TRIB
Sentenza 8 gennaio 2025
Sentenza 8 gennaio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cassino, sentenza 08/01/2025, n. 11 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cassino |
| Numero : | 11 |
| Data del deposito : | 8 gennaio 2025 |
Testo completo
n.R.G. 2179/2021
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Cassino
Sezione Lavoro
Il Tribunale di Cassino in funzione di Giudice del lavoro, nella persona del dott. Raffaele Iannucci, all'esito della trattazione cartolare ex art. 127-ter c.p.c. dell'11 dicembre 2024 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa in materia di lavoro iscritta al n.r.g. 2179/2021 promossa da
, rappresentato e difeso dall'Avv. Tommaso MARCHESE come da procura Parte_1
in atti, elettivamente domiciliato presso il domicilio digitale dello stesso
Email_1
- ricorrente
CO
E_
, in persona del legale rappresentante pro tempore,
[...] rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliato ex lege in Roma, Via dei
Portoghesi n. 12
- resistente
Oggetto: impugnazione sanzioni disciplinari conservative – pubblico impiego contrattualizzato
Conclusioni: come rassegnate nei rispettivi atti di costituzione SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con ricorso ex art. 414 c.p.c., depositato il 18.11.2021 e ritualmente notificato, Parte_1
espone di essere stato assunto con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato del
24.12.2001 alle dipendenze dell' E_
, sede di Cassino, nel profilo professionale di istruttore amministrativo,
[...]
categoria C;
di essere, all'epoca delle sanzioni disciplinari impugnate e ancora attualmente addetto al servizio mense universitarie;
di avere ricevuto, in data 18.12.2019, una contestazione disciplinare per lo svolgimento di un'attività di consulenza in India, con presumibile coinvolgimento nelle attività della SH ON, utilizzando la propria qualifica per conto dell'amministrazione convenuta, senza averne preventivamente dato comunicazione alla predetta amministrazione per il rilascio della prescritta autorizzazione e così determinando una situazione anche solo potenziale di conflitto di interessi con l'ente di appartenenza;
di avere esposto le proprie osservazioni in sede di audizione Cont orale;
che il presidente dell' , all'esito dell'audizione, disponeva un supplemento di indagine, richiedendo informazioni al dirigente e al responsabile della posizione organizzativa del
[...]
, nonché all'ex direttore generale dell'ente; che il presidente Parte_2
Cont dell' , acquisite tali informazioni, ritenutele non in linea con quanto dichiarato dal ricorrente nel contraddittorio, chiedeva a quest'ultimo di inviare una relazione dettagliata in merito alla attività svolta con la SH ON o altri organismi esteri;
di avere quindi chiarito ulteriormente i termini della vicenda, depositando nel procedimento una memoria scritta, con cui veniva negato ogni addebito;
di essere stato sanzionato con provvedimento del 14.2.2020 di irrogazione del rimprovero scritto per la violazione dell'art. 59, comma 3, lett. b), del CCNL Funzioni Locali e dell'art. 6, comma
4, del Codice di comportamento dell'ente; di avere ricevuto, in data 23.12.2019, una mail del dirigente dell'area 2 “risorse umane” con cui questi lo informava di essere venuto a conoscenza che il ricorrente era in procinto di intraprendere altra attività di consulenza all'estero e gli chiedeva di astenersene;
di avere riscontrato tale mail rappresentando di essere in ferie, di non essere impegnato nello svolgimento di alcuna attività all'estero e chiedendo di comunicargli la fonte delle false informazioni sul proprio conto;
di avere ricevuto in risposta l'invio di un volantino pubblicitario della società
[...]
del Ghana sul quale erano riportati volto e nome del ricorrente e la denominazione CP_3
IO, con indicazione della data del seminario 2.11.2019; di avere ricevuto, in data 11.2.2020, una contestazione disciplinare per la violazione degli artt. 4, comma 2, e 13 del Codice di comportamento dell'ente, in ragione dell'asserita attività di consulenza che lo stesso avrebbe svolto nel convegno presso la in Ghana;
di avere presentato una dettagliata memoria Controparte_3
difensiva e ribadito le proprie difese in sede di audizione orale, negando ogni addebito;
di essere stato sanzionato con provvedimento del 21.4.2020 di irrogazione del rimprovero scritto, pur dando atto l'amministrazione convenuta di non essere stata nelle condizioni di poter affermare la percezione da parte del ricorrente di un eventuale compenso o rimborso spese o qualsivoglia altra utilità per lo svolgimento di detta attività in paesi stranieri;
di non avere ottenuto per gli anni 2019 e 2020 il premio di eccellenza ex art. 69 del CCNL Funzioni Locali del 21.5.2018 a causa delle sanzioni irrogate.
2. Tanto premesso, il ricorrente deduce l'illegittimità delle sanzioni disciplinari irrogate per insussistenza dei fatti contestati e comunque per l'irrilevanza disciplinare degli stessi, avuto riguardo alla disciplina di cui all'art. 53, commi 6 e 7, del D.Lgs. n. 165 del 2001 e dell'art. 6, comma 4, del
Codice di comportamento dell'ente convenuto. Evidenzia l'insussistenza nella specie di qualsivoglia obbligo di comunicazione e autorizzazione per avere svolto all'estero un'attività puramente informativa a titolo completamente gratuito. Precisa di avere comunque in precedenza informato della suddetta attività, già svolta all'estero negli anni 2017 e 2018, i vertici dell'amministrazione, in particolare l'ex direttore generale dell'ente, il responsabile della posizione organizzativa del presidio
, l'allora commissario pro tempore dell'ente. Osserva che l'attività in Parte_2 questione è stata svolta nel periodo di ferie, è stata foriera di soli vantaggi per l'ente, non ha comportato divulgazione di informazioni riservate ma di pubblico dominio perché contenute nelle guide dello studente dell'Università di Cassino e nei bandi per i benefici con CP_1 conseguente inconfigurabilità di un conflitto anche solo potenziale di interessi con l'amministrazione di appartenenza.
3. L'attore deduce inoltre il difetto dell'elemento soggettivo, in ragione del legittimo affidamento riposto sulla neutralità dell'attività svolta all'estero e sulla non necessità dell'acquisizione di una specifica autorizzazione, ingenerato dal consenso espresso dai vertici dell'ente allo svolgimento di analoghe iniziative nell'anno 2017, da cui l'assoluta buona fede del ricorrente e la non imputabilità dell'infrazione contestata neppure a titolo di colpa.
4. Con riferimento al secondo procedimento disciplinare e all'ivi contestato utilizzo indebito del nome dell'amministrazione di appartenenza e della posizione ricoperta nella stessa, il ricorrente deduce inoltre di non avere mai autorizzato la del Ghana all'utilizzo della (vecchia) Controparte_3 denominazione dell'ente convenuto e dei propri dati identificativi, fatti per i quali presentava denuncia nei confronti della predetta società.
5. Il lavoratore sostiene inoltre la violazione dell'art. 4, comma 3, del Regolamento per l'applicazione delle sanzioni disciplinari adottato dal commissario per la gestione straordinaria con decreto n. 1 del
19.1.2009, norma che avrebbe imposto la valorizzazione della continuità delle condotte poste in essere dal ricorrente e la confluenza delle stesse in un unico procedimento disciplinare, senza duplicazione delle sanzioni, ma con irrogazione di un'unica sanzione in ragione del vincolo della
“continuazione” tra gli illeciti.
6. Infine l'attore lamenta la violazione principio di proporzionalità tra infrazione e sanzione, anche alla luce del legittimo affidamento riposto nella correttezza del proprio operato.
7. Alla luce di quanto esposto, dedotto ed argomentato, il ricorrente chiede al giudice adito l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
a) accertare e dichiarare l'illegittimità e/o la nullità della sanzione disciplinare del rimprovero scritto comminata dall'Ufficio Procedimenti Disciplinari della DiSCo Lazio al Dott. Pt_1 [...]
tramite provvedimento del 14.2.2020, Prot. n. 0127976/20/RP01/Clas. IV.2, relativo al Pt_1
procedimento disciplinare n. 55227/2019, nonché, ove occorrer possa, della contestazione di addebito del 18.11.2019, Prot. n. 0055227/19/RP01 Clas. IV.9, del Verbale n. 1 del 19.12.2019, delle
Note del 20.12.2019, Prot. 0058345/19, Prot. 0058347/19, Prot. 0058348/19 e della Nota del
20.1.2020, Prot. 0030064/20 e di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale, con ogni conseguenza di legge;
b) accertare e dichiarare l'illegittimità e/o la nullità della sanzione disciplinare del rimprovero scritto comminata dall' al Dott. Controparte_4 Parte_1
tramite provvedimento del 21.4.2020, Prot. n. 0149813/20/RP01/Clas. IV.9, relativo al procedimento disciplinare n. 34346/20, nonché, ove occorrer possa, della contestazione di addebito del 21.1.2020,
Prot. n. 0034346/20/RP01/Clas. IV.2 e del 11.2.2020, Prot. n. 0126246/20/RP01/Clas IV, della Nota del 10.3.2020, Prot. n. 0148673/20/RP01/Clas. IV e del Verbale di audizione n. 1 del 16.3.2020, e di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale, con ogni conseguenza di legge.
8. Instaurato ritualmente il contraddittorio, si è costituito in giudizio l'
[...]
, chiedendo di rigettare l'avverso ricorso E_
in quanto inammissibile e infondato.
