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Sentenza 18 luglio 2025
Sentenza 18 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Frosinone, sentenza 18/07/2025, n. 715 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Frosinone |
| Numero : | 715 |
| Data del deposito : | 18 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI FROSINONE
Sezione Lavoro
nella persona del Dott. Massimo Lisi, quale Giudice del lavoro presso il Tribunale di Frosinone, all'udienza del 16/07/2025, sostituita dal deposito in telematico di note scritte, ai sensi dell'art. 127- ter c.p.c., ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa di previdenza iscritta al Ruolo Generale Controversie Lavoro e Previdenza per l'anno
2024 al n. 1322, vertente tra
(C.F.: ), rappresentato e difeso dall'Avv. Francesco Parte_1 C.F._1
Mei ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Frosinone, Via Adige n. 41 come da delega in atti
ricorrente contro
in Controparte_1 persona del Dirigente generale p.t. della , elett.te dom.to in Frosinone, Controparte_2
Via Marconi n. 31, rappresentato e difeso dall'Avv. Patrizia Bontempo, giusta procura generale in atti
resistente
OGGETTO DEL GIUDIZIO: revisione indennizzo da malattia professionale
CONCLUSIONI: per ciascuna parte, quelle del rispettivo atto costitutivo, da intendersi qui integralmente riportate.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 15/04/2024, ha esposto che: 1) aveva contratto una Parte_1 patologia professionale a carico della spalla destra, consistente in un “discreto defict articolare ai movimenti della scapolo-omerale, segnatamente al movimento di abduzione-intrarotazione in via antalgica”;
2) aveva così espletato la procedura amministrativa presso l' conclusasi con il CP_1
1 riconoscimento dell'eziologia professionale della malattia denunciata e di un danno biologico nella misura del 6%, poi unificato ai postumi invalidanti di altra patologia pari al 4%, con riconoscimento di un complessivo danno biologico in misura del 9%; 3) successivamente, aggravatosi il danno derivante dalla patologia a carico della spalla nella misura del 10%, aveva proposto istanza di revisione, a seguito della quale l'Ente aveva confermato la menomazione dell'integrità psico-fisica nella misura del 6%.
Tanto esposto, e ritenuto di aver diritto alla rideterminazione della prestazione in godimento, tenuto conto della maggiore percentuale da riconoscere, l'attore ha chiesto al Tribunale di Frosinone di condannare l' in persona del Direttore p.t. della sede di Frosinone, a corrispondere CP_1 quanto dovuto, con vittoria di spese da distrarsi.
Istituitosi ritualmente il contraddittorio, l' ha concluso per il rigetto del ricorso, CP_1 deducendo che il danno biologico subito dall'attore era stato correttamente quantificato in sede amministrativa.
Espletata C.T.U. medico legale, all'esito della discussione svolta mediante il deposito telematico di note scritte, il Giudice adito ha deciso la controversia con sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ai fini del giudizio rilevano essenzialmente le risultanze della perizia del C.T.U. medico-legale
Dott. , non avendo l'Istituto contestato la natura professionale della malattia Persona_1 professionale.
Dalla stessa emerge, dunque, in maniera chiara ed assolutamente convincente la conclusione, sorretta da adeguata motivazione, che l'attore è affetto da un “Deficit articolare di spalla dx”, con postumi che incidono in termini di danno biologico nella misura complessiva del 7%, tenuto conto delle Tabelle del Decreto n.38 del 12 luglio 2000 e del D.M. 12.7.2000 (codice 223).
In definitiva, si impone così la condanna dell' a liquidare a parte ricorrente l'indennizzo CP_1 di cui al D. Lgs. n. 38/2000 nella misura complessiva del 10%, derivata dall'unificazione dei predetti postumi valutati in misura del 7% con quelli già riconosciuti dall' per altra malattia CP_1 professionale e pari al 4%, tenendo conto della riscontrata entità del danno biologico da eziologia professionale, detratto l'indennizzo già liquidato, oltre agli interessi legali dalle scadenze al saldo.
Le spese del giudizio vanno compensate tra le parti nei limiti della metà, mentre la residua parte va posta a carico dell'Istituto soccombente, nella misura liquidata in dispositivo, con distrazione in favore del procuratore dell'attore, dichiaratosi antistatario.
A carico dell' devono porsi le spese di C.T.U., come liquidate in separato decreto. CP_1
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P.Q.M.
definitivamente pronunciando, così provvede:
1) accerta e dichiara che - a causa della malattia professionale del Deficit articolare della spalla destra - il ricorrente ha subito un danno biologico in misura del 7%;
2) previa unificazione dei postumi indicati al capo 1) con quelli del 4%, già riconosciuti dall' per altra malattia professionale, condanna l' a liquidare in suo favore CP_1 CP_1
l'indennizzo di cui al D. Lgs. n.38/2000 in misura del 10%, tenendo conto della riscontrata entità del danno biologico da eziologia professionale, detratto l'indennizzo già liquidato, oltre agli interessi legali dalla scadenza al saldo;
3) pone a carico dell' le spese del giudizio, liquidate in €.600,00, per compenso CP_1 professionale, oltre I.V.A., C.P.A. e rimborso forfettario per le spese generali;
4) pone definitivamente a carico dell' le spese di C.T.U., liquidate con separato decreto. CP_1
Frosinone, 18/07/2025. Il Giudice del Lavoro
Dott. Massimo Lisi
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