TRIB
Sentenza 7 luglio 2025
Sentenza 7 luglio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Modena, sentenza 07/07/2025, n. 888 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Modena |
| Numero : | 888 |
| Data del deposito : | 7 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2408/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MODENA
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale, in composizione monocratica in persona del giudice Martina Grandi, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado d'appello iscritta al n. r.g. 2408/2024 promossa da:
(c.f. , Parte_1 P.IVA_1 Pt_1
(c.f. ) e (c.f.
[...] C.F._1 Parte_2
) con l'avv. DANIELA FRANCHI C.F._2
APPELLANTI contro
c.f. ) con l'avv. NADIA FONTANA CP_1 C.F._3
APPELLATO
avverso
la sentenza del Giudice di Pace di Modena 5.4.2024 n. 268 (r.g. n. 257/2022)
CONCLUSIONI
Parte appellante come da note finali:
Voglia Ill.mo Tribunale adito in funzione di organi di Appello dichiarare: la nullità della sentenza n. 268/2024 del 05.04.2024 resa inter partes nel procedimento n. 257/22
RG dal Giudice di Pace di Modena, Dott.ssa Paciello pubblicata il 05.04.2024 e notificata il
12.04.2024 per omissione di indicazione dello svolgimento dei fatti e dele conclusioni rassegnate dalle parti, per vizio di motivazione apparente essendo questa solo formalmente presente ma non riuscendo ad indicare il ragionamento logico posto fondamento della decisone del giudice di primo grado e per l'effetto condannare la ditta individuale in persona del suo CP_1 titolare CF: corrente in Scandiano (RE) via Colombaia, 89 CP_1 C.F._3
P.Iva: alla restituzione della somma di € 2.469,70 oltre interessi moratori P.IVA_2 decorrenti dal 15.05.2022 ad oggi alla società in Parte_1 persona del legale rappresentate p.t. Sig CF e P.Iva: da questa Parte_1 P.IVA_1 pagata in adempimento alla sentenza parziale non definitiva ovvero al decreto ingiuntivo opposto. Per l'effetto dichiarare, altresì, non dovute le spese pagate in forza dell'annullanda sentenza all'avvocato antistatario pari ad € 1.437,20 con riserva di ripetere l'indebito in separato giudizio a cario del predetto difensore.
Nel caso in cui non venisse ravvisata la nullità della sentenza oggetto di gravame Voglia Ill.mo
Tribunale adito in funzione di organi di Appello contrariis reiectis:
Accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa il proposto appello e, per l'effetto, in riforma totale della sentenza n. 268/2024 del 05.04.2024 resa inter partes nel procedimento n. 257/22 RG dal Giudice di Pace di Modena, Dott.ssa Paciello pubblicata il 05.04.2024 e notificata il
12.04.2024 e per l'effetto
- revocare il decreto ingiuntivo opposto n. 2071/21 n.2454/21 RG perché infondato ingiusto ed illegittimo;
- dichiarare che nulla è dovuto dalla società in Parte_1 persona del legale rappresentate p.t. Sig CF e P.Iva: dal Sig. Parte_1 P.IVA_1 nato a [...] il [...] CF: e dalla Sig.ra Parte_1 C.F._1 [...] nata a [...] il [...] CF: questi Parte_2 C.F._2 ultimi in qualità di obbligati solidali con la società alla ditta individuale CP_1 corrente in Scandiano (RE) via Colombaia, 89 P.Iva: in persona del titolare P.IVA_2
CP_1
- condannare la ditta individuale in persona del suo titolare CF: CP_1 CP_1
corrente in Scandiano (RE) via Colombaia, 89 P.Iva: C.F._3 P.IVA_2 alla restituzione della somma di € 2.469,70 oltre interessi moratori decorrenti dal 15.05.2022
2 di 6 ad oggi in favore dalla società in persona del legale Parte_1 rappresentate p.t. Sig CF e P.Iva: somma elargita in Parte_1 P.IVA_1 pagamento del decreto ingiuntivo reso provvisoriamente esecutivo.
- dichiarare non dovute le spese pagate in forza della riformata sentenza all'avvocato antistatario Nadia Fontana pari ad € 1.437,20 con riserva di ripetere l'indebito in separato giudizio a cario del predetto difensore.
