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Sentenza 16 luglio 2025
Sentenza 16 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 16/07/2025, n. 1861 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 1861 |
| Data del deposito : | 16 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Bologna
SECONDA SEZIONE CIVILE
La giudice, dott.ssa Pierangela Congiu, pronunzia la seguente
S E N T E N Z A
Ai sensi dell'art. 281 sexies, ultimo comma c.p.c., nella causa di appello iscritta al n. 9676/2024
r.g.a.c.
TRA
(c.f.: ), elett.te dom.to alla VIA G. MATTEOTTI N. 94 Parte_1 C.F._1
40014 CREVALCORE presso lo studio dell'Avv. PARENTI ANNA ROSA (c.f.:
) dalla quale è rappr.to e difeso in virtù di procura allegata all'atto di appel- C.F._2 lo
- APPELLANTE
E
(c.f.: ), elett.te dom.to alla VIA AMENDOLA Controparte_1 C.F._3
N. 4 BOLOGNA presso lo studio dell'Avv. GRAZIAN IVANOE DANILO (c.f.:
che la rappresenta e difende congiuntamente e disgiuntamente all'Avv. Lu- C.F._4 cia Persello (c.f. ) in virtù di procura allegata alla comparsa di costituzione e C.F._5 risposta in appello
- APPELLATA
L'appellante così conclude:
“IN VIA PRINCIPALE: accertata e dichiarata per i motivi esposti la reciproca soccombenza delle parti, in parziale riforma della sentenza impugnata, dichiari compensate le spese legali da- vanti al Giudice di Pace di Bologna disponendo la restituzione della somma di € 712,05 corrisposta
a tale titolo dal sig. alla sig.ra ; Pt_1 CP_1
IN VIA SUBORDINATA: nella denegata ipotesi in cui il Tribunale adito non accogliesse la domanda principale, riduca per i motivi esposti le spese legali ad € 244,00 oltre ad accessori, pari al valore minimo delle fasi di studio e fase introduttiva, scaglione da € 1.101,00 a 5.200,00, disponendo la restituzione da parte
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della al sig. della differenza fra la somma versata e quella liquidata dall'odierno CP_1 Pt_1 giudicante.
Con vittoria di spese e dei compensi professionali di giudizio, oltre al rimborso spese forfettario
15% ed accessori come per legge”.
L'appellata così conclude:
“In via pregiudiziale o preliminare e nel rito: dichiarare ex art. 348 bis cod. proc. civ. la inammissibilità dell'appello proposto dalla
contro
- parte avverso l'ordinanza del Giudice di Pace in data 24 aprile 2024, che ha deciso unicamente sulla propria incompetenza in favore del Tribunale di Bologna e, per l'effetto, disporre la discus- sione orale della causa secondo quanto previsto dall'articolo 350 bis cod. proc. civ. ovvero dichiarare ex art. 348 bis cod. proc. civ. la manifesta infondatezza dell'appello proposto dalla controparte avverso l'ordinanza del Giudice di Pace in data 24 aprile 2024, che ha deciso unica- mente sulla propria incompetenza in favore del Tribunale di Bologna e, per l'effetto, disporre la di- scussione orale della causa secondo quanto previsto dall'articolo 350 bis cod. proc. civ.
- In via principale e nel merito: rigettare tutte, nessuna esclusa, le domande formulate dall'appellante, in quanto non rispondenti al vero in fatto e prive di pregio giuridico in diritto sia nell'an che nel quantum.
- In via incidentale: qualora non accolte le domande pregiudiziali o preliminari, accertare e dichiarare che il Giudi- ce delle prime cure non ha correttamente applicato il DM 10 aprile 2014 n. 55, in quanto il valore della causa, a seguito della domanda riconvenzionale, è di €. 10.000,00, quindi rientrante nello scaglione da €. 5.200,00 ad €. 26.000,00 e, conseguentemente, condannare la controparte al paga- mento delle spese del giudizio di prime cure nel rispetto dell'anzidetto scaglione, rimettendosi a giustizia sulla applicazione dei valori “medi” o “minimi”.
Il tutto con vittoria di anticipazioni e compenso professionale, oltre al 15% per spese forfettarie sul compenso totale ex art. 2, comma 2 DM 10 aprile 2014 n. 55 così come modificato dal DM 8 marzo 2018 n. 37, oltre CPA ed IVA come per legge dei giudizi di primo e secondo grado”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1.
L'Ing. conveniva innanzi al Giudice di pace di Bologna , alle- Parte_1 Controparte_1 gando l'inadempimento di quest'ultima del contratto di transazione non novativa stipulato dalle par- ti, in data 28.9.2023, per definire la lite tra le stesse insorta relativamente ad un rapporto locatizio.
2
L'attore chiedeva pertanto la condanna di al pagamento della somma di € Controparte_1
1.200,00 a titolo di canoni di locazione residui, oltre ad interessi dal dovuto al saldo, nonché di €
936,00 a titolo di risarcimento del danno.
2.
Ritualmente costituitasi in giudizio, contestava la domanda attorea. In partico- Controparte_1 lare, chiedeva, in via preliminare, che venisse dichiarata l'incompetenza del Giudice di pace di Bo- logna in favore del Tribunale di Modena e, in subordine, qualora venisse dichiarata la nullità della clausola n. 20 del contratto di locazione, quella del Tribunale di Bologna;
nel merito, chiedeva il ri- getto della domanda attorea;
in via riconvenzionale, chiedeva che venisse dichiarato risolto il con- tratto di locazione e per l'effetto che l'attore venisse condannato alla restituzione del deposito cau- zionale di € 800,00 e a risarcire il danno, patrimoniale e non patrimoniale, dalla stessa patito.
