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Sentenza 31 marzo 2025
Sentenza 31 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Brescia, sentenza 31/03/2025, n. 324 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Brescia |
| Numero : | 324 |
| Data del deposito : | 31 marzo 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
La Corte d'Appello di Brescia, Sezione Prima civile, composta dai Sigg.:
Dott. Giuseppe Magnoli Presidente rel.
Dott. Annamaria Laneri Consigliere
Dott. Vittoria Gabriele Consigliere
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile n. 1197/ 2022 R.G. promossa con atto di citazione notificato in data d a
, in persona del legale rappresentante pro tempore, con Parte_1 il patrocinio degli avvocati MARCO PICCOLI e ROBERTO GROPPELLI e poi
GRETA SONCINA e STEFANO TONONI
APPELLANTE
c o n t r o
, in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 tempore, con il patrocinio dell'avv. MARCELLO FINAZZI,
APPELLATO
e posta in decisione all'udienza collegiale del 23/10/2024, avente ad oggetto:
pagina 1 di 15 Noleggio
In punto: appello a sentenza del Tribunale di Brescia pubblicata in data
16/11/2022 con il n. 2804/2022
CONCLUSIONI
Dell'appellante
Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello di Brescia, in riforma dell'impugnata sentenza n. 2804/2022 del Tribunale di Brescia pubblicata il 16.11.2022, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione reietta, così giudicare:
- accertato l'inadempimento dei contratti di noleggio descritti in narrativa,
condannare la con sede legale in IS (BS) alla Controparte_1
via Provinciale n. 27 - 25055- fraz. Gratacasolo, C.F. e P IV in P.IVA_1
persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento della somma di €
14.491,31, oltre interessi di mora ex d. lgs. n. 231/02 dalla scadenza al saldo effettivo;
ovvero, in alternativa, condannarla al pagamento delle dette somme, in adempimento alla delegazione di pagamento concordata con l'attrice e la fallita RE Costruzioni
Srl, ovvero ancora per altro e diverso accertando titolo, conseguente ai fatti dedotti in narrativa.
- in subordine, condannare la predetta società ex art. 2041 cc ad indennizzare la nella somma di € 14.491,31 o in quella diversa accertata in Parte_1
corso di causa, determinata anche in via equitativa, per aver usufruito e goduto delle gru descritte in premessa senza pagarne il corrispettivo;
In ogni caso: pagina 2 di 15 - con vittoria di compensi professionali e spese per entrambi i gradi di giudizio.
Dell'appellato
In via principale e di merito:
Respingere le domande tutte svolte in appello e per l'effetto confermare la sentenza del Tribunale di Brescia n. 2804/2022 pubblicata il 16.11.2022 Con vittoria di ogni spesa di costituzione nel presente grado di giudizio.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ex art. 702 bis del 16.04.2018 promosso dinanzi al Tribunale di Brescia
nei confronti della società la società Controparte_1 Parte_1
chiedeva l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
[...]
<< Previe tutte le declaratorie del caso e/o di legge contrariis reiectis, nel merito in principalità:
- accertato l'inadempimento dei contratti di noleggio descritti in narrativa,
condannare la con sede legale in IS (BS) alla via Controparte_1
Provinciale n. 27 - 25055- fraz. Gratacasolo, C.F. e P IV , in persona P.IVA_1
dell'amministratore unico sig. , C.F. , al Parte_2 C.F._1
pagamento della somma di € 14.491,31, oltre interessi di mora ex d. lgs. n. 231/02
dalla scadenza al saldo effettivo;
ovvero, in alternativa, condannarla al pagamento delle dette somme, in adempimento alla delegazione di pagamento concordata con l'attrice e la fallita RE Costruzioni Srl, ovvero ancora per altro e diverso accertando titolo, conseguente ai fatti dedotti in narrativa;
pagina 3 di 15 - in subordine, condannare la predetta società ex art. 2041 cc ad indennizzare la nella somma di € 14.491,31 o in quella diversa accertata in Parte_1
corso di causa, determinata anche in via equitativa, per aver usufruito e goduto delle gru descritte in premessa senza pagarne il corrispettivo;
- condannare la con sede legale in IS (BS) alla via Controparte_1
Provinciale n. 27 -25055- fraz. Gratacasolo, C.F. e P IV , in persona P.IVA_1
dell'amministratore unico sig. , C.F. al Parte_2 C.F._1
risarcimento del danno ex D.L. n. 132/14 ex art. 96 comma 3 cpc, per aver essa rifiutato l'invito alla negoziazione assistita, nella somma ritenuta di giustizia.