In ogni caso, con vittoria di spese di lite, diritti, onorari, rimborso forfettario per spese generali,
CPA ed IVA, per entrambi i gradi di giudizio.
Parte appellata come da note finali:
1. Rigettarsi l'appello in quanto totalmente infondato in fatto e in diritto per tutte le motivazioni già ampiamente svolte in narrativa della comparsa di costituzione e risposta, da intendersi qui integralmente richiamate, ed anche nella presente memoria, con conseguente conferma della sentenza impugnata n. 268/2024, che non risulta affetta da nullità alcuna, respingendosi conseguentemente tutte le domande di restituzione somme formulate tanto nei confronti del sig. quanto dello scrivente difensore;
CP_1
2. Rigettarsi inoltre e conseguentemente tutte le altre domande e conclusioni rassegnate da parte appellante per essere le stesse totalmente infondate in fatto ed in diritto, come dimostrato dall'istruttoria espletata in primo grado e qui puntualmente richiamata, confermandosi, si ribadisce e per l'effetto, la sentenza n. 268/2024 qui impugnata ed il sotteso decreto ingiuntivo opposto per tutte le motivazioni qui svolte ed anche nella comparsa di costituzione in appello.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con citazione notificata il 13.5.2024 Parte_1 Pt_1
e propongono appello nei confronti di avverso la
[...] Parte_2 CP_1 sentenza 5.4.2024 n. 268 con cui il Giudice di Pace di Modena, previa separazione dalla causa riconvenzionale di risarcimento del danno, eccedente la sua competenza per valore (art. 36
c.p.c.), ha rigettato la loro opposizione al decreto ingiuntivo n. 2071/2021, emesso per il compenso dell'opera di riadattamento e re-incapsulamento di una cella frigorifera previamente asportata per necessità transitorie.
3 di 6 Gli appellanti censurano la sentenza nelle parti in cui il giudice:
a. non espone l'accaduto né indica le ragioni poste a fondamento della decisione («Nullità della sentenza per carenza di elementi essenziali, genericità e motivazione apparente»);
b. inferisce dalla funzionalità residua del macchinario la diligenza dell'adempimento, trascurando i danni cagionati dall'imperizia del convenuto («Errore-mancata falsa applicazione del disposto dell'artt. 1176 e 1218 c.c.»);
c. ritiene provato l'adempimento («Errata applicazione del disposto dell'art. 2697 c.c.»);
d. rigetta le richieste istruttorie («Falsa applicazione dell'art. 320 cpc»);
e. non sospende la causa fino alla definizione della causa riconvenzionale, riassunta e pendente nel Tribunale («Mancata sospensione del procedimento per pregiudizialità ex art. 295 cpc»).
Chiedono la restituzione dei pagamenti esecutivi della sentenza.
Costituitosi in giudizio, deduce l'infondatezza dell'appello. CP_1
La causa è discussa e posta in decisione all'udienza del 1° luglio 2025 sulle conclusioni in epigrafe.
1.
Il primo motivo d'appello è infondato.
La nullità della sentenza per radicale carenza della motivazione o per la sua inidoneità a rivelarne la ratio decidendi a causa dell'incompatibilità logica e dell'incomprensibilità degli argomenti spesi deve affiorare dal testo dell'atto prescindendo da eventuali accertamenti della sua sufficienza in rapporto ai dati istruttori (ex plurimis CC III 18.9.2009 n. 20112).
La motivazione della sentenza appellata consente, pur nella sua sinteticità, di individuarne il percorso logico nell'accertamento inferenziale dell'esatto adempimento del convenuto («Il teste di parte opponente sig. nonché i testi di parte opposta sigg.ri e Testimone_1 Testimone_2
hanno confermato tutti il funzionamento della cella frigo dopo il rimontaggio da Testimone_3 parte del sig. »); quindi, non può dirsi assente o apparente (CC III 7.4.2023 n. 9549). CP_1
2.
Gli ulteriori motivi d'appello, logicamente coesi, vanno esaminati unitariamente.
Gli appellanti, richiamando la testimonianza resa dal professionista che li ha seguiti, deducono che avrebbe dovuto collegare lo scolo delle condense allo sbocco predisposto nella CP_1 parete, mentre scelse di forare la parete anteriore della cella frigorifera e incanalarvi lo scolo in modo da far refluire la condensa in un raccoglitore esterno;
nel farlo, però, realizzò inutilmente
4 di 6 plurimi passanti del diametro di sei-sette centimetri, che successivamente tamponò con del silicone.
