TRIB
Sentenza 8 luglio 2025
Sentenza 8 luglio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 08/07/2025, n. 530 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 530 |
| Data del deposito : | 8 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI LECCE
SECONDA SEZIONE CIVILE
In composizione collegiale, nelle persone dei giudici:
- Francesca Caputo Presidente
- Alessandro Carra Componente
- Michele Grande Relatore ed estensore pronuncia la seguente
SENTENZA definitiva nel procedimento iscritto al n. 5291/2024 R.G.V.G. avente ad oggetto domanda congiunta di regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale proposta da
( ), rappresentata e difesa da avv. Parte_1 C.F._1
Cosimo Francesco Rampino;
e
), rappresentato e difeso da CP_1 C.F._2 avv. Cristian Gabellone;
con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale di Lecce.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1.- Alla luce di quanto strettamente rileva ai fini della decisione, le posizioni delle parti e lo svolgimento del processo possono riassumersi come segue.
1.1.- e hanno adito congiuntamente Parte_1 CP_1 questo Tribunale riferendo di essere genitori di (Gallipoli, Persona_1
01/05/2018). R.G.V.G. 5291/2024
Nel ricorso introduttivo le parti hanno indicato compiutamente le condizioni inerenti all'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti della prole e ai contributi economici da essa discendenti (ricorso depositato in data 12/12/2024). In particolare, hanno concordato che:
1) i SI.ri ed continueranno a Parte_1 CP_1 vivere separati, con obbligo di comunicarsi a vicenda ogni eventuale variazione dell'indirizzo di residenza al fine di garantire l'esercizio del diritto/dovere di visita alla figlia minorenne;
2) i SI.ri ed si impegnano a Parte_1 CP_1 garantire alla figlia di mantenere rapporti continuativi e costanti con i parenti di entrambi i rami familiari, favorendo tale frequentazione;
3) la bambina vivrà stabilmente nella casa in cui è cresciuta sino ad oggi insieme alla madre;
4) durante la prima e la terza settimana di ogni mese
1. la bambina verrà accompagnata a scuola il lunedì e il martedì dal padre alle ore 8:30 e verrà ripresa da scuola in tali giorni dalla madre alle ore 16:00;
2. la bambina verrà accompagnata a scuola il mercoledì
e il giovedì dalla madre alle ore 8:30 e verrà ripresa da scuola in tali giorni dal padre alle ore 16:00;
3. il mercoledì e il giovedì il padre, dopo aver preso la figlia da scuola, resterà con lei il pomeriggio fino alle ore 18:00 e poi la accompagnerà a casa della SI.ra
; Parte_1
4. la bambina verrà accompagnata a scuola il venerdì alle ore 8.30 dalla madre e verrà ripresa da scuola alle ore 16:00 dal padre;
5. la bambina resterà con il padre dalle ore 16:00 del venerdì pomeriggio fino alle ore 19:00 della domenica
2 R.G.V.G. 5291/2024
sera, incluso il sabato, e poi verrà da costui riaccompagnata a casa della SI.ra ; Parte_1
5) durante la seconda e la quarta settimana di ogni mese
1. la bambina verrà accompagnata a scuola il lunedì e il martedì dalla madre alle ore 8.30 e verrà ripresa da scuola alle ore 16:00 dal padre, che resterà con lei fino alle ore 18:00 e poi la accompagnerà a casa della SI.ra ; Parte_1
2. la bambina verrà accompagnata a scuola il mercoledì
e il giovedì dal padre alle ore 8:30 e verrà ripresa dalla madre alle ore 16:00;
3. la bambina verrà accompagnata a scuola il venerdì alle ore 8.30 dal padre e verrà ripresa dalla madre alle ore 16:00;
4. la bambina resterà con la madre dalle ore 16:00 del venerdì pomeriggio fino alla domenica, incluso il sabato;
5. durante le settimane (seconda e quarta) in cui la bambina nel weekend resterà a casa della madre la piccola potrà essere presa da scuola dal padre alle ore
