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Sentenza 12 maggio 2025
Sentenza 12 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 12/05/2025, n. 478 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 478 |
| Data del deposito : | 12 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VENEZIA
SECONDA SEZIONE CIVILE
N. 53/2025 V.G.
Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Alessandro Cabianca Presidente ed estensore dott. Matteo Del Vesco Giudice dott. Vincenzo Ciliberti Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento n. 53/2025 V.G. promosso da c.f. ) Parte_1 C.F._1
e
(c.f. ) Parte_2 C.F._2
rappresentati, difesi e domiciliati come da mandato in atti e con l'intervento del Pubblico Ministero, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Venezia,
In punto: scioglimento del matrimonio
Il Giudice delegato, lette le note di trattazione scritta depositate ex art. 127 ter e 473-bis. 51 c.p.c. in sostituzione dell'udienza del 16/04/2025 si è riservato di riferire al Collegio sulle seguenti conclusioni: per i ricorrenti congiuntamente, come da ricorso e confermate nelle note di trattazione scritta depositate il 21/02/2025 e 27/03/2025 in sostituzione dell'udienza del 16/04/2025, che di seguito si riproducono: “1) dichiarare lo scioglimento del matrimonio civile contratto in Cazzano di Tramigna (VR) in data 29.06.1991 tra i signori e , Anno 1991, Parte I, Serie I, n. 2, ordinando all'Ufficiale di Stato Civile del Parte_2 Parte_1
predetto comune di procedere all'annotazione dell'emananda sentenza;
2) dare atto che i coniugi hanno già risolto tra loro ogni pregressa questione di natura economico-patrimoniale e quindi nulla più hanno a pretendere l'uno dall'altra;
3) dare atto che le parti rinunciano all'impugnazione dell'emananda sentenza, prestandovi acquiescenza;
4) il sig. verserà, a titolo di una tantum, la somma di € 10.000,00 a mezzo assegno circolare che sarà consegnato Pt_2
alla sig.ra al momento del deposito delle note scritte in sostituzione dell'udienza presidenziale. Pt_1
5) spese del presente giudizio interamente compensate tra le parti;
6) le parti si dichiarano entrambe soddisfatte delle predette condizioni che accettano e sottoscrivono”.
Per il PM intervenuto: “accoglimento del ricorso in relazione alla domanda di cui all'oggetto”
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con il ricorso in epigrafe descritto i ricorrenti esponevano che, dopo aver in data 29/06/1991 contratto matrimonio in Cazzano di Tramigna (VR), era tra loro intervenuta separazione personale protrattasi ininterrottamente per sei mesi a far tempo dall'avvenuta comparizione avanti il Presidente del Tribunale nella procedura di separazione consensuale.
Tanto premesso, i ricorrenti proponevano congiuntamente – sulla base dei presupposti di legge –
domanda diretta alla dichiarazione di scioglimento del matrimonio, indicando le condizioni inerenti alla pronuncia.
E di tali conclusioni essi hanno chiesto concordemente l'accoglimento nelle note di trattazione scritta depositate il 21/02/2025 e 27/03/2025 in sostituzione dell'udienza del 16/04/2025 fissata per la comparizione avanti al Giudice delegato.
Il Pubblico Ministero, intervenuto nel processo, ha concluso come in epigrafe.
La domanda, congiuntamente proposta dai ricorrenti, va accolta.
Sussistono infatti nel caso di specie tutti i presupposti di cui agli articoli 2 e 3 n. 2, lett b), della legge n.
898/1970 e successive modificazioni, essendo anche incontestato che la separazione si è protratta ininterrottamente per sei mesi a far tempo dall'avvenuta comparizione avanti il Presidente del Tribunale nella procedura di separazione consensuale.
Il che comprova, all'evidenza, il definitivo dissolvimento della comunione spirituale e materiale tra i coniugi e l'impossibilità di ricostruire la loro unione.
Poiché la domanda indica compiutamente le condizioni inerenti al regolamento dei reciproci interessi e la previsione dell'assegno una tantum che il sig. verserà alla sig.ra appare equa, non potrà Pt_2 Pt_1
che andare accolta con le conseguenti annotazioni di legge.
P.Q.M.
- Dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto in data 29/06/1991 tra Parte_1
e , matrimonio trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di Parte_2
Cazzano di Tramigna (VR), al n. 2, parte I, serie I, dell'anno 1991;
- ordina all'Ufficiale dello Stato civile del predetto Comune di annotare la presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio, al suo passaggio in giudicato;
- ratifica le conclusioni tutte esposte dai ricorrenti nella loro domanda e da intendersi qui integralmente riprodotte;
- compensa fra le parti le spese del giudizio.
