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Sentenza 16 maggio 2025
Sentenza 16 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 16/05/2025, n. 630 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 630 |
| Data del deposito : | 16 maggio 2025 |
Testo completo
N. V.G. 7855/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BRESCIA
- SEZIONE TERZA CIVILE- riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
GUSTAVO NANNI Presidente relatore
CLAUDIA GHERI Giudice
ANDREA MARCHESI Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA NON DEFINITIVA nella causa iscritta al n. v.g. 7855/2025 promossa da:
(c.f. ), con l'avv. Vittorio Tolasi Parte_1 C.F._1
e
(c.f. ), con l'avv. Francesca Borsadoli Parte_2 C.F._2
RICORRENTI
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO
Oggetto: separazione e divorzio a conclusioni congiunte.
Conclusioni: i ricorrenti si riportano alle condizioni di seguito trascritte, da intendersi parte integrante della presente sentenza.
“1) I ricorrenti condurranno vite separate con l'obbligo del reciproco rispetto, precisando al riguardo di non avere reciproche ragioni di doglianza in ordine a qualsiasi atto o fatto intercorso tra loro in vigenza del matrimonio, rilasciandosi comunque la più ampia e reciproca liberatoria e definitiva quietanza in ordine ai medesimi atti o fatti;
2) i figli minori e restano congiuntamente affidati a entrambi i genitori, con Per_1 Persona_2
residenza e collocazione prevalente presso la madre che si impegna a trasferire la Parte_2 residenza e il domicilio proprio e dei figli nell'abitazione di proprietà di in Orzinuovi Parte_1
(BS), viale Piave 23 nel condominio denominato “Machina del Gias”, nota alle parti perché in passato già abitata dal nucleo familiare. Il trasferimento della famiglia nella suddetta abitazione è avvenuto in data 30 aprile 2025 e pertanto non residuano obbligazioni reciproche ai sensi del presente punto, salvo il perfezionamento del trasferimento di residenza dei minori presso i competenti uffici comunali.
3) L'abitazione di Orzinuovi, viale Piave 23, inserita nel condominio denominato “Machina del Gias” destinata a essere la nuova residenza dei figli minori, resta assegnata a loro e alla madre, che provvederà alla trascrizione dell'assegnazione e avrà diritto di abitarvi finché i figli saranno economicamente autosufficienti, con l'onere di non farne la sede di relazioni affettive e/o di convivenza con terze persone. Le utenze domestiche, le spese condominiali e in genere le spese ordinarie della suddetta abitazione restano a carico della signora restando inteso che Parte_2
il contributo del signor a tali spese resta compreso nel regime di mantenimento ordinario Parte_1 dei figli disciplinato ai successivi punti da 9 a 12. Il garage dell'abitazione resta in uso al signor Pt_1
per il tempo necessario - comunque non oltre il termine del 30 giugno 2025 - a reperire altra collocazione per le cose di sua proprietà ivi conservate, venendo poi assegnato all'uso familiare nello stesso regime della casa, nelle more del trasferimento la signora potrà comunque parcheggiarvi Pt_2
l'automobile. Si riportano di seguito e per i fini di cui al presente punto gli estremi catastali degli immobili assegnati ai minori e alla madre: (i) quanto all'abitazione: Catasto Urbano del Comune di
Orzinuovi, Sezione NCT, Fg.16, Mappali 79 sub 56, S1-1, - Categoria A/2, Classe 5 - Vani 4; (ii) quanto all'autorimessa: Catasto Urbano del Comune di Orzinuovi, Sezione NCT, Fg.16, Mapp.79 sub 27, Piano S1,- Cat.C/6, - Classe 4 - mq 16.
