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Sentenza 9 dicembre 2025
Sentenza 9 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brindisi, sentenza 09/12/2025, n. 1628 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brindisi |
| Numero : | 1628 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BRINDISI
SEZIONE CIVILE
in persona del Giudice, dott.ssa NA Amelia AR Balbo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 1217/2023 RG, avente per oggetto: “opposizione a decreto ingiuntivo”
promossa
DA
nata a [...] ( Swiss ) il 06/10/1973, e residente in [...]
Pace n. 12, C.F. ; CodiceFiscale_1
, nata a [...] il [...], ivi residente a[...], Parte_2
C.F. ; CodiceFiscale_2
, nata a [...] il [...], ivi residente a[...], C.F. Parte_3
; CodiceFiscale_3
ai fini del presente giudizio tutte elettivamente domiciliate in Grottaglie, presso lo studio legale dell'Avv.
Lorenzo CANTORE, alla via N. Sauro n. 7, PEC . ove intendono Email_1
ricevere le comunicazioni e le notificazioni, dal quale sono tutte difese e rappresentate in virtù di mandati conferiti in calce al presente atto
OPPONENTI
CONTRO
Società Unipersonale costituita ai sensi della Legge 130/1999, con sede legale in Controparte_1
Conegliano (TV), Via V. Alfieri n. 1, C.F., P. IVA e numero di iscrizione al registro delle imprese di
Treviso - Belluno in qualità di cessionaria di un portafoglio di crediti di P.IVA_1 [...] C.F. , con sede legale in MILANO (MI), Via Sile n. 18, con atto CP_2 P.IVA_2
sottoscritto in data 12.12.2020 e pubblicato ai sensi dell'art. 58 T.U.B. in Gazzetta Ufficiale n. 148
del 19.12.2020 - Parte II, e, come tale, subentrata, ai sensi dell'art. 58 T.U.B., quale successore a titolo particolare nei relativi rapporti giuridici attivi e passivi della cedente fra i Controparte_2
quali è compreso quello di cui al presente atto, in persona della Procuratrice CP_3 [...]
in forza di procura per atto Notaio di Pordenone del Controparte_4 Per_1
21.12.2020, Rep. 306384 e Racc. 37449, con sede legale in MILANO (MI), Via Valtellina n. 15/17,
C.F. , in persona del procuratore speciale Dott. , C.F. P.IVA_3 Controparte_5 [...]
, in forza di procura speciale per atto Notaio di Milano del 5.3.2020, Rep. C.F._4 Per_2
142365 e Racc. 36309, rappresentata e difesa dall'Avv. Alberto Gamba del Foro di Milano (C.F.
[...]
, PEC: e fax n. 02.58431216), presso lo C.F._5 Email_2
Studio del quale in Milano alla Via Freguglia n. 8 è elettivamente domiciliata in virtù di procura in calce al ricorso per ingiunzione, estesa anche alla presente fase di opposizione e in questa sede nuovamente prodotta
OPPOSTA
Conclusioni delle parti:
per la opponente “Si insiste nell'annullamento del Decreto Ingiuntivo opposto, nonché
sull'accoglimento delle conclusioni rassegnate nell'atto di citazione in opposizione al decreto
ingiuntivo opposto da codesto difensore;
Il tutto con vittoria di spese e di compensi di giudizio oltre
accessori come per Legge”;
per l'opposta “nulla d'altro ha da aggiungere rispetto a quanto (più che) ampiamente argomentato in
tutte le precedenti difese, a cui si rimanda integralmente, depositate nel corso dell'intero giudizio.
L'esponente confida fermamente nell'accoglimento delle proprie conclusioni, come già precisate con
note scritte 16.7.2025, oltre alla liquidazione delle spese e dei compensi di lite, come da relativa nota
già depositata con la memoria di replica 30.9.2025 e che, in ogni caso, si rideposita in allegato alle
presenti”. RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato a mezzo PEC il 20.3.2023, , Parte_1 Parte_2
e hanno proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 58/2023, emesso Parte_3
in data 18.1.2023, con cui il Tribunale di Brindisi (nel procedimento iscritto al n. R.G. n. 67/2023) ha ingiunto loro il pagamento, in favore di quale Procuratrice Controparte_4
Speciale di - a sua volta cessionaria del credito in precedenza vantato da Controparte_1 [...]
