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Sentenza 13 novembre 2025
Sentenza 13 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 13/11/2025, n. 5689 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 5689 |
| Data del deposito : | 13 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI SEZIONE III CIVILE Composta dai magistrati Dott. Giulio Cataldi Presidente Dott. Michele Caccese Consigliere Dott. Pasquale Ucci Consigliere relatore Riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n. 1404/2022 del R.G.A.C. pendente TRA gà , (c.f.: ), in Parte_1 Pt_1 Parte_2 P.IVA_1 persona del legale rapp.te p.t., rappresentata e difesa dall'Avv. Silvestri Chiara (c.f.:
), come da procura su foglio separato;
C.F._1
APPELLANTE E
nato a [...] l'[...] (c.f.: ) e Controparte_1 C.F._2
nata a [...] il [...] (c.f.: ) Controparte_2 C.F._3
APPELLATI CONTUMACI
(c.f.: , tramite la Controparte_3 P.IVA_2 mandataria (c.f.: , giusta Controparte_4 P.IVA_3 procura speciale del 07/08/2020, autenticata nella firma e nei poteri dal notaio Persona_1 di Milano, repertorio n. 48.439, raccolta n. 22.271, in persona del suo procuratore, dott.
, come da procura speciale del 31/07/2018 conferitagli con atto per notar Controparte_5
di Roma, rep. n. 18551, racc. n. 8917, registrata all'Agenzia delle Entrate – Persona_2
Ufficio di Roma 2 in data 02/08/2018 al n. 22649, serie 1T, rappresentata e difesa dall'Avv. Caggiano Gianfranco (c.f.: ), come da procura su foglio separato;
C.F._4
APPELLATA CONCLUSIONI All'udienza del 28/05/2025 le parti costituite concludevano riportandosi a tutte le rispettive domande ed eccezioni come formulate nei propri precedenti scritti difensivi. MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1.Occorre premettere che con atto di citazione notificato in data 2.5.2012, la Parte_3 Parte (di seguito, per brevità, solo “ ”) conveniva in giudizio e
[...] Controparte_1 [...]
dinanzi al Tribunal apoli, allegando che: Controparte_2
a) nel febbraio 2002, era divenuto agente e promotore finanziario della Controparte_1
Banca impegnandosi a raggiungere determinati livelli di produzione, in cambio del versamento in suo favore - mediante rate mensili – di un “bonus d'ingresso” di complessivi € 371,848,97; b) malgrado i pagamenti e le agevolazioni ricevute, il aveva sostanzialmente CP_1 mostrato, fin dall'inizio, di non intendere assolvere ai suoi impegni e, successivamente, aveva
1 dichiarato di recedere, per giusta causa, dal rapporto di agenzia proponendo un'azione giudiziaria nei propri confronti dinanzi al Tribunale di Napoli, sezione lavoro;
c) tuttavia, il Tribunale di Napoli aveva rigettato la domanda del e aveva accolto la CP_1 domanda riconvenzionale formulata dalla Banca per la restituzione delle somme pagate in suo favore a titolo di bonus d'ingresso condannando lo stesso al pagamento in favore della convenuta di € 111.382,51, oltre interessi;
tale sentenza era confermata dalla Corte di Appello di Napoli;
d) poco prima della pronuncia della sentenza del Tribunale di Napoli, il aveva CP_1 costituito, unitamente al proprio coniuge , un fondo patrimoniale avente Controparte_2 ad oggetto alcuni beni immobili di cui era proprietario. Parte Tanto premesso, la chiedeva al Tribunale di Napoli di revocare e dichiarare inefficace nei suoi confronti l'atto di costituzione di fondo patrimoniale sottoscritto dal e dalla CP_1
in data 25.5.2007. CP_2
Con sentenza n. 11689 del 2.9.2014, il Tribunale di Napoli “dichiarava inefficace nei confronti della l'atto stipulato in data 25/5/2007 in Napoli per notaio rep Parte_5 Persona_3
con il consenso della moglie un Controparte_1 Controparte_2 fondo patrimoniale ai sensi dell'art. 167 c.c. destinando a far fronte ai bisogni della famiglia la piena proprietà di un laboratorio artigianale sito in Napoli alla Via Ben Hur 52, … ed entrambi i coniugi costituirono un appartamento sito in Napoli alla Via Ben Hur 72 … 2) ordina al competente Conservatore dei RR.II di annotare la presente sentenza;
3) condanna i convenuti in solido a rimborsare alla società attrice le spese del presente giudizio che liquida in € 500 per esborsi ed € 8.000 per compenso, oltre iva e cpa”. Parte Con atto di gravame notificato alla in data 14.10.2014, e CP_1 CP_2 impugnavano la predetta sentenza prospettando che l'atto di conferimento degli immobili nel fondo patrimoniale non sarebbe stato revocabile perché concluso in presenza di un credito della banca litigioso e quindi meramente eventuale;
perché non avrebbe leso la garanzia patrimoniale del creditore, il quale sarebbe stato comunque in grado di procedere ad esecuzione su altri beni di proprietà di;
altresì, perché all'atto della disposizione il debitore non CP_1 avrebbe inteso pregiudicare o frodare la banca. Parte Si costituiva nel processo di secondo grado la , impugnando in toto il gravame avversario di cui chiedeva il rigetto. Dopo alcuni rinvii dell'udienza fissata per la precisazione delle conclusioni, in data 15.3.2021, con comparsa di intervento ai sensi dell'art. 111 c.p.c., si costituiva la
[...]
