TRIB
Sentenza 8 luglio 2025
Sentenza 8 luglio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 08/07/2025, n. 2121 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 2121 |
| Data del deposito : | 8 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NOLA
I SEZIONE CIVILE
Il Giudice, dott. Antonio Tufano, ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta al n. 7146 del ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2016,
avente ad oggetto opposizione a decreto ingiuntivo
T R A
in persona del l. r. Parte_1
p. t., rappresentata e difesa dagli Avvocati Rosa Foresta e Giuseppina D'Angelo, presso le quali risulta elettivamente domiciliata in Nola alla via Pellecchia n. 5;
ATTRICE
contro
in persona del l. r. p. t., rappresentata e difesa, giusta procura Controparte_1
allegata alla comparsa di costituzione e risposta, dall'Avv. Chiara Silvestri, presso la quale elettivamente domicilia in Napoli alla via Cervantes n. 55;
CONVENUTA
CONCLUSIONI
Con note scritte depositate in sostituzione dell'udienza, le parti si sono riportate ai propri scritti difensivi, chiedendone l'integrale accoglimento.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione regolarmente notificato alla controparte la società , Parte_1
ha evocato in giudizio innanzi al Tribunale di Nola, al fine di sentirla Controparte_1
condannare alla ripetizione delle somme illegittimamente riscosse in relazione al rapporto contrattuale n. 2595, nonché alla ripetizione delle somme corrisposte in esecuzione del contratto di mutuo fondiario stipulato con Banco di Napoli, stante l'illegittimità del saldo presente sul c.c. n.
16/8.
Si è costituita in giudizio la quale ha eccepito la prescrizione dell'avverso Controparte_1
credito, per decorso del termine decennale, nonché l'infondatezza in fatto e in diritto delle avverse domande, insistendo per l'integrale rigetto delle stesse.
La presente sentenza viene redatta in conformità a quanto dettato dal nuovo testo dell'art. 132 c.p.c.,
così come modificato dalla legge 18 giugno 2009 n. 69 (pubblicata sulla G.U. n. 140 del 19 giugno
2009 ed in vigore dal 4 luglio 2009), mediante la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
Quanto allo svolgimento del processo, pare sufficiente precisare che in corso di causa è stata celebrata ctu, di cui si dirà di qui a poco.
In via del tutto preliminare, appare opportuno riepilogare brevemente i fatti di causa.
La società attrice ha intrattenuto un rapporto di conto corrente ordinario – n. 27002595 – presso
Banco di Napoli, poi proseguito, a seguito di cessione di ramo d'azienda del 21 febbraio 2008
(avente ad oggetto le attività bancarie esercitate presso lo sportello di Marigliano), con
[...]
cessato nel dicembre 2015, con saldo debitorio di Euro 43.085,87. Controparte_1
L'attrice ha altresì intrattenuto, con il medesimo Istituto di Credito, un secondo rapporto di conto corrente ordinario – n. 16/8 – dall'1.9.1994 al 14.5.2003. Secondo la prospettazione attorea, per ripianare il debito derivante da tale ultimo rapporto, l'attrice avrebbe stipulato un contratto di mutuo per Euro 155.000,00, anch'esso oggetto di cessione di ramo d'azienda nel 2008, poi estinto nel Orbene, la società attrice deduce che in entrambi i casi i saldi dei rapporti sarebbero inesatti, in quanto frutto di illegittimi addebiti richiesti dapprima da Banco di Napoli, e successivamente da
Entrando nel dettaglio, in entrambi i casi gli Istituti suindicati avrebbero Controparte_1
applicato interessi al tasso ultralegale, in assenza di specifico accordo scritto tra le parti, nonché
illegittimamente addebitato importi a titolo di anatocismo e di commissione di massimo scoperto,
ed infine, contabilizzato le poste in entrata e in uscita in violazione del calcolo dei giorni valuta.
Da tali violazioni discenderebbero due ordini di conseguenze diversi in relazione a ciascun rapporto.
Quanto al conto corrente n. 2595, l'attrice chiede condannarsi la convenuta alla ripetizione delle somme indebitamente corrisposte nel corso degli anni.
Quanto, invece, al conto corrente n. 16/8, l'attrice ha limitato la domanda al solo accertamento dell'illegittimità del saldo debitorio (essendo il rapporto cessato nel 2003, e dunque prima della cessione di ramo d0azienda del 2008), in quanto da essa, stante il collegamento negoziale con il contratto di mutuo, stipulato proprio al fine di ripianare le perdite in conto corrente, sorgerebbe il diritto alla ripetizione delle somme corrisposte in esecuzione del mutuo.
Prima di entrare nel merito dei rapporti in contestazione, appaiono necessarie alcune premesse di carattere generale.
In primo luogo viene eccepita, lo si ribadisce, la invalidità dei rapporti per l'applicazione di un tasso di interesse ultra-legale: possibilità, quest'ultima, in linea di principio non proibita alle parti (purché
per importo inferiore al tasso soglia), giacché ai sensi dell'art. 1284 3° comma, “gli interessi
superiori alla misura legale devono essere determinati per iscritto;
altrimenti sono dovuti nella
misura legale”.
Pertanto, in questa prospettiva, occorre verificare se il tasso di interessi concretamente applicato in corso di rapporto sia – o meno – superiore al tasso legale, e se esso trovi eventualmente fondamento scritto.
In secondo luogo, l'attrice contesta l'applicazione di interessi anatocistici. L'anatocismo è il fenomeno che determina la produzione di interessi sugli interessi già maturati sul capitale iniziale.
Ai sensi dell'art. 1283 c.c. l'anatocismo risulta possibile soltanto se vi è accordo tra le parti
(successivo alla scadenza degli interessi e su interessi dovuti per almeno 6 mesi), laddove sia stata proposta una domanda giudiziale (successiva alla scadenza degli interessi, nonché riferita ad interessi dovuti per almeno 6 mesi), ed infine in presenza di un uso normativo contrario.
Avendo riguardo ai contratti bancari, si è in passato discusso circa l'esistenza di un uso normativo capace di derogare alla disciplina dettata dall'art. 1283, atteso che le norme bancarie uniformi prevedevano la capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi dei clienti a fronte di una capitalizzazione annuale per i saldi attivi dei clienti stessi.
In principio detta deroga è stata considerata legittima dalla Corte di Cassazione, sulla base dell'asserita esistenza di un uso normativo sulla capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi,
recepito dalle norme bancarie uniformi. A partire dal 1999, invece, la giurisprudenza di legittimità
ha escluso la sussistenza di un uso normativo in grado di derogare al divieto di anatocismo,
rilevando l'assenza dell'elemento dell'opinio iuris, consistente nella consapevolezza di tenere un comportamento dovuto in quanto conforme ad una norma (le clausole anatocistiche sono state accettate non perché gli utenti fossero convinti della loro rispondenza a principi dell'ordinamento giuridico, ma piuttosto perché costretti ad accettarle per poter accedere ai servizi bancari).
Le clausole di capitalizzazione trimestrale degli interessi inserite nei contratti di conto corrente bancario sono state classificate come usi negoziali, in quanto tali non in grado di derogare alla disciplina dettata dall'art. 1283.