16:00 e potrà poi fermarsi a dormire a casa del padre una notte a settimana, fino alle ore 8:30 del giorno successivo (quando la accompagnerà a scuola);
6) su quattro weekend mensili, la bambina ne trascorrerà due con la madre e due con il padre;
7) laddove ci siano eSIenze relative ai turni di lavoro della madre, il padre accompagnerà la bambina a scuola alle 8:30, la riprenderà alle 16:00, potrà restare con lei dopo tale orario, ma dovrà riaccompagnarla a casa entro le ore 19:00;
8) nei giorni in cui il padre dovesse lavorare, egli potrà delegare i nonni paterni ad accompagnare la bimba, sempre rispettando gli orari previsti e l'alternanza settimanale e, nel
3 R.G.V.G. 5291/2024
caso in cui la madre non dovesse essere impegnata a lavoro, alle ore 19 potrà passare lei a riprendere la bambina;
9) se la madre dovesse lavorare, potrà delegare i nonni materni
-che dovessero essere scesi da Milano- ad accompagnare la bimba, sempre rispettando gli orari pattuiti;
10) in ogni caso in cui la bambina venisse presa e/o accompagnata da persone diverse dai genitori, ognuno di essi comunicherà preventivamente all'altro quale sarà la persona che la accompagnerà; del pari, ognuno dei genitori avvertirà
l'altro qualora la bambina dovesse trascorrere del tempo a casa dei genitori di suoi compagni di scuola o amici.
11) l'alternanza tra i nonni materni ed i nonni paterni nel trascorrere le giornate con la nipotina seguirà la stessa alternanza stabilita per i genitori;
12) la madre trascorrerà con la figlia una settimana di ferie invernali ed una settimana di ferie primaverili (anche in caso di viaggi fuori città, con destinazione ad esempio Milano o
Altamura per far visita alla famiglia) ed anche il padre trascorrerà con la figlia una settimana di ferie invernali ed una settimana di ferie primaverili (anche in caso di viaggi fuori città);
13) durante le festività (Natale, Pasqua, etc. . .) la bambina resterà alternativamente con la madre e con il padre, a seconda degli impegni lavorativi di entrambi (se ad esempio trascorrerà con la madre Natale e Capodanno, allora trascorrerà con il padre la vigilia e la notte di Natale e l'Epifania; se trascorrerà Pasqua con la madre allora starà con il Padre il lunedì successivo di pasquetta o viceversa);
14) durante l'anno la madre potrà portare con se la bambina a
Milano per qualche giorno per andare a trovare i suoi genitori
(nonni della piccola), previa comunicazione al padre;
4 R.G.V.G. 5291/2024
15) In ogni caso ogni qualvolta la bambina dovesse seguire uno dei genitori fuori dal territorio regionale, i genitori dovranno darsene reciprocamente apposita comunicazione;
16) durante le occasioni scolastiche nelle quali è richiesta o è opportuna la presenza di entrambi i genitori (come ad esempio recite, incontri scuola famiglia, ecc..), costoro si impegnano a mantenere un atteggiamento sereno e pacifico;
17) quando ricorrerà il compleanno della madre o dei suoi familiari la bambina resterà con la madre;
18) quando ricorrerà il compleanno del padre o dei suoi familiari la bambina rimarrà con il padre dalle ore 16:00 del pomeriggio alle ore 8:30 del giorno dopo in caso di giorni di frequenza scolastica, dalle ore 10:00 della mattina fino alle ore 10:00 del giorno successivo in caso di giorni festivi;
19) nei giorni in cui la bambina non andrà a scuola perché malata potrà stare con la madre fino alla guarigione se questa non lavorerà facultando il padre di farle visita,
20) quando la bambina si sentirà meglio e potrà uscire, il padre potrà prendere la bambina direttamente da casa dalle ore
9:00 della mattina e dovrà riaccompagnarla a casa alle ore
18:00;