-, dell'importo capitale di € 11.742,05, calcolato alla data di cessione del credito CP_2
12.12.2020, per il contratto di leasing n. 1050401/001 stipulato con la cedente da , Parte_1
i cui obblighi sono stati garantiti da e da e che è stato dichiarato Parte_2 Parte_3
risolto di diritto.
Il credito azionato costituiva il residuo dovuto a seguito del recupero, e della rivendita a terzi del veicolo targato ET 111 NB, oggetto del leasing, e dell'incasso della garanzia bancaria, , oltre ad interessi di mora come da domanda e spese del procedimento.
Con l'atto di citazione le opponenti hanno chiesto di dichiarare infondato il credito vantato dalla
[...]
e di revocare, di conseguenza, lo stesso D.I. n. 58/2023, CP_4
Con l'atto di opposizione è stato allegato che l'attrice ha effettivamente stipulato Parte_1
con la spa Alfa Leasing, nell'ottobre 2013, un contratto di locazione finanziaria per l'acquisto di una vettura, meglio indicata in D.I. oggi opposto, per l'importo di € 38.000,00 oltre IVA ed oneri fiscali;
che il costo totale a nuovo del veicolo Audi era pari a circa € 60.000,00; che le restanti opponenti, Sigg.e e venivano coinvolte nell'obbligazione solo come garanti, in Parte_2 Parte_3
favore della Sig.ra per la buona riuscita dell'operazione finanziaria;
Pt_1
Hanno eccepito l' infondatezza della pretesa creditoria, deducendo che la Sig.ra dopo essere Pt_1
venuta a conoscenza del furto del veicolo avvenuto in Lituania, immediatamente si era prestata a denunciare l'accaduto presso la Stazione Carabinieri di Villa Castelli;
che successivamente e per le settimane a venire è la aveva tenuto i rapporti con la Polizia di Vilnius alla quale, a più riprese, Pt_1
aveva fornito tutta la documentazione necessaria;
che la Soc. opposta, o chi per essa, non aveva mai mosso un dito, né aveva avuto contatti con la Polizia Lituana sino al giorno in cui aveva chiesto, ed ottenuto, il dissequestro dell'auto che in seguito aveva fatto ritirare;
che l'Alba Leasing –unilaterlmente–
e senza alcuna giustificazione, aveva provveduto a risolvere il contratto di leasing, contratto che l'opponente non aveva alcun intenzione di risolvere, ma, al contrario, aveva tutto l'interesse a tenere attivo, e recuperato il veicolo continuare il rapporto contrattuale, rapporto che, a dire dell'opponente ,
era stato onorato puntualmente e regolarmente;
che la dopo il furto, aveva continuato a Pt_1
corrispondere le rate ( n. 5 per l'esattezza ) alla , circostanza questa che denotava Controparte_2
chiaramente una volontà della opponente a tenere in essere il contratto;
che la Soc. opposta dopo tutto il lavoro fatto dalla famiglia della ( dal marito in particolare ) con le Autorità Lituane, aveva Pt_1
fatto dissequestrare il veicolo, lo aveva ritirato e lo aveva venduto come più gli aggradava;
che non è
stato proposto un riavvio del contratto ma un acquisto sic et simpliciter, addebitando tutte le spese all'opponente la quale avrebbe potuto recuperare il veicolo con minor spesa;
che la ad oggi, Pt_1
aveva sborsato l'astronomica cifra di € 42.500,00 per aver goduto di questa vettura per soli circa tre mesi.
Le attrici hanno dedotto, inoltre, la configurabilità non di una risoluzione contrattuale per inadempimento, ma di uno spoglio unilaterale senza possibilità di replica e hanno eccepito che anche le modalità di vendita del veicolo ad un dipendente, peraltro, farebbe dubitare della buona fede della Soc.
opposta atteso che, data la cifra richiesta e ricavata, è stata totalmente sbilanciata (€ 25.000,00) rispetto al reale valore del veicolo che aveva appena quattro mesi di vita ed in seguito era rimasto fermo in sequestro.
