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Sentenza 17 novembre 2025
Sentenza 17 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 17/11/2025, n. 1980 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 1980 |
| Data del deposito : | 17 novembre 2025 |
Testo completo
N. V.G. 6244/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Alberto Tetamo Presidente Rel. dott.ssa CI Minutella Giudice dott.ssa Isabella Messina Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. v.g. 6244/2025 promossa da:
, elettivamente domiciliato in C.so Vittorio Emanuele II 83, Torino, presso lo Parte_1 studio dell'avv. JEANTET LUCA, AR SA e AL VA RA che la rappresentano e difendono in virtù di procura in atti
RICORRENTE
e
, elettivamente domiciliato in Via San Quintino 40, Torino presso lo studio dell'avv. CP_1 SERRA CHIARA ALISA che lo rappresenta e difende in virtù di procura in atti
RICORRENTE
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da ricorso presentato congiuntamente.
Per il P.M.: visto, nulla si oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori e contraevano matrimonio in TORINO il Parte_1 CP_1 31/01/2008.
L'atto di matrimonio veniva iscritto nei registri dello Stato Civile del Comune di TORINO (atto n. 00096 parte I serie - del registro degli atti di matrimonio dell'anno 2008).
pagina 1 di 4 Dal matrimonio sono nate le figlie: il 28/01/2008, il 22/02/2009 e LU Per_1 Persona_2 il 29/03/2012.
Con ricorso depositato il 20/03/2025 i coniugi hanno chiesto a questo Tribunale di pronunciare la separazione personale dei coniugi.
I ricorrenti, nel termine perentorio loro assegnato, facevano pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., insistendo nelle loro comuni istanze.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
La domanda di separazione personale dei coniugi è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 151 co. 1 c.c.
Vi è accordo economico e le condizioni relative alla prole minorenne rispondono al prevalente interesse della stessa, il cui ascolto è manifestamente superfluo ed in ogni caso non necessario ex art. 473-bis.4 c.p.c.
Nulla sulle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.
PRONUNCIA la separazione personale tra e . Parte_1 CP_1
ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di TORINO di annotare la sentenza e di provvedere alle incombenze di legge.
OMOLOGA gli accordi intervenuti tra le parti e per l'effetto:
DÀ ATTO che:
2. La casa familiare sita in Torino, via Cardinal Massaia n.128, facente parte di una comunione ereditaria tuttora indivisa tra i signori , , , e Parte_2 Parte_3 Parte_4 Persona_3 CP_1
resta nella disponibilità del signor in attesa di pervenire allo stralcio divisionale
[...] CP_1 che ne determinerà le sorti, con gli arredi e le suppellettili ivi esistenti, ad eccezione della cameretta delle figlie, che la signora potrà asportare a semplice richiesta nel caso di acquisto futuro di un Pt_1 immobile di proprietà. La signora che nel mese di febbraio 2025 ha trasferito la propria Pt_1 residenza in altro alloggio condotto in locazione, da atto di aver tolto tutte le domiciliazioni presenti sul suo conto corrente riguardanti l'immobile familiare, nonché gli abbonamenti in essere.
DISPONE che:
3. Le figlie minori e CI vengono affidate in via condivisa ad entrambi i genitori, Per_1 Per_2 con mantenimento della residenza ai soli fini anagrafici presso la madre in Torino, e con permanenza per uguali periodi di tempo con ciascuno dei genitori secondo le seguenti modalità, salvo diverse preventive intese scritte direttamente assunte tra i genitori:
a) in via ordinaria, le minori trascorreranno con ciascun genitore due settimane al mese alternate, e precisamente con il padre nelle settimane in cui quest'ultimo svolge attività lavorativa dalle ore 6.00 alle pagina 2 di 4 ore 14.00 (turno mattutino); la settimana si intende decorrere dal lunedì alle ore 19.00 della domenica successiva;
b) vacanze scolastiche estive in misura paritetica, stabilendo sin d'ora che le figlie trascorreranno con ciascun genitore almeno due settimane, anche non consecutive, da concordare entro il 31 maggio di ogni anno. In mancanza di accordo entro il 31 maggio, negli anni dispari prevarranno le esigenze paterne, negli anni pari quelle materne;
c) per il resto (residuo periodo di vacanza scolastica estiva, vacanze scolastiche natalizie, pasquali e di carnevale, festività infrasettimanali comprensive di eventuali ponti, i giorni dei compleanni e quelli dedicati alla Festa della Mamma e del Papà), i genitori manterranno il medesimo ritmo di frequentazione previsto in via ordinaria. Con alternanza, in ogni caso, dei giorni 24 e 25 dicembre, a cominciare nel 2025 con il padre il 25 dicembre;
d) ciascun genitore avrà cura di comunicare all'altro la destinazione della propria villeggiatura con le figlie anteriormente alla partenza.