In ogni caso con vittoria di spese, diritti e competenze.>>
A tal fine deduceva:
a) che con tre distinti contratti di noleggio datati tutti 12.05.2012, trasmessi a a mezzo mail in pari data, incorporata Controparte_1 Controparte_2
per fusione da con atto del 15.12.2014, concedeva in godimento Parte_1
tre gru, con trasporto, montaggio e smontaggio a carico della noleggiante;
b) che oggetto del contratto erano la gru modello Vicario OMV350-8, la gru modello
Bendini B826-8 e la gru modello gru Benedini B826-ter;
c) che le tre gru venivano consegnate e montate presso il cantiere del porto di
Ravenna Via della Battana ove svolgeva opere edili in Controparte_1
appalto;
d) che la durata del noleggio era stabilita a mese, con possibilità di proroga;
pagina 4 di 15 e) che i beni venivano utilizzati per i periodi dal 15.05.12 al 15.06.12, dal 15.06.12 al
15.07.12;
f) che, scaduto il secondo mese di noleggio, le gru venivano smontate e mantenute sempre presso lo stesso cantiere per essere posizionate in altro luogo del porto, come da fattura n. 552 del 20.07.12;
g) che per il periodo dal 20.07.12 al 20.09.12 per tutte e 3 le gru, su indicazione del capo cantiere signor referente della in Testimone_1 Controparte_1
esecuzione di accordi intervenuti tra e RE Costruzioni Controparte_1
Srl sulla base di loro rapporti contrattuali, il pagamento del noleggio doveva essere eseguito dalla società RE Costruzioni srl;
h) che, tuttavia, tale pagamento non veniva eseguito;
i) che la ricorrente, di conseguenza, chiedeva il pagamento alla società resistente emettendo la fattura n. 64 del 31.01.2013 di € 13.354,77;
l) che dal 20.10.12 al 20.11.12 veniva prorogato il noleggio della gru Benedini B826
– ter, sempre presso lo stesso cantiere, come da fattura n. 847 del 10.11.2012
integralmente pagata dalla resistente;
m) che dal 20.11.12 veniva ulteriormente prorogato il noleggio della gru Benedini
B826 – ter fino al 07.12.12, data in cui veniva smontata e ritirata e la relativa fattura n. 985 del 31.12.2012 veniva pagata solo parzialmente, residuando € 1.119,86;
n) che il debito complessivo della resistente ammontava a euro 14.491,31;
o) che la resistente rifiutava l'invito obbligatorio alla negoziazione assistita ex DL n.
pagina 5 di 15 132/14.
***
costituendosi in giudizio, chiedeva respingersi le pretese Controparte_1
attoree ed a tal fine deduceva:
1) in via preliminare di non essere passivamente legittimata, non avendo la ricorrente dimostrato che la convenuta avrebbe sottoscritto i tre documenti contrattuali recanti data 12/05/2012, aventi ad oggetto il noleggio di altrettante gru, utilizzate nel cantiere del porto di Ravenna, Via della Battana, né che essa convenuta avrebbe eseguito opere edili in appalto per conto della RE Costruzioni
Srl; che, infatti, era essa convenuta ad aver affidato in sub-appalto alla RE
Costruzioni Srl la “posa di struttura (staffa) e pannelli fotovoltaici, incluso l'utilizzo di gru per una potenza complessiva di MW 3 (Nadepar, Agrifin, IFa) nel cantiere di
Ravenna per un corrispettivo complessivo di €.75.000,00 oltre iva”; che, inoltre,
nessuna rilevanza avrebbero assunto le tre e-mail del 12.05.2012, con le quali il aveva trasmesso all'odierna deducente le conferme d'ordine Parte_1
del noleggio, nonché tre Documenti di Trasporto, trattandosi di documenti non compilati né ritrasmessi alla proponente, di guisa che nessun contratto di noleggio si sarebbe perfezionato tra le parti;
che, in tale prospettiva, priva di rilievo sarebbe stata la circostanza per cui la aveva Controparte_1
provveduto a saldare alcune delle fatture di controparte, relative al noleggio in oggetto, ciò integrando semplicemente un adempimento del terzo;
2) quanto all'azione di arricchimento senza causa ex art.2041 cc, promossa in via pagina 6 di 15 subordinata dalla ricorrente, che, avendo essa natura residuale, non avrebbe potuto essere proposta;
3) quanto, infine, alla doglianza per la mancata partecipazione alla procedura di negoziazione assistita, che tale circostanza sarebbe risultata irrilevante in assenza di vincolo contrattuale tra le parti ed in relazione ad una controversia del tutto priva di giuridico fondamento.
***
Disposta la conversione del rito in giudizio ordinario, concessi i termini per memorie integrative di cui all'art.183, sesto comma, cpc, la causa veniva istruita mediante acquisizione agli atti dei documenti offerti in comunicazione dalle parti e mediante (parziale) ammissione dei mezzi di prova orale dedotti ed assunzione dei mezzi di prova ammessi, per essere infine decisa con sentenza (la n.2804/2022 pubblicata in data 16/11/2022, con la quale il
Tribunale ha respinto tutte le domande di parte attrice disponendo la parziale compensazione delle spese di lite, in ragione di un terzo, con condanna della ricorrente a rifondere alla resistente i restanti due terzi delle spese stesse,
liquidate per l'intero in €.4.500,00 oltre spese generali 15%, iva e cpa.
***
Avverso la predetta sentenza ha proposto tempestivo appello la società
[...]
rassegnando le conclusioni di cui in epigrafe per i motivi che Parte_1
seguono; si è costituita l'appellata resistendo al gravame avversario;
la causa è pagina 7 di 15 stata posta in decisione all'udienza di precisazione delle conclusioni del
23/10/2024 con termini massimi di legge per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il giudice di prime cure è pervenuto al rigetto delle domande attoree sulla base delle seguenti considerazioni.
1. L'affermazione di secondo cui Parte_1 CP_1
avrebbe sottoscritto, in data 12.05.2012, tre contratti aventi ad oggetto il
[...]
noleggio di altrettante gru, utilizzate nel cantiere del porto di Ravenna, Via della
Battana, ove la stessa resistente avrebbe eseguito opere edili in appalto per conto della RE Costruzioni S.r.l. è da ritenersi sfornita di prova sia in ordine al presunto rapporto contrattuale tra la ricorrente e la società resistente, sia in ordine al supposto incarico che quest'ultima avrebbe ricevuto dalla società RE, nell'ambito delle opere di cui al citato cantiere.