(di seguito solo , per mezzo della sua mandataria Controparte_6 CP_3 [...]
sul presupposto dell'intervenuta cessione in blocco ex art. 58 tub di Controparte_4 un portafoglio di contratti e crediti dalla in proprio favore Parte_5 comprensivo anche del credito vantato nei confronti dell'appellante. In data 1.7.2021, il difensore delle parti appellanti e provvedeva al CP_1 CP_2 deposito telematico dei seguenti atti:
• rinuncia all'appello ex art. 306 c.p.c., nel quale si dava atto: 1) della pendenza del Cont giudizio tra (qualificata appellata originaria) ed quale interventrice ex
CP_3 art. 111 c.p.c. (qualificata “cessionaria del credito oggetto di lite”) e che tra e
CP_3 gli appellanti e era intervenuto un accordo per la definizione CP_1 CP_2 tombale dei rapporti tutti tra le parti originarie, per effetto del quale il CP_1 aveva corrisposto ad l'importo di €. 20.000,00, conseguendo da ciò la rinuncia
CP_3 all'appello, con compensazione delle spese di lite;
2) che tale proposta di accordo, era stata notificata a mezzo pec all'avv. Gianfranco Caggiano (per la , al fine di
CP_3 conseguire gli effetti di cui all'art. 306 c.p.c.;
2 • atto di accettazione della rinuncia al giudizio, da parte dell'avv. Gianfranco Caggiano per conto di CP_3
All'esito del deposito di tali atti, con nota congiunta sottoscritta dai medesimi procuratori delle parti appellanti e della parte intervenuta, gli stessi chiedevano alla Corte di Appello di estinguere il giudizio. Pertanto, all'esito dell'udienza del 9.9.2021, con sentenza n. 3388/2021 pubblicata in data 20.9.2021, la Corte di Appello di Napoli dichiarava estinto il processo affermando che “la rinuncia agli atti è idonea a provocare l'estinzione del giudizio essendo stata accettata dall'altra parte appellata e, secondo quanto concordemente richiesto da entrambe le Parti, alcuna statuizione dovrà essere adottata in ordine alla regolamentazione delle spese di lite nei confronti delle stesse. Parte
2.Avverso tale sentenza ha proposto domanda di revocazione la denunciando l'errore di fatto, ex art. 395, n. 4 c.p.c., nel quale sarebbe incorsa la Corte di Appello affermando che “i Difensori delle Parti hanno dichiarato di aver transatto la controversia e di essere addivenuti alla rinuncia all'appello…”, senza avvedersi della circostanza – dirimente - che l'accordo transattivo non era intervenuto tra tutte le parti costituite nel giudizio, ma esclusivamente tra la (quale CP_4 mandataria di e asserita cessionaria del credito) e e tre, nel CP_3 CP_1 CP_2 predetto giudizio, era costituita anche la titolare del credito vantato nei Parte_3 confronti del , che non era mai stata estromessa dal processo. CP_1 Parte Inoltre, il ha dedotto che, diversamente da quanto esposto da il credito nei CP_3 confronti di ceduto a quest'ultima, non era quello oggetto del giudizio Controparte_1 estinto per un valore di € 162.000,00 (come attualizzato), bensì quello derivante dallo scoperto di conto corrente n. 01-080-01000500, che il intratteneva presso una sua filiale per CP_1 un totale di € 22.835,72. Parte Revocata la sentenza n. 3388/2021 emessa dalla Corte di Appello di Napoli, la chiede, quindi, di confermare la sentenza del Tribunale di Napoli, n. 11689/2014 del 2.9.2014, di rigettare l'impugnazione proposta da e nonché di Controparte_1 Controparte_2 accertare il difetto di legittimazione attiva di , quale mandataria Controparte_4 Parte di , in relazione al credito vantato da ed oggetto del giudizio n.r.g. 4107/2014 con CP_3 condanna delle controparti al rimborso delle spese di giudizio.
, costituitasi in nome e per conto di ha riconosciuto la fondatezza della domanda CP_4 CP_3 Parte di in ordine alla propria carenza di legittimazione attiva con riferimento al credito oggetto de izio di revocazione e, in particolare:
• ha ammesso di essere intervenuta nel giudizio di appello sull'erroneo presupposto che le fosse stato ceduto anche il credito di € 111.392,97 ma che, invece, il credito effettivamente ceduto, come risulta dalla "dichiarazione di cessione del credito", era il rapporto n. 01-080-01000500 riferito al conto corrente ordinario, per un importo di € 22.835,72; Parte
• ha, altresì, riconosciuto che non era stata estromessa dal giudizio e che, pertanto, il processo avrebbe dovuto proseguire tra le parti originarie, ai sensi dell'art. 111, primo comma, c.p.c.;
• ha precisato che l'accordo transattivo del 19.5.2021 riguardava solo l'esposizione debitoria relativa al conto corrente per l'importo di € 22.835,7210.
, quindi, ha concluso chiedendo che la Corte, in accoglimento della domanda di CP_4 Parte revocazione di , dichiari la carenza di legittimazione attiva di e che rigetti eventuali CP_3 richieste di condanna alle spese nei propri confronti, chiedendo, invece che e CP_1
siano condannati al pagamento delle spese di lite e/o a manlevarla da ogni CP_2 pregiudizio.
3 e , nonostante la regolarità della notifica dell'atto di Controparte_1 Controparte_2 appello, preferivano rimanere contumaci in questo grado di giudizio. All'udienza del 28.5.2025, la causa veniva trattenuta in decisione, con assegnazione alle parti dei termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica. Va segnalato, infine, che in data 22.7.2025 depositava una comparsa di Controparte_1 costituzione in giudizio chiedendo il rigetto dell'istanza di revocazione della sentenza.
