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Sentenza 11 novembre 2025
Sentenza 11 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 11/11/2025, n. 8592 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 8592 |
| Data del deposito : | 11 novembre 2025 |
Testo completo
Sent. N. R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O Cron. N.
Il Tribunale di Milano, Sezione Quarta civile, nella persona del Giudice Rep. N.
R. Gen. N. unico dott.ssa Laura Brambilla
ha pronunciato la seguente 30603/2024
S E N T E N Z A iv. N. Pt_1
nella causa civile n. 30603/2024 Ruolo Generale promossa
D A
(C.F. ), in persona del legale Parte_2 P.IVA_1
OGGETTO: rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv.to FELACO
Somministrazione FABIO per procura in atti
ATTRICE - OPPONENTE
c o n t r o
(C.F./ P.IVA , in persona del Controparte_1 P.IVA_2
legale rappresentante, rappresentato e difeso dall'Avv.to ZAMBONI
RAFFAELLA per procura in atti
CONVENUTA - OPPOSTA
In punto: Somministrazione
CONCLUSIONI
Dell'attrice - opponente
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, reiectis contrariis,
1. Accertare e dichiarare, per le ragioni di cui in parte motiva, la non - 2 -
debenza del presunto debito oggetto di ingiunzione;
2. In ogni caso, revocare il Decreto ingiuntivo n. 8770/2024 del
25/06/2024 RG n. 21206/2024, emesso in data 17/06/2024 e depositato il 25/06
succ. dal Tribunale di Milano, in persona del Dott. Gian Piero Vitale, notificato
all'opponente in data 26/06/2024;
3. Condannare l'opposta al pagamento dei compensi e spese di lite con
attribuzione in favore dei sottoscritti procuratori antistatari ciascuno per la
propria parte.”
Della convenuta - opposta
“Contrariis reiectis, voglia l'Ill.mo Tribunale adito
In via principale nel merito
- rigettare in toto l'avversa opposizione, in quanto infondata in fatto e in
diritto e, per l'effetto, confermare la piena efficacia e validità del decreto
ingiuntivo opposto n. 8770/2024 – R.G. n. 21206/2024 emesso dal Tribunale di
Milano, nella persona del Giudice Dott. Gian Piero Vitale;
- rigettare altresì le eccezioni e domande tutte di controparte in quanto
infondate, in fatto e diritto, per i motivi di cui in narrativa;
- condannare (C.F./P.IVA Parte_2
), in persona del suo legale rappresentante pro tempore, con sede in P.IVA_1
VIA BATTISTOTTI SASSI LUISA 11, 20133 MILANO (MI), ex art. 96 c.p.c al
pagamento della somma che l'Ill.mo Tribunale adito riterrà a tal fine opportuna e
congrua. - 3 -
In ogni caso
- con vittoria di spese, diritti ed onorari di giudizio.
In via istruttoria:
Fermo quanto sopra, pur ritenendo la causa già istruita
documentalmente, per mero scrupolo defensionale, si chiede ammettersi prova per
testi sui seguenti capitoli di prova, epurati se del caso da elementi valutativi
dettati da mere esigenze espositive:
1) “Vero che” inviava gli ordini relativi alla fornitura di Parte_2
merce da acquistare a mezzo messaggi whatsapp ed email sull'utenza ed
all'indirizzo email di;
CP_1
CP_ 2) “Vero che” comunicava con L'orto di sulla Parte_2
piattaforma whatsapp ed email usando anche il nickname “ ; Persona_1
3) “Vero che” Oliva” è il brand che dà nome ai ristoranti Per_1
milanesi di Parte_2
CP_ 4) “Vero che” nel gennaio 2024 L'orto di richiedeva a mezzo email
a il saldo delle fatture emesse;
Pt_2
5) “Vero che” a seguito dell'invito al saldo delle fatture emesse nei suoi
confronti, 11 risultava raggiungibile e riscontrava i messaggi email ricevuti. Pt_2
Si precisa che il capitolo 5) è stato formulato in termini positivi ai soli
fini della sua ammissibilità e non costituisce ammissione delle circostanze dedotte.
Si indica a teste su tutti i capitoli di prova sopra articolati il Sig.
ed il Sig. , entrambi presso L'ORTO DI AC Testimone_1 Testimone_2 - 4 -
S.R.L., in VIA LOMBROSO CESARE 54, 20137 MILANO (MI).