L'istruttoria orale ha consentito di accertare la funzionalità refrigerante del bene al termine della posa, confermata persino dell'architetto («21.Vero che il giorno 22/09/2020 il sig. CP_1 terminava il suo intervento: nello specifico eseguiva il vuoto e la carica gas alla cella che iniziava a raffreddare, funzionando correttamente, metteva il silicone sanitario per chiudere le fessure dove mancavano angolari e guide e si accertava – al termine – che tutto funzionasse correttamente, verifica che dava esito positivo?»; «Preciso che al termine dei lavori la cella frigorifero era funzionante»), nonché i fori e la loro chiusura, ad esclusione di uno, impiegato come collettore: il primo dato induce ad escludere che l'opera del convenuto abbia reso la cella frigorifera inadatta alla sua destinazione, nel qual caso il committente avrebbe avuto diritto alla risoluzione del contratto, non domandata in questa sede (artt. 22263 e/o 16682 c.c.), ma non preclude l'accertamento, oggetto della causa riconvenzionale, che l'eventuale imperizia del debitore nell'adempimento, pur non rendendo il bene inservibile, abbia cagionato danni ulteriori.
In particolare, («Dicevano che il sig. ha fatto più fori nella cella frigo che Testimone_4 CP_1 non erano presenti») e l'architetto («Preciso che al termine dei lavori la cella Testimone_2 frigorifero era funzionante ma erano presenti fori nei pannelli». «Falso. Non era 20 mm ma almeno 32 mm. La misura è stata modificata dal sig. ) hanno dichiarato che i fori CP_1 tamponati sono stati realizzati da mentre ne ha affermato la CP_1 Testimone_1 preesistenza all'opera del padre («25. Vero che il sig. aveva praticato nella cella soltanto CP_1 un foro e che rattoppava i fori preesistenti (non praticati da lui) col silicone sanitario?»; «Si, confermo»). Il professionista, inoltre, ha confermato di aver rilevato ulteriori difformità che corrispondono ai vizi indicati nella consulenza di parte (doc. 3 app.).
Ciò osservato, la parte appellante non si è limitata ad eccepire l'inadempimento del convenuto
(art. 1460 c.c.; cfr. CC II 23.1.2025 n. 1701) né ha chiesto la risoluzione del contratto (artt. 22263
e/o 16682 c.c.), la cui pronuncia ne estinguerebbe l'obbligazione pecuniaria (art. 14581 c.c.), ma ha domandato il risarcimento del danno (artt. 22263 e/o 16681 c.c.) oggetto della causa riconvenzionale;
quindi, non vi è una continenza per specularità delle cause (su cui cfr. CC II
5.5.2023 n. 11888) che fondi l'eventuale sospensione della presente ex art. 295 c.p.c. (ammessa, in caso di continenza per specularità, da CC VI-3 3.6.2020 n. 10439; contra CC VI-3 31.8.2020
n. 18082) e ciò conferma l'irrilevanza delle richieste istruttorie riproposte in questa sede. Quindi, deve ritenersi accertato il credito dell'appellato a titolo di compenso dell'opera prestata, salva la
5 di 6 sua compensazione impropria con il controcredito del committente, ove accertato nella causa riconvenzionale.
Ne discende il rigetto dell'appello.
3.
Le spese seguono la soccombenza e sono regolate secondo i parametri del D.M. 10.3.2014 n.
55, considerati il valore della controversia, le fasi processuali svolte e le prestazioni rese.
Deve infine darsi atto del rigetto dell'appello ai fini di cui all'art. 131 quater d.p.r. 30.5.2002 n.
115.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sull'appello di Parte_1
e nei confronti di avverso la
[...] Parte_1 Parte_2 CP_1 sentenza del Giudice di Pace di Modena 5.4.2024 n. 268:
1- rigetta l'appello e conferma la sentenza;
2- condanna la parte appellante al pagamento in favore della parte appellata delle spese processuali, che liquida in € 1.702,00 per compensi, oltre spese forfettarie (quindici per cento dei compensi) e accessori;
3- dà atto della completa reiezione dell'appello ai fini di cui all'art. 131 quater d.p.r. 30.5.2002 n.
