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Sentenza 21 aprile 2025
Sentenza 21 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 21/04/2025, n. 290 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 290 |
| Data del deposito : | 21 aprile 2025 |
Testo completo
R.G. n. 3125/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
Prima Sezione Civile
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: dott. Giovanni D'Onofrio Presidente dott.ssa Luigia Franzese Giudice rel. dott.ssa Rossella Di Palo Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa indicata in epigrafe promossa con ricorso congiunto depositato da , Parte_1
e , elettivamente domiciliati presso lo studio dell'avv. Parte_2 Parte_3
MEROLA MARIANGELA, la quale li rappresenta e difende in virtù di procura in atti. Con
l'intervento ex lege del Pubblico Ministero presso il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere.
OGGETTO: Modifica delle condizioni di divorzio (ricorso congiunto)
IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso congiunto ex art. 473bis.51 c.p.c. depositato in data 24/12/2024, le parti hanno riferito: - che in data 17/02/2022 veniva pronunciata sentenza di divorzio congiunto dei coniugi, con la quale veniva posto a carico di un assegno di mantenimento in favore dei figli di € 1000,00 Parte_1
mensili (500,00 euro per ciascun figlio); che, medio tempore, sono intervenuti giustificati motivi che rendono necessaria la modifica delle condizioni di divorzio, in quanto il figlio è divenuto Pt_3
economicamente autosufficiente a far data dal 16/09/2024. Tanto premesso, hanno chiesto la revoca dell'assegno di mantenimento posto a carico di ed in favore del figlio , oltre Parte_1 Pt_3
al contributo del 50% per le spese mediche.
Con note di trattazione scritta le parti hanno confermato di voler ottenere una pronuncia alle condizioni indicate nel ricorso.
Il P.M. nulla ha osservato.
Il Tribunale ritiene di poter porre tali accordi alla base della decisione perché non contrari a norme imperative.
1 Avuto riguardo alla natura della controversia, all'esito della stessa e all'accordo delle parti, ricorrono giusti motivi per dichiarare interamente compensate le spese del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, recepisce l'accordo raggiunto dalle parti, a modifica delle condizioni di divorzio e dichiara interamente compensate le spese di giudizio.
Così deciso in Santa Maria Capua Vetere, il 18/04/2025
Il Giudice rel. Il Presidente
Dott.ssa Luigia Franzese Dott. Giovanni D'Onofrio
2
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
Prima Sezione Civile
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: dott. Giovanni D'Onofrio Presidente dott.ssa Luigia Franzese Giudice rel. dott.ssa Rossella Di Palo Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa indicata in epigrafe promossa con ricorso congiunto depositato da , Parte_1
e , elettivamente domiciliati presso lo studio dell'avv. Parte_2 Parte_3
MEROLA MARIANGELA, la quale li rappresenta e difende in virtù di procura in atti. Con
l'intervento ex lege del Pubblico Ministero presso il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere.
OGGETTO: Modifica delle condizioni di divorzio (ricorso congiunto)
IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso congiunto ex art. 473bis.51 c.p.c. depositato in data 24/12/2024, le parti hanno riferito: - che in data 17/02/2022 veniva pronunciata sentenza di divorzio congiunto dei coniugi, con la quale veniva posto a carico di un assegno di mantenimento in favore dei figli di € 1000,00 Parte_1
mensili (500,00 euro per ciascun figlio); che, medio tempore, sono intervenuti giustificati motivi che rendono necessaria la modifica delle condizioni di divorzio, in quanto il figlio è divenuto Pt_3
economicamente autosufficiente a far data dal 16/09/2024. Tanto premesso, hanno chiesto la revoca dell'assegno di mantenimento posto a carico di ed in favore del figlio , oltre Parte_1 Pt_3
al contributo del 50% per le spese mediche.
Con note di trattazione scritta le parti hanno confermato di voler ottenere una pronuncia alle condizioni indicate nel ricorso.
Il P.M. nulla ha osservato.
Il Tribunale ritiene di poter porre tali accordi alla base della decisione perché non contrari a norme imperative.
1 Avuto riguardo alla natura della controversia, all'esito della stessa e all'accordo delle parti, ricorrono giusti motivi per dichiarare interamente compensate le spese del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, recepisce l'accordo raggiunto dalle parti, a modifica delle condizioni di divorzio e dichiara interamente compensate le spese di giudizio.
Così deciso in Santa Maria Capua Vetere, il 18/04/2025
Il Giudice rel. Il Presidente
Dott.ssa Luigia Franzese Dott. Giovanni D'Onofrio
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