3.
Con ordinanza del 24 aprile 2024, emessa a scioglimento della riserva assunta alla prima udien- za, il Giudice di pace disponeva il mutamento del rito, da ordinario a semplificato, e dichiarava la propria incompetenza in favore del Tribunale di Bologna, ritenuto competente in via funzionale, ponendo a carico dell'attore le spese di giudizio, liquidate in € 488,00 oltre ad accessori di legge.
4.
Avverso tale ordinanza, limitatamente alla liquidazione delle spese legali, proponeva appello l'Ing. Parte_1
In primo luogo, contestava la statuizione del Giudice di pace nella parte in cui lo aveva ritenuto soccombente senza considerare che, in realtà, la convenuta, con la sua eccezione di incompetenza, non aveva indicato quale foro competente il Tribunale di Bologna, bensì quello di Modena;
soste- neva che, piuttosto, dichiarando la competenza del Tribunale di Bologna, il Giudice di pace aveva accolto l'eccezione, sollevata dallo stesso attore, di nullità della clausola di cui all'art 20 del con- tratto di locazione che derogava al combinato disposto di cui agli artt. 21 e 447 bis c.p.c., sicché il
Giudice di pace avrebbe dovuto compensare le spese di lite.
In secondo luogo, evidenziava l'esistenza di un contrasto giurisprudenziale in ordine alla compe- tenza a giudicare nell'ipotesi di inadempimento di una transazione in materia locatizia, contrasto che avrebbe dovuto, in ogni caso, condurre il Giudice di prime cure a compensare le spese.
In terzo luogo, contestava comunque l'eccessività della quantificazione operata dal Giudice di pace evidenziando come la liquidazione di € 488,00 non fosse proporzionata al valore della lite di €
1.200,00, il quale, essendo prossimo al minimo dello scaglione da € 1.101,00 a € 5.200,00, avrebbe dovuto comportare la liquidazione della somma di € 244,00, pari al valore minimo dei compensi,
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anziché medio, come considerato dal Giudice di pace;
inoltre sosteneva che l'eccezione di incompe- tenza sollevata da parte avversaria non poteva considerarsi di particolare complessità.
L'appellante chiedeva pertanto, in via principale, che venisse dichiarata la compensazione delle spese legali del giudizio di primo grado e disposta la restituzione della somma di € 712,05 medio tempore corrisposta a tale titolo all'appellata. In via subordinata, chiedeva che venisse ridotta la condanna al pagamento delle spese legali del giudizio di primo grado ad € 244,00 oltre accessori, e disposta la restituzione della somma di € 712,05 medio tempore corrisposta a tale titolo all'appellata.
5.
Integratosi ritualmente il contraddittorio, si costituiva in giudizio contestando Controparte_1 la fondatezza dell'appello.
In particolare, eccepiva, in via preliminare, l'inammissibilità dell'appello ex art. 348 bis, co. 1.,
c.p.c. essendo stato, il giudizio di primo grado, definito con una ordinanza sulla competenza per ma- teria, provvedimento impugnabile unicamente con regolamento di competenza innanzi alla Corte di
Cassazione.
Eccepiva l'inammissibilità dell'appello anche in ragione del fatto che l'appellante, in spregio al principio dell'autosufficienza dell'atto di appello, aveva applicato uno scaglione di valore errato, rispetto al quale aveva comunque omesso di fare riferimento alle voci della tariffa professionale violate.
Nel merito, deduceva di aver precisato la propria eccezione di incompetenza del Giudice di Pace di Bologna in sede di prima udienza del 22 aprile 2024, laddove aveva individuato la competenza funzionale inderogabile in materia locatizia nel Tribunale di Bologna e solo in via subordinata quel- la del foro convenzionale di Modena di cui al punto 20 del contratto di locazione. Rappresentava che proprio tale eccezione era stata accolta dal Giudice di pace, il quale, quindi, ben aveva provve- duto in ordine alla soccombenza.
Contestava, inoltre, la rilevanza, in ordine alla condanna alle spese, del contrasto giurispruden- ziale allegato da controparte, il quale non si riferiva espressamente ad ipotesi di transazioni non no- vative;
in ogni caso, contestava l'esistenza stessa dell'asserito contrasto, essendo, al contrario, co- stante l'orientamento della giurisprudenza di legittimità che conferma la pronuncia del Giudice di primo grado.
Denunciava, altresì, la quantificazione operata in via subordinata dall'appellante in quanto gene- rica, ed evidenziava che essa, alla luce dei parametri previsti per lo scaglione da € 1.101,00 a €
5.200,00, detta quantificazione avrebbe dovuto essere di € 913,00 oltre accessori. In ogni caso, de- duceva che il reale valore della lite, tenuto conto della domanda riconvenzionale proposta in primo
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grado, ammontava a € 10.000,00 e rientrava dunque nello scaglione compreso tra € 5.200,00 ed €
26.000,00, motivo per cui il compenso, considerati i valori medi, doveva essere quantificato in €
1.523,00, oltre accessori.
L'appellata, domandava pertanto, in via preliminare, l'inammissibilità o la manifesta infondatez- za dell'appello ai sensi dell'art. 348 bis c.p.c. In via principale, chiedeva il rigetto dell'appello. In via incidentale, in caso di mancato accoglimento delle domande preliminari, chiedeva la condanna della controparte al pagamento delle spese del giudizio di primo grado nel rispetto dello scaglione compreso tra € 5.200,00 e € 26.000,00.