4) Nell'ambito del regime di affido condiviso sopra concordato, il padre potrà vedere e tenere con sé
i figli ogni volta che lo desidereranno, previa intesa con la madre e compatibilmente con i loro impegni. Il padre frequenterà comunque i figli osservando il seguente calendario, che consente a entrambi i genitori almeno due serate libere per sé al mese:
a) il martedì e il mercoledì di ogni settimana, andando a prelevare i figli a scuola o al grest (ore 16.30)
e sino alla cena compresa, dopo la quale li riaccompagnerà alla casa di abitazione entro le ore 20.30;
b) a fine settimana alterni, iniziando dal primo fine settimana successivo alla sottoscrizione del presente ricorso, dal sabato alle 12.45 alla domenica sera compresa la cena con riaccompagnamento presso la casa di abitazione entro le ore 20.30;
c) nei fine settimana in cui i minori sono con la madre, il padre li terrà con sé anche il venerdì, andando a prelevarli alla scuola o al grest (16.30), fino alla cena, dopo la quale li riaccompagnerà alla casa di abitazione entro le ore 20.30;
d) festività alternate di anno in anno tra i genitori in funzione degli orari di lavoro di entrambi ma conservando il calendario ordinario, salvo intese e specificando che, compatibilmente con gli orari di lavoro, nelle festività di competenza del signor egli preleverà i figli dalle ore 13.00 Parte_1
riaccompagnandoli agli orari previsti dal calendario;
e) due settimane anche non consecutive durante il periodo estivo da concordarsi tra i genitori entro il
30 maggio di ogni anno, fermo l'impegno a contribuire in misura paritaria al GREST estivo che i figli attendono ogni anno, compatibilmente con la tenera età della bambina che ad oggi non permette la gestione esclusiva da parte del padre per periodi prolungati.
5) Le Parti concordano che i pernottamenti dei figli presso il padre previsti dal suddetto calendario abbiano inizio previo reperimento di altra abitazione per sé da parte di indicativamente Parte_1 entro l'avvio del nuovo anno scolastico dei figli e comunque, anche qualora non trovasse abitazione, non oltre il mese di settembre 2025. Si intende che, sino al prossimo mese di settembre allorchè inizierà il pernottamento dei figli presso il padre, nei fine settimana di sua competenza il signor Pt_1
riconsegnerà i minori alla madre dopo la cena entro le ore 20.30 del giorno del sabato, andando a riprenderli la domenica mattina entro le ore 9.30 e salvo diversa intesa, restando fermo l'impegno del signor a introdurre, gradatamente e ove possibile, il pernottamento almeno del proprio figlio Pt_1
presso di sé anche prima del termine concordato a settembre 2025. Per_1
6) In ragione della tenera età di e del suo attaccamento alla figura materna, la sua frequentazione Per_2
autonoma con il padre sarà introdotta gradatamente e al settembre 2025 pernotterà regolarmente dal padre come il fratello. A tal fine, per il termine di sei mesi decorrenti dalla sottoscrizione del presente ricorso, la madre si rende disponibile, in caso di bisogno e salvi i suoi impegni lavorativi, a riprendere con sé la figlia qualora questa desideri stare con lei durante il periodo di collocamento presso il padre, in particolare nella giornata della domenica. In ogni caso, in ragione della perdurante abitudine della bambina di dormire con la madre nel letto coniugale, il suo pernottamento presso il padre verrà introdotto gradualmente e a partire dal termine del corrente anno d'asilo, onde non interferire con la sua normale frequenza dell'istituto.
7) Il regime di frequentazione suddetto potrà subire variazioni secondo eventuali intese assunte di comune accordo dai ricorrenti e compatibilmente con il rispettivo orario di lavoro, che quanto a prevede l'ingresso al luogo di lavoro presso l'impresa Cascina Tezze in Torre Parte_1
Pallavicina (BG) le 4.30 ogni mattina della settimana salvo un giorno nel weekend (in cui lavora a week end alternati o il sabato dalle 6 alle 12 o la domenica dalle 6 alle 9.30) e quanto ad Parte_2
prevede orari variabili, in linea di massima con il giorno del lunedì non lavorativo, martedì con
[...]
orario pomeridiano 12/19, mercoledì alternati ogni 2 tra mattino e pomeriggio, giovedì mattino dalla
8,30/15 venerdì e sabato alternati 8,30/15 o 12/19.
8) Solo al fine di rendere possibile il rispetto degli impegni assunti con il presente ricorso con particolare riferimento alla gestione dei figli, i genitori mantengono disponibile alla comunicazione reciproca via messaggio le rispettive utenze cellulari reciprocamente note, con l'impegno reciproco a: i) limitare al minimo indispensabile la comunicazione con tale mezzo;
ii) mantenere un linguaggio civile e corretto nella comunicazione e iii) riscontrare la comunicazione nel più breve tempo possibile.
Rimane inteso che il contatto telefonico diretto, ove strettamente necessario, avverrà nei limiti del possibile e salvo urgenze, comunque previo contatto via messaggio. Il genitore non collocatario avrà comunque facoltà di parlare telefonicamente con i figli collocati presso l'altro genitore una volta al giorno, di preferenza all'ora di cena e per non oltre mezz'ora, comunque previo contatto via messaggio al genitore collocatario e preferibilmente mediante collegamento IPhone con il cellulare che verrà all'uopo consegnato ai bambini per il tempo necessario alle chiamate.
