TAR Milano, sez. II, sentenza 20/04/2026, n. 1809
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Sentenza 20 aprile 2026

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  • Inammissibile
    Inammissibilità per genericità della procura alle liti

    Il Collegio ha ritenuto che la procura alle liti, rilasciata su documento analogico separato dal ricorso nativo digitale e notificata in copia informatica, non soddisfa i requisiti di specialità richiesti dall'art. 40, comma 1, lett. g), cod. proc. amm. Tali requisiti, che includono l'indicazione dell'oggetto del ricorso, delle parti contendenti e dell'autorità competente, non possono essere considerati soddisfatti dalla mera allegazione di una copia informatica di una procura su supporto cartaceo, anche se autenticata dal difensore. La giurisprudenza più recente, in particolare la pronuncia dell'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato n. 11/2025, ha stabilito che la procura speciale deve preesistere o essere coeva al ricorso e che la sua carenza non è sanabile, specialmente per i ricorsi notificati dopo il 2 ottobre 2025. La concessione dell'errore scusabile non è applicabile in questo caso, poiché la pronuncia dell'Adunanza Plenaria non ha innovato il quadro normativo ma ha confermato un indirizzo interpretativo esistente.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Milano, sez. II, sentenza 20/04/2026, n. 1809
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Milano
    Numero : 1809
    Data del deposito : 20 aprile 2026
    Fonte ufficiale :

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