3. Preliminarmente va rilevato che la costituzione in giudizio di è Controparte_1 inammissibile e di essa non può tenersi conto, con la conseguenza rte appellata deve essere ritenuta contumace. Difatti, la costituzione del convenuto in cancelleria, qualora non avvenga col rispetto del termine di venti giorni prima dell'udienza di comparizione, può aver luogo in qualsiasi momento, ma solo fino a quando la causa non sia trattenuta per la decisione, come risulta dal combinato disposto degli artt. 166 e 293 c.p.c. La costituzione in un momento successivo è preclusa e risponde a esigenze di coordinamento fra l'attività difensiva delle parti e l'esercizio della funzione decisoria (cfr. Cass. Sez. 2, Sentenza n. 6905 del 04/06/1992). Parte Tanto premesso, ritiene il Collegio che il ricorso proposto da è inammissibile perché volto a censurare un errore di diritto e non meramente di fatto. Occorre premettere che, l'errore di fatto previsto dall'articolo 395, n. 4, del cpc, idoneo a determinare la revocazione delle sentenze deve: 1) consistere in una errata percezione del fatto, in una svista di carattere materiale, oggettivamente ed immediatamente rilevabile, tale da avere indotto il giudice a supporre la esistenza di un fatto la cui verità era esclusa in modo incontrovertibile, oppure a considerare inesistente un fatto accertato in modo parimenti indiscutibile;
2) essere decisivo, nel senso che, se non vi fosse stato, la decisione sarebbe stata diversa;
3) non cadere su di un punto controverso sul quale la Corte si sia pronunciata;
4) presentare i caratteri della evidenza e della obiettività, sì da non richiedere, per essere apprezzato, lo sviluppo di argomentazioni induttive e di indagini ermeneutiche;
5) non consistere in un vizio di sussunzione del fatto, né in un errore nella scelta del criterio di valutazione del fatto medesimo;
in altri termini, l'errore non soltanto deve apparire di assoluta immediatezza e di semplice e concreta rilevabilità, ma non può tradursi in un preteso, inesatto apprezzamento delle risultanze processuali, ovvero di norme giuridiche e principi giurisprudenziali, vertendosi, in tal caso, nella ipotesi dell'errore di giudizio, inidoneo a determinare la revocabilità delle sentenze della Cassazione. (cfr. Cassazione civile sez. lav., 06/09/2025, n.24677). Determinante ai fini dell'esistenza dell'errore revocatorio è che vi sia stata un'attività percettiva da parte del giudice, la quale si sia tradotta nel supporre esistente un fatto la cui esistenza sia incontrovertibilmente esclusa dagli atti. La Corte di Cassazione ha chiarito in modo efficace la differenza fra il supporre (erroneamente) l'esistenza del fatto e l'omessa (attività) di valutazione: "la viziata percezione, la supposizione errata della sussistenza o insussistenza del fatto, dovrà necessariamente essere espressa e mai implicita, posto che in tal caso sussisterebbe piuttosto vizio di motivazione, di cui all'art. 360 c.p.c., n.
5. In tal senso, ove l'errore del giudice non sia frutto di un'errata supposizione, direttamente desumibile dagli atti e documenti di causa, circa la sussistenza di un fatto decisivo e non contestato, ma di un'omessa percezione di tale fatto, essa non potrà integrare gli estremi dell'errore revocatorio, ricadendo, al contrario, nell'ambito di un'omessa valutazione dei fatti di causa, che sarebbe censurabile ex art. 360 c.p.c., n. 5, se si riferisse a fatti sostanziali, ovvero ex art. 360 c.p.c., n. 4, ove si trattasse di omesso esame di fatti processuali". (cfr. Cass. 21 luglio
4 2010, n. 17110 nella quale si è affermato che la mera tardiva proposizione del ricorso per Cassazione, chiaramente desumibile dagli atti ma non rilevata in sentenza, non integra un errore di fatto idoneo a giustificare la revocazione della pronuncia di legittimità ai sensi dell'art. 395 c.p.c., n.
4. Nel caso di specie la ricorrente assume quale errore di fatto idoneo a determinare la revocazione della sentenza la circostanza che la Corte di Appello ha dichiarato estinto il giudizio ex art. 306 c.p.c. omettendo di considerare che, oltre a e Controparte_1 [...] Parte
e alla risultava parte del giudizio anche poiché, dopo l'intervento Controparte_2 CP_3 dell'asserita cessionaria del credito, l'appellata non era stata mai estromessa dal giudizio. Tuttavia, l'omesso esame della circostanza processuale non corrisponde alla falsa percezione perché, mentre quest'ultima comporta l'erronea supposizione, esso resta un fatto che non si traduce in alcuna attività ed a cui la legge collega unicamente l'effetto del vizio motivazionale o della violazione processuale. La mera mancanza di disamina della questione, integrando una mera omissione e non un'attività percettiva (sia pure erronea), è suscettibile di integrare astrattamente una violazione processuale, ma non l'errore revocatorio, che implica la positiva (ed erronea) supposizione di un fatto. La parte ricorrente confonde in definitiva l'effetto giuridico (in termini di invalidità per la asserita violazione processuale) con l'attività del giudice, la quale comporta una percezione e la relativa supposizione, come recita l'art. 395, n.