Con espressa ed ampia riserva di produrre, dedurre, richiedere ulteriori
mezzi istruttori e formulare nuove istanze in relazione alle deduzioni istruttorie
avversarie.
Si dichiara, altresì, di non accettare il contraddittorio su eventuali
domande ed eccezioni nuove, che si ritenessero ravvisabili nelle conclusioni
rassegnate da parte opponente.”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato in data 3 settembre 2024
ha proposto opposizione avverso il decreto Parte_2
ingiuntivo, emesso dall'intestato Tribunale, in favore di Controparte_1
per il complessivo importo di euro 10.604,41, oltre interessi e spese occorrende, a titolo di corrispettivo insoluto di fatture emesse per la fornitura di beni alimentari appartenenti al comparto ortofrutticolo.
A fondamento della propria opposizione, Parte_2
ha eccepito in via preliminare l'omesso esperimento della
[...]
procedura di mediazione obbligatoria;
nel merito ha contestato le fatture azione in sede monitoria, sia in ordine all'an che al quantum; ha eccepito l'inidoneità probatoria della corrispondenza prodotta in sede monitoria;
ha infine concluso per la revoca del decreto ingiuntivo opposto.
Costituendosi in giudizio ha contestato sia in Controparte_1
fatto che in diritto l'avversa opposizione ed ha concluso per la conferma del - 5 -
decreto ingiuntivo opposto.
La causa, a seguito della concessione della provvisoria esecuzione del decreto, ravvisatane la natura documentale è stata infine rinviata per discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c., all'esito della quale si è riservato il deposito della sentenza nei successivi trenta giorni ex art. 281 sexies,
comma terzo, c.p.c..
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ritiene il Tribunale infondata l'opposizione promossa da
[...]
nei termini e per le ragioni che seguono. Parte_2
In primo luogo, deve essere disattesa l'eccezione preliminare sollevata dall'attrice – opponente relativa al mancato esperimento della procedura di mediazione obbligatoria;
è, infatti, sufficiente rilevare che l'art. 5, comma sesto, d.lgs. 28/2010 prescrive che le precedenti disposizioni riguardanti la mediazione obbligatoria “non si applicano [fra
gli altri]: a) nei procedimenti per ingiunzione, inclusa l'opposizione, fino
alla pronuncia sulle istanze di concessione e sospensione della provvisoria
esecuzione”.
Parimenti non si può dubitare circa la necessità della procedura di negoziazione assistita in quanto l'art. 3, comma 3, del decreto-legge n.
132/2014 stabilisce espressamente che “la disposizione del comma 1 non si
applica: a) nei procedimenti per ingiunzione, inclusa l'opposizione”.
Passando all'esame del merito, il credito azionato in sede monitoria - 6 -
da per il complessivo importo di euro 10.604,41, Controparte_1
rinviene titolo nelle seguenti fatture: n. 1/4968 di euro 1.971,71, n. 1/5720
di euro 2.115,62, n.1/7128 di euro 1.080,38, n. 1/7670 di euro 2.248,37 e n.
1/8290 di euro 2.443,59; trattasi di fatture aventi oggetto la fornitura di prodotti ortofrutticoli (frutta e verdura di diversa tipologia e quantità) in favore della società opponente.
Alla luce della documentazione riversata in atti da parte opposta,
deve ritenersi raggiunta la prova del credito azionato.
Sul punto si fa rilevare che, nonostante la produzione assolutamente caotica della corrispondenza a mezzo mail e della messaggistica effettuata tramite l'applicativo Whatsapp, talvolta anche relativa a fatture non azionate in sede monitoria e pertanto irrilevanti ai fini del decidere, è certa e incontestata in causa l'esistenza di un rapporto commerciale continuativo tra le parti, caratterizzato da ordinativi non formalizzati in contratti di compravendita scritti.
Ed, infatti, risulta provata la riconducibilità della mail a nome all'odierna opponente, Persona_1 Email_1
trattandosi di circostanza non specificamente contestata in sede di prima udienza.
Altrettanto incontestata può ritenersi la morosità dell'odierna opponente nel pagamento delle fatture durante tutto il rapporto commerciale in essere con la controparte, anche con riguardo a fatture - 7 -
emesse in precedenza rispetto a quelle azionate in sede monitoria.
