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Sentenza 18 febbraio 2025
Sentenza 18 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Livorno, sentenza 18/02/2025, n. 156 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Livorno |
| Numero : | 156 |
| Data del deposito : | 18 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2088/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LIVORNO
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Gianmarco Marinai Presidente dott.ssa Azzurra Fodra Giudice dott.ssa Nicoletta Marino Giudice Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2088/2023 promossa da:
(C.F.: ), con il patrocinio Parte_1 C.F._1 dell'avv. CECCONI LETIZIA e dell'avv.
RICORRENTE contro
(C.F.: , con il patrocinio P_ C.F._2 dell'avv. PORRI EMILIANO e dell'avv. D'ADDARIO ALESSIA
( ) PIAZZA DEL DUOMO N. 1B CECINA;
C.F._3
RESISTENTE con OGGETTO: Separazione giudiziale
con l'intervento dell'Ufficio del P.M.- Sede
All'udienza cartolare del 12.12.2024 la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione sulle conclusioni precisate dalle parti nelle note depositate ex art. 473 bis 28 c.p.c.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Premettendo di aver contratto matrimonio il 3/01/2008 a Nesvizh
(Bielorussia) con il sig. (atto trascritto nei registri di P_ matrimonio del Comune di Cecina), rilevando la nascita dei figli Per_1
(in data 16.12.2014) e (il 13.12.2019), nonché l'intollerabilità
[...] Per_2 della convivenza familiare a causa della relazione extraconiugale del marito e dei maltrattamenti psicologici e atteggiamenti aggressivi posti in essere nei
1 propri confronti successivamente alla scoperta del tradimento, allegando l'assenza di una propria attività lavorativa, per essersi da sempre dedicata completamente alla famiglia e riscontrando le condizioni reddituali invece espresse dal resistente, con ricorso depositato in data 20.07.2023, poi ritualmente notificato, la GN evocava in causa il signor Parte_1
La ricorrente concludeva nei termini che seguono: “1) P_ autorizzazione dei coniugi a vivere separati con l'obbligo del reciproco rispetto in conformità di legge;
2) previsione dell'affidamento condiviso dei figli e PE
, con collocazione e residenza stabile presso la madre in Cecina, Via Brodolini Per_2
n.52, e con esercizio disgiunto della potestà genitoriale limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione;
3) il padre terrà con sé i figli e PE
2 pomeriggi a settimana (il mercoledì ed il giovedì) dall'uscita di scuola o Per_2 dalle ore 14.00 in periodo non scolastico alle ore 19.30, oltre a fine settimana alternati, dalle ore 14.00 del sabato alle ore 19.30 della domenica. Nel caso in cui nel fine settimana di spettanza il genitore sia impegnato nell'attività di arbitro e/o osservatore,
i figli potranno essere affidati a noi;
laddove i nonni non siano disponibili, sarà possibile ricorrere alla baby sitter. Qualsiasi spostamento dei figli fuori comune dovrà essere concordato tra i genitori;
4) ciascun genitore potrà inoltre tenere con sé i figli durante il periodo estivo non scolastico per due settimane, anche non consecutive, da comunicare all'altro genitore con almeno 20 giorni di anticipo;
per le Festività della
Vigilia di Natale, Natale, S. Stefano, 31 Dicembre, 1° gennaio, Epifania, Pasqua,
Lunedì dell'Angelo, 25 Aprile, 1° Maggio, 15 Agosto, 1° novembre e 8 Dicembre, verrà seguito il criterio dell'alternanza secondo accordi diretti tra i genitori;
5) sono salvi i diversi accordi tra i genitori sulla regolamentazione dei tempi di permanenza dei figli presso di loro;
6) il signor corrisponderà alla GN P_ [...] per il mantenimento dei figli la somma mensile di 700,00= (€ 350,00 per Parte_1 ciascun figlio) da pagarsi nei primi cinque giorni di ogni mese ed annualmente rivalutabile secondo gli indici di rivalutazione ISTAT;
7) il signor P_ fino a quando la GN non avrà reperito un'attività lavorativa, Parte_1 sosterrà integralmente tutte le spese c.d. straordinarie, sia di carattere routinario che imprevedibile, da intendersi nelle seguenti: a) spese mediche, sanitarie, odontoiatriche, oculistiche, psicoterapiche, farmaceutiche, ivi compresi i tickets che dovranno essere comprovati da prescrizione medica e da indicazione del codice fiscale su ciascuna ricevuta;
b) spese scolastiche, rette, tasse d'iscrizione, mensa, libri di testo, materiale didattico d'inizio anno scolastico, ripetizioni, gite scolastiche;
c) spese per attività sportive, artistiche, musicali, di iscrizione e frequenza a corsi e relativa attrezzatura;
d) spese per attività ricreative e di svago;
tali spese straordinarie, ad eccezione di quelle di carattere routinario o da effettuare in via d'urgenza e scolastiche obbligatorie, dovranno essere previamente concordate tra i genitori che si impegnano a scambiarsi i relativi documenti comprovanti le spese anticipate anche per l'altro genitore;
8) il signor corrisponderà alla GN per il suo P_ Parte_1 mantenimento la somma mensile di 200,00=, da pagarsi nei primi cinque giorni di ogni
2 mese ed annualmente rivalutabile secondo gli indici di rivalutazione ISTAT 9) la casa familiare, sita in Cecina (LI), Via Brodolini n.52, di proprietà del signor è P_ assegnata, con tutti i mobili che l'arredano, alla GN che Parte_1 continuerà a viverci con i figli. Stante l'attuale situazione economica della GN
il signor sosterrà integralmente le spese condominiali relative Parte_1 P_ all'immobile. LE UTENZE??; 10) l'assegno unico spetterà interamente alla GN
11) il denaro presente sui libretti e sui conti correnti cointestati sarà Parte_1 diviso in parti uguali;
[…] Con vittoria di spese, funzioni ed onorari di causa”.
Si costituiva il signor nulla opponendo in merito alla P_ richiesta di separazione personale dal coniuge, ma contestando quanto ascrittogli sia con riferimento all'addebito – per esser stato il proprio avvicinamento ad altra donna solo la conseguenza della fine del matrimonio, essendo in realtà la relazione con la moglie terminata molto prima e in ragione delle scelte della stessa ricorrente – sia con riguardo agli asseriti maltrattamenti lamentati dalla GN e altresì contestando le disponibilità Parte_1 reddituali e patrimoniali allegate dalla ricorrente. Il signor concludeva P_ dunque nei termini che si riportano: “ stabilire, nell'ambito della richiesta separazione personale: l'affidamento condiviso dei due figli minori, con collocazione paritaria tra i genitori (una settimana o due settimane ciascuno, in alternanza), e con rispettivo obbligo al loro mantenimento quando i figli si troveranno con ciascuno di essi;
che le spese straordinarie siano sostenute al 50% tra i genitori che dovranno preventivamente concordarle;
che l'assegno unico sia suddiviso al 50 % tra i genitori;
che la casa familiare continui ad essere abitata dai figli minori, con presenza in essa del genitore nel tempo di prevista sua permanenza con i figli (una settimana o due settimane ciascuno, in alternanza), con la possibilità, in un'ottica anche transattiva e alla quale ci si rende disponibili, di poter prevedere la permanenza del genitore cui al momento non saranno affidati i figli all'interno della casa, in stanza separata;
la corresponsione di un assegno alla madre pari a 100 euro. stabilire, nella denegata ipotesi in cui tale collocazione paritaria non venga disposta: l'affidamento condiviso dei figli, con diritto del padre di tenerli con sé secondo quanto stabilito dal Tribunale ma comunque in modo da garantirgli almeno due giorni alla settimana con relativo pernotto, e un fine settimana ogni due;
la corresponsione di un assegno alla madre pari ad € 100,00, e di un assegno per entrambi i figli di 250 euro ciascuno;
che le spese straordinarie siano sostenute al 50% tra i genitori, che dovranno preventivamente concordarle;
che l'assegno unico sia suddiviso al 50 % tra i genitori;
in entrambi i casi, stabilire che ciascun genitore potrà tenere con sé i figli due settimane nel periodo estivo (con preavviso di 20 giorni) e 7 giorni in quello natalizio (con preavviso di 10 giorni), con tutte le festività dell'anno da godere con ciascuno genitore in alternanza;
in ogni caso, emettere ogni altro provvedimento ritenuto opportuno nell'interesse della prole, e comunque ai sensi di legge;
rigettare ogni altra domanda della
3 ricorrente, ivi compresa quella relativa alla divisione delle somme presenti sui conti correnti, che si chiede venga dichiarata inammissibile o comunque rigettata”.
Resi provvedimenti provvisori ex art. 473 bis 22 c.p.c. e svolta l'istruttoria costituenda richiesta dalle parti, la causa veniva rinviata per la rimessione in decisione ai sensi e per gli effetti dell'art. 473 bis 28 c.p.c., e previo deposito degli scritti difensivi conclusionali, all'udienza cartolare del 12.12.2024.
In vista della suddetta udienza, nell'interesse della parte ricorrente il procuratore precisava le conclusioni che si riportano: “[…] pronunciare la separazione personale dei coniugi con addebito al marito alle seguenti condizioni:
1) autorizzazione dei coniugi a vivere separati con l'obbligo del reciproco rispetto in conformità di legge;
2) previsione dell'affidamento condiviso dei figli e con PE Per_2 collocazione e residenza stabile presso la madre in Cecina, Via Brodolini n.52, e con esercizio disgiunto della potestà genitoriale limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione;
3) il padre terrà con sé i figli e 2 pomeriggi a settimana (il PE Per_2 mercoledì ed il giovedì) dall'uscita di scuola o dalle ore 14.00 in periodo non scolastico alle ore 19.30, oltre a fine settimana alternati, dalle ore 14.00 del sabato alle ore 19.30 della domenica. Nel caso in cui nel fine settimana di spettanza il genitore sia impegnato nell'attività di arbitro e/o osservatore, i figli potranno essere affidati a noi;
laddove i nonni non siano disponibili, sarà possibile ricorrere alla baby sitter. Qualsiasi spostamento dei figli fuori comune dovrà essere concordato tra i genitori;
4) ciascun genitore potrà inoltre tenere con sé i figli durante il periodo estivo non scolastico per due settimane, anche non consecutive, da comunicare all'altro genitore con almeno 20 giorni di anticipo;
per le Festività della Vigilia di Natale, Natale, S.