Hanno chiesto la revoca del decreto ingiuntivo e il rigetto della domanda avversamente spiegata, oltre che la condanna alle spese del procedimento della controparte.
Si è costituita in giudizio con comparsa di costituzione e risposta contestando le Controparte_1
deduzioni avversarie , e e chiedendo il rigetto dell'opposizione e delle relative domande, per essere le stesse totalmente infondate in fatto e in diritto, con conferma del l'opposto decreto ingiuntivo;
in ogni caso di condannare le opponenti al pagamento, in favore di Controparte_4 propria procuratrice speciale per i titoli per cui è causa, del complessivo importo capitale di € 11.742,05,
calcolato alla data di cessione del credito del 12.12.2020, per il contratto di leasing n. 1050401/001
risolto, quale residuo dovuto a seguito della rivendita a terzi del veicolo targato ET 111 NB e dell'incasso della garanzia bancaria, oltre interessi al tasso contrattuale di mora, nei limiti del cd. tasso soglia;
con vittoria di spese e di compensi di giudizio, ed eventuale condanna delle opponenti ai sensi dell'art. 96, comma 3, c.p.c., nella misura ritenuta equa e/o di giustizia.
Acquisita documentazione conferente, respinta l'istanza di declaratoria della provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto, la causa è stata ritenuta matura per la decisione.
Assegnato il procedimento a questo Giudice è stata disposta, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la trattazione scritta dello stesso cui nessuna delle parti si è opposta.
Indi è stata riservata la decisione.
***
A fronte delle contestazioni mosse dall'opponente in ordine alla pretesa creditoria azionata, il Tribunale
ritiene opportuno rilevare che, nel caso di specie, oggetto della materia del contendere non è
l'intervenuta risoluzione del contratto di leasing stipulato tra le parti, avvenuta con lettera raccomandata del 24 marzo 2015 in ragione “dell'esposizione debitoria maturata” – e non delle vicende lituane - dalla con la concedente (v documento n. 14 del fascicolo monitorio), risoluzione né Pt_1 CP_2
impugnata e neppure contestata nell'atto di opposizione, quanto, invece, il residuo somme conseguenti alla risoluzione stessa e conseguenti all'applicazione delle condizioni di contratto .
Peraltro, tanto rispetto all'an debeatur di tali somme, quanto rispetto al quantum debeatur, nessuna specifica censura e contestazione le opponenti hanno spiegato nell'atto di citazione introduttivo del presente giudizio, limitandosi a sottolineare la collaborativa condotta tenuta dalla nella Pt_1
procedura dui recupero del veicolo presso l'autorità lituana che l'aveva sequestrata.
Ciò posto, va rassegnato, ai fini di una corretta comprensione della vicenda che in virtù del contratto di leasing n.1050401 stipulato nel mese di ottobre 2013, ha concesso in locazione a Controparte_2
il veicolo Audi A5 SB 2.02 TDI Q S TR mod 8TA0WY, telaio Parte_1 WAUZZZ8TSEA021621, targato ET111NB; che nel mese di Maggio 2014 ha appreso CP_2
che il veicolo predetto, di sua esclusiva proprietà, a seguito di esportazione all'estero non autorizzata,
era stato posto sotto sequestro da parte della Polizia di Stato di Vilnius (Lituania) in data 22 marzo 2014;
che con lettere raccomandate del 24 marzo 2025 ha dichiarato la risoluzione di diritto Controparte_2
del predetto contratto di leasing;
che a seguito del deposito di formale istanza di revoca di sequestro, nel mese di ottobre 2015, il veicolo veniva dissequestrato in favore della ed alla stessa Controparte_2
materilmente restituito.