9. L'amministrazione convenuta eccepisce che l'attività di consulenza o collaborazione svolta all'estero dal ricorrente necessitava della preventiva autorizzazione dell'amministrazione di appartenenza ai sensi dell'art. 53, comma 5, D.Lgs. n. 165 del 2001, disposizione applicabile anche agli incarichi non retribuiti, mentre nella specie alcuna comunicazione è stata data ed alcuna autorizzazione richiesta agli organi gestionali dell'amministrazione convenuta. Evidenzia che le attività di consulenza svolte all'estero dal ricorrente su come conseguire i benefici dell'ente CP_1
con la spendita della – non più sussistente – qualifica di funzionario pubblico per le borse di studio, come indicato nei volantini pubblicitari e come corrispondente alle reali intenzioni del sig. Parte_1 secondo quanto emerge dal “Progetto illustrativo” trasmesso dallo stesso in data 5.12.2017 all'allora commissario straordinario dell'ente, determinano una situazione reale di conflitto di interessi con l'amministrazione convenuta. Sostiene l'inverosimiglianza della circostanza che i volantini in questione della SH ON siano stati prodotti all'insaputa del ricorrente, non essendo credibile che per circa tre anni lo stesso sia stato costantemente vittima di raggiri e abusi nell'utilizzo delle sue foto e dei suoi profili professionali. Con riferimento al secondo procedimento disciplinare fa rilevare altresì che il rapporto negoziale con la con utilizzo dell'immagine del lavoratore Controparte_3
e della sua qualifica quale pubblico funzionario per le borse di studio, risale al 2017 e dunque a nulla rileva che il lavoratore, all'indomani della seconda contestazione disciplinare, abbia richiesto alla società di rimuovere il volantino dalla pagina facebook.
10. La causa, istruita documentalmente, previa concessione alle parti di un termine per note difensive
è stata decisa come in dispositivo all'esito della trattazione cartolare ex art. 127-ter c.p.c. dell'11 dicembre 2024.
MOTIVI DELLA DECISIONE
11. Il ricorrente ha impugnato due sanzioni disciplinari conservative, nello specifico il rimprovero scritto, irrogate dall'amministrazione convenuta, la prima con provvedimento del 14.2.2020 (doc. 1 prod. ric.) e la seconda con provvedimento del 21.4.2020 (doc. 8 prod. ric.).
12. Il primo provvedimento scaturisce dalla contestazione di addebito del 18.11.2019, comunicata al dipendente il 18.12.2019 (doc. 2 prod. ric.), con cui è stato avviato il procedimento disciplinare n.
55227/2019. Al ricorrente è stato contestato lo svolgimento di un'attività di consulenza in India, con presumibile coinvolgimento in attività svolte dalla SH ON, utilizzando la propria qualifica per conto dell'ente convenuto, senza preventivamente darne comunicazione a quest'ultimo e determinando così una potenziale situazione di conflitto di interessi che l'amministrazione non è stata posta in condizione di valutare per il rilascio della prescritta autorizzazione. Si legge nella lettera di contestazione che la condotta ascritta al dipendente integra la violazione dell'art. 57, comma 1, D.Lgs.
n. 165 del 2001 (obbligo del dipendente pubblico di rispettare i principi di buon andamento e imparzialità dell'attività amministrativa, anteponendo il rispetto della legge e l'interesse pubblico agli interessi privati propri e altrui), dell'art. 4, commi 2 (“Il dipendente, nello svolgimento dell'attività di servizio, agisce rispettando le norme vigenti, le direttive e le regole organizzative interne, conformando la propria condotta ai principi di buon andamento e imparzialità dell'azione amministrativa e svolge i propri compiti nel rispetto della legge, perseguendo unicamente l'interesse pubblico senza abusare della posizione o dei poteri di cui è titolare”), 3 (“I rapporti con i portatori di interessi sono improntati a canoni di trasparenza, correttezza, lealtà, equità, reciproco rispetto, pubblicità e imparzialità, rispettando l'obbligo di astensione in caso di conflitto di interessi anche potenziale”) , 4 (“Il dipendente evita di tenere comportamenti che, anche se apparentemente di scarsa rilevanza, arrecano danno all'immagine di e siano indice di mancanza di rispetto per i CP_1
colleghi, gli utenti e i visitatori. Evita, altresì, situazioni o comportamenti che possano ostacolare il corretto adempimento dei compiti”) e 5 (“È fatto divieto al dipendente l'utilizzo, a fini privati, delle informazioni di cui dispone per ragioni di ufficio”) nonché dell'art. 6, comma 4 (“Fatte salve le disposizioni dell'art. 53 del d.lgs. n. 165/2001 in materia di autorizzazione, per gli incarichi elencati al comma 6 del citato articolo, per i quali non è previsto l'obbligo di autorizzazione e la comunicazione dei compensi percepiti a qualsiasi titolo, il dipendente è tenuto, comunque, a comunicare all'Ufficio di competenza lo svolgimento dell'incarico”) del Codice di comportamento dell'ente (doc. 34 prod. ric.).
13. L'ente, all'esito degli approfondimenti istruttori successivamente compiuti e dei chiarimenti forniti dall'attore nel procedimento, in sede di irrogazione della sanzione del rimprovero scritto ha delimitato i fatti addebitati alla sola omessa comunicazione dell'attività in contestazione – quand'anche svolta a titolo di mero hobby e per dare impulso alla propria preparazione universitaria
– agli organi gestionali dell'ente deputati ex lege a verificare se, a tutela del buon andamento dell'organizzazione, l'esercizio di queste attività avrebbe potuto, anche solo potenzialmente, determinare un conflitto di interessi o una interferenza con l'attività istituzionale di e CP_1 con le esigenze di servizio dell'area di assegnazione del dipendente, tenuto conto della circostanza dell'apparizione del ricorrente sui mass media locali e su volantini pubblicitari. L'ente ha quindi ritenuto violati l'art. 59, comma 3, lett. b) del CCNL Funzioni Locali del 21.5.2018 (doc. 35 prod. ric.), che prevede la sanzione conservativa dal rimprovero verbale alla multa di importo pari a quattro ore di retribuzione per la “condotta non conforme a principi di correttezza verso superiori…”, e l'art. 6, comma 4, del Codice di comportamento dell'ente, che prevede l'obbligo del dipendente di comunicare all'ufficio di competenza l'incarico rientrante tra quelli di cui all'art. 53, comma 6, del
D.Lgs. n. 165 del 2001.
14. Il sindacato di questo giudice, in relazione al primo procedimento disciplinare, deve ritenersi pertanto circoscritto a tale ultimo addebito, come delimitato dalla medesima amministrazione convenuta nel provvedimento di irrogazione del primo provvedimento disciplinare.
15. L'addebito è infondato.
16. Tra le parti è rimasto incontestato che il ricorrente è stato assunto con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato del 24.12.2001 alle dipendenze dell'
[...]
, sede di Cassino, nel profilo E_ professionale di Istruttore Amministrativo di categoria C, all'epoca dei fatti contestati ed ancora attualmente addetto al servizio mense universitarie.
17. La contestazione di addebito che ha dato avvio al primo procedimento disciplinare è scaturita dalla ricezione, in data 16.10.2019, di una mail di uno studente indiano, , con cui Persona_1 venivano richieste all'ente convenuto informazioni in merito agli incontri sulle borse di studio tenuti da tale “Sig. impiegato Lazio del Dipartimento delle borse di studio” in occasione di un suo Pt_1
viaggio in India, in diverse località del Paese, ed in particolare se tali incontri fossero o meno ufficiali e riconducibili all'ente (doc. 14 prod. ric.). CP_1
18. Posto che in tema di provvedimenti disciplinari, a fronte della contestazione circa la fondatezza degli addebiti, è onere del datore di lavoro dimostrarne la sussistenza (ex plurimis, Cass. civ. n.
5284/2017), gli unici fatti materiali che possono ritenersi accertati sono quelli ammessi dallo stesso ricorrente in sede di audizione orale e nella memoria scritta presentata nel corso del primo procedimento disciplinare (doc. 22 prod. ric.). Questi, nel mese di ottobre 2019, durante la fruizione di un periodo di ferie, ha partecipato in India ad alcuni incontri di orientamento organizzati dalla
Vidash ON, in occasione dei quali ha illustrato agli studenti indiani il sistema universitario italiano, le università presenti nella regione che offrono corsi di studio, i documenti necessari CP_1 per l'iscrizione presso gli atenei italiani, i corsi e i programmi erogati dall'Università di Cassino e del
, la città di Cassino con i suoi vantaggi per gli studenti, i requisiti per l'ammissione Parte_2
ai vari benefici erogati dalla , le sedi, i requisiti per partecipare al bando unico benefici, CP_1
i vari benefici offerti “Borsa di Studio, Posto Alloggio, Servizio Ristorazione e Premio di Laurea”, il calcolo del valore ISEE per i redditi stranieri, i documenti e l'iter burocratico per il rilascio del visto per motivi di studio.
19. L'amministrazione convenuta non ha provato che per l'attività in questione il ricorrente ha percepito compensi o rimborsi o altre utilità né ciò si desume in alcun modo dai documenti versati in atti. Neppure può ritenersi, anche solo in via presuntiva, che lo svolgimento di tali attività abbia determinato una situazione attuale o potenziale di conflitto di interessi del ricorrente con l'amministrazione di appartenenza, considerato che quest'ultima non ha provato che il sig. Parte_1
ha tratto qualche personale utilità patrimoniale o indebito vantaggio da tale attività, né che ha divulgato informazioni riservate di cui era a conoscenza in virtù della sua posizione professionale e che non fossero già di pubblico dominio perché contenute nel bando annuale dei benefici CP_1
, nelle guide dello studente redatte dalla Università di Cassino o presenti nei siti internet, né che
[...] tale attività ha determinato una interferenza purchessia con l'attività istituzionale di e CP_1 con le esigenze di servizio dell'area di assegnazione del dipendente, atteso che, oltre a quanto sopra rilevato, la stessa è stata svolta nel periodo di fruizione delle ferie e aveva ad oggetto informazioni
(come accedere ai benefici ) non afferenti all'area di assegnazione del ricorrente presso CP_1
l'ente convenuto, vale a dire il servizio mense universitarie.