A ciò si aggiunga:
- che i documenti di trasporto prodotti non sono stati né
specificamente contestati né disconosciuti da parte opposta, essendosi
[...]
limitata a negare del tutto genericamente la Parte_2
consegna dei beni relativi alle fatture per cui è stata emessa l'ingiunzione;
- l'assenza di qualsivoglia contestazione alla richiesta stragiudiziale di pagamento trasmessa dall'opposta in data 13 febbraio 2024, che non è
stata in alcun modo riscontrata dall'opponente, la quale in sede stragiudiziale – nonostante i svariati solleciti di pagamento ricevuti – mai aveva sollevato contestazioni di sorta circa la pretesa omessa consegna.
Alla luce delle superiori considerazioni, la domanda monitoria deve ritenersi provata e l'opposizione svolta, stante la sua assoluta genericità,
deve essere rigettata, con conseguente conferma del decreto ingiuntivo opposto.
Le spese di lite seguono infine l'ordinario criterio della soccombenza e si liquidano in dispositivo, assumendo a riferimento lo scaglione di valore compreso tra euro 5.201,00 ed euro 26.000,00.
Da ultimo, non si ravvisano gli estremi per la condanna ex art. 96
c.p.c. nei confronti della parte attrice opponente, non ravvisandosi gli estremi del dolo e della colpa grave, ovvero dell'abuso del processo.
P . Q . M . - 8 -
Il Tribunale, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa,
definitivamente pronunciando,
1. rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma e dichiara esecutivo il decreto ingiuntivo opposto;
2. rigetta l'istanza ex art. 96 c.p.c.;
3. condanna a rimborsare le spese di Parte_2
lite a favore di liquidandone l'ammontare in euro Controparte_1
5.077,00 per compensi professionali ai sensi del d.m. 55/2014, come modificato dal d.m. 147/2022, oltre al rimborso forfettario del 15 % ai sensi dell'art. 2 d.m. 55/2014, i.v.a. e c.p.a. come per legge.
Così deciso in Milano, il giorno 11 novembre 2025
IL GIUDICE
(Dott.ssa Laura Brambilla)
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O Cron. N.
Il Tribunale di Milano, Sezione Quarta civile, nella persona del Giudice Rep. N.
R. Gen. N. unico dott.ssa Laura Brambilla
ha pronunciato la seguente 30603/2024
S E N T E N Z A iv. N. Pt_1
nella causa civile n. 30603/2024 Ruolo Generale promossa
D A
(C.F. ), in persona del legale Parte_2 P.IVA_1
OGGETTO: rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv.to FELACO
Somministrazione FABIO per procura in atti
ATTRICE - OPPONENTE
c o n t r o
(C.F./ P.IVA , in persona del Controparte_1 P.IVA_2
legale rappresentante, rappresentato e difeso dall'Avv.to ZAMBONI
RAFFAELLA per procura in atti
CONVENUTA - OPPOSTA
In punto: Somministrazione
CONCLUSIONI
Dell'attrice - opponente
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, reiectis contrariis,
1. Accertare e dichiarare, per le ragioni di cui in parte motiva, la non - 2 -
debenza del presunto debito oggetto di ingiunzione;
2. In ogni caso, revocare il Decreto ingiuntivo n. 8770/2024 del
25/06/2024 RG n. 21206/2024, emesso in data 17/06/2024 e depositato il 25/06
succ. dal Tribunale di Milano, in persona del Dott. Gian Piero Vitale, notificato
all'opponente in data 26/06/2024;
3. Condannare l'opposta al pagamento dei compensi e spese di lite con
attribuzione in favore dei sottoscritti procuratori antistatari ciascuno per la
propria parte.”
