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Sentenza 24 luglio 2025
Sentenza 24 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 24/07/2025, n. 3829 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 3829 |
| Data del deposito : | 24 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VENEZIA
SEZIONE SECONDA CIVILE
N. 7436/2021 R.G.
Il Tribunale, nella persona del giudice unico Dott. Alessandro Cabianca ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al N. 7436/2021 R.G. promossa da:
in proprio e quali eredi di con Parte_1 Persona_1
l'avv. BONANNI EZIO, attori, contro
, con l'avv. AVVOCATURA DELLO STATO DI Controparte_1
VENEZIA, convenuto,
In punto: Altre ipotesi di responsabilità extracontrattuale.
CONCLUSIONI
Conclusioni degli attori: come da note depositate in data 4.2.2025.
Conclusioni del convenuto: come da comparsa di costituzione e risposta.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex artt. 414 e ss. c.p.c. depositato nell'anno 2021, e Parte_1 Parte_1
rispettivamente coniuge e figlia del de cuius hanno adito il Tribunale di Persona_1
pagina 1 di 9 Venezia, Sezione Lavoro, R.G. 17/2021, per sentire accogliere le conclusioni ivi rassegnate con condanna del al: “i. riconoscimento dello status di equiparato a vittima del Controparte_1
dovere del de cuius ex art. 1, co. 564 L. n. 266/2005; ii. pagamento dell'equo indennizzo ex art. 3, co. 1
D.P.R. n. 461/2001 e art. 68 DRP n. 3/1957; iii. risarcimento dei danni, patrimoniali e non patrimoniali, patiti iure hereditario;
iv. risarcimento dei danni, patrimoniale e non patrimoniali, patiti iure proprio.
Il Giudice del Lavoro, dott.ssa Anna Manegazzo, all'udienza del 6/10/2021 ha disposto: “..lo stralcio delle domande riferite al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali azionati dalle ricorrenti iure proprio e iure hereditario, sulle quali non sussiste la competenza del Giudice del Lavoro, considerato che il servizio di leva si inquadra in un rapporto di servizio con l'Amministrazione ma non in un rapporto di lavoro
(Cass. S.U., 9572/14; Cass. S.U. 3040/13; Cass. 7899/03), e manda la Cancelleria di trasmettere gli atti al Presidente del Tribunale per la riassegnazione a Sezione Ordinaria, salve diverse valutazioni di Sua competenza”.
Riassegnata la causa sulle separate domande risarcitorie iure proprio e iure hereditario a questo
Giudice, è stata fissata per la comparizione delle parti l'udienza del 27/1/2022.
Con memoria di costituzione del 26/11/2021 si è costituito in questo procedimento il
, il quale ha rassegnato le seguenti conclusioni: “In via preliminare, si Controparte_1
eccepisce l'inammissibilità del ricorso, e comunque la nullità dello stesso, per genericità ed astrattezza. - In subordine, si eccepisce la prescrizione della domanda promossa, per decorrenza dei termini previsti dagli artt.
2946 e 2947 cc. - In via di ulteriore subordine, nel merito: rigettare il ricorso per difetto di causalità tra le prestazioni svolte dal e la patologia che ha condotto al suo decesso”. Controparte_2
Con ordinanza datata 10/4/2022 è stata rigettata l'eccezione di nullità del ricorso introduttivo sollevata dal è stato disposto il mutamento di rito in ordinario e sono Controparte_1
stati concessi alle parti i termini per la redazione delle memorie ex art. 183, co. VI, c.p.c., con rinvio per gli adempimenti, ex art. 184 c.p.c., all'udienza del 23/3/2023.
pagina 2 di 9 Con provvedimento datato 5/9/2023 il Giudice ha ammesso la prova testimoniale richiesta da parte attrice, limitatamente ai capitoli nn. III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, XI, della memoria ex art. 183, co. VI, n. 2 c.p.c., limitando a due testimoni l'escussione, con riserva, all'esito dell'assunzione della prova orale, della decisione sulle ulteriori richieste istruttorie e delegando,
a tal uopo, la GOP dott.ssa per l'assunzione della prova orale. Testimone_1
Svoltasi la prova orale con l'escussione dei testi di parte attrice Ing. e il Testimone_2
Dott. , con ordinanza datata 4/3/2024, ritenuto che fosse superfluo svolgere Persona_2
gli approfondimenti tecnici richiesti da parte attrice e ritenuta la causa matura per la decisione, essa è stata rinviata all'udienza del 6/2/2025 per la precisazione delle conclusioni, sostituita dal deposito di note di trattazione scritta ai sensi dell'art. 127ter c.p.c.
