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Sentenza 20 marzo 2025
Sentenza 20 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catanzaro, sentenza 20/03/2025, n. 485 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catanzaro |
| Numero : | 485 |
| Data del deposito : | 20 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il tribunale di Catanzaro, seconda sezione civile, in composizione monocratica, nella persona della dott.ssa Maura Fragale, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 5062/2017 R.G.A.C. vertente TRA (c.f. , rappresentata e difesa, in Parte_1 C.F._1 argi dall'avv. Leonardo Citraro ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Borgia (CZ) via 2 giugno n.2/a;
-ATTRICE/ OPPONENTE- CONTRO (Partita IVA n° Controparte_1
) in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e P.IVA_1 vv.ti Luca Polverino e avv. Luigi Coluccino, in virtù di procura in calce all'atto di costituzione di nuovo difensore, ed elettivamente domiciliata presso lo studio dei medesimi in Roma, via Adolfo Ravà n. 75, giusta procura generale alle liti per atto Notar
del 30 maggio 2022 rep. n. 26279 racc. n. 16181 Persona_1
-CONVENUTA/ OPPOSTA- Oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo.
Conclusioni delle parti: all'udienza del 24/10/2024 le parti hanno precisato le conclusioni riportandosi ai propri scritti difensivi e nei verbali di causa. Fatto e diritto 1. Con atto di citazione regolarmente notificato, ha Parte_1 proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. sso dal tribunale di Catanzaro in data 27/07/2017, con il quale le è stato intimato il pagamento della somma di € 10.333,27, oltre interessi e spese della procedura monitoria quale ammontare della fattura insoluta n. 0797494370417523 per fornitura di energia elettrica relativa all'utenza cod. Pod IT001E808619199 erogata nei locali di Trv San Martino n. 35 in Borgia (CZ) e relativa al periodo settembre -ottobre 2014 il cui credito originario pari ad euro 10.482,40 veniva ridotto ad euro 10.333,07. Eccepiva l'opponente la nullità del decreto ingiuntivo per mancanza dei requisiti di cui agli artt 633 e 634 c.p.c. e l'erronea quantificazione e l'irregolare registrazione dei consumi chiedendo l'accoglimento dell'opposizione e conseguente revoca del decreto ingiuntivo opposto. 1.1. Si costituiva in giudizio la convenuta società Controparte_1 deducendo l'infondatezza dell'opposizi
[...] il rigetto con conferma del decreto ingiuntivo opposto e refusione delle spese di lite. All'esito di un'istruttoria documentale, , la causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 24.10.2024 allorquando è stata trattenuta in decisione con concessione dei termini per il deposito delle comparse conclusionali e delle note di replica. 2. L'opposizione è infondata e pertanto deve essere rigettata. E invero, la pretesa creditoria della società è Controparte_1 stata sorretta, in sede monitoria, dalla produzione dell'estratto autentico notarile delle scritture contabili e dalla lettera di diffida al pagamento del 20.06.2016. Tale documentazione è da ritenersi idonea a costituire prova scritta rilevante ai sensi dell'art. 634 c.p.c. In punto di diritto, giova premettere che il decreto ingiuntivo è un accertamento anticipatorio con attitudine al giudicato e che, instauratosi il contraddittorio a seguito dell'opposizione, si apre un giudizio a cognizione piena caratterizzato dalle ordinarie regole processuali (cfr., secondo comma dell'art. 645 c.p.c.) anche in relazione al regime degli oneri di allegazione e probatori (in tale senso, Cass. civ., sez. III, 17/11/2003, n. 17371; Cass. civ., sez. I, 22/04/2003, n. 6421), con la conseguenza che oggetto del giudizio di opposizione non è tanto la valutazione di legittimità e di validità del decreto ingiuntivo opposto, quanto la fondatezza o meno della pretesa creditoria originariamente azionata in via monitoria, con riferimento alla situazione di fatto esistente al momento della pronuncia (ex multis cfr., Cass. civ. sez. III, 15/07/2005, n. 15026; Cass. civ. sez. II 12/08/2005 n. 16911); quindi il diritto del preteso creditore (formalmente convenuto, ma sostanzialmente attore) deve essere adeguatamente provato indipendentemente dall'esistenza - ovvero, dalla persistenza - dei presupposti di legge richiesti per l'emissione del decreto ingiuntivo. Quanto al riparto dell'onere della prova nell'ambito del giudizio per opposizione a decreto ingiuntivo, è opportuno osservare che il giudizio di
Pagina 2 di 5 cognizione che si apre in conseguenza dell'opposizione ex artt. 645 e ss. c.p.c. è governato dalle ordinarie regole come enucleabili dal disposto dell'art. 2697 c.c. e che, pertanto, anche in questo procedimento, il creditore è tenuto a provare i fatti costitutivi della pretesa, ossia l'esistenza ed il contenuto della fonte negoziale o legale del credito - e non anche l'inadempimento, che deve essere semplicemente allegato - mentre il debitore ha l'onere di eccepire e dimostrare il fatto impeditivo, modificativo o estintivo del diritto azionato in sede monitoria. Invero, dall'art. 2697 c.c. - che richiede all'attore (sostanziale, nel senso su indicato) la prova del diritto fatto valere ed al convenuto la prova della modificazione o dell'estinzione dello stesso - si desume il principio della presunzione di persistenza del diritto: in forza di tale principio, pacificamente applicabile all'ipotesi della domanda di adempimento, ove il creditore dia la prova della fonte negoziale o legale della propria pretesa, la persistenza del credito si presume ed è, dunque, sul debitore che grava l'onere di provare di aver provveduto alla relativa estinzione ovvero di dimostrare gli altri atti o fatti allegati come eventi modificativi o estintivi del credito di parte avversa (in tal senso, Cass. Civ. Sezioni Unite, 30 ottobre 2001, n. 13533; conf., ex plurimis, Cass. Civ., Sez. I, 13 giugno 2006, n. 13674; Cass. Civ., Sez. III, 12 aprile 2006, n. 8615).