9) Quanto al regime economico, le Parti hanno tenuto conto della rispettiva situazione patrimoniale e capacità reddituale nonché del dovere di contribuire al mantenimento della prole in misura paritaria secondo le rispettive capacità economiche. In ragione di ciò, il signor contribuirà al Parte_1 mantenimento dei figli minori versando ogni mese la somma di €. 370 (trecentosettanta/00), rivalutabile di anno in anno secondo l'indice di inflazione misurato da ISTAT e ciò in ragione dell'attribuzione ai figli con facoltà d'uso per la madre convivente dell'immobile di Orzinuovi, viale
Piave, che ha un effettivo valore di locazione pari ad oggi ad almeno a €. 450 mensili. Il pagamento dell'assegno decorre a far tempo dall'insediamento della signora nell'abitazione di Orzinuovi, Pt_2
viale Piave 27.
10) L'assegno unico familiare resta integralmente incassato dal signor come sinora Parte_1 avvenuto, e con l'impegno a destinare interamente tali somme, come pure sinora avvenuto, al pagamento delle rette scolastiche e della mensa scolastica dei figli, cosicché i genitori continuino a dividere in parti uguali tra loro l'eccedenza di costo mensile non coperta dall'erogazione pubblica. A tal fine rimane concordato che il signor anticiperà gli esborsi mensilmente dovuti alle Parte_1
scuole e che, previa documentazione degli stessi esborsi e degli importi ricevuti da a Parte_1
titolo di assegno familiare, la signora resti obbligata a rifondere al signor la sola Parte_2 Pt_1
metà di sua competenza del costo eccedente. Le Parti concordano che i figli continueranno nella frequenza delle scuole dell'Istituto Comprensivo “Sacra Famiglia” di Orzinuovi, che attualmente li impegna, sino al termine della classe terza media di entrambi, salvo che l'interesse dei minori renda necessario il loro trasferimento presso altri istituti che, in tal caso, saranno individuati di comune accordo dai genitori. I ricorrenti concordano sin da ora che, dall'anno successivo al venir meno dei costi di iscrizione scolastica di entrambi i figli presso le scuole attualmente frequentate, l'assegno unico familiare venga tra loro diviso secondo la rispettiva spettanza di legge e quindi per la metà ciascuno. 11) Le detrazioni fiscali per carico di famiglia, ove spettanti, restano come al presente godute nella misura del 100% dal signor salve le spese effettivamente sostenute dalla signora Parte_1 Pt_2
che saranno detratte dalla sua dichiarazione dei redditi.
12) I genitori concordano che le spese straordinarie per i figli saranno sostenute in ragione del 50% a carico del padre e del 50% a carico della madre, secondo il protocollo d'intesa sul regime delle spese non comprese nell'assegno di mantenimento, sottoscritto tra il Tribunale di Brescia e l'Ordine degli avvocati di Brescia in data 14 luglio 2016 che viene di seguito esposto:
A) SPESE MEDICHE: A1) spese che non richiedono il preventivo accordo tra coniugi: - visite specialistiche prescritte dal medico curante;
- cure dentistiche presso strutture pubbliche;
- trattamenti erogati dal Servizio Sanitario Nazionale prescritti dal medico curante;
- ticket sanitari. A2) spese che necessitano del preventivo accordo tra coniugi: - cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche;
- cure termali e fisioterapiche;
- farmaci particolari. In relazione alle spese di natura medico-assistenziale, le Parti precisano e concordano che il figlio proseguirà le cure dentistiche in corso presso lo Per_1
studio del dr. di Orzinuovi (BS), con rinuncia del signor a chiedere Persona_3 Parte_1
la rifusione o comunque la condivisione di quelle sinora sostenute da lui in via esclusiva. Eventuali spese future saranno disciplinate secondo le regole del Protocollo sottoscritto tra il Tribunale di
Brescia e l'Ordine degli avvocati di Brescia in data 14 luglio 2016 e le parti saranno libere di scegliere il medico cui rivolgersi.