2. Il doc.2 di parte ricorrente, avente ad oggetto i predetti contratti di noleggio, risulta privo, in ogni suo foglio, di qualsivoglia sottoscrizione e/o compilazione da parte della resistente società né risulta agli atti che sia stato da Controparte_1
quest'ultima trasmesso qualsivoglia documento compilato e/o sottoscritto alla proponente di guisa che nessun contratto di noleggio si è mai Parte_1
perfezionato tra le parti ai sensi dell'art. 1326 c.c.
3. Nulla provano in ordine all'esistenza del rapporto di noleggio tra le parti le e.mail pagina 8 di 15 trasmesse dalla ricorrente alla società in data 12.5.2012, con Controparte_1
le quali la società ricorrente ha comunicato alla resistente gli ordini del noleggio
(doc.2 parte ricorrente), rimasti privi di conferma.
4. Nulla di diverso emerge, inoltre, dai tre documenti di trasporto allegati al ricorso
(cfr doc.3.), i quali, non hanno alcuna rilevanza probatoria poiché, pur facendo menzione alle tre gru de quibus, non risultano sottoscritti da alcun soggetto.
5. Il contratto di noleggio prodotto e allegato dalla parte ricorrente (doc.2), a fondamento della sua domanda di pagamento di somme a titolo di corrispettivo del predetto contratto, risulta privo di sottoscrizione e, quindi, sprovvisto dell'efficacia probatoria ai sensi della disciplina ex art. 2702 c.c.
6. Non vale a ritenere integrata la prova del contratto la circostanza per cui la società
abbia provveduto a saldare alcune delle fatture emesse Controparte_1
dalla ricorrente e relative al noleggio in oggetto.
7. In proposito è plausibile che tale condotta si inserisca nell'ambito di rapporti più
complessi che coinvolgono la società RE, come pare dimostrare anche dalla documentazione prodotta dalla convenuta.
8. In difetto della prova del contratto, il pagamento da parte della convenuta può
effettivamente integrare un adempimento del terzo, tenuto conto degli interessi della stessa convenuta alla prosecuzione dei lavori.
9. Tale condotta può avere semmai ingenerato un certo affidamento o, quantomeno,
una confusione in ordine al soggetto legittimato passivo del pagamento, pure pagina 9 di 15 rafforzata da un certo uso promiscuo delle gru.
10. Dall'istruttoria risulta infatti che la società RE si fosse occupata della parte edile mentre la convenuta della parte elettrica e che avesse utilizzato le gru in occasione della posa dei pannelli, così come dichiarato dal teste, , Testimone_1
elettricista che ha operato sul cantiere e della cui attendibilità non vi è ragione di dubitare.
11. In ogni caso, la prova testimoniale, a parte questo utilizzo specifico nulla ha provato in merito all'esistenza di specifici accordi contrattuali tra le parti in causa.
12. Sulla scorta delle considerazioni che precedono, si ritiene che il rapporto contrattuale di noleggio, dedotto a fondamento della domanda di pagamento dal ricorrente, non sia stato provato.
***
propone appello per i seguenti motivi. Parte_1
Col primo motivo di gravame l'appellante censura la decisione del Tribunale
per non aver ritenuto provato l'intercorso contratto di noleggio avente ad oggetto n. 3 gru tra la (noleggiante) e la Parte_1 CP_1 CP_1
(noleggiatore) per il periodo compreso tra 15.05.2012 ed il 07.12.2012.
Col secondo motivo di gravame lamenta omessa pronuncia sulla domanda ex art. 2041 c.c. da lui svolta in subordine.
***
Con riferimento al primo motivo di gravame, se è indiscutibilmente vero che i pagina 10 di 15 contratti di noleggio prodotti in atti da parte ricorrente non recano sottoscrizione della resistente e che parimenti i DDT prodotti in atti non risultano esser stati sottoscritti da personale della è Controparte_1
altrettanto vero che l'assenza di idonea prova scritta non può ritenersi ostativa rispetto alla dimostrazione dell'instaurazione tra le parti di un contratto di noleggio - non essendo questo soggetto a requisiti di forma, né ad substantiam né ad probationem – ed in relazione alla quale militano plurimi elementi presuntivi, costituiti anzitutto dall'impiego delle gru poste a disposizione da da parte di personale della (il Parte_1 Controparte_1
teste , elettricista, già dipendente della Testimone_1 Controparte_1
riferiva che “la era nel cantiere di via della Battana per fare Controparte_1
gli impianti fotovoltaici e quindi usò le gru per posizionare i pannelli”, mentre il teste sig. responsabile della ditta RE e del cantiere ove vennero Testimone_2
installate le gru,, dichiarava che “le gru venivano usufruite sia dalla CP_1
che dalla RE”), poi dal fatto che fossero i dipendenti di a Controparte_1
fornire a quelli del le istruzioni per il corretto collocamento delle gru (il Parte_1
teste sig. al riguardo dichiarava: “Ero presente in cantiere quando i Testimone_2
dipendenti della dicevano a quelli della dove Controparte_1 Parte_1
posizionare e montare le gru”), ma soprattutto la circostanza del pacifico avvenuto pagamento da parte di del corrispettivo per i primi periodi di Controparte_1
utilizzo delle gru, pagamento effettuato a seguito di emissione di fatture intestate a
Controparte_1
pagina 11 di 15 La quale giustifica tale circostanza assumendo trattarsi di un'ipotesi di adempimento del terzo ovvero di delegazione di pagamento.
