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Sentenza 26 novembre 2025
Sentenza 26 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pescara, sentenza 26/11/2025, n. 1289 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pescara |
| Numero : | 1289 |
| Data del deposito : | 26 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 840/2025
TRIBUNALE ORDINARIO di PESCARA
OBBLIGAZIONI E CONTRATTI CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 840/2025 tra
Parte_1
ATTORE/I e
Controparte_1
CONVENUTO/I
Oggi 26 novembre 2025 udienza fissata per la trattazione scritta innanzi alla dott.ssa Patrizia Franceschelli,
Il Giudice Lette le note scritte sostitutive di udienza depositate dalla parte ricorrente, decide la causa come da allegato dispositivo e contestuale motivazione costituenti parte integrante del presente verbale.
Il Giudice
dott. Patrizia Franceschelli
pagina 1 di 4 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PESCARA
OBBLIGAZIONI E CONTRATTI CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Patrizia Franceschelli ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 840/2025 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. SCOPONI ANDREA, Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliato in VIALE REGINA ELENA 66 PESCARA presso il difensore avv. SCOPONI ANDREA
RICORRENTE contro
(C.F. ) Controparte_1 P.IVA_1
RESISTENTE/CONTUMACE
OGGETTO: risoluzione per inadempimento e risarcimento danni.
CONCLUSIONI: come in atti.
FATTO E DIRITTO
1) Con ricorso ai sensi dell'art. 281-undecies c.p.c., il Sig. premesso di avere stipulato, in Parte_1 data 12/10/2022, un contratto d'appalto con la avente ad oggetto la fornitura e Controparte_1 posa in opera di un impianto fotovoltaico da 6 kW, con inverter e sistema di accumulo, da installare presso la sua abitazione sita in Via Monte Corvo n. 18 a Pescara;
di avere interamente pagato il prezzo della fornitura e posa in opera;
di avere atteso inutilmente oltre un anno dalla sottoscrizione del contratto, senza che l'appaltatore avesse eseguito la fornitura né iniziato la promessa installazione;
di avere esperito senza successo la procedura di negoziazione assistita;
ha chiesto al Tribunale di Pescara di voler accogliere le seguenti conclusioni: a. “accertato l'inadempimento della Controparte_1
con sede in Roma Via Ennio Quirino Visconti n. 8/a, in persona del legale rappresentante pro-
[...] tempore, alle obbligazioni assunte con il contratto di fornitura, posa in opera e prima assistenza di impianto fotovoltaico stipulato il 12/10/2022, dichiarare la risoluzione del contratto con effetto ex tunc e per l'effetto condannare la predetta alla restituzione del corrispettivo dell'appalto versato dal ricorrente in data 24/10/2022 ed ammontante a € 10.692,50 oltre interessi al tasso legale;
b. accertato l'inadempimento della condannare quest'ultima al risarcimento dei danni Controparte_1 causati all'istante dalla risoluzione del contratto, ammontanti a Euro 1.500,00 per ciascun anno di ritardo nella consegna e messa in funzione dell'impianto fotovoltaico, ovvero nella somma maggiore o minore che verrà dimostrata in corso di causa e ritenuta equa e di giustizia, da calcolare fino al giorno della restituzione della somma versata dal ricorrente, con l'aggiunta degli ulteriori interessi legali;
c.
pagina 2 di 4 condannare la in persona del legale rappresentante pro-tempore, al Controparte_1 pagamento delle spese legali e del compenso del difensore”.
2) La non si è costituita in giudizio, nonostante la regolarità della instaurazione Controparte_1 del contraddittorio, rimanendo contumace per tutta la durata dello stesso.
3) Espletata l'istruttoria a mezzo di produzione documentale e prova orale, la causa è stata trattenuta in decisione all'udienza odierna ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
4) La domanda di accertamento dell'inadempimento della convenuta e di risoluzione del contratto ex art. 1453 c.c., nonché di risarcimento del danno, deve essere ritenuta fondata e deve pertanto essere accolta.