20. Ciò posto, occorre stabilire se comunque il ricorrente fosse tenuto a comunicare preventivamente all'amministrazione di appartenenza lo svolgimento di tale attività, vertendo l'addebito, così come circoscritto dall'ente convenuto nel provvedimento di irrogazione della sanzione del 14.2.2020, unicamente sulla omessa comunicazione preventiva agli organi di governo dell'ente, come reso anche evidente dal richiamo dei soli artt. 59, comma 3, lett. b) del CCNL Funzioni Locali e dell'art. 6, comma 4, del Codice di comportamento dell'ente. Resta invece estraneo al più limitato perimetro di siffatta contestazione, rispetto agli addebiti iniziali, l'utilizzo della qualifica di “Lazio officer scholarship department” accanto alla foto del ricorrente nei volantini riferibili alla SH ON
(all.ti 5 e 6 prod. res.), ragione per cui non rileva in questa sede ed in relazione a tale primo procedimento disciplinare accertare se l'utilizzo della foto e della suddetta qualifica nel volantino sia avvenuto o meno con il consenso del ricorrente.
21. Orbene, ritiene questo giudice che dalla normativa di rango primario, da quella contrattuale collettiva e dal Codice di comportamento dell'ente non si evinca alcun obbligo del dipendente di comunicare preventivamente all'amministrazione di appartenenza lo svolgimento occasionale, a titolo completamente gratuito e al di fuori dell'orario di lavoro, nello specifico nel periodo di fruizione delle ferie, di attività extraistituzionale riconducibile alla partecipazione a convegni e seminari.
22. L'art. 53, comma 7, del D.Lgs. n. 165 del 2001, nella formulazione vigente ratione temporis, prevede che i dipendenti pubblici non possono svolgere incarichi retribuiti che non siano stati conferiti o previamente autorizzati dall'amministrazione di appartenenza e che, ai fini dell'autorizzazione, l'amministrazione verifica l'insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitti di interessi. I successivi commi 8 e 9 disciplinano nello specifico il conferimento di incarichi retribuiti da parte di una pubblica amministrazione a dipendenti di altre amministrazioni pubbliche ed il conferimento di incarichi retribuiti da parte di enti pubblici economici o soggetti privati. L'art. 10 disciplina il procedimento per il rilascio dell'autorizzazione dell'amministrazione di appartenenza del dipendente, prescritta dagli articoli precedenti.
23. Tali disposizioni non trovano applicazione nel caso di conferimento degli incarichi rientranti nelle specifiche tipologie elencate dal comma 6, che esclude espressamente i compensi e le prestazioni per tali incarichi dalla nozione di “incarichi retribuiti” ai fini dell'obbligo di autorizzazione preventiva ai sensi dei commi 7, 8 e 9. Per tali tipologie di incarichi, tra i quali alla lett. c) è prevista la partecipazione a convegni e seminari, è previsto unicamente, dal comma 11, un obbligo di comunicazione successiva all'amministrazione di appartenenza dell'ammontare dei compensi erogati, a carico dei soggetti pubblici o privati che hanno conferito l'incarico – e non del dipendente
– nel termine di quindi giorni dall'erogazione del compenso. Per tali tipizzate categorie di incarichi, tenuto conto della loro natura, il legislatore ha quindi escluso a priori la configurabilità di un conflitto di interessi anche solo potenziale, alla cui valutazione è funzionalizzato il rilascio dell'autorizzazione, come reso palese dal disposto dell'art. 7.
24. Da tali rilievi è possibile trarre una prima conclusione. Se, ai sensi dell'art. 53, comma 6, lett. c), il dipendente pubblico non è tenuto a richiedere la preventiva autorizzazione dell'amministrazione di appartenenza per la partecipazione a convegni e seminari da cui derivi la percezione di compensi o altre prestazioni, a maggior ragione ciò deve valere quando, come nel caso di specie, tale partecipazione sia a titolo completamente gratuito. Nell'uno come nell'altro caso, infatti, in ragione della natura dell'incarico, è lo stesso legislatore ad escludere la possibilità che lo svolgimento di tale attività determini un conflitto di interessi con l'amministrazione di appartenenza. 25. Non coglie nel segno la tesi sostenuta dalla difesa erariale, secondo cui l'attività del ricorrente doveva essere preventivamente autorizzata dall'amministrazione resistente, e dunque a tal fine anche preventivamente comunicata alla stessa, ai sensi del comma 5 del più volte richiamato art. 53.
26. Tale comma stabilisce che “In ogni caso, il conferimento operato direttamente dall'amministrazione, nonché l'autorizzazione all'esercizio di incarichi che provengano da amministrazione pubblica diversa da quella di appartenenza, ovvero da società o persone fisiche, che svolgano attività d'impresa o commerciale, sono disposti dai rispettivi organi competenti secondo criteri oggettivi e predeterminati, che tengano conto della specifica professionalità, tali da escludere casi di incompatibilità, sia di diritto che di fatto, nell'interesse del buon andamento della pubblica amministrazione o situazioni di conflitto, anche potenziale, di interessi, che pregiudichino l'esercizio imparziale delle funzioni attribuite al dipendente”.
27. La disposizione, lungi dall'ampliare la portata dell'obbligo di autorizzazione preventiva, estendendolo anche al conferimento al dipendente pubblico di incarichi gratuiti da parte di altra amministrazione pubblica o da società o persone fisiche che svolgano attività d'impresa o commerciale, si limita a fissare la regola inderogabile (“in ogni caso”) secondo cui l'autorizzazione preventiva – nei casi in cui la stessa è prevista dai commi successivi sopra esaminati – così come il conferimento diretto dell'incarico da parte dell'amministrazione di appartenenza, devono avvenire sulla base di criteri oggettivi e predeterminati che siano idonei ad escludere sia situazioni di incompatibilità di fatto o di diritto sia situazioni anche potenziali di conflitto di interesse, a tutela del buon andamento e della imparzialità dell'amministrazione. Si tratta, dunque, di una norma conformativa dell'esercizio del potere autorizzatorio (e di conferimento degli incarichi), che non incide sul perimetro applicativo dell'obbligo di autorizzazione preventiva, la cui individuazione è operata dai commi successivi.
28. Tanto chiarito, occorre verificare se un obbligo di comunicazione preventiva all'amministrazione di appartenenza incombesse al ricorrente ai sensi dell'art. 6, comma 4, del Codice di comportamento dei dipendenti di , disposizione richiamata nel provvedimento di irrogazione della CP_1
sanzione.
29. La disposizione in questione, fatte salve le disposizioni dell'art. 53 del D.Lgs. n. 165 del 2001 in materia di autorizzazione, stabilisce che “per gli incarichi elencati al comma 6 del citato articolo, per i quali non è previsto l'obbligo di autorizzazione e la comunicazione dei compensi percepiti a qualsiasi titolo, il dipendente è tenuto, comunque, a comunicare all'Ufficio di competenza lo svolgimento dell'incarico”. La norma prevede dunque un obbligo del dipendente di comunicare al competente organo dell'amministrazione di appartenenza lo svolgimento di uno degli incarichi di cui al comma 6 dell'art. 53 del Testo unico del pubblico impiego.
30. Orbene, poiché sono richiamati gli incarichi elencati dal comma 6 dell'art. 53 del D.Lgs. n. 165 del 2001 e questi ultimi, ancorché sottratti all'obbligo di autorizzazione preventiva, sono pur sempre incarichi da cui deriva al dipendente pubblico la percezione di un compenso o di altra prestazione, tanto è vero che il successivo comma 11 impone al soggetto pubblico o privato che ha conferito l'incarico – ma non al dipendente pubblico beneficiario dell'incarico – di comunicare all'amministrazione di appartenenza del dipendente, entro quindici giorni dall'erogazione dei compensi, l'ammontare degli stessi, è evidente l'inapplicabilità al ricorrente del suddetto art. 6, comma 4, del Codice di comportamento dei dipendenti di , in quanto il lavoratore, per CP_1 la sua attività di partecipazione a convegni o seminari in India nell'ottobre 2019, non ha percepito alcun compenso, rimborso, o altra utilità
31. Un ulteriore obbligo di comunicazione è poi previsto dall'art. 5 del D.P.R. n. 62 del 2013, di approvazione del Regolamento recante il Codice di comportamento dei dipendenti pubblici, il quale prevede che “il dipendente comunica tempestivamente al responsabile dell'ufficio di appartenenza la propria adesione o appartenenza ad associazioni o organizzazioni, a prescindere dal loro carattere riservato o meno, i cui ambiti di interessi possano interferire con lo svolgimento dell'attività di ufficio”. Non vi è prova nella specie di alcuna adesione o appartenenza del ricorrente all'organizzazione SH ON, pertanto anche tale norma non può trovare applicazione nel caso in esame.
32. Non può poi ritenersi violato l'art. 59, comma 3, lett. b), del CCNL Funzioni Locali del 21.5.2018, che sanziona la “condotta non conforme a principi di correttezza verso superiori o altri dipendenti o nei confronti degli utenti o terzi” poiché, non avendo il ricorrente alcun obbligo di comunicazione preventiva (e neppure successiva) all'amministrazione convenuta dell'attività di cui si discorre, e neppure configurandosi per quanto sopra rilevato un conflitto di interessi anche solo potenziale con la medesima amministrazione, non può dirsi violato dal ricorrente alcun obbligo di correttezza del nei confronti dei propri superiori. 33. Per tali ragioni, stante l'assenza di rilievo disciplinare della condotta contestata al ricorrente, la sanzione del rimprovero scritto irrogata con il provvedimento del 14.2.2020 va dichiarata illegittima e annullata.