Successivamente, il legislatore è intervenuto sul Testo Unico in materia bancaria ed ha stabilito che nelle operazioni in conto corrente deve essere assicurata nei confronti della clientela la stessa periodicità nel conteggio degli interessi (sia debitori che creditori): per l'effetto, l'art. 25, comma 2,
del Decreto Legislativo n. 342/1999, introducendo un nuovo comma all'art. 120 del D. Lgs. n.
385/1993, ha previsto la possibilità di stabilire, tramite un'apposita delibera del CR (Comitato Interministeriale per il Credito e Risparmio), le modalità ed i criteri di produzione degli interessi sugli interessi, maturati nell'esercizio dell'attività bancaria, nel rispetto della pari periodicità nel conteggio sia dei saldi passivi, sia di quelli attivi.
La sanatoria operata per il pregresso, così come stabilita dal decreto n. 342/1999, è stata però
dichiarata illegittima - per violazione dell'articolo 77 della Costituzione - dalla Corte Costituzionale
(sentenza del 17 ottobre 2000 n. 425), cui è seguita, poi, la sentenza n. 21095 del 4.11.2004, con cui le Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno definitivamente affermato l'illegittimità, anche per il passato, degli addebiti bancari operati a titolo di anatocismo. In sostanza la Corte afferma che le clausole di capitalizzazione trimestrale degli interessi debitori precedenti al 1999 non rispondono ad uno uso normativo, bensì negoziale, e quindi in contrasto con il principio contenuto nell'art. 1283
c.c.
Aggiungasi altresì che allo stato la previsione ed applicazione di interessi anatocistici trova fondamento normativo nell'art. 6 della Delibera CR (come previsto dall'art. 25 2° comma del D.
Lgs. 342/1999 che ha riformato l'art. 120 del D. Lgs. 385/1993), per cui risulta legittima la previsione di interessi anatocistici soltanto laddove le parti abbiano previsto il valore del tasso,
rapportato su base annua, tenendo conto degli effetti della capitalizzazione.
In terzo luogo, i saldi dei due rapporti vengono contestati per quanto concerne gli addebiti effettuati a titolo di commissioni, avendo particolare riguardo alla cd. commissione di massimo scoperto:
quest'ultima assolve, quantomeno in via generale, la funzione di remunerare l'obbligo della banca di tenere a disposizione dell'accreditato una determinata somma di denaro per un dato periodo di tempo, e che i dubbi mossi in passato dalla giurisprudenza circa la meritevolezza di una tale previsione sono ormai da ritenersi superati. E difatti, l'art. 2 bis della legge 28 gennaio 2009 n. 2 (di conversione in legge con modificazioni del decreto legge 29 novembre 2008, n. 185) individua due distinte fattispecie negoziali e di commissioni: la prima denominata “commissione di massimo scoperto”, che è legittima se il saldo del cliente risulti a debito per un periodo continuativo pari o superiore a 30 giorni e può essere calcolata entro i limiti dell'utilizzo dell'apertura di credito concessa;
la seconda tipologia denominata invece “corrispettivo per il servizio di messa a disposizione delle somme”.
In proposito la Corte di Cassazione (sentenza n. 122997 del 15.5.2019) ha in ogni caso precisato che “l'art. 2 bis, comma 1, secondo periodo, del d.l. n. 185 del 2008, conv. con modif. dalla legge n.
2 del 2009, disciplina le condizioni di validità della pattuizione
della commissione di massimo scoperto in relazione ai soli contratti di conto corrente bancario
affidati, tanto se si configuri come semplice remunerazione legata al solo affidamento, quanto se
sia commisurata anche all'effettiva utilizzazione dei fondi, avendo invece il legislatore, con
riferimento ai conti correnti non affidati, inteso sanzionare con la nullità tutte le clausole
contrattuali che prevedano commissioni per scoperto di conto - indipendentemente dal fatto che
siano commisurate alla punta del massimo dello scoperto nel trimestre o alla durata del
medesimo scoperto - trattandosi di commissioni non legate a servizi effettivamente resi dalla
banca”.
Infine, i saldi vengono censurati in quanto avrebbero antergato o postergato, ad interesse della
Banca i giorni valuta, ovvero registrando in anticipo o in ritardo le operazioni poste sui conti correnti in modo da garantire un vantaggio all'Istituto di Credito, e ciò al fine di lucrare ulteriori competenze fittizie in suo favore.
A tali premesse appare necessario aggiungere qualche ulteriore considerazione in ordine al riparto degli oneri probatori.
In ossequio ai principi generali in tema di onere della prova (art. 2697 c.c.) non vi è dubbio che
"nella causa proposta dal correntista per ottenere la ripetizione delle somme indebitamente
riscosse dalla banca nel corso del rapporto di conto corrente, gli estratti conto documentano fatti
principali, costitutivi della pretesa azionata (i pagamenti indebiti e, di conseguenza, quanto
riscosso senza titolo dalla banca): essi, infatti, danno ragione dell'andamento del rapporto ed
evidenziano le singole rimesse suscettibili di ripetizione, in quanto riferite a somme che non
andavano addebitate al cliente” (tra le altre, Cass. 23 ottobre 2017, n. 24948). È parimenti indubbio, ad ogni modo, che compete sempre alla Banca l'onere di fornire la prova del credito, laddove abbia proposto domanda di pagamento, o, nel caso in cui si trovi a resistere alla domanda del correntista, di dare adeguata dimostrazione dei fatti impeditivi/modificativi/estintivi.
In conclusione, se ad agire per il pagamento del saldo del conto è la “deve ritenersi CP_1
quest'ultima ad essere gravata dell'onere di dimostrare come si sia addivenuti alla formazione del
saldo, mediante la produzione in giudizio di tutti gli estratti conto, a partire dalla prima
annotazione successiva al saldo zero iniziale, con la conseguenza che, qualora la banca non
disponga di (ovvero non depositi) tutti gli estratti conto, ma solo di una parte di essi, - che
prendono le mosse già da un saldo negativo per il cliente - non può dirsi provato il formarsi di quel
primo saldo negativo, e, a fronte delle contestazioni del correntista circa la validità di singole
clausole (come nel caso quelle riguardanti la capitalizzazione trimestrale degli interessi ovvero la
loro misura), la ricostruzione deve avvenire azzerando quella prima annotazione e, ricostruendo il
rapporto come se fosse iniziato in quella data partendo da zero” (cfr. Cass. n. 1763 del 17.1.2024).
Diversamente, se ad agire è il correntista, “l'onere probatorio - consistente egualmente nella
produzione degli estratti - non può che gravare, in ossequio ai principi dettati dall'art. 2697 cod.
civ., sullo stesso correntista, con la conseguenza che, qualora gli estratti siano prodotti a far data
da un certo momento del rapporto, in cui vi siano appostazioni negative, in mancanza di diversa
prova, occorre prendere a riferimento, ai fini dell'effettuazione della c.t.u., proprio quel saldo”.
Per quanto concerne, invece, l'esame della documentazione necessaria a ricostruire l'andamento del rapporto bancario e ed il dare/avere tra le parti, a superamento del precedente orientamento di legittimità in tempi recenti la Suprema Corte ha affermato che “in tema di rapporti bancari, ai fini
dell'accertamento del rapporto di dare/avere, è sempre possibile per il giudice di merito, a fronte di
una produzione non integrale degli estratti conto, ricostruire i saldi attraverso l'impiego di mezzi di
prova ulteriori, purché questi siano idonei a fornire indicazioni certe e complete che diano
giustificazione del saldo maturato all'inizio del periodo per cui sono stati prodotti gli estratti” (Corte di Cass., sent. n. 14993 del 2024; Sez. 1, Ordinanza n. 22290 del 25/07/2023, Rv. 668431 -
01).
