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Sentenza 10 novembre 2025
Sentenza 10 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Trento, sez. distaccata di Bolzano, sentenza 10/11/2025, n. 146 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Trento |
| Numero : | 146 |
| Data del deposito : | 10 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Trento
Sezione Distaccata di Bolzano
Sezione civile riunita in Camera di Consiglio in persona dei magistrati:
AB TI Presidente
Tullio Joppi Consigliere
Federico Paciolla Consigliere rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
su ricorso iscritto sub n. 123/2025 R.G. avente ad oggetto:
reclamo ex art. 50 d.lgs. 14/2019 promosso
da
- Parte_1
(C.F. , in persona del legale
[...] P.IVA_1
rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv.
CI IM (C.F. ) C.F._1
- reclamante -
contro
- (C.F. , in persona del legale CP_1 P.IVA_2
rappresentante pro tempore, contumace
1
- PROCURATORE GENERALE PRESSO LA CORTE D'APPELLO
DI TRENTO - SEZIONE DISTACCATA DI NO (C.F.
) P.IVA_3
- reclamati -
Causa decisa ex art. 50 d.lgs. 14/2019 sulle seguenti
CONCLUSIONI
del procuratore di parte reclamante
[...]
Parte_1
1. Dichiararsi la nullità del decreto di estinzione emesso dal
Tribunale di Bolzano del 24/07/2025 Proc. UN N. 43-1/2025
Giud. Relat. . Controparte_2
2. Disporsi il procedimento di apertura della liquidazione
giudiziale della con retroattività degli effetti Controparte_3
a far data dall'avvenuta iscrizione a ruolo del 17/06/2025 (cfr
doc. 3).
3. Ogni ulteriore provvedimento ritenuto dalla Corte adita.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 17.6.2025 presso il
Tribunale di Bolzano, Parte_2
chiedeva dichiararsi
[...]
l'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti della esponendo: Controparte_1
– di vantare nei confronti della predetta società un credito per forniture di prodotti petroliferi e chimici (gasolio per autotrazione, lubrificanti, AdBlue), originariamente pari a euro
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27.392,32;
– che, a fronte del persistente inadempimento, aveva ottenuto dal Tribunale di Foggia il decreto ingiuntivo n. 643/2024 del
26.4.2024, dichiarato esecutivo in data 11.3.2025, e di avere notificato, in data 18.3.2025, atto di precetto per euro
27.814,47, detratto l'importo di acconti parziali per euro
5.307,42;
– di essere altresì creditrice per ulteriori n. 4 effetti cambiari rimasti insoluti e protestati, per i quali aveva notificato in data
24.3.2025 un secondo atto di precetto per euro 18.646,17;
– di vantare, inoltre, un ulteriore credito di euro 12.504,09
derivante da n. 3 effetti cambiari scaduti e protestati;
– che, a seguito delle iniziative esecutive intraprese, in data
31.3.2025 la debitrice sottoscriveva scrittura privata di riconoscimento del debito complessivo di euro 63.533,70, con contestuale accordo di dilazione in rate mensili;
– che tuttavia ometteva il pagamento della seconda rata,
rendendosi nuovamente inadempiente;
– che, con PEC del 27.5.2025, la ricorrente dichiarava la decadenza dal beneficio del termine e diffidava CP_1
al pagamento immediato dell'intero residuo di euro
[...]
61.533,70, oltre interessi e spese;
– che, nonostante la diffida, alla data del 13.6.2025 il debito rimaneva insoluto, denotando lo stato di insolvenza della società;
3
Sulla base di tali premesse, la ricorrente domandava l'apertura della liquidazione giudiziale di e l'adozione di Controparte_1
ogni altro provvedimento di legge.
Con decreto del 24.7.2025, reso all'esito dell'udienza celebrata in pari data e impugnato in questa sede, il Tribunale di Bolzano,
nella procedura iscritta al n. 43-1/2025 R.G., dichiarava l'estinzione del procedimento relativo al ricorso per l'apertura della liquidazione giudiziale proposto dall'odierna reclamante. Il
Tribunale riteneva che la mancata comparizione della parte ricorrente all'udienza fissata per la comparizione delle parti integrasse una desistenza dal ricorso, ai sensi dell'art. 43 del
Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, e per tale ragione dichiarava estinto il procedimento.
La reclamante chiede che venga dichiarata la nullità del decreto di estinzione emesso dal Tribunale di Bolzano in data 24.7.2025,
nella procedura iscritta al n. 43-1/2025 R.G., deducendo che l'estinzione del procedimento sarebbe stata pronunciata in violazione del contraddittorio, e sostenendo di non aver avuto conoscenza della fissazione dell'udienza del 24.7.2025, stante la mancata comunicazione del decreto di convocazione da parte della cancelleria.
Espone, in particolare, nel proprio atto di reclamo:
– che il ricorso per l'apertura della liquidazione giudiziale era stato regolarmente depositato in data 17.6.2025 a mezzo del proprio difensore presso il Tribunale di Bolzano;
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– che, a seguito del deposito, il sistema telematico aveva inizialmente restituito un esito negativo dei controlli automatici per motivi tecnici, mentre in data 18.6.2025 era pervenuta la PEC di accettazione manuale del deposito da parte della cancelleria;
– che, nonostante tale accettazione, non aveva ricevuto alcuna comunicazione relativa alla fissazione dell'udienza di comparizione né indicazione del numero di ruolo attribuito al procedimento, circostanza che le avrebbe impedito di avere conoscenza della data fissata per la trattazione del ricorso;
– che solo in data 27.8.2025, a seguito di istanza di visibilità
presentata il giorno precedente, aveva potuto accedere al fascicolo telematico e prendere visione del decreto di estinzione emesso dal Tribunale.
