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Sentenza 18 ottobre 2025
Sentenza 18 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 18/10/2025, n. 2779 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 2779 |
| Data del deposito : | 18 ottobre 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NOLA
II SEZIONE CIVILE
riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dr.ssa Vincenza Barbalucca Presidente
Dr.ssa Federica Girfatti Giudice estensore
Dr.ssa Claudia Ummarino Giudice
ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta il 07.01.2025 al n. 29 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2025 avente ad oggetto: modifica delle condizioni di divorzio
TRA
, nato ad [...] il [...], codice fiscale Parte_1
, elettivamente domiciliato in Nola (NA) alla Via Feudo 216 C.F._1 presso lo studio dell'Avv. Giovanni Maddaloni, che lo rappresenta e difende in virtù di procura in atti;
RICORRENTE
CONTRO
, nata a [...] il [...], codice fiscale CP_1
, elettivamente domiciliata in Arzano (NA) alla via Luigi Rocco C.F._2
184, presso lo studio dell'Avv. Alfonso Pepe, che la rappresenta e difende in virtù di procura in atti;
RESISTENTE
CONCLUSIONI
Come da verbale di udienza del 13.10.2025 da intendersi in questa sede integralmente richiamato e trascritto.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 07.01.2025 il sig. instava per la riduzione del Parte_1 contributo al mantenimento della figlia previsto dalla sentenza di divorzio n. Per_1
551/2023 resa dal Tribunale di Nola in data 19.02.2023. Parte ricorrente, a sostegno della domanda, deduceva un peggioramento delle proprie condizioni economiche dovuto, sia alla riduzione del reddito da lavoro sia agli obblighi economici derivanti dall'avere contratto matrimonio in data 19.12.2024 con la signora
Deduceva, altresì, il ricorrente che la figlia era diventata Persona_2 Per_1 maggiorenne e che aveva completato il proprio percorso scolastico. Chiedeva, in ogni caso, di versare direttamente il mantenimento nei confronti della figlia maggiorenne.
Parte resistente contestava in fatto e diritto l'avverso dedotto di cui chiedeva l'integrale rigetto.
Tanto premesso, il ricorso si è rivelato infondato e va pertanto rigettato.
Preliminarmente, occorre osservare, in tema di modifica delle condizioni di divorzio, che
“La definitività dei provvedimenti in tema di affidamento o mantenimento dei figli minori di genitori divorziati va intesa come assistita da un giudicato "rebus sic stantibus", per cui il giudice, in sede di procedimento avente a oggetto la loro revisione, non può procedere a una diversa ponderazione delle pregresse condizioni economiche delle parti, né può prendere in esame fatti anteriori alla definitività del titolo stesso o che comunque avrebbero potuto essere fatti valere con gli strumenti concessi per impedire tale definitività, potendo considerare solo fatti successivi alla formazione del predetto giudicato” (Cass. Civ., Sez.
1, Ordinanza n. 6639 del 06/03/2023).
Ciò premesso e tornando al caso di specie, relativamente alla situazione economica reddituale del ricorrente, dal complessivo compendio allegatorio è emerso che il signor
[...] nell'anno 2023 (la sentenza di divorzio è stata emessa a febbraio 2023) ha percepito Pt_1 redditi per € 33.631,92 (cfr. certificazione unica 2024) mentre nell'anno precedente – 2022
- ha percepito redditi per € 31.618,23 (cfr. certificazione unica 2023). Orbene, rilevato che non sono state versate in atti certificazioni reddituali relative anche all'annualità 2024 atte ad eventualmente dimostrare una contrazione reddituale, della documentazione prodotta deve ritenersi che il ricorrente non ha subito, dopo il divorzio, alcuna riduzione dei propri redditi bensì un miglioramento.