B) SPESE PER L'ISTRUZIONE B1) spese che non richiedono il preventivo accordo tra coniugi: - tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici;
- libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno;
- gite scolastiche senza pernottamento;
- trasporto pubblico;
B2) spese che necessitano del preventivo accordo tra coniugi: - tasse scolastiche e universitarie richieste da istituti privati;
- corsi di specializzazione;
- gite scolastiche con pernottamento;
- corsi di recupero e lezioni private;
- alloggio presso la sede universitaria;
B3) spese extrascolastiche che non richiedono il preventivo accordo: - tempo prolungato, pre-scuola e dopo scuola. Le Parti concordano che i figli continueranno a frequentare, nella forma del c.d. “tempo prolungato” attualmente utilizzata, l'istituto scolastico Sacra Famiglia di Orzinuovi (BS) via Milano 75 presso cui sono iscritti e ciò sino al termine della classe terza media. I relativi costi restano a carico dei genitori in misura paritaria tra loro nella disciplina indicata al precedente punto 10.
C) ALTRE SPESE, che richiedono il preventivo accordo tra i coniugi: - attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature;
- corsi di lingua straniera;
- viaggi e vacanze;
Le Parti concordano che i costi delle attività sportive attualmente svolte da (calcio e nuoto) restino anche per il Per_1
futuro a integrale carico del signor Parte_1 D) SPESE PER LA CUSTODIA PROLE MINORENNE che non richiedono il preventivo accordo:
D1) spese di custodia dei figli minorenni (baby-sitter) rese necessarie per impegni lavorativi di entrambi i genitori, in caso di malattia del genitore affidatario in mancanza di parenti disponibili o di altre alternative gratuite;
D2) centro ricreativo estivo e gruppo estivo. Le Parti concordano che i figli continueranno a frequentare il GREST che li ha già impegnati negli scorsi anni, con impegno a sostenerne in misura paritaria le spese. Tutte le suddette spese straordinarie, salvo quanto sopra precisato dovranno essere: a) documentate;
b) suddivise tra i genitori in ragione del 50% ciascuno;
c) corrisposte al genitore che le anticipa entro 15 giorni dalla richiesta documentata.
13) Il conto corrente cointestato attualmente utilizzato per le spese di famiglia e sinora alimentato in via esclusiva da continuerà a essere utilizzato per le spese familiari sino all'esaurimento Parte_1
delle somme giacenti, venendo poi estinto.
14) I ricorrenti dichiarano di essere economicamente autosufficienti e di avere autonome e sufficienti fonte di reddito, rinunciando reciprocamente a ogni forma di attribuzione economica a titolo di assegno di mantenimento.
15) I ricorrenti prestano reciproco consenso alla permanenza dei figli sui documenti dei genitori validi per l'espatrio con impegno al rinnovo del consenso ove necessario.
16) I ricorrenti rinunciano altresì e sin da ora all'impugnazione della sentenza che disponga la separazione personale con omologazione degli accordi di cui sopra e alla successiva sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio.”
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Le parti in data 18/09/2021 hanno contratto matrimonio, trascritto presso il registro dello stato civile del Comune di Orzinuovi (atto n. 11, parte II, serie A).
Con ricorso congiunto depositato il 11/04/2025, i coniugi hanno espresso la volontà di separarsi e hanno rinunciato al tentativo di conciliazione, a fronte dell'intollerabilità della convivenza.
Il Tribunale prende atto dell'accordo delle parti, conforme alla legge ed all'interesse della prole, che, dunque, può essere recepito.
Nulla osta, quindi, all'omologazione della separazione.
Si dà atto che le parti rinunciano all'impugnazione della sentenza.
I ricorrenti hanno, peraltro, contestualmente chiesto la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio. Omologata la separazione, la causa deve essere, dunque, rimessa al giudice relatore, che provvederà -decorsi sei mesi dalla data di comparizione dei coniugi e, quindi, dalla scadenza del termine di deposito delle note ex art. 127 ter, comma 5, c.p.c.- ad acquisire la dichiarazione dei ricorrenti di non volersi riconciliare ex art. 2 l. n. 898/70, nonché la dichiarazione di conferma delle condizioni inerenti, per l'appunto, alla cessazione degli effetti civili del matrimonio, che potranno essere modificate nei limiti di cui all'art. 473 bis 19, comma 2, c.p.c.
Il Tribunale provvede, pertanto, con separata ordinanza alla rimessione in istruttoria per la prosecuzione del giudizio ai fini del divorzio.
P.Q.M.
Il Tribunale, non definitivamente pronunciando, visti gli artt. 473 bis.49 e 473 bis.51 c.p.c., omologa la separazione consensuale dei coniugi in conformità alle condizioni menzionate in epigrafe;
ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto di procedere all'annotazione della presente sentenza. dispone con separata ordinanza la rimessione della causa avanti al giudice relatore per il divorzio.