21) se la madre dovesse lavorare accompagnerà poco prima dell'inizio del turno di lavoro la bambina a casa del padre, o dai nonni paterni se quest'ultimo dovesse lavorare;
e la riprenderà alla fine del turno stesso;
22) durante i periodi in cui saranno presenti in città i nonni materni, rientrati da Milano, la bambina resterà a casa con costoro e potrà stare successivamente con il padre nelle stesse modalità fissate ai punti 4 e 5 del presente ricorso;
23) la SI.ra non chiede alcun tipo di Parte_1 mantenimento al SI. per almeno due anni e, CP_1
5 R.G.V.G. 5291/2024
successivamente, chiederà un piccolo mantenimento mensile per la bambina;
24) in questi due anni il padre, se vorrà, potrà partecipare in maniera spontanea alle spese extra sostenute per la bambina, quali ad esempio spese mediche, spese scolastiche, vestiario, ecc.;
25) fermo restando l'impegno dei ricorrenti a tenere fede agli impegni assunti con il presente atto, in ogni caso costoro riconoscono reciprocamente che il presente accordo può essere soggetto a variazioni per eventuali loro eSIenze (seri motivi di salute, impegni di lavoro, turni di lavoro, ecc…).
26) le spese del presente giudizio sono integralmente compensate tra le parti;
1.2.- Il giudice delegato, con il decreto di fissazione dell'udienza di comparizione, ha disposto la trasmissione degli atti al pubblico ministero, il quale nulla ha opposto (parere del 08/05/2025).
1.3.- All'udienza del 17/03/2025, le parti hanno dichiarato di voler regolamentare l'esercizio della loro responsabilità genitoriale secondo le condizioni indicate nell'atto introduttivo e secondo le seguenti condizioni integrative e modificative:
- in aggiunta alle condizioni indicate nel ricorso introduttivo, la seguente: 0) (Gallipoli, 01/05/2018) resterà affidata in Persona_1 via condivisa ad entrambi i genitori;
- a precisazione della condizione sub 12) la seguente: i genitori si impegnano a comunicarsi i periodi di ferie con congruo anticipo;
- in sostituzione della condizione sub 23) del ricorso introduttivo, la seguente: si impegna a versare a favore di CP_1 [...]
un assegno mensile di euro 200,00, a titolo di contributo al Pt_1 mantenimento di . Il pagamento da eseguirsi entro il giorno 10 Per_1 di ogni mese sarà soggetto alla rivalutazione annuale secondo gli indici
ISTAT-FOI;
6 R.G.V.G. 5291/2024
- in sostituzione della condizione sub 24) del ricorso introduttivo, la seguente: le spese straordinarie inerenti alla prole saranno ripartite in pari misura da entrambi i genitori secondo il pertinente protocollo del
Tribunale di Lecce;
Il giudice delegato, sentite le parti e raccolta conferma delle condizioni di esercizio della responsabilità genitoriale così come precisate e modificate in udienza, ha rimesso la causa in decisione.
2.- La domanda di regolamentazione delle condizioni di esercizio della responsabilità genitoriale è meritevole di essere accolta.
Le condizioni concordate tra le parti appaiono, infatti, conformi alla legge e rispondenti all'interesse della prole.
3.- Nulla deve essere disposto ai fini della regolamentazione delle spese, atteso che la domanda congiunta esclude la soccombenza di alcuno.
P.Q.M.
il Tribunale di Lecce, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nel giudizio n. 5291/2024 R.G.V.G. introdotto con ricorso congiunto del 12/12/2024, con l'intervento del P.M., così provvede:
1) DISPONE che l'esercizio della responsabilità genitoriale delle parti nei confronti della prole sia regolato dalle condizioni tra loro concordate e indicate nel ricorso introduttivo così come precisate e modificate all'udienza del 17/03/2025;
2) NULLA per le spese.
Così deciso a Lecce, camera di conSIlio del 03/07/2025.
Il giudice estensore La Presidente
Michele Grande Francesca Caputo
7