4. Fatto costitutivo della revocazione è in definitiva non l'effetto della violazione processuale, ma l'eventuale attività percettiva e di supposizione, manifestatasi nella motivazione, che costituisca la causa di quell'effetto (da cui anche la necessaria decisività dell'errore revocatorio). È appena il caso di aggiungere che l'asserito errore di fatto (rectius di diritto) non avrebbe efficacia di decisività in relazione all'effetto che la ricorrente deduce quale scopo della proposta revocazione In proposito occorre brevemente osservare che nel sistema processuale vigente non si rinviene, come è noto, un'espressa disciplina della rinuncia agli atti nel giudizio di impugnazione in quanto l'art. 338 c.p.c., nel quadro della disciplina generale delle impugnazioni, si limita a disporre che l'estinzione del procedimento d'appello o di revocazione di cui ai numeri 4 e 5 dell'art. 395 c.p.c., fa passare in giudicato la sentenza impugnata, salvo che ne siano stati modificati gli effetti con provvedimenti pronunciati nel procedimento estinto. Non si dubita, peraltro, in ordine all'ammissibilità di detta rinuncia nel giudizio di appello in forza del richiamo contenuto nell'art. 359 c.p.c. alle norme regolatrici del giudizio di primo grado, e dovendosi, altresì escludere la sua incompatibilità con il detto mezzo di gravame. Sul tema, si segnala la seguente pronuncia della Suprema Corte a mente della quale: "La rinuncia all'azione, diversamente dalla rinuncia agli atti del giudizio, non richiede l'accettazione della controparte, estingue l'azione, determina la cessazione della materia del contendere e, avendo l'efficacia di un rigetto, nel merito, della domanda, comporta che le spese del processo devono essere poste a carico del rinunciante;
peraltro, qualora la rinuncia intervenga nella fase di impugnazione, la liquidazione delle spese processuali nel procedimento di appello deve essere effettuata tenendo conto dell'esito complessivo del giudizio, e non già separando l'esito del giudizio di impugnazione dai risultati totali della lite. In altre parole, la rinuncia all'azione (o rinuncia all'impugnazione se interviene dopo il giudizio di primo grado) va tenuta distinta dalla rinuncia agli atti del giudizio - ammissibile, si ripete, anche in appello ex artt. 359 e 306 c.p.c. - perché è rinunzia di merito ed è immediatamente efficace anche senza l'accettazione della controparte determinando il venir meno del potere- dovere del giudice di pronunziare.
5 Diversamente, per la rinunzia agli atti del giudizio, di primo grado o di appello, si ritiene che l'accettazione sia necessaria soltanto nel caso in cui la parte, nei cui confronti la rinunzia è fatta, abbia interesse alla prosecuzione del processo;
interesse che deve concretarsi nella possibilità di conseguire un risultato utile e giuridicamente apprezzabile, e che presuppone la proposizione, da parte sua, di richieste il cui integrale accoglimento procurerebbe ad essa una utilità maggiore di quella che consegue con l'estinzione del processo. Ciò posto, la rinuncia agli atti del giudizio di appello (a cui consegue l'estinzione di tale giudizio), in perfetto parallelismo con la rinuncia all'azione nel giudizio di primo grado (e con la rinuncia all'impugnazione), determina, per il disposto dell'art. 338 c.p.c., il passaggio in giudicato della sentenza impugnata (cfr. Cass. n. 5250/2018). Parte Orbene, nel caso di specie, indipendentemente dalla comunicazione e dall'accettazione del della “rinuncia all'appello” da parte degli appellanti, la Corte non avrebbe potuto che dichiarare, ex art. 306 c.p.c. l'estinzione del giudizio di appello – a cui è conseguito il passaggio in giudicato della sentenza impugnata del Tribunale di Napoli n. 11689/2014 del 2/9/2014, che dichiarava inefficace, nei confronti della l'impugnato atto di costituzione del fondo patrimoniale e Pt_3 condannava i convenuti al pagamento delle spese di lite. Parte Infatti, è evidente che, a prescindere dalla qualificazione di detta “rinuncia all'appello”, non poteva avere nessun interesse alla prosecuzione del giudizio avendo già conseguito la possibilità di agire in via esecutiva nei confronti del proprio debitore anche sui beni costituiti in detto fondo patrimoniale. D'altra parte, la sentenza della Corte di Appello impugnata per revocazione non contiene nessuna affermazione esplicita in ordine alla titolarità del credito originario di € 111.382,51, Parte oltre gli interessi, vantato da nei confronti del per la restituzione delle somme CP_1 pagate allo stesso a titolo di bonus d'ingresso nel rapporto di agenzia;
né tale accertamento può ritenersi implicito nella dichiarazione di estinzione del giudizio essendo conseguita la stessa alla mera rinuncia all'appello versata in atti dalle parti, senza nessun riferimento ad una eventuale cessazione della materia del contendere, e tenendo conto che il giudizio non aveva ad oggetto l'esistenza del predetto credito ma l'azione revocatoria esperita dalla sui beni costituiti nel Pt_3 fondo patrimoniale. Alla luce di quanto premesso il ricorso deve essere dichiarato inammissibile mentre nulla deve essere liquidato per le spese di lite atteso che:
• si è costituita in giudizio chiedendo l'accoglimento del ricorso di revocazione CP_3 Parte proposto da;
• si è costituito dopo l'udienza di precisazione delle conclusioni Controparte_1 ovvero quando tale attività era già preclusa. Si dichiara, infine, ai sensi dell'art. 13 c. 1 quater del DPR n. 115/02, così come introdotto dall'art. 1 c. 17 della Legge n. 228/12, la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'atto d'appello a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Napoli, sezione III civile, come sopra composta, definitivamente pronunziando sul ricorso per la revocazione della sentenza n. 3388/2021, pubblicata in data 20.9.2021 dalla Corte di Appello di Napoli, proposto da (già Parte_1 Parte_6
, nei confronti di , e
[...] Controparte_1 Controparte_2 [...] osì provvede: Controparte_3
1. Dichiara il ricorso inammissibile;
2. Nulla per spese;
6 3. dichiara, infine, ai sensi dell'art. 13 c. 1 quater del DPR n. 115/02, così come introdotto dall'art. 1 c. 17 della Legge n. 228/12, la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'atto d'appello a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13. Così deciso in Napoli, il 5/11/2025
Il Consigliere relatore Il Presidente Dott. Pasquale Ucci dott. Giulio Cataldi
7
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI SEZIONE III CIVILE Composta dai magistrati Dott. Giulio Cataldi Presidente Dott. Michele Caccese Consigliere Dott. Pasquale Ucci Consigliere relatore Riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n. 1404/2022 del R.G.A.C. pendente TRA gà , (c.f.: ), in Parte_1 Pt_1 Parte_2 P.IVA_1 persona del legale rapp.te p.t., rappresentata e difesa dall'Avv. Silvestri Chiara (c.f.:
), come da procura su foglio separato;
C.F._1
APPELLANTE E
nato a [...] l'[...] (c.f.: ) e Controparte_1 C.F._2
nata a [...] il [...] (c.f.: ) Controparte_2 C.F._3
APPELLATI CONTUMACI
(c.f.: , tramite la Controparte_3 P.IVA_2 mandataria (c.f.: , giusta Controparte_4 P.IVA_3 procura speciale del 07/08/2020, autenticata nella firma e nei poteri dal notaio Persona_1 di Milano, repertorio n. 48.439, raccolta n. 22.271, in persona del suo procuratore, dott.