Sulla base di tali circostanze, la reclamante deduce che l'omessa comunicazione del decreto di convocazione ha comportato la violazione del diritto di difesa, con conseguente nullità del decreto di estinzione, non potendo la mancata comparizione essere interpretata come desistenza dal ricorso ai sensi dell'art. 43 CCII.
Il reclamo è stato qualificato e proposto dalla parte istante ai sensi dell'art. 124 CCII.
regolarmente evocata nel giudizio di Controparte_1
reclamo, non si costituiva, rimanendo contumace.
All'udienza d.d. 22.10.2025 parte reclamante rassegnava le
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conclusioni in epigrafe riportate e la causa veniva trattenuta in decisione.
2. Il reclamo è inammissibile.
L'art. 124 CCII disciplina il rimedio del reclamo contro i decreti del giudice delegato e del tribunale nell'ambito della procedura di liquidazione giudiziale, come emerge non solo dal tenore letterale della norma, ma anche dalla sua collocazione sistematica all'interno del Codice, nel Titolo V, Capo I, dedicato alla liquidazione giudiziale già dichiarata.
Il comma 3, lettera a), impone che nel ricorso siano indicati “il giudice delegato e la procedura di liquidazione giudiziale”; il comma 6 prescrive la notifica al curatore “mediante trasmissione al domicilio digitale della procedura”; il comma 2 fa riferimento al “deposito del provvedimento nel fascicolo della procedura”.
Tali elementi confermano che il rimedio del reclamo presuppone l'avvenuta apertura della procedura concorsuale e la nomina dei relativi organi (giudice delegato, curatore, comitato dei creditori).
Ne consegue che l'art. 124 CCII non è applicabile ai provvedimenti adottati nella fase anteriore all'apertura della liquidazione giudiziale, i quali sono soggetti ad altri rimedi specificamente previsti dal legislatore.
In particolare, l'art. 50 CCII disciplina il reclamo contro i provvedimenti che respingono nel merito la domanda di apertura della liquidazione giudiziale, prevedendo che, in caso di accoglimento del gravame, la corte d'appello dichiari essa stessa
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aperta la procedura e rimetta gli atti al tribunale;
l'art. 51 CCII
concerne invece i reclami contro le sentenze che pronunciano sull'omologazione del concordato preventivo, dei piani o degli accordi di ristrutturazione, ovvero dispongono l'apertura della liquidazione giudiziale.
Nessuna di tali disposizioni, tuttavia, contempla l'impugnazione di un decreto di estinzione del procedimento emesso nella fase pre-apertura.
Il provvedimento impugnato, che ha dichiarato l'estinzione del giudizio per asserita desistenza ai sensi dell'art. 43 CCII, non ha natura decisoria nel merito della domanda, ma natura processuale, limitandosi a dichiarare la cessazione del procedimento per il venir meno dell'interesse della parte ricorrente.
Tale decreto non è idoneo a formare giudicato sostanziale né a produrre effetti preclusivi, non impedendo al creditore,
ricorrendone i presupposti, di riproporre la domanda di apertura della liquidazione giudiziale.
In assenza di una espressa previsione normativa, non è
consentito estendere in via analogica i rimedi previsti per provvedimenti di diversa natura o riferiti a fasi successive della procedura, poiché il sistema delle impugnazioni in materia concorsuale è di stretta interpretazione e non ammette applicazioni estensive.
Pertanto, il reclamo proposto avverso il decreto di estinzione
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pronunciato nella fase antecedente all'apertura della procedura deve essere dichiarato inammissibile, restando salva la facoltà
della parte di reiterare la domanda di apertura della liquidazione giudiziale innanzi al tribunale.
3. Non vi è luogo a provvedere alle spese di lite, stante la soccombenza della reclamante e la mancata costituzione in giudizio di controparte.
Deve infine darsi atto che sussistono i presupposti per il versamento a carico di parte reclamante, ai sensi del co. 1-quater
dell'art. 13 d.P.R. 115/2002, inserito con l'art. 1 co. 17 l.
24.12.2012, n. 228, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione in oggetto.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Trento, Sezione distaccata di Bolzano,
definitivamente pronunciando sul reclamo proposto da
[...]
Parte_1
nei confronti di avverso il decreto del
[...] CP_1
Tribunale di Bolzano d.d. 24.7.2025, così provvede:
1. dichiara inammissibile il reclamo;
2. dichiara non luogo a provvedere in ordine alle spese di lite;
3. dà atto che sussistono i presupposti per il versamento a carico di parte reclamante, ai sensi del co. 1-quater dell'art. 13 d.P.R. 115/2002, inserito con l'art. 1 co. 17 l.
24.12.2012, n. 228, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per
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l'impugnazione in oggetto.
5.11.2025
La Presidente AB TI
Il Consigliere est. Federico Paciolla
Il Funzionario Giudiziario
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