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Sentenza 5 aprile 2025
Sentenza 5 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Modena, sentenza 05/04/2025, n. 427 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Modena |
| Numero : | 427 |
| Data del deposito : | 5 aprile 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I n n o m e d e l p o p o l o i t a l i a n o
T R I B U N A L E O R D I N A R I O D I M O D E N A
S E Z I O N E P R I M A C I V I L E
in composizione collegiale, in persona dei magistrati: dott. Riccardo Di Pasquale Presidente relatore dott.ssa Eleonora Ramacciotti Giudice dott.ssa Francesca Cerrone Giudice pronuncia la seguente
S E N T E N Z A nella causa di primo grado iscritta al n. 4312 del Ruolo Generale degli affari contenziosi per l'anno 2024 promossa da
(C.F. ), rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1 dall'Avvocato MANGIAFICO MASSIMO
RICORRENTE contro
C.F. , E_ C.F._2
CONVENUTO CONTUMACE
e con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO IN SEDE
OGGETTO: Divorzio - Scioglimento matrimonio
CONCLUSIONI DELLA PARTE COSTITUITA: come da verbale di udienza del 19/02/2025
RA G I O N I D I F A T T O E D I D I R I T T O D E L L A D E C I S I O N E
pagina 1 di 3 Svolgimento del processo
1. - Le parti hanno contratto matrimonio civile in Modena in data 11/06/2008 e dalla loro unione non sono nati i figli.
I coniugi in data 11.01.2017 con atto iscritto al n.6 parte II serie C hanno confermato avanti all'Ufficiale dello Stato Civile di Modena l'accordo di separazione concluso in data 25.11.2016, con il quale hanno inoltre convenuto di aver già regolato ogni loro rapporto patrimoniale e che, essendo autosufficienti, hanno rinunziato a richiedere l'assegno di mantenimento.
- Con ricorso del 4.09.2024 il ricorrente ha chiesto pronunciarsi lo scioglimento del matrimonio e di dare atto che i coniugi hanno già regolato ogni rapporto patrimoniale derivante dal loro matrimonio e che, essendo autosufficienti, rinunziano all'assegno di divorzio.
- Nel giudizio così radicato la convenuta è rimasta contumace nonostante la rituale notifica eseguita nei suoi confronti.
- All'esito dell'udienza del 19/02/2025, presente solo la parte ricorrente, è stata dichiarata la contumacia di e la causa è stata rimessa al E_
Collegio per la decisione.
§
Motivi della decisione.
2. La domanda principale volta a ottenere la dichiarazione di scioglimento del matrimonio è fondata e va accolta, ricorrendo gli estremi previsti dall'art. 3 n. 2 lett.
b) della legge n. 898/1970 e successive modifiche e dovendosi ritenere accertato, dal tenore inequivoco delle difese del ricorrente e dalla decisione della convenuta di non costituirsi nemmeno in giudizio, che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non possa essere mantenuta o ricostituita.
3. - Non sono state formulate domande accessorie.
4. - Per il principio di causalità, le spese di lite sono poste in capo alla convenuta che con la sua condotta ha reso necessario il presente contenzioso e impedito una soluzione consensuale, anche stragiudiziale con negoziazione assistita.
Le stesse sono quantificate ai sensi del d.m. 55/2014, come aggiornato dal d.m.
147/2022, in complessivi euro 1.500,00, oltre accessori di legge e costi vivi di causa pagina 2 di 3 documentati, considerando la controversia di valore indeterminabile basso, dunque, ricompresa nello scaglione da euro 26.000,00 a euro 52.000,00, ritenendo svolte le fasi di studio e introduttiva e liquidando valori prossimi a quelli minimi tariffari vista la semplicità delle questioni trattate.
P . Q . M .
Il Tribunale Ordinario di Modena, in composizione collegiale, definitivamente decidendo, ogni diversa domanda, istanza ed eccezione disattesa e respinta:
1. dichiara lo scioglimento del matrimonio civile contratto il 11/06/2008 in
MODENA da (nata a [...] il [...]) con Parte_1
(nato a [...] il [...]), matrimonio E_
trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di MODENA, atto n. 158, parte
I, anno 2008;
2. condanna a rifondere le spese di lite in favore di E_
, liquidate in euro 1.500,00, oltre 15% per spese generali, 4% Parte_1
per CPA, 22% per IVA;
3. incarica la Cancelleria di trasmettere copia autentica della presente sentenza, limitatamente al capo 1), all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di MODENA per le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge.
Così deciso in Modena nella Camera di Consiglio della Sezione Prima Civile in data 18/03/2025.
IL PRESIDENTE ESTENSORE dott. Riccardo Di Pasquale
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