4. Ciascun genitore provvederà al mantenimento ordinario, alla cura delle figlie ed alle decisioni del quotidiano nel periodo di coabitazione. Le decisioni di maggior interesse quali, ad esempio, quelle relative all'istruzione, educazione, salute e scelta della residenza, verranno invece assunte dai genitori di comune accordo tra loro, tenendo conto delle capacità, inclinazioni ed aspettative delle minori. Resta inteso che i genitori dovranno confrontarsi prima di assumere scelte diverse dalle normali abitudini di e CI e convenire sui canoni educativi da impartire alle figlie. Per_1 Per_2
5. Le spese straordinarie relative ad e CI verranno sostenute al 50% dai genitori Per_1 Per_2 secondo le indicazioni di cui al Protocollo d'Intesa condiviso dal Tribunale di Torino 15.3.2016 allegato al presente ricorso, del quale viene a costituire parte integrante (doc. 7). In deroga al termine di dieci giorni previsto dall'art. 3 del predetto protocollo, le parti convengono che il genitore interpellato debba fornire un primo riscontro entro il giorno successivo all'invio della richiesta, anche solo comunicando di riservarsi una valutazione. In difetto di risposta entro tale termine, la spesa si intenderà approvata. Qualora il genitore interpellato si sia riservato di valutare, dovrà esprimere la propria decisione definitiva entro i tre giorni successivi. Decorso inutilmente anche tale termine, in assenza di espresso diniego, la spesa si intenderà approvata. I genitori stabiliscono inoltre di allegare ai rispettivi rendiconti, da scambiarsi con cadenza mensile, la documentazione comprovante l'esborso sostenuto e che l'eventuale conguaglio dovrà avvenire a mezzo bonifico bancario entro i cinque giorni successivi alla richiesta sui conti correnti delle parti, alle seguenti coordinate: quanto al signor sul conto corrente acceso CP_1 presso l'Istituto Intesa San Paolo, IBAN: [...]; quanto alla signora sul conto corrente acceso presso l'Istituto Crèdit Agricole, IBAN: Pt_1
[...].
DÀ ATTO che:
6. Le comunicazioni tra le parti aventi ad oggetto le spese relative alle figlie dovranno avvenire a mezzo mail ai seguenti indirizzi:
- per la signora;
Pt_1 Email_1
- per il signor CP_1 Email_2 pagina 3 di 4 7. I coniugi concordano che l'Assegno Unico previsto dal Decreto Legislativo n. 230 del 29 dicembre 2021, ovvero qualsiasi altra misura di sostegno economico alla famiglia e alla genitorialità che dovesse eventualmente sostituirlo in forza di future disposizioni normative, sarà integralmente percepito dalla signora dal mese di aprile 2025, in ragione del fatto che la stessa, allo stato, può contare sui Pt_1 proventi di un'attività lavorativa svolta part time oltre straordinari per far fronte agli oneri abitativi relativi alla diversa soluzione alloggiativa reperita per sé e le figlie, al contrario del signor CP_1 che, allo stato, continuerà ad abitare la casa già familiare senza corresponsione di alcuna indennità
[...] di occupazione.
8. I documenti fiscali e sanitari dovranno essere a disposizione di entrambi i genitori.
9. Le detrazioni per figli a carico e quelle derivanti dalle spese mediche spetteranno ad entrambi i coniugi nella misura del 50% ciascuno, come per legge. La signora si impegna a rimborsare il 50% del Pt_1 costo annuale sostenuto dal signor per aderire al fondo di assistenza sanitaria integrativa CP_1
“FASIFIAT” – relativamente alle sole tre quote versate in favore delle figlie - entro i cinque giorni successivi alla richiesta scritta corredata del giustificativo di spesa da parte del signor Le parti si CP_1 impegnano a valutare annualmente il rinnovo dell'adesione a tale fondo, limitatamente all'assistenza sanitaria a favore delle figlie.
10. I genitori esprimono sin da ora reciproco assenso, ove occorrere possa, al rilascio e/o al rinnovo dei documenti validi per l'espatrio propri e delle figlie.
11. Le parti si accordano a che ciascuno provveda autonomamente al proprio mantenimento senza reciproche richieste o pretese;
ogni altra questione economica e patrimoniale è stata prima d'ora definita tra i coniugi che si danno reciprocamente atto di non avere più nulla a pretendere reciprocamente ad eccezione di quanto concordato nel presente ricorso;
NULLA sulle spese di lite tra le parti.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data 14/11/2025.