Con ogni evidenza tale prospettazione è implausibile perché, a fronte di specifica richiesta di pagamento rivolta a quest'ultima, ove avesse Controparte_1
voluto procedere al pagamento pur non essendo debitrice ma operando quale terza, o,
meglio ancora, quale delegata dalla vera debitrice (la società RE), è certo che a ciò avrebbe proceduto esplicitando a chiare lettere tale sua particolare condizione;
anzi, avrebbe certamente preteso che le fatture venissero ritirate e nuovamente emesse con intestazione all'effettiva debitrice (del resto la stessa Valle Camonica
Impianti srl avrebbe in seguito senza porsi problemi espressamente rifiutato le successive fatture esposte da Centro Edile Noleggi asserendo non essere le stesse di sua competenza: vedi lett.29/04/2013).
Tanto premesso e considerato, osserva ancora il collegio che, se è vero che incombe sull'attrice l'onere di fornire la prova dell'instaurazione con la convenuta di un contratto di noleggio, stipulato in forma verbale, ovvero per facta concludentia, è
altrettanto vero che spetta alla convenuta, che peraltro risulta non solo aver pagato ben 4 fatture a titolo di noleggio a lei intestate ma anche di aver effettivamente utilizzato le gru oggetto di noleggio, fornir la prova del fatto che tale pagamento sarebbe avvenuto in esecuzione di una delegazione di pagamento, rilasciata dalla
RE in suo favore perché creditrice per corrispondenti importi.
Ebbene nessuna prova in tal senso è emersa né dal testimoniale né dalla documentazione prodotta agli atti. Da quest'ultima risulta infatti soltanto che, nel pagina 12 di 15 quadro del contratto di appalto tra Valle Camonica Impianti, committente, e RE,
appaltatrice, la prima aveva proposto alla seconda di compensare i reciproci debiti e crediti, risultandone un credito della RE di € 170.989,81, che sarebbe poi stato fatto oggetto di contrattazione tra Valle Camonica Impianti e la Curatela del
Fallimento RE, mentre non vi è alcuna dichiarazione della RE recante delegazione di pagamento alla Valle Camonica Impianti con riferimento all'utilizzo delle gru.
Del resto, nel contratto di appalto avente ad oggetto <
pannelli fotovoltaici>> era espressamente contemplato <
potenza complessiva di mw 3 (NADEPAR-ADRIFIN-IFA)>>, il che dimostra, con ogni evidenza, che era la Valle Camonica Impianti srl a porre la gru a disposizione della RE Costruzioni srl. Conclusione quest'ultima compatibile soltanto con la giuridica disponibilità della gru in capo alla sola Valle Camonica non CP_1
altrimenti giustificabile se non con la sua legittima detenzione qualificata in forza di concessione da parte della proprietaria. Il che una volta di più depone per l'individuazione della Valle Camonica Impianti srl quale soggetto passivo del rapporto contrattuale di noleggio con la proprietaria Parte_1
In forza delle predette considerazioni ritiene il collegio che debba trovare accoglimento il primo motivo di gravame, con conseguente assorbimento del secondo.
Conclusivamente, in riforma dell'impugnata sentenza n.2804/2022 del Tribunale di
Brescia, va disposta la condanna dell'appellata a corrispondere all'appellante la pagina 13 di 15 somma di € 14.491,31, oltre interessi di mora ex d. lgs. n. 231/02 dalla data di scadenza delle singole fatture totalmente o parzialmente insolute a quella del saldo effettivo.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano, in conformità ai criteri di cui alla tabella A approvata con decreto ministeriale 10 marzo 2014, n. 55
come adeguata dal D.M. 147 del 13 agosto 2022 (scaglione di valore dichiarato da euro 5.200,01 sino ad euro 26.000,00):
quanto al primo grado, come da nota spese, in complessivi € 4.835,00, per compenso professionale tabellare, di cui € 875,00 per fase di studio della controversia, valore medio, € 740,00 per fase introduttiva del giudizio, valore medio, € 1.600,00 per fase istruttoria e/o di trattazione, valore medio, ed € 1.620,00 per fase decisionale, valore medio;
quanto al presente grado d'appello, in complessivi € 4.888,00, per compenso professionale tabellare, di cui € 1.134,00 per fase di studio della controversia, valore medio, € 921,00 per fase introduttiva del giudizio, valore medio, € 922,00 per fase istruttoria e/o di trattazione, valore minimo, ed € 1.911,00 per fase decisionale, valore medio;
oltre per ambo i gradi a rimborso forfettario spese generali ed oltre ad accessori di legge, nonché al rimborso anticipazioni per contributo unificato e marca.
L'appellante ha inoltre diritto alla restituzione di quanto eventualmente corrisposto all'appellata in esecuzione della sentenza di primo grado.
pagina 14 di 15
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Brescia – Prima Sezione Civile, definitivamente pronunciando, così dispone:
in riforma dell'impugnata sentenza n.2804/2022 del Tribunale di Brescia,
condanna l'appellata a corrispondere all'appellante la somma di € 14.491,31, oltre interessi di mora ex d. lgs. n. 231/02 dalla data di scadenza delle singole fatture totalmente o parzialmente insolute a quella del saldo effettivo;
dichiara, inoltre, il diritto dell'appellante alla restituzione di quanto eventualmente corrisposto all'appellata in esecuzione della sentenza di primo grado;
condanna, infine,
l'appellata alla rifusione in favore dell'appellante delle spese di lite, liquidate come in parte motiva.
Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del 26/03/2025
IL PRESIDENTE
Giuseppe Magnoli
pagina 15 di 15
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
La Corte d'Appello di Brescia, Sezione Prima civile, composta dai Sigg.:
Dott. Giuseppe Magnoli Presidente rel.
Dott. Annamaria Laneri Consigliere
Dott. Vittoria Gabriele Consigliere
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile n. 1197/ 2022 R.G. promossa con atto di citazione notificato in data d a
, in persona del legale rappresentante pro tempore, con Parte_1 il patrocinio degli avvocati MARCO PICCOLI e ROBERTO GROPPELLI e poi
GRETA SONCINA e STEFANO TONONI
APPELLANTE
c o n t r o
, in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 tempore, con il patrocinio dell'avv. MARCELLO FINAZZI,
APPELLATO
e posta in decisione all'udienza collegiale del 23/10/2024, avente ad oggetto:
pagina 1 di 15 Noleggio
In punto: appello a sentenza del Tribunale di Brescia pubblicata in data
16/11/2022 con il n. 2804/2022
CONCLUSIONI
Dell'appellante
Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello di Brescia, in riforma dell'impugnata sentenza n. 2804/2022 del Tribunale di Brescia pubblicata il 16.11.2022, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione reietta, così giudicare:
- accertato l'inadempimento dei contratti di noleggio descritti in narrativa,
condannare la con sede legale in IS (BS) alla Controparte_1
via Provinciale n. 27 - 25055- fraz. Gratacasolo, C.F. e P IV in P.IVA_1
persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento della somma di €
14.491,31, oltre interessi di mora ex d. lgs. n. 231/02 dalla scadenza al saldo effettivo;
ovvero, in alternativa, condannarla al pagamento delle dette somme, in adempimento alla delegazione di pagamento concordata con l'attrice e la fallita RE Costruzioni
Srl, ovvero ancora per altro e diverso accertando titolo, conseguente ai fatti dedotti in narrativa.
- in subordine, condannare la predetta società ex art. 2041 cc ad indennizzare la nella somma di € 14.491,31 o in quella diversa accertata in Parte_1
corso di causa, determinata anche in via equitativa, per aver usufruito e goduto delle gru descritte in premessa senza pagarne il corrispettivo;
In ogni caso: pagina 2 di 15 - con vittoria di compensi professionali e spese per entrambi i gradi di giudizio.
Dell'appellato
In via principale e di merito:
Respingere le domande tutte svolte in appello e per l'effetto confermare la sentenza del Tribunale di Brescia n. 2804/2022 pubblicata il 16.11.2022 Con vittoria di ogni spesa di costituzione nel presente grado di giudizio.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ex art. 702 bis del 16.04.2018 promosso dinanzi al Tribunale di Brescia
nei confronti della società la società Controparte_1 Parte_1
chiedeva l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
[...]
<< Previe tutte le declaratorie del caso e/o di legge contrariis reiectis, nel merito in principalità:
- accertato l'inadempimento dei contratti di noleggio descritti in narrativa,
condannare la con sede legale in IS (BS) alla via Controparte_1
Provinciale n. 27 - 25055- fraz. Gratacasolo, C.F. e P IV , in persona P.IVA_1
dell'amministratore unico sig. , C.F. , al Parte_2 C.F._1
pagamento della somma di € 14.491,31, oltre interessi di mora ex d. lgs. n. 231/02
dalla scadenza al saldo effettivo;
ovvero, in alternativa, condannarla al pagamento delle dette somme, in adempimento alla delegazione di pagamento concordata con l'attrice e la fallita RE Costruzioni Srl, ovvero ancora per altro e diverso accertando titolo, conseguente ai fatti dedotti in narrativa;
pagina 3 di 15 - in subordine, condannare la predetta società ex art. 2041 cc ad indennizzare la nella somma di € 14.491,31 o in quella diversa accertata in Parte_1
corso di causa, determinata anche in via equitativa, per aver usufruito e goduto delle gru descritte in premessa senza pagarne il corrispettivo;
- condannare la con sede legale in IS (BS) alla via Controparte_1
Provinciale n. 27 -25055- fraz. Gratacasolo, C.F. e P IV , in persona P.IVA_1
dell'amministratore unico sig. , C.F. al Parte_2 C.F._1
risarcimento del danno ex D.L. n. 132/14 ex art. 96 comma 3 cpc, per aver essa rifiutato l'invito alla negoziazione assistita, nella somma ritenuta di giustizia.