34. Il secondo provvedimento disciplinare scaturisce dalla contestazione di addebito del 21.1.2020
(doc. 9), con cui l'amministrazione convenuta ha avviato nei confronti del ricorrente, nelle more del primo procedimento disciplinare, un secondo procedimento, recante n. 34346/2020. Al ricorrente è stata contestata l'ulteriore presenza ad un convegno presso la in Ghana e Controparte_5
l'utilizzo in tale occasione nel nome dell'ente IO (oggi . Ad avviso dell'ente convenuto CP_1
tali condotte integrano la violazione dell'art. 4, comma 2, del Codice di comportamento dell'ente, ai sensi del quale “Il dipendente, nello svolgimento dell'attività di servizio, agisce rispettando le norme vigenti, le direttive e le regole organizzative interne, conformando la propria condotta ai principi di buon andamento e imparzialità dell'azione amministrativa e svolge i propri compiti nel rispetto della legge, perseguendo unicamente l'interesse pubblico senza abusare della posizione o dei poteri di cui
è titolare” e dell'art. 13 del medesimo Codice, il quale dispone che “Il dipendente nei rapporti privati
e nelle relazioni extra-lavorative, compresi i contesti sociali virtuali (forum, blog, social network, ecc.), ha l'obbligo di non menzionare la posizione che ricopre nell'amministrazione per ottenere indebite utilità, non deve assumere comportamenti che possano nuocere all'immagine e al prestigio dell'amministrazione, non deve denigrare in alcun modo l'operato dell'ufficio di appartenenza e dell'Ente, non deve mai divulgare notizie con l'intento di creare un danno all'amministrazione o un profitto personale”.
35. Anche tali addebiti sono infondati.
36. Nelle giustificazioni scritte rese nel procedimento (doc. 28 prod. ric.) il ricorrente ha ammesso di avere preso parte in Ghana, nel mese di novembre 2019, ad alcuni incontri organizzati dalla
[...]
e di avere fornito agli studenti in tale occasione informazioni dello stesso tenore di quelle CP_6
descritte nella memoria difensiva depositata nel primo procedimento disciplinare, concernenti il sistema universitario italiano, le università presenti nella regione che offrono corsi di studio, i CP_1 documenti necessari per l'iscrizione presso gli atenei italiani, i corsi e i programmi erogati dall'Università di Cassino e del , la città di Cassino con i suoi vantaggi per gli Parte_2 studenti, i requisiti per l'ammissione ai vari benefici erogati dalla , le sedi, i requisiti per CP_1 partecipare al bando unico benefici, i vari benefici offerti “Borsa di , Posto Alloggio, Servizio CP_1
Ristorazione e Premio di Laurea”, il calcolo del valore ISEE per i redditi stranieri, i documenti e l'iter burocratico per il rilascio del visto per motivi di studio. Tale attività, secondo quanto si legge nella memoria, è stata svolta nel medesimo periodo di ferie nel corso del quale il ricorrente si era recato in
India, ed infatti “nello stesso periodo trascorso in India, senza rientrare nel suo Paese di residenza, continuava le sue ferie in Ghana”.
37. Ciò posto, ai fini dell'esclusione della violazione degli obblighi di comunicazione e di autorizzazione preventiva per la partecipazione al convegno presso la in Ghana, Controparte_5
possono richiamarsi integralmente le considerazioni svolte in relazione al primo procedimento disciplinare.
38. Merita invece una disamina specifica la contestazione di avere utilizzato in tale occasione il nome dell'ente e la qualifica di funzionario pubblico per le borse di studio.
39. Nel volantino della prodotto dalla parte convenuta (doc. 7) figura, accanto Controparte_3
alla foto del ricorrente, la qualifica di “Resource Person Dott. , Persona_2
Italy. (in italiano, Esperto Dott. , Italia. Controparte_7 Parte_1 Persona_2
Funzionario per le borse di studio).
40. Il ricorrente ha fornito elementi probatori da cui può desumersi, con ragionevole probabilità, che la rappresentazione nel volantino in questione della foto del medesimo ricorrente e della qualifica sopra riportata, in occasione del convegno in Ghana nel novembre 2019, sia il frutto di una unilaterale condotta della non autorizzata dal ricorrente, avvenuta dunque a sua insaputa e Controparte_3
senza il suo consenso.
41. Nella mail inviata dalla al ricorrente in data 21.1.2020 (doc. 11 prod. ric.), in Controparte_3
riscontro alla diffida del primo a cancellare dalla pagina facebook un annuncio con la propria foto, il nome e i propri dati identificativi e a fornire spiegazioni in merito a dove fossero state reperite la foto e i dati (doc. 10 prod. ric.), la predetta organizzazione ha così risposto: “We are sorry that we did not inform you that we use your picture and your details to advertise our seminar, we are going to cancel it and sorry again. We have got your picture and the details from the seminars you have done in
Ghana in 2017” (in italiano: “Ci scusiamo di non averla informata di avere usato la sua foto e i suoi dati per pubblicizzare il nostro seminario, provvederemo a cancellarli, scusandoci di nuovo. Siamo venuti in possesso della sua foto e dei suoi dati dai seminari che lei ha tenuto in Ghana nel 2017”). 42. Deve allora ritenersi che, verosimilmente, lo stesso sia avvenuto per il volantino che pubblicizzava il convegno, vale a dire che la abbia di propria iniziativa e senza il consenso del Controparte_3
ricorrente confezionato il volantino inserendovi la foto del ricorrente con la sua qualifica lavorativa, attingendo a dati di cui era già in possesso per avere il sig. già in passato, nel 2017, Parte_1
partecipato a seminari in Ghana su medesime tematiche, mai sfociati in un procedimento disciplinare e non oggetto degli addebiti di cui si discute nel presente giudizio, dunque del tutto irrilevanti ai fini della verifica di fondatezza degli stessi, contrariamente a quanto prospettato dalla difesa erariale, che nella memoria difensiva tenta di valorizzare la preesistenza di un rapporto negoziale tra il ricorrente e la predetta società risalente appunto al 2017, senza però fornirne la prova di sussistenza e permanenza attuale.
43. Tale conclusione trova conforto in ulteriori elementi indiziari che, unitamente alla mail citata, integrano a parere di questo giudice lo standard probatorio di gravità, precisione e concordanza delle presunzioni ex art. 2729 cod. civ.
44. All'epoca del convegno di cui si discute il ricorrente non era più addetto all'area borse di studio, bensì al servizio mense universitarie e la vecchia denominazione dell'ente convenuto “IO” era ormai sostituita da quella attuale . Tali circostanze pacifiche avvalorano l'assunto che la CP_1 riproduzione nel volantino del nome dell'ente convenuto ” e della posizione in Persona_2
esso ricoperta dal ricorrente di “Scholarship officer” sia stata operata dalla Controparte_3
all'insaputa e senza il consenso del ricorrente – che non avrebbe avuto motivo di comunicare o avallare l'utilizzo di dati non aggiornati, ormai obsoleti – bensì in via del tutto unilaterale, attingendo, proprio come spiegato nella mail sopra citata, da informazioni risalenti al 2017 e acquisite all'epoca in occasione della partecipazione del ricorrente ad analoghe iniziative promosse dell'organizzazione.
45. Né è possibile desumere – come prospettato dalla difesa erariale – l'intenzione del ricorrente di accreditarsi agli occhi della predetta società come funzionario pubblico per le borse di studio dal
“Progetto illustrativo” trasmesso dal sig. in data 5.12.2017, all'allora commissario Parte_1 straordinario dell'ente (doc. 8 prod. res.), posto che il citato documento afferisce ad una proposta progettuale relativa al 2017 di cui non vi è prova di effettiva realizzazione nei termini prospettati e che non è suscettibile di valorizzazione in chiave di prova dell'elemento intenzionale in relazione a fatti successivi, risalenti a ben due anni dopo. 46. Pertanto, anche sotto il profilo dell'utilizzo della denominazione dell'ente convenuto e del ruolo in essa rivestito dal ricorrente, non può addebitarsi a quest'ultimo alcuna violazione delle disposizioni sopra citate. Va peraltro rilevato che l'amministrazione non ha neppure fornito la prova degli ulteriori elementi costitutivi dell'illecito disciplinare contestato, vale a dire che dall'utilizzo del nome dell'ente e della posizione ricoperta dal dipendente siano derivati o indebite utilità per il lavoratore, o un nocumento all'immagine e al prestigio dell'amministrazione o la denigrazione dell'operato dell'ufficio di appartenenza o ancora la divulgazione di notizie con l'intento di arrecare un danno all'amministrazione o di conseguire un profitto.
47. Per tali ragioni, la sanzione del rimprovero scritto irrogata con il provvedimento del 21.4.2020 va dichiarata illegittima a annullata.
48. Le spese processuali sono poste, secondo soccombenza, a carico della parte convenuta e liquidate in favore del difensore del ricorrente, dichiaratosi antistatario ex art. 93 c.p.c., nella misura indicata in dispositivo ai sensi dell'art. 4 del D.M. n. 55 del 2014, con applicazione dei parametri medi per le fasi di studio e introduttiva e minimi per la fase decisionale, cause di lavoro, valore indeterminabile, complessità bassa
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, così provvede:
− accerta e dichiara l'illegittimità delle sanzioni del rimprovero scritto irrogate dalla parte convenuta al ricorrente con provvedimenti del 14.2.2020 e del 21.4.2020 e, per l'effetto, le annulla;
− condanna la parte convenuta al pagamento delle spese processuali in favore del difensore antistatario del ricorrente, liquidandole in euro 5.912,00, oltre rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15 per cento, CPA, IVA.