Della convenuta - opposta
“Contrariis reiectis, voglia l'Ill.mo Tribunale adito
In via principale nel merito
- rigettare in toto l'avversa opposizione, in quanto infondata in fatto e in
diritto e, per l'effetto, confermare la piena efficacia e validità del decreto
ingiuntivo opposto n. 8770/2024 – R.G. n. 21206/2024 emesso dal Tribunale di
Milano, nella persona del Giudice Dott. Gian Piero Vitale;
- rigettare altresì le eccezioni e domande tutte di controparte in quanto
infondate, in fatto e diritto, per i motivi di cui in narrativa;
- condannare (C.F./P.IVA Parte_2
), in persona del suo legale rappresentante pro tempore, con sede in P.IVA_1
VIA BATTISTOTTI SASSI LUISA 11, 20133 MILANO (MI), ex art. 96 c.p.c al
pagamento della somma che l'Ill.mo Tribunale adito riterrà a tal fine opportuna e
congrua. - 3 -
In ogni caso
- con vittoria di spese, diritti ed onorari di giudizio.
In via istruttoria:
Fermo quanto sopra, pur ritenendo la causa già istruita
documentalmente, per mero scrupolo defensionale, si chiede ammettersi prova per
testi sui seguenti capitoli di prova, epurati se del caso da elementi valutativi
dettati da mere esigenze espositive:
1) “Vero che” inviava gli ordini relativi alla fornitura di Parte_2
merce da acquistare a mezzo messaggi whatsapp ed email sull'utenza ed
all'indirizzo email di;
CP_1
CP_ 2) “Vero che” comunicava con L'orto di sulla Parte_2
piattaforma whatsapp ed email usando anche il nickname “ ; Persona_1
3) “Vero che” Oliva” è il brand che dà nome ai ristoranti Per_1
milanesi di Parte_2
CP_ 4) “Vero che” nel gennaio 2024 L'orto di richiedeva a mezzo email
a il saldo delle fatture emesse;
Pt_2
5) “Vero che” a seguito dell'invito al saldo delle fatture emesse nei suoi
confronti, 11 risultava raggiungibile e riscontrava i messaggi email ricevuti. Pt_2
Si precisa che il capitolo 5) è stato formulato in termini positivi ai soli
fini della sua ammissibilità e non costituisce ammissione delle circostanze dedotte.
Si indica a teste su tutti i capitoli di prova sopra articolati il Sig.
ed il Sig. , entrambi presso L'ORTO DI AC Testimone_1 Testimone_2 - 4 -
S.R.L., in VIA LOMBROSO CESARE 54, 20137 MILANO (MI).
Con espressa ed ampia riserva di produrre, dedurre, richiedere ulteriori
mezzi istruttori e formulare nuove istanze in relazione alle deduzioni istruttorie
avversarie.
Si dichiara, altresì, di non accettare il contraddittorio su eventuali
domande ed eccezioni nuove, che si ritenessero ravvisabili nelle conclusioni
rassegnate da parte opponente.”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato in data 3 settembre 2024
ha proposto opposizione avverso il decreto Parte_2
ingiuntivo, emesso dall'intestato Tribunale, in favore di Controparte_1
per il complessivo importo di euro 10.604,41, oltre interessi e spese occorrende, a titolo di corrispettivo insoluto di fatture emesse per la fornitura di beni alimentari appartenenti al comparto ortofrutticolo.
A fondamento della propria opposizione, Parte_2
ha eccepito in via preliminare l'omesso esperimento della
[...]
procedura di mediazione obbligatoria;
nel merito ha contestato le fatture azione in sede monitoria, sia in ordine all'an che al quantum; ha eccepito l'inidoneità probatoria della corrispondenza prodotta in sede monitoria;
ha infine concluso per la revoca del decreto ingiuntivo opposto.
Costituendosi in giudizio ha contestato sia in Controparte_1
fatto che in diritto l'avversa opposizione ed ha concluso per la conferma del - 5 -
decreto ingiuntivo opposto.
La causa, a seguito della concessione della provvisoria esecuzione del decreto, ravvisatane la natura documentale è stata infine rinviata per discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c., all'esito della quale si è riservato il deposito della sentenza nei successivi trenta giorni ex art. 281 sexies,
comma terzo, c.p.c..
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ritiene il Tribunale infondata l'opposizione promossa da
[...]
nei termini e per le ragioni che seguono. Parte_2
In primo luogo, deve essere disattesa l'eccezione preliminare sollevata dall'attrice – opponente relativa al mancato esperimento della procedura di mediazione obbligatoria;
è, infatti, sufficiente rilevare che l'art. 5, comma sesto, d.lgs. 28/2010 prescrive che le precedenti disposizioni riguardanti la mediazione obbligatoria “non si applicano [fra
gli altri]: a) nei procedimenti per ingiunzione, inclusa l'opposizione, fino
alla pronuncia sulle istanze di concessione e sospensione della provvisoria
esecuzione”.