Stefano, 31 Dicembre, 1° gennaio, Epifania, Pasqua, Lunedì dell'Angelo, 25 Aprile, 1°
Maggio, 15 Agosto, 1° novembre e 8 Dicembre, verrà seguito il criterio dell'alternanza secondo accordi diretti tra i genitori;
5) sono salvi i diversi accordi tra i genitori sulla regolamentazione dei tempi di permanenza dei figli presso di loro;
6) il signor corrisponderà alla GN per il P_ Parte_1 mantenimento dei figli la somma mensile di 700,00= (€ 350,00 per ciascun figlio) da pagarsi nei primi cinque giorni di ogni mese ed annualmente rivalutabile secondo gli indici di rivalutazione ISTAT;
7) il signor fino a quando la GN non avrà P_ Parte_1 reperito un'attività lavorativa, sosterrà integralmente tutte le spese c.d. straordinarie, sia di carattere routinario che imprevedibile, da intendersi nelle seguenti:
a) spese mediche, sanitarie, odontoiatriche, oculistiche, psicoterapiche, farmaceutiche, ivi compresi i tickets che dovranno essere comprovati da prescrizione medica e da indicazione del codice fiscale su ciascuna ricevuta;
4 b) spese scolastiche, rette, tasse d'iscrizione, mensa, libri di testo, materiale didattico
d'inizio anno scolastico, ripetizioni, gite scolastiche;
c) spese per attività sportive, artistiche, musicali, di iscrizione e frequenza a corsi e relativa attrezzatura;
d) spese per attività ricreative e di svago;
tali spese straordinarie, ad eccezione di quelle di carattere routinario o da effettuare in via d'urgenza e scolastiche obbligatorie, dovranno essere previamente concordate tra i genitori che si impegnano a scambiarsi i relativi documenti comprovanti le spese anticipate anche per l'altro genitore;
8) il signor corrisponderà alla GN per il suo P_ Parte_1 mantenimento la somma mensile di 200,00=, da pagarsi nei primi cinque giorni di ogni mese ed annualmente rivalutabile secondo gli indici di rivalutazione ISTAT 9) la casa familiare, sita in Cecina (LI), Via Brodolini n.52, di proprietà del signor è P_ assegnata, con tutti i mobili che l'arredano, alla GN che Parte_1 continuerà a viverci con i figli. Stante l'attuale situazione economica della GN
il signor sosterrà integralmente le spese condominiali e le Parte_1 P_ utenze relative all'immobile;
10) l'assegno unico spetterà interamente alla GN . In via istruttoria, Parte_1 ammettere le prove richieste e non ammesse, ed in particolare:
A) Chiede ammettersi prova per testi sui seguenti capitoli:
2) “D.C.V. che tra la fine del 2022 e nel corso dell'anno 2023 avete più volte chiesto alla GN se andava tutto bene”. Parte_1
Indica a testi sul capitolo 2) e , entrambi residenti in [...]
Cecina (LI), Via Brodolini.
3) “D.C.V. che, in qualità di pediatra avete visitato i bambini Persona_3
e ; Persona_4
4) “D.C.V. che i bambini e nel corso delle Persona_3 Persona_4 visite periodiche presentavano una crescita inadeguata”;
5) “D.C.V. che avete consigliato alla GN di somministrare ai figli Parte_1 un'alimentazione variegata e completa, ivi compresa la carne”;
7) “D.C.V. che soffre di asma allergica e crisi respiratorie”. Persona_3
Indica a testi sui capitoli da 3) a 7) Dott.ssa presso studio pediatrico in Tes_3
Cecina, Piazza Alessandrini n.13.
13) “D.C.V. che il signor aveva prenotato presso l P_ Parte_2
[...
per il pomeriggio del 29/12/2022 con utilizzo della camera in day use”.
Indica a teste sul capitolo 13) , legale rappresentante dell Testimone_4 [...]
in Bibbona (LI), Via Cavalleggeri Nord n.
3. Parte_2
B) Disporsi indagini della Guardia di Finanza e/o CTU contabile sull'effettivo reddito percepito dal sig. e sui conti correnti intestati al signor P_ P_
[...]
C) Si chiede ex art. 216 c.p.c. istanza di verificazione giudiziale della sottoscrizione apposta dal signor sul biglietto prodotto come documento n.5 (sulla P_
5 base del documento prodotto per la comparazione), ordinando eventualmente al di comparire all'udienza che sarà fissata onde scrivere sotto dettatura ai fini P_ della verificazione della scrittura ex art. 219 cpc.
Chiede altresì che sia disposta C.T.U. grafologica al fine di determinare la veridicità della sottoscrizione del documento 5 allegato al ricorso.
D) Si chiede che sia ascoltato il figlio Persona_3
E) Chiede, ai sensi dell'art. 210 c.p.c., che sia ordinato all'AIA - Figc (associazione italiana arbitri), con sede legale in Roma, Via Campania n.47, l'esibizione in giudizio del documento, estratto dal gestionale sinfonia 4you, attestante gli importi erogati al signor per la sua attività di arbitro. P_
F) Chiede perizia grafologica al fine di determinare se la grafia del documento n.16 prodotto da controparte e disconosciuta dalla comparente sia attribuibile alla GN
Parte_1
Con vittoria di spese, funzioni ed onorari di causa.”
nell'interesse della parte resistente il procuratore concludeva come di seguito: “[…] Il marito convenuto precisa le proprie conclusioni come in comparsa di costituzione e risposta, previa occorrenda ammissione delle istanze istruttorie formulate nella propria memoria depositata ai sensi dell'art. 473 bis.17 comma n. 2
c.p.c., per la cui ammissione si insiste anche in questa sede.”.
La causa veniva quindi rimessa al Collegio per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Va pronunciata la separazione tra i coniugi, essendo emerso dalle allegazioni delle parti che la crisi familiare è del tutto irreversibile e non vi è alcuna possibilità di ripresa della comunione di affetti e di progetti tra le parti;
tanto legittima, secondo il Collegio, la pronuncia richiesta, nel ricorso dei presupposti fondanti la separazione ai sensi art. 151 primo comma cod. civ.
2. Entrambe le pari hanno concluso anche in via istruttoria, per l'ammissione delle prove costituende e per lo svolgimento delle indagini tecniche già richieste in atti e non accolte.
Ritiene il Collegio che la causa risulti matura per la decisione allo stato degli atti e che non appaia rilevante al fine del decidere l'ulteriore attività istruttoria.
2.1. Quanto alle prove testimoniali va richiamato quanto argomentato dal
Giudice relatore con l'ordinanza del 22.12.2023.
2.2. Con riferimento alle istanze di verificazione per le quali ha insistito la parte ricorrente va osservato, in relazione al doc. n. 5 prodotto dalla stessa GN che la verificazione, oltre a non apparire Parte_1
6 ammissibile, considerato che la stessa ha ad oggetto la sottoscrizione del documento indicato, che invece nel caso di specie non reca alcuna sottoscrizione, risulta altresì superflua emergendo in ogni caso dagli ulteriori documenti (vedi messaggio mail del 22.12.2022, doc. n. 16), e per quanto occorrer possa al fine del decidere, la contrarietà del signor al P_ consumo di carne da parte dei figli, contrarietà peraltro non smentita del resistente;
con riferimento alla perizia grafologica sul doc. n. 16 di cui alla memoria 24.11.2023 depositata nell'interesse del resistente, osserva il Collegio che, all'esito del disconoscimento della grafica da parte della GN
[...]
avrebbe piuttosto dovuto essere onere del resistente richiedere Parte_1
l'adempimento istruttorio al fine dell'utilizzabilità del documento.
2.3. Ogni altra indagine, anche reddituale, appare formulata in termini esplorativi da parte della ricorrente e non appare in ogni caso rilevante al fine del decidere avuto riguardo alla documentazione già presente agli atti.
3. La parte ricorrente ha altresì insistito per l'ascolto del figlio minore della coppia, . PE
Anche confermando quanto già motivato dal Giudice relatore con ordinanza del 12.7.2024, osserva il Collegio che alla luce delle finalità dell'ascolto del minore nei procedimenti di cui si tratta (strumento di conoscenza, da parte del
Giudice, della posizione del minore capace di discernimento in merito alle questioni che lo riguardano, e in sé peraltro non idoneo a fondare la decisione demandata ai genitori esercenti la responsabilità genitoriale ovvero all'autorità giudiziaria) e dell'età del bambino (nato il [...]) e al normale grado di maturità del medesimo non appare nel caso di specie necessario procedersi all'ascolto del bambino, dal cui racconto la parte appare voler piuttosto trarre argomenti di prova in vista della decisione.
4. La GN ha richiesto pronunciarsi l'addebito della Parte_1 separazione al signor fondando la stessa sul venir meno, da parte del P_ marito, al dovere di fedeltà, tenuto conto della relazione extraconiugale dallo stesso coltivata a partire dalla fine del 2020 e scoperta dalla ricorrente nel dicembre del 2022.
4.1. In linea generale si osserva che la separazione è addebitabile al coniuge che, tenendo comportamenti contrari ai doveri che derivano dal matrimonio di cui all'art. 151 c.c., abbia causato la disgregazione del vincolo matrimoniale in modo esclusivo, ma anche in concorso con le condotte dell'altro coniuge;
le condotte contrarie ai doveri coniugali devono avere svolto una efficacia causale nel fallimento del matrimonio. La dichiarazione di addebito può dunque essere essa pronunciata soltanto di fronte ad inadempimenti dei
7 doveri coniugali di particolare gravità, e sempre che abbiano essi determinato la dissoluzione della comunità familiare.
La pronuncia di addebito non può fondarsi sulla sola violazione dei doveri posta dall'art. 143 cod. civ. a carico dei coniugi, essendo, invece, necessario accertare se tale violazione, lungi dall'essere intervenuta quando era già maturata ed in conseguenza di una situazione di intollerabilità della convivenza, abbia, viceversa, assunto efficacia causale nel determinarsi della crisi del rapporto coniugale (cfr. Cass. n. 25843 del 2013 e 18074 del 2014). In tema di separazione tra coniugi, l'inosservanza dell'obbligo di fedeltà coniugale rappresenta una violazione particolarmente grave, la quale, determinando normalmente l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza, costituisce, di regola, circostanza sufficiente a giustificare l'addebito della separazione al coniuge responsabile, sempreché non si constati, attraverso un accertamento rigoroso ed una valutazione complessiva del comportamento di entrambi i coniugi, la mancanza di nesso causale tra infedeltà e crisi coniugale, tale che ne risulti la preesistenza di una crisi già irrimediabilmente in atto, in un contesto caratterizzato da una convivenza meramente formale ( cfr. Cass. Ord. n. 1859 del 2015).
Da tali premesse, ne consegue, in tema di riparto dell'onere della prova, che
“laddove la ragione dell'addebito sia costituita dall'inosservanza dell'obbligo di fedeltà coniugale, questo comportamento, se provato, fa presumere che abbia reso la convivenza intollerabile, sicché, da un lato, la parte che lo ha allegato ha interamente assolto l'onere della prova per la parte su di lei gravante, e dall'altro la sentenza che su tale premessa fonda la pronuncia di addebito è sufficientemente motivata” ( cfr. Cass.
n. 2059 del 2012).
Deve anche essere considerato che, secondo la costante giurisprudenza della
Corte di legittimità (v. tra le altre, ord. Cass. 15.10.2019 n. 26084), il rapporto coniugale è incoercibile e collegato al perdurante consenso di ciascuno dei coniugi per cui, qualora vi sia una situazione di disaffezione al matrimonio tale da rendere intollerabile la convivenza, anche rispetto ad un solo coniuge, deve ritenersi che questi abbia il diritto di chiedere la separazione a prescindere da elementi di addebitabilità all'altro coniuge;
infine, occorre valorizzare come, nel giudizio di separazione personale dei coniugi, la richiesta di declaratoria d'addebitabilità della separazione, avanzata dalla parte attrice con l'atto introduttivo o dalla parte convenuta in via riconvenzionale, hanno natura di
"domanda autonoma", pur se logicamente subordinata alla pronuncia di separazione, in quanto non sollecita mere modalità o varianti dell'accertamento già devoluto al giudice con la domanda di separazione, né mira a semplici specificazioni o qualificazioni di detta pronuncia, ma amplia il tema dell'indagine su fatti ulteriori ed indipendenti da quelli giustificativi del regime di separazione, ed inoltre tende ad una statuizione aggiuntiva, priva di
8 riflessi sulla pronuncia di separazione e dotata di propri effetti di natura patrimoniale.
4.2. Tutto ciò richiamato, nel caso di specie la GN ha allegato Parte_1 la riferibilità della crisi familiare alla grave violazione dei doveri coniugali nascenti dal matrimonio in particolare per aver il ricorrente intrattenuto una relazione extraconiugale in costanza di matrimonio con altra donna, in favore della quale avrebbe nel tempo anche disposto elargizioni economiche, ciò che, secondo la prospettazione, avrebbe irreversibilmente minato la vita coniugale avendo peraltro il signor cominciato a tenere una condotta aggressiva P_
e maltrattante nei confronti della moglie allorquando tale tradimento è stato scoperto.
