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Sentenza 10 giugno 2025
Sentenza 10 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 10/06/2025, n. 155 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 155 |
| Data del deposito : | 10 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 396-1/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BARI
QUARTA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Giuseppe Rana Presidente
Dott.ssa Simone Raffaella Giudice
Dott.ssa Valentina D'Aprile Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Letto il ricorso ex art. 37, co. 2, CCII, depositato da Parte_1 diretto ad ottenere l'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti di con sede in Conversano (BA), alla Via Quarto 7, (CF. Controparte_1
); P.IVA_1
Esaminata la documentazione prodotta e quella acquisita nel corso del presente procedimento;
Ritenuta la propria competenza;
Rilevato che la società debitrice non si è costituita nonostante la regolarità della notificazione, eseguita mediante pec ai sensi dell'art. 40, comma 6, CCII
Considerato che, come statuito dalla Suprema Corte (sent. n. 21821/2023), in caso di cessione in blocco dei crediti da parte di una banca, ai sensi dell'art. 58 TUB, è sufficiente a dimostrare la titolarità del credito in capo al cessionario la produzione dell'avviso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale recante l'indicazione per categorie dei rapporti ceduti in blocco, senza che occorra una specifica enumerazione di ciascuno di essi, allorché gli elementi comuni presi in considerazione per la formazione delle singole categorie consentano d'individuare senza incertezze i rapporti oggetto della cessione, sicché, ove i crediti ceduti sono individuati, oltre che per titolo (capitale, interessi, spese, danni, etc.), in base all'origine entro una certa data ed alla possibilità di qualificare i relativi rapporti come sofferenze in conformità alle istruzioni di vigilanza della Banca d'Italia, il giudice di merito ha il dovere di verificare se, avuto riguardo alla natura del credito, alla data di origine dello stesso e alle altre caratteristiche del rapporto, quali emergono delle prove raccolte in giudizio, la pretesa azionata rientri tra quelle trasferite alla cessionaria o sia al contrario annoverabile tra i crediti esclusi dalla cessione;
- ritenuto che la complessiva posta creditoria vantata da Controparte_2 risulti corroborata dall'allegazione del contratto di mutuo ai sensi dell'art. 38 del d.lgs.
n. 385/1993 stipulato originariamente tra la società debitrice e CP_1 [...] del 26/6/2008, nonché di un ulteriore finanziamento a tasso variabile in CP_3 favore dell'impresa sottoscritto in data 31/08/2010 (all. ti 4, 5 e 6), per una complessiva posta debitoria di €188.264,49, alla stregua delle certificazioni in atti della Banca creditrice originaria ai sensi dell'art. 50 tub relative ai suddetti rapporti in sofferenza (all. ti 7, 8, 9 e 10) e della cessionaria (certificazioni ai sensi Controparte_2 dell'art. 50 tub del 28/6/2024 (all. ti 16 e 17); nonché dalla produzione in atti del contratto di cessione dei crediti in blocco dapprima in favore di di cui Controparte_2
è stata notizia sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 89 del 30/7/2020, codice redazionale n. TX20AAB7679 (all. sub 2), la quale ha poi mutato la propria denominazione sociale in con delibera dell'assemblea dei soci Controparte_2 del 20/4/202 (posta creditoria meglio specificata anche negli atti di intervento in sede esecutiva del 13/9/2013 e del 29/5/2013 innanzi al Tribunale di Milano: cfr. all. ti 11 e
12);
- ritenuto che la ha, successivamente, ceduto il credito nei Controparte_2 confronti della in favore dell'odierna ricorrente, CP_1 Parte_1 in forza di cessione di crediti in blocco del 25/6/2024;
- ritenuto che sebbene abbia allegato il citato contratto di Parte_1 cessione dei crediti in blocco da parte di del 25/6/2024 (doc. Controparte_2
15), il cui articolato delle pattuizioni negoziali non consenta nel complesso di individuare compiutamente anche l'inclusione del credito vantato dalla cedente nei riguardi della (a Banca Ifis s.p.a., infatti, con la cessione dei crediti in CP_1 blocco del 21/7/2020 furono ceduti i “crediti in sofferenza alla data del 29 febbraio 2020”, mentre il contratto di cessione da ultimo menzionato in favore della
[...] fa riferimento a crediti di cui all'allegato A.