Invero, la produzione dell'estratto conto, quale atto riassuntivo delle movimentazioni del conto corrente, può offrire la prova del saldo del conto stesso, in combinazione con le eventuali controdeduzioni di controparte e le ulteriori risultanze processuali, come riconosciuto anche in altra pronuncia della Suprema Corte (Cass. Ord. n. 10293 del 18.4.2023), secondo cui, ai fini della prova del saldo da parte del correntista, “anche i cosiddetti “riassunti scalari” consentono, per il tramite
dell'operato del consulente d'ufficio, la ricostruzione delle movimentazioni del conto. Ciò comporta
che la valutazione del Giudice possa ben essere operata anche su documenti diversi dagli estratti
conto, ma che risultino comunque idonei a soddisfare l'onere della prova a carico dell'attore per
determinare il dare/avere tra le parti”.
Infine, occorre spendere qualche considerazione in ordine all'eccezione di prescrizione del credito,
sollevata dalla convenuta per entrambi i rapporti.
Sul punto, difatti, è bene ricordare che le Sezioni Unite della Corte di Cassazione (sentenza n.
24418 del 2010) hanno affermato che “l'azione di ripetizione di indebito, proposta dal cliente di
una banca, il quale lamenti la nullità della clausola di capitalizzazione trimestrale degli interessi
anatocistici maturati con riguardo ad un contratto di apertura di credito bancario regolato in
conto corrente, è soggetta all'ordinaria prescrizione decennale, la quale decorre, nell'ipotesi in cui
i versamenti abbiano avuto solo funzione ripristinatoria della provvista, non dalla data di
annotazione in conto di ogni singola posta di interessi illegittimamente addebitati, ma dalla data di
estinzione del saldo di chiusura del conto, in cui gli interessi non dovuti sono stati registrati. Infatti,
nell'anzidetta ipotesi ciascun versamento non configura un pagamento dal quale far decorrere, ove
ritenuto indebito, il termine prescrizionale del diritto alla ripetizione, giacché il pagamento che può
dar vita ad una pretesa restitutoria è esclusivamente quello che si sia tradotto nell'esecuzione di
una prestazione da parte del 'solvens' con conseguente spostamento patrimoniale in favore
dell''accipiens'”. In altri termini, occorre distinguere tra rimesse ripristinatorie e solutorie, atteso che l'unitarietà del rapporto giuridico derivante dal contratto di conto corrente bancario non consente di individuare nella chiusura del conto il momento da cui debba decorrere il termine prescrizionale, essendo possibile che anche il singolo pagamento sia indebito, in quanto non sorretto da una causa giustificativa, e perciò ripetibile ai sensi dell'articolo 2033 c.c.
Ebbene, vista la documentazione in atti non vi è dubbio che nel caso in esame i rapporti oggetto di causa siano stati assistiti da aperture di credito in favore della società correntista.
Ciò posto, può essere esaminato il rapporto n. 2595, il quale, lo si ribadisce, è stato in origine stipulato con Banco di Napoli, per poi essere ceduto nel 2008 alla Controparte_1
Il ctu nominato in corso di causa ha evidenziato che la copia del contratto versata in atti “risulta
completamente illeggibile, e pertanto non è stato possibile verificare le voci contrattuali
eventualmente previste. L'unico dato leggibile è la data di sottoscrizione del 08/06/1997”. In
effetti, esaminando il contratto in atti non può che giungersi alle medesime conclusioni, ovvero che il documento non è leggibile e pertanto non consente di risalire alle condizioni contrattuali concordate tra le parti.
L'ausiliario ha altresì evidenziato l'incompletezza degli estratti conto, in quanto “per ciascun anno,
risulta depositato l'ultimo mese di ogni trimestre, con allegato il relativo riassunto a scalare, che
invece si riferisce all'intero trimestre”.
Se questa è la premessa del ctu, che questo scrivente non può che condividere, le conclusioni sono invece contraddittorie, e pertanto non possono essere condivise, in quanto l'ausiliario, pur dando atto di non essere a conoscenza delle clausole contrattuali, ha provveduto ugualmente e determinare i tassi legali sostitutivi e ad escludere ogni importo a titolo di capitalizzazione (sino all'entrata in vigore della delibera CR) e commissione di massimo scoperto, nonché ad escludere ogni spesa
(pur non potendo verificare come era stato regolamentato il regime delle valute).
In altri termini, partendo dal principio per cui in presenza di una domanda di ripetizione delle somme è l'attore che agisce per la restituzione a dover dare la prova dei fatti costitutivi della propria pretesa, è evidente, pertanto, che dovrà innanzitutto dare dimostrazione delle condizioni contrattuali concordate. Siccome detta ultima prova non è stata fornita, è illogica e contraddittoria la conclusione cui perviene il ctu, sia per quanto concerne il calcolo degli interessi sostitutivi che l'esclusione di ogni imposta a titolo di commissione di massimo scoperto e di spesa.
In altri termini, seppur al mancato deposito degli estratti conto si può sopperire – come ritenuto dal ctu, e del resto affermato a più riprese dalla più recente giurisprudenza di legittimità – attraverso il ricorso agli estratti scalari, in tanto si può accertare l'illegittimità dell'addebito, per contrasto con la pattuizione specifica (es. calcolo giorni valuta) o per l'illegittima esecuzione che di essa si sia data
(es. capitalizzazione, commissione massimo scoperto, o violazione calcolo giorni valuta), in quanto siano note le condizioni contrattuali;
in caso contrario, il ctu non può evidentemente nè accertare l'illegittimità delle condizioni pattuite (in quanto non conosciute) né verificarne la eventuale violazione.
Per la medesima ragione, e stante il mancato deposito di tutti gli estratti conto, e la presenza dei soli estratti scalari, non è stato possibile per l'ausiliario verificare quali pagamenti abbiano eventualmente avuto natura solutoria, e quali natura ripristinatoria della provvista.
Medesime considerazioni valgono anche per il rapporto di conto corrente n. 16/8.
Premesso che, come è evidente, difetta della legittimazione passiva a resistere CP_1
avverso la domanda di nullità, è, ad ogni modo, possibile accertare incidentalmente l'invalidità delle condizioni praticate, vista la possibile incidenza sul contratto di mutuo.
Un tale accertamento, difatti, risulta senz'altro rilevante dal momento che, secondo la ricostruzione della società attrice, in assenza di tali illegittimi addebiti la correntista non avrebbe stipulato alcun mutuo.
Non vi è dubbio che, quantomeno in astratto, la prospettazione dei fatti storici compiuta in citazione consenta di ravvisare un collegamento negoziale tra il contratto di conto corrente n. 16/8, e il mutuo stipulato al fine di estinguere in esso maturato. La Suprema Corte ha affermato che “Il collegamento negoziale in senso tecnico presuppone la
ricorrenza di: un requisito oggettivo, costituito dal nesso teleologico tra i negozi, volti alla
regolamentazione degli interessi reciproci delle parti nell'ambito di una finalità pratica consistente
in un assetto economico globale e unitario;
un requisito soggettivo, costituito dal comune intento
pratico delle parti di volere non solo l'effetto tipico dei singoli negozi in concreto stipulati, ma
anche il coordinamento tra i medesimi per la realizzazione di un fine ulteriore che ne trascende gli
effetti tipici e assume una propria autonomia anche sotto il profilo causale” (Cass. n. 677 del
9.1.2024).