Ritiene il Collegio che la domanda debba trovare accoglimento.
La parte ricorrente ha dimostrato che il resistente nel dicembre del 2022 aveva in atto una relazione extraconiugale con una terza persona, tale GN
. Persona_5
In tal senso depone in via dirimente la corrispondenza mail depositata dalla GN sub doc. n. 14 allegato alla memoria ex art. 473 bis 17 n. 1 Parte_1
c.p.c. Il contenuto delle mail (per quanto riscontrabile risalenti al dicembre
2022) attestano in modo inequivocabile la sussistenza di una relazione affettiva consolidata tra il resistente e tale terza persona, tenuto conto dei toni del tutto confidenziali e degli espliciti e ampi riferimenti sessuali.
Queste conclusioni non possono essere superate in virtù di quanto allegato dal signor Il resistente ha riconosciuto di aver inviato le mail allegate e di P_ aver nascosto le stesse alla moglie per un anno (dal dicembre 2021 al dicembre
2022) (vedi doc. n. 18 allegato al fascicolo della ricorrente), ma ha, nel presente procedimento, per un verso, sostenuto (secondo quanto già scritto alla moglie nel febbraio 2023 -doc. n. 18 cit.) il carattere solo amicale della frequentazione e, per altro verso, che la propria condotta era stata determinata da una profonda crisi coniugale già in atto da alcuni anni, all'esito della decisione della moglie di negargli ogni rapporto e anche attestata dalla iniziale volontà della GN di non portare avanti la gravidanza che conduceva Parte_1 poi alla nascita della seconda figlia della coppia.
Il resistente ha dunque negato potersi individuare una connessione causale tra la propria condotta e la crisi familiare.
Ritiene il Collegio che la difesa non possa essere accolta.
Quanto scritto dal signor lla moglie nel febbraio del 2023, ovvero che P_
“[…] Aver perduto la testa (=infatuazione) per un periodo, A DISTANZA, per un'altra donna NON ha comportato un distacco definitivo da te […]” è decisamente
9 smentito dalla corrispondenza tra il e la del dicembre 2022, P_ Per_5 che attesta confidenza e condivisione e fa riferimento a pratiche sessuali tra gli amanti incompatibili con una relazione solo di amicizia e comunque asseritamente rimasta platonica.
Inoltre, risulta anche provato il coinvolgimento materiale del ricorrente nella vita di tal terza persona, essendo emersi dall'esame dei documenti bancari versamenti mensili in favore della stessa anche dal conto corrente cointestato tra i coniugi.
In secondo luogo, il resistente non ha fornito in causa adeguata prova della pregressa crisi familiare. Non può leggersi in tal senso la mail del 28.5.2019, depositata dal signor sub doc. n. 14, ove la GN pur P_ Parte_1 fa riferimento ad un momento difficile della relazione, dovendosi peraltro sottolineare che la scelta di portare a termine la gravidanza deve essere letta anche come ricomposizione, in quel momento, dell'equilibrio familiare e che la vita familiare è poi proseguita dopo la nascita della bambina per altri tre anni.
Del resto, che i coniugi avessero superato il momento di crisi al quale la mail del maggio 2019 fa riferimento appare altresì attestato dal testamento sottoscritto dal signor nel settembre del 2019 in favore della moglie, P_ del figlio e della nascitura (vedi doc. n. 20 allegato al fascicolo della ricorrente)
e inoltre dal doc. n. 13 allegato dalla GN trattasi di mail del Parte_1 signor del 29.2.2020 con la quale il marito propone alla moglie P_
l'acquisto di capi intimi quale regalo da intendersi fatto alla coppi e con chiari riferimenti sessuali. In via dirimente, la GN ha poi Parte_1 documentato la prenotazione effettuata dal marito per un pomeriggio che la coppia avrebbe dovuto trascorrere presso un albergo il 29.12.2022 (doc n. 12, ibidem), con ulteriori e espliciti richiami sessuali.
La modalità di scambio di tali messaggi, reiterata negli anni, dimostra una consuetudine comunicativa in tal senso dei coniugi. Inoltre, i contenuti degli stessi attestano inequivocabilmente che, al momento della scoperta della relazione extraconiugale del marito, non vi era alcun cenno di crisi già esistente tra le parti e che il signor ha continuato ad avere un'intimità P_ con la moglie anche nel momento in cui già da tempo frequentava l'altra donna.
Alla scoperta della suddetta relazione extraconiugale è seguita in breve tempo la richiesta di separazione, con conseguente riconoscimento del nesso causale tra la fine dell'unione coniugale e la condotta del signor P_
5. Con riguardo alle domande relative ai provvedimenti accessori, va in primo luogo disposto quanto segue in ordine all'affidamento dei figli minori della coppia, e . PE Per_2
10 5.1. In via generale va ricordato che secondo la giurisprudenza di legittimità in materia di decisioni sull'affidamento e sul collocamento dei figli minori, il giudice deve attenersi al criterio fondamentale rappresentato dall'esclusivo interesse morale e materiale della prole, privilegiando quel genitore che appaia il più idoneo a ridurre al massimo il pregiudizio derivante dalla disgregazione del nucleo familiare e ad assicurare il migliore sviluppo della personalità del minore;
l'individuazione di tale genitore deve essere fatta sulla base di un giudizio prognostico circa la capacità del padre o della madre di crescere ed educare il figlio, che potrà fondarsi sulle modalità con cui il medesimo ha svolto in passato il proprio ruolo, con particolare riguardo alla sua capacità di relazione affettiva, di attenzione, di comprensione, di educazione, di disponibilità ad un assiduo rapporto, nonché sull'apprezzamento della personalità del genitore, delle sue consuetudini di vita e dell'ambiente che è in grado di offrire al minore;
inoltre, sempre secondo i principi della Suprema
Corte in materia, alla regola dell'affidamento condiviso dei figli può derogarsi solo ove la sua applicazione risulti "pregiudizievole per l'interesse del minore", con la duplice conseguenza che l'eventuale pronuncia di affidamento esclusivo dovrà essere sorretta da una motivazione non più solo in positivo sulla idoneità del genitore affidatario, ma anche in negativo sulla inidoneità educativa ovvero manifesta carenza dell'altro genitore (cfr. Corte di
Cassazione ordinanza n. 28244 del 2019 e sentenza n. 6535 del 2019).
Le parti hanno negli scritti concordato in merito all'affidamento condiviso dei figli;
in tal senso sono stati pronunciati i provvedimenti ex art. 473 bis 22 c.p.c. e alcuna contestazione vi è stata nel corso del giudizio in merito alla capacità genitoriale condivisa dell'uno e dell'altro genitore ovvero all'inidoneità dell'assetto già disposto in sede di udienza di comparizione innanzi al Giudice
Relatore.
I genitori assumeranno dunque di comune accordo le decisioni di maggiore interesse per i figli relative all'istruzione, all'educazione e alla salute;
limitatamente alle questioni di ordinaria amministrazione, ciascuno dei genitori eserciterà separatamente la responsabilità sui figli, nei periodi di rispettiva permanenza dei minori con il singolo genitore.
5.2. Quanto al collocamento dei bambini e all'assegnazione della casa familiare alla GN ritiene il Collegio che debba confermarsi il Parte_1 provvedimento provvisorio già emesso.
L'intollerabilità della vita comune, come anche attestata dalle parti nel corso del giudizio, non consente di ritenere percorribile la soluzione dell'affido paritario dei figli ad entrambi i genitori con alternanza di questi ultimi nella casa coniugale, rectius con permanenza del genitore tempo per tempo non collocatario all'interno della casa in stanza separata. Trattasi di una soluzione
11 che non può consentire, alla luce degli atti, un'armoniosa riorganizzazione della vita dei bambini nella nuova situazione della famiglia disgregata e tenuto conto dell'altissima conflittualità manifestatasi tra i coniugi in ragione delle vicende che hanno condotto alla separazione.
I bambini vivranno dunque in via prevalente presso la casa familiare di proprietà del signor sita in Via Brodolini n.52- Cecina, abitazione che P_ viene assegnata alla GN Parte_1
Tenuto conto del tempo trascorso dalla pronuncia dei provvedimenti provvisori e rilevato che non sono stati argomentati in causa motivi ostativi all'incremento del pernotto dei figli presso il padre, lo stesso dovrà essere incrementato in questa sede in un'ottica di più significativo sviluppo di una significativa relazione padre/figli: e staranno PE Per_2 dunque col padre tre pomeriggi nella settimana in cui i minori trascorreranno il week end con la madre: il lunedì e il giovedì dall'uscita di scuola (o dalle ore
14.00 in periodo non scolastico) con pernotto, accompagnando il signor i figli a scuola (ovvero presso l'abitazione della madre in periodo non P_ scolastico) la mattina successiva, e il mercoledì dall'uscita di scuola (o dalle ore
14.00 in periodo non scolastico) alle ore 19.30. Nella settimana successiva, in cui i minori resteranno col signor nel fine settimana (dal sabato P_ mattina alla domenica sera alle 19:30), i bambini trascorreranno altresì col padre e due pomeriggi: il lunedì dall'uscita di scuola (o dalle ore 14.00 in periodo non scolastico) alle ore 21.00, con cena, e il mercoledì dall'uscita di scuola (o dalle ore 14.00 in periodo non scolastico) con pernotto, accompagnando il signor i figli a scuola (ovvero presso l'abitazione P_ della madre in periodo non scolastico) la mattina successiva.
Le principali festività religiose e civili (8/12, 24/12, 25/12, 26/12, 31/12, 1/01 e
6/01 Pasqua, Lunedì dell'Angelo, 25/4, 1/5, 2/6) saranno trascorse dai figli minori in modo alternato con i due genitori;
durante il periodo estivo i bambini trascorreranno con ciascun genitore un periodo di 14 giorni, anche non consecutivi, periodo da concordare tra i signori e P_ Parte_1 entro il mese di maggio di ogni anno.
6. Sono state svolte in causa domande a contenuto economico, ovvero contributo al mantenimento dei figli e determinazione di assegno di mantenimento in favore della GN . Parte_1
6.1. Giova preliminarmente sottolineare che il dovere di mantenere, istruire ed educare la prole, stabilito dall'art. 147 cod. civ., obbliga i coniugi a far fronte ad una molteplicità di esigenze dei figli, non riconducibili al solo obbligo alimentare, ma estese all'aspetto abitativo, scolastico, sportivo, sanitario, sociale, all'assistenza morale e materiale, alla opportuna predisposizione - fino a quando la loro età lo richieda - di una stabile organizzazione domestica, adeguata a rispondere a tutte le necessità di cura e di educazione. Tale
12 principio trova conferma nel nuovo testo dell'art. 155 cod. civ., come sostituito dall'art. 1 legge 8 febbraio 2006, n. 54, il quale, nell'imporre a ciascuno dei coniugi l'obbligo di provvedere al mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito, individua, quali elementi da tenere in conto nella determinazione dell'assegno, oltre alle esigenze del figlio, il tenore di vita dallo stesso goduto in costanza di convivenza e le risorse economiche dei genitori, nonché i tempi di permanenza presso ciascuno di essi e la valenza economica dei compiti domestici e di cura da loro assunti (sent. Cass. n. 17089 del 2013).