1. non versato agli atti del Parte_1 presente procedimento, nonché a crediti deteriorati conferiti in capo ad
[...]
“in virtù di atto di conferimento del ramo d'azienda relativo all'attività Controparte_2 di acquisto e gestione di portafoglio di crediti deteriorati di Banca Ifis s.p.a., con atto di data 29/6/2018, n. 80866 del rep. n. 15510 racc.”, sicché appare inverosimile che in detto atto di conferimento di ramo aziendale fosse compreso un rapporto credito/debito ceduto successivamente nel 2020), , tuttavia, a seguito della integrazione documentale disposta ex officio, la stessa ricorrente ha prodotto l'elenco dei crediti ceduti, tra i quali, anche il credito vantato nei confronti della CP_1 contrassegnato con i codici 0350609824, 0350609823,0350609822, 0350609821 (cfr. pagina 64 rigo ventinovesimo, ventottesimo, ventisettesimo e ventiseiesimo, dell'Elenco), codici richiamati in ogni comunicazione di cessione del credito notificata al debitore;
Ritenuto che ricorrano tutti i presupposti per l'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti della parte resistente e, in particolare, che:
- la complessiva posta creditoria nei confronti della ricorrente risulti corroborata dalla documentazione innanzi indicata per una debitoria di oltre €188,.264,49, a cui deve aggiungersi il consistente debito erariale comprovato dalle risultanze del prospetto di cui al certificato ex art. 367, co. III, d.lgs. 14/2019, unitamente agli ulteriori debiti contributivi per €21.700,14;
- il debitore è imprenditore commerciale;
- il debitore, che non si è costituito, pur ritualmente citato, non ha dimostrato il possesso congiunto dei requisiti di cui all'art. 2, comma 1, lett. d) CCII (cfr. art. 121 CCII);
-che l'ammontare dei debiti scaduti e non pagati non è inferiore ad € 30.000, ai sensi dell'art. 49, comma 5, CCII
Accertato altresì sussistere lo stato di insolvenza della parte resistente, in quanto:
la stessa non è in grado di far fronte alle proprie obbligazioni, tenuto conto della persistenza dell'inadempimento delle poste di debito per importi considerevoli e riferiti, quanto al carico erariale, ad annualità dal 2005 al 2017; dall'inerzia della società resistente rispetto alle numerose comunicazioni di diffida ad adempiere e dall'ulteriore circostanza del mancato regolare deposito dei bilanci (l'ultimo depositato risale al 31/12/2008;
Ritenuto che, in base agli artt. 356 e 358 CCII deve essere nominato il Curatore di seguito indicato;
P.Q.M.
Visti gli artt. 49 e 121 del Codice della crisi (d.lgs. 12 gennaio 2019, n. 14)
DICHIARA APERTA LA LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE
nei confronti di con sede in Conversano (BA), alla Via Quarto Controparte_1
7, (CF. ; P.IVA_1
NOMINA Giudice Delegato la Dott.ssa Valentina D'Aprile;
NOMINA
Curatore il dott. ; Persona_1
ORDINA
al debitore il deposito entro tre giorni dei bilanci e delle scritture contabili e fiscali obbligatorie, in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'articolo 2215-bis c.c., dei libri sociali, delle dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché́ dell'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale, se già non eseguito a norma dell'articolo 39 CCII;
in mancanza di tale deposito il Curatore ne darà comunicazione al P.M.;
ORDINA
al debitore di presentare il bilancio dell'ultimo esercizio entro trenta giorni dall'apertura della presente procedura;
in mancanza, provvederà il Curatore (art. 198 co. 2 CCII)
INVITA
il Curatore ad apportare le rettifiche necessarie al bilancio presentato dal debitore e ai bilanci e agli elenchi presentati a norma dell'articolo 39 CCII o a depositare, in alternativa, una relazione in cui indichi che non sono necessarie le modifiche, con l'indicazione, sinteticamente motivata, delle ragioni (art. 198 co. 2 CCII)
AUTORIZZA
il Curatore con le modalità di cui agli articoli 155-quater, 155-quinquies e 155-sexies d.att. c.p.c.:
1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
3) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'articolo 21 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni;
4) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
5) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice.