Brescia, 15/05/2025.
Il presidente est.
Gustavo Nanni
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BRESCIA
- SEZIONE TERZA CIVILE- riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
GUSTAVO NANNI Presidente relatore
CLAUDIA GHERI Giudice
ANDREA MARCHESI Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA NON DEFINITIVA nella causa iscritta al n. v.g. 7855/2025 promossa da:
(c.f. ), con l'avv. Vittorio Tolasi Parte_1 C.F._1
e
(c.f. ), con l'avv. Francesca Borsadoli Parte_2 C.F._2
RICORRENTI
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO
Oggetto: separazione e divorzio a conclusioni congiunte.
Conclusioni: i ricorrenti si riportano alle condizioni di seguito trascritte, da intendersi parte integrante della presente sentenza.
“1) I ricorrenti condurranno vite separate con l'obbligo del reciproco rispetto, precisando al riguardo di non avere reciproche ragioni di doglianza in ordine a qualsiasi atto o fatto intercorso tra loro in vigenza del matrimonio, rilasciandosi comunque la più ampia e reciproca liberatoria e definitiva quietanza in ordine ai medesimi atti o fatti;
2) i figli minori e restano congiuntamente affidati a entrambi i genitori, con Per_1 Persona_2
residenza e collocazione prevalente presso la madre che si impegna a trasferire la Parte_2 residenza e il domicilio proprio e dei figli nell'abitazione di proprietà di in Orzinuovi Parte_1
(BS), viale Piave 23 nel condominio denominato “Machina del Gias”, nota alle parti perché in passato già abitata dal nucleo familiare. Il trasferimento della famiglia nella suddetta abitazione è avvenuto in data 30 aprile 2025 e pertanto non residuano obbligazioni reciproche ai sensi del presente punto, salvo il perfezionamento del trasferimento di residenza dei minori presso i competenti uffici comunali.
3) L'abitazione di Orzinuovi, viale Piave 23, inserita nel condominio denominato “Machina del Gias” destinata a essere la nuova residenza dei figli minori, resta assegnata a loro e alla madre, che provvederà alla trascrizione dell'assegnazione e avrà diritto di abitarvi finché i figli saranno economicamente autosufficienti, con l'onere di non farne la sede di relazioni affettive e/o di convivenza con terze persone. Le utenze domestiche, le spese condominiali e in genere le spese ordinarie della suddetta abitazione restano a carico della signora restando inteso che Parte_2
il contributo del signor a tali spese resta compreso nel regime di mantenimento ordinario Parte_1 dei figli disciplinato ai successivi punti da 9 a 12. Il garage dell'abitazione resta in uso al signor Pt_1
per il tempo necessario - comunque non oltre il termine del 30 giugno 2025 - a reperire altra collocazione per le cose di sua proprietà ivi conservate, venendo poi assegnato all'uso familiare nello stesso regime della casa, nelle more del trasferimento la signora potrà comunque parcheggiarvi Pt_2
l'automobile. Si riportano di seguito e per i fini di cui al presente punto gli estremi catastali degli immobili assegnati ai minori e alla madre: (i) quanto all'abitazione: Catasto Urbano del Comune di
Orzinuovi, Sezione NCT, Fg.16, Mappali 79 sub 56, S1-1, - Categoria A/2, Classe 5 - Vani 4; (ii) quanto all'autorimessa: Catasto Urbano del Comune di Orzinuovi, Sezione NCT, Fg.16, Mapp.79 sub 27, Piano S1,- Cat.C/6, - Classe 4 - mq 16.
4) Nell'ambito del regime di affido condiviso sopra concordato, il padre potrà vedere e tenere con sé
i figli ogni volta che lo desidereranno, previa intesa con la madre e compatibilmente con i loro impegni. Il padre frequenterà comunque i figli osservando il seguente calendario, che consente a entrambi i genitori almeno due serate libere per sé al mese:
a) il martedì e il mercoledì di ogni settimana, andando a prelevare i figli a scuola o al grest (ore 16.30)
e sino alla cena compresa, dopo la quale li riaccompagnerà alla casa di abitazione entro le ore 20.30;
b) a fine settimana alterni, iniziando dal primo fine settimana successivo alla sottoscrizione del presente ricorso, dal sabato alle 12.45 alla domenica sera compresa la cena con riaccompagnamento presso la casa di abitazione entro le ore 20.30;
c) nei fine settimana in cui i minori sono con la madre, il padre li terrà con sé anche il venerdì, andando a prelevarli alla scuola o al grest (16.30), fino alla cena, dopo la quale li riaccompagnerà alla casa di abitazione entro le ore 20.30;
d) festività alternate di anno in anno tra i genitori in funzione degli orari di lavoro di entrambi ma conservando il calendario ordinario, salvo intese e specificando che, compatibilmente con gli orari di lavoro, nelle festività di competenza del signor egli preleverà i figli dalle ore 13.00 Parte_1
riaccompagnandoli agli orari previsti dal calendario;
e) due settimane anche non consecutive durante il periodo estivo da concordarsi tra i genitori entro il
30 maggio di ogni anno, fermo l'impegno a contribuire in misura paritaria al GREST estivo che i figli attendono ogni anno, compatibilmente con la tenera età della bambina che ad oggi non permette la gestione esclusiva da parte del padre per periodi prolungati.