, come da procura speciale del 31/07/2018 conferitagli con atto per notar Controparte_5
di Roma, rep. n. 18551, racc. n. 8917, registrata all'Agenzia delle Entrate – Persona_2
Ufficio di Roma 2 in data 02/08/2018 al n. 22649, serie 1T, rappresentata e difesa dall'Avv. Caggiano Gianfranco (c.f.: ), come da procura su foglio separato;
C.F._4
APPELLATA CONCLUSIONI All'udienza del 28/05/2025 le parti costituite concludevano riportandosi a tutte le rispettive domande ed eccezioni come formulate nei propri precedenti scritti difensivi. MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1.Occorre premettere che con atto di citazione notificato in data 2.5.2012, la Parte_3 Parte (di seguito, per brevità, solo “ ”) conveniva in giudizio e
[...] Controparte_1 [...]
dinanzi al Tribunal apoli, allegando che: Controparte_2
a) nel febbraio 2002, era divenuto agente e promotore finanziario della Controparte_1
Banca impegnandosi a raggiungere determinati livelli di produzione, in cambio del versamento in suo favore - mediante rate mensili – di un “bonus d'ingresso” di complessivi € 371,848,97; b) malgrado i pagamenti e le agevolazioni ricevute, il aveva sostanzialmente CP_1 mostrato, fin dall'inizio, di non intendere assolvere ai suoi impegni e, successivamente, aveva
1 dichiarato di recedere, per giusta causa, dal rapporto di agenzia proponendo un'azione giudiziaria nei propri confronti dinanzi al Tribunale di Napoli, sezione lavoro;
c) tuttavia, il Tribunale di Napoli aveva rigettato la domanda del e aveva accolto la CP_1 domanda riconvenzionale formulata dalla Banca per la restituzione delle somme pagate in suo favore a titolo di bonus d'ingresso condannando lo stesso al pagamento in favore della convenuta di € 111.382,51, oltre interessi;
tale sentenza era confermata dalla Corte di Appello di Napoli;
d) poco prima della pronuncia della sentenza del Tribunale di Napoli, il aveva CP_1 costituito, unitamente al proprio coniuge , un fondo patrimoniale avente Controparte_2 ad oggetto alcuni beni immobili di cui era proprietario. Parte Tanto premesso, la chiedeva al Tribunale di Napoli di revocare e dichiarare inefficace nei suoi confronti l'atto di costituzione di fondo patrimoniale sottoscritto dal e dalla CP_1
in data 25.5.2007. CP_2
Con sentenza n. 11689 del 2.9.2014, il Tribunale di Napoli “dichiarava inefficace nei confronti della l'atto stipulato in data 25/5/2007 in Napoli per notaio rep Parte_5 Persona_3
con il consenso della moglie un Controparte_1 Controparte_2 fondo patrimoniale ai sensi dell'art. 167 c.c. destinando a far fronte ai bisogni della famiglia la piena proprietà di un laboratorio artigianale sito in Napoli alla Via Ben Hur 52, … ed entrambi i coniugi costituirono un appartamento sito in Napoli alla Via Ben Hur 72 … 2) ordina al competente Conservatore dei RR.II di annotare la presente sentenza;
3) condanna i convenuti in solido a rimborsare alla società attrice le spese del presente giudizio che liquida in € 500 per esborsi ed € 8.000 per compenso, oltre iva e cpa”. Parte Con atto di gravame notificato alla in data 14.10.2014, e CP_1 CP_2 impugnavano la predetta sentenza prospettando che l'atto di conferimento degli immobili nel fondo patrimoniale non sarebbe stato revocabile perché concluso in presenza di un credito della banca litigioso e quindi meramente eventuale;
perché non avrebbe leso la garanzia patrimoniale del creditore, il quale sarebbe stato comunque in grado di procedere ad esecuzione su altri beni di proprietà di;
altresì, perché all'atto della disposizione il debitore non CP_1 avrebbe inteso pregiudicare o frodare la banca. Parte Si costituiva nel processo di secondo grado la , impugnando in toto il gravame avversario di cui chiedeva il rigetto. Dopo alcuni rinvii dell'udienza fissata per la precisazione delle conclusioni, in data 15.3.2021, con comparsa di intervento ai sensi dell'art. 111 c.p.c., si costituiva la
[...]