AVVISA
il Curatore che, ai sensi dell'art. 126, comma 1, CCII, entro due giorni successivi alla comunicazione della nomina deve far pervenire in cancelleria la propria accettazione completa del riferimento alla disponibilità di tempo e di risorse professionali e organizzative per il tempestivo e adeguato svolgimento della funzione e che, in caso di inosservanza di tale obbligo, il tribunale provvederà d'urgenza alla nomina di altro curatore AVVISA
il Curatore che al momento dell'accettazione dell'incarico - e comunque entro due giorni dalla comunicazione della nomina - deve depositare presso la cancelleria una dichiarazione attestante l'insussistenza delle cause di incompatibilità di cui all'articolo 35, comma 4-bis, d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, i.e. di non essere legato da rapporto di coniugio, unione civile o convivenza di fatto ai sensi della legge 20 maggio 2016, n. 76, parentela entro il terzo grado o affinità entro il secondo grado con magistrati addetti all'ufficio giudiziario al quale appartiene il magistrato che conferisce l'incarico, nonché coloro i quali hanno con tali magistrati un rapporto di assidua frequentazione (si intende per frequentazione assidua quella derivante da una relazione sentimentale o da un rapporto di amicizia stabilmente protrattosi nel tempo e connotato da reciproca confidenza, nonché il rapporto di frequentazione tra commensali abituali) e che, in caso di violazione di tale incombente il tribunale provvederà d'urgenza alla sua sostituzione. Invita il Curatore a dare atto nella medesima dichiarazione dell'insussistenza di cause di incompatibilità previste nell'art. 358, comma 2, CCIIL
ORDINA
- al Curatore di aver cura di provvedere immediatamente in caso di liquidità della società al versamento degli oneri fiscali della procedura (contributo unificato, spese di giustizia anticipate o prenotate a debito nel rispetto di quanto prescritto dall'art. 146 del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115);
- al Curatore di procedere all'immediata ricognizione dei beni e, se necessario, all'apposizione dei sigilli sui beni che si trovano nella sede principale dell'impresa e sugli altri beni del debitore secondo le norme stabilite dal codice di procedura civile, quando non è possibile procedere immediatamente al loro inventario. Il curatore può richiedere l'assistenza della forza pubblica. Per i beni e le cose sulle quali non è possibile apporre i sigilli, si procede a norma dell'articolo 758 c.p.c.