Ricorre, nello specifico, il collegamento negoziale tra due o più negozi allorquando le parti,
nell'esercizio della loro autonomia negoziale, pongono in essere più negozi i quali, pur conservando la propria individualità, sono concepiti e voluti come “avvinti teleologicamente da un nesso di
reciproca interdipendenza, per cui le vicende dell'uno debbano ripercuotersi sull'altro,
condizionandone la validità e l'efficacia" (Cass. n. 7524 del 27.3.2007).
In altri termini, il collegamento negoziale incide immediatamente sulla causa dell'intera operazione contrattuale, determinando l'interdipendenza funzionale dei diversi negozi, in quanto volti a realizzare un fine unitario, al punto che “il risultato economico unitario viene raggiunto non
attraverso un solo contratto ma attraverso due o più contratti tra loro coordinati, aventi ciascuno
di essi una causa autonoma anche se funzionalizzata ad uno stesso ed unico regolamento dei
reciproci interessi” (Cass. n. 18585 del 22.9.2016).
Consegue da tanto che “in caso di collegamento funzionale tra più contratti, "la loro
interdipendenza produce una regolamentazione unitaria delle vicende relative alla permanenza del
vincolo contrattuale, per cui essi ""simul stabunt, simul cadent"" (Cass. n. 7255/2013), in quanto
"le vicende dell'uno si ripercuotono sugli altri, condizionandone la validità e l'efficacia" (Cass. n.
28324 del 10.10.2023; cfr. anche Cass. n. 321/1988; Cass. n. 7524/2007; Cass. n. 13888/2015).
Per poter verificare quanto dedotto dall'attrice (ovvero che il mutuo sia stato stipulato al fine di estinguere il rapporto di conto corrente) è necessario verificare preliminarmente se sul conto corrente n. 16/8 sia effettivamente maturato un saldo debitore illegittimo o meno. In un secondo ed eventuale momento, poi, si potrà verificare se effettivamente la somma mutuata sia confluita su detto conto, viste le contestazioni sollevate in corso di giudizio.
Orbene, sul punto il consulente tecnico d'ufficio ha evidenziato che “risulta depositato l'atto
notarile di apertura di credito ipotecario con allegato il relativo contratto di conto corrente che nei
campi da compilare a mano non risulta leggibile ed inoltre, anche nel caso specifico, risultano
mancanti, agli atti del fascicolo, la maggior parte degli estratti conto (circa otto mesi su dodici).
Infatti, per ogni anno, risulta depositato l'ultimo mese di ogni trimestre, con allegato il relativo
riassunto a scalare, che invece si riferisce all'intero trimestre”.
Pertanto, anche nel caso in esame (come per il rapporto n. 2595) non sono note le condizioni contrattuali relative al rapporto di conto corrente.
Nonostante tale premessa, il consulente tecnico d'ufficio ha rideterminato il saldo del rapporto intercorso tra l'attrice e Banco di Napoli, anche ricorrendo alle condizioni pattuite per il rapporto di apertura di credito. E tuttavia, il ctu avrebbe dovuto verificare l'effettivo rispetto di tali condizioni -
non rispetto a tutte le operazioni compiute in conto corrente, bensì – limitatamente a quelle derivante dall'apertura di credito.
Stante la mancanza degli estratti conto analitici, tuttavia, tale operazione non sarebbe stata possibile,
atteso che l'estratto scalare si limita a riepilogare i saldi del conto corrente, ma non consente di risalire alle singole operazioni.
Per l'effetto, anche in tal caso l'operazione di ricalcolo operata dal ctu non può essere condivisa in quanto, lo si ribadisce, siccome non sono note le condizioni contrattuali non è possibile nemmeno verificare la validità e la corretta esecuzione delle stesse.
Aggiungasi a tanto una ulteriore considerazione.
Anche a voler ragionare diversamente, va detto che parte attrice non ha dimostrato nel corso del giudizio che il mutuo sia stato stipulato proprio per estinguere il debito del conto corrente. Sin dalla citazione, nel dettaglio, l'attrice ha dedotto di averne fornito la prova documentale,
attraverso il deposito dell'estratto conto del 31.5.2003; inoltre, ha articolato una richiesta di prova testimoniale, e ha dedotto che la circostanza non sarebbe stata contestata dalla controparte, con quel che ne consegue ai sensi dell'art. 115 c.p.c..
Gli assunti dell'attrice non possono essere condivisi.
In primo luogo si evidenzia che in sede di operazioni peritali il ctu ha affermato di non aver rinvenuto agli atti di causa detto estratto conto né, del resto, il foliario indica espressamente il documento in esame tra quelli depositati, motivo per il quale il deposito effettuato in corso di causa
è tardivo, e dunque inammissibile.
Quanto alla richiesta di prova testimoniale, ammessa con ordinanza del 28.11.2024, pare sufficiente precisare che la parte attrice ha formulato espressa rinuncia all'espletamento del mezzo istruttorio
(cui non si è opposta la convenuta), a causa delle precarie condizioni di salute del teste.
Infine, quanto alla potenziale applicabilità del principio di non contestazione, questo scrivente si è
già espresso sul punto, affermando, da una parte, l'inoperatività del principio in esame, per essere il fatto storico (l'erogazione delle somme del mutuo sul conto corrente n. 16/8) estraneo alla sfera di conoscenza della Banca convenuta (per la semplice ragione che il contratto di cessione di ramo d'azienda è stato stipulato nel 2008, allorquando il rapporto era già esaurito), ma anche perché
quest'ultima ha preso posizione sul punto sin dalla comparsa di risposta (pagg. 33-34)
Ad ogni modo, non appare conferente il richiamo al principio in esame, che trova applicazione limitatamente ai fatti storici sottesi alle domande ed eccezioni, ma non alle questioni attinenti lo svolgimento del processo, quali, in ipotesi, il deposito – o meno – di un documento (Cass. n. 21403
del 6.7.2022).
Per i motivi appena evidenziati non vi è prova che l'attrice abbia depositato tale documento nel termine di legge (ovvero, entro la memoria istruttoria n. 2). Ne discende che il deposito effettuato in corso di causa è inammissibile, che non vi è prova che esso sia confluito sul conto corrente n. 16/8, e conseguentemente che le vicende di quest'ultimo possano condizionare l'esito del contratto di mutuo.
In ragione delle considerazioni che precedono, anche la domanda di ripetizione va rigettata.
Ogni altra questione, pur proposta dalle parti in causa, rimane assorbita nella presente decisione.
Visto l'esito del giudizio, tenuto conto della oggettiva incertezza delle circostanze in fatto emerse in corso di causa (cfr. sul punto Cass. n. 24234 del 29.11.2016), letto l'art. 92 c.p.c. nella formulazione che consegue all'intervento della Corte Costituzionale (sentenza 77/2018), le spese di lite, ivi comprese quelle di ctu, vanno integralmente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nola in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, così provvede:
- Rigetta le domande di parte attrice per i motivi di cui in parte motiva;
- Compensa integralmente le spese di lite;
- Pone le spese della ctu a carico di tutte le parti in causa, in solido tra loro.