Con decreto, datato 7/2/2025, viste le note di trattazione scritta depositate soltanto da parte attrice, la causa è stata trattenuta in decisione, con concessione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e repliche.
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e rispettivamente moglie e figlia di hanno Parte_1 Parte_1 Persona_1
chiesto il risarcimento del danno iure hereditario e iure proprio per la morte avvenuta in data
17.5.2009 del loro congiunto provocata da adenocarcinoma polmonare, imputabile alla responsabilità del quale datore di lavoro. CP_1
In punto di fatto, le ricorrenti hanno allegato che:
- è stato incorporato nella Marina per la ferma di leva di mesi Persona_1 Controparte_3
28 in data 20.10.1951, in qualità di “allievo ufficiale di complemento nel Corpo del Genio Navale” e congedato in data 8.3.1954 con il grado di “Sottotenente di Complemento” nello stesso Corpo del
Genio Navale;
- ha svolto servizio ovvero è stato imbarcato presso le seguenti destinazioni: 1) Accademia
Navale della Marina Militare di Livorno dal 20.10.1951 al 30.6.1952; 2) Motovedette e pagina 3 di 9 Motosiluranti della Marina Militare dal 1.7.1952 al 7.3.1954 per complessivi 20 mesi e 5 giorni
(periodo di imbarco);
- l'estratto di matricola ed il libretto personale del marinaio (doc.ti 6/a e 6/b, fasc. attrici), dimostrano che il ha svolto servizio nella Marina Militare quale 'allievo Persona_1
fuochista', nel periodo dal 20.10.1951 al 8.3.1954; è stato imbarcato sulle unità navali militari della Marina Militare, costituite da Motovedette;
- il militare, per tutto il periodo di servizio, è stato esposto ad amianto, indossava la c.d. tuta da fatica e ha manipolato amianto e materiali contenenti amianto privo di strumenti di prevenzione tecnica e protezione individuale;
- non può essere esclusa la rilevanza eziologica delle esposizioni, sia ad amianto che ad altri cancerogeni, che il defunto ha subito nel periodo di servizio, anche alla luce della specificità delle mansioni che hanno comportato esposizione sinergica anche a fumi di saldatura ed altre sostanze cancerogene per il polmone.
Ciò posto, parte convenuta ha eccepito in via preliminare la prescrizione di detti crediti risarcitori.
L'eccezione è parzialmente fondata nei limiti sottoindicati.
Per quanto concerne la richiesta risarcitoria iure hereditatis, si deve rilevare che parte attrice ha fatto valere la responsabilità del quale datore di lavoro del ai sensi dell'art. CP_1 Per_1
2087 c.c., per aver esposto il dipendente, nello svolgimento delle sue mansioni, all'inalazione di fibre di amianto, causa dell'insorgere della patologia determinante il decesso e che tale azione è perciò contrattuale, il cui termine di prescrizione è conseguentemente decennale, decorrente dal momento in cui il danno si è manifestato, divenendo oggettivamente percepibile e riconoscibile (da ultimo, Cass. n. 26456 del 10 ottobre 2024).
Ora, anche facendo coincidere la manifestazione del danno con la data della morte del sig.
avvenuta il 17/5/2009, il credito risarcitorio risulta prescritto alla data del Persona_1
pagina 4 di 9 17/5/2019, dato che l'unico atto interruttivo della prescrizione è costituito dal ricorso del
5/1/2021 con il quale, in via cumulativa, parte attrice ha chiesto il riconoscimento dello status di equiparato a vittima del dovere del de cuius ex art. 1, co. 564 L. n. 266/2005, il pagamento dell'equo indennizzo ex art. 3, co. 1 D.P.R. n. 461/2001 e art. 68 D.R.P. n. 3/1957 e, per la prima volta, il risarcimento dei danni, patrimoniali e non patrimoniali patiti, anche iure hereditario.
La lettera di messa in mora delle ricorrenti del 13/3/2019, reiterata anche in data 29/5/2019,
3/6/2019 ed in data 12/10/2020 (doc. n. 4/c, 4/e, 7/a e 7/b, fasc. attrici) ha ad esclusivo oggetto il riconoscimento della causa di servizio, con istanza di riesame del Decreto di diniego, mentre non contiene alcuna richiesta risarcitoria, per cui non è idonea a costituire atto interruttivo della prescrizione per tali diversi crediti risarcitori.
