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Sentenza 3 ottobre 2025
Sentenza 3 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 03/10/2025, n. 4668 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 4668 |
| Data del deposito : | 3 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
SEZIONE III^ CIVILE in composizione collegiale, nelle persone di:
Dott. Michele Caccese Presidente
Dott.ssa Maria Cristina Rizzi Consigliere
Dott. Fernando Amoroso Giudice Ausiliario Rel./Est. ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al numero 1212/2019 del ruolo generale, promossa da
(C.F.: ), in persona del suo legale Parte_1 P.IVA_1
rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Marco
TI (C.F.: ), presso il cui indirizzo pec, C.F._1
è elettivamente domiciliata;
Email_1
APPELLANTE contro
(C.F.: ), rappresentato Controparte_1 C.F._2
e difeso dall'Avv. Pierluigi Molaro (C.F.: ), C.F._3
presso il cui indirizzo pec, è Email_2
elettivamente domiciliato;
APPELLATO avverso la sentenza n. 7559/2018 del G.U. del Tribunale di Napoli, pubblicata il
03.09.2018 e non notificata. RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. È impugnata, con atto notificato il 04.03.2019, la sentenza evidenziata in epigrafe, con la quale il G.U. del Tribunale di Napoli, in accoglimento della domanda avanzata da , ha Controparte_1
condannato la convenuta alla ripetizione degli interessi pagati CP_2
dall'odierno appellato in ordine al rapporto di mutuo inter partes, viziato da usura originaria, sia pure per effetto del superamento del tasso soglia solo sotto il profilo moratorio.
2. Con il gravame, sostanzialmente affidato ad un unico motivo, si duole della pronuncia, per aver il Tribunale Parte_1
erroneamente proceduto alla sommatoria dei tassi di interesse
(corrispettivo e moratorio) e, verificato il superamento della soglia solo per quello moratorio, ha azzerato anche quelli corrispettivi, condannando la convenuta alla restituzione di quanto versato dall'attore a titolo di interessi.
2.1. Ha resistito l'appellato. Vinte le spese del grado.
2.2. All'esito dell'udienza cartolare del 09.07.2025, sulle conclusioni rassegnate dai procuratori delle parti, la causa è stata trattenuta in decisione, con assegnazione di termini ridotti (30 gg. + 20 gg.) di cui all'art. 190 c.p.c., per il deposito di conclusionali e repliche.
3. L'appello è fondato.
3.1. La censura, veicolata con l'unico motivo, investe la vexata quaestio relativa all'incidenza della sommatoria tra interessi corrispettivi e quelli di mora sulla denunciata usura.
La doglianza trova il conforto dei principi fissati dalle SS. UU. nella sentenza n. 19597/2020.
È di palmare evidenza, nell'ordito motivazionale della pronuncia impugnata, la sovrapposizione di profili tra loro eterogenei, vale a dire tra interessi corrispettivi e quelli moratori, correlati alla verifica dell'eventuale usura, che va, invece, partitamente condotta, tenendo distinte le due categorie, secondo i principi fissati nel richiamato intervento delle SS. UU.
La Suprema Corte, infatti, pur mettendo in luce la rilevanza, ai fini della rilevazione dell'usura, anche dell'interesse di mora, a differenza di quanto argomentato nella sentenza impugnata (che, nel fare proprie le conclusioni alle quali era pervenuto il CTU nominato nel giudizio a quo, fa riferimento al cumulo, in termini assolutistici, tra interessi corrispettivi e quelli moratori), afferma che, qualora il D.M. di riferimento contenga anche l'indicazione del tasso di mora medio applicato dagli operatori, sebbene indicato separatamente dal
T.E.G.M., in aderenza al principio di simmetria già espresso nella precedente sentenza n. 16303/2018 (sempre a SS. UU.) con riferimento alla c.m.s., di questo tasso medio di mora debba pure tenersi conto nell'individuazione della soglia limite per i soli interessi moratori.
In altri termini, ai fini dell'usura, dovrà tenersi conto in termini relativi per differenziale tra il TEG ed il tasso di mora, concorrendo quest'ultimo al tasso complessivo da assumere a termine di paragone con quello soglia, aggiungendosi al primo in termini differenziali e non già assoluti.
3.2. E quand'anche si volesse ipotizzare uno sconfinamento rispetto al tasso soglia, con l'aggiunta (ma nei termini sopra esposti) di quello moratorio, le conseguenze non sarebbero, in ogni caso, quelle prospettate nella sentenza impugnata.
In simili ipotesi, infatti, nonostante la sanzione di cui all'art. 1815, comma 2, c.c., il prezzo del denaro va comunque preservato.
La disposizione codicistica, infatti, pur sanzionando la pattuizione degli interessi usurari, non può essere interpretata nel senso della non debenza di qualsiasi interesse, ma limitatamente al tipo che quella soglia abbia superato.
Invero, ove l'interesse corrispettivo sia lecito, e solo il calcolo degli interessi moratori applicati comporti il superamento della predetta soglia usuraria, ne deriva che solo questi ultimi sono illeciti e preclusi;
ma resta l'applicazione dell'art. 1224, comma 1, c.c., con la conseguente applicazione degli interessi nella misura dei corrispettivi lecitamente pattuiti.