- al Curatore di redigere l'inventario nel più breve termine possibile secondo le norme stabilite dal codice di procedura civile, presenti o avvisati il debitore e il comitato dei creditori, se nominato, formando processo verbale delle attività compiute, al quale allega la documentazione fotografica dei beni inventariati;
- al Curatore di compilare, in base alle scritture contabili del debitore e alle altre notizie che può raccogliere, l'elenco dei creditori, con l'indicazione dei rispettivi crediti e diritti di prelazione, nonché́ l'elenco di coloro che appaiono titolari di diritti reali e personali, mobiliari e immobiliari, su beni in possesso o nella disponibilità del debitore, con l'indicazione dei titoli relativi e di depositare tali elenchi in cancelleria;
- al Curatore, entro venticinque giorni, di indicare al Giudice delegato i creditori disponibili ad assumere l'incarico di componenti del Comitato dei creditori di modo che lo stesso possa procedere alla nomina di detto Comitato ai sensi dell'art. 138 CCII ovvero di rappresentare al Giudice delegato l'indisponibilità di un numero sufficiente di creditori ad assumere detto incarico;
- al Curatore, entro trenta giorni, di presentare al Giudice delegato un'informativa sugli accertamenti compiuti e sugli elementi informativi acquisiti relativi alle cause dell'insolvenza e alla responsabilità del debitore ovvero degli amministratori e degli organi di controllo della società, impregiudicato il successivo deposito della relazione ex art. 130, commi 4 e 5, CCII;
- al Curatore ad attivare il domicilio digitale della procedura, fino a quando non sia attiva la comunicazione telematica al Curatore delle credenziali relative al domicilio digitale assegnato alla procedura dal Ministero della giustizia
- al Curatore di comunicare senza indugio a coloro che, sulla base della documentazione in suo possesso o delle informazioni raccolte, risultano creditori o titolari di diritti reali o personali su beni mobili e immobili di proprietà o in possesso del debitore compresi nella liquidazione giudiziale, per mezzo della posta elettronica certificata, se l'indirizzo del destinatario risulta dal registro delle imprese ovvero dall'Indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata delle imprese e dei professionisti e, in ogni altro caso, mediante lettera raccomandata indirizzata alla sede, alla residenza o al domicilio del destinatario: a) che possono partecipare al concorso trasmettendo la domanda con le modalità indicate nell'articolo 201 CCII, anche senza l'assistenza di un difensore;
b) la data, l'ora e il luogo fissati per l'esame dello stato passivo e il termine di almeno 30 giorni prima dell'udienza fissata per l'esame dello stato passivo entro cui vanno presentate le domande;
c) ogni utile informazione per agevolare la presentazione della domanda e con l'avvertimento delle conseguenze di cui all'articolo 10, comma 3, CCII (comunicazioni mediante deposito in Cancelleria) in caso di inosservanza dell'onere previsto dall'articolo 201, comma 3, lettera e), CCII (indicazione dell'indirizzo di posta elettronica certificata); d) che possono chiedere l'assegnazione delle somme non riscosse dagli aventi diritto e i relativi interessi ai sensi dell'articolo 232, comma 4; e) il domicilio digitale della procedura;
FISSA la data dell'11 novembre 2025 ore 10:00 per l'adunanza nella quale si procederà all'esame dello stato passivo davanti al già menzionato Giudice delegato, avvertendo il debitore che, in tale sede, può chiedere di essere sentito
AVVISA
i creditori e i terzi interessati che le domande di ammissione al passivo di un credito o di restituzione o rivendicazione di beni mobili o immobili compresi nella procedura, nonché le domande di partecipazione al riparto delle somme ricavate dalla liquidazione di beni compresi nella procedura ipotecati a garanzia di debiti altrui, si propongono con ricorso da trasmettere almeno trenta giorni prima dell'udienza fissata per l'esame dello stato passivo. Il ricorso può essere sottoscritto anche personalmente dalla parte ed è formato ai sensi degli articoli 20, comma 1 -bis, ovvero 22, comma 3, d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni ed è trasmesso all'indirizzo di posta elettronica certificata del Curatore indicato nell'avviso di cui all'articolo 200 CCII, insieme ai documenti dimostrativi del diritto fatto valere. L'originale del titolo di credito allegato al ricorso è depositato presso la cancelleria del tribunale. Il ricorso presenta il contenuto di cui all'art. 201 co. 3 CCII.
ORDINA
alla cancelleria, ai sensi dell'art. 45 CCII, che questa sentenza:
- entro il giorno successivo al suo deposito sia comunicata al debitore, al curatore, al Pubblico Ministero e ai richiedenti l'apertura della liquidazione giudiziale;
- entro il giorno successivo al suo deposito sia trasmessa per estratto (contenente il nome del debitore, il nome del curatore, il dispositivo e la data del deposito) presso l'Ufficio del Registro delle Imprese dove l'imprenditore ha la sede legale e per l'ipotesi in cui la sede effettiva si trovi nel circondario del presente tribunale anche presso l'ufficio del registro delle imprese di Bari, ai fini della sua iscrizione che dovrà avvenire, in ogni caso, entro il giorno successivo.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del 9 giugno 2025.