Le nuove nozze, poi, non hanno determinato alcun aggravio di costi per il signor Pt_1 atteso che questi, all'udienza di comparizione delle parti, ha riferito che la moglie lavora come operaia e guadagna tra i 1400,00 e i 1500,00 euro al mese. Ne deriva che la moglie del ricorrente ben può ritenersi economicamente indipendente di talchè alcun nuovo obbligo economico è sorto in capo al ricorrente. Anzi la condivisione dell'abitazione con la moglie che lavora ha verosimilmente comportato un miglioramento delle condizioni economiche stante la condivisione delle spese abitative e del menage. Inoltre, dal contratto di locazione prodotto emerge che il ricorrente è gravato dalle spese locative fin dal mese di aprile 2017 e, quindi, da epoca antecedente la pronuncia di divorzio intervenuta nel
2023.
Né possono essere valutati ai fini della decisione gli estratti conto allegati dal ricorrente in quanto non leggibili poiché oscurati in più parti.
Per quanto riguarda, infine, la figlia di anni 20, è pacifico che la stessa non lavora, Per_1 come riferito da entrambe le parti all'udienza di comparizione, e, pertanto, non può ritenersi economicamente autosufficiente.
Da quanto precede deriva che il ricorso va rigettato.
Non resta che statuire in ordine alle spese di lite.
Queste, stante il principio della soccombenza, vanno poste a carico del ricorrente nella misura liquidata in dispositivo tenuto conto della controversia di valore indeterminabile di complessità bassa e dei parametri minimi di cui al DM 55/2014 stante la concreta attività difensiva svolta.
P.Q.M.
1) rigetta il ricorso;
2) condanna parte ricorrente al pagamento, in favore della parte resistente, delle spese di lite che liquida in € 3.809,00 per compensi oltre rimborso spese forfettarie nella misura del
15%, IVA se dovuta e CPA, con distrazione in favore dell'Avv. Alfonso Sepe, dichiaratosene anticipatario.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Così deciso in Nola nella camera di consiglio del 16.10.2025
Il Giudice Estensore Il Presidente
(dr.ssa Federica Girfatti) (dr.ssa Vincenza Barbalucca)
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NOLA
II SEZIONE CIVILE
riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dr.ssa Vincenza Barbalucca Presidente
Dr.ssa Federica Girfatti Giudice estensore
Dr.ssa Claudia Ummarino Giudice
ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta il 07.01.2025 al n. 29 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2025 avente ad oggetto: modifica delle condizioni di divorzio
TRA
, nato ad [...] il [...], codice fiscale Parte_1
, elettivamente domiciliato in Nola (NA) alla Via Feudo 216 C.F._1 presso lo studio dell'Avv. Giovanni Maddaloni, che lo rappresenta e difende in virtù di procura in atti;
RICORRENTE
CONTRO
, nata a [...] il [...], codice fiscale CP_1
, elettivamente domiciliata in Arzano (NA) alla via Luigi Rocco C.F._2
184, presso lo studio dell'Avv. Alfonso Pepe, che la rappresenta e difende in virtù di procura in atti;
RESISTENTE
CONCLUSIONI
Come da verbale di udienza del 13.10.2025 da intendersi in questa sede integralmente richiamato e trascritto.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 07.01.2025 il sig. instava per la riduzione del Parte_1 contributo al mantenimento della figlia previsto dalla sentenza di divorzio n. Per_1
551/2023 resa dal Tribunale di Nola in data 19.02.2023. Parte ricorrente, a sostegno della domanda, deduceva un peggioramento delle proprie condizioni economiche dovuto, sia alla riduzione del reddito da lavoro sia agli obblighi economici derivanti dall'avere contratto matrimonio in data 19.12.2024 con la signora
Deduceva, altresì, il ricorrente che la figlia era diventata Persona_2 Per_1 maggiorenne e che aveva completato il proprio percorso scolastico. Chiedeva, in ogni caso, di versare direttamente il mantenimento nei confronti della figlia maggiorenne.