6.
Ad esito della prima udienza di comparizione del 15.15.2025, ove le parti discutevano la
contro
- versia e precisavano le conclusioni, la causa veniva trattenuta in decisione.
***
7.
Il criterio della ragione più liquida permette di valutare immediatamente i motivi d'appello pro- posti dall'Ing. restando conseguentemente assorbite le eccezioni formulate in via pre- Parte_1 liminare da parte di . Controparte_1
8.
Il presente appello ha ad oggetto esclusivamente la statuizione sulle spese di lite assunta ad esito del giudizio di primo grado dal Giudice di pace di Bologna, il quale aveva condannato l'Ing.
[...]
a pagare, in favore di , la somma di € 488,00 oltre ad accessori di legge, Pt_1 Controparte_1 anziché provvedere alla compensazione integrale.
8.1.
Con un primo motivo l'appellante ha denunciato l'erroneità della statuizione di prime cure nella parte in cui il Giudice di pace lo aveva ritenuto soccombente senza considerare che la convenuta, con la sua eccezione di incompetenza, non aveva indicato quale foro competente il Tribunale di Bo- logna, bensì quello di Modena, e che, dichiarando la competenza del Tribunale di Bologna, aveva in realtà accolto l'eccezione, sollevata dallo stesso appellante, di nullità della clausola di cui all'art 20 del contratto di locazione.
8.1.1.
Il motivo è infondato.
Vero è che nella sua comparsa di costituzione di primo grado, l'odierna appellata aveva chiesto, in via preliminare, che venisse dichiarata l'incompetenza del Giudice di pace di Bologna in favore del Tribunale di Modena e, solo in subordine, che venisse dichiarata l'incompetenza del Giudice di pace di Bologna in favore del Tribunale di Bologna;
altresì vero è, però, che all'udienza del
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22.4.2024, il procuratore della convenuta ha emendato la propria eccezione, sostenendo che in ma- teria locatizia “vi è la competenza inderogabile del Tribunale di Bologna, in difetto qualora accolta la difesa avversaria la competenza territoriale dovrà essere quella indicata in contratto ossia il
Tribunale di Modena” (cfr. verbale udienza del 22.4.2024 di cui al doc. 8 dell'appellata).
Proprio tale eccezione – e non quella di nullità della clausola di cui all'art 20 del contratto di lo- cazione, come ha cercato di sostenere l'appellante – è quella che il Giudice di pace, correttamente, ha ritenuto di accogliere, ponendo conseguentemente le spese di lite a carico dell'Ing. Parte_1 soccombente rispetto alla stessa (cfr. ordinanza del Giudice di pace di Bologna del 24.4.2024 ove l'odierno appellante è stato espressamente dichiarato “soccombente sulla eccezione di incompetenza accolta”).
Alcuna soccombenza reciproca, quindi, si è configurata.
8.2.
Con un secondo motivo, l'appellante ha affermato che il Giudice di pace avrebbe dovuto comun- que compensare le spese in ragione dell'esistenza di un contrasto giurisprudenziale afferente pro- prio alla competenza a giudicare nell'ipotesi di inadempimento di una transazione in materia locati- zia.
8.2.1.
Il motivo è infondato.
Non è controversa la natura non novativa della transazione, che le stesse parti, come accertato dal Giudice di primo grado, hanno espressamente qualificato come tale (art. 5 dell'atto di transazio- ne).
Ciò significa che alcuna estinzione del rapporto locatizio intercorso tra le parti si è verificato – ciò che sarebbe avvenuto solo qualora la transazione fosse stata novativa, in conseguenza dell'effetto sostitutivo proprio di quest'ultima – né, quindi, si è determinata alcuna oggettiva in- compatibilità tra il rapporto preesistente e quello dell'accordo transattivo.
Consolidato, infatti, è il principio secondo cui “è qualificabile come transazione semplice, o con- servativa, l'accordo con il quale le parti si limitano ad apportare modifiche solo quantitative ad una situazione già in atto e a regolare il preesistente rapporto mediante reciproche concessioni, consistenti (anche) in una bilaterale e congrua riduzione delle opposte pretese in modo da realizza- re un regolamento di interessi sulla base di un “quid medium” tra le prospettazioni iniziali” (Cass. civ., sez. III sent. n. 15444 del 14.7.2011; cfr., ex multis, Cass. civ., sez. III, sent. n. 12876 del
22.6.2015; Cass. civ., sez. VI-I, ord. n. 21371 del 6.10.2020).
Tale indagine, occorre precisarlo, non è necessaria per valutare la correttezza della decisione del
Giudice di pace in ordine alla competenza (ciò che esula dalla cognizione di questo Giudice in
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quanto non oggetto di specifico motivo di appello), quanto piuttosto strumentale a vagliare il con- trasto giurisprudenziale dedotto dall'appellante.
Alla luce della precisata natura della transazione non novativa, va da sé che, in caso di
contro
- versia derivante dall'inadempimento di quest'ultima, le regole funzionali ad individuare il giudice competente sono pacificamente quelle che governano lo specifico rapporto sottostante la transazio- ne.
Alcun contrasto giurisprudenziale, quindi, sussiste al riguardo, né, comunque, sono idonee a dar- ne prova le pronunce richiamate dall'appellante, le quali hanno ad oggetto prevalentemente la defi- nizione dei caratteri classici del contratto di transazione, ma non danno atto dell'esistenza di orien- tamenti giurisprudenziali contrapposti, né sul tema della transazione in generale, né su quello speci- fico relativo alle regole sulla competenza in caso di controversia avente ad oggetto una transazione non novativa.