Il Giudice rel. Valentina D'Aprile
Il Presidente
Giuseppe Rana
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BARI
QUARTA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Giuseppe Rana Presidente
Dott.ssa Simone Raffaella Giudice
Dott.ssa Valentina D'Aprile Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Letto il ricorso ex art. 37, co. 2, CCII, depositato da Parte_1 diretto ad ottenere l'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti di con sede in Conversano (BA), alla Via Quarto 7, (CF. Controparte_1
); P.IVA_1
Esaminata la documentazione prodotta e quella acquisita nel corso del presente procedimento;
Ritenuta la propria competenza;
Rilevato che la società debitrice non si è costituita nonostante la regolarità della notificazione, eseguita mediante pec ai sensi dell'art. 40, comma 6, CCII
Considerato che, come statuito dalla Suprema Corte (sent. n. 21821/2023), in caso di cessione in blocco dei crediti da parte di una banca, ai sensi dell'art. 58 TUB, è sufficiente a dimostrare la titolarità del credito in capo al cessionario la produzione dell'avviso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale recante l'indicazione per categorie dei rapporti ceduti in blocco, senza che occorra una specifica enumerazione di ciascuno di essi, allorché gli elementi comuni presi in considerazione per la formazione delle singole categorie consentano d'individuare senza incertezze i rapporti oggetto della cessione, sicché, ove i crediti ceduti sono individuati, oltre che per titolo (capitale, interessi, spese, danni, etc.), in base all'origine entro una certa data ed alla possibilità di qualificare i relativi rapporti come sofferenze in conformità alle istruzioni di vigilanza della Banca d'Italia, il giudice di merito ha il dovere di verificare se, avuto riguardo alla natura del credito, alla data di origine dello stesso e alle altre caratteristiche del rapporto, quali emergono delle prove raccolte in giudizio, la pretesa azionata rientri tra quelle trasferite alla cessionaria o sia al contrario annoverabile tra i crediti esclusi dalla cessione;
- ritenuto che la complessiva posta creditoria vantata da Controparte_2 risulti corroborata dall'allegazione del contratto di mutuo ai sensi dell'art. 38 del d.lgs.
n. 385/1993 stipulato originariamente tra la società debitrice e CP_1 [...] del 26/6/2008, nonché di un ulteriore finanziamento a tasso variabile in CP_3 favore dell'impresa sottoscritto in data 31/08/2010 (all. ti 4, 5 e 6), per una complessiva posta debitoria di €188.264,49, alla stregua delle certificazioni in atti della Banca creditrice originaria ai sensi dell'art. 50 tub relative ai suddetti rapporti in sofferenza (all. ti 7, 8, 9 e 10) e della cessionaria (certificazioni ai sensi Controparte_2 dell'art. 50 tub del 28/6/2024 (all. ti 16 e 17); nonché dalla produzione in atti del contratto di cessione dei crediti in blocco dapprima in favore di di cui Controparte_2
è stata notizia sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 89 del 30/7/2020, codice redazionale n. TX20AAB7679 (all. sub 2), la quale ha poi mutato la propria denominazione sociale in con delibera dell'assemblea dei soci Controparte_2 del 20/4/202 (posta creditoria meglio specificata anche negli atti di intervento in sede esecutiva del 13/9/2013 e del 29/5/2013 innanzi al Tribunale di Milano: cfr. all. ti 11 e
12);
- ritenuto che la ha, successivamente, ceduto il credito nei Controparte_2 confronti della in favore dell'odierna ricorrente, CP_1 Parte_1 in forza di cessione di crediti in blocco del 25/6/2024;
- ritenuto che sebbene abbia allegato il citato contratto di Parte_1 cessione dei crediti in blocco da parte di del 25/6/2024 (doc. Controparte_2
15), il cui articolato delle pattuizioni negoziali non consenta nel complesso di individuare compiutamente anche l'inclusione del credito vantato dalla cedente nei riguardi della (a Banca Ifis s.p.a., infatti, con la cessione dei crediti in CP_1 blocco del 21/7/2020 furono ceduti i “crediti in sofferenza alla data del 29 febbraio 2020”, mentre il contratto di cessione da ultimo menzionato in favore della
[...] fa riferimento a crediti di cui all'allegato A.