6.2. Con riguardo ai principi che presiedono all'esame della domanda di contributo al mantenimento del coniuge, è noto che la separazione personale, a differenza dello scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, presuppone la permanenza del vincolo coniugale, sicché i redditi adeguati cui va rapportato l'assegno di mantenimento a favore del coniuge, ai sensi dell'articolo 156 del c.c. e in assenza della condizione ostativa dell'addebito, sono quelli necessari a mantenere il tenore di vita goduto in costanza di matrimonio, essendo ancora attuale il dovere di assistenza materiale, che non presenta alcuna incompatibilità con tale situazione temporanea, dalla quale deriva solo la sospensione degli obblighi di natura personale di fedeltà, convivenza e collaborazione, e che ha una consistenza ben diversa dalla solidarietà post-coniugale, presupposto dell'assegno di divorzio. Il diritto all'assegno di mantenimento è quindi fondato sulla persistenza del dovere di assistenza materiale;
il principio di parità richiede che tale sostegno sia reciproco, senza graduazioni o differenze, ma anche solidale, il che significa che chi ha maggiori risorse economiche deve condividerle con chi ne ha di meno. In ogni caso, il coniuge economicamente debole deve essere consapevole che la separazione è una condizione di possibile, anzi probabile, breve durata e che nella maggior parte dei casi non prelude a una riconciliazione bensì allo scioglimento del vincolo, in seguito al quale l'assegno di divorzio è riconosciuto - se riconosciuto - sulla base di diversi presupposti e prescindendo dal rapporto con il tenore di vita (v., tra le ultime, sent. Cass. 12.12.2023 n. 34728).
Ai fini della decisione in merito alla previsione dell'assegno di mantenimento, e alla sua successiva quantificazione, va dunque innanzitutto accertato il tenore di vita goduto dai coniugi in costanza di matrimonio, per poi verificare se i mezzi economici a disposizione del coniuge richiedente gli permettano di conservare tale tenore di vita, indipendentemente dalla percezione di detto assegno operando, in caso di esito negativo, una valutazione comparativa dei mezzi economici a disposizione di ciascun coniuge al momento della separazione. Sul punto va anche considerato, per un verso, che la valutazione delle condizioni
13 economiche delle parti non richiede la determinazione dell'esatto importo dei redditi posseduti da ciascuno – essendo sufficiente un'attendibile ricostruzione delle complessive situazioni patrimoniali e reddituali di ciascun coniuge – e, per altro verso, che i criteri di giudizio sin qui delineati trovano il loro naturale contemperamento nel principio della solidarietà familiare dovendosi tener conto delle circostanze fattuali rilevanti oggetto di mutamento nel corso del tempo.
È poi necessario tener presente che il quantum dell'assegno va calcolato anche tenendo conto dell'evoluzione intervenuta in corso di giudizio nelle condizioni economiche dei coniugi, ciò fino alla data della decisione.
6.3. Tutto ciò premesso, quanto alle condizioni economiche dei coniugi al fine della determinazione in questa sede dell'assegno da porre a carico del signor a titolo di contributo al mantenimento dei figli oltre che, per quanto P_ oltre, della GN osserva in primo luogo il Tribunale che le Parte_1 condizioni economiche godute dalla famiglia in corso di matrimonio (se pur pacificamente migliori delle attuali) non appaiono del tutto chiaramente delineate in causa.
Dall'esame delle allegazioni e del compendio probatorio risulta sul punto che il tenore di vita della famiglia era fondato essenzialmente sui redditi percepiti dal signor (poco meno di 30.000,00 euro annui come da P_ dichiarazioni dei redditi 2023, con busta paga ottobre 2023 pari a 1870,00 euro netti), potendo la famiglia stessa peraltro far affidamento su quanto guadagnato dal marito in mancanza di mutui o finanziamenti mensilmente gravanti sul reddito e dall'altro integrare i redditi percepiti dal resistente
(assunto a tempo indeterminato) in ragione dei rimborsi ottenuti da entrambi i coniugi in ragione dell'attività di osservatore sportivo (il signor e P_ arbitro (la GN . Peraltro, va anche rilevato che, per quanto Parte_1 risulta dagli atti di causa, la GN non ha lavorato in Parte_1 corso di matrimonio, occupandosi in modo sostanzialmente unico delle esigenze dei bambini ancora in tenera età. Quanto allegato dalla ricorrente in merito alla sostanziale sua sola gestione delle esigenze scolastiche, ricreative e di cura dei figli appare adeguatamente provato all'esito della prova testimoniale svolta in causa alle udienze del 15.2.2024 e 14.3.2024 (vedi le dichiarazioni testimoniali dei signori – pediatra di Tes_3 Per_1
e – , , nonché di
[...] Per_2 Persona_6 Testimone_5 Tes_6
, e –
[...] Testimone_7 Testimone_8 Tes_9 Testimone_10 insegnanti dei bambini –).
È stato poi dichiarato in causa dalla GN che ella ha trovato Parte_1 un impiego stagionale già nell'estate precedente la trattazione del procedimento così dimostrando la ricorrente una certa capacità reddituale (pur
14 non meglio precisando l'importo guadagnato e non ulteriormente specificando in corso di causa quanto all'eventuale ulteriore ripresa di tale impiego stagionale in occasione della trascorsa stagione estiva) che potrà nel tempo consolidarsi anche in ragione della ripartizione tra i genitori del carico di cura dei figli all'esito della disgregazione della famiglia.
Inoltre, occorre sottolineare che la ricorrente risulta assegnataria della casa familiare di proprietà del signor dovendosi tener conto del P_ valore economico insito nella assegnazione al coniuge (cfr. tra le ultime sent.
Cass.
5.4.2023 n. 9432).
D'altro canto, il signor ha documentato la restituzione rateale ai P_ propri genitori di somme nel tempo da loro ricevute (cfr. i documenti depositati in causa).
6.4. Tutto quanto premesso, ritiene il Tribunale che sussista a carico del resistente un onere di contribuzione al mantenimento ordinario dei figli che può in questa sede esser definito conformemente a quanto già disposto con i provvedimenti ex art. 473 bis 22 c.p.c. tenendo conto dell'età dei bambini e delle relative connesse esigenze educative e ricreative, dunque nella misura di euro 225,00 mensili per ciascun figlio (e così in totale per euro 450,00) da corrispondersi in favore della GN somma dovuta dal Parte_1 mese di agosto 2023 e da pagarsi entro il giorno 15 del mese annualmente rivalutabile secondo ISTAT.
I genitori contribuiranno inoltre nella misura, rispettivamente, del 60% il signor e del 40% la GN al pagamento delle spese P_ Parte_1 straordinarie per i figli, da previamente concordarsi e successivamente documentarsi secondo protocollo CNF in vigore. L'assegno unico andrà diviso al 50% tra i due genitori secondo legge.
6.5. Tenuto conto di quanto finora argomentato con riguardo al pregresso tenore di vita della famiglia e alla condizione reddituale delle parti, considerato che la ricorrente ha impostato per anni la propria attività sul lavoro casalingo e di cura dei figli, in tal modo evidentemente partecipando all'economia familiare, non ricercando attività lavorative e ritrovandosi priva di reddito, salvo lo sporadico lavoro stagionale che non le consente evidentemente alcuna autonomia, va in questa sede confermato a carico del resistente il pagamento alla GN di un assegno di Parte_1 mantenimento. Alla luce della condizione economica del signor e P_ anche della necessità per il medesimo di ricercare una nuova sistemazione abitativa, tale assegno può esser confermato nella misura di euro 200,00
15 mensili, somma dovuta dal mese di agosto 2023 e da pagarsi entro il giorno 15 del mese e annualmente rivalutabile secondo ISTAT.
7. Ogni ulteriore questione discussa in causa dalle parti deve ritenersi assorbita nelle statuizioni sin qui rese.
8. Valutato l'esito del giudizio le spese di causa vanno poste a carico del signor e sono liquidate in dispositivo in applicazione dei P_ parametri di cui al DM 147/2022. Le stesse vanno pagate in favore dello Stato tenuto conto dell'ammissione della GN . Parte_1
P. Q. M.
Il Tribunale di Livorno, definitivamente statuendo,
1) dichiara la separazione personale tra i coniugi e P_ [...] che hanno contratto matrimonio in Nesvizh (Bielorussia) il Parte_1 giorno 3/01/2008, atto trascritto nei registri di matrimonio del Comune di
Cecina, anno 2008 al n.3, parte 2, serie C e dispone che la sentenza di separazione sia comunicata all'Ufficiale di Stato Civile di Cecina per la annotazione sull'atto del matrimonio;
2) autorizza i coniugi a vivere separati con l'obbligo del reciproco rispetto;
3) addebita la separazione a P_
4) dispone l'affido congiunto dei figli minori e Persona_7 [...] ad entrambi i genitori;
i figli saranno collocati presso la casa Persona_8 familiare sita in Via Brodolini n.52- Cecina di proprietà di P_ casa che viene assegnata alla GN i genitori Parte_1 assumeranno di comune accordo le decisioni di maggiore interesse per i figli relative all'istruzione, all'educazione e alla salute;
limitatamente alle questioni di ordinaria amministrazione, ciascuno dei genitori eserciterà separatamente la responsabilità sui figli, nei periodi di rispettiva permanenza dei minori con il singolo genitore;
5) e staranno col padre tre pomeriggi nella settimana in PE Per_2 cui i minori trascorreranno il week end con la madre: il lunedì e il giovedì dall'uscita di scuola (o dalle ore 14.00 in periodo non scolastico) con pernotto, accompagnando il signor i figli a scuola (ovvero presso l'abitazione P_ della madre in periodo non scolastico) la mattina successiva, e il mercoledì dall'uscita di scuola (o dalle ore 14.00 in periodo non scolastico) alle ore 19.30.
Nella settimana successiva, in cui i minori resteranno col signor nel P_ fine settimana (dal sabato mattina alla domenica sera alle 19:30), i bambini trascorreranno altresì col padre e due pomeriggi: il lunedì dall'uscita di scuola
(o dalle ore 14.00 in periodo non scolastico) alle ore 21.00, con cena, e il
16 mercoledì dall'uscita di scuola (o dalle ore 14.00 in periodo non scolastico) con pernotto, accompagnando il signor i figli a scuola (ovvero presso P_
l'abitazione della madre in periodo non scolastico) la mattina successiva.
Le principali festività religiose e civili (8/12, 24/12, 25/12, 26/12, 31/12, 1/01 e
6/01 Pasqua, Lunedì dell'Angelo, 25/4, 1/5, 2/6) saranno trascorse dai figli minori in modo alternato con i due genitori;
durante il periodo estivo i bambini trascorreranno con ciascun genitore un periodo di 14 giorni, anche non consecutivi, periodo da concordare tra i signori e P_ Parte_1 entro il mese di maggio di ogni anno;
6) il signor corrisponderà mensilmente alla GN P_ [...]
a titolo di contributo al mantenimento ordinario dei figli euro Parte_1
225,00 mensili per ciascun figlio (e così in totale per euro 450,00), entro il giorno 15 di ogni mese, somma annualmente rivalutabile secondo ISTAT, il tutto a decorrere dal mese di agosto 2023; I genitori contribuiranno inoltre nella misura, rispettivamente, del 60% il signor e del 40% la GN P_ al pagamento delle spese straordinarie per i figli, da previamente Parte_1 concordarsi e successivamente documentarsi secondo protocollo CNF in vigore. L'assegno unico andrà diviso al 50% tra i due genitori secondo legge.
7) il signor corrisponderà alla GN euro P_ Parte_1
200,00 mensili a titolo di assegno di mantenimento, entro il giorno 15 di ogni mese, somma dovuta dal mese di agosto 2023 e rivalutabile annualmente secondo ISTAT;
8) condanna il signor al pagamento delle spese di lite del P_ presente giudizio, che si liquidano in euro 1.500,00 per fase di studio, euro
1.100,00 per fase introduttiva, euro 1.700,00 per fase istruttoria ed euro 2.100,00 per fase decisoria, oltre IVA e CPA e rimborso spese generali come per legge.