8.3.
Con un terzo e subordinato motivo, l'appellante ha contestato l'eccessività della quantificazione operata dal Giudice di pace, evidenziando come la liquidazione di € 488,00 non fosse proporzionata al valore della lite di € 1.200,00. In particolare, ha sostenuto che, essendo detto valore prossimo al minimo dello scaglione da € 1.101,00 a € 5.200,00, il Giudice di primo grado avrebbe dovuto liqui- dare la somma di € 244,00, importo pari al valore minimo dei compensi, tenuto altresì conto del fat- to che l'eccezione di incompetenza sollevata da parte avversaria non poteva considerarsi di partico- lare complessità.
Al riguardo, ha sollevato appello incidentale l'appellata allegando l'erroneità della pronuncia del
Giudice di pace nella parte in cui, non avendo considerando, quest'ultimo, la domanda riconvenzio- nale proposta dalla stessa appellata, non aveva correttamente quantificato il valore della lite, am- montante ad € 10.000,00. Ha dedotto, quindi, che lo scaglione da prendersi in considerazione per la liquidazione delle spese doveva essere quello compreso tra € 5.200,00 ed € 26.000,00, motivo per cui il compenso, considerati i valori medi delle fasi di studio, introduttiva e decisionale, doveva es- sere quantificato in complessivi € 1.523,00, oltre accessori.
8.3.1.
È parzialmente fondato l'appello incidentale, da ciò conseguendo il rigetto del terzo motivo d'appello formulato dall'appellante.
In primo luogo, deve condividersi la scelta del Giudice di pace di prendere in considerazione, ai fini della liquidazione delle spese di lite, le sole fasi di studio e introduttiva, e non anche quelle di istruttoria/trattazione e decisionale: l'ordinanza di incompetenza del 24.4.2024 che ha definito il giudizio, infatti, è stata adottata a seguito della prima udienza di comparizione delle parti tenutasi il
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22.4.2024, senza che fosse stata svolta alcuna attività difensiva afferente la fase istruttoria del giu- dizio o a quella decisionale.
Fondata è, però, l'eccezione sollevata dall'appellata in quanto il Giudice di primo grado, liqui- dando la somma di € 488,00, ha fatto riferimento allo scaglione di valore compreso tra € 1.101,00 e
€ 5.200,00, senza evidentemente considerare la domanda riconvenzionale formulata da CP_1
.
[...]
Come noto, la proposizione di una domanda riconvenzionale amplia il thema decidendum e de- termina, conseguentemente, l'aumento del valore complessivo della lite, il quale, a sua volta, incide sul compenso spettante all'avvocato, che deve essere liquidato in proporzione alle fasi processuali rispetto alle quali l'attività difensiva risulti essere stata concretamente svolta e a prescindere da quanto effettivamente riconosciuto alla parte vincitrice della causa (cfr. Cass. civ., sez. I, ord. n.
6481/2021).
9.
Tanto considerato, avuto riguardo al complessivo valore della causa, che quindi ammonta ad €
10.000,00, in parziale riforma dell'ordinanza impugnata, le spese di lite del giudizio di primo grado devono essere rideterminate alla luce dello scaglione di valore compreso tra € 5.201,00 e €
26.000,00. Esse si liquidano applicando le tariffe medie previste per le fasi di studio e introduttiva nella complessiva somma di € 777,00 oltre CPA, IVA e 15 % per spese generali.
9.1.
Resta logicamente assorbita la domanda restitutoria formulata dall'appellante, il quale, tenuto conto della già avvenuta corresponsione della somma di € 488,00 oltre CPA, IVA e 15 % per spese generali, dovrà invece essere condannato a pagare in favore dell'appellata la somma residua di €
289,00 oltre CPA, IVA e 15 % per spese generali.
10.
Le spese del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo se- condo i criteri stabiliti nel D.M. 55/2014, aggiornati al D.M. 147/2022, con applicazione delle tarif- fe medie previste per lo scaglione da € 5.201,00 ad € 26.000,00, con esclusivo riguardo alle fasi di studio e introduttiva, non essendo stata svolta alcuna attività difensiva rispetto alle fasi istrutto- ria/trattazione e decisoria in quanto la causa è stata trattenuta in decisione ad esito della prima udienza del 15.5.2025 in cui le parti si sono limitate a richiamare i rispettivi atti introduttivi.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente decidendo in grado di appello, ogni altra istanza o eccezione disattesa,
- rigetta l'appello proposto dall'Ing. Parte_1
8
- in parziale accoglimento dell'appello incidentale formulato da , riforma Controparte_1
l'ordinanza impugnata nella parte relativa alla liquidazione delle spese di lite che ridetermina in €
777,00 per compensi, oltre IVA, CPA e 15 % per spese generali;
- tenuto conto della già avvenuta corresponsione da parte dell'Ing. in favore di Parte_1 [...]
della somma di € 488,00 oltre IVA, CPA e 15 % per spese generali, condanna l'Ing. Parte_2
a pagare in favore di la residua somma di € 289,00 oltre IVA, CPA Parte_1 Controparte_1
e 15 % per spese generali;
- condanna l'Ing. a pagare in favore di le spese di lite del pre- Parte_1 Controparte_1 sente grado di giudizio che liquida in € 1.696,00 per compensi, oltre IVA, CPA e 15 % per spese generali, ed € 147,00 per esborsi.