Il Presidente Rel.
Dott. Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Alberto Tetamo Presidente Rel. dott.ssa CI Minutella Giudice dott.ssa Isabella Messina Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. v.g. 6244/2025 promossa da:
, elettivamente domiciliato in C.so Vittorio Emanuele II 83, Torino, presso lo Parte_1 studio dell'avv. JEANTET LUCA, AR SA e AL VA RA che la rappresentano e difendono in virtù di procura in atti
RICORRENTE
e
, elettivamente domiciliato in Via San Quintino 40, Torino presso lo studio dell'avv. CP_1 SERRA CHIARA ALISA che lo rappresenta e difende in virtù di procura in atti
RICORRENTE
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da ricorso presentato congiuntamente.
Per il P.M.: visto, nulla si oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori e contraevano matrimonio in TORINO il Parte_1 CP_1 31/01/2008.
L'atto di matrimonio veniva iscritto nei registri dello Stato Civile del Comune di TORINO (atto n. 00096 parte I serie - del registro degli atti di matrimonio dell'anno 2008).
pagina 1 di 4 Dal matrimonio sono nate le figlie: il 28/01/2008, il 22/02/2009 e LU Per_1 Persona_2 il 29/03/2012.
Con ricorso depositato il 20/03/2025 i coniugi hanno chiesto a questo Tribunale di pronunciare la separazione personale dei coniugi.
I ricorrenti, nel termine perentorio loro assegnato, facevano pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., insistendo nelle loro comuni istanze.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
La domanda di separazione personale dei coniugi è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 151 co. 1 c.c.
Vi è accordo economico e le condizioni relative alla prole minorenne rispondono al prevalente interesse della stessa, il cui ascolto è manifestamente superfluo ed in ogni caso non necessario ex art. 473-bis.4 c.p.c.
Nulla sulle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.
PRONUNCIA la separazione personale tra e . Parte_1 CP_1
ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di TORINO di annotare la sentenza e di provvedere alle incombenze di legge.
OMOLOGA gli accordi intervenuti tra le parti e per l'effetto:
DÀ ATTO che:
2. La casa familiare sita in Torino, via Cardinal Massaia n.128, facente parte di una comunione ereditaria tuttora indivisa tra i signori , , , e Parte_2 Parte_3 Parte_4 Persona_3 CP_1
resta nella disponibilità del signor in attesa di pervenire allo stralcio divisionale
[...] CP_1 che ne determinerà le sorti, con gli arredi e le suppellettili ivi esistenti, ad eccezione della cameretta delle figlie, che la signora potrà asportare a semplice richiesta nel caso di acquisto futuro di un Pt_1 immobile di proprietà. La signora che nel mese di febbraio 2025 ha trasferito la propria Pt_1 residenza in altro alloggio condotto in locazione, da atto di aver tolto tutte le domiciliazioni presenti sul suo conto corrente riguardanti l'immobile familiare, nonché gli abbonamenti in essere.
DISPONE che:
3. Le figlie minori e CI vengono affidate in via condivisa ad entrambi i genitori, Per_1 Per_2 con mantenimento della residenza ai soli fini anagrafici presso la madre in Torino, e con permanenza per uguali periodi di tempo con ciascuno dei genitori secondo le seguenti modalità, salvo diverse preventive intese scritte direttamente assunte tra i genitori:
a) in via ordinaria, le minori trascorreranno con ciascun genitore due settimane al mese alternate, e precisamente con il padre nelle settimane in cui quest'ultimo svolge attività lavorativa dalle ore 6.00 alle pagina 2 di 4 ore 14.00 (turno mattutino); la settimana si intende decorrere dal lunedì alle ore 19.00 della domenica successiva;
b) vacanze scolastiche estive in misura paritetica, stabilendo sin d'ora che le figlie trascorreranno con ciascun genitore almeno due settimane, anche non consecutive, da concordare entro il 31 maggio di ogni anno. In mancanza di accordo entro il 31 maggio, negli anni dispari prevarranno le esigenze paterne, negli anni pari quelle materne;
c) per il resto (residuo periodo di vacanza scolastica estiva, vacanze scolastiche natalizie, pasquali e di carnevale, festività infrasettimanali comprensive di eventuali ponti, i giorni dei compleanni e quelli dedicati alla Festa della Mamma e del Papà), i genitori manterranno il medesimo ritmo di frequentazione previsto in via ordinaria. Con alternanza, in ogni caso, dei giorni 24 e 25 dicembre, a cominciare nel 2025 con il padre il 25 dicembre;
d) ciascun genitore avrà cura di comunicare all'altro la destinazione della propria villeggiatura con le figlie anteriormente alla partenza.
