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Sentenza 9 gennaio 2025
Sentenza 9 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Tivoli, sentenza 09/01/2025, n. 41 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Tivoli |
| Numero : | 41 |
| Data del deposito : | 9 gennaio 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL T RIB UNALE DI TIVOLI
Sezione Lavoro
n. 4841/2023 R.Gen.
Il Giudice designato dr. Alessio DI PIETRO, all'esito della camera di consiglio dell'udienza del
9.1.2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa vertente
TRA nata a [...] il [...]), elettivamente domiciliata in Roma Via Sardegna n. 3, Parte_1 rappresentata e difesa dall'Avv. Claudia Malandrino giusta procura in atti ricorrente
E
in persona del legale rappresentante pro-tempore, elettivamente domiciliato in Roma Via CP_1
Cesare Beccaria n. 29, rappresentato e difeso dall'Avv. Ivanoe Ciocca giusta procura in atti convenuto
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 19.9.2023, premesso che con provvedimento del 19.4.2023 Parte_1
CP_ l' ha respinto la sua domanda amministrativa del 2.3.2023 volta ad ottenere la pensione di vecchiaia anticipata per insussistenza del requisito sanitario, ha convenuto in giudizio l'istituto chiedendone la condanna al pagamento di detta prestazione con decorrenza dalla domanda amministrativa, poiché in possesso di tutti i requisiti di legge. CP_ Costituitosi in giudizio l ha contestato l'avversa domanda, deducendo la mancanza di prova della sussistenza dei presupposti per accedere alla prestazione, nonché evidenziando – in ogni caso
– la necessità di applicare il c.d. regime delle “finestre mobili”.
Disposta ed espletata una ctu medico legale, all'odierna udienza la causa è stata discussa e viene decisa con la presente sentenza.
La domanda merita accoglimento nei termini di seguito indicati.
1 Va premesso che il requisito sanitario per fruire della pensione anticipata di vecchiaia è costituito dalla invalidità uguale o maggiore all'80%.
I requisiti amministrativi richiesti per fruire della pensione anticipata di vecchiaia (cfr. art. 1, comma 8, d.lgs. n. 503 del 1992; art. 12 d.l. n. 78 del 2010, convertito con modificazioni dalla legge n. 214 del 2011; art. 24 del d.l. n. 201 del 2011, convertito con modificazioni dalla L. n. 201 del
2011) sono:
- un presupposto di natura contributiva, rappresentato dal possesso di almeno 20 anni di contributi versati, pari a 1040 settimane di contribuzione (oppure di 15 anni, pari a 780 settimane, se maturati entro il 31/12/1992);
- un presupposto di natura anagrafica, rappresentato dall'età minima di 60 anni per gli uomini e
55 anni per le donne, in deroga al più gravoso requisito anagrafico ordinario, pari a 65 anni di età per gli uomini e 60 anni di età per le donne (difatti ai fini del perfezionamento del requisito anagrafico per la fruizione della pensione di vecchiaia, a norma dell'art. 8 d.lgs. n. 503 del 1992,
“l'elevazione dei limiti di età di cui al comma 1 non si applica agli invalidi in misura non inferiore all'80 per cento”) e salva inoltre l'applicazione del meccanismo permanente di adeguamento dei requisiti pensionistici all'incremento della speranza di vita o stima di vita (cfr. art. 22-ter, comma 2,
d.l. n. 78 del 2009, convertito dalla legge n. 102 del 2009; art. 12, comma 12-bis, d.l. n. 78 del 2010, convertito dalla legge n. 122 del 2010; art. 18, comma 4, d.l. n. 98 del 2011, convertito dalla legge n. 111 del 2011, che ha disposto l'anticipazione dell'entrata in vigore della disciplina al 2013; art. 24 commi 9 e 13 d.l. n. 201 del 2011, convertito dalla legge n. 214 del 2011, c.d. "decreto salva-Italia";
D.M. 6 dicembre 2011 e D.M. 16 dicembre 2014), il quale comporta che l'età richiesta per la pensione anticipata di vecchiaia risulta innalzata, in riferimento al triennio 2013/2015, a 60 anni e 3 mesi di età per gli uomini e 55 e 3 mesi di età per le donne, e, in riferimento al triennio 2016/2018,
a 60 anni e 7 mesi di età per gli uomini e 55 e 7 mesi di età per le donne, e dal 2019 a 61 anni per gli uomini e 56 per le donne.
Inoltre, l'erogazione della prestazione in parola è subordinata alla avvenuta cessazione del rapporto di lavoro (cfr. art. 1, comma 7, d.lgs. n. 503 del 1992, secondo cui “il conseguimento del diritto alla pensione di vecchiaia è subordinato alla cessazione del rapporto di lavoro”).
Ebbene, nel caso di specie, deve rilevarsi che sulla posizione assicurativa della risulta Pt_1 accreditata una contribuzione maggiore a 1040 settimane contributive (vedi estratto previdenziale in atti). Inoltre, la medesima, al momento della presentazione domanda amministrativa (2.3.2023), aveva compiuto l'età di 56 anni e 2 giorni.