Così deciso in Nola, 8.7.2025
Il Giudice
(dott. Antonio Tufano) 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
2014 a seguito dell'integrale pagamento delle rate.
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NOLA
I SEZIONE CIVILE
Il Giudice, dott. Antonio Tufano, ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta al n. 7146 del ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2016,
avente ad oggetto opposizione a decreto ingiuntivo
T R A
in persona del l. r. Parte_1
p. t., rappresentata e difesa dagli Avvocati Rosa Foresta e Giuseppina D'Angelo, presso le quali risulta elettivamente domiciliata in Nola alla via Pellecchia n. 5;
ATTRICE
contro
in persona del l. r. p. t., rappresentata e difesa, giusta procura Controparte_1
allegata alla comparsa di costituzione e risposta, dall'Avv. Chiara Silvestri, presso la quale elettivamente domicilia in Napoli alla via Cervantes n. 55;
CONVENUTA
CONCLUSIONI
Con note scritte depositate in sostituzione dell'udienza, le parti si sono riportate ai propri scritti difensivi, chiedendone l'integrale accoglimento.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione regolarmente notificato alla controparte la società , Parte_1
ha evocato in giudizio innanzi al Tribunale di Nola, al fine di sentirla Controparte_1
condannare alla ripetizione delle somme illegittimamente riscosse in relazione al rapporto contrattuale n. 2595, nonché alla ripetizione delle somme corrisposte in esecuzione del contratto di mutuo fondiario stipulato con Banco di Napoli, stante l'illegittimità del saldo presente sul c.c. n.
16/8.
Si è costituita in giudizio la quale ha eccepito la prescrizione dell'avverso Controparte_1
credito, per decorso del termine decennale, nonché l'infondatezza in fatto e in diritto delle avverse domande, insistendo per l'integrale rigetto delle stesse.
La presente sentenza viene redatta in conformità a quanto dettato dal nuovo testo dell'art. 132 c.p.c.,
così come modificato dalla legge 18 giugno 2009 n. 69 (pubblicata sulla G.U. n. 140 del 19 giugno
2009 ed in vigore dal 4 luglio 2009), mediante la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
Quanto allo svolgimento del processo, pare sufficiente precisare che in corso di causa è stata celebrata ctu, di cui si dirà di qui a poco.
In via del tutto preliminare, appare opportuno riepilogare brevemente i fatti di causa.
La società attrice ha intrattenuto un rapporto di conto corrente ordinario – n. 27002595 – presso
Banco di Napoli, poi proseguito, a seguito di cessione di ramo d'azienda del 21 febbraio 2008
(avente ad oggetto le attività bancarie esercitate presso lo sportello di Marigliano), con
[...]
cessato nel dicembre 2015, con saldo debitorio di Euro 43.085,87. Controparte_1
L'attrice ha altresì intrattenuto, con il medesimo Istituto di Credito, un secondo rapporto di conto corrente ordinario – n. 16/8 – dall'1.9.1994 al 14.5.2003. Secondo la prospettazione attorea, per ripianare il debito derivante da tale ultimo rapporto, l'attrice avrebbe stipulato un contratto di mutuo per Euro 155.000,00, anch'esso oggetto di cessione di ramo d'azienda nel 2008, poi estinto nel Orbene, la società attrice deduce che in entrambi i casi i saldi dei rapporti sarebbero inesatti, in quanto frutto di illegittimi addebiti richiesti dapprima da Banco di Napoli, e successivamente da
Entrando nel dettaglio, in entrambi i casi gli Istituti suindicati avrebbero Controparte_1
applicato interessi al tasso ultralegale, in assenza di specifico accordo scritto tra le parti, nonché
illegittimamente addebitato importi a titolo di anatocismo e di commissione di massimo scoperto,
ed infine, contabilizzato le poste in entrata e in uscita in violazione del calcolo dei giorni valuta.
Da tali violazioni discenderebbero due ordini di conseguenze diversi in relazione a ciascun rapporto.
Quanto al conto corrente n. 2595, l'attrice chiede condannarsi la convenuta alla ripetizione delle somme indebitamente corrisposte nel corso degli anni.
Quanto, invece, al conto corrente n. 16/8, l'attrice ha limitato la domanda al solo accertamento dell'illegittimità del saldo debitorio (essendo il rapporto cessato nel 2003, e dunque prima della cessione di ramo d0azienda del 2008), in quanto da essa, stante il collegamento negoziale con il contratto di mutuo, stipulato proprio al fine di ripianare le perdite in conto corrente, sorgerebbe il diritto alla ripetizione delle somme corrisposte in esecuzione del mutuo.
Prima di entrare nel merito dei rapporti in contestazione, appaiono necessarie alcune premesse di carattere generale.
In primo luogo viene eccepita, lo si ribadisce, la invalidità dei rapporti per l'applicazione di un tasso di interesse ultra-legale: possibilità, quest'ultima, in linea di principio non proibita alle parti (purché
per importo inferiore al tasso soglia), giacché ai sensi dell'art. 1284 3° comma, “gli interessi
superiori alla misura legale devono essere determinati per iscritto;
altrimenti sono dovuti nella
misura legale”.
Pertanto, in questa prospettiva, occorre verificare se il tasso di interessi concretamente applicato in corso di rapporto sia – o meno – superiore al tasso legale, e se esso trovi eventualmente fondamento scritto.
In secondo luogo, l'attrice contesta l'applicazione di interessi anatocistici. L'anatocismo è il fenomeno che determina la produzione di interessi sugli interessi già maturati sul capitale iniziale.
Ai sensi dell'art. 1283 c.c. l'anatocismo risulta possibile soltanto se vi è accordo tra le parti
(successivo alla scadenza degli interessi e su interessi dovuti per almeno 6 mesi), laddove sia stata proposta una domanda giudiziale (successiva alla scadenza degli interessi, nonché riferita ad interessi dovuti per almeno 6 mesi), ed infine in presenza di un uso normativo contrario.
Avendo riguardo ai contratti bancari, si è in passato discusso circa l'esistenza di un uso normativo capace di derogare alla disciplina dettata dall'art. 1283, atteso che le norme bancarie uniformi prevedevano la capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi dei clienti a fronte di una capitalizzazione annuale per i saldi attivi dei clienti stessi.
In principio detta deroga è stata considerata legittima dalla Corte di Cassazione, sulla base dell'asserita esistenza di un uso normativo sulla capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi,
recepito dalle norme bancarie uniformi. A partire dal 1999, invece, la giurisprudenza di legittimità
ha escluso la sussistenza di un uso normativo in grado di derogare al divieto di anatocismo,
rilevando l'assenza dell'elemento dell'opinio iuris, consistente nella consapevolezza di tenere un comportamento dovuto in quanto conforme ad una norma (le clausole anatocistiche sono state accettate non perché gli utenti fossero convinti della loro rispondenza a principi dell'ordinamento giuridico, ma piuttosto perché costretti ad accettarle per poter accedere ai servizi bancari).
Le clausole di capitalizzazione trimestrale degli interessi inserite nei contratti di conto corrente bancario sono state classificate come usi negoziali, in quanto tali non in grado di derogare alla disciplina dettata dall'art. 1283.
Successivamente, il legislatore è intervenuto sul Testo Unico in materia bancaria ed ha stabilito che nelle operazioni in conto corrente deve essere assicurata nei confronti della clientela la stessa periodicità nel conteggio degli interessi (sia debitori che creditori): per l'effetto, l'art. 25, comma 2,
del Decreto Legislativo n. 342/1999, introducendo un nuovo comma all'art. 120 del D. Lgs. n.