Bologna, 16 luglio 2025
La Giudice
dott.ssa Pierangela Congiu
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Bologna
SECONDA SEZIONE CIVILE
La giudice, dott.ssa Pierangela Congiu, pronunzia la seguente
S E N T E N Z A
Ai sensi dell'art. 281 sexies, ultimo comma c.p.c., nella causa di appello iscritta al n. 9676/2024
r.g.a.c.
TRA
(c.f.: ), elett.te dom.to alla VIA G. MATTEOTTI N. 94 Parte_1 C.F._1
40014 CREVALCORE presso lo studio dell'Avv. PARENTI ANNA ROSA (c.f.:
) dalla quale è rappr.to e difeso in virtù di procura allegata all'atto di appel- C.F._2 lo
- APPELLANTE
E
(c.f.: ), elett.te dom.to alla VIA AMENDOLA Controparte_1 C.F._3
N. 4 BOLOGNA presso lo studio dell'Avv. GRAZIAN IVANOE DANILO (c.f.:
che la rappresenta e difende congiuntamente e disgiuntamente all'Avv. Lu- C.F._4 cia Persello (c.f. ) in virtù di procura allegata alla comparsa di costituzione e C.F._5 risposta in appello
- APPELLATA
L'appellante così conclude:
“IN VIA PRINCIPALE: accertata e dichiarata per i motivi esposti la reciproca soccombenza delle parti, in parziale riforma della sentenza impugnata, dichiari compensate le spese legali da- vanti al Giudice di Pace di Bologna disponendo la restituzione della somma di € 712,05 corrisposta
a tale titolo dal sig. alla sig.ra ; Pt_1 CP_1
IN VIA SUBORDINATA: nella denegata ipotesi in cui il Tribunale adito non accogliesse la domanda principale, riduca per i motivi esposti le spese legali ad € 244,00 oltre ad accessori, pari al valore minimo delle fasi di studio e fase introduttiva, scaglione da € 1.101,00 a 5.200,00, disponendo la restituzione da parte
1
della al sig. della differenza fra la somma versata e quella liquidata dall'odierno CP_1 Pt_1 giudicante.
Con vittoria di spese e dei compensi professionali di giudizio, oltre al rimborso spese forfettario
15% ed accessori come per legge”.
L'appellata così conclude:
“In via pregiudiziale o preliminare e nel rito: dichiarare ex art. 348 bis cod. proc. civ. la inammissibilità dell'appello proposto dalla
contro
- parte avverso l'ordinanza del Giudice di Pace in data 24 aprile 2024, che ha deciso unicamente sulla propria incompetenza in favore del Tribunale di Bologna e, per l'effetto, disporre la discus- sione orale della causa secondo quanto previsto dall'articolo 350 bis cod. proc. civ. ovvero dichiarare ex art. 348 bis cod. proc. civ. la manifesta infondatezza dell'appello proposto dalla controparte avverso l'ordinanza del Giudice di Pace in data 24 aprile 2024, che ha deciso unica- mente sulla propria incompetenza in favore del Tribunale di Bologna e, per l'effetto, disporre la di- scussione orale della causa secondo quanto previsto dall'articolo 350 bis cod. proc. civ.
- In via principale e nel merito: rigettare tutte, nessuna esclusa, le domande formulate dall'appellante, in quanto non rispondenti al vero in fatto e prive di pregio giuridico in diritto sia nell'an che nel quantum.
- In via incidentale: qualora non accolte le domande pregiudiziali o preliminari, accertare e dichiarare che il Giudi- ce delle prime cure non ha correttamente applicato il DM 10 aprile 2014 n. 55, in quanto il valore della causa, a seguito della domanda riconvenzionale, è di €. 10.000,00, quindi rientrante nello scaglione da €. 5.200,00 ad €. 26.000,00 e, conseguentemente, condannare la controparte al paga- mento delle spese del giudizio di prime cure nel rispetto dell'anzidetto scaglione, rimettendosi a giustizia sulla applicazione dei valori “medi” o “minimi”.
Il tutto con vittoria di anticipazioni e compenso professionale, oltre al 15% per spese forfettarie sul compenso totale ex art. 2, comma 2 DM 10 aprile 2014 n. 55 così come modificato dal DM 8 marzo 2018 n. 37, oltre CPA ed IVA come per legge dei giudizi di primo e secondo grado”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1.
L'Ing. conveniva innanzi al Giudice di pace di Bologna , alle- Parte_1 Controparte_1 gando l'inadempimento di quest'ultima del contratto di transazione non novativa stipulato dalle par- ti, in data 28.9.2023, per definire la lite tra le stesse insorta relativamente ad un rapporto locatizio.
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L'attore chiedeva pertanto la condanna di al pagamento della somma di € Controparte_1
1.200,00 a titolo di canoni di locazione residui, oltre ad interessi dal dovuto al saldo, nonché di €
936,00 a titolo di risarcimento del danno.
2.
Ritualmente costituitasi in giudizio, contestava la domanda attorea. In partico- Controparte_1 lare, chiedeva, in via preliminare, che venisse dichiarata l'incompetenza del Giudice di pace di Bo- logna in favore del Tribunale di Modena e, in subordine, qualora venisse dichiarata la nullità della clausola n. 20 del contratto di locazione, quella del Tribunale di Bologna;
nel merito, chiedeva il ri- getto della domanda attorea;
in via riconvenzionale, chiedeva che venisse dichiarato risolto il con- tratto di locazione e per l'effetto che l'attore venisse condannato alla restituzione del deposito cau- zionale di € 800,00 e a risarcire il danno, patrimoniale e non patrimoniale, dalla stessa patito.