Pertanto, i crediti risarcitori derivanti dai danni fatti valere da parte attrice iure hereditario vanno dichiarati prescritti.
Per quanto concerne il risarcimento del danno iure proprio, esso ha indiscutibilmente natura extracontrattuale ai sensi dell'art. art. 2043 cod. civ. ed è soggetto a prescrizione quinquennale;
tuttavia, ai sensi dell'art. 2947, comma 3, cod. civ., se il fatto illecito è qualificabile come reato e se per il reato è prevista una prescrizione più lunga, questa si applica anche all'azione civile ed il termine prescrizionale decorre dalla data del decesso (cfr. Cass. n. 5964/2016; Cass. n.
28464/2013 e Cass. n. 20934/2015).
In questo caso è in astratto configurabile la fattispecie delittuosa di omicidio colposo commesso con violazione delle norme sulla disciplina per la prevenzione degli infortuni sul lavoro ex art. 589, comma 2, c.p., per cui trova applicazione il termine prescrizionale per questo reato vigente al momento della morte del sig. ossia il 17/5/2009. Per_1
Infatti, nell'ipotesi di illecito civile costituente reato, qualora, ai sensi dell'art. 2947, comma 3,
c.c., occorra fare riferimento al termine di prescrizione stabilito per il reato e questo sia stato pagina 5 di 9 modificato dal legislatore rispetto al termine previsto al momento della consumazione dell'illecito, deve applicarsi il termine di prescrizione del momento di consumazione del reato, valendo il principio di irretroattività della norma e non rilevando, agli effetti civilistici, il principio della norma più favorevole (Cass. n. 6333/2018 e n. 13407/2012).
In particolare, si applica ratione temporis il regime di prescrizione dei reati previsto dalla legge n.
251 del 2005, in vigore dall'8.12.2005, e cioè da data antecedente al decesso del sig. di Per_1
modo che – ex artt. 157 commi 1 e 3 e 589 comma 2 c.p. – rileva il termine di prescrizione di anni dodici.
Come ha reiteratamente affermato la Corte di Cassazione, l'applicazione dell'art. 2947 c.c., comma 3, è indipendente dall'azione penale e dalla condanna in quella sede del soggetto destinatario della richiesta risarcitoria e può essere anche oggetto di accertamento incidentale da parte del giudice civile (Cass. SU 27337/2008; Cass. 13656/2004; Cass. 24988/2014; Cass.
12738/2016).
Nel caso, dunque, in cui l'illecito civile sia considerato dalla legge come reato, ma il giudizio penale non sia stato promosso, l'eventuale, più lunga prescrizione prevista per il reato, si applica anche all'azione di risarcimento, a condizione che il giudice civile accerti, incidenter tantum e con gli strumenti probatori ed i criteri propri del procedimento civile, la sussistenza di una fattispecie che integri gli estremi di un fatto reato in tutti i suoi elementi costitutivi soggettivi e oggettivi.
Infatti, la sopravvenuta autonomia del giudizio civile da quello penale comporta la necessità per il giudice civile di accertare la fattispecie costitutiva della responsabilità con i mezzi propri previsti dal codice di rito civile, e, tra questi, non solo le presunzioni legali e non, ma anche le cosiddette prove legali del tutto sconosciute all'ordinamento penale;
né a ciò ostano i diversi standards di certezza probatoria esistenti tra il processo penale – ove vige la regola della “prova oltre il ragionevole dubbio”– e quello civile – ove, invece, vige la regola della preponderanza pagina 6 di 9 dell'evidenza o “del più probabile che non” – atteso che tale differenza di regime appare giustificata dalla diversità dei valori in gioco nel processo penale tra accusa e difesa e l'equivalenza di quelli in gioco nel processo civile tra le due parti contendenti (cfr. Cass. Sez.
Un. n. 576 e 582/2008).
Nella specie, dalle allegazioni di parte attrice, può evincersi in astratto la sussistenza di tutti gli elementi costitutivi, soggettivi e oggettivi, della fattispecie di cui all'art. 589, comma 2, c.p., per cui il credito iure proprio vantato dalle ricorrenti, se sussistente, non risulterebbe prescritto al momento dell'introduzione del presente giudizio.
Nel merito, le pretese di parte attrice non possono trovare accoglimento.
Come sopra si è osservato, la domanda iure proprio esperita da parte attrice delinea un illecito extracontrattuale ex art. 2043 c.c. e pertanto, in base ai principi in tema di onere della prova, gravava su parte attrice l'onere di dimostrare i fatti costitutivi della pretesa risarcitoria e, in particolare, quali siano state le concrete modalità di esposizione del de cuius all'amianto, il doppio nesso causale, da un lato, tra l'esposizione a tale materiale nell'ambiente di lavoro del sig. e la sua morte e, dall'altro, tra quest'ultima ed il danno conseguenza lamentato Per_1
dalle attrici.