385/1993, ha previsto la possibilità di stabilire, tramite un'apposita delibera del CR (Comitato Interministeriale per il Credito e Risparmio), le modalità ed i criteri di produzione degli interessi sugli interessi, maturati nell'esercizio dell'attività bancaria, nel rispetto della pari periodicità nel conteggio sia dei saldi passivi, sia di quelli attivi.
La sanatoria operata per il pregresso, così come stabilita dal decreto n. 342/1999, è stata però
dichiarata illegittima - per violazione dell'articolo 77 della Costituzione - dalla Corte Costituzionale
(sentenza del 17 ottobre 2000 n. 425), cui è seguita, poi, la sentenza n. 21095 del 4.11.2004, con cui le Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno definitivamente affermato l'illegittimità, anche per il passato, degli addebiti bancari operati a titolo di anatocismo. In sostanza la Corte afferma che le clausole di capitalizzazione trimestrale degli interessi debitori precedenti al 1999 non rispondono ad uno uso normativo, bensì negoziale, e quindi in contrasto con il principio contenuto nell'art. 1283
c.c.
Aggiungasi altresì che allo stato la previsione ed applicazione di interessi anatocistici trova fondamento normativo nell'art. 6 della Delibera CR (come previsto dall'art. 25 2° comma del D.
Lgs. 342/1999 che ha riformato l'art. 120 del D. Lgs. 385/1993), per cui risulta legittima la previsione di interessi anatocistici soltanto laddove le parti abbiano previsto il valore del tasso,
rapportato su base annua, tenendo conto degli effetti della capitalizzazione.
In terzo luogo, i saldi dei due rapporti vengono contestati per quanto concerne gli addebiti effettuati a titolo di commissioni, avendo particolare riguardo alla cd. commissione di massimo scoperto:
quest'ultima assolve, quantomeno in via generale, la funzione di remunerare l'obbligo della banca di tenere a disposizione dell'accreditato una determinata somma di denaro per un dato periodo di tempo, e che i dubbi mossi in passato dalla giurisprudenza circa la meritevolezza di una tale previsione sono ormai da ritenersi superati. E difatti, l'art. 2 bis della legge 28 gennaio 2009 n. 2 (di conversione in legge con modificazioni del decreto legge 29 novembre 2008, n. 185) individua due distinte fattispecie negoziali e di commissioni: la prima denominata “commissione di massimo scoperto”, che è legittima se il saldo del cliente risulti a debito per un periodo continuativo pari o superiore a 30 giorni e può essere calcolata entro i limiti dell'utilizzo dell'apertura di credito concessa;
la seconda tipologia denominata invece “corrispettivo per il servizio di messa a disposizione delle somme”.
In proposito la Corte di Cassazione (sentenza n. 122997 del 15.5.2019) ha in ogni caso precisato che “l'art. 2 bis, comma 1, secondo periodo, del d.l. n. 185 del 2008, conv. con modif. dalla legge n.
2 del 2009, disciplina le condizioni di validità della pattuizione
della commissione di massimo scoperto in relazione ai soli contratti di conto corrente bancario
affidati, tanto se si configuri come semplice remunerazione legata al solo affidamento, quanto se
sia commisurata anche all'effettiva utilizzazione dei fondi, avendo invece il legislatore, con
riferimento ai conti correnti non affidati, inteso sanzionare con la nullità tutte le clausole
contrattuali che prevedano commissioni per scoperto di conto - indipendentemente dal fatto che
siano commisurate alla punta del massimo dello scoperto nel trimestre o alla durata del
medesimo scoperto - trattandosi di commissioni non legate a servizi effettivamente resi dalla
banca”.
Infine, i saldi vengono censurati in quanto avrebbero antergato o postergato, ad interesse della
Banca i giorni valuta, ovvero registrando in anticipo o in ritardo le operazioni poste sui conti correnti in modo da garantire un vantaggio all'Istituto di Credito, e ciò al fine di lucrare ulteriori competenze fittizie in suo favore.
A tali premesse appare necessario aggiungere qualche ulteriore considerazione in ordine al riparto degli oneri probatori.
In ossequio ai principi generali in tema di onere della prova (art. 2697 c.c.) non vi è dubbio che
"nella causa proposta dal correntista per ottenere la ripetizione delle somme indebitamente
riscosse dalla banca nel corso del rapporto di conto corrente, gli estratti conto documentano fatti
principali, costitutivi della pretesa azionata (i pagamenti indebiti e, di conseguenza, quanto
riscosso senza titolo dalla banca): essi, infatti, danno ragione dell'andamento del rapporto ed
evidenziano le singole rimesse suscettibili di ripetizione, in quanto riferite a somme che non
andavano addebitate al cliente” (tra le altre, Cass. 23 ottobre 2017, n. 24948). È parimenti indubbio, ad ogni modo, che compete sempre alla Banca l'onere di fornire la prova del credito, laddove abbia proposto domanda di pagamento, o, nel caso in cui si trovi a resistere alla domanda del correntista, di dare adeguata dimostrazione dei fatti impeditivi/modificativi/estintivi.
In conclusione, se ad agire per il pagamento del saldo del conto è la “deve ritenersi CP_1
quest'ultima ad essere gravata dell'onere di dimostrare come si sia addivenuti alla formazione del
saldo, mediante la produzione in giudizio di tutti gli estratti conto, a partire dalla prima
annotazione successiva al saldo zero iniziale, con la conseguenza che, qualora la banca non
disponga di (ovvero non depositi) tutti gli estratti conto, ma solo di una parte di essi, - che
prendono le mosse già da un saldo negativo per il cliente - non può dirsi provato il formarsi di quel
primo saldo negativo, e, a fronte delle contestazioni del correntista circa la validità di singole
clausole (come nel caso quelle riguardanti la capitalizzazione trimestrale degli interessi ovvero la
loro misura), la ricostruzione deve avvenire azzerando quella prima annotazione e, ricostruendo il
rapporto come se fosse iniziato in quella data partendo da zero” (cfr. Cass. n. 1763 del 17.1.2024).
Diversamente, se ad agire è il correntista, “l'onere probatorio - consistente egualmente nella
produzione degli estratti - non può che gravare, in ossequio ai principi dettati dall'art. 2697 cod.
civ., sullo stesso correntista, con la conseguenza che, qualora gli estratti siano prodotti a far data
da un certo momento del rapporto, in cui vi siano appostazioni negative, in mancanza di diversa
prova, occorre prendere a riferimento, ai fini dell'effettuazione della c.t.u., proprio quel saldo”.
Per quanto concerne, invece, l'esame della documentazione necessaria a ricostruire l'andamento del rapporto bancario e ed il dare/avere tra le parti, a superamento del precedente orientamento di legittimità in tempi recenti la Suprema Corte ha affermato che “in tema di rapporti bancari, ai fini
dell'accertamento del rapporto di dare/avere, è sempre possibile per il giudice di merito, a fronte di
una produzione non integrale degli estratti conto, ricostruire i saldi attraverso l'impiego di mezzi di
prova ulteriori, purché questi siano idonei a fornire indicazioni certe e complete che diano
giustificazione del saldo maturato all'inizio del periodo per cui sono stati prodotti gli estratti” (Corte di Cass., sent. n. 14993 del 2024; Sez. 1, Ordinanza n. 22290 del 25/07/2023, Rv. 668431 -
01).
