TRIB
Sentenza 17 ottobre 2025
Sentenza 17 ottobre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 17/10/2025, n. 2353 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 2353 |
| Data del deposito : | 17 ottobre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI MESSINA
SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro dott.ssa Roberta Rando, in esito allo scambio di note scritte, sostitutive dell'udienza del 16/10/2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 4549/2022 R.G., instaurata da
, cod. fisc. , nato l'[...] a [...] ed ivi Parte_1 C.F._1
elettivamente domiciliato presso lo studio legale dell'avv. Francesco Micali, dal quale è rappresentato e difeso giusta procura in atti ricorrente nei confronti di
, in persona del Presidente pro-tempore, con Controparte_1
sede in Roma, cod. fisc. , elettivamente domiciliato in Messina presso gli Uffici P.IVA_1 distrettuali dell'Avvocatura, rappresentato e difeso dagli avv.ti ON Lamanna e
ON RI del ruolo professionale
resistente
Avente ad oggetto: recupero d'indebito
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Esami degli atti di causa.
Con ricorso depositato in cancelleria in data 01/09/2022, ha adito il Parte_1
Tribunale di Messina, in funzione di Giudice del lavoro per sentire dichiarare l'illegittimità della trattenuta operata dall' per la somma di € 8.158,73 sugli arretrati dell'assegno di CP_2
invalidità. Rappresentava che l con missiva del 19/12/2018, gli comunicava la liquidazione della CP_2
prestazione e che l'ammontare degli arretrati, calcolati per il periodo compreso tra l'01/06/2015 e il 31/01/2019, era di € 15.766,73.
Tuttavia, in sede di accredito della prestazione, avvenuto a maggio 2019, gli era stata liquidata esclusivamente la minor somma di € 7.608,00.
Parte ricorrente rappresentava la violazione dell'art. 53 della Legge n. 88/1989 (che in tema di prestazioni obbligatorie stabilisce la ripetibilità dell'erogazione solo in caso di dolo del percipiente), appellandosi al principio di pignorabilità parziale di un quinto (operante anche con riguardo gli arretrati di pensione), lamentava il difetto di motivazione del provvedimento e l'errata trattenuta effettuata a titolo Irpef, perché calcolata su un'aliquota sbagliata.
Chiedeva, pertanto, nel merito di ritenere illegittima la trattenuta effettuata dall CP_2 dichiarando non dovuta la somma di € 8.158,73, in via subordinata consentirne la pignorabilità nei limiti di un quinto della pensione mensile lorda, con vittoria di spese e compensi del giudizio da distrarsi.
Resisteva all'azione l'Ente previdenziale, il quale – riportandosi al cedolino del mese di maggio 2019, in all. 10 memoria – assumeva che la somma dovuta era stata decurtata:
- di € 3.543,45 per ritenute irpef,
- di € 2.412,30, relativo ad un quinto dell'indebito assistenziale di € 11.340,00,
- di € 2.412,30, nella misura di un quinto del debito di € 8.887,98 del ricorrente nei confronti di IT IC spa.
Con note del 23/3/23, il ricorrente affermava che controparte lamentava un difetto di giurisdizione.
Ritualmente instaurato il contraddittorio e depositate le note a trattazione scritta, il procedimento viene deciso come segue.
2. Esami dei presupposti per il diritto.
Si osserva come sia destituita di fondamento l'eccezione di difetto di motivazione dell'atto impugnato ex art. 3 Legge n. 241/1990, essendo le trattenute (benchè non comunicate col provvedimento di liquidazione del 19/12/2018, in all. 1 memoria) correttamente indicate nel cedolino del mese di maggio 2019 (v. all. 10 memoria). Invero il provvedimento di recupero degli assegni d'invalidità non dovuti per il superamento dei limiti di Legge per gli anni dal 2003 al 2007, veniva già comunicato al ricorrente in data
06/04/2011 (v. all. 20 memoria) senza seguire contestazione.
Tantè, sulla effettiva sussistenza dell'indebito assistenziale non è sorta contestazione alcuna.
Per quanto concerne la legittimità della richiesta di recupero, in tema di indebito assistenziale
è consentita la ripetibilità delle somme indebitamente percepite se vi è il dolo del percipiente,
Nel caso in oggetto, il dolo del ricorrente nella percezione della prestazione di invalidità civile si desume dal superamento dei requisiti reddituali previsti dalla Legge relativamente agli anni
2003-2007.
In tal caso l'indebito assistenziale abilita l'ente erogatore alla ripetizione delle somme versate.
L'importo dovuto è stato correttamente trattenuto in compensazione nella misura di un quinto, facendo salvo il trattamento minimo di pensione, affinchè il pensionato non venga ulteriormente danneggiato per il fatto che la somma - finalmente riconosciutagli e liquidatagli a titolo di arretrati pensionistici - non sia interamente pignorata o trattenuta (ex Cass. civ., sez. lav., n. 9001/2003).
Peraltro, non può che affermarsi la legittimità dell'ulteriore trattenuta mensile di € 2.412,30 per il debito del ricorrente nei confronti di IT IC SP (v. all. 21 memoria).
Gli arretrati venivano ulteriormente decurtati dell'importo di € 3.543,45 per ritenute erariali calcolati sugli arretrati corrisposti (calcolati sulla base dell'aliquota del 22,47%, inferiore all'aliquota minima del 23%, v. prospetto p. 9 ricorso).
Tanto premesso, il ricorso è respinto.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in favore dell' resistente come da CP_3 dispositivo, secondo i parametri di cui al d.m. n. 55/2014, aggiornato al d.m. n. 147/2022, tenuto conto della natura e del valore (8.158,73 ) della controversia, delle fasi espletate e della durata del procedimento.
P.Q.M.
II Tribunale, nella persona del Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando nel giudizio CP_ promosso dalla ricorrente nei confronti dell' in persona del Legale Rappresentante pro- tempore, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così provvede:
1) Rigetta il ricorso;
2) Condanna al pagamento delle spese giudiziali in favore dell' Parte_1 CP_2
che liquida in € 2695,00 oltre accessori di legge, per compensi professionali.
Così deciso in Messina, il 17/10/2025.
IL GIUDICE
Dott.ssa Roberta Rando