1. non versato agli atti del Parte_1 presente procedimento, nonché a crediti deteriorati conferiti in capo ad
[...]
“in virtù di atto di conferimento del ramo d'azienda relativo all'attività Controparte_2 di acquisto e gestione di portafoglio di crediti deteriorati di Banca Ifis s.p.a., con atto di data 29/6/2018, n. 80866 del rep. n. 15510 racc.”, sicché appare inverosimile che in detto atto di conferimento di ramo aziendale fosse compreso un rapporto credito/debito ceduto successivamente nel 2020), , tuttavia, a seguito della integrazione documentale disposta ex officio, la stessa ricorrente ha prodotto l'elenco dei crediti ceduti, tra i quali, anche il credito vantato nei confronti della CP_1 contrassegnato con i codici 0350609824, 0350609823,0350609822, 0350609821 (cfr. pagina 64 rigo ventinovesimo, ventottesimo, ventisettesimo e ventiseiesimo, dell'Elenco), codici richiamati in ogni comunicazione di cessione del credito notificata al debitore;
Ritenuto che ricorrano tutti i presupposti per l'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti della parte resistente e, in particolare, che:
- la complessiva posta creditoria nei confronti della ricorrente risulti corroborata dalla documentazione innanzi indicata per una debitoria di oltre €188,.264,49, a cui deve aggiungersi il consistente debito erariale comprovato dalle risultanze del prospetto di cui al certificato ex art. 367, co. III, d.lgs. 14/2019, unitamente agli ulteriori debiti contributivi per €21.700,14;
- il debitore è imprenditore commerciale;
- il debitore, che non si è costituito, pur ritualmente citato, non ha dimostrato il possesso congiunto dei requisiti di cui all'art. 2, comma 1, lett. d) CCII (cfr. art. 121 CCII);
-che l'ammontare dei debiti scaduti e non pagati non è inferiore ad € 30.000, ai sensi dell'art. 49, comma 5, CCII
Accertato altresì sussistere lo stato di insolvenza della parte resistente, in quanto:
la stessa non è in grado di far fronte alle proprie obbligazioni, tenuto conto della persistenza dell'inadempimento delle poste di debito per importi considerevoli e riferiti, quanto al carico erariale, ad annualità dal 2005 al 2017; dall'inerzia della società resistente rispetto alle numerose comunicazioni di diffida ad adempiere e dall'ulteriore circostanza del mancato regolare deposito dei bilanci (l'ultimo depositato risale al 31/12/2008;
Ritenuto che, in base agli artt. 356 e 358 CCII deve essere nominato il Curatore di seguito indicato;
P.Q.M.
Visti gli artt. 49 e 121 del Codice della crisi (d.lgs. 12 gennaio 2019, n. 14)
DICHIARA APERTA LA LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE
nei confronti di con sede in Conversano (BA), alla Via Quarto Controparte_1
7, (CF. ; P.IVA_1
NOMINA Giudice Delegato la Dott.ssa Valentina D'Aprile;
NOMINA
Curatore il dott. ; Persona_1
ORDINA
al debitore il deposito entro tre giorni dei bilanci e delle scritture contabili e fiscali obbligatorie, in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'articolo 2215-bis c.c., dei libri sociali, delle dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché́ dell'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale, se già non eseguito a norma dell'articolo 39 CCII;
in mancanza di tale deposito il Curatore ne darà comunicazione al P.M.;
ORDINA
al debitore di presentare il bilancio dell'ultimo esercizio entro trenta giorni dall'apertura della presente procedura;
in mancanza, provvederà il Curatore (art. 198 co. 2 CCII)
INVITA
il Curatore ad apportare le rettifiche necessarie al bilancio presentato dal debitore e ai bilanci e agli elenchi presentati a norma dell'articolo 39 CCII o a depositare, in alternativa, una relazione in cui indichi che non sono necessarie le modifiche, con l'indicazione, sinteticamente motivata, delle ragioni (art. 198 co. 2 CCII)
AUTORIZZA
il Curatore con le modalità di cui agli articoli 155-quater, 155-quinquies e 155-sexies d.att. c.p.c.:
1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
3) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'articolo 21 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni;
4) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
5) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice.