5) Le Parti concordano che i pernottamenti dei figli presso il padre previsti dal suddetto calendario abbiano inizio previo reperimento di altra abitazione per sé da parte di indicativamente Parte_1 entro l'avvio del nuovo anno scolastico dei figli e comunque, anche qualora non trovasse abitazione, non oltre il mese di settembre 2025. Si intende che, sino al prossimo mese di settembre allorchè inizierà il pernottamento dei figli presso il padre, nei fine settimana di sua competenza il signor Pt_1
riconsegnerà i minori alla madre dopo la cena entro le ore 20.30 del giorno del sabato, andando a riprenderli la domenica mattina entro le ore 9.30 e salvo diversa intesa, restando fermo l'impegno del signor a introdurre, gradatamente e ove possibile, il pernottamento almeno del proprio figlio Pt_1
presso di sé anche prima del termine concordato a settembre 2025. Per_1
6) In ragione della tenera età di e del suo attaccamento alla figura materna, la sua frequentazione Per_2
autonoma con il padre sarà introdotta gradatamente e al settembre 2025 pernotterà regolarmente dal padre come il fratello. A tal fine, per il termine di sei mesi decorrenti dalla sottoscrizione del presente ricorso, la madre si rende disponibile, in caso di bisogno e salvi i suoi impegni lavorativi, a riprendere con sé la figlia qualora questa desideri stare con lei durante il periodo di collocamento presso il padre, in particolare nella giornata della domenica. In ogni caso, in ragione della perdurante abitudine della bambina di dormire con la madre nel letto coniugale, il suo pernottamento presso il padre verrà introdotto gradualmente e a partire dal termine del corrente anno d'asilo, onde non interferire con la sua normale frequenza dell'istituto.
7) Il regime di frequentazione suddetto potrà subire variazioni secondo eventuali intese assunte di comune accordo dai ricorrenti e compatibilmente con il rispettivo orario di lavoro, che quanto a prevede l'ingresso al luogo di lavoro presso l'impresa Cascina Tezze in Torre Parte_1
Pallavicina (BG) le 4.30 ogni mattina della settimana salvo un giorno nel weekend (in cui lavora a week end alternati o il sabato dalle 6 alle 12 o la domenica dalle 6 alle 9.30) e quanto ad Parte_2
prevede orari variabili, in linea di massima con il giorno del lunedì non lavorativo, martedì con
[...]
orario pomeridiano 12/19, mercoledì alternati ogni 2 tra mattino e pomeriggio, giovedì mattino dalla
8,30/15 venerdì e sabato alternati 8,30/15 o 12/19.
8) Solo al fine di rendere possibile il rispetto degli impegni assunti con il presente ricorso con particolare riferimento alla gestione dei figli, i genitori mantengono disponibile alla comunicazione reciproca via messaggio le rispettive utenze cellulari reciprocamente note, con l'impegno reciproco a: i) limitare al minimo indispensabile la comunicazione con tale mezzo;
ii) mantenere un linguaggio civile e corretto nella comunicazione e iii) riscontrare la comunicazione nel più breve tempo possibile.
Rimane inteso che il contatto telefonico diretto, ove strettamente necessario, avverrà nei limiti del possibile e salvo urgenze, comunque previo contatto via messaggio. Il genitore non collocatario avrà comunque facoltà di parlare telefonicamente con i figli collocati presso l'altro genitore una volta al giorno, di preferenza all'ora di cena e per non oltre mezz'ora, comunque previo contatto via messaggio al genitore collocatario e preferibilmente mediante collegamento IPhone con il cellulare che verrà all'uopo consegnato ai bambini per il tempo necessario alle chiamate.
