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Sentenza 21 ottobre 2025
Sentenza 21 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 21/10/2025, n. 10497 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 10497 |
| Data del deposito : | 21 ottobre 2025 |
Testo completo
RGN. 8322 del 2025;
TRIBUNALE DI ROMA Sezione controversie di lavoro REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale in composizione monocratica, nella persona di Giulio Cruciani, in funzione di Giudice del Lavoro, nella causa tra:
Parte_1 ricorrente, rappresentato e difeso dall'avv.to R. Rizzo
e
Controparte_1 in persona del legale rappresentante, resistente, rappresentata e difesa dall'avv.to A. Porpora
all'udienza del 21 ottobre 2025 ha pronunciato, dandone lettura all'esito della camera di consiglio, la seguente sentenza:
Respinge il ricorso;
Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di lite che liquida in € 3.000,00, oltre spese, iva e cpa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Parte ricorrente chiede la reintegra ed il risarcimento del danno in quanto sostiene che i fatti posti a fondamento del licenziamento per giusta causa non siano veri.
Il licenziamento con lettera del 5.8.24 (v. docc. 25 e 23 fascicolo parte ricorrente) si fonda sull'assenza prolungata per oltre due mesi, con l'aggravante della recidiva, e sulla mancata presentazione alla visita medica.
Parte ricorrente sostiene l'illegittimità, più precisamente perché non era in servizio ma in aspettativa, perché, comunque, l'assenza sarebbe da considerare autotutela per salvaguardare diritti inviolabili, anche a fronte del mancato accoglimento delle proposte del lavoratore.
Ora, tutto il ricorso è viziato da un erroneo angolo prospettico.
Valga il vero: è il datore che decide cosa debba fare e quando il lavoratore, non è il lavoratore che si sceglie i compiti e gli orari;
in questo consta la subordinazione.
Ovviamente i compiti imposti devono rientrare nel livello di attribuzione e per gli stessi il lavoratore deve essere idoneo sotto l'aspetto sanitario. Poiché, comunque, come in tutti i rapporti, essi si devono svolgere secondo correttezza e buona fede (in tali principi rientrano anche i richiamati “accomodamenti”), il datore di lavoro deve prendere in considerazione speciali esigenze del lavoratore e trovare modalità lavorative allo stesso più favorevoli di quelle normalicompatibilmente con l'organizzazione aziendale.
Fatta questa premessa, si osserva che il lavoratore è rimasto assente ingiustificatamente.
La società con pec del 22.4.24 concedeva l'aspettativa richiesta di un anno al lavoratore dal 30.4.24 per 12 mesi e a tal fine lo invitava a presentarsi il 29 aprile per i necessari adempimenti (v. doc. 4 fascicolo parte ricorrente).
Ma il lavoratore non si è mai presentato per dar seguito a tale proposta, quindi non l'ha accolta. Peraltro, proprio per tale assenza è stata ritenuta legittima una sanzione conservativa da una sentenza di primo grado di Questo Tribunale (v. docc. 3, 21 e 22 fascicolo parte ricorrente).
Ancora, parte ricorrente sostiene che il non essersi presentato a visita il 22.7.24 trovava fondamento proprio nell'essere egli in aspettativa;
eppure l'8.5.24 si era presentato a visita ed anche quel giorno sarebbe dovuto essere in aspettativa. Nel periodo della prospettata aspettativa ha chiesto (peraltro senza ottenere l'autorizzazione) di essere collocato in ferie (v. doc. EE fascicolo parte resistente): domanda incongrua per chi è in aspettativa.
Il lavoratore non era in aspettativa e lo sapeva bene, basta leggere la nota del 10.5.24 che riscontra l'assegnazione del datore a compiti di back office, a seguito delle limitazioni imposte dalla visita medica dell'8.5.24 (v. docc. 18,19 e 20 fascicolo parte ricorrente).
Alcune precisazioni;
il datore non era obbligato a riconoscere il lavoro da casa perché (come peraltro naturale) il medico del lavoro aveva consigliato la modalità smart working ma non imposta: è il datore che ferme le limitazioni indicate dal medico individua i compiti. Nel caso in esame i compiti di back office rispondono pienamente alle limitazioni (no carichi manuali, no rapporto con il pubblico, no esposizione a videoterminali, v. docc. G e N fascicolo parte resistente): sono compiti compatibili con la persona del lavoratore, pertanto, il lavoratore deve eseguirli.
Peraltro, il datore aveva anche prospettato un rapporto part time al 50% orizzontale, che certamente impiegando il lavoratore per sole tre ore giornaliere gli permetteva di essere a disposizione della famiglia per la maggiorparte del tempo della giornata.
Il lavoratore non ha accettato, o part time al 50% verticale (15 gioni si 15 no), o smart working o niente;
al più in un primo momento aveva prospettato l' aspettativa senza retribuzione di un anno ma poi davanti all'offerta concreta non l'ha accettata.
Le assenze sono gravi, sono prolungate, sussiste pure la recidiva, il datore ha anche offerto alternative al lavoratore: il licenziamento è più che legittimo.
Alla luce delle argomentazioni su esposte il ricorso va respinto. Le spese di lite, liquidate come in dispositivo, sono poste a carico della parte ricorrente secondo la regola generale della soccombenza (art. 91, c.p.c.).