Per quanto riguarda il requisito sanitario, il ctu nominato (dott. ) ha accertato che Persona_1 la per gli stati patologici riscontrati, deve considerarsi invalido con riduzione della capacità Pt_1
2 lavorativa non inferiore all'80% a decorrere dal 2.3.2023 (affetta da Sindrome affettiva bipolare episodio maniacale in soggetto con parkinsonismo secondario nella misura del 70% e Ipertiroidismo cronico autoimmune in terapia sostitutiva nella misura del 10%”).
Al riguardo, deve precisarsi il Ctu ha correttamente accertato il grado di invalidità della Pt_1 indicando le percentuali d'invalidità attribuibili a ciascuna patologia riscontrata secondo le tabelle in materia.
Le argomentazioni del consulente giustificano esaurientemente le conclusioni cui egli è pervenuto e possono senz'altro essere condivise e fatte proprie dal giudicante, anche tenuto conto dell'assenza di specifiche contestazioni delle parti.
Dunque, deve affermarsi che il ricorrente è in possesso di tutti i requisiti per beneficiare della pensione di vecchiaia anticipata dal 2.3.2023.
Quanto alla decorrenza, la giurisprudenza ha affermato costantemente che: “In tema di pensione di vecchiaia anticipata, di cui all'art. 1, comma 8, della l. n. 503 del 1992, il regime delle cd. " finestre" previsto dall'art. 12 del d.l. n. 78 del 2010 (conv., con modif. in l. n. 122 del 2010) si applica anche agli invalidi in misura non inferiore all'ottanta per cento, come si desume dal chiaro tenore testuale della norma, che individua in modo ampio l'ambito soggettivo di riferimento per lo slittamento di un anno dell'accesso alla pensione di vecchiaia, esteso non solo ai soggetti che, a decorrere dall'anno 2011, maturano il diritto a sessantacinque anni per gli uomini e a sessanta anni per le donne, ma anche a tutti i soggetti che "negli altri casi" maturano il diritto all'accesso al pensionamento di vecchiaia "alle età previste dagli specifici ordinamenti". Inoltre, si è osservato che
“la disposizione dell'art. 12, comma 1 - per motivi letterali, logici e sistematici individua in modo ampio l'ambito soggettivo di riferimento al quale applicare il regime delle finestre ivi regolato e dunque lo slittamento di un anno dell'accesso alla pensione di vecchiaia. 3.- Si tratta, per quanto qui interessa, non solo dei " soggetti che a decorrere dall'anno 2011 maturano il diritto all'accesso al pensionamento di vecchiaia a 63 anni per gli uomini e a 60 anni per le lavoratrici del settore privato secondo la lettura riduttiva che è stata accolta dai giudici di merito, ma anche - oltre alle lavoratrici del pubblico impiego pure contemplate nella norma - di tutti gli altri soggetti che "negli altri casi" maturano il diritto all'accesso al pensionamento di vecchiaia "alle età previste dagli specifici ordinamenti".
E' sbagliato perciò sostenere che per includere le pensioni di vecchiaia anticipate nel meccanismo delle finestre la legge avrebbe dovuto esplicitarlo espressamente, dato che esse rientrano nell'ampio disposto ("alle età previste dagli specifici ordinamenti negli altri casi") utilizzato, in via residuale, dal legislatore nello stesso citato D.L. n. 78 del 2010, art. 12 (e già impiegato in termini simili ed in via generale dalla L. n. 247 del 2007, art. 1, comma 5). 4.- Va pure considerato che nessun argomento
3 contrario all'interpretazione qui accolta può essere tratto dalla normativa successiva, dettata dalla
c.d. riforma OR (L. n. 214 del 2011 di conversione del D.L. n. 201 del 2011) che ha eliminato
(art. 24, comma 5), con decorrenza dal i gennaio 2012, il sistema delle finestre mobili e la disciplina delle decorrenze di cui al D.L. n. 78 del 2010, art. 12 esclusivamente per i soggetti titolari di pensione di vecchiaia di cui ai commi da 6 a 11 - assoggettati dalla stessa data a requisiti più gravosi rispetto al passato per l'accesso al pensionamento - tra i quali non rientrano però i pensionati di vecchiaia anticipata per invalidità di cui qui si discute, per i quali è rimasta integra la disciplina precedente sia per la maturazione sia per l'accesso a pensione. Rispetto ad essi resta quindi efficace la normativa che svincola le età di pensionamento da quella mano a mano ridefinite per il pensionamento di vecchiaia (il citato D.Lgs. n. 503 del 1992, art. 1, comma 8), come anche, di converso, permane la disciplina sulle finestre di cui al citato D.L. n. 78 del 2010, art. 12. 5.- La stessa considerazione vale pertanto anche su quanto sostenuto in proposito dalla circolare n. 35 del 2012, la quale, CP_1 illustrando la medesima L. n. 201 del 2011, ha infatti affermato che "nulla è modificato in materia di età e di disciplina delle decorrenze per gli invalidi in misura non inferiore all'80%. Tale affermazione, in effetti, si spiega avendo la riforma OR modificato la disciplina dell'accesso e della decorrenza della pensione di vecchiaia soltanto per le lavoratrici ed i lavoratori dipendenti ed autonomi assoggettati al regime ordinario di età per l'accesso alla pensione di vecchiaia;
ciò comporta che anche dopo la legge OR le pensioni di vecchiaia in oggetto, concesse alle persone invalide, rimangono assoggettate allo stesso regime precedente per quanto attiene la decorrenza della pensione. 6.- Occorre inoltre ribadire che, ad avviso del Collegio, non vengono qui in rilievo cogenti principi di ordine costituzionale tali da consentire di sindacare soluzioni normative che sono chiaramente ispirate alla necessità del contenimento finanziario ed al riequilibrio del sistema previdenziale.