3.
Con ordinanza del 24 aprile 2024, emessa a scioglimento della riserva assunta alla prima udien- za, il Giudice di pace disponeva il mutamento del rito, da ordinario a semplificato, e dichiarava la propria incompetenza in favore del Tribunale di Bologna, ritenuto competente in via funzionale, ponendo a carico dell'attore le spese di giudizio, liquidate in € 488,00 oltre ad accessori di legge.
4.
Avverso tale ordinanza, limitatamente alla liquidazione delle spese legali, proponeva appello l'Ing. Parte_1
In primo luogo, contestava la statuizione del Giudice di pace nella parte in cui lo aveva ritenuto soccombente senza considerare che, in realtà, la convenuta, con la sua eccezione di incompetenza, non aveva indicato quale foro competente il Tribunale di Bologna, bensì quello di Modena;
soste- neva che, piuttosto, dichiarando la competenza del Tribunale di Bologna, il Giudice di pace aveva accolto l'eccezione, sollevata dallo stesso attore, di nullità della clausola di cui all'art 20 del con- tratto di locazione che derogava al combinato disposto di cui agli artt. 21 e 447 bis c.p.c., sicché il
Giudice di pace avrebbe dovuto compensare le spese di lite.
In secondo luogo, evidenziava l'esistenza di un contrasto giurisprudenziale in ordine alla compe- tenza a giudicare nell'ipotesi di inadempimento di una transazione in materia locatizia, contrasto che avrebbe dovuto, in ogni caso, condurre il Giudice di prime cure a compensare le spese.
In terzo luogo, contestava comunque l'eccessività della quantificazione operata dal Giudice di pace evidenziando come la liquidazione di € 488,00 non fosse proporzionata al valore della lite di €
1.200,00, il quale, essendo prossimo al minimo dello scaglione da € 1.101,00 a € 5.200,00, avrebbe dovuto comportare la liquidazione della somma di € 244,00, pari al valore minimo dei compensi,
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anziché medio, come considerato dal Giudice di pace;
inoltre sosteneva che l'eccezione di incompe- tenza sollevata da parte avversaria non poteva considerarsi di particolare complessità.
L'appellante chiedeva pertanto, in via principale, che venisse dichiarata la compensazione delle spese legali del giudizio di primo grado e disposta la restituzione della somma di € 712,05 medio tempore corrisposta a tale titolo all'appellata. In via subordinata, chiedeva che venisse ridotta la condanna al pagamento delle spese legali del giudizio di primo grado ad € 244,00 oltre accessori, e disposta la restituzione della somma di € 712,05 medio tempore corrisposta a tale titolo all'appellata.
5.
Integratosi ritualmente il contraddittorio, si costituiva in giudizio contestando Controparte_1 la fondatezza dell'appello.
In particolare, eccepiva, in via preliminare, l'inammissibilità dell'appello ex art. 348 bis, co. 1.,
c.p.c. essendo stato, il giudizio di primo grado, definito con una ordinanza sulla competenza per ma- teria, provvedimento impugnabile unicamente con regolamento di competenza innanzi alla Corte di
Cassazione.
Eccepiva l'inammissibilità dell'appello anche in ragione del fatto che l'appellante, in spregio al principio dell'autosufficienza dell'atto di appello, aveva applicato uno scaglione di valore errato, rispetto al quale aveva comunque omesso di fare riferimento alle voci della tariffa professionale violate.
Nel merito, deduceva di aver precisato la propria eccezione di incompetenza del Giudice di Pace di Bologna in sede di prima udienza del 22 aprile 2024, laddove aveva individuato la competenza funzionale inderogabile in materia locatizia nel Tribunale di Bologna e solo in via subordinata quel- la del foro convenzionale di Modena di cui al punto 20 del contratto di locazione. Rappresentava che proprio tale eccezione era stata accolta dal Giudice di pace, il quale, quindi, ben aveva provve- duto in ordine alla soccombenza.
Contestava, inoltre, la rilevanza, in ordine alla condanna alle spese, del contrasto giurispruden- ziale allegato da controparte, il quale non si riferiva espressamente ad ipotesi di transazioni non no- vative;
in ogni caso, contestava l'esistenza stessa dell'asserito contrasto, essendo, al contrario, co- stante l'orientamento della giurisprudenza di legittimità che conferma la pronuncia del Giudice di primo grado.
Denunciava, altresì, la quantificazione operata in via subordinata dall'appellante in quanto gene- rica, ed evidenziava che essa, alla luce dei parametri previsti per lo scaglione da € 1.101,00 a €
5.200,00, detta quantificazione avrebbe dovuto essere di € 913,00 oltre accessori. In ogni caso, de- duceva che il reale valore della lite, tenuto conto della domanda riconvenzionale proposta in primo
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grado, ammontava a € 10.000,00 e rientrava dunque nello scaglione compreso tra € 5.200,00 ed €
26.000,00, motivo per cui il compenso, considerati i valori medi, doveva essere quantificato in €
1.523,00, oltre accessori.
L'appellata, domandava pertanto, in via preliminare, l'inammissibilità o la manifesta infondatez- za dell'appello ai sensi dell'art. 348 bis c.p.c. In via principale, chiedeva il rigetto dell'appello. In via incidentale, in caso di mancato accoglimento delle domande preliminari, chiedeva la condanna della controparte al pagamento delle spese del giudizio di primo grado nel rispetto dello scaglione compreso tra € 5.200,00 e € 26.000,00.