Parimenti non si può dubitare circa la necessità della procedura di negoziazione assistita in quanto l'art. 3, comma 3, del decreto-legge n.
132/2014 stabilisce espressamente che “la disposizione del comma 1 non si
applica: a) nei procedimenti per ingiunzione, inclusa l'opposizione”.
Passando all'esame del merito, il credito azionato in sede monitoria - 6 -
da per il complessivo importo di euro 10.604,41, Controparte_1
rinviene titolo nelle seguenti fatture: n. 1/4968 di euro 1.971,71, n. 1/5720
di euro 2.115,62, n.1/7128 di euro 1.080,38, n. 1/7670 di euro 2.248,37 e n.
1/8290 di euro 2.443,59; trattasi di fatture aventi oggetto la fornitura di prodotti ortofrutticoli (frutta e verdura di diversa tipologia e quantità) in favore della società opponente.
Alla luce della documentazione riversata in atti da parte opposta,
deve ritenersi raggiunta la prova del credito azionato.
Sul punto si fa rilevare che, nonostante la produzione assolutamente caotica della corrispondenza a mezzo mail e della messaggistica effettuata tramite l'applicativo Whatsapp, talvolta anche relativa a fatture non azionate in sede monitoria e pertanto irrilevanti ai fini del decidere, è certa e incontestata in causa l'esistenza di un rapporto commerciale continuativo tra le parti, caratterizzato da ordinativi non formalizzati in contratti di compravendita scritti.
Ed, infatti, risulta provata la riconducibilità della mail a nome all'odierna opponente, Persona_1 Email_1
trattandosi di circostanza non specificamente contestata in sede di prima udienza.
Altrettanto incontestata può ritenersi la morosità dell'odierna opponente nel pagamento delle fatture durante tutto il rapporto commerciale in essere con la controparte, anche con riguardo a fatture - 7 -
emesse in precedenza rispetto a quelle azionate in sede monitoria.
A ciò si aggiunga:
- che i documenti di trasporto prodotti non sono stati né
specificamente contestati né disconosciuti da parte opposta, essendosi
[...]
limitata a negare del tutto genericamente la Parte_2
consegna dei beni relativi alle fatture per cui è stata emessa l'ingiunzione;
- l'assenza di qualsivoglia contestazione alla richiesta stragiudiziale di pagamento trasmessa dall'opposta in data 13 febbraio 2024, che non è
stata in alcun modo riscontrata dall'opponente, la quale in sede stragiudiziale – nonostante i svariati solleciti di pagamento ricevuti – mai aveva sollevato contestazioni di sorta circa la pretesa omessa consegna.
Alla luce delle superiori considerazioni, la domanda monitoria deve ritenersi provata e l'opposizione svolta, stante la sua assoluta genericità,
deve essere rigettata, con conseguente conferma del decreto ingiuntivo opposto.
Le spese di lite seguono infine l'ordinario criterio della soccombenza e si liquidano in dispositivo, assumendo a riferimento lo scaglione di valore compreso tra euro 5.201,00 ed euro 26.000,00.
Da ultimo, non si ravvisano gli estremi per la condanna ex art. 96
c.p.c. nei confronti della parte attrice opponente, non ravvisandosi gli estremi del dolo e della colpa grave, ovvero dell'abuso del processo.
P . Q . M . - 8 -
Il Tribunale, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa,
definitivamente pronunciando,
1. rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma e dichiara esecutivo il decreto ingiuntivo opposto;
2. rigetta l'istanza ex art. 96 c.p.c.;
3. condanna a rimborsare le spese di Parte_2
lite a favore di liquidandone l'ammontare in euro Controparte_1
5.077,00 per compensi professionali ai sensi del d.m. 55/2014, come modificato dal d.m. 147/2022, oltre al rimborso forfettario del 15 % ai sensi dell'art. 2 d.m. 55/2014, i.v.a. e c.p.a. come per legge.
Così deciso in Milano, il giorno 11 novembre 2025
IL GIUDICE
(Dott.ssa Laura Brambilla)