AVVISA
il Curatore che, ai sensi dell'art. 126, comma 1, CCII, entro due giorni successivi alla comunicazione della nomina deve far pervenire in cancelleria la propria accettazione completa del riferimento alla disponibilità di tempo e di risorse professionali e organizzative per il tempestivo e adeguato svolgimento della funzione e che, in caso di inosservanza di tale obbligo, il tribunale provvederà d'urgenza alla nomina di altro curatore AVVISA
il Curatore che al momento dell'accettazione dell'incarico - e comunque entro due giorni dalla comunicazione della nomina - deve depositare presso la cancelleria una dichiarazione attestante l'insussistenza delle cause di incompatibilità di cui all'articolo 35, comma 4-bis, d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, i.e. di non essere legato da rapporto di coniugio, unione civile o convivenza di fatto ai sensi della legge 20 maggio 2016, n. 76, parentela entro il terzo grado o affinità entro il secondo grado con magistrati addetti all'ufficio giudiziario al quale appartiene il magistrato che conferisce l'incarico, nonché coloro i quali hanno con tali magistrati un rapporto di assidua frequentazione (si intende per frequentazione assidua quella derivante da una relazione sentimentale o da un rapporto di amicizia stabilmente protrattosi nel tempo e connotato da reciproca confidenza, nonché il rapporto di frequentazione tra commensali abituali) e che, in caso di violazione di tale incombente il tribunale provvederà d'urgenza alla sua sostituzione. Invita il Curatore a dare atto nella medesima dichiarazione dell'insussistenza di cause di incompatibilità previste nell'art. 358, comma 2, CCIIL
ORDINA
- al Curatore di aver cura di provvedere immediatamente in caso di liquidità della società al versamento degli oneri fiscali della procedura (contributo unificato, spese di giustizia anticipate o prenotate a debito nel rispetto di quanto prescritto dall'art. 146 del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115);
- al Curatore di procedere all'immediata ricognizione dei beni e, se necessario, all'apposizione dei sigilli sui beni che si trovano nella sede principale dell'impresa e sugli altri beni del debitore secondo le norme stabilite dal codice di procedura civile, quando non è possibile procedere immediatamente al loro inventario. Il curatore può richiedere l'assistenza della forza pubblica. Per i beni e le cose sulle quali non è possibile apporre i sigilli, si procede a norma dell'articolo 758 c.p.c.
- al Curatore di redigere l'inventario nel più breve termine possibile secondo le norme stabilite dal codice di procedura civile, presenti o avvisati il debitore e il comitato dei creditori, se nominato, formando processo verbale delle attività compiute, al quale allega la documentazione fotografica dei beni inventariati;
- al Curatore di compilare, in base alle scritture contabili del debitore e alle altre notizie che può raccogliere, l'elenco dei creditori, con l'indicazione dei rispettivi crediti e diritti di prelazione, nonché́ l'elenco di coloro che appaiono titolari di diritti reali e personali, mobiliari e immobiliari, su beni in possesso o nella disponibilità del debitore, con l'indicazione dei titoli relativi e di depositare tali elenchi in cancelleria;
- al Curatore, entro venticinque giorni, di indicare al Giudice delegato i creditori disponibili ad assumere l'incarico di componenti del Comitato dei creditori di modo che lo stesso possa procedere alla nomina di detto Comitato ai sensi dell'art. 138 CCII ovvero di rappresentare al Giudice delegato l'indisponibilità di un numero sufficiente di creditori ad assumere detto incarico;
- al Curatore, entro trenta giorni, di presentare al Giudice delegato un'informativa sugli accertamenti compiuti e sugli elementi informativi acquisiti relativi alle cause dell'insolvenza e alla responsabilità del debitore ovvero degli amministratori e degli organi di controllo della società, impregiudicato il successivo deposito della relazione ex art. 130, commi 4 e 5, CCII;