La ricorrente ha lamentato la mancata fornitura e posa in opera di un impianto fotovoltaico 6 kW con inverter e sistema di accumulo, del valore complessivo di € 21.385,00, da installare presso la propria abitazione, e ne ha fornito dimostrazione tramite la produzione del contratto di appalto del 12-10-2022, sottoscritto in Pescara (all. 1 al ricorso), del bonifico bancario per risparmio energetico (c.d. “bonifico parlante”) di € 10.692,50 a saldo dell'intero corrispettivo dovuto per l'esecuzione e messa in funzione dell'impianto (all. 2), nonché della pec di risoluzione del contratto (all. 3), della pec in risposta inviata dal legale della società convenuta (all.4), dell'invito alla stipula di una convenzione di negoziazione assistita (all. 5), di ulteriore corrispondenza tra i legali delle parti e dell'esito negativo della convenzione (all.ti 7 e 8). Risulta dunque documentalmente provato che il prezzo pattuito per la fornitura e posa in opera dell'intero impianto fotovoltaico è stato regolarmente corrisposto dal Pt_1
La prova testimoniale espletata a mezzo dei testi e , Testimone_1 Testimone_2 Tes_3 poi, ha confermato la mancata fornitura dell'impianto in questione, nonché che, nell'abitazione del ricorrente, anche il servizio di riscaldamento è attuato tramite split caldo/freddo, aventi la funzione di produrre aria calda nei mesi invernali e di raffreddare l'aria durante i mesi estivi, con un costo medio della bolletta elettrica che è sempre stato pari a circa € 280/300 bimestrali, come anche documentato in atti (all. 9 bollette consumi energetici) e, dal mese di aprile 2024, essendo intervenuto un nuovo fornitore, a circa € 120/150 al mese.
5) Per contro, la , non costituendosi, non ha fornito prova di aver provveduto alla fornitura e CP_1 messa in funzione dell'impianto, né ha fornito prova di fatti modificativi, estintivi o impeditivi del diritto vantato dall'attrice.
Deve dunque ritenersi che la convenuta, pur avendo incassato l'importo sopra specificato, non abbia adempiuto alle sue obbligazioni, non avendo fornito l'impianto oggetto del contratto, e che il suo inadempimento debba qualificarsi grave, legittimando così pienamente la richiesta di accertamento dell'inadempimento e di declaratoria di risoluzione del contratto, non avendo la convenuta rispettato il termine di consegna pattuito, e legittimando altresì la richiesta di restituzione delle somme indebitamente percepite. La somma da restituire al ricorrente corrisponde ovviamente a quella da questi effettivamente corrisposta, pari ad € 10.692,50, oltre gli interessi al tasso legale dal 24-10-2022 (data del pagamento) fino al soddisfo.
6) La deve essere condannata anche al risarcimento del danno nella misura richiesta dal CP_1
comprendente sia il danno emergente che il lucro cessante, ai sensi dell'art. 1223 c.c. Infatti, Pt_1 attraverso la realizzazione dell'impianto fotovoltaico con inverter e sistema di accumulo, il sig. Pt_1 avrebbe conseguito considerevoli risparmi economici sul costo della bolletta elettrica, come affermato anche dal teste , agente di commercio, esperto di efficienza energetica, essendo nella sua Tes_2 abitazione il servizio di riscaldamento realizzato tramite split caldo/freddo, aventi la funzione di produrre aria calda nei mesi invernali e di raffreddare l'aria durante i mesi estivi. Il costo medio della bolletta elettrica è sempre stato per il ricorrente pari a circa € 280,00/300,00 a bimestre, come già detto, e dal mese di aprile 2024, con il subentro di un nuovo fornitore è pari a circa € 120,00/150,00 al mese pagina 3 di 4 (v. bollette in atti sub doc. 9 allegato all'atto di citazione); orbene, il risparmio atteso da un impianto fotovoltaico quale quello promesso al Sig. dalla , può arrivare fino al 90% dell'intera Pt_1 CP_1 spesa per consumi energetici, come confermato anche dal teste all'udienza del Testimone_2 14/10/2025. Nel caso di impianto fotovoltaico senza sistema di accumulo, invece, i risparmi si riducono notevolmente, poiché l'energia può essere prodotta solo nelle ore diurne. L'impianto progettato e acquistato dal sig. prevedeva l'installazione di pannelli fotovoltaici idonei alla produzione di Pt_1 energia fino a 6 kW e, essendo dotato di inverter e sistema di accumulo, l'energia prodotta poteva essere sfruttata anche durante le ore notturne o in condizioni di carenza di illuminazione. Invece l'impianto di cui si è dotato successivamente il Sig. realizzato dalla Ditta Eon, non avendo Pt_1 sistema di accumulo, consente risparmi sui costi energetici più contenuti, nell'ordine del 40-50%. Il risarcimento richiesto dal sig. si compone pertanto delle seguenti componenti: a) danno Pt_1 emergente pari al 90% della spesa energetica sostenuta da dicembre 2022 a marzo 2024, data d'installazione del nuovo impianto, pari ad € 2.034,00 (321,41+237,84+241,78+295,44+279,28+275,48+308,83+300,00 = € 2.260,00 x 90% = € 2.034,00) b) lucro cessante per il periodo successivo fino alla proposizione del presente giudizio: da aprile 2024 a marzo 2025, quindi, pari al 50% dell'importo ottenuto moltiplicando € 150,00 (importo medio di una bolletta) per 12 mesi, per un importo finale di € 900,00. Complessivamente il danno subito dal Pt_1 ammonta quindi a € 2.934,00, oltre interessi sulla somma anno per anno rivalutata, che si aggiunge alla restituzione della somma pagata dal ricorrente, pari a € 10.692,50, con gli interessi corrispettivi al tasso legale dal 24/10/2022 al soddisfo.