(di seguito solo , per mezzo della sua mandataria Controparte_6 CP_3 [...]
sul presupposto dell'intervenuta cessione in blocco ex art. 58 tub di Controparte_4 un portafoglio di contratti e crediti dalla in proprio favore Parte_5 comprensivo anche del credito vantato nei confronti dell'appellante. In data 1.7.2021, il difensore delle parti appellanti e provvedeva al CP_1 CP_2 deposito telematico dei seguenti atti:
• rinuncia all'appello ex art. 306 c.p.c., nel quale si dava atto: 1) della pendenza del Cont giudizio tra (qualificata appellata originaria) ed quale interventrice ex
CP_3 art. 111 c.p.c. (qualificata “cessionaria del credito oggetto di lite”) e che tra e
CP_3 gli appellanti e era intervenuto un accordo per la definizione CP_1 CP_2 tombale dei rapporti tutti tra le parti originarie, per effetto del quale il CP_1 aveva corrisposto ad l'importo di €. 20.000,00, conseguendo da ciò la rinuncia
CP_3 all'appello, con compensazione delle spese di lite;
2) che tale proposta di accordo, era stata notificata a mezzo pec all'avv. Gianfranco Caggiano (per la , al fine di
CP_3 conseguire gli effetti di cui all'art. 306 c.p.c.;
2 • atto di accettazione della rinuncia al giudizio, da parte dell'avv. Gianfranco Caggiano per conto di CP_3
All'esito del deposito di tali atti, con nota congiunta sottoscritta dai medesimi procuratori delle parti appellanti e della parte intervenuta, gli stessi chiedevano alla Corte di Appello di estinguere il giudizio. Pertanto, all'esito dell'udienza del 9.9.2021, con sentenza n. 3388/2021 pubblicata in data 20.9.2021, la Corte di Appello di Napoli dichiarava estinto il processo affermando che “la rinuncia agli atti è idonea a provocare l'estinzione del giudizio essendo stata accettata dall'altra parte appellata e, secondo quanto concordemente richiesto da entrambe le Parti, alcuna statuizione dovrà essere adottata in ordine alla regolamentazione delle spese di lite nei confronti delle stesse. Parte
2.Avverso tale sentenza ha proposto domanda di revocazione la denunciando l'errore di fatto, ex art. 395, n. 4 c.p.c., nel quale sarebbe incorsa la Corte di Appello affermando che “i Difensori delle Parti hanno dichiarato di aver transatto la controversia e di essere addivenuti alla rinuncia all'appello…”, senza avvedersi della circostanza – dirimente - che l'accordo transattivo non era intervenuto tra tutte le parti costituite nel giudizio, ma esclusivamente tra la (quale CP_4 mandataria di e asserita cessionaria del credito) e e tre, nel CP_3 CP_1 CP_2 predetto giudizio, era costituita anche la titolare del credito vantato nei Parte_3 confronti del , che non era mai stata estromessa dal processo. CP_1 Parte Inoltre, il ha dedotto che, diversamente da quanto esposto da il credito nei CP_3 confronti di ceduto a quest'ultima, non era quello oggetto del giudizio Controparte_1 estinto per un valore di € 162.000,00 (come attualizzato), bensì quello derivante dallo scoperto di conto corrente n. 01-080-01000500, che il intratteneva presso una sua filiale per CP_1 un totale di € 22.835,72. Parte Revocata la sentenza n. 3388/2021 emessa dalla Corte di Appello di Napoli, la chiede, quindi, di confermare la sentenza del Tribunale di Napoli, n. 11689/2014 del 2.9.2014, di rigettare l'impugnazione proposta da e nonché di Controparte_1 Controparte_2 accertare il difetto di legittimazione attiva di , quale mandataria Controparte_4 Parte di , in relazione al credito vantato da ed oggetto del giudizio n.r.g. 4107/2014 con CP_3 condanna delle controparti al rimborso delle spese di giudizio.
, costituitasi in nome e per conto di ha riconosciuto la fondatezza della domanda CP_4 CP_3 Parte di in ordine alla propria carenza di legittimazione attiva con riferimento al credito oggetto de izio di revocazione e, in particolare:
• ha ammesso di essere intervenuta nel giudizio di appello sull'erroneo presupposto che le fosse stato ceduto anche il credito di € 111.392,97 ma che, invece, il credito effettivamente ceduto, come risulta dalla "dichiarazione di cessione del credito", era il rapporto n. 01-080-01000500 riferito al conto corrente ordinario, per un importo di € 22.835,72; Parte
• ha, altresì, riconosciuto che non era stata estromessa dal giudizio e che, pertanto, il processo avrebbe dovuto proseguire tra le parti originarie, ai sensi dell'art. 111, primo comma, c.p.c.;
• ha precisato che l'accordo transattivo del 19.5.2021 riguardava solo l'esposizione debitoria relativa al conto corrente per l'importo di € 22.835,7210.
, quindi, ha concluso chiedendo che la Corte, in accoglimento della domanda di CP_4 Parte revocazione di , dichiari la carenza di legittimazione attiva di e che rigetti eventuali CP_3 richieste di condanna alle spese nei propri confronti, chiedendo, invece che e CP_1
siano condannati al pagamento delle spese di lite e/o a manlevarla da ogni CP_2 pregiudizio.
3 e , nonostante la regolarità della notifica dell'atto di Controparte_1 Controparte_2 appello, preferivano rimanere contumaci in questo grado di giudizio. All'udienza del 28.5.2025, la causa veniva trattenuta in decisione, con assegnazione alle parti dei termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica. Va segnalato, infine, che in data 22.7.2025 depositava una comparsa di Controparte_1 costituzione in giudizio chiedendo il rigetto dell'istanza di revocazione della sentenza.