- al Curatore ad attivare il domicilio digitale della procedura, fino a quando non sia attiva la comunicazione telematica al Curatore delle credenziali relative al domicilio digitale assegnato alla procedura dal Ministero della giustizia
- al Curatore di comunicare senza indugio a coloro che, sulla base della documentazione in suo possesso o delle informazioni raccolte, risultano creditori o titolari di diritti reali o personali su beni mobili e immobili di proprietà o in possesso del debitore compresi nella liquidazione giudiziale, per mezzo della posta elettronica certificata, se l'indirizzo del destinatario risulta dal registro delle imprese ovvero dall'Indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata delle imprese e dei professionisti e, in ogni altro caso, mediante lettera raccomandata indirizzata alla sede, alla residenza o al domicilio del destinatario: a) che possono partecipare al concorso trasmettendo la domanda con le modalità indicate nell'articolo 201 CCII, anche senza l'assistenza di un difensore;
b) la data, l'ora e il luogo fissati per l'esame dello stato passivo e il termine di almeno 30 giorni prima dell'udienza fissata per l'esame dello stato passivo entro cui vanno presentate le domande;
c) ogni utile informazione per agevolare la presentazione della domanda e con l'avvertimento delle conseguenze di cui all'articolo 10, comma 3, CCII (comunicazioni mediante deposito in Cancelleria) in caso di inosservanza dell'onere previsto dall'articolo 201, comma 3, lettera e), CCII (indicazione dell'indirizzo di posta elettronica certificata); d) che possono chiedere l'assegnazione delle somme non riscosse dagli aventi diritto e i relativi interessi ai sensi dell'articolo 232, comma 4; e) il domicilio digitale della procedura;
FISSA la data dell'11 novembre 2025 ore 10:00 per l'adunanza nella quale si procederà all'esame dello stato passivo davanti al già menzionato Giudice delegato, avvertendo il debitore che, in tale sede, può chiedere di essere sentito
AVVISA
i creditori e i terzi interessati che le domande di ammissione al passivo di un credito o di restituzione o rivendicazione di beni mobili o immobili compresi nella procedura, nonché le domande di partecipazione al riparto delle somme ricavate dalla liquidazione di beni compresi nella procedura ipotecati a garanzia di debiti altrui, si propongono con ricorso da trasmettere almeno trenta giorni prima dell'udienza fissata per l'esame dello stato passivo. Il ricorso può essere sottoscritto anche personalmente dalla parte ed è formato ai sensi degli articoli 20, comma 1 -bis, ovvero 22, comma 3, d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni ed è trasmesso all'indirizzo di posta elettronica certificata del Curatore indicato nell'avviso di cui all'articolo 200 CCII, insieme ai documenti dimostrativi del diritto fatto valere. L'originale del titolo di credito allegato al ricorso è depositato presso la cancelleria del tribunale. Il ricorso presenta il contenuto di cui all'art. 201 co. 3 CCII.
ORDINA
alla cancelleria, ai sensi dell'art. 45 CCII, che questa sentenza:
- entro il giorno successivo al suo deposito sia comunicata al debitore, al curatore, al Pubblico Ministero e ai richiedenti l'apertura della liquidazione giudiziale;
- entro il giorno successivo al suo deposito sia trasmessa per estratto (contenente il nome del debitore, il nome del curatore, il dispositivo e la data del deposito) presso l'Ufficio del Registro delle Imprese dove l'imprenditore ha la sede legale e per l'ipotesi in cui la sede effettiva si trovi nel circondario del presente tribunale anche presso l'ufficio del registro delle imprese di Bari, ai fini della sua iscrizione che dovrà avvenire, in ogni caso, entro il giorno successivo.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del 9 giugno 2025.
Il Giudice rel. Valentina D'Aprile
Il Presidente
Giuseppe Rana