Invero, la produzione dell'estratto conto, quale atto riassuntivo delle movimentazioni del conto corrente, può offrire la prova del saldo del conto stesso, in combinazione con le eventuali controdeduzioni di controparte e le ulteriori risultanze processuali, come riconosciuto anche in altra pronuncia della Suprema Corte (Cass. Ord. n. 10293 del 18.4.2023), secondo cui, ai fini della prova del saldo da parte del correntista, “anche i cosiddetti “riassunti scalari” consentono, per il tramite
dell'operato del consulente d'ufficio, la ricostruzione delle movimentazioni del conto. Ciò comporta
che la valutazione del Giudice possa ben essere operata anche su documenti diversi dagli estratti
conto, ma che risultino comunque idonei a soddisfare l'onere della prova a carico dell'attore per
determinare il dare/avere tra le parti”.
Infine, occorre spendere qualche considerazione in ordine all'eccezione di prescrizione del credito,
sollevata dalla convenuta per entrambi i rapporti.
Sul punto, difatti, è bene ricordare che le Sezioni Unite della Corte di Cassazione (sentenza n.
24418 del 2010) hanno affermato che “l'azione di ripetizione di indebito, proposta dal cliente di
una banca, il quale lamenti la nullità della clausola di capitalizzazione trimestrale degli interessi
anatocistici maturati con riguardo ad un contratto di apertura di credito bancario regolato in
conto corrente, è soggetta all'ordinaria prescrizione decennale, la quale decorre, nell'ipotesi in cui
i versamenti abbiano avuto solo funzione ripristinatoria della provvista, non dalla data di
annotazione in conto di ogni singola posta di interessi illegittimamente addebitati, ma dalla data di
estinzione del saldo di chiusura del conto, in cui gli interessi non dovuti sono stati registrati. Infatti,
nell'anzidetta ipotesi ciascun versamento non configura un pagamento dal quale far decorrere, ove
ritenuto indebito, il termine prescrizionale del diritto alla ripetizione, giacché il pagamento che può
dar vita ad una pretesa restitutoria è esclusivamente quello che si sia tradotto nell'esecuzione di
una prestazione da parte del 'solvens' con conseguente spostamento patrimoniale in favore
dell''accipiens'”. In altri termini, occorre distinguere tra rimesse ripristinatorie e solutorie, atteso che l'unitarietà del rapporto giuridico derivante dal contratto di conto corrente bancario non consente di individuare nella chiusura del conto il momento da cui debba decorrere il termine prescrizionale, essendo possibile che anche il singolo pagamento sia indebito, in quanto non sorretto da una causa giustificativa, e perciò ripetibile ai sensi dell'articolo 2033 c.c.
Ebbene, vista la documentazione in atti non vi è dubbio che nel caso in esame i rapporti oggetto di causa siano stati assistiti da aperture di credito in favore della società correntista.
Ciò posto, può essere esaminato il rapporto n. 2595, il quale, lo si ribadisce, è stato in origine stipulato con Banco di Napoli, per poi essere ceduto nel 2008 alla Controparte_1
Il ctu nominato in corso di causa ha evidenziato che la copia del contratto versata in atti “risulta
completamente illeggibile, e pertanto non è stato possibile verificare le voci contrattuali
eventualmente previste. L'unico dato leggibile è la data di sottoscrizione del 08/06/1997”. In
effetti, esaminando il contratto in atti non può che giungersi alle medesime conclusioni, ovvero che il documento non è leggibile e pertanto non consente di risalire alle condizioni contrattuali concordate tra le parti.
L'ausiliario ha altresì evidenziato l'incompletezza degli estratti conto, in quanto “per ciascun anno,
risulta depositato l'ultimo mese di ogni trimestre, con allegato il relativo riassunto a scalare, che
invece si riferisce all'intero trimestre”.
Se questa è la premessa del ctu, che questo scrivente non può che condividere, le conclusioni sono invece contraddittorie, e pertanto non possono essere condivise, in quanto l'ausiliario, pur dando atto di non essere a conoscenza delle clausole contrattuali, ha provveduto ugualmente e determinare i tassi legali sostitutivi e ad escludere ogni importo a titolo di capitalizzazione (sino all'entrata in vigore della delibera CR) e commissione di massimo scoperto, nonché ad escludere ogni spesa
(pur non potendo verificare come era stato regolamentato il regime delle valute).
In altri termini, partendo dal principio per cui in presenza di una domanda di ripetizione delle somme è l'attore che agisce per la restituzione a dover dare la prova dei fatti costitutivi della propria pretesa, è evidente, pertanto, che dovrà innanzitutto dare dimostrazione delle condizioni contrattuali concordate. Siccome detta ultima prova non è stata fornita, è illogica e contraddittoria la conclusione cui perviene il ctu, sia per quanto concerne il calcolo degli interessi sostitutivi che l'esclusione di ogni imposta a titolo di commissione di massimo scoperto e di spesa.
In altri termini, seppur al mancato deposito degli estratti conto si può sopperire – come ritenuto dal ctu, e del resto affermato a più riprese dalla più recente giurisprudenza di legittimità – attraverso il ricorso agli estratti scalari, in tanto si può accertare l'illegittimità dell'addebito, per contrasto con la pattuizione specifica (es. calcolo giorni valuta) o per l'illegittima esecuzione che di essa si sia data
(es. capitalizzazione, commissione massimo scoperto, o violazione calcolo giorni valuta), in quanto siano note le condizioni contrattuali;
in caso contrario, il ctu non può evidentemente nè accertare l'illegittimità delle condizioni pattuite (in quanto non conosciute) né verificarne la eventuale violazione.
Per la medesima ragione, e stante il mancato deposito di tutti gli estratti conto, e la presenza dei soli estratti scalari, non è stato possibile per l'ausiliario verificare quali pagamenti abbiano eventualmente avuto natura solutoria, e quali natura ripristinatoria della provvista.
Medesime considerazioni valgono anche per il rapporto di conto corrente n. 16/8.
Premesso che, come è evidente, difetta della legittimazione passiva a resistere CP_1
avverso la domanda di nullità, è, ad ogni modo, possibile accertare incidentalmente l'invalidità delle condizioni praticate, vista la possibile incidenza sul contratto di mutuo.
Un tale accertamento, difatti, risulta senz'altro rilevante dal momento che, secondo la ricostruzione della società attrice, in assenza di tali illegittimi addebiti la correntista non avrebbe stipulato alcun mutuo.
Non vi è dubbio che, quantomeno in astratto, la prospettazione dei fatti storici compiuta in citazione consenta di ravvisare un collegamento negoziale tra il contratto di conto corrente n. 16/8, e il mutuo stipulato al fine di estinguere in esso maturato. La Suprema Corte ha affermato che “Il collegamento negoziale in senso tecnico presuppone la
ricorrenza di: un requisito oggettivo, costituito dal nesso teleologico tra i negozi, volti alla
regolamentazione degli interessi reciproci delle parti nell'ambito di una finalità pratica consistente
in un assetto economico globale e unitario;
un requisito soggettivo, costituito dal comune intento
pratico delle parti di volere non solo l'effetto tipico dei singoli negozi in concreto stipulati, ma
anche il coordinamento tra i medesimi per la realizzazione di un fine ulteriore che ne trascende gli
effetti tipici e assume una propria autonomia anche sotto il profilo causale” (Cass. n. 677 del
9.1.2024).