In ogni caso con vittoria di spese, diritti e competenze.>>
A tal fine deduceva:
a) che con tre distinti contratti di noleggio datati tutti 12.05.2012, trasmessi a a mezzo mail in pari data, incorporata Controparte_1 Controparte_2
per fusione da con atto del 15.12.2014, concedeva in godimento Parte_1
tre gru, con trasporto, montaggio e smontaggio a carico della noleggiante;
b) che oggetto del contratto erano la gru modello Vicario OMV350-8, la gru modello
Bendini B826-8 e la gru modello gru Benedini B826-ter;
c) che le tre gru venivano consegnate e montate presso il cantiere del porto di
Ravenna Via della Battana ove svolgeva opere edili in Controparte_1
appalto;
d) che la durata del noleggio era stabilita a mese, con possibilità di proroga;
pagina 4 di 15 e) che i beni venivano utilizzati per i periodi dal 15.05.12 al 15.06.12, dal 15.06.12 al
15.07.12;
f) che, scaduto il secondo mese di noleggio, le gru venivano smontate e mantenute sempre presso lo stesso cantiere per essere posizionate in altro luogo del porto, come da fattura n. 552 del 20.07.12;
g) che per il periodo dal 20.07.12 al 20.09.12 per tutte e 3 le gru, su indicazione del capo cantiere signor referente della in Testimone_1 Controparte_1
esecuzione di accordi intervenuti tra e RE Costruzioni Controparte_1
Srl sulla base di loro rapporti contrattuali, il pagamento del noleggio doveva essere eseguito dalla società RE Costruzioni srl;
h) che, tuttavia, tale pagamento non veniva eseguito;
i) che la ricorrente, di conseguenza, chiedeva il pagamento alla società resistente emettendo la fattura n. 64 del 31.01.2013 di € 13.354,77;
l) che dal 20.10.12 al 20.11.12 veniva prorogato il noleggio della gru Benedini B826
– ter, sempre presso lo stesso cantiere, come da fattura n. 847 del 10.11.2012
integralmente pagata dalla resistente;
m) che dal 20.11.12 veniva ulteriormente prorogato il noleggio della gru Benedini
B826 – ter fino al 07.12.12, data in cui veniva smontata e ritirata e la relativa fattura n. 985 del 31.12.2012 veniva pagata solo parzialmente, residuando € 1.119,86;
n) che il debito complessivo della resistente ammontava a euro 14.491,31;
o) che la resistente rifiutava l'invito obbligatorio alla negoziazione assistita ex DL n.
pagina 5 di 15 132/14.
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costituendosi in giudizio, chiedeva respingersi le pretese Controparte_1
attoree ed a tal fine deduceva:
1) in via preliminare di non essere passivamente legittimata, non avendo la ricorrente dimostrato che la convenuta avrebbe sottoscritto i tre documenti contrattuali recanti data 12/05/2012, aventi ad oggetto il noleggio di altrettante gru, utilizzate nel cantiere del porto di Ravenna, Via della Battana, né che essa convenuta avrebbe eseguito opere edili in appalto per conto della RE Costruzioni
Srl; che, infatti, era essa convenuta ad aver affidato in sub-appalto alla RE
Costruzioni Srl la “posa di struttura (staffa) e pannelli fotovoltaici, incluso l'utilizzo di gru per una potenza complessiva di MW 3 (Nadepar, Agrifin, IFa) nel cantiere di
Ravenna per un corrispettivo complessivo di €.75.000,00 oltre iva”; che, inoltre,
nessuna rilevanza avrebbero assunto le tre e-mail del 12.05.2012, con le quali il aveva trasmesso all'odierna deducente le conferme d'ordine Parte_1
del noleggio, nonché tre Documenti di Trasporto, trattandosi di documenti non compilati né ritrasmessi alla proponente, di guisa che nessun contratto di noleggio si sarebbe perfezionato tra le parti;
che, in tale prospettiva, priva di rilievo sarebbe stata la circostanza per cui la aveva Controparte_1
provveduto a saldare alcune delle fatture di controparte, relative al noleggio in oggetto, ciò integrando semplicemente un adempimento del terzo;
2) quanto all'azione di arricchimento senza causa ex art.2041 cc, promossa in via pagina 6 di 15 subordinata dalla ricorrente, che, avendo essa natura residuale, non avrebbe potuto essere proposta;
3) quanto, infine, alla doglianza per la mancata partecipazione alla procedura di negoziazione assistita, che tale circostanza sarebbe risultata irrilevante in assenza di vincolo contrattuale tra le parti ed in relazione ad una controversia del tutto priva di giuridico fondamento.
***
Disposta la conversione del rito in giudizio ordinario, concessi i termini per memorie integrative di cui all'art.183, sesto comma, cpc, la causa veniva istruita mediante acquisizione agli atti dei documenti offerti in comunicazione dalle parti e mediante (parziale) ammissione dei mezzi di prova orale dedotti ed assunzione dei mezzi di prova ammessi, per essere infine decisa con sentenza (la n.2804/2022 pubblicata in data 16/11/2022, con la quale il
Tribunale ha respinto tutte le domande di parte attrice disponendo la parziale compensazione delle spese di lite, in ragione di un terzo, con condanna della ricorrente a rifondere alla resistente i restanti due terzi delle spese stesse,
liquidate per l'intero in €.4.500,00 oltre spese generali 15%, iva e cpa.
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Avverso la predetta sentenza ha proposto tempestivo appello la società
[...]
rassegnando le conclusioni di cui in epigrafe per i motivi che Parte_1
seguono; si è costituita l'appellata resistendo al gravame avversario;
la causa è pagina 7 di 15 stata posta in decisione all'udienza di precisazione delle conclusioni del
23/10/2024 con termini massimi di legge per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il giudice di prime cure è pervenuto al rigetto delle domande attoree sulla base delle seguenti considerazioni.
1. L'affermazione di secondo cui Parte_1 CP_1
avrebbe sottoscritto, in data 12.05.2012, tre contratti aventi ad oggetto il
[...]
noleggio di altrettante gru, utilizzate nel cantiere del porto di Ravenna, Via della
Battana, ove la stessa resistente avrebbe eseguito opere edili in appalto per conto della RE Costruzioni S.r.l. è da ritenersi sfornita di prova sia in ordine al presunto rapporto contrattuale tra la ricorrente e la società resistente, sia in ordine al supposto incarico che quest'ultima avrebbe ricevuto dalla società RE, nell'ambito delle opere di cui al citato cantiere.