6.
Ad esito della prima udienza di comparizione del 15.15.2025, ove le parti discutevano la
contro
- versia e precisavano le conclusioni, la causa veniva trattenuta in decisione.
***
7.
Il criterio della ragione più liquida permette di valutare immediatamente i motivi d'appello pro- posti dall'Ing. restando conseguentemente assorbite le eccezioni formulate in via pre- Parte_1 liminare da parte di . Controparte_1
8.
Il presente appello ha ad oggetto esclusivamente la statuizione sulle spese di lite assunta ad esito del giudizio di primo grado dal Giudice di pace di Bologna, il quale aveva condannato l'Ing.
[...]
a pagare, in favore di , la somma di € 488,00 oltre ad accessori di legge, Pt_1 Controparte_1 anziché provvedere alla compensazione integrale.
8.1.
Con un primo motivo l'appellante ha denunciato l'erroneità della statuizione di prime cure nella parte in cui il Giudice di pace lo aveva ritenuto soccombente senza considerare che la convenuta, con la sua eccezione di incompetenza, non aveva indicato quale foro competente il Tribunale di Bo- logna, bensì quello di Modena, e che, dichiarando la competenza del Tribunale di Bologna, aveva in realtà accolto l'eccezione, sollevata dallo stesso appellante, di nullità della clausola di cui all'art 20 del contratto di locazione.
8.1.1.
Il motivo è infondato.
Vero è che nella sua comparsa di costituzione di primo grado, l'odierna appellata aveva chiesto, in via preliminare, che venisse dichiarata l'incompetenza del Giudice di pace di Bologna in favore del Tribunale di Modena e, solo in subordine, che venisse dichiarata l'incompetenza del Giudice di pace di Bologna in favore del Tribunale di Bologna;
altresì vero è, però, che all'udienza del
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22.4.2024, il procuratore della convenuta ha emendato la propria eccezione, sostenendo che in ma- teria locatizia “vi è la competenza inderogabile del Tribunale di Bologna, in difetto qualora accolta la difesa avversaria la competenza territoriale dovrà essere quella indicata in contratto ossia il
Tribunale di Modena” (cfr. verbale udienza del 22.4.2024 di cui al doc. 8 dell'appellata).
Proprio tale eccezione – e non quella di nullità della clausola di cui all'art 20 del contratto di lo- cazione, come ha cercato di sostenere l'appellante – è quella che il Giudice di pace, correttamente, ha ritenuto di accogliere, ponendo conseguentemente le spese di lite a carico dell'Ing. Parte_1 soccombente rispetto alla stessa (cfr. ordinanza del Giudice di pace di Bologna del 24.4.2024 ove l'odierno appellante è stato espressamente dichiarato “soccombente sulla eccezione di incompetenza accolta”).
Alcuna soccombenza reciproca, quindi, si è configurata.
8.2.
Con un secondo motivo, l'appellante ha affermato che il Giudice di pace avrebbe dovuto comun- que compensare le spese in ragione dell'esistenza di un contrasto giurisprudenziale afferente pro- prio alla competenza a giudicare nell'ipotesi di inadempimento di una transazione in materia locati- zia.
8.2.1.
Il motivo è infondato.
Non è controversa la natura non novativa della transazione, che le stesse parti, come accertato dal Giudice di primo grado, hanno espressamente qualificato come tale (art. 5 dell'atto di transazio- ne).
Ciò significa che alcuna estinzione del rapporto locatizio intercorso tra le parti si è verificato – ciò che sarebbe avvenuto solo qualora la transazione fosse stata novativa, in conseguenza dell'effetto sostitutivo proprio di quest'ultima – né, quindi, si è determinata alcuna oggettiva in- compatibilità tra il rapporto preesistente e quello dell'accordo transattivo.
Consolidato, infatti, è il principio secondo cui “è qualificabile come transazione semplice, o con- servativa, l'accordo con il quale le parti si limitano ad apportare modifiche solo quantitative ad una situazione già in atto e a regolare il preesistente rapporto mediante reciproche concessioni, consistenti (anche) in una bilaterale e congrua riduzione delle opposte pretese in modo da realizza- re un regolamento di interessi sulla base di un “quid medium” tra le prospettazioni iniziali” (Cass. civ., sez. III sent. n. 15444 del 14.7.2011; cfr., ex multis, Cass. civ., sez. III, sent. n. 12876 del
22.6.2015; Cass. civ., sez. VI-I, ord. n. 21371 del 6.10.2020).
Tale indagine, occorre precisarlo, non è necessaria per valutare la correttezza della decisione del
Giudice di pace in ordine alla competenza (ciò che esula dalla cognizione di questo Giudice in
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quanto non oggetto di specifico motivo di appello), quanto piuttosto strumentale a vagliare il con- trasto giurisprudenziale dedotto dall'appellante.
Alla luce della precisata natura della transazione non novativa, va da sé che, in caso di
contro
- versia derivante dall'inadempimento di quest'ultima, le regole funzionali ad individuare il giudice competente sono pacificamente quelle che governano lo specifico rapporto sottostante la transazio- ne.
Alcun contrasto giurisprudenziale, quindi, sussiste al riguardo, né, comunque, sono idonee a dar- ne prova le pronunce richiamate dall'appellante, le quali hanno ad oggetto prevalentemente la defi- nizione dei caratteri classici del contratto di transazione, ma non danno atto dell'esistenza di orien- tamenti giurisprudenziali contrapposti, né sul tema della transazione in generale, né su quello speci- fico relativo alle regole sulla competenza in caso di controversia avente ad oggetto una transazione non novativa.