Ricorre, nello specifico, il collegamento negoziale tra due o più negozi allorquando le parti,
nell'esercizio della loro autonomia negoziale, pongono in essere più negozi i quali, pur conservando la propria individualità, sono concepiti e voluti come “avvinti teleologicamente da un nesso di
reciproca interdipendenza, per cui le vicende dell'uno debbano ripercuotersi sull'altro,
condizionandone la validità e l'efficacia" (Cass. n. 7524 del 27.3.2007).
In altri termini, il collegamento negoziale incide immediatamente sulla causa dell'intera operazione contrattuale, determinando l'interdipendenza funzionale dei diversi negozi, in quanto volti a realizzare un fine unitario, al punto che “il risultato economico unitario viene raggiunto non
attraverso un solo contratto ma attraverso due o più contratti tra loro coordinati, aventi ciascuno
di essi una causa autonoma anche se funzionalizzata ad uno stesso ed unico regolamento dei
reciproci interessi” (Cass. n. 18585 del 22.9.2016).
Consegue da tanto che “in caso di collegamento funzionale tra più contratti, "la loro
interdipendenza produce una regolamentazione unitaria delle vicende relative alla permanenza del
vincolo contrattuale, per cui essi ""simul stabunt, simul cadent"" (Cass. n. 7255/2013), in quanto
"le vicende dell'uno si ripercuotono sugli altri, condizionandone la validità e l'efficacia" (Cass. n.
28324 del 10.10.2023; cfr. anche Cass. n. 321/1988; Cass. n. 7524/2007; Cass. n. 13888/2015).
Per poter verificare quanto dedotto dall'attrice (ovvero che il mutuo sia stato stipulato al fine di estinguere il rapporto di conto corrente) è necessario verificare preliminarmente se sul conto corrente n. 16/8 sia effettivamente maturato un saldo debitore illegittimo o meno. In un secondo ed eventuale momento, poi, si potrà verificare se effettivamente la somma mutuata sia confluita su detto conto, viste le contestazioni sollevate in corso di giudizio.
Orbene, sul punto il consulente tecnico d'ufficio ha evidenziato che “risulta depositato l'atto
notarile di apertura di credito ipotecario con allegato il relativo contratto di conto corrente che nei
campi da compilare a mano non risulta leggibile ed inoltre, anche nel caso specifico, risultano
mancanti, agli atti del fascicolo, la maggior parte degli estratti conto (circa otto mesi su dodici).
Infatti, per ogni anno, risulta depositato l'ultimo mese di ogni trimestre, con allegato il relativo
riassunto a scalare, che invece si riferisce all'intero trimestre”.
Pertanto, anche nel caso in esame (come per il rapporto n. 2595) non sono note le condizioni contrattuali relative al rapporto di conto corrente.
Nonostante tale premessa, il consulente tecnico d'ufficio ha rideterminato il saldo del rapporto intercorso tra l'attrice e Banco di Napoli, anche ricorrendo alle condizioni pattuite per il rapporto di apertura di credito. E tuttavia, il ctu avrebbe dovuto verificare l'effettivo rispetto di tali condizioni -
non rispetto a tutte le operazioni compiute in conto corrente, bensì – limitatamente a quelle derivante dall'apertura di credito.
Stante la mancanza degli estratti conto analitici, tuttavia, tale operazione non sarebbe stata possibile,
atteso che l'estratto scalare si limita a riepilogare i saldi del conto corrente, ma non consente di risalire alle singole operazioni.
Per l'effetto, anche in tal caso l'operazione di ricalcolo operata dal ctu non può essere condivisa in quanto, lo si ribadisce, siccome non sono note le condizioni contrattuali non è possibile nemmeno verificare la validità e la corretta esecuzione delle stesse.
Aggiungasi a tanto una ulteriore considerazione.
Anche a voler ragionare diversamente, va detto che parte attrice non ha dimostrato nel corso del giudizio che il mutuo sia stato stipulato proprio per estinguere il debito del conto corrente. Sin dalla citazione, nel dettaglio, l'attrice ha dedotto di averne fornito la prova documentale,
attraverso il deposito dell'estratto conto del 31.5.2003; inoltre, ha articolato una richiesta di prova testimoniale, e ha dedotto che la circostanza non sarebbe stata contestata dalla controparte, con quel che ne consegue ai sensi dell'art. 115 c.p.c..
Gli assunti dell'attrice non possono essere condivisi.
In primo luogo si evidenzia che in sede di operazioni peritali il ctu ha affermato di non aver rinvenuto agli atti di causa detto estratto conto né, del resto, il foliario indica espressamente il documento in esame tra quelli depositati, motivo per il quale il deposito effettuato in corso di causa
è tardivo, e dunque inammissibile.
Quanto alla richiesta di prova testimoniale, ammessa con ordinanza del 28.11.2024, pare sufficiente precisare che la parte attrice ha formulato espressa rinuncia all'espletamento del mezzo istruttorio
(cui non si è opposta la convenuta), a causa delle precarie condizioni di salute del teste.
Infine, quanto alla potenziale applicabilità del principio di non contestazione, questo scrivente si è
già espresso sul punto, affermando, da una parte, l'inoperatività del principio in esame, per essere il fatto storico (l'erogazione delle somme del mutuo sul conto corrente n. 16/8) estraneo alla sfera di conoscenza della Banca convenuta (per la semplice ragione che il contratto di cessione di ramo d'azienda è stato stipulato nel 2008, allorquando il rapporto era già esaurito), ma anche perché
quest'ultima ha preso posizione sul punto sin dalla comparsa di risposta (pagg. 33-34)
Ad ogni modo, non appare conferente il richiamo al principio in esame, che trova applicazione limitatamente ai fatti storici sottesi alle domande ed eccezioni, ma non alle questioni attinenti lo svolgimento del processo, quali, in ipotesi, il deposito – o meno – di un documento (Cass. n. 21403
del 6.7.2022).
Per i motivi appena evidenziati non vi è prova che l'attrice abbia depositato tale documento nel termine di legge (ovvero, entro la memoria istruttoria n. 2). Ne discende che il deposito effettuato in corso di causa è inammissibile, che non vi è prova che esso sia confluito sul conto corrente n. 16/8, e conseguentemente che le vicende di quest'ultimo possano condizionare l'esito del contratto di mutuo.
In ragione delle considerazioni che precedono, anche la domanda di ripetizione va rigettata.
Ogni altra questione, pur proposta dalle parti in causa, rimane assorbita nella presente decisione.
Visto l'esito del giudizio, tenuto conto della oggettiva incertezza delle circostanze in fatto emerse in corso di causa (cfr. sul punto Cass. n. 24234 del 29.11.2016), letto l'art. 92 c.p.c. nella formulazione che consegue all'intervento della Corte Costituzionale (sentenza 77/2018), le spese di lite, ivi comprese quelle di ctu, vanno integralmente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nola in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, così provvede:
- Rigetta le domande di parte attrice per i motivi di cui in parte motiva;
- Compensa integralmente le spese di lite;
- Pone le spese della ctu a carico di tutte le parti in causa, in solido tra loro.
Così deciso in Nola, 8.7.2025
Il Giudice
(dott. Antonio Tufano) 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
2014 a seguito dell'integrale pagamento delle rate.