Pagamento disposto in favore dello Stato tenuto conto dell'ammissione a PSS della GN . Parte_1
Così deciso in Livorno, li 17.2.2025
Il Giudice Relatore
(dott.ssa Nicoletta Marino)
Il Presidente
(dott. Gianmarco Marinai)
17
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LIVORNO
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Gianmarco Marinai Presidente dott.ssa Azzurra Fodra Giudice dott.ssa Nicoletta Marino Giudice Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2088/2023 promossa da:
(C.F.: ), con il patrocinio Parte_1 C.F._1 dell'avv. CECCONI LETIZIA e dell'avv.
RICORRENTE contro
(C.F.: , con il patrocinio P_ C.F._2 dell'avv. PORRI EMILIANO e dell'avv. D'ADDARIO ALESSIA
( ) PIAZZA DEL DUOMO N. 1B CECINA;
C.F._3
RESISTENTE con OGGETTO: Separazione giudiziale
con l'intervento dell'Ufficio del P.M.- Sede
All'udienza cartolare del 12.12.2024 la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione sulle conclusioni precisate dalle parti nelle note depositate ex art. 473 bis 28 c.p.c.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Premettendo di aver contratto matrimonio il 3/01/2008 a Nesvizh
(Bielorussia) con il sig. (atto trascritto nei registri di P_ matrimonio del Comune di Cecina), rilevando la nascita dei figli Per_1
(in data 16.12.2014) e (il 13.12.2019), nonché l'intollerabilità
[...] Per_2 della convivenza familiare a causa della relazione extraconiugale del marito e dei maltrattamenti psicologici e atteggiamenti aggressivi posti in essere nei
1 propri confronti successivamente alla scoperta del tradimento, allegando l'assenza di una propria attività lavorativa, per essersi da sempre dedicata completamente alla famiglia e riscontrando le condizioni reddituali invece espresse dal resistente, con ricorso depositato in data 20.07.2023, poi ritualmente notificato, la GN evocava in causa il signor Parte_1
La ricorrente concludeva nei termini che seguono: “1) P_ autorizzazione dei coniugi a vivere separati con l'obbligo del reciproco rispetto in conformità di legge;
2) previsione dell'affidamento condiviso dei figli e PE
, con collocazione e residenza stabile presso la madre in Cecina, Via Brodolini Per_2
n.52, e con esercizio disgiunto della potestà genitoriale limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione;
3) il padre terrà con sé i figli e PE
2 pomeriggi a settimana (il mercoledì ed il giovedì) dall'uscita di scuola o Per_2 dalle ore 14.00 in periodo non scolastico alle ore 19.30, oltre a fine settimana alternati, dalle ore 14.00 del sabato alle ore 19.30 della domenica. Nel caso in cui nel fine settimana di spettanza il genitore sia impegnato nell'attività di arbitro e/o osservatore,
i figli potranno essere affidati a noi;
laddove i nonni non siano disponibili, sarà possibile ricorrere alla baby sitter. Qualsiasi spostamento dei figli fuori comune dovrà essere concordato tra i genitori;
4) ciascun genitore potrà inoltre tenere con sé i figli durante il periodo estivo non scolastico per due settimane, anche non consecutive, da comunicare all'altro genitore con almeno 20 giorni di anticipo;
per le Festività della
Vigilia di Natale, Natale, S. Stefano, 31 Dicembre, 1° gennaio, Epifania, Pasqua,
Lunedì dell'Angelo, 25 Aprile, 1° Maggio, 15 Agosto, 1° novembre e 8 Dicembre, verrà seguito il criterio dell'alternanza secondo accordi diretti tra i genitori;
5) sono salvi i diversi accordi tra i genitori sulla regolamentazione dei tempi di permanenza dei figli presso di loro;
6) il signor corrisponderà alla GN P_ [...] per il mantenimento dei figli la somma mensile di 700,00= (€ 350,00 per Parte_1 ciascun figlio) da pagarsi nei primi cinque giorni di ogni mese ed annualmente rivalutabile secondo gli indici di rivalutazione ISTAT;
7) il signor P_ fino a quando la GN non avrà reperito un'attività lavorativa, Parte_1 sosterrà integralmente tutte le spese c.d. straordinarie, sia di carattere routinario che imprevedibile, da intendersi nelle seguenti: a) spese mediche, sanitarie, odontoiatriche, oculistiche, psicoterapiche, farmaceutiche, ivi compresi i tickets che dovranno essere comprovati da prescrizione medica e da indicazione del codice fiscale su ciascuna ricevuta;
b) spese scolastiche, rette, tasse d'iscrizione, mensa, libri di testo, materiale didattico d'inizio anno scolastico, ripetizioni, gite scolastiche;
c) spese per attività sportive, artistiche, musicali, di iscrizione e frequenza a corsi e relativa attrezzatura;
d) spese per attività ricreative e di svago;
tali spese straordinarie, ad eccezione di quelle di carattere routinario o da effettuare in via d'urgenza e scolastiche obbligatorie, dovranno essere previamente concordate tra i genitori che si impegnano a scambiarsi i relativi documenti comprovanti le spese anticipate anche per l'altro genitore;
8) il signor corrisponderà alla GN per il suo P_ Parte_1 mantenimento la somma mensile di 200,00=, da pagarsi nei primi cinque giorni di ogni
2 mese ed annualmente rivalutabile secondo gli indici di rivalutazione ISTAT 9) la casa familiare, sita in Cecina (LI), Via Brodolini n.52, di proprietà del signor è P_ assegnata, con tutti i mobili che l'arredano, alla GN che Parte_1 continuerà a viverci con i figli. Stante l'attuale situazione economica della GN
il signor sosterrà integralmente le spese condominiali relative Parte_1 P_ all'immobile. LE UTENZE??; 10) l'assegno unico spetterà interamente alla GN
11) il denaro presente sui libretti e sui conti correnti cointestati sarà Parte_1 diviso in parti uguali;
[…] Con vittoria di spese, funzioni ed onorari di causa”.
Si costituiva il signor nulla opponendo in merito alla P_ richiesta di separazione personale dal coniuge, ma contestando quanto ascrittogli sia con riferimento all'addebito – per esser stato il proprio avvicinamento ad altra donna solo la conseguenza della fine del matrimonio, essendo in realtà la relazione con la moglie terminata molto prima e in ragione delle scelte della stessa ricorrente – sia con riguardo agli asseriti maltrattamenti lamentati dalla GN e altresì contestando le disponibilità Parte_1 reddituali e patrimoniali allegate dalla ricorrente. Il signor concludeva P_ dunque nei termini che si riportano: “ stabilire, nell'ambito della richiesta separazione personale: l'affidamento condiviso dei due figli minori, con collocazione paritaria tra i genitori (una settimana o due settimane ciascuno, in alternanza), e con rispettivo obbligo al loro mantenimento quando i figli si troveranno con ciascuno di essi;
che le spese straordinarie siano sostenute al 50% tra i genitori che dovranno preventivamente concordarle;
che l'assegno unico sia suddiviso al 50 % tra i genitori;
che la casa familiare continui ad essere abitata dai figli minori, con presenza in essa del genitore nel tempo di prevista sua permanenza con i figli (una settimana o due settimane ciascuno, in alternanza), con la possibilità, in un'ottica anche transattiva e alla quale ci si rende disponibili, di poter prevedere la permanenza del genitore cui al momento non saranno affidati i figli all'interno della casa, in stanza separata;
la corresponsione di un assegno alla madre pari a 100 euro. stabilire, nella denegata ipotesi in cui tale collocazione paritaria non venga disposta: l'affidamento condiviso dei figli, con diritto del padre di tenerli con sé secondo quanto stabilito dal Tribunale ma comunque in modo da garantirgli almeno due giorni alla settimana con relativo pernotto, e un fine settimana ogni due;
la corresponsione di un assegno alla madre pari ad € 100,00, e di un assegno per entrambi i figli di 250 euro ciascuno;
che le spese straordinarie siano sostenute al 50% tra i genitori, che dovranno preventivamente concordarle;
che l'assegno unico sia suddiviso al 50 % tra i genitori;
in entrambi i casi, stabilire che ciascun genitore potrà tenere con sé i figli due settimane nel periodo estivo (con preavviso di 20 giorni) e 7 giorni in quello natalizio (con preavviso di 10 giorni), con tutte le festività dell'anno da godere con ciascuno genitore in alternanza;
in ogni caso, emettere ogni altro provvedimento ritenuto opportuno nell'interesse della prole, e comunque ai sensi di legge;
rigettare ogni altra domanda della
3 ricorrente, ivi compresa quella relativa alla divisione delle somme presenti sui conti correnti, che si chiede venga dichiarata inammissibile o comunque rigettata”.
Resi provvedimenti provvisori ex art. 473 bis 22 c.p.c. e svolta l'istruttoria costituenda richiesta dalle parti, la causa veniva rinviata per la rimessione in decisione ai sensi e per gli effetti dell'art. 473 bis 28 c.p.c., e previo deposito degli scritti difensivi conclusionali, all'udienza cartolare del 12.12.2024.
In vista della suddetta udienza, nell'interesse della parte ricorrente il procuratore precisava le conclusioni che si riportano: “[…] pronunciare la separazione personale dei coniugi con addebito al marito alle seguenti condizioni:
1) autorizzazione dei coniugi a vivere separati con l'obbligo del reciproco rispetto in conformità di legge;
2) previsione dell'affidamento condiviso dei figli e con PE Per_2 collocazione e residenza stabile presso la madre in Cecina, Via Brodolini n.52, e con esercizio disgiunto della potestà genitoriale limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione;
3) il padre terrà con sé i figli e 2 pomeriggi a settimana (il PE Per_2 mercoledì ed il giovedì) dall'uscita di scuola o dalle ore 14.00 in periodo non scolastico alle ore 19.30, oltre a fine settimana alternati, dalle ore 14.00 del sabato alle ore 19.30 della domenica. Nel caso in cui nel fine settimana di spettanza il genitore sia impegnato nell'attività di arbitro e/o osservatore, i figli potranno essere affidati a noi;
laddove i nonni non siano disponibili, sarà possibile ricorrere alla baby sitter. Qualsiasi spostamento dei figli fuori comune dovrà essere concordato tra i genitori;
4) ciascun genitore potrà inoltre tenere con sé i figli durante il periodo estivo non scolastico per due settimane, anche non consecutive, da comunicare all'altro genitore con almeno 20 giorni di anticipo;
per le Festività della Vigilia di Natale, Natale, S.
Stefano, 31 Dicembre, 1° gennaio, Epifania, Pasqua, Lunedì dell'Angelo, 25 Aprile, 1°
Maggio, 15 Agosto, 1° novembre e 8 Dicembre, verrà seguito il criterio dell'alternanza secondo accordi diretti tra i genitori;
5) sono salvi i diversi accordi tra i genitori sulla regolamentazione dei tempi di permanenza dei figli presso di loro;
6) il signor corrisponderà alla GN per il P_ Parte_1 mantenimento dei figli la somma mensile di 700,00= (€ 350,00 per ciascun figlio) da pagarsi nei primi cinque giorni di ogni mese ed annualmente rivalutabile secondo gli indici di rivalutazione ISTAT;
7) il signor fino a quando la GN non avrà P_ Parte_1 reperito un'attività lavorativa, sosterrà integralmente tutte le spese c.d. straordinarie, sia di carattere routinario che imprevedibile, da intendersi nelle seguenti:
a) spese mediche, sanitarie, odontoiatriche, oculistiche, psicoterapiche, farmaceutiche, ivi compresi i tickets che dovranno essere comprovati da prescrizione medica e da indicazione del codice fiscale su ciascuna ricevuta;
4 b) spese scolastiche, rette, tasse d'iscrizione, mensa, libri di testo, materiale didattico
d'inizio anno scolastico, ripetizioni, gite scolastiche;
c) spese per attività sportive, artistiche, musicali, di iscrizione e frequenza a corsi e relativa attrezzatura;
d) spese per attività ricreative e di svago;
tali spese straordinarie, ad eccezione di quelle di carattere routinario o da effettuare in via d'urgenza e scolastiche obbligatorie, dovranno essere previamente concordate tra i genitori che si impegnano a scambiarsi i relativi documenti comprovanti le spese anticipate anche per l'altro genitore;
8) il signor corrisponderà alla GN per il suo P_ Parte_1 mantenimento la somma mensile di 200,00=, da pagarsi nei primi cinque giorni di ogni mese ed annualmente rivalutabile secondo gli indici di rivalutazione ISTAT 9) la casa familiare, sita in Cecina (LI), Via Brodolini n.52, di proprietà del signor è P_ assegnata, con tutti i mobili che l'arredano, alla GN che Parte_1 continuerà a viverci con i figli. Stante l'attuale situazione economica della GN
il signor sosterrà integralmente le spese condominiali e le Parte_1 P_ utenze relative all'immobile;
10) l'assegno unico spetterà interamente alla GN . In via istruttoria, Parte_1 ammettere le prove richieste e non ammesse, ed in particolare:
A) Chiede ammettersi prova per testi sui seguenti capitoli:
2) “D.C.V. che tra la fine del 2022 e nel corso dell'anno 2023 avete più volte chiesto alla GN se andava tutto bene”. Parte_1
Indica a testi sul capitolo 2) e , entrambi residenti in [...]