Cassino, data del deposito telematico
Il Giudice
Raffaele Iannucci
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Cassino
Sezione Lavoro
Il Tribunale di Cassino in funzione di Giudice del lavoro, nella persona del dott. Raffaele Iannucci, all'esito della trattazione cartolare ex art. 127-ter c.p.c. dell'11 dicembre 2024 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa in materia di lavoro iscritta al n.r.g. 2179/2021 promossa da
, rappresentato e difeso dall'Avv. Tommaso MARCHESE come da procura Parte_1
in atti, elettivamente domiciliato presso il domicilio digitale dello stesso
Email_1
- ricorrente
CO
E_
, in persona del legale rappresentante pro tempore,
[...] rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliato ex lege in Roma, Via dei
Portoghesi n. 12
- resistente
Oggetto: impugnazione sanzioni disciplinari conservative – pubblico impiego contrattualizzato
Conclusioni: come rassegnate nei rispettivi atti di costituzione SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con ricorso ex art. 414 c.p.c., depositato il 18.11.2021 e ritualmente notificato, Parte_1
espone di essere stato assunto con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato del
24.12.2001 alle dipendenze dell' E_
, sede di Cassino, nel profilo professionale di istruttore amministrativo,
[...]
categoria C;
di essere, all'epoca delle sanzioni disciplinari impugnate e ancora attualmente addetto al servizio mense universitarie;
di avere ricevuto, in data 18.12.2019, una contestazione disciplinare per lo svolgimento di un'attività di consulenza in India, con presumibile coinvolgimento nelle attività della SH ON, utilizzando la propria qualifica per conto dell'amministrazione convenuta, senza averne preventivamente dato comunicazione alla predetta amministrazione per il rilascio della prescritta autorizzazione e così determinando una situazione anche solo potenziale di conflitto di interessi con l'ente di appartenenza;
di avere esposto le proprie osservazioni in sede di audizione Cont orale;
che il presidente dell' , all'esito dell'audizione, disponeva un supplemento di indagine, richiedendo informazioni al dirigente e al responsabile della posizione organizzativa del
[...]
, nonché all'ex direttore generale dell'ente; che il presidente Parte_2
Cont dell' , acquisite tali informazioni, ritenutele non in linea con quanto dichiarato dal ricorrente nel contraddittorio, chiedeva a quest'ultimo di inviare una relazione dettagliata in merito alla attività svolta con la SH ON o altri organismi esteri;
di avere quindi chiarito ulteriormente i termini della vicenda, depositando nel procedimento una memoria scritta, con cui veniva negato ogni addebito;
di essere stato sanzionato con provvedimento del 14.2.2020 di irrogazione del rimprovero scritto per la violazione dell'art. 59, comma 3, lett. b), del CCNL Funzioni Locali e dell'art. 6, comma
4, del Codice di comportamento dell'ente; di avere ricevuto, in data 23.12.2019, una mail del dirigente dell'area 2 “risorse umane” con cui questi lo informava di essere venuto a conoscenza che il ricorrente era in procinto di intraprendere altra attività di consulenza all'estero e gli chiedeva di astenersene;
di avere riscontrato tale mail rappresentando di essere in ferie, di non essere impegnato nello svolgimento di alcuna attività all'estero e chiedendo di comunicargli la fonte delle false informazioni sul proprio conto;
di avere ricevuto in risposta l'invio di un volantino pubblicitario della società
[...]
del Ghana sul quale erano riportati volto e nome del ricorrente e la denominazione CP_3
IO, con indicazione della data del seminario 2.11.2019; di avere ricevuto, in data 11.2.2020, una contestazione disciplinare per la violazione degli artt. 4, comma 2, e 13 del Codice di comportamento dell'ente, in ragione dell'asserita attività di consulenza che lo stesso avrebbe svolto nel convegno presso la in Ghana;
di avere presentato una dettagliata memoria Controparte_3
difensiva e ribadito le proprie difese in sede di audizione orale, negando ogni addebito;
di essere stato sanzionato con provvedimento del 21.4.2020 di irrogazione del rimprovero scritto, pur dando atto l'amministrazione convenuta di non essere stata nelle condizioni di poter affermare la percezione da parte del ricorrente di un eventuale compenso o rimborso spese o qualsivoglia altra utilità per lo svolgimento di detta attività in paesi stranieri;
di non avere ottenuto per gli anni 2019 e 2020 il premio di eccellenza ex art. 69 del CCNL Funzioni Locali del 21.5.2018 a causa delle sanzioni irrogate.
2. Tanto premesso, il ricorrente deduce l'illegittimità delle sanzioni disciplinari irrogate per insussistenza dei fatti contestati e comunque per l'irrilevanza disciplinare degli stessi, avuto riguardo alla disciplina di cui all'art. 53, commi 6 e 7, del D.Lgs. n. 165 del 2001 e dell'art. 6, comma 4, del
Codice di comportamento dell'ente convenuto. Evidenzia l'insussistenza nella specie di qualsivoglia obbligo di comunicazione e autorizzazione per avere svolto all'estero un'attività puramente informativa a titolo completamente gratuito. Precisa di avere comunque in precedenza informato della suddetta attività, già svolta all'estero negli anni 2017 e 2018, i vertici dell'amministrazione, in particolare l'ex direttore generale dell'ente, il responsabile della posizione organizzativa del presidio
, l'allora commissario pro tempore dell'ente. Osserva che l'attività in Parte_2 questione è stata svolta nel periodo di ferie, è stata foriera di soli vantaggi per l'ente, non ha comportato divulgazione di informazioni riservate ma di pubblico dominio perché contenute nelle guide dello studente dell'Università di Cassino e nei bandi per i benefici con CP_1 conseguente inconfigurabilità di un conflitto anche solo potenziale di interessi con l'amministrazione di appartenenza.
3. L'attore deduce inoltre il difetto dell'elemento soggettivo, in ragione del legittimo affidamento riposto sulla neutralità dell'attività svolta all'estero e sulla non necessità dell'acquisizione di una specifica autorizzazione, ingenerato dal consenso espresso dai vertici dell'ente allo svolgimento di analoghe iniziative nell'anno 2017, da cui l'assoluta buona fede del ricorrente e la non imputabilità dell'infrazione contestata neppure a titolo di colpa.
4. Con riferimento al secondo procedimento disciplinare e all'ivi contestato utilizzo indebito del nome dell'amministrazione di appartenenza e della posizione ricoperta nella stessa, il ricorrente deduce inoltre di non avere mai autorizzato la del Ghana all'utilizzo della (vecchia) Controparte_3 denominazione dell'ente convenuto e dei propri dati identificativi, fatti per i quali presentava denuncia nei confronti della predetta società.
5. Il lavoratore sostiene inoltre la violazione dell'art. 4, comma 3, del Regolamento per l'applicazione delle sanzioni disciplinari adottato dal commissario per la gestione straordinaria con decreto n. 1 del
19.1.2009, norma che avrebbe imposto la valorizzazione della continuità delle condotte poste in essere dal ricorrente e la confluenza delle stesse in un unico procedimento disciplinare, senza duplicazione delle sanzioni, ma con irrogazione di un'unica sanzione in ragione del vincolo della
“continuazione” tra gli illeciti.
6. Infine l'attore lamenta la violazione principio di proporzionalità tra infrazione e sanzione, anche alla luce del legittimo affidamento riposto nella correttezza del proprio operato.
7. Alla luce di quanto esposto, dedotto ed argomentato, il ricorrente chiede al giudice adito l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
a) accertare e dichiarare l'illegittimità e/o la nullità della sanzione disciplinare del rimprovero scritto comminata dall'Ufficio Procedimenti Disciplinari della DiSCo Lazio al Dott. Pt_1 [...]
tramite provvedimento del 14.2.2020, Prot. n. 0127976/20/RP01/Clas. IV.2, relativo al Pt_1
procedimento disciplinare n. 55227/2019, nonché, ove occorrer possa, della contestazione di addebito del 18.11.2019, Prot. n. 0055227/19/RP01 Clas. IV.9, del Verbale n. 1 del 19.12.2019, delle
Note del 20.12.2019, Prot. 0058345/19, Prot. 0058347/19, Prot. 0058348/19 e della Nota del
20.1.2020, Prot. 0030064/20 e di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale, con ogni conseguenza di legge;
b) accertare e dichiarare l'illegittimità e/o la nullità della sanzione disciplinare del rimprovero scritto comminata dall' al Dott. Controparte_4 Parte_1
tramite provvedimento del 21.4.2020, Prot. n. 0149813/20/RP01/Clas. IV.9, relativo al procedimento disciplinare n. 34346/20, nonché, ove occorrer possa, della contestazione di addebito del 21.1.2020,
Prot. n. 0034346/20/RP01/Clas. IV.2 e del 11.2.2020, Prot. n. 0126246/20/RP01/Clas IV, della Nota del 10.3.2020, Prot. n. 0148673/20/RP01/Clas. IV e del Verbale di audizione n. 1 del 16.3.2020, e di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale, con ogni conseguenza di legge.
8. Instaurato ritualmente il contraddittorio, si è costituito in giudizio l'
[...]
, chiedendo di rigettare l'avverso ricorso E_
in quanto inammissibile e infondato.