D'altra parte, si tratta di scelte che, come già detto, non hanno mai posto in discussione la disciplina di favore stabilita a monte con il D.Lgs. n. 503 del 1992, art. 1, comma 8; che ha sempre consentito, e tuttora consente, ai soggetti invalidi in misura non inferiore all'80% l'anticipazione dell'accesso al pensionamento di vecchiaia ad un limite di età più favorevole rispetto a quello previsto per la generalità dei cittadini. Inoltre, lo stesso slittamento della pensione di vecchiaia, previsto dalla norma in oggetto, non comporta necessariamente l'abbandono del posto di lavoro durante l'anno di arresa dell'apertura della "finestra", dato che in tale periodo l'assicurato invalido può, come qualsiasi altro lavoratore, continuare a lavorare;
ed anche accedere, medio tempore, ai trattamenti di invalidità previsti in caso di totale o parziale incapacità lavorativa. 7.- Le stesse considerazioni di rilievo costituzionale rimangono valide anche a seguito della disciplina dettata dalla c.d. L. OR
n. 211 del 2011, dovendosi escludere la violazione di principi affermati dalla Carta costituzionale,
4 sia pure sotto il profilo della comparazione con il caso dei pensionati non invalidi, assunto come tertium comparationis, cui il sistema delle finestre, come già detto, non si applica. E ciò perchè la regolamentazione dell'accesso a pensione di vecchiaia degli invalidi anticipati continua a rimanere comunque favorevole in quanto per i primi sono stati invece alzati dalla legge OR cit. i requisiti anagrafici e contributivi di base da cui invece rimangono esclusi i secondi che mantengono il requisito anagrafico di favore e l'accesso anticipato alla pensione di vecchiaia siccome fissato dal
D.Lgs. n. 503 del 1992, art. 1, comma 8” (cfr. Cass. nn. 2382/2020, 24363/2019, 15560/2019,
15617/2019, 32591/2018 e 29191/2018).
Pertanto, la decorrenza della pensione anticipata di vecchiaia deve essere postergata di un anno rispetto alla data di maturazione dei requisiti previsti dalla legge, nel caso di specie perfezionatisi nel mese di marzo 2023, per cui essa va individuata nella data dell'1.3.2024.
Inoltre, va rammentato che, secondo il recente orientamento della Suprema Corte di Cassazione,
“lo stesso slittamento della pensione di vecchiaia... non comporta necessariamente l'abbandono del posto di lavoro durante l'anno di attesa dell'apertura della “finestra”, dato che in tale periodo
l'assicurato invalido può, come qualsiasi altro lavoratore, continuare a lavorare;
ed anche accedere, medio tempore, ai trattamenti di invalidità previsti in caso di totale o parziale incapacità lavorativa”
(Cass., n. 2382/2020).
Se, dunque, l'espletamento di attività lavorativa è ammessa durante l'anno di attesa dell'apertura della “finestra”, è indubbio che lo svolgimento della stessa nelle more del procedimento amministrativo non osta al riconoscimento della pensione anticipata di vecchiaia, i cui requisiti costitutivi (anagrafico, sanitario e contributivo) devono perfezionarsi all'atto della presentazione dell'istanza amministrativa: il pagamento invece della pensione diventa esigibile solo dal momento della effettiva cessazione del rapporto di lavoro.
Le spese processuali, liquidate come in dispositivo e distratte ai sensi dell'art. 93 c.p.c, seguono CP_ la soccombenza e vanno poste a carico dell
Le spese di ctu medico legale, liquidate con separato decreto, sono da porre in maniera definitiva CP_ a carico dell'
P.Q.M.
disattesa ogni contraria istanza ed eccezione
- DICHIARA che ha diritto alla corresponsione della pensione di vecchiaia ai sensi Parte_1 dell'art. 1, n. 8, d.lgs. n. 503/1992 con decorrenza dal mese di marzo 2024;
- CONDANNA l' a pagare alla predetta ricorrente i ratei di pensione nella misura di legge e CP_1 oltre accessori, subordinatamente alla cessazione del rapporto di lavoro della ricorrente;
;
5 - CONDANNA alla rifusione, in favore del procuratore antistatario di parte ricorrente, delle spese di lite che liquida in euro 1.860,00, oltre spese generali al 15%, iva e cpa;
CP_
- PONE a carico definitivo dell' le spese di ctu medico legale.
Tivoli, 9.1.2025
Il Giudice
Alessio Di Pietro
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