7) Pertanto, deve essere accertata e dichiarata la risoluzione del contratto stipulato tra le parti per inadempimento della convenuta;
quest'ultima deve quindi essere condannata alla restituzione, in favore di , della somma di € 10.692,50, indebitamente pagata dall'attore a titolo di corrispettivo, Parte_1 oltre interessi dalla data del 24-10-2022 fino al soddisfo, nonché al risarcimento, in favore di parte ricorrente, dei danni nella misura di € 2.934,00, oltre interessi sulla somma via via rivalutata dal giorno del pagamento fino al soddisfo.
8) Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al R.G. n. 840/2025, per le causali di cui in motivazione, ogni diversa domanda ed eccezione disattese, così provvede: accerta e dichiara la risoluzione del contratto stipulato tra le parti in data 12-10-2022 per inadempimento della convenuta;
per l'effetto, condanna la in persona del Controparte_1 legale rappresentante pro tempore, alla restituzione, in favore di , della somma di € Parte_1 10.692,50, oltre interessi legali dalla data del 24-10-2022 fino al soddisfo, nonché al risarcimento, in favore di parte ricorrente, dei danni nella misura di complessivi € 2.934,00, oltre interessi sulla somma via via rivalutata dal giorno del pagamento fino al soddisfo;
condanna altresì la parte convenuta alla rifusione, in favore della parte ricorrente, delle spese di lite, che si liquidano in complessivi € 5.362,00, di cui € 5.077,00, per compensi ed € 285,00 per spese, oltre rimborso forfettario 15%, IVA e CPA come per legge.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante allegazione al verbale.
Pescara, 26 novembre 2025
Il Giudice dott. Patrizia Franceschelli
pagina 4 di 4
TRIBUNALE ORDINARIO di PESCARA
OBBLIGAZIONI E CONTRATTI CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 840/2025 tra
Parte_1
ATTORE/I e
Controparte_1
CONVENUTO/I
Oggi 26 novembre 2025 udienza fissata per la trattazione scritta innanzi alla dott.ssa Patrizia Franceschelli,
Il Giudice Lette le note scritte sostitutive di udienza depositate dalla parte ricorrente, decide la causa come da allegato dispositivo e contestuale motivazione costituenti parte integrante del presente verbale.
Il Giudice
dott. Patrizia Franceschelli
pagina 1 di 4 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PESCARA
OBBLIGAZIONI E CONTRATTI CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Patrizia Franceschelli ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 840/2025 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. SCOPONI ANDREA, Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliato in VIALE REGINA ELENA 66 PESCARA presso il difensore avv. SCOPONI ANDREA
RICORRENTE contro
(C.F. ) Controparte_1 P.IVA_1
RESISTENTE/CONTUMACE
OGGETTO: risoluzione per inadempimento e risarcimento danni.
CONCLUSIONI: come in atti.
FATTO E DIRITTO
1) Con ricorso ai sensi dell'art. 281-undecies c.p.c., il Sig. premesso di avere stipulato, in Parte_1 data 12/10/2022, un contratto d'appalto con la avente ad oggetto la fornitura e Controparte_1 posa in opera di un impianto fotovoltaico da 6 kW, con inverter e sistema di accumulo, da installare presso la sua abitazione sita in Via Monte Corvo n. 18 a Pescara;
di avere interamente pagato il prezzo della fornitura e posa in opera;
di avere atteso inutilmente oltre un anno dalla sottoscrizione del contratto, senza che l'appaltatore avesse eseguito la fornitura né iniziato la promessa installazione;
di avere esperito senza successo la procedura di negoziazione assistita;
ha chiesto al Tribunale di Pescara di voler accogliere le seguenti conclusioni: a. “accertato l'inadempimento della Controparte_1
con sede in Roma Via Ennio Quirino Visconti n. 8/a, in persona del legale rappresentante pro-
[...] tempore, alle obbligazioni assunte con il contratto di fornitura, posa in opera e prima assistenza di impianto fotovoltaico stipulato il 12/10/2022, dichiarare la risoluzione del contratto con effetto ex tunc e per l'effetto condannare la predetta alla restituzione del corrispettivo dell'appalto versato dal ricorrente in data 24/10/2022 ed ammontante a € 10.692,50 oltre interessi al tasso legale;
b. accertato l'inadempimento della condannare quest'ultima al risarcimento dei danni Controparte_1 causati all'istante dalla risoluzione del contratto, ammontanti a Euro 1.500,00 per ciascun anno di ritardo nella consegna e messa in funzione dell'impianto fotovoltaico, ovvero nella somma maggiore o minore che verrà dimostrata in corso di causa e ritenuta equa e di giustizia, da calcolare fino al giorno della restituzione della somma versata dal ricorrente, con l'aggiunta degli ulteriori interessi legali;
c.
