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Sentenza 22 gennaio 2026
Sentenza 22 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Reggio Calabria, sez. III, sentenza 22/01/2026, n. 464 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Reggio Calabria |
| Numero : | 464 |
| Data del deposito : | 22 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 464/2026
Depositata il 22/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di REGGIO CALABRIA Sezione 3, riunita in udienza il
18/12/2025 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
CIANFARINI ALBERTO, Giudice monocratico in data 18/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2117/2025 depositato il 29/03/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Oppido Mamertina - Corso Luigi Razza,2 89025 Oppido Mamertina RC
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 1849 IMU
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 7623/2025 depositato il
22/12/2025
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
parte ricorrente impugna contro il Comune di Oppido Mamertina l'avviso di accertamento esecutivo(in avanti semplice Avviso),protocollo nr.13574 del 13.11.2024,povv.Nr.1849 del 13.11.2024, notificato a mezzo del servizio postale il 15.01.2025,recante l'importo da pagare di complessive euro 798,00(comprensive di imposta dovuta,interessi moratori, sanzione e spese di notifica ) ,a titolo di imposta IMU per l'anno 2020, gravata su dei terreni di proprietà del ricorrente situati nel territorio di Oppido Mamertina. Sempre secondo il ricorrente l' atto impositivo impugnato è illegittimo poichè no nsi evince da esso se si tratti di terreni inseirti nei territori montani.
Il territorio del comune di Oppido Mamertina è parzialmente montano. L'Avviso impugnato non specifica in quale zona del territorio comunale dal punto di vista altimetrico i fondi di che trattisi ricadono.Questa specificazione è rilevante ai fini della debenza dell'imposta poiché i terreni agricoli montani,individuati sulla base dell'"Elenco comuni italiani" pubblicato sul sito internet dell'istituto nazionale di statistica (ISTAT), dove
è riportata l'altitudine degli stessi,sono esenti dal pagamento dell'IMU.L'Avviso avrebbe dovuto dare contezza della posizione altimetrica dei fondi,con l'allegazione dell'atto da cui essa si evincerebbe, consentendo così al contribuente di conoscere i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche su cui è fondata la decisione dell'amministrazione ed eventualmente contestarla.
Il comune di Oppido Mamertina non si costituiva.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La classificazione per grado di montanità prevede la suddivisione dei comuni in “totalmente montani”,
“parzialmente montani” e “non montani”. Non si tratta di una “classificazione Istat”, ma si riferisce all'applicazione dell'art. 1 della legge 991/1952 – Determinazione dei territori montani. Questa classificazione è stata trasmessa all'Istat dall'UNCEM (Associazione_1) ed è stata inclusa tra le informazioni di interesse ai fini dello studio statistico del territorio comunale congiuntamente ai codici statistici comunali.
A seguito della specifica eccezione circa l'assenza concreta di motivazione circa la posizione del terreno in territorio NON montano si doveva – ex art. 7 comma 5bis dlvo 546\1992 - fornire in giudizio la prova, almeno indiretta, della presenza del terreno in zona non montana. Alla luce della particolare natura della esenzione non appare più sufficiente indicare la semplice presenza del terreno e desumerne, automaticamente, la sua posizione in zona non montana.
L'onere probatorio è oggi in capo alla P.A. L'onere posto dal comma 5 bis - ossia la non zona montana - -
a fronte della specifica eccezione non è stato assolto da parte della P.A. e, pertanto, il ricorso deve essere accolto.
Le spese di lite come da dispositivo con distrazione in favore del difensore.
P.Q.M.
accoglie il ricorso e condanna parte intimata al pagamento delle spese di lite per euro 143,00
Depositata il 22/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di REGGIO CALABRIA Sezione 3, riunita in udienza il
18/12/2025 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
CIANFARINI ALBERTO, Giudice monocratico in data 18/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2117/2025 depositato il 29/03/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Oppido Mamertina - Corso Luigi Razza,2 89025 Oppido Mamertina RC
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 1849 IMU
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 7623/2025 depositato il
22/12/2025
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
parte ricorrente impugna contro il Comune di Oppido Mamertina l'avviso di accertamento esecutivo(in avanti semplice Avviso),protocollo nr.13574 del 13.11.2024,povv.Nr.1849 del 13.11.2024, notificato a mezzo del servizio postale il 15.01.2025,recante l'importo da pagare di complessive euro 798,00(comprensive di imposta dovuta,interessi moratori, sanzione e spese di notifica ) ,a titolo di imposta IMU per l'anno 2020, gravata su dei terreni di proprietà del ricorrente situati nel territorio di Oppido Mamertina. Sempre secondo il ricorrente l' atto impositivo impugnato è illegittimo poichè no nsi evince da esso se si tratti di terreni inseirti nei territori montani.
Il territorio del comune di Oppido Mamertina è parzialmente montano. L'Avviso impugnato non specifica in quale zona del territorio comunale dal punto di vista altimetrico i fondi di che trattisi ricadono.Questa specificazione è rilevante ai fini della debenza dell'imposta poiché i terreni agricoli montani,individuati sulla base dell'"Elenco comuni italiani" pubblicato sul sito internet dell'istituto nazionale di statistica (ISTAT), dove
è riportata l'altitudine degli stessi,sono esenti dal pagamento dell'IMU.L'Avviso avrebbe dovuto dare contezza della posizione altimetrica dei fondi,con l'allegazione dell'atto da cui essa si evincerebbe, consentendo così al contribuente di conoscere i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche su cui è fondata la decisione dell'amministrazione ed eventualmente contestarla.
Il comune di Oppido Mamertina non si costituiva.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La classificazione per grado di montanità prevede la suddivisione dei comuni in “totalmente montani”,
“parzialmente montani” e “non montani”. Non si tratta di una “classificazione Istat”, ma si riferisce all'applicazione dell'art. 1 della legge 991/1952 – Determinazione dei territori montani. Questa classificazione è stata trasmessa all'Istat dall'UNCEM (Associazione_1) ed è stata inclusa tra le informazioni di interesse ai fini dello studio statistico del territorio comunale congiuntamente ai codici statistici comunali.
A seguito della specifica eccezione circa l'assenza concreta di motivazione circa la posizione del terreno in territorio NON montano si doveva – ex art. 7 comma 5bis dlvo 546\1992 - fornire in giudizio la prova, almeno indiretta, della presenza del terreno in zona non montana. Alla luce della particolare natura della esenzione non appare più sufficiente indicare la semplice presenza del terreno e desumerne, automaticamente, la sua posizione in zona non montana.
L'onere probatorio è oggi in capo alla P.A. L'onere posto dal comma 5 bis - ossia la non zona montana - -
a fronte della specifica eccezione non è stato assolto da parte della P.A. e, pertanto, il ricorso deve essere accolto.
Le spese di lite come da dispositivo con distrazione in favore del difensore.
P.Q.M.
accoglie il ricorso e condanna parte intimata al pagamento delle spese di lite per euro 143,00