3. Preliminarmente va rilevato che la costituzione in giudizio di è Controparte_1 inammissibile e di essa non può tenersi conto, con la conseguenza rte appellata deve essere ritenuta contumace. Difatti, la costituzione del convenuto in cancelleria, qualora non avvenga col rispetto del termine di venti giorni prima dell'udienza di comparizione, può aver luogo in qualsiasi momento, ma solo fino a quando la causa non sia trattenuta per la decisione, come risulta dal combinato disposto degli artt. 166 e 293 c.p.c. La costituzione in un momento successivo è preclusa e risponde a esigenze di coordinamento fra l'attività difensiva delle parti e l'esercizio della funzione decisoria (cfr. Cass. Sez. 2, Sentenza n. 6905 del 04/06/1992). Parte Tanto premesso, ritiene il Collegio che il ricorso proposto da è inammissibile perché volto a censurare un errore di diritto e non meramente di fatto. Occorre premettere che, l'errore di fatto previsto dall'articolo 395, n. 4, del cpc, idoneo a determinare la revocazione delle sentenze deve: 1) consistere in una errata percezione del fatto, in una svista di carattere materiale, oggettivamente ed immediatamente rilevabile, tale da avere indotto il giudice a supporre la esistenza di un fatto la cui verità era esclusa in modo incontrovertibile, oppure a considerare inesistente un fatto accertato in modo parimenti indiscutibile;
2) essere decisivo, nel senso che, se non vi fosse stato, la decisione sarebbe stata diversa;
3) non cadere su di un punto controverso sul quale la Corte si sia pronunciata;
4) presentare i caratteri della evidenza e della obiettività, sì da non richiedere, per essere apprezzato, lo sviluppo di argomentazioni induttive e di indagini ermeneutiche;
5) non consistere in un vizio di sussunzione del fatto, né in un errore nella scelta del criterio di valutazione del fatto medesimo;
in altri termini, l'errore non soltanto deve apparire di assoluta immediatezza e di semplice e concreta rilevabilità, ma non può tradursi in un preteso, inesatto apprezzamento delle risultanze processuali, ovvero di norme giuridiche e principi giurisprudenziali, vertendosi, in tal caso, nella ipotesi dell'errore di giudizio, inidoneo a determinare la revocabilità delle sentenze della Cassazione. (cfr. Cassazione civile sez. lav., 06/09/2025, n.24677). Determinante ai fini dell'esistenza dell'errore revocatorio è che vi sia stata un'attività percettiva da parte del giudice, la quale si sia tradotta nel supporre esistente un fatto la cui esistenza sia incontrovertibilmente esclusa dagli atti. La Corte di Cassazione ha chiarito in modo efficace la differenza fra il supporre (erroneamente) l'esistenza del fatto e l'omessa (attività) di valutazione: "la viziata percezione, la supposizione errata della sussistenza o insussistenza del fatto, dovrà necessariamente essere espressa e mai implicita, posto che in tal caso sussisterebbe piuttosto vizio di motivazione, di cui all'art. 360 c.p.c., n.
5. In tal senso, ove l'errore del giudice non sia frutto di un'errata supposizione, direttamente desumibile dagli atti e documenti di causa, circa la sussistenza di un fatto decisivo e non contestato, ma di un'omessa percezione di tale fatto, essa non potrà integrare gli estremi dell'errore revocatorio, ricadendo, al contrario, nell'ambito di un'omessa valutazione dei fatti di causa, che sarebbe censurabile ex art. 360 c.p.c., n. 5, se si riferisse a fatti sostanziali, ovvero ex art. 360 c.p.c., n. 4, ove si trattasse di omesso esame di fatti processuali". (cfr. Cass. 21 luglio
4 2010, n. 17110 nella quale si è affermato che la mera tardiva proposizione del ricorso per Cassazione, chiaramente desumibile dagli atti ma non rilevata in sentenza, non integra un errore di fatto idoneo a giustificare la revocazione della pronuncia di legittimità ai sensi dell'art. 395 c.p.c., n.
4. Nel caso di specie la ricorrente assume quale errore di fatto idoneo a determinare la revocazione della sentenza la circostanza che la Corte di Appello ha dichiarato estinto il giudizio ex art. 306 c.p.c. omettendo di considerare che, oltre a e Controparte_1 [...] Parte
e alla risultava parte del giudizio anche poiché, dopo l'intervento Controparte_2 CP_3 dell'asserita cessionaria del credito, l'appellata non era stata mai estromessa dal giudizio. Tuttavia, l'omesso esame della circostanza processuale non corrisponde alla falsa percezione perché, mentre quest'ultima comporta l'erronea supposizione, esso resta un fatto che non si traduce in alcuna attività ed a cui la legge collega unicamente l'effetto del vizio motivazionale o della violazione processuale. La mera mancanza di disamina della questione, integrando una mera omissione e non un'attività percettiva (sia pure erronea), è suscettibile di integrare astrattamente una violazione processuale, ma non l'errore revocatorio, che implica la positiva (ed erronea) supposizione di un fatto. La parte ricorrente confonde in definitiva l'effetto giuridico (in termini di invalidità per la asserita violazione processuale) con l'attività del giudice, la quale comporta una percezione e la relativa supposizione, come recita l'art. 395, n.