115.
Modena, 4 luglio 2025
Il Giudice
Martina Grandi
6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MODENA
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale, in composizione monocratica in persona del giudice Martina Grandi, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado d'appello iscritta al n. r.g. 2408/2024 promossa da:
(c.f. , Parte_1 P.IVA_1 Pt_1
(c.f. ) e (c.f.
[...] C.F._1 Parte_2
) con l'avv. DANIELA FRANCHI C.F._2
APPELLANTI contro
c.f. ) con l'avv. NADIA FONTANA CP_1 C.F._3
APPELLATO
avverso
la sentenza del Giudice di Pace di Modena 5.4.2024 n. 268 (r.g. n. 257/2022)
CONCLUSIONI
Parte appellante come da note finali:
Voglia Ill.mo Tribunale adito in funzione di organi di Appello dichiarare: la nullità della sentenza n. 268/2024 del 05.04.2024 resa inter partes nel procedimento n. 257/22
RG dal Giudice di Pace di Modena, Dott.ssa Paciello pubblicata il 05.04.2024 e notificata il
12.04.2024 per omissione di indicazione dello svolgimento dei fatti e dele conclusioni rassegnate dalle parti, per vizio di motivazione apparente essendo questa solo formalmente presente ma non riuscendo ad indicare il ragionamento logico posto fondamento della decisone del giudice di primo grado e per l'effetto condannare la ditta individuale in persona del suo CP_1 titolare CF: corrente in Scandiano (RE) via Colombaia, 89 CP_1 C.F._3
P.Iva: alla restituzione della somma di € 2.469,70 oltre interessi moratori P.IVA_2 decorrenti dal 15.05.2022 ad oggi alla società in Parte_1 persona del legale rappresentate p.t. Sig CF e P.Iva: da questa Parte_1 P.IVA_1 pagata in adempimento alla sentenza parziale non definitiva ovvero al decreto ingiuntivo opposto. Per l'effetto dichiarare, altresì, non dovute le spese pagate in forza dell'annullanda sentenza all'avvocato antistatario pari ad € 1.437,20 con riserva di ripetere l'indebito in separato giudizio a cario del predetto difensore.
Nel caso in cui non venisse ravvisata la nullità della sentenza oggetto di gravame Voglia Ill.mo
Tribunale adito in funzione di organi di Appello contrariis reiectis:
Accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa il proposto appello e, per l'effetto, in riforma totale della sentenza n. 268/2024 del 05.04.2024 resa inter partes nel procedimento n. 257/22 RG dal Giudice di Pace di Modena, Dott.ssa Paciello pubblicata il 05.04.2024 e notificata il
12.04.2024 e per l'effetto
- revocare il decreto ingiuntivo opposto n. 2071/21 n.2454/21 RG perché infondato ingiusto ed illegittimo;
- dichiarare che nulla è dovuto dalla società in Parte_1 persona del legale rappresentate p.t. Sig CF e P.Iva: dal Sig. Parte_1 P.IVA_1 nato a [...] il [...] CF: e dalla Sig.ra Parte_1 C.F._1 [...] nata a [...] il [...] CF: questi Parte_2 C.F._2 ultimi in qualità di obbligati solidali con la società alla ditta individuale CP_1 corrente in Scandiano (RE) via Colombaia, 89 P.Iva: in persona del titolare P.IVA_2
CP_1
- condannare la ditta individuale in persona del suo titolare CF: CP_1 CP_1
corrente in Scandiano (RE) via Colombaia, 89 P.Iva: C.F._3 P.IVA_2 alla restituzione della somma di € 2.469,70 oltre interessi moratori decorrenti dal 15.05.2022
2 di 6 ad oggi in favore dalla società in persona del legale Parte_1 rappresentate p.t. Sig CF e P.Iva: somma elargita in Parte_1 P.IVA_1 pagamento del decreto ingiuntivo reso provvisoriamente esecutivo.
- dichiarare non dovute le spese pagate in forza della riformata sentenza all'avvocato antistatario Nadia Fontana pari ad € 1.437,20 con riserva di ripetere l'indebito in separato giudizio a cario del predetto difensore.
In ogni caso, con vittoria di spese di lite, diritti, onorari, rimborso forfettario per spese generali,
CPA ed IVA, per entrambi i gradi di giudizio.