9) Quanto al regime economico, le Parti hanno tenuto conto della rispettiva situazione patrimoniale e capacità reddituale nonché del dovere di contribuire al mantenimento della prole in misura paritaria secondo le rispettive capacità economiche. In ragione di ciò, il signor contribuirà al Parte_1 mantenimento dei figli minori versando ogni mese la somma di €. 370 (trecentosettanta/00), rivalutabile di anno in anno secondo l'indice di inflazione misurato da ISTAT e ciò in ragione dell'attribuzione ai figli con facoltà d'uso per la madre convivente dell'immobile di Orzinuovi, viale
Piave, che ha un effettivo valore di locazione pari ad oggi ad almeno a €. 450 mensili. Il pagamento dell'assegno decorre a far tempo dall'insediamento della signora nell'abitazione di Orzinuovi, Pt_2
viale Piave 27.
10) L'assegno unico familiare resta integralmente incassato dal signor come sinora Parte_1 avvenuto, e con l'impegno a destinare interamente tali somme, come pure sinora avvenuto, al pagamento delle rette scolastiche e della mensa scolastica dei figli, cosicché i genitori continuino a dividere in parti uguali tra loro l'eccedenza di costo mensile non coperta dall'erogazione pubblica. A tal fine rimane concordato che il signor anticiperà gli esborsi mensilmente dovuti alle Parte_1
scuole e che, previa documentazione degli stessi esborsi e degli importi ricevuti da a Parte_1
titolo di assegno familiare, la signora resti obbligata a rifondere al signor la sola Parte_2 Pt_1
metà di sua competenza del costo eccedente. Le Parti concordano che i figli continueranno nella frequenza delle scuole dell'Istituto Comprensivo “Sacra Famiglia” di Orzinuovi, che attualmente li impegna, sino al termine della classe terza media di entrambi, salvo che l'interesse dei minori renda necessario il loro trasferimento presso altri istituti che, in tal caso, saranno individuati di comune accordo dai genitori. I ricorrenti concordano sin da ora che, dall'anno successivo al venir meno dei costi di iscrizione scolastica di entrambi i figli presso le scuole attualmente frequentate, l'assegno unico familiare venga tra loro diviso secondo la rispettiva spettanza di legge e quindi per la metà ciascuno. 11) Le detrazioni fiscali per carico di famiglia, ove spettanti, restano come al presente godute nella misura del 100% dal signor salve le spese effettivamente sostenute dalla signora Parte_1 Pt_2
che saranno detratte dalla sua dichiarazione dei redditi.
12) I genitori concordano che le spese straordinarie per i figli saranno sostenute in ragione del 50% a carico del padre e del 50% a carico della madre, secondo il protocollo d'intesa sul regime delle spese non comprese nell'assegno di mantenimento, sottoscritto tra il Tribunale di Brescia e l'Ordine degli avvocati di Brescia in data 14 luglio 2016 che viene di seguito esposto:
A) SPESE MEDICHE: A1) spese che non richiedono il preventivo accordo tra coniugi: - visite specialistiche prescritte dal medico curante;
- cure dentistiche presso strutture pubbliche;
- trattamenti erogati dal Servizio Sanitario Nazionale prescritti dal medico curante;
- ticket sanitari. A2) spese che necessitano del preventivo accordo tra coniugi: - cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche;
- cure termali e fisioterapiche;
- farmaci particolari. In relazione alle spese di natura medico-assistenziale, le Parti precisano e concordano che il figlio proseguirà le cure dentistiche in corso presso lo Per_1
studio del dr. di Orzinuovi (BS), con rinuncia del signor a chiedere Persona_3 Parte_1
la rifusione o comunque la condivisione di quelle sinora sostenute da lui in via esclusiva. Eventuali spese future saranno disciplinate secondo le regole del Protocollo sottoscritto tra il Tribunale di
Brescia e l'Ordine degli avvocati di Brescia in data 14 luglio 2016 e le parti saranno libere di scegliere il medico cui rivolgersi.