4. Fatto costitutivo della revocazione è in definitiva non l'effetto della violazione processuale, ma l'eventuale attività percettiva e di supposizione, manifestatasi nella motivazione, che costituisca la causa di quell'effetto (da cui anche la necessaria decisività dell'errore revocatorio). È appena il caso di aggiungere che l'asserito errore di fatto (rectius di diritto) non avrebbe efficacia di decisività in relazione all'effetto che la ricorrente deduce quale scopo della proposta revocazione In proposito occorre brevemente osservare che nel sistema processuale vigente non si rinviene, come è noto, un'espressa disciplina della rinuncia agli atti nel giudizio di impugnazione in quanto l'art. 338 c.p.c., nel quadro della disciplina generale delle impugnazioni, si limita a disporre che l'estinzione del procedimento d'appello o di revocazione di cui ai numeri 4 e 5 dell'art. 395 c.p.c., fa passare in giudicato la sentenza impugnata, salvo che ne siano stati modificati gli effetti con provvedimenti pronunciati nel procedimento estinto. Non si dubita, peraltro, in ordine all'ammissibilità di detta rinuncia nel giudizio di appello in forza del richiamo contenuto nell'art. 359 c.p.c. alle norme regolatrici del giudizio di primo grado, e dovendosi, altresì escludere la sua incompatibilità con il detto mezzo di gravame. Sul tema, si segnala la seguente pronuncia della Suprema Corte a mente della quale: "La rinuncia all'azione, diversamente dalla rinuncia agli atti del giudizio, non richiede l'accettazione della controparte, estingue l'azione, determina la cessazione della materia del contendere e, avendo l'efficacia di un rigetto, nel merito, della domanda, comporta che le spese del processo devono essere poste a carico del rinunciante;
peraltro, qualora la rinuncia intervenga nella fase di impugnazione, la liquidazione delle spese processuali nel procedimento di appello deve essere effettuata tenendo conto dell'esito complessivo del giudizio, e non già separando l'esito del giudizio di impugnazione dai risultati totali della lite. In altre parole, la rinuncia all'azione (o rinuncia all'impugnazione se interviene dopo il giudizio di primo grado) va tenuta distinta dalla rinuncia agli atti del giudizio - ammissibile, si ripete, anche in appello ex artt. 359 e 306 c.p.c. - perché è rinunzia di merito ed è immediatamente efficace anche senza l'accettazione della controparte determinando il venir meno del potere- dovere del giudice di pronunziare.
5 Diversamente, per la rinunzia agli atti del giudizio, di primo grado o di appello, si ritiene che l'accettazione sia necessaria soltanto nel caso in cui la parte, nei cui confronti la rinunzia è fatta, abbia interesse alla prosecuzione del processo;
interesse che deve concretarsi nella possibilità di conseguire un risultato utile e giuridicamente apprezzabile, e che presuppone la proposizione, da parte sua, di richieste il cui integrale accoglimento procurerebbe ad essa una utilità maggiore di quella che consegue con l'estinzione del processo. Ciò posto, la rinuncia agli atti del giudizio di appello (a cui consegue l'estinzione di tale giudizio), in perfetto parallelismo con la rinuncia all'azione nel giudizio di primo grado (e con la rinuncia all'impugnazione), determina, per il disposto dell'art. 338 c.p.c., il passaggio in giudicato della sentenza impugnata (cfr. Cass. n. 5250/2018). Parte Orbene, nel caso di specie, indipendentemente dalla comunicazione e dall'accettazione del della “rinuncia all'appello” da parte degli appellanti, la Corte non avrebbe potuto che dichiarare, ex art. 306 c.p.c. l'estinzione del giudizio di appello – a cui è conseguito il passaggio in giudicato della sentenza impugnata del Tribunale di Napoli n. 11689/2014 del 2/9/2014, che dichiarava inefficace, nei confronti della l'impugnato atto di costituzione del fondo patrimoniale e Pt_3 condannava i convenuti al pagamento delle spese di lite. Parte Infatti, è evidente che, a prescindere dalla qualificazione di detta “rinuncia all'appello”, non poteva avere nessun interesse alla prosecuzione del giudizio avendo già conseguito la possibilità di agire in via esecutiva nei confronti del proprio debitore anche sui beni costituiti in detto fondo patrimoniale. D'altra parte, la sentenza della Corte di Appello impugnata per revocazione non contiene nessuna affermazione esplicita in ordine alla titolarità del credito originario di € 111.382,51, Parte oltre gli interessi, vantato da nei confronti del per la restituzione delle somme CP_1 pagate allo stesso a titolo di bonus d'ingresso nel rapporto di agenzia;
né tale accertamento può ritenersi implicito nella dichiarazione di estinzione del giudizio essendo conseguita la stessa alla mera rinuncia all'appello versata in atti dalle parti, senza nessun riferimento ad una eventuale cessazione della materia del contendere, e tenendo conto che il giudizio non aveva ad oggetto l'esistenza del predetto credito ma l'azione revocatoria esperita dalla sui beni costituiti nel Pt_3 fondo patrimoniale. Alla luce di quanto premesso il ricorso deve essere dichiarato inammissibile mentre nulla deve essere liquidato per le spese di lite atteso che:
• si è costituita in giudizio chiedendo l'accoglimento del ricorso di revocazione CP_3 Parte proposto da;
• si è costituito dopo l'udienza di precisazione delle conclusioni Controparte_1 ovvero quando tale attività era già preclusa. Si dichiara, infine, ai sensi dell'art. 13 c. 1 quater del DPR n. 115/02, così come introdotto dall'art. 1 c. 17 della Legge n. 228/12, la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'atto d'appello a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Napoli, sezione III civile, come sopra composta, definitivamente pronunziando sul ricorso per la revocazione della sentenza n. 3388/2021, pubblicata in data 20.9.2021 dalla Corte di Appello di Napoli, proposto da (già Parte_1 Parte_6
, nei confronti di , e
[...] Controparte_1 Controparte_2 [...] osì provvede: Controparte_3
1. Dichiara il ricorso inammissibile;
2. Nulla per spese;
6 3. dichiara, infine, ai sensi dell'art. 13 c. 1 quater del DPR n. 115/02, così come introdotto dall'art. 1 c. 17 della Legge n. 228/12, la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'atto d'appello a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13. Così deciso in Napoli, il 5/11/2025
Il Consigliere relatore Il Presidente Dott. Pasquale Ucci dott. Giulio Cataldi
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