Parte resistente contestava in fatto e diritto l'avverso dedotto di cui chiedeva l'integrale rigetto.
Tanto premesso, il ricorso si è rivelato infondato e va pertanto rigettato.
Preliminarmente, occorre osservare, in tema di modifica delle condizioni di divorzio, che
“La definitività dei provvedimenti in tema di affidamento o mantenimento dei figli minori di genitori divorziati va intesa come assistita da un giudicato "rebus sic stantibus", per cui il giudice, in sede di procedimento avente a oggetto la loro revisione, non può procedere a una diversa ponderazione delle pregresse condizioni economiche delle parti, né può prendere in esame fatti anteriori alla definitività del titolo stesso o che comunque avrebbero potuto essere fatti valere con gli strumenti concessi per impedire tale definitività, potendo considerare solo fatti successivi alla formazione del predetto giudicato” (Cass. Civ., Sez.
1, Ordinanza n. 6639 del 06/03/2023).
Ciò premesso e tornando al caso di specie, relativamente alla situazione economica reddituale del ricorrente, dal complessivo compendio allegatorio è emerso che il signor
[...] nell'anno 2023 (la sentenza di divorzio è stata emessa a febbraio 2023) ha percepito Pt_1 redditi per € 33.631,92 (cfr. certificazione unica 2024) mentre nell'anno precedente – 2022
- ha percepito redditi per € 31.618,23 (cfr. certificazione unica 2023). Orbene, rilevato che non sono state versate in atti certificazioni reddituali relative anche all'annualità 2024 atte ad eventualmente dimostrare una contrazione reddituale, della documentazione prodotta deve ritenersi che il ricorrente non ha subito, dopo il divorzio, alcuna riduzione dei propri redditi bensì un miglioramento.
Le nuove nozze, poi, non hanno determinato alcun aggravio di costi per il signor Pt_1 atteso che questi, all'udienza di comparizione delle parti, ha riferito che la moglie lavora come operaia e guadagna tra i 1400,00 e i 1500,00 euro al mese. Ne deriva che la moglie del ricorrente ben può ritenersi economicamente indipendente di talchè alcun nuovo obbligo economico è sorto in capo al ricorrente. Anzi la condivisione dell'abitazione con la moglie che lavora ha verosimilmente comportato un miglioramento delle condizioni economiche stante la condivisione delle spese abitative e del menage. Inoltre, dal contratto di locazione prodotto emerge che il ricorrente è gravato dalle spese locative fin dal mese di aprile 2017 e, quindi, da epoca antecedente la pronuncia di divorzio intervenuta nel
2023.
Né possono essere valutati ai fini della decisione gli estratti conto allegati dal ricorrente in quanto non leggibili poiché oscurati in più parti.
Per quanto riguarda, infine, la figlia di anni 20, è pacifico che la stessa non lavora, Per_1 come riferito da entrambe le parti all'udienza di comparizione, e, pertanto, non può ritenersi economicamente autosufficiente.
Da quanto precede deriva che il ricorso va rigettato.
Non resta che statuire in ordine alle spese di lite.
Queste, stante il principio della soccombenza, vanno poste a carico del ricorrente nella misura liquidata in dispositivo tenuto conto della controversia di valore indeterminabile di complessità bassa e dei parametri minimi di cui al DM 55/2014 stante la concreta attività difensiva svolta.
P.Q.M.
1) rigetta il ricorso;
2) condanna parte ricorrente al pagamento, in favore della parte resistente, delle spese di lite che liquida in € 3.809,00 per compensi oltre rimborso spese forfettarie nella misura del
15%, IVA se dovuta e CPA, con distrazione in favore dell'Avv. Alfonso Sepe, dichiaratosene anticipatario.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Così deciso in Nola nella camera di consiglio del 16.10.2025
Il Giudice Estensore Il Presidente
(dr.ssa Federica Girfatti) (dr.ssa Vincenza Barbalucca)