Secondo la comunità scientifica internazionale perché possa insorgere il carcinoma per effetto dell'esposizione all'amianto non è sufficiente una qualsiasi esposizione, ma è necessaria un'esposizione continuativa ad una concentrazione di amianto pari o superiore a 25 fibre/millimetro/anni.
Per stabilire ciò è stato indicato dalla stessa parte attrice il metodo proposto dall'ente tedesco
“Berrufsgenossenschaften”, che presuppone l'individuazione delle mansioni esponenti ed i livelli di esposizione ad amianto rilevate nel corso di queste attività.
Nella fattispecie, tuttavia, non è stata fornita la prova di un'esposizione all'amianto alla concentrazione indicata, poiché le relazioni peritali prodotte dalle attrici sono state acquisite in pagina 7 di 9 diversi procedimenti, pendenti tra altre parti e riguardano altri lavoratori adibiti anche a mansioni non sovrapponibili e in periodi diversi, mentre l'ulteriore documentazione costituita da studi epidemiologici o indagini conoscitive, ha carattere generale e non consente di declinare in modo automatico le conclusioni ivi riportate al caso concreto.
La narrazione di parte attrice ipotizza la presenza di amianto in tutto l'ambiente lavorativo e, tuttavia, essa è rimasta generica al punto che è astrattamente adattabile alla situazione di un qualsiasi militare e ben poco specifica in concreto quali fossero le specifiche mansioni svolte dal sig. indicato nel proprio libretto matricolare come “aiuto fuochista” dalla fine del Per_1
1951 ai primi mesi del 1954.
Ciò posto, la prova orale non ha fornito alcun decisivo elemento di specificazione in ordine alle concrete mansioni svolte dal dato che i testi e Per_1 Persona_2 [...]
non hanno riferito per scienza diretta in merito allo stato dei luoghi ove il sig. Tes_2
ha prestato servizio e circa le specifiche attività che questi ordinariamente svolgeva, la Per_1
loro cadenza e intensità, come avrebbe potuto fare un commilitone o altro teste diretto, e pertanto essi non hanno narrato fatti, ma elementi valutativi derivanti da attività di ricerca e pertanto le loro dichiarazioni appaiono comunque generiche, in quanto non riferibili in concreto al ma a qualsiasi “fuochista” della Marina Militare ed anche valutative. Per_1
In tale contesto, pertanto, è apparso superfluo disporre CTU, il cui proficuo svolgimento avrebbe richiesto a monte la prova concreta che certe attività fossero state svolte e in che misura, onde poi valutare se esse avessero determinato ed in che misura l'esposizione ad amianto.
Si deve ricordare che il meccanismo presuntivo di cui all'art. 2729 c.c. consente di trarre da un fatto noto quello ignoto, mentre non è consentito trarre da una presunzione, qual è nella specie lo svolgimento di determinate attività, un'ulteriore presunzione, ossia l'esposizione ad pagina 8 di 9 amianto in misura tale da considerarsi patogena con affermazione – su base quindi interamente presuntiva – del nesso causale tra tale esposizione e la malattia.
Si deve, infine, evidenziare che dal foglio matricolare della marina mercantile italiana, si evince che il sig. è stato imbarcato a bordo di navi mercantili nazionali per un periodo di circa Per_1
vent'anni, per cui è presumibile che il fattore causale che ha determinato la patologia si identifichi nell'esposizione ad amianto in tale lungo periodo e, in relazione a tale servizio, è stata riconosciuta la rendita per asbestosi per percentuale di menomazione prima dell'11% e successivamente del 14%, ed ancora successivamente è stata liquidata una rendita in favore della vedova per il decesso per carcinoma polmonare del marito. Parte_1
Alla luce di queste considerazioni le domande di parte attrice devono essere rigettate.
In considerazione della limitata attività difensiva posta in essere da parte convenuta, le spese di lite possono essere integralmente compensate.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando nella causa n. 7436/2021 R.G. promossa da
[...]
contro
DIFESA, ogni altra diversa domanda ed eccezione Pt_1 Controparte_1
respinta:
- Rigetta le domande di parte attrice.
- Compensa le spese di lite.
Venezia, 22/07/2025
Il Giudice dott. Alessandro Cabianca
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