Cecina (LI), Via Brodolini.
3) “D.C.V. che, in qualità di pediatra avete visitato i bambini Persona_3
e ; Persona_4
4) “D.C.V. che i bambini e nel corso delle Persona_3 Persona_4 visite periodiche presentavano una crescita inadeguata”;
5) “D.C.V. che avete consigliato alla GN di somministrare ai figli Parte_1 un'alimentazione variegata e completa, ivi compresa la carne”;
7) “D.C.V. che soffre di asma allergica e crisi respiratorie”. Persona_3
Indica a testi sui capitoli da 3) a 7) Dott.ssa presso studio pediatrico in Tes_3
Cecina, Piazza Alessandrini n.13.
13) “D.C.V. che il signor aveva prenotato presso l P_ Parte_2
[...
per il pomeriggio del 29/12/2022 con utilizzo della camera in day use”.
Indica a teste sul capitolo 13) , legale rappresentante dell Testimone_4 [...]
in Bibbona (LI), Via Cavalleggeri Nord n.
3. Parte_2
B) Disporsi indagini della Guardia di Finanza e/o CTU contabile sull'effettivo reddito percepito dal sig. e sui conti correnti intestati al signor P_ P_
[...]
C) Si chiede ex art. 216 c.p.c. istanza di verificazione giudiziale della sottoscrizione apposta dal signor sul biglietto prodotto come documento n.5 (sulla P_
5 base del documento prodotto per la comparazione), ordinando eventualmente al di comparire all'udienza che sarà fissata onde scrivere sotto dettatura ai fini P_ della verificazione della scrittura ex art. 219 cpc.
Chiede altresì che sia disposta C.T.U. grafologica al fine di determinare la veridicità della sottoscrizione del documento 5 allegato al ricorso.
D) Si chiede che sia ascoltato il figlio Persona_3
E) Chiede, ai sensi dell'art. 210 c.p.c., che sia ordinato all'AIA - Figc (associazione italiana arbitri), con sede legale in Roma, Via Campania n.47, l'esibizione in giudizio del documento, estratto dal gestionale sinfonia 4you, attestante gli importi erogati al signor per la sua attività di arbitro. P_
F) Chiede perizia grafologica al fine di determinare se la grafia del documento n.16 prodotto da controparte e disconosciuta dalla comparente sia attribuibile alla GN
Parte_1
Con vittoria di spese, funzioni ed onorari di causa.”
nell'interesse della parte resistente il procuratore concludeva come di seguito: “[…] Il marito convenuto precisa le proprie conclusioni come in comparsa di costituzione e risposta, previa occorrenda ammissione delle istanze istruttorie formulate nella propria memoria depositata ai sensi dell'art. 473 bis.17 comma n. 2
c.p.c., per la cui ammissione si insiste anche in questa sede.”.
La causa veniva quindi rimessa al Collegio per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Va pronunciata la separazione tra i coniugi, essendo emerso dalle allegazioni delle parti che la crisi familiare è del tutto irreversibile e non vi è alcuna possibilità di ripresa della comunione di affetti e di progetti tra le parti;
tanto legittima, secondo il Collegio, la pronuncia richiesta, nel ricorso dei presupposti fondanti la separazione ai sensi art. 151 primo comma cod. civ.
2. Entrambe le pari hanno concluso anche in via istruttoria, per l'ammissione delle prove costituende e per lo svolgimento delle indagini tecniche già richieste in atti e non accolte.
Ritiene il Collegio che la causa risulti matura per la decisione allo stato degli atti e che non appaia rilevante al fine del decidere l'ulteriore attività istruttoria.
2.1. Quanto alle prove testimoniali va richiamato quanto argomentato dal
Giudice relatore con l'ordinanza del 22.12.2023.
2.2. Con riferimento alle istanze di verificazione per le quali ha insistito la parte ricorrente va osservato, in relazione al doc. n. 5 prodotto dalla stessa GN che la verificazione, oltre a non apparire Parte_1
6 ammissibile, considerato che la stessa ha ad oggetto la sottoscrizione del documento indicato, che invece nel caso di specie non reca alcuna sottoscrizione, risulta altresì superflua emergendo in ogni caso dagli ulteriori documenti (vedi messaggio mail del 22.12.2022, doc. n. 16), e per quanto occorrer possa al fine del decidere, la contrarietà del signor al P_ consumo di carne da parte dei figli, contrarietà peraltro non smentita del resistente;
con riferimento alla perizia grafologica sul doc. n. 16 di cui alla memoria 24.11.2023 depositata nell'interesse del resistente, osserva il Collegio che, all'esito del disconoscimento della grafica da parte della GN
[...]
avrebbe piuttosto dovuto essere onere del resistente richiedere Parte_1
l'adempimento istruttorio al fine dell'utilizzabilità del documento.
2.3. Ogni altra indagine, anche reddituale, appare formulata in termini esplorativi da parte della ricorrente e non appare in ogni caso rilevante al fine del decidere avuto riguardo alla documentazione già presente agli atti.
3. La parte ricorrente ha altresì insistito per l'ascolto del figlio minore della coppia, . PE
Anche confermando quanto già motivato dal Giudice relatore con ordinanza del 12.7.2024, osserva il Collegio che alla luce delle finalità dell'ascolto del minore nei procedimenti di cui si tratta (strumento di conoscenza, da parte del
Giudice, della posizione del minore capace di discernimento in merito alle questioni che lo riguardano, e in sé peraltro non idoneo a fondare la decisione demandata ai genitori esercenti la responsabilità genitoriale ovvero all'autorità giudiziaria) e dell'età del bambino (nato il [...]) e al normale grado di maturità del medesimo non appare nel caso di specie necessario procedersi all'ascolto del bambino, dal cui racconto la parte appare voler piuttosto trarre argomenti di prova in vista della decisione.
4. La GN ha richiesto pronunciarsi l'addebito della Parte_1 separazione al signor fondando la stessa sul venir meno, da parte del P_ marito, al dovere di fedeltà, tenuto conto della relazione extraconiugale dallo stesso coltivata a partire dalla fine del 2020 e scoperta dalla ricorrente nel dicembre del 2022.
4.1. In linea generale si osserva che la separazione è addebitabile al coniuge che, tenendo comportamenti contrari ai doveri che derivano dal matrimonio di cui all'art. 151 c.c., abbia causato la disgregazione del vincolo matrimoniale in modo esclusivo, ma anche in concorso con le condotte dell'altro coniuge;
le condotte contrarie ai doveri coniugali devono avere svolto una efficacia causale nel fallimento del matrimonio. La dichiarazione di addebito può dunque essere essa pronunciata soltanto di fronte ad inadempimenti dei
7 doveri coniugali di particolare gravità, e sempre che abbiano essi determinato la dissoluzione della comunità familiare.
La pronuncia di addebito non può fondarsi sulla sola violazione dei doveri posta dall'art. 143 cod. civ. a carico dei coniugi, essendo, invece, necessario accertare se tale violazione, lungi dall'essere intervenuta quando era già maturata ed in conseguenza di una situazione di intollerabilità della convivenza, abbia, viceversa, assunto efficacia causale nel determinarsi della crisi del rapporto coniugale (cfr. Cass. n. 25843 del 2013 e 18074 del 2014). In tema di separazione tra coniugi, l'inosservanza dell'obbligo di fedeltà coniugale rappresenta una violazione particolarmente grave, la quale, determinando normalmente l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza, costituisce, di regola, circostanza sufficiente a giustificare l'addebito della separazione al coniuge responsabile, sempreché non si constati, attraverso un accertamento rigoroso ed una valutazione complessiva del comportamento di entrambi i coniugi, la mancanza di nesso causale tra infedeltà e crisi coniugale, tale che ne risulti la preesistenza di una crisi già irrimediabilmente in atto, in un contesto caratterizzato da una convivenza meramente formale ( cfr. Cass. Ord. n. 1859 del 2015).
Da tali premesse, ne consegue, in tema di riparto dell'onere della prova, che
“laddove la ragione dell'addebito sia costituita dall'inosservanza dell'obbligo di fedeltà coniugale, questo comportamento, se provato, fa presumere che abbia reso la convivenza intollerabile, sicché, da un lato, la parte che lo ha allegato ha interamente assolto l'onere della prova per la parte su di lei gravante, e dall'altro la sentenza che su tale premessa fonda la pronuncia di addebito è sufficientemente motivata” ( cfr. Cass.
n. 2059 del 2012).
Deve anche essere considerato che, secondo la costante giurisprudenza della
Corte di legittimità (v. tra le altre, ord. Cass. 15.10.2019 n. 26084), il rapporto coniugale è incoercibile e collegato al perdurante consenso di ciascuno dei coniugi per cui, qualora vi sia una situazione di disaffezione al matrimonio tale da rendere intollerabile la convivenza, anche rispetto ad un solo coniuge, deve ritenersi che questi abbia il diritto di chiedere la separazione a prescindere da elementi di addebitabilità all'altro coniuge;
infine, occorre valorizzare come, nel giudizio di separazione personale dei coniugi, la richiesta di declaratoria d'addebitabilità della separazione, avanzata dalla parte attrice con l'atto introduttivo o dalla parte convenuta in via riconvenzionale, hanno natura di
"domanda autonoma", pur se logicamente subordinata alla pronuncia di separazione, in quanto non sollecita mere modalità o varianti dell'accertamento già devoluto al giudice con la domanda di separazione, né mira a semplici specificazioni o qualificazioni di detta pronuncia, ma amplia il tema dell'indagine su fatti ulteriori ed indipendenti da quelli giustificativi del regime di separazione, ed inoltre tende ad una statuizione aggiuntiva, priva di
8 riflessi sulla pronuncia di separazione e dotata di propri effetti di natura patrimoniale.
4.2. Tutto ciò richiamato, nel caso di specie la GN ha allegato Parte_1 la riferibilità della crisi familiare alla grave violazione dei doveri coniugali nascenti dal matrimonio in particolare per aver il ricorrente intrattenuto una relazione extraconiugale in costanza di matrimonio con altra donna, in favore della quale avrebbe nel tempo anche disposto elargizioni economiche, ciò che, secondo la prospettazione, avrebbe irreversibilmente minato la vita coniugale avendo peraltro il signor cominciato a tenere una condotta aggressiva P_
e maltrattante nei confronti della moglie allorquando tale tradimento è stato scoperto.
Ritiene il Collegio che la domanda debba trovare accoglimento.