Parte appellata come da note finali:
1. Rigettarsi l'appello in quanto totalmente infondato in fatto e in diritto per tutte le motivazioni già ampiamente svolte in narrativa della comparsa di costituzione e risposta, da intendersi qui integralmente richiamate, ed anche nella presente memoria, con conseguente conferma della sentenza impugnata n. 268/2024, che non risulta affetta da nullità alcuna, respingendosi conseguentemente tutte le domande di restituzione somme formulate tanto nei confronti del sig. quanto dello scrivente difensore;
CP_1
2. Rigettarsi inoltre e conseguentemente tutte le altre domande e conclusioni rassegnate da parte appellante per essere le stesse totalmente infondate in fatto ed in diritto, come dimostrato dall'istruttoria espletata in primo grado e qui puntualmente richiamata, confermandosi, si ribadisce e per l'effetto, la sentenza n. 268/2024 qui impugnata ed il sotteso decreto ingiuntivo opposto per tutte le motivazioni qui svolte ed anche nella comparsa di costituzione in appello.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con citazione notificata il 13.5.2024 Parte_1 Pt_1
e propongono appello nei confronti di avverso la
[...] Parte_2 CP_1 sentenza 5.4.2024 n. 268 con cui il Giudice di Pace di Modena, previa separazione dalla causa riconvenzionale di risarcimento del danno, eccedente la sua competenza per valore (art. 36
c.p.c.), ha rigettato la loro opposizione al decreto ingiuntivo n. 2071/2021, emesso per il compenso dell'opera di riadattamento e re-incapsulamento di una cella frigorifera previamente asportata per necessità transitorie.
3 di 6 Gli appellanti censurano la sentenza nelle parti in cui il giudice:
a. non espone l'accaduto né indica le ragioni poste a fondamento della decisione («Nullità della sentenza per carenza di elementi essenziali, genericità e motivazione apparente»);
b. inferisce dalla funzionalità residua del macchinario la diligenza dell'adempimento, trascurando i danni cagionati dall'imperizia del convenuto («Errore-mancata falsa applicazione del disposto dell'artt. 1176 e 1218 c.c.»);
c. ritiene provato l'adempimento («Errata applicazione del disposto dell'art. 2697 c.c.»);
d. rigetta le richieste istruttorie («Falsa applicazione dell'art. 320 cpc»);
e. non sospende la causa fino alla definizione della causa riconvenzionale, riassunta e pendente nel Tribunale («Mancata sospensione del procedimento per pregiudizialità ex art. 295 cpc»).
Chiedono la restituzione dei pagamenti esecutivi della sentenza.
Costituitosi in giudizio, deduce l'infondatezza dell'appello. CP_1
La causa è discussa e posta in decisione all'udienza del 1° luglio 2025 sulle conclusioni in epigrafe.
1.
Il primo motivo d'appello è infondato.
La nullità della sentenza per radicale carenza della motivazione o per la sua inidoneità a rivelarne la ratio decidendi a causa dell'incompatibilità logica e dell'incomprensibilità degli argomenti spesi deve affiorare dal testo dell'atto prescindendo da eventuali accertamenti della sua sufficienza in rapporto ai dati istruttori (ex plurimis CC III 18.9.2009 n. 20112).
La motivazione della sentenza appellata consente, pur nella sua sinteticità, di individuarne il percorso logico nell'accertamento inferenziale dell'esatto adempimento del convenuto («Il teste di parte opponente sig. nonché i testi di parte opposta sigg.ri e Testimone_1 Testimone_2
hanno confermato tutti il funzionamento della cella frigo dopo il rimontaggio da Testimone_3 parte del sig. »); quindi, non può dirsi assente o apparente (CC III 7.4.2023 n. 9549). CP_1
2.
Gli ulteriori motivi d'appello, logicamente coesi, vanno esaminati unitariamente.
Gli appellanti, richiamando la testimonianza resa dal professionista che li ha seguiti, deducono che avrebbe dovuto collegare lo scolo delle condense allo sbocco predisposto nella CP_1 parete, mentre scelse di forare la parete anteriore della cella frigorifera e incanalarvi lo scolo in modo da far refluire la condensa in un raccoglitore esterno;
nel farlo, però, realizzò inutilmente
4 di 6 plurimi passanti del diametro di sei-sette centimetri, che successivamente tamponò con del silicone.