2. Il doc.2 di parte ricorrente, avente ad oggetto i predetti contratti di noleggio, risulta privo, in ogni suo foglio, di qualsivoglia sottoscrizione e/o compilazione da parte della resistente società né risulta agli atti che sia stato da Controparte_1
quest'ultima trasmesso qualsivoglia documento compilato e/o sottoscritto alla proponente di guisa che nessun contratto di noleggio si è mai Parte_1
perfezionato tra le parti ai sensi dell'art. 1326 c.c.
3. Nulla provano in ordine all'esistenza del rapporto di noleggio tra le parti le e.mail pagina 8 di 15 trasmesse dalla ricorrente alla società in data 12.5.2012, con Controparte_1
le quali la società ricorrente ha comunicato alla resistente gli ordini del noleggio
(doc.2 parte ricorrente), rimasti privi di conferma.
4. Nulla di diverso emerge, inoltre, dai tre documenti di trasporto allegati al ricorso
(cfr doc.3.), i quali, non hanno alcuna rilevanza probatoria poiché, pur facendo menzione alle tre gru de quibus, non risultano sottoscritti da alcun soggetto.
5. Il contratto di noleggio prodotto e allegato dalla parte ricorrente (doc.2), a fondamento della sua domanda di pagamento di somme a titolo di corrispettivo del predetto contratto, risulta privo di sottoscrizione e, quindi, sprovvisto dell'efficacia probatoria ai sensi della disciplina ex art. 2702 c.c.
6. Non vale a ritenere integrata la prova del contratto la circostanza per cui la società
abbia provveduto a saldare alcune delle fatture emesse Controparte_1
dalla ricorrente e relative al noleggio in oggetto.
7. In proposito è plausibile che tale condotta si inserisca nell'ambito di rapporti più
complessi che coinvolgono la società RE, come pare dimostrare anche dalla documentazione prodotta dalla convenuta.
8. In difetto della prova del contratto, il pagamento da parte della convenuta può
effettivamente integrare un adempimento del terzo, tenuto conto degli interessi della stessa convenuta alla prosecuzione dei lavori.
9. Tale condotta può avere semmai ingenerato un certo affidamento o, quantomeno,
una confusione in ordine al soggetto legittimato passivo del pagamento, pure pagina 9 di 15 rafforzata da un certo uso promiscuo delle gru.
10. Dall'istruttoria risulta infatti che la società RE si fosse occupata della parte edile mentre la convenuta della parte elettrica e che avesse utilizzato le gru in occasione della posa dei pannelli, così come dichiarato dal teste, , Testimone_1
elettricista che ha operato sul cantiere e della cui attendibilità non vi è ragione di dubitare.
11. In ogni caso, la prova testimoniale, a parte questo utilizzo specifico nulla ha provato in merito all'esistenza di specifici accordi contrattuali tra le parti in causa.
12. Sulla scorta delle considerazioni che precedono, si ritiene che il rapporto contrattuale di noleggio, dedotto a fondamento della domanda di pagamento dal ricorrente, non sia stato provato.
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propone appello per i seguenti motivi. Parte_1
Col primo motivo di gravame l'appellante censura la decisione del Tribunale
per non aver ritenuto provato l'intercorso contratto di noleggio avente ad oggetto n. 3 gru tra la (noleggiante) e la Parte_1 CP_1 CP_1
(noleggiatore) per il periodo compreso tra 15.05.2012 ed il 07.12.2012.
Col secondo motivo di gravame lamenta omessa pronuncia sulla domanda ex art. 2041 c.c. da lui svolta in subordine.
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Con riferimento al primo motivo di gravame, se è indiscutibilmente vero che i pagina 10 di 15 contratti di noleggio prodotti in atti da parte ricorrente non recano sottoscrizione della resistente e che parimenti i DDT prodotti in atti non risultano esser stati sottoscritti da personale della è Controparte_1
altrettanto vero che l'assenza di idonea prova scritta non può ritenersi ostativa rispetto alla dimostrazione dell'instaurazione tra le parti di un contratto di noleggio - non essendo questo soggetto a requisiti di forma, né ad substantiam né ad probationem – ed in relazione alla quale militano plurimi elementi presuntivi, costituiti anzitutto dall'impiego delle gru poste a disposizione da da parte di personale della (il Parte_1 Controparte_1
teste , elettricista, già dipendente della Testimone_1 Controparte_1
riferiva che “la era nel cantiere di via della Battana per fare Controparte_1
gli impianti fotovoltaici e quindi usò le gru per posizionare i pannelli”, mentre il teste sig. responsabile della ditta RE e del cantiere ove vennero Testimone_2
installate le gru,, dichiarava che “le gru venivano usufruite sia dalla CP_1
che dalla RE”), poi dal fatto che fossero i dipendenti di a Controparte_1
fornire a quelli del le istruzioni per il corretto collocamento delle gru (il Parte_1
teste sig. al riguardo dichiarava: “Ero presente in cantiere quando i Testimone_2
dipendenti della dicevano a quelli della dove Controparte_1 Parte_1
posizionare e montare le gru”), ma soprattutto la circostanza del pacifico avvenuto pagamento da parte di del corrispettivo per i primi periodi di Controparte_1
utilizzo delle gru, pagamento effettuato a seguito di emissione di fatture intestate a
Controparte_1
pagina 11 di 15 La quale giustifica tale circostanza assumendo trattarsi di un'ipotesi di adempimento del terzo ovvero di delegazione di pagamento.