La parte ricorrente ha dimostrato che il resistente nel dicembre del 2022 aveva in atto una relazione extraconiugale con una terza persona, tale GN
. Persona_5
In tal senso depone in via dirimente la corrispondenza mail depositata dalla GN sub doc. n. 14 allegato alla memoria ex art. 473 bis 17 n. 1 Parte_1
c.p.c. Il contenuto delle mail (per quanto riscontrabile risalenti al dicembre
2022) attestano in modo inequivocabile la sussistenza di una relazione affettiva consolidata tra il resistente e tale terza persona, tenuto conto dei toni del tutto confidenziali e degli espliciti e ampi riferimenti sessuali.
Queste conclusioni non possono essere superate in virtù di quanto allegato dal signor Il resistente ha riconosciuto di aver inviato le mail allegate e di P_ aver nascosto le stesse alla moglie per un anno (dal dicembre 2021 al dicembre
2022) (vedi doc. n. 18 allegato al fascicolo della ricorrente), ma ha, nel presente procedimento, per un verso, sostenuto (secondo quanto già scritto alla moglie nel febbraio 2023 -doc. n. 18 cit.) il carattere solo amicale della frequentazione e, per altro verso, che la propria condotta era stata determinata da una profonda crisi coniugale già in atto da alcuni anni, all'esito della decisione della moglie di negargli ogni rapporto e anche attestata dalla iniziale volontà della GN di non portare avanti la gravidanza che conduceva Parte_1 poi alla nascita della seconda figlia della coppia.
Il resistente ha dunque negato potersi individuare una connessione causale tra la propria condotta e la crisi familiare.
Ritiene il Collegio che la difesa non possa essere accolta.
Quanto scritto dal signor lla moglie nel febbraio del 2023, ovvero che P_
“[…] Aver perduto la testa (=infatuazione) per un periodo, A DISTANZA, per un'altra donna NON ha comportato un distacco definitivo da te […]” è decisamente
9 smentito dalla corrispondenza tra il e la del dicembre 2022, P_ Per_5 che attesta confidenza e condivisione e fa riferimento a pratiche sessuali tra gli amanti incompatibili con una relazione solo di amicizia e comunque asseritamente rimasta platonica.
Inoltre, risulta anche provato il coinvolgimento materiale del ricorrente nella vita di tal terza persona, essendo emersi dall'esame dei documenti bancari versamenti mensili in favore della stessa anche dal conto corrente cointestato tra i coniugi.
In secondo luogo, il resistente non ha fornito in causa adeguata prova della pregressa crisi familiare. Non può leggersi in tal senso la mail del 28.5.2019, depositata dal signor sub doc. n. 14, ove la GN pur P_ Parte_1 fa riferimento ad un momento difficile della relazione, dovendosi peraltro sottolineare che la scelta di portare a termine la gravidanza deve essere letta anche come ricomposizione, in quel momento, dell'equilibrio familiare e che la vita familiare è poi proseguita dopo la nascita della bambina per altri tre anni.
Del resto, che i coniugi avessero superato il momento di crisi al quale la mail del maggio 2019 fa riferimento appare altresì attestato dal testamento sottoscritto dal signor nel settembre del 2019 in favore della moglie, P_ del figlio e della nascitura (vedi doc. n. 20 allegato al fascicolo della ricorrente)
e inoltre dal doc. n. 13 allegato dalla GN trattasi di mail del Parte_1 signor del 29.2.2020 con la quale il marito propone alla moglie P_
l'acquisto di capi intimi quale regalo da intendersi fatto alla coppi e con chiari riferimenti sessuali. In via dirimente, la GN ha poi Parte_1 documentato la prenotazione effettuata dal marito per un pomeriggio che la coppia avrebbe dovuto trascorrere presso un albergo il 29.12.2022 (doc n. 12, ibidem), con ulteriori e espliciti richiami sessuali.
La modalità di scambio di tali messaggi, reiterata negli anni, dimostra una consuetudine comunicativa in tal senso dei coniugi. Inoltre, i contenuti degli stessi attestano inequivocabilmente che, al momento della scoperta della relazione extraconiugale del marito, non vi era alcun cenno di crisi già esistente tra le parti e che il signor ha continuato ad avere un'intimità P_ con la moglie anche nel momento in cui già da tempo frequentava l'altra donna.
Alla scoperta della suddetta relazione extraconiugale è seguita in breve tempo la richiesta di separazione, con conseguente riconoscimento del nesso causale tra la fine dell'unione coniugale e la condotta del signor P_
5. Con riguardo alle domande relative ai provvedimenti accessori, va in primo luogo disposto quanto segue in ordine all'affidamento dei figli minori della coppia, e . PE Per_2
10 5.1. In via generale va ricordato che secondo la giurisprudenza di legittimità in materia di decisioni sull'affidamento e sul collocamento dei figli minori, il giudice deve attenersi al criterio fondamentale rappresentato dall'esclusivo interesse morale e materiale della prole, privilegiando quel genitore che appaia il più idoneo a ridurre al massimo il pregiudizio derivante dalla disgregazione del nucleo familiare e ad assicurare il migliore sviluppo della personalità del minore;
l'individuazione di tale genitore deve essere fatta sulla base di un giudizio prognostico circa la capacità del padre o della madre di crescere ed educare il figlio, che potrà fondarsi sulle modalità con cui il medesimo ha svolto in passato il proprio ruolo, con particolare riguardo alla sua capacità di relazione affettiva, di attenzione, di comprensione, di educazione, di disponibilità ad un assiduo rapporto, nonché sull'apprezzamento della personalità del genitore, delle sue consuetudini di vita e dell'ambiente che è in grado di offrire al minore;
inoltre, sempre secondo i principi della Suprema
Corte in materia, alla regola dell'affidamento condiviso dei figli può derogarsi solo ove la sua applicazione risulti "pregiudizievole per l'interesse del minore", con la duplice conseguenza che l'eventuale pronuncia di affidamento esclusivo dovrà essere sorretta da una motivazione non più solo in positivo sulla idoneità del genitore affidatario, ma anche in negativo sulla inidoneità educativa ovvero manifesta carenza dell'altro genitore (cfr. Corte di
Cassazione ordinanza n. 28244 del 2019 e sentenza n. 6535 del 2019).
Le parti hanno negli scritti concordato in merito all'affidamento condiviso dei figli;
in tal senso sono stati pronunciati i provvedimenti ex art. 473 bis 22 c.p.c. e alcuna contestazione vi è stata nel corso del giudizio in merito alla capacità genitoriale condivisa dell'uno e dell'altro genitore ovvero all'inidoneità dell'assetto già disposto in sede di udienza di comparizione innanzi al Giudice
Relatore.
I genitori assumeranno dunque di comune accordo le decisioni di maggiore interesse per i figli relative all'istruzione, all'educazione e alla salute;
limitatamente alle questioni di ordinaria amministrazione, ciascuno dei genitori eserciterà separatamente la responsabilità sui figli, nei periodi di rispettiva permanenza dei minori con il singolo genitore.
5.2. Quanto al collocamento dei bambini e all'assegnazione della casa familiare alla GN ritiene il Collegio che debba confermarsi il Parte_1 provvedimento provvisorio già emesso.
L'intollerabilità della vita comune, come anche attestata dalle parti nel corso del giudizio, non consente di ritenere percorribile la soluzione dell'affido paritario dei figli ad entrambi i genitori con alternanza di questi ultimi nella casa coniugale, rectius con permanenza del genitore tempo per tempo non collocatario all'interno della casa in stanza separata. Trattasi di una soluzione
11 che non può consentire, alla luce degli atti, un'armoniosa riorganizzazione della vita dei bambini nella nuova situazione della famiglia disgregata e tenuto conto dell'altissima conflittualità manifestatasi tra i coniugi in ragione delle vicende che hanno condotto alla separazione.
I bambini vivranno dunque in via prevalente presso la casa familiare di proprietà del signor sita in Via Brodolini n.52- Cecina, abitazione che P_ viene assegnata alla GN Parte_1
Tenuto conto del tempo trascorso dalla pronuncia dei provvedimenti provvisori e rilevato che non sono stati argomentati in causa motivi ostativi all'incremento del pernotto dei figli presso il padre, lo stesso dovrà essere incrementato in questa sede in un'ottica di più significativo sviluppo di una significativa relazione padre/figli: e staranno PE Per_2 dunque col padre tre pomeriggi nella settimana in cui i minori trascorreranno il week end con la madre: il lunedì e il giovedì dall'uscita di scuola (o dalle ore
14.00 in periodo non scolastico) con pernotto, accompagnando il signor i figli a scuola (ovvero presso l'abitazione della madre in periodo non P_ scolastico) la mattina successiva, e il mercoledì dall'uscita di scuola (o dalle ore
14.00 in periodo non scolastico) alle ore 19.30. Nella settimana successiva, in cui i minori resteranno col signor nel fine settimana (dal sabato P_ mattina alla domenica sera alle 19:30), i bambini trascorreranno altresì col padre e due pomeriggi: il lunedì dall'uscita di scuola (o dalle ore 14.00 in periodo non scolastico) alle ore 21.00, con cena, e il mercoledì dall'uscita di scuola (o dalle ore 14.00 in periodo non scolastico) con pernotto, accompagnando il signor i figli a scuola (ovvero presso l'abitazione P_ della madre in periodo non scolastico) la mattina successiva.
Le principali festività religiose e civili (8/12, 24/12, 25/12, 26/12, 31/12, 1/01 e
6/01 Pasqua, Lunedì dell'Angelo, 25/4, 1/5, 2/6) saranno trascorse dai figli minori in modo alternato con i due genitori;
durante il periodo estivo i bambini trascorreranno con ciascun genitore un periodo di 14 giorni, anche non consecutivi, periodo da concordare tra i signori e P_ Parte_1 entro il mese di maggio di ogni anno.
6. Sono state svolte in causa domande a contenuto economico, ovvero contributo al mantenimento dei figli e determinazione di assegno di mantenimento in favore della GN . Parte_1
6.1. Giova preliminarmente sottolineare che il dovere di mantenere, istruire ed educare la prole, stabilito dall'art. 147 cod. civ., obbliga i coniugi a far fronte ad una molteplicità di esigenze dei figli, non riconducibili al solo obbligo alimentare, ma estese all'aspetto abitativo, scolastico, sportivo, sanitario, sociale, all'assistenza morale e materiale, alla opportuna predisposizione - fino a quando la loro età lo richieda - di una stabile organizzazione domestica, adeguata a rispondere a tutte le necessità di cura e di educazione. Tale
12 principio trova conferma nel nuovo testo dell'art. 155 cod. civ., come sostituito dall'art. 1 legge 8 febbraio 2006, n. 54, il quale, nell'imporre a ciascuno dei coniugi l'obbligo di provvedere al mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito, individua, quali elementi da tenere in conto nella determinazione dell'assegno, oltre alle esigenze del figlio, il tenore di vita dallo stesso goduto in costanza di convivenza e le risorse economiche dei genitori, nonché i tempi di permanenza presso ciascuno di essi e la valenza economica dei compiti domestici e di cura da loro assunti (sent. Cass. n. 17089 del 2013).