pagina 2 di 4 condannare la in persona del legale rappresentante pro-tempore, al Controparte_1 pagamento delle spese legali e del compenso del difensore”.
2) La non si è costituita in giudizio, nonostante la regolarità della instaurazione Controparte_1 del contraddittorio, rimanendo contumace per tutta la durata dello stesso.
3) Espletata l'istruttoria a mezzo di produzione documentale e prova orale, la causa è stata trattenuta in decisione all'udienza odierna ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
4) La domanda di accertamento dell'inadempimento della convenuta e di risoluzione del contratto ex art. 1453 c.c., nonché di risarcimento del danno, deve essere ritenuta fondata e deve pertanto essere accolta.
La ricorrente ha lamentato la mancata fornitura e posa in opera di un impianto fotovoltaico 6 kW con inverter e sistema di accumulo, del valore complessivo di € 21.385,00, da installare presso la propria abitazione, e ne ha fornito dimostrazione tramite la produzione del contratto di appalto del 12-10-2022, sottoscritto in Pescara (all. 1 al ricorso), del bonifico bancario per risparmio energetico (c.d. “bonifico parlante”) di € 10.692,50 a saldo dell'intero corrispettivo dovuto per l'esecuzione e messa in funzione dell'impianto (all. 2), nonché della pec di risoluzione del contratto (all. 3), della pec in risposta inviata dal legale della società convenuta (all.4), dell'invito alla stipula di una convenzione di negoziazione assistita (all. 5), di ulteriore corrispondenza tra i legali delle parti e dell'esito negativo della convenzione (all.ti 7 e 8). Risulta dunque documentalmente provato che il prezzo pattuito per la fornitura e posa in opera dell'intero impianto fotovoltaico è stato regolarmente corrisposto dal Pt_1
La prova testimoniale espletata a mezzo dei testi e , Testimone_1 Testimone_2 Tes_3 poi, ha confermato la mancata fornitura dell'impianto in questione, nonché che, nell'abitazione del ricorrente, anche il servizio di riscaldamento è attuato tramite split caldo/freddo, aventi la funzione di produrre aria calda nei mesi invernali e di raffreddare l'aria durante i mesi estivi, con un costo medio della bolletta elettrica che è sempre stato pari a circa € 280/300 bimestrali, come anche documentato in atti (all. 9 bollette consumi energetici) e, dal mese di aprile 2024, essendo intervenuto un nuovo fornitore, a circa € 120/150 al mese.
5) Per contro, la , non costituendosi, non ha fornito prova di aver provveduto alla fornitura e CP_1 messa in funzione dell'impianto, né ha fornito prova di fatti modificativi, estintivi o impeditivi del diritto vantato dall'attrice.
Deve dunque ritenersi che la convenuta, pur avendo incassato l'importo sopra specificato, non abbia adempiuto alle sue obbligazioni, non avendo fornito l'impianto oggetto del contratto, e che il suo inadempimento debba qualificarsi grave, legittimando così pienamente la richiesta di accertamento dell'inadempimento e di declaratoria di risoluzione del contratto, non avendo la convenuta rispettato il termine di consegna pattuito, e legittimando altresì la richiesta di restituzione delle somme indebitamente percepite. La somma da restituire al ricorrente corrisponde ovviamente a quella da questi effettivamente corrisposta, pari ad € 10.692,50, oltre gli interessi al tasso legale dal 24-10-2022 (data del pagamento) fino al soddisfo.