9. L'amministrazione convenuta eccepisce che l'attività di consulenza o collaborazione svolta all'estero dal ricorrente necessitava della preventiva autorizzazione dell'amministrazione di appartenenza ai sensi dell'art. 53, comma 5, D.Lgs. n. 165 del 2001, disposizione applicabile anche agli incarichi non retribuiti, mentre nella specie alcuna comunicazione è stata data ed alcuna autorizzazione richiesta agli organi gestionali dell'amministrazione convenuta. Evidenzia che le attività di consulenza svolte all'estero dal ricorrente su come conseguire i benefici dell'ente CP_1
con la spendita della – non più sussistente – qualifica di funzionario pubblico per le borse di studio, come indicato nei volantini pubblicitari e come corrispondente alle reali intenzioni del sig. Parte_1 secondo quanto emerge dal “Progetto illustrativo” trasmesso dallo stesso in data 5.12.2017 all'allora commissario straordinario dell'ente, determinano una situazione reale di conflitto di interessi con l'amministrazione convenuta. Sostiene l'inverosimiglianza della circostanza che i volantini in questione della SH ON siano stati prodotti all'insaputa del ricorrente, non essendo credibile che per circa tre anni lo stesso sia stato costantemente vittima di raggiri e abusi nell'utilizzo delle sue foto e dei suoi profili professionali. Con riferimento al secondo procedimento disciplinare fa rilevare altresì che il rapporto negoziale con la con utilizzo dell'immagine del lavoratore Controparte_3
e della sua qualifica quale pubblico funzionario per le borse di studio, risale al 2017 e dunque a nulla rileva che il lavoratore, all'indomani della seconda contestazione disciplinare, abbia richiesto alla società di rimuovere il volantino dalla pagina facebook.
10. La causa, istruita documentalmente, previa concessione alle parti di un termine per note difensive
è stata decisa come in dispositivo all'esito della trattazione cartolare ex art. 127-ter c.p.c. dell'11 dicembre 2024.
MOTIVI DELLA DECISIONE
11. Il ricorrente ha impugnato due sanzioni disciplinari conservative, nello specifico il rimprovero scritto, irrogate dall'amministrazione convenuta, la prima con provvedimento del 14.2.2020 (doc. 1 prod. ric.) e la seconda con provvedimento del 21.4.2020 (doc. 8 prod. ric.).
12. Il primo provvedimento scaturisce dalla contestazione di addebito del 18.11.2019, comunicata al dipendente il 18.12.2019 (doc. 2 prod. ric.), con cui è stato avviato il procedimento disciplinare n.
55227/2019. Al ricorrente è stato contestato lo svolgimento di un'attività di consulenza in India, con presumibile coinvolgimento in attività svolte dalla SH ON, utilizzando la propria qualifica per conto dell'ente convenuto, senza preventivamente darne comunicazione a quest'ultimo e determinando così una potenziale situazione di conflitto di interessi che l'amministrazione non è stata posta in condizione di valutare per il rilascio della prescritta autorizzazione. Si legge nella lettera di contestazione che la condotta ascritta al dipendente integra la violazione dell'art. 57, comma 1, D.Lgs.
n. 165 del 2001 (obbligo del dipendente pubblico di rispettare i principi di buon andamento e imparzialità dell'attività amministrativa, anteponendo il rispetto della legge e l'interesse pubblico agli interessi privati propri e altrui), dell'art. 4, commi 2 (“Il dipendente, nello svolgimento dell'attività di servizio, agisce rispettando le norme vigenti, le direttive e le regole organizzative interne, conformando la propria condotta ai principi di buon andamento e imparzialità dell'azione amministrativa e svolge i propri compiti nel rispetto della legge, perseguendo unicamente l'interesse pubblico senza abusare della posizione o dei poteri di cui è titolare”), 3 (“I rapporti con i portatori di interessi sono improntati a canoni di trasparenza, correttezza, lealtà, equità, reciproco rispetto, pubblicità e imparzialità, rispettando l'obbligo di astensione in caso di conflitto di interessi anche potenziale”) , 4 (“Il dipendente evita di tenere comportamenti che, anche se apparentemente di scarsa rilevanza, arrecano danno all'immagine di e siano indice di mancanza di rispetto per i CP_1
colleghi, gli utenti e i visitatori. Evita, altresì, situazioni o comportamenti che possano ostacolare il corretto adempimento dei compiti”) e 5 (“È fatto divieto al dipendente l'utilizzo, a fini privati, delle informazioni di cui dispone per ragioni di ufficio”) nonché dell'art. 6, comma 4 (“Fatte salve le disposizioni dell'art. 53 del d.lgs. n. 165/2001 in materia di autorizzazione, per gli incarichi elencati al comma 6 del citato articolo, per i quali non è previsto l'obbligo di autorizzazione e la comunicazione dei compensi percepiti a qualsiasi titolo, il dipendente è tenuto, comunque, a comunicare all'Ufficio di competenza lo svolgimento dell'incarico”) del Codice di comportamento dell'ente (doc. 34 prod. ric.).
13. L'ente, all'esito degli approfondimenti istruttori successivamente compiuti e dei chiarimenti forniti dall'attore nel procedimento, in sede di irrogazione della sanzione del rimprovero scritto ha delimitato i fatti addebitati alla sola omessa comunicazione dell'attività in contestazione – quand'anche svolta a titolo di mero hobby e per dare impulso alla propria preparazione universitaria
– agli organi gestionali dell'ente deputati ex lege a verificare se, a tutela del buon andamento dell'organizzazione, l'esercizio di queste attività avrebbe potuto, anche solo potenzialmente, determinare un conflitto di interessi o una interferenza con l'attività istituzionale di e CP_1 con le esigenze di servizio dell'area di assegnazione del dipendente, tenuto conto della circostanza dell'apparizione del ricorrente sui mass media locali e su volantini pubblicitari. L'ente ha quindi ritenuto violati l'art. 59, comma 3, lett. b) del CCNL Funzioni Locali del 21.5.2018 (doc. 35 prod. ric.), che prevede la sanzione conservativa dal rimprovero verbale alla multa di importo pari a quattro ore di retribuzione per la “condotta non conforme a principi di correttezza verso superiori…”, e l'art. 6, comma 4, del Codice di comportamento dell'ente, che prevede l'obbligo del dipendente di comunicare all'ufficio di competenza l'incarico rientrante tra quelli di cui all'art. 53, comma 6, del
D.Lgs. n. 165 del 2001.
14. Il sindacato di questo giudice, in relazione al primo procedimento disciplinare, deve ritenersi pertanto circoscritto a tale ultimo addebito, come delimitato dalla medesima amministrazione convenuta nel provvedimento di irrogazione del primo provvedimento disciplinare.
15. L'addebito è infondato.
16. Tra le parti è rimasto incontestato che il ricorrente è stato assunto con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato del 24.12.2001 alle dipendenze dell'
[...]
, sede di Cassino, nel profilo E_ professionale di Istruttore Amministrativo di categoria C, all'epoca dei fatti contestati ed ancora attualmente addetto al servizio mense universitarie.
17. La contestazione di addebito che ha dato avvio al primo procedimento disciplinare è scaturita dalla ricezione, in data 16.10.2019, di una mail di uno studente indiano, , con cui Persona_1 venivano richieste all'ente convenuto informazioni in merito agli incontri sulle borse di studio tenuti da tale “Sig. impiegato Lazio del Dipartimento delle borse di studio” in occasione di un suo Pt_1
viaggio in India, in diverse località del Paese, ed in particolare se tali incontri fossero o meno ufficiali e riconducibili all'ente (doc. 14 prod. ric.). CP_1
18. Posto che in tema di provvedimenti disciplinari, a fronte della contestazione circa la fondatezza degli addebiti, è onere del datore di lavoro dimostrarne la sussistenza (ex plurimis, Cass. civ. n.
5284/2017), gli unici fatti materiali che possono ritenersi accertati sono quelli ammessi dallo stesso ricorrente in sede di audizione orale e nella memoria scritta presentata nel corso del primo procedimento disciplinare (doc. 22 prod. ric.). Questi, nel mese di ottobre 2019, durante la fruizione di un periodo di ferie, ha partecipato in India ad alcuni incontri di orientamento organizzati dalla
Vidash ON, in occasione dei quali ha illustrato agli studenti indiani il sistema universitario italiano, le università presenti nella regione che offrono corsi di studio, i documenti necessari CP_1 per l'iscrizione presso gli atenei italiani, i corsi e i programmi erogati dall'Università di Cassino e del
, la città di Cassino con i suoi vantaggi per gli studenti, i requisiti per l'ammissione Parte_2
ai vari benefici erogati dalla , le sedi, i requisiti per partecipare al bando unico benefici, CP_1
i vari benefici offerti “Borsa di Studio, Posto Alloggio, Servizio Ristorazione e Premio di Laurea”, il calcolo del valore ISEE per i redditi stranieri, i documenti e l'iter burocratico per il rilascio del visto per motivi di studio.
19. L'amministrazione convenuta non ha provato che per l'attività in questione il ricorrente ha percepito compensi o rimborsi o altre utilità né ciò si desume in alcun modo dai documenti versati in atti. Neppure può ritenersi, anche solo in via presuntiva, che lo svolgimento di tali attività abbia determinato una situazione attuale o potenziale di conflitto di interessi del ricorrente con l'amministrazione di appartenenza, considerato che quest'ultima non ha provato che il sig. Parte_1
ha tratto qualche personale utilità patrimoniale o indebito vantaggio da tale attività, né che ha divulgato informazioni riservate di cui era a conoscenza in virtù della sua posizione professionale e che non fossero già di pubblico dominio perché contenute nel bando annuale dei benefici CP_1
, nelle guide dello studente redatte dalla Università di Cassino o presenti nei siti internet, né che
[...] tale attività ha determinato una interferenza purchessia con l'attività istituzionale di e CP_1 con le esigenze di servizio dell'area di assegnazione del dipendente, atteso che, oltre a quanto sopra rilevato, la stessa è stata svolta nel periodo di fruizione delle ferie e aveva ad oggetto informazioni
(come accedere ai benefici ) non afferenti all'area di assegnazione del ricorrente presso CP_1
l'ente convenuto, vale a dire il servizio mense universitarie.