L'istruttoria orale ha consentito di accertare la funzionalità refrigerante del bene al termine della posa, confermata persino dell'architetto («21.Vero che il giorno 22/09/2020 il sig. CP_1 terminava il suo intervento: nello specifico eseguiva il vuoto e la carica gas alla cella che iniziava a raffreddare, funzionando correttamente, metteva il silicone sanitario per chiudere le fessure dove mancavano angolari e guide e si accertava – al termine – che tutto funzionasse correttamente, verifica che dava esito positivo?»; «Preciso che al termine dei lavori la cella frigorifero era funzionante»), nonché i fori e la loro chiusura, ad esclusione di uno, impiegato come collettore: il primo dato induce ad escludere che l'opera del convenuto abbia reso la cella frigorifera inadatta alla sua destinazione, nel qual caso il committente avrebbe avuto diritto alla risoluzione del contratto, non domandata in questa sede (artt. 22263 e/o 16682 c.c.), ma non preclude l'accertamento, oggetto della causa riconvenzionale, che l'eventuale imperizia del debitore nell'adempimento, pur non rendendo il bene inservibile, abbia cagionato danni ulteriori.
In particolare, («Dicevano che il sig. ha fatto più fori nella cella frigo che Testimone_4 CP_1 non erano presenti») e l'architetto («Preciso che al termine dei lavori la cella Testimone_2 frigorifero era funzionante ma erano presenti fori nei pannelli». «Falso. Non era 20 mm ma almeno 32 mm. La misura è stata modificata dal sig. ) hanno dichiarato che i fori CP_1 tamponati sono stati realizzati da mentre ne ha affermato la CP_1 Testimone_1 preesistenza all'opera del padre («25. Vero che il sig. aveva praticato nella cella soltanto CP_1 un foro e che rattoppava i fori preesistenti (non praticati da lui) col silicone sanitario?»; «Si, confermo»). Il professionista, inoltre, ha confermato di aver rilevato ulteriori difformità che corrispondono ai vizi indicati nella consulenza di parte (doc. 3 app.).
Ciò osservato, la parte appellante non si è limitata ad eccepire l'inadempimento del convenuto
(art. 1460 c.c.; cfr. CC II 23.1.2025 n. 1701) né ha chiesto la risoluzione del contratto (artt. 22263
e/o 16682 c.c.), la cui pronuncia ne estinguerebbe l'obbligazione pecuniaria (art. 14581 c.c.), ma ha domandato il risarcimento del danno (artt. 22263 e/o 16681 c.c.) oggetto della causa riconvenzionale;
quindi, non vi è una continenza per specularità delle cause (su cui cfr. CC II
5.5.2023 n. 11888) che fondi l'eventuale sospensione della presente ex art. 295 c.p.c. (ammessa, in caso di continenza per specularità, da CC VI-3 3.6.2020 n. 10439; contra CC VI-3 31.8.2020
n. 18082) e ciò conferma l'irrilevanza delle richieste istruttorie riproposte in questa sede. Quindi, deve ritenersi accertato il credito dell'appellato a titolo di compenso dell'opera prestata, salva la
5 di 6 sua compensazione impropria con il controcredito del committente, ove accertato nella causa riconvenzionale.
Ne discende il rigetto dell'appello.
3.
Le spese seguono la soccombenza e sono regolate secondo i parametri del D.M. 10.3.2014 n.
55, considerati il valore della controversia, le fasi processuali svolte e le prestazioni rese.
Deve infine darsi atto del rigetto dell'appello ai fini di cui all'art. 131 quater d.p.r. 30.5.2002 n.
115.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sull'appello di Parte_1
e nei confronti di avverso la
[...] Parte_1 Parte_2 CP_1 sentenza del Giudice di Pace di Modena 5.4.2024 n. 268:
1- rigetta l'appello e conferma la sentenza;
2- condanna la parte appellante al pagamento in favore della parte appellata delle spese processuali, che liquida in € 1.702,00 per compensi, oltre spese forfettarie (quindici per cento dei compensi) e accessori;
3- dà atto della completa reiezione dell'appello ai fini di cui all'art. 131 quater d.p.r. 30.5.2002 n.
115.
Modena, 4 luglio 2025
Il Giudice
Martina Grandi
6 di 6