6) La deve essere condannata anche al risarcimento del danno nella misura richiesta dal CP_1
comprendente sia il danno emergente che il lucro cessante, ai sensi dell'art. 1223 c.c. Infatti, Pt_1 attraverso la realizzazione dell'impianto fotovoltaico con inverter e sistema di accumulo, il sig. Pt_1 avrebbe conseguito considerevoli risparmi economici sul costo della bolletta elettrica, come affermato anche dal teste , agente di commercio, esperto di efficienza energetica, essendo nella sua Tes_2 abitazione il servizio di riscaldamento realizzato tramite split caldo/freddo, aventi la funzione di produrre aria calda nei mesi invernali e di raffreddare l'aria durante i mesi estivi. Il costo medio della bolletta elettrica è sempre stato per il ricorrente pari a circa € 280,00/300,00 a bimestre, come già detto, e dal mese di aprile 2024, con il subentro di un nuovo fornitore è pari a circa € 120,00/150,00 al mese pagina 3 di 4 (v. bollette in atti sub doc. 9 allegato all'atto di citazione); orbene, il risparmio atteso da un impianto fotovoltaico quale quello promesso al Sig. dalla , può arrivare fino al 90% dell'intera Pt_1 CP_1 spesa per consumi energetici, come confermato anche dal teste all'udienza del Testimone_2 14/10/2025. Nel caso di impianto fotovoltaico senza sistema di accumulo, invece, i risparmi si riducono notevolmente, poiché l'energia può essere prodotta solo nelle ore diurne. L'impianto progettato e acquistato dal sig. prevedeva l'installazione di pannelli fotovoltaici idonei alla produzione di Pt_1 energia fino a 6 kW e, essendo dotato di inverter e sistema di accumulo, l'energia prodotta poteva essere sfruttata anche durante le ore notturne o in condizioni di carenza di illuminazione. Invece l'impianto di cui si è dotato successivamente il Sig. realizzato dalla Ditta Eon, non avendo Pt_1 sistema di accumulo, consente risparmi sui costi energetici più contenuti, nell'ordine del 40-50%. Il risarcimento richiesto dal sig. si compone pertanto delle seguenti componenti: a) danno Pt_1 emergente pari al 90% della spesa energetica sostenuta da dicembre 2022 a marzo 2024, data d'installazione del nuovo impianto, pari ad € 2.034,00 (321,41+237,84+241,78+295,44+279,28+275,48+308,83+300,00 = € 2.260,00 x 90% = € 2.034,00) b) lucro cessante per il periodo successivo fino alla proposizione del presente giudizio: da aprile 2024 a marzo 2025, quindi, pari al 50% dell'importo ottenuto moltiplicando € 150,00 (importo medio di una bolletta) per 12 mesi, per un importo finale di € 900,00. Complessivamente il danno subito dal Pt_1 ammonta quindi a € 2.934,00, oltre interessi sulla somma anno per anno rivalutata, che si aggiunge alla restituzione della somma pagata dal ricorrente, pari a € 10.692,50, con gli interessi corrispettivi al tasso legale dal 24/10/2022 al soddisfo.
7) Pertanto, deve essere accertata e dichiarata la risoluzione del contratto stipulato tra le parti per inadempimento della convenuta;
quest'ultima deve quindi essere condannata alla restituzione, in favore di , della somma di € 10.692,50, indebitamente pagata dall'attore a titolo di corrispettivo, Parte_1 oltre interessi dalla data del 24-10-2022 fino al soddisfo, nonché al risarcimento, in favore di parte ricorrente, dei danni nella misura di € 2.934,00, oltre interessi sulla somma via via rivalutata dal giorno del pagamento fino al soddisfo.
8) Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al R.G. n. 840/2025, per le causali di cui in motivazione, ogni diversa domanda ed eccezione disattese, così provvede: accerta e dichiara la risoluzione del contratto stipulato tra le parti in data 12-10-2022 per inadempimento della convenuta;
per l'effetto, condanna la in persona del Controparte_1 legale rappresentante pro tempore, alla restituzione, in favore di , della somma di € Parte_1 10.692,50, oltre interessi legali dalla data del 24-10-2022 fino al soddisfo, nonché al risarcimento, in favore di parte ricorrente, dei danni nella misura di complessivi € 2.934,00, oltre interessi sulla somma via via rivalutata dal giorno del pagamento fino al soddisfo;
condanna altresì la parte convenuta alla rifusione, in favore della parte ricorrente, delle spese di lite, che si liquidano in complessivi € 5.362,00, di cui € 5.077,00, per compensi ed € 285,00 per spese, oltre rimborso forfettario 15%, IVA e CPA come per legge.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante allegazione al verbale.
Pescara, 26 novembre 2025
Il Giudice dott. Patrizia Franceschelli
pagina 4 di 4