B) SPESE PER L'ISTRUZIONE B1) spese che non richiedono il preventivo accordo tra coniugi: - tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici;
- libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno;
- gite scolastiche senza pernottamento;
- trasporto pubblico;
B2) spese che necessitano del preventivo accordo tra coniugi: - tasse scolastiche e universitarie richieste da istituti privati;
- corsi di specializzazione;
- gite scolastiche con pernottamento;
- corsi di recupero e lezioni private;
- alloggio presso la sede universitaria;
B3) spese extrascolastiche che non richiedono il preventivo accordo: - tempo prolungato, pre-scuola e dopo scuola. Le Parti concordano che i figli continueranno a frequentare, nella forma del c.d. “tempo prolungato” attualmente utilizzata, l'istituto scolastico Sacra Famiglia di Orzinuovi (BS) via Milano 75 presso cui sono iscritti e ciò sino al termine della classe terza media. I relativi costi restano a carico dei genitori in misura paritaria tra loro nella disciplina indicata al precedente punto 10.
C) ALTRE SPESE, che richiedono il preventivo accordo tra i coniugi: - attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature;
- corsi di lingua straniera;
- viaggi e vacanze;
Le Parti concordano che i costi delle attività sportive attualmente svolte da (calcio e nuoto) restino anche per il Per_1
futuro a integrale carico del signor Parte_1 D) SPESE PER LA CUSTODIA PROLE MINORENNE che non richiedono il preventivo accordo:
D1) spese di custodia dei figli minorenni (baby-sitter) rese necessarie per impegni lavorativi di entrambi i genitori, in caso di malattia del genitore affidatario in mancanza di parenti disponibili o di altre alternative gratuite;
D2) centro ricreativo estivo e gruppo estivo. Le Parti concordano che i figli continueranno a frequentare il GREST che li ha già impegnati negli scorsi anni, con impegno a sostenerne in misura paritaria le spese. Tutte le suddette spese straordinarie, salvo quanto sopra precisato dovranno essere: a) documentate;
b) suddivise tra i genitori in ragione del 50% ciascuno;
c) corrisposte al genitore che le anticipa entro 15 giorni dalla richiesta documentata.
13) Il conto corrente cointestato attualmente utilizzato per le spese di famiglia e sinora alimentato in via esclusiva da continuerà a essere utilizzato per le spese familiari sino all'esaurimento Parte_1
delle somme giacenti, venendo poi estinto.
14) I ricorrenti dichiarano di essere economicamente autosufficienti e di avere autonome e sufficienti fonte di reddito, rinunciando reciprocamente a ogni forma di attribuzione economica a titolo di assegno di mantenimento.
15) I ricorrenti prestano reciproco consenso alla permanenza dei figli sui documenti dei genitori validi per l'espatrio con impegno al rinnovo del consenso ove necessario.
16) I ricorrenti rinunciano altresì e sin da ora all'impugnazione della sentenza che disponga la separazione personale con omologazione degli accordi di cui sopra e alla successiva sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio.”
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Le parti in data 18/09/2021 hanno contratto matrimonio, trascritto presso il registro dello stato civile del Comune di Orzinuovi (atto n. 11, parte II, serie A).
Con ricorso congiunto depositato il 11/04/2025, i coniugi hanno espresso la volontà di separarsi e hanno rinunciato al tentativo di conciliazione, a fronte dell'intollerabilità della convivenza.
Il Tribunale prende atto dell'accordo delle parti, conforme alla legge ed all'interesse della prole, che, dunque, può essere recepito.
Nulla osta, quindi, all'omologazione della separazione.
Si dà atto che le parti rinunciano all'impugnazione della sentenza.
I ricorrenti hanno, peraltro, contestualmente chiesto la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio. Omologata la separazione, la causa deve essere, dunque, rimessa al giudice relatore, che provvederà -decorsi sei mesi dalla data di comparizione dei coniugi e, quindi, dalla scadenza del termine di deposito delle note ex art. 127 ter, comma 5, c.p.c.- ad acquisire la dichiarazione dei ricorrenti di non volersi riconciliare ex art. 2 l. n. 898/70, nonché la dichiarazione di conferma delle condizioni inerenti, per l'appunto, alla cessazione degli effetti civili del matrimonio, che potranno essere modificate nei limiti di cui all'art. 473 bis 19, comma 2, c.p.c.
Il Tribunale provvede, pertanto, con separata ordinanza alla rimessione in istruttoria per la prosecuzione del giudizio ai fini del divorzio.
P.Q.M.
Il Tribunale, non definitivamente pronunciando, visti gli artt. 473 bis.49 e 473 bis.51 c.p.c., omologa la separazione consensuale dei coniugi in conformità alle condizioni menzionate in epigrafe;
ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto di procedere all'annotazione della presente sentenza. dispone con separata ordinanza la rimessione della causa avanti al giudice relatore per il divorzio.
Brescia, 15/05/2025.
Il presidente est.
Gustavo Nanni