6.2. Con riguardo ai principi che presiedono all'esame della domanda di contributo al mantenimento del coniuge, è noto che la separazione personale, a differenza dello scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, presuppone la permanenza del vincolo coniugale, sicché i redditi adeguati cui va rapportato l'assegno di mantenimento a favore del coniuge, ai sensi dell'articolo 156 del c.c. e in assenza della condizione ostativa dell'addebito, sono quelli necessari a mantenere il tenore di vita goduto in costanza di matrimonio, essendo ancora attuale il dovere di assistenza materiale, che non presenta alcuna incompatibilità con tale situazione temporanea, dalla quale deriva solo la sospensione degli obblighi di natura personale di fedeltà, convivenza e collaborazione, e che ha una consistenza ben diversa dalla solidarietà post-coniugale, presupposto dell'assegno di divorzio. Il diritto all'assegno di mantenimento è quindi fondato sulla persistenza del dovere di assistenza materiale;
il principio di parità richiede che tale sostegno sia reciproco, senza graduazioni o differenze, ma anche solidale, il che significa che chi ha maggiori risorse economiche deve condividerle con chi ne ha di meno. In ogni caso, il coniuge economicamente debole deve essere consapevole che la separazione è una condizione di possibile, anzi probabile, breve durata e che nella maggior parte dei casi non prelude a una riconciliazione bensì allo scioglimento del vincolo, in seguito al quale l'assegno di divorzio è riconosciuto - se riconosciuto - sulla base di diversi presupposti e prescindendo dal rapporto con il tenore di vita (v., tra le ultime, sent. Cass. 12.12.2023 n. 34728).
Ai fini della decisione in merito alla previsione dell'assegno di mantenimento, e alla sua successiva quantificazione, va dunque innanzitutto accertato il tenore di vita goduto dai coniugi in costanza di matrimonio, per poi verificare se i mezzi economici a disposizione del coniuge richiedente gli permettano di conservare tale tenore di vita, indipendentemente dalla percezione di detto assegno operando, in caso di esito negativo, una valutazione comparativa dei mezzi economici a disposizione di ciascun coniuge al momento della separazione. Sul punto va anche considerato, per un verso, che la valutazione delle condizioni
13 economiche delle parti non richiede la determinazione dell'esatto importo dei redditi posseduti da ciascuno – essendo sufficiente un'attendibile ricostruzione delle complessive situazioni patrimoniali e reddituali di ciascun coniuge – e, per altro verso, che i criteri di giudizio sin qui delineati trovano il loro naturale contemperamento nel principio della solidarietà familiare dovendosi tener conto delle circostanze fattuali rilevanti oggetto di mutamento nel corso del tempo.
È poi necessario tener presente che il quantum dell'assegno va calcolato anche tenendo conto dell'evoluzione intervenuta in corso di giudizio nelle condizioni economiche dei coniugi, ciò fino alla data della decisione.
6.3. Tutto ciò premesso, quanto alle condizioni economiche dei coniugi al fine della determinazione in questa sede dell'assegno da porre a carico del signor a titolo di contributo al mantenimento dei figli oltre che, per quanto P_ oltre, della GN osserva in primo luogo il Tribunale che le Parte_1 condizioni economiche godute dalla famiglia in corso di matrimonio (se pur pacificamente migliori delle attuali) non appaiono del tutto chiaramente delineate in causa.
Dall'esame delle allegazioni e del compendio probatorio risulta sul punto che il tenore di vita della famiglia era fondato essenzialmente sui redditi percepiti dal signor (poco meno di 30.000,00 euro annui come da P_ dichiarazioni dei redditi 2023, con busta paga ottobre 2023 pari a 1870,00 euro netti), potendo la famiglia stessa peraltro far affidamento su quanto guadagnato dal marito in mancanza di mutui o finanziamenti mensilmente gravanti sul reddito e dall'altro integrare i redditi percepiti dal resistente
(assunto a tempo indeterminato) in ragione dei rimborsi ottenuti da entrambi i coniugi in ragione dell'attività di osservatore sportivo (il signor e P_ arbitro (la GN . Peraltro, va anche rilevato che, per quanto Parte_1 risulta dagli atti di causa, la GN non ha lavorato in Parte_1 corso di matrimonio, occupandosi in modo sostanzialmente unico delle esigenze dei bambini ancora in tenera età. Quanto allegato dalla ricorrente in merito alla sostanziale sua sola gestione delle esigenze scolastiche, ricreative e di cura dei figli appare adeguatamente provato all'esito della prova testimoniale svolta in causa alle udienze del 15.2.2024 e 14.3.2024 (vedi le dichiarazioni testimoniali dei signori – pediatra di Tes_3 Per_1
e – , , nonché di
[...] Per_2 Persona_6 Testimone_5 Tes_6
, e –
[...] Testimone_7 Testimone_8 Tes_9 Testimone_10 insegnanti dei bambini –).
È stato poi dichiarato in causa dalla GN che ella ha trovato Parte_1 un impiego stagionale già nell'estate precedente la trattazione del procedimento così dimostrando la ricorrente una certa capacità reddituale (pur
14 non meglio precisando l'importo guadagnato e non ulteriormente specificando in corso di causa quanto all'eventuale ulteriore ripresa di tale impiego stagionale in occasione della trascorsa stagione estiva) che potrà nel tempo consolidarsi anche in ragione della ripartizione tra i genitori del carico di cura dei figli all'esito della disgregazione della famiglia.
Inoltre, occorre sottolineare che la ricorrente risulta assegnataria della casa familiare di proprietà del signor dovendosi tener conto del P_ valore economico insito nella assegnazione al coniuge (cfr. tra le ultime sent.
Cass.
5.4.2023 n. 9432).
D'altro canto, il signor ha documentato la restituzione rateale ai P_ propri genitori di somme nel tempo da loro ricevute (cfr. i documenti depositati in causa).
6.4. Tutto quanto premesso, ritiene il Tribunale che sussista a carico del resistente un onere di contribuzione al mantenimento ordinario dei figli che può in questa sede esser definito conformemente a quanto già disposto con i provvedimenti ex art. 473 bis 22 c.p.c. tenendo conto dell'età dei bambini e delle relative connesse esigenze educative e ricreative, dunque nella misura di euro 225,00 mensili per ciascun figlio (e così in totale per euro 450,00) da corrispondersi in favore della GN somma dovuta dal Parte_1 mese di agosto 2023 e da pagarsi entro il giorno 15 del mese annualmente rivalutabile secondo ISTAT.
I genitori contribuiranno inoltre nella misura, rispettivamente, del 60% il signor e del 40% la GN al pagamento delle spese P_ Parte_1 straordinarie per i figli, da previamente concordarsi e successivamente documentarsi secondo protocollo CNF in vigore. L'assegno unico andrà diviso al 50% tra i due genitori secondo legge.
6.5. Tenuto conto di quanto finora argomentato con riguardo al pregresso tenore di vita della famiglia e alla condizione reddituale delle parti, considerato che la ricorrente ha impostato per anni la propria attività sul lavoro casalingo e di cura dei figli, in tal modo evidentemente partecipando all'economia familiare, non ricercando attività lavorative e ritrovandosi priva di reddito, salvo lo sporadico lavoro stagionale che non le consente evidentemente alcuna autonomia, va in questa sede confermato a carico del resistente il pagamento alla GN di un assegno di Parte_1 mantenimento. Alla luce della condizione economica del signor e P_ anche della necessità per il medesimo di ricercare una nuova sistemazione abitativa, tale assegno può esser confermato nella misura di euro 200,00
15 mensili, somma dovuta dal mese di agosto 2023 e da pagarsi entro il giorno 15 del mese e annualmente rivalutabile secondo ISTAT.
7. Ogni ulteriore questione discussa in causa dalle parti deve ritenersi assorbita nelle statuizioni sin qui rese.
8. Valutato l'esito del giudizio le spese di causa vanno poste a carico del signor e sono liquidate in dispositivo in applicazione dei P_ parametri di cui al DM 147/2022. Le stesse vanno pagate in favore dello Stato tenuto conto dell'ammissione della GN . Parte_1
P. Q. M.
Il Tribunale di Livorno, definitivamente statuendo,
1) dichiara la separazione personale tra i coniugi e P_ [...] che hanno contratto matrimonio in Nesvizh (Bielorussia) il Parte_1 giorno 3/01/2008, atto trascritto nei registri di matrimonio del Comune di
Cecina, anno 2008 al n.3, parte 2, serie C e dispone che la sentenza di separazione sia comunicata all'Ufficiale di Stato Civile di Cecina per la annotazione sull'atto del matrimonio;
2) autorizza i coniugi a vivere separati con l'obbligo del reciproco rispetto;
3) addebita la separazione a P_
4) dispone l'affido congiunto dei figli minori e Persona_7 [...] ad entrambi i genitori;
i figli saranno collocati presso la casa Persona_8 familiare sita in Via Brodolini n.52- Cecina di proprietà di P_ casa che viene assegnata alla GN i genitori Parte_1 assumeranno di comune accordo le decisioni di maggiore interesse per i figli relative all'istruzione, all'educazione e alla salute;
limitatamente alle questioni di ordinaria amministrazione, ciascuno dei genitori eserciterà separatamente la responsabilità sui figli, nei periodi di rispettiva permanenza dei minori con il singolo genitore;
5) e staranno col padre tre pomeriggi nella settimana in PE Per_2 cui i minori trascorreranno il week end con la madre: il lunedì e il giovedì dall'uscita di scuola (o dalle ore 14.00 in periodo non scolastico) con pernotto, accompagnando il signor i figli a scuola (ovvero presso l'abitazione P_ della madre in periodo non scolastico) la mattina successiva, e il mercoledì dall'uscita di scuola (o dalle ore 14.00 in periodo non scolastico) alle ore 19.30.
Nella settimana successiva, in cui i minori resteranno col signor nel P_ fine settimana (dal sabato mattina alla domenica sera alle 19:30), i bambini trascorreranno altresì col padre e due pomeriggi: il lunedì dall'uscita di scuola
(o dalle ore 14.00 in periodo non scolastico) alle ore 21.00, con cena, e il
16 mercoledì dall'uscita di scuola (o dalle ore 14.00 in periodo non scolastico) con pernotto, accompagnando il signor i figli a scuola (ovvero presso P_
l'abitazione della madre in periodo non scolastico) la mattina successiva.
Le principali festività religiose e civili (8/12, 24/12, 25/12, 26/12, 31/12, 1/01 e
6/01 Pasqua, Lunedì dell'Angelo, 25/4, 1/5, 2/6) saranno trascorse dai figli minori in modo alternato con i due genitori;
durante il periodo estivo i bambini trascorreranno con ciascun genitore un periodo di 14 giorni, anche non consecutivi, periodo da concordare tra i signori e P_ Parte_1 entro il mese di maggio di ogni anno;
6) il signor corrisponderà mensilmente alla GN P_ [...]
a titolo di contributo al mantenimento ordinario dei figli euro Parte_1
225,00 mensili per ciascun figlio (e così in totale per euro 450,00), entro il giorno 15 di ogni mese, somma annualmente rivalutabile secondo ISTAT, il tutto a decorrere dal mese di agosto 2023; I genitori contribuiranno inoltre nella misura, rispettivamente, del 60% il signor e del 40% la GN P_ al pagamento delle spese straordinarie per i figli, da previamente Parte_1 concordarsi e successivamente documentarsi secondo protocollo CNF in vigore. L'assegno unico andrà diviso al 50% tra i due genitori secondo legge.
7) il signor corrisponderà alla GN euro P_ Parte_1
200,00 mensili a titolo di assegno di mantenimento, entro il giorno 15 di ogni mese, somma dovuta dal mese di agosto 2023 e rivalutabile annualmente secondo ISTAT;
8) condanna il signor al pagamento delle spese di lite del P_ presente giudizio, che si liquidano in euro 1.500,00 per fase di studio, euro
1.100,00 per fase introduttiva, euro 1.700,00 per fase istruttoria ed euro 2.100,00 per fase decisoria, oltre IVA e CPA e rimborso spese generali come per legge.
Pagamento disposto in favore dello Stato tenuto conto dell'ammissione a PSS della GN . Parte_1
Così deciso in Livorno, li 17.2.2025
Il Giudice Relatore
(dott.ssa Nicoletta Marino)
Il Presidente
(dott. Gianmarco Marinai)
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