Il Supremo Collegio trae la sua convinzione dalla considerazione secondo cui, caduta la clausola degli interessi moratori, resta un danno per il creditore insoddisfatto, donde l'applicazione della regola comune, secondo cui il danno da inadempimento di obbligazione pecuniaria viene automaticamente ristorato con la stessa misura degli interessi corrispettivi, già dovuti per il tempo dell'adempimento in relazione alla concessione ad altri della disponibilità del denaro.
Ciò, in quanto la nullità della clausola sugli interessi moratori non porta con sé anche quella degli interessi corrispettivi: onde anche i moratori saranno dovuti in minor misura, in applicazione dell'art. 1224 c.c., sempre che - peraltro - quelli siano lecitamente convenuti.
Ed invero, tenuto conto che il contratto di mutuo, nel cui genus va ricondotto ogni finanziamento, è un contratto di durata, agli effetti dell'art. 1458 c.c., in considerazione del carattere non istantaneo, ma prolungato della durata del prestito, e dell'utilità per il mutuatario consistente nel godimento del danaro - retribuito dalla controprestazione, del pari durevole, degli interessi - assicuratogli dal mutuante per il tempo convenuto, caduta la clausola sugli interessi moratori, le rate scadute al momento della caducazione del prestito restano dovute nella loro integralità, comprensive degli interessi corrispettivi in esse già conglobati, oltre agli interessi moratori sull'intero nella misura dei corrispettivi pattuiti;
tale effetto, peraltro, richiede che in sé il tasso degli interessi corrispettivi sia lecito.
Per quanto attiene le rate a scadere, sorge l'obbligo d'immediata restituzione dell'intero capitale ricevuto, sul quale saranno dovuti gli interessi corrispettivi, ma attualizzati al momento della risoluzione: infatti, fino al momento in cui il contratto ha avuto effetto, il debitore ha beneficiato della rateizzazione, della quale deve sostenere il costo, pur ricalcolato attualizzandolo, rispetto all'originario piano di ammortamento non più eseguito;
da tale momento e sino al pagamento, vale l'art. 1224, comma 1, c.c..
3.3. A ciò si aggiunga che le stesse SS. UU., nel più volte richiamato arresto, affermano che nel caso che il contratto preveda un tasso di mora sopra soglia, ma la applichi, a tale titolo, al momento CP_2
dell'inadempimento, un tasso di misura inferiore, realizzatosi l'inadempimento, rileva unicamente il tasso che di fatto sia stato richiesto ed applicato al debitore inadempiente;
cade l'interesse ad agire per l'accertamento della eventuale illegittimità del tasso astratto non applicato.
3.4. In ultimo, l'intervento nomofilattico precisa anche quali sono gli oneri probatori incombenti sulle parti: “L'onere probatorio nelle controversie sulla debenza e sulla misura degli interessi moratori, ai sensi dell'art. 2697 cod. civi., si atteggia nel senso che, da un lato, il debitore, il quale intenda provare l'entità usuraria degli stessi, ha
l'onere di dedurre il tipo contrattuale, la clausola negoziale, il tasso moratorio in concreto applicato, l'eventuale qualità di consumatore, la misura del T.e.g.m. nel periodo considerato, con gli altri elementi contenuti nel decreto ministeriale di riferimento;
dall'altro lato, è onere della controparte allegare e provare i fatti modificativi o estintivi dell'altrui diritto”. 4. Alla riforma integrale della sentenza impugnata fa seguito la condanna dell'appellato di quanto ricevuto dalla in esecuzione CP_2
della pronuncia di primo grado.
A tal fine, l'appellante ha documentato di aver corrisposto al
Capodanno, in data 19.12.2018, la complessiva somma di € 38.640,42 ed ulteriori € 8.603,84, a titolo di spese e competenze legali, versati con bonifico del 28.01.2019.
5. Le spese del doppio grado di giudizio vanno integralmente compensate inter partes, dal momento che l'intervento chiarificatore delle SS. UU. si è registrato solo nel 2020, vale a dire dopo due anni dalla sentenza impugnata.
Stessa sorte per le spese di ctu, che vanno definitivamente poste a carico di entrambe le parti, per pari quota tra loro.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Napoli, terza sezione civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto, con atto notificato il 04.03.2019, da nei confronti di , avverso la Parte_1 Controparte_1
sentenza n. 7559/2018 del G.U. del Tribunale di Napoli, così provvede:
- in accoglimento del gravame ed in riforma della sentenza impugnata, rigetta la domanda a suo tempo proposta da in Controparte_1
danno della odierna appellante;
- condanna l'appellato alla restituzione di quanto ricevuto in esecuzione della sentenza di primo grado ed ammontante a complessivi € 47.244,26, oltre interessi legali a far data dal
19.12.1018, quanto ad € 38.640,42, e a far data dal 28.01.2019, sul residuo;
- compensa integralmente tra le parti le spese del doppio grado di giudizio;
- pone definitivamente a carico delle parti, in ragione del 50% cadauna, le spese di ctu liquidate in primo grado.
Così deciso, in Napoli, nella Camera di Consiglio del 01.10.2025.
Il Giudice Ausiliario Est. Il Presidente
Dott. Fernando Amoroso Dott. Michele Caccese