8.3.
Con un terzo e subordinato motivo, l'appellante ha contestato l'eccessività della quantificazione operata dal Giudice di pace, evidenziando come la liquidazione di € 488,00 non fosse proporzionata al valore della lite di € 1.200,00. In particolare, ha sostenuto che, essendo detto valore prossimo al minimo dello scaglione da € 1.101,00 a € 5.200,00, il Giudice di primo grado avrebbe dovuto liqui- dare la somma di € 244,00, importo pari al valore minimo dei compensi, tenuto altresì conto del fat- to che l'eccezione di incompetenza sollevata da parte avversaria non poteva considerarsi di partico- lare complessità.
Al riguardo, ha sollevato appello incidentale l'appellata allegando l'erroneità della pronuncia del
Giudice di pace nella parte in cui, non avendo considerando, quest'ultimo, la domanda riconvenzio- nale proposta dalla stessa appellata, non aveva correttamente quantificato il valore della lite, am- montante ad € 10.000,00. Ha dedotto, quindi, che lo scaglione da prendersi in considerazione per la liquidazione delle spese doveva essere quello compreso tra € 5.200,00 ed € 26.000,00, motivo per cui il compenso, considerati i valori medi delle fasi di studio, introduttiva e decisionale, doveva es- sere quantificato in complessivi € 1.523,00, oltre accessori.
8.3.1.
È parzialmente fondato l'appello incidentale, da ciò conseguendo il rigetto del terzo motivo d'appello formulato dall'appellante.
In primo luogo, deve condividersi la scelta del Giudice di pace di prendere in considerazione, ai fini della liquidazione delle spese di lite, le sole fasi di studio e introduttiva, e non anche quelle di istruttoria/trattazione e decisionale: l'ordinanza di incompetenza del 24.4.2024 che ha definito il giudizio, infatti, è stata adottata a seguito della prima udienza di comparizione delle parti tenutasi il
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22.4.2024, senza che fosse stata svolta alcuna attività difensiva afferente la fase istruttoria del giu- dizio o a quella decisionale.
Fondata è, però, l'eccezione sollevata dall'appellata in quanto il Giudice di primo grado, liqui- dando la somma di € 488,00, ha fatto riferimento allo scaglione di valore compreso tra € 1.101,00 e
€ 5.200,00, senza evidentemente considerare la domanda riconvenzionale formulata da CP_1
.
[...]
Come noto, la proposizione di una domanda riconvenzionale amplia il thema decidendum e de- termina, conseguentemente, l'aumento del valore complessivo della lite, il quale, a sua volta, incide sul compenso spettante all'avvocato, che deve essere liquidato in proporzione alle fasi processuali rispetto alle quali l'attività difensiva risulti essere stata concretamente svolta e a prescindere da quanto effettivamente riconosciuto alla parte vincitrice della causa (cfr. Cass. civ., sez. I, ord. n.
6481/2021).
9.
Tanto considerato, avuto riguardo al complessivo valore della causa, che quindi ammonta ad €
10.000,00, in parziale riforma dell'ordinanza impugnata, le spese di lite del giudizio di primo grado devono essere rideterminate alla luce dello scaglione di valore compreso tra € 5.201,00 e €
26.000,00. Esse si liquidano applicando le tariffe medie previste per le fasi di studio e introduttiva nella complessiva somma di € 777,00 oltre CPA, IVA e 15 % per spese generali.
9.1.
Resta logicamente assorbita la domanda restitutoria formulata dall'appellante, il quale, tenuto conto della già avvenuta corresponsione della somma di € 488,00 oltre CPA, IVA e 15 % per spese generali, dovrà invece essere condannato a pagare in favore dell'appellata la somma residua di €
289,00 oltre CPA, IVA e 15 % per spese generali.
10.
Le spese del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo se- condo i criteri stabiliti nel D.M. 55/2014, aggiornati al D.M. 147/2022, con applicazione delle tarif- fe medie previste per lo scaglione da € 5.201,00 ad € 26.000,00, con esclusivo riguardo alle fasi di studio e introduttiva, non essendo stata svolta alcuna attività difensiva rispetto alle fasi istrutto- ria/trattazione e decisoria in quanto la causa è stata trattenuta in decisione ad esito della prima udienza del 15.5.2025 in cui le parti si sono limitate a richiamare i rispettivi atti introduttivi.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente decidendo in grado di appello, ogni altra istanza o eccezione disattesa,
- rigetta l'appello proposto dall'Ing. Parte_1
8
- in parziale accoglimento dell'appello incidentale formulato da , riforma Controparte_1
l'ordinanza impugnata nella parte relativa alla liquidazione delle spese di lite che ridetermina in €
777,00 per compensi, oltre IVA, CPA e 15 % per spese generali;
- tenuto conto della già avvenuta corresponsione da parte dell'Ing. in favore di Parte_1 [...]
della somma di € 488,00 oltre IVA, CPA e 15 % per spese generali, condanna l'Ing. Parte_2
a pagare in favore di la residua somma di € 289,00 oltre IVA, CPA Parte_1 Controparte_1
e 15 % per spese generali;
- condanna l'Ing. a pagare in favore di le spese di lite del pre- Parte_1 Controparte_1 sente grado di giudizio che liquida in € 1.696,00 per compensi, oltre IVA, CPA e 15 % per spese generali, ed € 147,00 per esborsi.
Bologna, 16 luglio 2025
La Giudice
dott.ssa Pierangela Congiu
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