Così deciso in Venezia, nella Camera di Consiglio del 24/04/2025
Il Presidente estensore
Dott. Alessandro Cabianca
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VENEZIA
SECONDA SEZIONE CIVILE
N. 53/2025 V.G.
Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Alessandro Cabianca Presidente ed estensore dott. Matteo Del Vesco Giudice dott. Vincenzo Ciliberti Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento n. 53/2025 V.G. promosso da c.f. ) Parte_1 C.F._1
e
(c.f. ) Parte_2 C.F._2
rappresentati, difesi e domiciliati come da mandato in atti e con l'intervento del Pubblico Ministero, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Venezia,
In punto: scioglimento del matrimonio
Il Giudice delegato, lette le note di trattazione scritta depositate ex art. 127 ter e 473-bis. 51 c.p.c. in sostituzione dell'udienza del 16/04/2025 si è riservato di riferire al Collegio sulle seguenti conclusioni: per i ricorrenti congiuntamente, come da ricorso e confermate nelle note di trattazione scritta depositate il 21/02/2025 e 27/03/2025 in sostituzione dell'udienza del 16/04/2025, che di seguito si riproducono: “1) dichiarare lo scioglimento del matrimonio civile contratto in Cazzano di Tramigna (VR) in data 29.06.1991 tra i signori e , Anno 1991, Parte I, Serie I, n. 2, ordinando all'Ufficiale di Stato Civile del Parte_2 Parte_1
predetto comune di procedere all'annotazione dell'emananda sentenza;
2) dare atto che i coniugi hanno già risolto tra loro ogni pregressa questione di natura economico-patrimoniale e quindi nulla più hanno a pretendere l'uno dall'altra;
3) dare atto che le parti rinunciano all'impugnazione dell'emananda sentenza, prestandovi acquiescenza;
4) il sig. verserà, a titolo di una tantum, la somma di € 10.000,00 a mezzo assegno circolare che sarà consegnato Pt_2
alla sig.ra al momento del deposito delle note scritte in sostituzione dell'udienza presidenziale. Pt_1
5) spese del presente giudizio interamente compensate tra le parti;
6) le parti si dichiarano entrambe soddisfatte delle predette condizioni che accettano e sottoscrivono”.
Per il PM intervenuto: “accoglimento del ricorso in relazione alla domanda di cui all'oggetto”
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con il ricorso in epigrafe descritto i ricorrenti esponevano che, dopo aver in data 29/06/1991 contratto matrimonio in Cazzano di Tramigna (VR), era tra loro intervenuta separazione personale protrattasi ininterrottamente per sei mesi a far tempo dall'avvenuta comparizione avanti il Presidente del Tribunale nella procedura di separazione consensuale.
Tanto premesso, i ricorrenti proponevano congiuntamente – sulla base dei presupposti di legge –
domanda diretta alla dichiarazione di scioglimento del matrimonio, indicando le condizioni inerenti alla pronuncia.
E di tali conclusioni essi hanno chiesto concordemente l'accoglimento nelle note di trattazione scritta depositate il 21/02/2025 e 27/03/2025 in sostituzione dell'udienza del 16/04/2025 fissata per la comparizione avanti al Giudice delegato.
Il Pubblico Ministero, intervenuto nel processo, ha concluso come in epigrafe.
La domanda, congiuntamente proposta dai ricorrenti, va accolta.
Sussistono infatti nel caso di specie tutti i presupposti di cui agli articoli 2 e 3 n. 2, lett b), della legge n.
898/1970 e successive modificazioni, essendo anche incontestato che la separazione si è protratta ininterrottamente per sei mesi a far tempo dall'avvenuta comparizione avanti il Presidente del Tribunale nella procedura di separazione consensuale.
Il che comprova, all'evidenza, il definitivo dissolvimento della comunione spirituale e materiale tra i coniugi e l'impossibilità di ricostruire la loro unione.
Poiché la domanda indica compiutamente le condizioni inerenti al regolamento dei reciproci interessi e la previsione dell'assegno una tantum che il sig. verserà alla sig.ra appare equa, non potrà Pt_2 Pt_1
che andare accolta con le conseguenti annotazioni di legge.
P.Q.M.
- Dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto in data 29/06/1991 tra Parte_1
e , matrimonio trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di Parte_2
Cazzano di Tramigna (VR), al n. 2, parte I, serie I, dell'anno 1991;
- ordina all'Ufficiale dello Stato civile del predetto Comune di annotare la presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio, al suo passaggio in giudicato;
- ratifica le conclusioni tutte esposte dai ricorrenti nella loro domanda e da intendersi qui integralmente riprodotte;
- compensa fra le parti le spese del giudizio.
Così deciso in Venezia, nella Camera di Consiglio del 24/04/2025
Il Presidente estensore
Dott. Alessandro Cabianca