Con ogni evidenza tale prospettazione è implausibile perché, a fronte di specifica richiesta di pagamento rivolta a quest'ultima, ove avesse Controparte_1
voluto procedere al pagamento pur non essendo debitrice ma operando quale terza, o,
meglio ancora, quale delegata dalla vera debitrice (la società RE), è certo che a ciò avrebbe proceduto esplicitando a chiare lettere tale sua particolare condizione;
anzi, avrebbe certamente preteso che le fatture venissero ritirate e nuovamente emesse con intestazione all'effettiva debitrice (del resto la stessa Valle Camonica
Impianti srl avrebbe in seguito senza porsi problemi espressamente rifiutato le successive fatture esposte da Centro Edile Noleggi asserendo non essere le stesse di sua competenza: vedi lett.29/04/2013).
Tanto premesso e considerato, osserva ancora il collegio che, se è vero che incombe sull'attrice l'onere di fornire la prova dell'instaurazione con la convenuta di un contratto di noleggio, stipulato in forma verbale, ovvero per facta concludentia, è
altrettanto vero che spetta alla convenuta, che peraltro risulta non solo aver pagato ben 4 fatture a titolo di noleggio a lei intestate ma anche di aver effettivamente utilizzato le gru oggetto di noleggio, fornir la prova del fatto che tale pagamento sarebbe avvenuto in esecuzione di una delegazione di pagamento, rilasciata dalla
RE in suo favore perché creditrice per corrispondenti importi.
Ebbene nessuna prova in tal senso è emersa né dal testimoniale né dalla documentazione prodotta agli atti. Da quest'ultima risulta infatti soltanto che, nel pagina 12 di 15 quadro del contratto di appalto tra Valle Camonica Impianti, committente, e RE,
appaltatrice, la prima aveva proposto alla seconda di compensare i reciproci debiti e crediti, risultandone un credito della RE di € 170.989,81, che sarebbe poi stato fatto oggetto di contrattazione tra Valle Camonica Impianti e la Curatela del
Fallimento RE, mentre non vi è alcuna dichiarazione della RE recante delegazione di pagamento alla Valle Camonica Impianti con riferimento all'utilizzo delle gru.
Del resto, nel contratto di appalto avente ad oggetto <
pannelli fotovoltaici>> era espressamente contemplato <
potenza complessiva di mw 3 (NADEPAR-ADRIFIN-IFA)>>, il che dimostra, con ogni evidenza, che era la Valle Camonica Impianti srl a porre la gru a disposizione della RE Costruzioni srl. Conclusione quest'ultima compatibile soltanto con la giuridica disponibilità della gru in capo alla sola Valle Camonica non CP_1
altrimenti giustificabile se non con la sua legittima detenzione qualificata in forza di concessione da parte della proprietaria. Il che una volta di più depone per l'individuazione della Valle Camonica Impianti srl quale soggetto passivo del rapporto contrattuale di noleggio con la proprietaria Parte_1
In forza delle predette considerazioni ritiene il collegio che debba trovare accoglimento il primo motivo di gravame, con conseguente assorbimento del secondo.
Conclusivamente, in riforma dell'impugnata sentenza n.2804/2022 del Tribunale di
Brescia, va disposta la condanna dell'appellata a corrispondere all'appellante la pagina 13 di 15 somma di € 14.491,31, oltre interessi di mora ex d. lgs. n. 231/02 dalla data di scadenza delle singole fatture totalmente o parzialmente insolute a quella del saldo effettivo.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano, in conformità ai criteri di cui alla tabella A approvata con decreto ministeriale 10 marzo 2014, n. 55
come adeguata dal D.M. 147 del 13 agosto 2022 (scaglione di valore dichiarato da euro 5.200,01 sino ad euro 26.000,00):
quanto al primo grado, come da nota spese, in complessivi € 4.835,00, per compenso professionale tabellare, di cui € 875,00 per fase di studio della controversia, valore medio, € 740,00 per fase introduttiva del giudizio, valore medio, € 1.600,00 per fase istruttoria e/o di trattazione, valore medio, ed € 1.620,00 per fase decisionale, valore medio;
quanto al presente grado d'appello, in complessivi € 4.888,00, per compenso professionale tabellare, di cui € 1.134,00 per fase di studio della controversia, valore medio, € 921,00 per fase introduttiva del giudizio, valore medio, € 922,00 per fase istruttoria e/o di trattazione, valore minimo, ed € 1.911,00 per fase decisionale, valore medio;
oltre per ambo i gradi a rimborso forfettario spese generali ed oltre ad accessori di legge, nonché al rimborso anticipazioni per contributo unificato e marca.
L'appellante ha inoltre diritto alla restituzione di quanto eventualmente corrisposto all'appellata in esecuzione della sentenza di primo grado.
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P.Q.M.
La Corte d'Appello di Brescia – Prima Sezione Civile, definitivamente pronunciando, così dispone:
in riforma dell'impugnata sentenza n.2804/2022 del Tribunale di Brescia,
condanna l'appellata a corrispondere all'appellante la somma di € 14.491,31, oltre interessi di mora ex d. lgs. n. 231/02 dalla data di scadenza delle singole fatture totalmente o parzialmente insolute a quella del saldo effettivo;
dichiara, inoltre, il diritto dell'appellante alla restituzione di quanto eventualmente corrisposto all'appellata in esecuzione della sentenza di primo grado;
condanna, infine,
l'appellata alla rifusione in favore dell'appellante delle spese di lite, liquidate come in parte motiva.
Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del 26/03/2025
IL PRESIDENTE
Giuseppe Magnoli
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