4. Ciascun genitore provvederà al mantenimento ordinario, alla cura delle figlie ed alle decisioni del quotidiano nel periodo di coabitazione. Le decisioni di maggior interesse quali, ad esempio, quelle relative all'istruzione, educazione, salute e scelta della residenza, verranno invece assunte dai genitori di comune accordo tra loro, tenendo conto delle capacità, inclinazioni ed aspettative delle minori. Resta inteso che i genitori dovranno confrontarsi prima di assumere scelte diverse dalle normali abitudini di e CI e convenire sui canoni educativi da impartire alle figlie. Per_1 Per_2
5. Le spese straordinarie relative ad e CI verranno sostenute al 50% dai genitori Per_1 Per_2 secondo le indicazioni di cui al Protocollo d'Intesa condiviso dal Tribunale di Torino 15.3.2016 allegato al presente ricorso, del quale viene a costituire parte integrante (doc. 7). In deroga al termine di dieci giorni previsto dall'art. 3 del predetto protocollo, le parti convengono che il genitore interpellato debba fornire un primo riscontro entro il giorno successivo all'invio della richiesta, anche solo comunicando di riservarsi una valutazione. In difetto di risposta entro tale termine, la spesa si intenderà approvata. Qualora il genitore interpellato si sia riservato di valutare, dovrà esprimere la propria decisione definitiva entro i tre giorni successivi. Decorso inutilmente anche tale termine, in assenza di espresso diniego, la spesa si intenderà approvata. I genitori stabiliscono inoltre di allegare ai rispettivi rendiconti, da scambiarsi con cadenza mensile, la documentazione comprovante l'esborso sostenuto e che l'eventuale conguaglio dovrà avvenire a mezzo bonifico bancario entro i cinque giorni successivi alla richiesta sui conti correnti delle parti, alle seguenti coordinate: quanto al signor sul conto corrente acceso CP_1 presso l'Istituto Intesa San Paolo, IBAN: [...]; quanto alla signora sul conto corrente acceso presso l'Istituto Crèdit Agricole, IBAN: Pt_1
[...].
DÀ ATTO che:
6. Le comunicazioni tra le parti aventi ad oggetto le spese relative alle figlie dovranno avvenire a mezzo mail ai seguenti indirizzi:
- per la signora;
Pt_1 Email_1
- per il signor CP_1 Email_2 pagina 3 di 4 7. I coniugi concordano che l'Assegno Unico previsto dal Decreto Legislativo n. 230 del 29 dicembre 2021, ovvero qualsiasi altra misura di sostegno economico alla famiglia e alla genitorialità che dovesse eventualmente sostituirlo in forza di future disposizioni normative, sarà integralmente percepito dalla signora dal mese di aprile 2025, in ragione del fatto che la stessa, allo stato, può contare sui Pt_1 proventi di un'attività lavorativa svolta part time oltre straordinari per far fronte agli oneri abitativi relativi alla diversa soluzione alloggiativa reperita per sé e le figlie, al contrario del signor CP_1 che, allo stato, continuerà ad abitare la casa già familiare senza corresponsione di alcuna indennità
[...] di occupazione.
8. I documenti fiscali e sanitari dovranno essere a disposizione di entrambi i genitori.
9. Le detrazioni per figli a carico e quelle derivanti dalle spese mediche spetteranno ad entrambi i coniugi nella misura del 50% ciascuno, come per legge. La signora si impegna a rimborsare il 50% del Pt_1 costo annuale sostenuto dal signor per aderire al fondo di assistenza sanitaria integrativa CP_1
“FASIFIAT” – relativamente alle sole tre quote versate in favore delle figlie - entro i cinque giorni successivi alla richiesta scritta corredata del giustificativo di spesa da parte del signor Le parti si CP_1 impegnano a valutare annualmente il rinnovo dell'adesione a tale fondo, limitatamente all'assistenza sanitaria a favore delle figlie.
10. I genitori esprimono sin da ora reciproco assenso, ove occorrere possa, al rilascio e/o al rinnovo dei documenti validi per l'espatrio propri e delle figlie.
11. Le parti si accordano a che ciascuno provveda autonomamente al proprio mantenimento senza reciproche richieste o pretese;
ogni altra questione economica e patrimoniale è stata prima d'ora definita tra i coniugi che si danno reciprocamente atto di non avere più nulla a pretendere reciprocamente ad eccezione di quanto concordato nel presente ricorso;
NULLA sulle spese di lite tra le parti.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data 14/11/2025.
Il Presidente Rel.
Dott. Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
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