, dell'art. 14 del D. lgs. 546/92, con la quale veniva ordinato alla ricorrente di integrare il contraddittorio nei confronti dell'Agenzia
Entrate IO.
All'esito dell'udienza odierna, il giudizio è stato dunque deciso, come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Come chiarito in punto di fatto, questo Giudice con ordinanza 1347/2025 ha disposto l'integrazione del contraddittorio, nei confronti dell'Agenzia delle Entrate - IO -, entro il termine perentorio di 10 giorni dalla comunicazione dell' ordinanza.
Ai sensi dell'art. 14 comma 6-bis d.Lv. 546/92, con riferimento ai ricorsi notificati a partire dal 4/1/2024, «in caso di vizi della notificazione eccepiti nei riguardi di un atto presupposto emesso da un soggetto diverso da quello che ha emesso l'atto impugnato, il ricorso è sempre proposto nei confronti di entrambi i soggetti
». Discende che la mancata proposizione del ricorso nei confronti di uno dei soggetti determina la decadenza insanabile di cui all'art. 21 d.Lv. 546/92, secondo cui «il ricorso deve essere proposto a pena di inammissibilità entro sessanta giorni dalla data di notificazione dell'atto impugnato»: dal momento che il ricorso, come specificato dalla norma «è sempre proposto nei confronti di entrambi i soggetti», la mancata proposizione dello stesso nei confronti di uno dei destinatari primari, produce gli effetti propri della mancata tempestiva proposizione del ricorso, senza possibilità di successiva integrazione di contraddittorio.
Orbene, nonostante la suddetta ordinanza, in atti non risulta disposta integrazione del contraddittorio.
Dal mancato assolvimento dell'onere integrativo, coerentemente con le premesse e con l'avviso della perentorietà dei termini, deriva l'estinzione del procedimento per inattività delle parti. Nulla è dovuto per le spese.
P.Q.M.
La Corte, in composizione monocratica, dichiara improcedibile il ricorso. Nulla per le spese. Cosi è deciso in Messina li, 22 settembre 2025
Depositata il 10/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MESSINA Sezione 6, riunita in udienza il 22/09/2025 alle ore 09:30 in composizione monocratica:
IARRERA MICHELINA, Giudice monocratico in data 22/09/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 7265/2024 depositato il 26/11/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - IO - Messina
elettivamente domiciliato presso Email_2
terzi chiamati in causa
Ato Me 1 S.p.a. In Liquidazione - 02683660837
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520240034487706 TARI 2009
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520240034487706 TARI 2010
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520240034487706 TARI 2011
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520240034487706 TARI 2012 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 5422/2025 depositato il
29/09/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 26.11.2024 Ricorrente_1, come in atti rappresentato e difeso, impugnava la cartella di pagamento n. 295 2024 00344877 06 000, , notificata in data 03.09.2024, con la quale veniva richiesto il complessivo pagamento della somma di € 1.813,88, a titolo di tassa raccolta rifiuti, in riferimento agli anni di imposta 2009, 2010, 2011 e 2012, in virtù di intimazione di pagamento n. 293134 che si assume notificata il 30/11/2019.
Eccepiva l'omessa notifica degli atti presupposti;
l'intervenuta prescrizione quinquennale del credito.
L'Società_1 s.p.a. è rimasta contumace.
Alla camera di consiglio del 28.04.2025, è stata emessa ordinanza ai sensi del comma 6, dell'art. 14 del D. lgs. 546/92, con la quale veniva ordinato alla ricorrente di integrare il contraddittorio nei confronti dell'Agenzia
Entrate IO.
All'esito dell'udienza odierna, il giudizio è stato dunque deciso, come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Come chiarito in punto di fatto, questo Giudice con ordinanza 1347/2025 ha disposto l'integrazione del contraddittorio, nei confronti dell'Agenzia delle Entrate - IO -, entro il termine perentorio di 10 giorni dalla comunicazione dell' ordinanza.
Ai sensi dell'art. 14 comma 6-bis d.Lv. 546/92, con riferimento ai ricorsi notificati a partire dal 4/1/2024, «in caso di vizi della notificazione eccepiti nei riguardi di un atto presupposto emesso da un soggetto diverso da quello che ha emesso l'atto impugnato, il ricorso è sempre proposto nei confronti di entrambi i soggetti
». Discende che la mancata proposizione del ricorso nei confronti di uno dei soggetti determina la decadenza insanabile di cui all'art. 21 d.Lv. 546/92, secondo cui «il ricorso deve essere proposto a pena di inammissibilità entro sessanta giorni dalla data di notificazione dell'atto impugnato»: dal momento che il ricorso, come specificato dalla norma «è sempre proposto nei confronti di entrambi i soggetti», la mancata proposizione dello stesso nei confronti di uno dei destinatari primari, produce gli effetti propri della mancata tempestiva proposizione del ricorso, senza possibilità di successiva integrazione di contraddittorio.
Orbene, nonostante la suddetta ordinanza, in atti non risulta disposta integrazione del contraddittorio.
Dal mancato assolvimento dell'onere integrativo, coerentemente con le premesse e con l'avviso della perentorietà dei termini, deriva l'estinzione del procedimento per inattività delle parti. Nulla è dovuto per le spese.
P.Q.M.
La Corte, in composizione monocratica, dichiara improcedibile il ricorso. Nulla per le spese. Cosi è deciso in Messina li, 22 settembre 2025