3. Ciò chiarito, venendo al caso in esame, in primo luogo, si osserva che la nel costituirsi nel presente giudizio Controparte_2 di ro assertorio, depositando oltre il fascicolo del monitorio da cui risulta l'estratto conto autenticato delle fatture emesse e lettera di sollecito al pagamento del 20.06.2016 , anche la fattura in contestazione dal quale emerge in modo chiaro ed esaustivo la determinatezza della domanda ingiunta, mentre da parte opponente nulla è stato provato in merito al suo adempimento, ma solo contestato in maniera del tutto generica la pretesa creditoria di parte opposta.
4. Sull'eccezione sollevata da parte opponente relativa alla insussistenza del credito per mancanza di prova e comunque per errori sulla quantificazione dei consumi fatturati dapprima nella fattura n. 07974943704175 e, successivamente, richiamati con la n. 0797494370417523, si osserva che la bolletta n. 07974943704175 veniva emessa a seguito accertamento effettuato dai tecnici di Controparte_1 nei locali in Trv San Martino n. 35 B
[...] fascicolo parte opponente) dove riscontravano irregolarità nella registrazione dei consumi del misuratore intestato alla sig.ra , Parte_1 per essere stato posizionato un magnete, di dimensioni 5,5
Pagina 3 di 5 alterava in maniera fraudolenta e significativa i consumi, quindi il Distributore territorialmente competente, Enel Distribuzione S.p.A., (avendo la Società convenuta, , solo funzione Controparte_1 di esercente il Servizio di ella Delibera 301/2012/R/EEL e successive modifiche ed integrazioni dell'Autorità per l'energia elettrica il gas ed il sistema idrico), aveva provveduto a quantificare, con le tariffe vigenti nel periodo interessato dall'anomalia nella misurazione, il corrispondente importo dovuto, in base alle direttive ministeriali. Di tale ricostruzione era stata resa edotta parte opponente con nota di ENEL del 28.04.2014 indirizzata al procuratore di parte opponente, segnalando che la ricostruzione effettuata dal distributore sopra indicato, confermava i dati dei consumi relativi alla verifica n. DQ00030131 del 12/11/2013. (cfr. doc. 2 fascicolo parte opposta) Ed ancora proprio dal documento allegato al fascicolo di parte opponente (doc. 10) si evince che l' a seguito Parte_2 violazioni finanziarie amministrative risultante dal verbale DQ00030131, aveva erogato la sanzione amministrativa quantificando l'energia irregolarmente prelevata in 29189 kwh, il cui costo unitario sommato alle accise ed ai costi di fornitura ed alla somministrazione relativa al periodo di settembre/ottobre 2014 determinava il costo della fattura recante il n. 0797494370417523, ingiunta per la minor somma di €. 10.333,07. Né, peraltro, il suddetto criterio risulta specificamente contestato dall'opponente, il quale si è limitato ad eccepire l'erroneità dei conteggi, depositando le bollette relative ai consumi dei periodi precedenti, non tenendo conto dei consumi fraudolentemente sottratti al Servizio Elettrico Nazionale e riportati nella fattura in contestazione.
Tutti i suddetti elementi inducono a conferire alla operazione tecnica di ricalcolo carattere di sufficiente affidamento, ai fini della determinazione del consumo, in assenza di elementi contrari offerti dal debitore (cfr. Cass. 13605/19). In considerazione di quanto esposto, appare di tutta evidenza come abbia legittimamente agito al fine di Controparte_1
Tutto quanto sopra esposto l'opposizione risulta infondata e come tale deve essere rigettata. 5. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo sulla base dei valori di cui alla tabella n. 2 allegata al D.M. n. 55/2014 per lo scaglione corrispondente al valore della presente controversia, con
Pagina 4 di 5 esclusione della fase istruttoria non espletata (neanche con il deposito di memorie ex art 183 VI° co. C.p.c.)
P.Q.M.
Il tribunale di Catanzaro, definitivamente pronunciando, nel contraddittorio tra le parti, ogni contraria istanza, eccezione e difesa respinte,
- rigetta l'opposizione proposta da avverso il Parte_1 decreto ingiuntivo n. 1102/2017 del nzaro;
- condanna al pagamento in favore di Parte_1 [...] in persona del legale rappre Controparte_1 el presente giudizio che liquida nella somma complessiva di 1.700,00 oltre rimborso spese generali, IVA e CPA come per legge. Catanzaro, 20 marzo 2025
Il Giudice onorario Dott.ssa Maura Fragale
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