20. Ciò posto, occorre stabilire se comunque il ricorrente fosse tenuto a comunicare preventivamente all'amministrazione di appartenenza lo svolgimento di tale attività, vertendo l'addebito, così come circoscritto dall'ente convenuto nel provvedimento di irrogazione della sanzione del 14.2.2020, unicamente sulla omessa comunicazione preventiva agli organi di governo dell'ente, come reso anche evidente dal richiamo dei soli artt. 59, comma 3, lett. b) del CCNL Funzioni Locali e dell'art. 6, comma 4, del Codice di comportamento dell'ente. Resta invece estraneo al più limitato perimetro di siffatta contestazione, rispetto agli addebiti iniziali, l'utilizzo della qualifica di “Lazio officer scholarship department” accanto alla foto del ricorrente nei volantini riferibili alla SH ON
(all.ti 5 e 6 prod. res.), ragione per cui non rileva in questa sede ed in relazione a tale primo procedimento disciplinare accertare se l'utilizzo della foto e della suddetta qualifica nel volantino sia avvenuto o meno con il consenso del ricorrente.
21. Orbene, ritiene questo giudice che dalla normativa di rango primario, da quella contrattuale collettiva e dal Codice di comportamento dell'ente non si evinca alcun obbligo del dipendente di comunicare preventivamente all'amministrazione di appartenenza lo svolgimento occasionale, a titolo completamente gratuito e al di fuori dell'orario di lavoro, nello specifico nel periodo di fruizione delle ferie, di attività extraistituzionale riconducibile alla partecipazione a convegni e seminari.
22. L'art. 53, comma 7, del D.Lgs. n. 165 del 2001, nella formulazione vigente ratione temporis, prevede che i dipendenti pubblici non possono svolgere incarichi retribuiti che non siano stati conferiti o previamente autorizzati dall'amministrazione di appartenenza e che, ai fini dell'autorizzazione, l'amministrazione verifica l'insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitti di interessi. I successivi commi 8 e 9 disciplinano nello specifico il conferimento di incarichi retribuiti da parte di una pubblica amministrazione a dipendenti di altre amministrazioni pubbliche ed il conferimento di incarichi retribuiti da parte di enti pubblici economici o soggetti privati. L'art. 10 disciplina il procedimento per il rilascio dell'autorizzazione dell'amministrazione di appartenenza del dipendente, prescritta dagli articoli precedenti.
23. Tali disposizioni non trovano applicazione nel caso di conferimento degli incarichi rientranti nelle specifiche tipologie elencate dal comma 6, che esclude espressamente i compensi e le prestazioni per tali incarichi dalla nozione di “incarichi retribuiti” ai fini dell'obbligo di autorizzazione preventiva ai sensi dei commi 7, 8 e 9. Per tali tipologie di incarichi, tra i quali alla lett. c) è prevista la partecipazione a convegni e seminari, è previsto unicamente, dal comma 11, un obbligo di comunicazione successiva all'amministrazione di appartenenza dell'ammontare dei compensi erogati, a carico dei soggetti pubblici o privati che hanno conferito l'incarico – e non del dipendente
– nel termine di quindi giorni dall'erogazione del compenso. Per tali tipizzate categorie di incarichi, tenuto conto della loro natura, il legislatore ha quindi escluso a priori la configurabilità di un conflitto di interessi anche solo potenziale, alla cui valutazione è funzionalizzato il rilascio dell'autorizzazione, come reso palese dal disposto dell'art. 7.
24. Da tali rilievi è possibile trarre una prima conclusione. Se, ai sensi dell'art. 53, comma 6, lett. c), il dipendente pubblico non è tenuto a richiedere la preventiva autorizzazione dell'amministrazione di appartenenza per la partecipazione a convegni e seminari da cui derivi la percezione di compensi o altre prestazioni, a maggior ragione ciò deve valere quando, come nel caso di specie, tale partecipazione sia a titolo completamente gratuito. Nell'uno come nell'altro caso, infatti, in ragione della natura dell'incarico, è lo stesso legislatore ad escludere la possibilità che lo svolgimento di tale attività determini un conflitto di interessi con l'amministrazione di appartenenza. 25. Non coglie nel segno la tesi sostenuta dalla difesa erariale, secondo cui l'attività del ricorrente doveva essere preventivamente autorizzata dall'amministrazione resistente, e dunque a tal fine anche preventivamente comunicata alla stessa, ai sensi del comma 5 del più volte richiamato art. 53.
26. Tale comma stabilisce che “In ogni caso, il conferimento operato direttamente dall'amministrazione, nonché l'autorizzazione all'esercizio di incarichi che provengano da amministrazione pubblica diversa da quella di appartenenza, ovvero da società o persone fisiche, che svolgano attività d'impresa o commerciale, sono disposti dai rispettivi organi competenti secondo criteri oggettivi e predeterminati, che tengano conto della specifica professionalità, tali da escludere casi di incompatibilità, sia di diritto che di fatto, nell'interesse del buon andamento della pubblica amministrazione o situazioni di conflitto, anche potenziale, di interessi, che pregiudichino l'esercizio imparziale delle funzioni attribuite al dipendente”.
27. La disposizione, lungi dall'ampliare la portata dell'obbligo di autorizzazione preventiva, estendendolo anche al conferimento al dipendente pubblico di incarichi gratuiti da parte di altra amministrazione pubblica o da società o persone fisiche che svolgano attività d'impresa o commerciale, si limita a fissare la regola inderogabile (“in ogni caso”) secondo cui l'autorizzazione preventiva – nei casi in cui la stessa è prevista dai commi successivi sopra esaminati – così come il conferimento diretto dell'incarico da parte dell'amministrazione di appartenenza, devono avvenire sulla base di criteri oggettivi e predeterminati che siano idonei ad escludere sia situazioni di incompatibilità di fatto o di diritto sia situazioni anche potenziali di conflitto di interesse, a tutela del buon andamento e della imparzialità dell'amministrazione. Si tratta, dunque, di una norma conformativa dell'esercizio del potere autorizzatorio (e di conferimento degli incarichi), che non incide sul perimetro applicativo dell'obbligo di autorizzazione preventiva, la cui individuazione è operata dai commi successivi.
28. Tanto chiarito, occorre verificare se un obbligo di comunicazione preventiva all'amministrazione di appartenenza incombesse al ricorrente ai sensi dell'art. 6, comma 4, del Codice di comportamento dei dipendenti di , disposizione richiamata nel provvedimento di irrogazione della CP_1
sanzione.
29. La disposizione in questione, fatte salve le disposizioni dell'art. 53 del D.Lgs. n. 165 del 2001 in materia di autorizzazione, stabilisce che “per gli incarichi elencati al comma 6 del citato articolo, per i quali non è previsto l'obbligo di autorizzazione e la comunicazione dei compensi percepiti a qualsiasi titolo, il dipendente è tenuto, comunque, a comunicare all'Ufficio di competenza lo svolgimento dell'incarico”. La norma prevede dunque un obbligo del dipendente di comunicare al competente organo dell'amministrazione di appartenenza lo svolgimento di uno degli incarichi di cui al comma 6 dell'art. 53 del Testo unico del pubblico impiego.
30. Orbene, poiché sono richiamati gli incarichi elencati dal comma 6 dell'art. 53 del D.Lgs. n. 165 del 2001 e questi ultimi, ancorché sottratti all'obbligo di autorizzazione preventiva, sono pur sempre incarichi da cui deriva al dipendente pubblico la percezione di un compenso o di altra prestazione, tanto è vero che il successivo comma 11 impone al soggetto pubblico o privato che ha conferito l'incarico – ma non al dipendente pubblico beneficiario dell'incarico – di comunicare all'amministrazione di appartenenza del dipendente, entro quindici giorni dall'erogazione dei compensi, l'ammontare degli stessi, è evidente l'inapplicabilità al ricorrente del suddetto art. 6, comma 4, del Codice di comportamento dei dipendenti di , in quanto il lavoratore, per CP_1 la sua attività di partecipazione a convegni o seminari in India nell'ottobre 2019, non ha percepito alcun compenso, rimborso, o altra utilità
31. Un ulteriore obbligo di comunicazione è poi previsto dall'art. 5 del D.P.R. n. 62 del 2013, di approvazione del Regolamento recante il Codice di comportamento dei dipendenti pubblici, il quale prevede che “il dipendente comunica tempestivamente al responsabile dell'ufficio di appartenenza la propria adesione o appartenenza ad associazioni o organizzazioni, a prescindere dal loro carattere riservato o meno, i cui ambiti di interessi possano interferire con lo svolgimento dell'attività di ufficio”. Non vi è prova nella specie di alcuna adesione o appartenenza del ricorrente all'organizzazione SH ON, pertanto anche tale norma non può trovare applicazione nel caso in esame.
32. Non può poi ritenersi violato l'art. 59, comma 3, lett. b), del CCNL Funzioni Locali del 21.5.2018, che sanziona la “condotta non conforme a principi di correttezza verso superiori o altri dipendenti o nei confronti degli utenti o terzi” poiché, non avendo il ricorrente alcun obbligo di comunicazione preventiva (e neppure successiva) all'amministrazione convenuta dell'attività di cui si discorre, e neppure configurandosi per quanto sopra rilevato un conflitto di interessi anche solo potenziale con la medesima amministrazione, non può dirsi violato dal ricorrente alcun obbligo di correttezza del nei confronti dei propri superiori. 33. Per tali ragioni, stante l'assenza di rilievo disciplinare della condotta contestata al ricorrente, la sanzione del rimprovero scritto irrogata con il provvedimento del 14.2.2020 va dichiarata illegittima e annullata.
