Cass. pen., sez. IV, sentenza 09/01/2026, n. 676
CASS
Sentenza 9 gennaio 2026

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  • Inammissibile
    Violazione di legge e vizio di motivazione in punto di affermata colpevolezza

    Il motivo di ricorso è affetto da assoluta genericità, non essendo state indicate specifiche criticità tali da inficiare la tenuta della decisione. Non sono state esplicitate le ragioni comprovanti l'omessa valutazione dell'elemento soggettivo, l'eccessiva severità della sanzione e l'illegittimità della mancata conversione della pena.

  • Inammissibile
    Inosservanza di norma processuale e vizio di motivazione per inammissibilità della memoria difensiva

    La memoria difensiva ha contestato la possibilità di riconoscere un'aggravante non ipotizzata dal PM in relazione al delitto riqualificato come furto, mentre l'atto di appello lamentava solo la sussistenza fattuale dell'aggravante. Si è quindi prospettato un motivo nuovo, correttamente dichiarato inammissibile dalla Corte territoriale con motivazione congrua e coerente. L'inammissibilità dei motivi nuovi proposti a sostegno dell'impugnazione è un principio consolidato.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. IV, sentenza 09/01/2026, n. 676
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 676
    Data del deposito : 9 gennaio 2026

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