Tali i motivi della decisione in epigrafe.
Roma, 21 ottobre 2025. Il Giudice del Lavoro
TRIBUNALE DI ROMA Sezione controversie di lavoro REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale in composizione monocratica, nella persona di Giulio Cruciani, in funzione di Giudice del Lavoro, nella causa tra:
Parte_1 ricorrente, rappresentato e difeso dall'avv.to R. Rizzo
e
Controparte_1 in persona del legale rappresentante, resistente, rappresentata e difesa dall'avv.to A. Porpora
all'udienza del 21 ottobre 2025 ha pronunciato, dandone lettura all'esito della camera di consiglio, la seguente sentenza:
Respinge il ricorso;
Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di lite che liquida in € 3.000,00, oltre spese, iva e cpa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Parte ricorrente chiede la reintegra ed il risarcimento del danno in quanto sostiene che i fatti posti a fondamento del licenziamento per giusta causa non siano veri.
Il licenziamento con lettera del 5.8.24 (v. docc. 25 e 23 fascicolo parte ricorrente) si fonda sull'assenza prolungata per oltre due mesi, con l'aggravante della recidiva, e sulla mancata presentazione alla visita medica.
Parte ricorrente sostiene l'illegittimità, più precisamente perché non era in servizio ma in aspettativa, perché, comunque, l'assenza sarebbe da considerare autotutela per salvaguardare diritti inviolabili, anche a fronte del mancato accoglimento delle proposte del lavoratore.
Ora, tutto il ricorso è viziato da un erroneo angolo prospettico.
Valga il vero: è il datore che decide cosa debba fare e quando il lavoratore, non è il lavoratore che si sceglie i compiti e gli orari;
in questo consta la subordinazione.
Ovviamente i compiti imposti devono rientrare nel livello di attribuzione e per gli stessi il lavoratore deve essere idoneo sotto l'aspetto sanitario. Poiché, comunque, come in tutti i rapporti, essi si devono svolgere secondo correttezza e buona fede (in tali principi rientrano anche i richiamati “accomodamenti”), il datore di lavoro deve prendere in considerazione speciali esigenze del lavoratore e trovare modalità lavorative allo stesso più favorevoli di quelle normalicompatibilmente con l'organizzazione aziendale.
Fatta questa premessa, si osserva che il lavoratore è rimasto assente ingiustificatamente.
La società con pec del 22.4.24 concedeva l'aspettativa richiesta di un anno al lavoratore dal 30.4.24 per 12 mesi e a tal fine lo invitava a presentarsi il 29 aprile per i necessari adempimenti (v. doc. 4 fascicolo parte ricorrente).
Ma il lavoratore non si è mai presentato per dar seguito a tale proposta, quindi non l'ha accolta. Peraltro, proprio per tale assenza è stata ritenuta legittima una sanzione conservativa da una sentenza di primo grado di Questo Tribunale (v. docc. 3, 21 e 22 fascicolo parte ricorrente).
Ancora, parte ricorrente sostiene che il non essersi presentato a visita il 22.7.24 trovava fondamento proprio nell'essere egli in aspettativa;
eppure l'8.5.24 si era presentato a visita ed anche quel giorno sarebbe dovuto essere in aspettativa. Nel periodo della prospettata aspettativa ha chiesto (peraltro senza ottenere l'autorizzazione) di essere collocato in ferie (v. doc. EE fascicolo parte resistente): domanda incongrua per chi è in aspettativa.
Il lavoratore non era in aspettativa e lo sapeva bene, basta leggere la nota del 10.5.24 che riscontra l'assegnazione del datore a compiti di back office, a seguito delle limitazioni imposte dalla visita medica dell'8.5.24 (v. docc. 18,19 e 20 fascicolo parte ricorrente).
Alcune precisazioni;
il datore non era obbligato a riconoscere il lavoro da casa perché (come peraltro naturale) il medico del lavoro aveva consigliato la modalità smart working ma non imposta: è il datore che ferme le limitazioni indicate dal medico individua i compiti. Nel caso in esame i compiti di back office rispondono pienamente alle limitazioni (no carichi manuali, no rapporto con il pubblico, no esposizione a videoterminali, v. docc. G e N fascicolo parte resistente): sono compiti compatibili con la persona del lavoratore, pertanto, il lavoratore deve eseguirli.
Peraltro, il datore aveva anche prospettato un rapporto part time al 50% orizzontale, che certamente impiegando il lavoratore per sole tre ore giornaliere gli permetteva di essere a disposizione della famiglia per la maggiorparte del tempo della giornata.
Il lavoratore non ha accettato, o part time al 50% verticale (15 gioni si 15 no), o smart working o niente;
al più in un primo momento aveva prospettato l' aspettativa senza retribuzione di un anno ma poi davanti all'offerta concreta non l'ha accettata.
Le assenze sono gravi, sono prolungate, sussiste pure la recidiva, il datore ha anche offerto alternative al lavoratore: il licenziamento è più che legittimo.
Alla luce delle argomentazioni su esposte il ricorso va respinto. Le spese di lite, liquidate come in dispositivo, sono poste a carico della parte ricorrente secondo la regola generale della soccombenza (art. 91, c.p.c.).
Tali i motivi della decisione in epigrafe.
Roma, 21 ottobre 2025. Il Giudice del Lavoro