Ne consegue che le vicende inerenti il recupero dell'autovettura e sulle quali si è particolarmente soffermata parte opponente, costituiscono un post factum irrilevante rispetto alla pretesa creditoria avanzata dalla opposta e al suo quantum, fondati, piuttosto, sul disposto dell'art. 13 delle condizioni generali di contratto e su quello del successivo art. 14 che regolano gli effetti della risoluzione anticipata del contratto e del recesso della concedente e prevedono l'obbligo per l'utilizzatore di immediata restituzione del veicolo, del recupero a sue spese, di corrispondere qualunque somma maturata per canoni insoluti, interessi di mora, spese sino alla data di restituzione del veicolo, essendo riservata alla concedente la facoltà di chiedere maggiori danni, il cui ammontare va determinato sommando a tutti gli importi predetti anche il valore attuale di tutto il restante corrispettivo contrattualmente previsto a carico dell'utilizzatore e dell'importo fissato nel riquadro “durata corrispettivo ed indicizzazione” delle condizioni particolari di contratto, ai fini dell'esercizio della facoltà di opzione di acquisto del veicolo,
e detraendo quanto la concedente abbia ricavato, al netto di tasse e spese, con la vendita od il riutilizzo di tale veicolo, ovvero per indennizzi assicurativi o risarcimenti da parte di terzi.
Quanto al profilo del quantum debeatur nessuna contestazione è stata avanzata rispetto alla somma portata dall'estratto conto al 12 dicembre 2020 del contratto di leasing n. 1050401/001, calcolata sulla base delle clausole contrattuali predette, limitandosi parte opponente a censurare il prezzo cui l'autovettura era stata rivenduta dalla società di leasing, il fatto che sia stata rivenduta ad un dipendente e l'esosità di quanto corrisposto alla controparte per aver utilizzato solo per pochi mesi il bene, vicenda peraltro dipesa dalla condotta e della determinazioni della di consentire a terzi di condurre il Pt_1
veicolo in Lituania, perdendone la custodia.
Di tali allegazioni rileva solo che quella inerente la congruità del prezzo di rivendita del bene (attestato nel quantum dalla fattura agli atti del procedimento) e non, come vorrebbe parte opponente, il valore venale o di mercato del bene.
Orbene, la congruità del prezzo di vendita dell'autovettura è misura certamente rimessa secondo le predette condizioni generali di contratta alla stessa concedente che ha solo l'obbligo di detrarre il ricavato della vendita dall'ammontare del maggior danno cui ha diritto nei confronti dell'utilizzatore,
all'evidente fine di evitare ingiustificati arricchimenti, sicché ogni censura in merito si palesa infondata.
Ne consegue il rigetto dell'opposizione e la conferma del decreto ingiuntivo opposto.
Le spese seguono la soccombenza e pertanto gli opponenti, in solido tra loro, vanno condannati a rifonderle alla società opposta secondo la liquidazione del dispositivo.
Non si ritiene, invece, di raccogliere la sollecitazione fatta da parte opposta alla condanna di parte attrice ai sensi dell'art. 96 terzo comma c.p.c considerato che la responsabilità a tale titolo presuppone , sotto il profilo soggettivo, una concreata presenza di mala fede e colpa grave della parte soccombente non ravvisabile nel caso di specie.(cfr Cass civ. 19948/2023).
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, nel giudizio iscritto al n. 1217/2023 R.G. promosso da
[...]
, contro in persona del Parte_1 Parte_2 Parte_3 Controparte_1
legale rappresentante pro tempore, respinta ogni altra istanza ed eccezione, così decide:
- conferma il decreto ingiuntivo n. 58/2023, emesso in data 18.1.2023, con cui il Tribunale di Brindisi
(nel procedimento iscritto al n. R.G. n. 67/2023) ha ingiunto loro il pagamento, in favore di
[...]
quale Procuratrice Speciale di - a sua volta Controparte_4 Controparte_1
cessionaria del credito in precedenza vantato da , dell'importo capitale di € Controparte_2
11.742,05, - condanna , in solido tra loro, al Parte_1 Parte_2 Parte_3
pagamento della spese del presente giudizio in favore di - che liquida in complessivi Controparte_1
€ 2.600,00 oltre rimborso forfettario per spese generali, IVA e CPA.
Così deciso, 4 dicembre 2025
IL GIUDICE
dott.ssa NA Amelia AR Balbo