34. Il secondo provvedimento disciplinare scaturisce dalla contestazione di addebito del 21.1.2020
(doc. 9), con cui l'amministrazione convenuta ha avviato nei confronti del ricorrente, nelle more del primo procedimento disciplinare, un secondo procedimento, recante n. 34346/2020. Al ricorrente è stata contestata l'ulteriore presenza ad un convegno presso la in Ghana e Controparte_5
l'utilizzo in tale occasione nel nome dell'ente IO (oggi . Ad avviso dell'ente convenuto CP_1
tali condotte integrano la violazione dell'art. 4, comma 2, del Codice di comportamento dell'ente, ai sensi del quale “Il dipendente, nello svolgimento dell'attività di servizio, agisce rispettando le norme vigenti, le direttive e le regole organizzative interne, conformando la propria condotta ai principi di buon andamento e imparzialità dell'azione amministrativa e svolge i propri compiti nel rispetto della legge, perseguendo unicamente l'interesse pubblico senza abusare della posizione o dei poteri di cui
è titolare” e dell'art. 13 del medesimo Codice, il quale dispone che “Il dipendente nei rapporti privati
e nelle relazioni extra-lavorative, compresi i contesti sociali virtuali (forum, blog, social network, ecc.), ha l'obbligo di non menzionare la posizione che ricopre nell'amministrazione per ottenere indebite utilità, non deve assumere comportamenti che possano nuocere all'immagine e al prestigio dell'amministrazione, non deve denigrare in alcun modo l'operato dell'ufficio di appartenenza e dell'Ente, non deve mai divulgare notizie con l'intento di creare un danno all'amministrazione o un profitto personale”.
35. Anche tali addebiti sono infondati.
36. Nelle giustificazioni scritte rese nel procedimento (doc. 28 prod. ric.) il ricorrente ha ammesso di avere preso parte in Ghana, nel mese di novembre 2019, ad alcuni incontri organizzati dalla
[...]
e di avere fornito agli studenti in tale occasione informazioni dello stesso tenore di quelle CP_6
descritte nella memoria difensiva depositata nel primo procedimento disciplinare, concernenti il sistema universitario italiano, le università presenti nella regione che offrono corsi di studio, i CP_1 documenti necessari per l'iscrizione presso gli atenei italiani, i corsi e i programmi erogati dall'Università di Cassino e del , la città di Cassino con i suoi vantaggi per gli Parte_2 studenti, i requisiti per l'ammissione ai vari benefici erogati dalla , le sedi, i requisiti per CP_1 partecipare al bando unico benefici, i vari benefici offerti “Borsa di , Posto Alloggio, Servizio CP_1
Ristorazione e Premio di Laurea”, il calcolo del valore ISEE per i redditi stranieri, i documenti e l'iter burocratico per il rilascio del visto per motivi di studio. Tale attività, secondo quanto si legge nella memoria, è stata svolta nel medesimo periodo di ferie nel corso del quale il ricorrente si era recato in
India, ed infatti “nello stesso periodo trascorso in India, senza rientrare nel suo Paese di residenza, continuava le sue ferie in Ghana”.
37. Ciò posto, ai fini dell'esclusione della violazione degli obblighi di comunicazione e di autorizzazione preventiva per la partecipazione al convegno presso la in Ghana, Controparte_5
possono richiamarsi integralmente le considerazioni svolte in relazione al primo procedimento disciplinare.
38. Merita invece una disamina specifica la contestazione di avere utilizzato in tale occasione il nome dell'ente e la qualifica di funzionario pubblico per le borse di studio.
39. Nel volantino della prodotto dalla parte convenuta (doc. 7) figura, accanto Controparte_3
alla foto del ricorrente, la qualifica di “Resource Person Dott. , Persona_2
Italy. (in italiano, Esperto Dott. , Italia. Controparte_7 Parte_1 Persona_2
Funzionario per le borse di studio).
40. Il ricorrente ha fornito elementi probatori da cui può desumersi, con ragionevole probabilità, che la rappresentazione nel volantino in questione della foto del medesimo ricorrente e della qualifica sopra riportata, in occasione del convegno in Ghana nel novembre 2019, sia il frutto di una unilaterale condotta della non autorizzata dal ricorrente, avvenuta dunque a sua insaputa e Controparte_3
senza il suo consenso.
41. Nella mail inviata dalla al ricorrente in data 21.1.2020 (doc. 11 prod. ric.), in Controparte_3
riscontro alla diffida del primo a cancellare dalla pagina facebook un annuncio con la propria foto, il nome e i propri dati identificativi e a fornire spiegazioni in merito a dove fossero state reperite la foto e i dati (doc. 10 prod. ric.), la predetta organizzazione ha così risposto: “We are sorry that we did not inform you that we use your picture and your details to advertise our seminar, we are going to cancel it and sorry again. We have got your picture and the details from the seminars you have done in
Ghana in 2017” (in italiano: “Ci scusiamo di non averla informata di avere usato la sua foto e i suoi dati per pubblicizzare il nostro seminario, provvederemo a cancellarli, scusandoci di nuovo. Siamo venuti in possesso della sua foto e dei suoi dati dai seminari che lei ha tenuto in Ghana nel 2017”). 42. Deve allora ritenersi che, verosimilmente, lo stesso sia avvenuto per il volantino che pubblicizzava il convegno, vale a dire che la abbia di propria iniziativa e senza il consenso del Controparte_3
ricorrente confezionato il volantino inserendovi la foto del ricorrente con la sua qualifica lavorativa, attingendo a dati di cui era già in possesso per avere il sig. già in passato, nel 2017, Parte_1
partecipato a seminari in Ghana su medesime tematiche, mai sfociati in un procedimento disciplinare e non oggetto degli addebiti di cui si discute nel presente giudizio, dunque del tutto irrilevanti ai fini della verifica di fondatezza degli stessi, contrariamente a quanto prospettato dalla difesa erariale, che nella memoria difensiva tenta di valorizzare la preesistenza di un rapporto negoziale tra il ricorrente e la predetta società risalente appunto al 2017, senza però fornirne la prova di sussistenza e permanenza attuale.
43. Tale conclusione trova conforto in ulteriori elementi indiziari che, unitamente alla mail citata, integrano a parere di questo giudice lo standard probatorio di gravità, precisione e concordanza delle presunzioni ex art. 2729 cod. civ.
44. All'epoca del convegno di cui si discute il ricorrente non era più addetto all'area borse di studio, bensì al servizio mense universitarie e la vecchia denominazione dell'ente convenuto “IO” era ormai sostituita da quella attuale . Tali circostanze pacifiche avvalorano l'assunto che la CP_1 riproduzione nel volantino del nome dell'ente convenuto ” e della posizione in Persona_2
esso ricoperta dal ricorrente di “Scholarship officer” sia stata operata dalla Controparte_3
all'insaputa e senza il consenso del ricorrente – che non avrebbe avuto motivo di comunicare o avallare l'utilizzo di dati non aggiornati, ormai obsoleti – bensì in via del tutto unilaterale, attingendo, proprio come spiegato nella mail sopra citata, da informazioni risalenti al 2017 e acquisite all'epoca in occasione della partecipazione del ricorrente ad analoghe iniziative promosse dell'organizzazione.
45. Né è possibile desumere – come prospettato dalla difesa erariale – l'intenzione del ricorrente di accreditarsi agli occhi della predetta società come funzionario pubblico per le borse di studio dal
“Progetto illustrativo” trasmesso dal sig. in data 5.12.2017, all'allora commissario Parte_1 straordinario dell'ente (doc. 8 prod. res.), posto che il citato documento afferisce ad una proposta progettuale relativa al 2017 di cui non vi è prova di effettiva realizzazione nei termini prospettati e che non è suscettibile di valorizzazione in chiave di prova dell'elemento intenzionale in relazione a fatti successivi, risalenti a ben due anni dopo. 46. Pertanto, anche sotto il profilo dell'utilizzo della denominazione dell'ente convenuto e del ruolo in essa rivestito dal ricorrente, non può addebitarsi a quest'ultimo alcuna violazione delle disposizioni sopra citate. Va peraltro rilevato che l'amministrazione non ha neppure fornito la prova degli ulteriori elementi costitutivi dell'illecito disciplinare contestato, vale a dire che dall'utilizzo del nome dell'ente e della posizione ricoperta dal dipendente siano derivati o indebite utilità per il lavoratore, o un nocumento all'immagine e al prestigio dell'amministrazione o la denigrazione dell'operato dell'ufficio di appartenenza o ancora la divulgazione di notizie con l'intento di arrecare un danno all'amministrazione o di conseguire un profitto.
47. Per tali ragioni, la sanzione del rimprovero scritto irrogata con il provvedimento del 21.4.2020 va dichiarata illegittima a annullata.
48. Le spese processuali sono poste, secondo soccombenza, a carico della parte convenuta e liquidate in favore del difensore del ricorrente, dichiaratosi antistatario ex art. 93 c.p.c., nella misura indicata in dispositivo ai sensi dell'art. 4 del D.M. n. 55 del 2014, con applicazione dei parametri medi per le fasi di studio e introduttiva e minimi per la fase decisionale, cause di lavoro, valore indeterminabile, complessità bassa
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, così provvede:
− accerta e dichiara l'illegittimità delle sanzioni del rimprovero scritto irrogate dalla parte convenuta al ricorrente con provvedimenti del 14.2.2020 e del 21.4.2020 e, per l'effetto, le annulla;
− condanna la parte convenuta al pagamento delle spese processuali in favore del difensore antistatario del ricorrente, liquidandole in euro 5.912,00, oltre rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15 per cento, CPA, IVA.
Cassino, data del deposito telematico
Il Giudice
Raffaele Iannucci