Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Catanzaro, sez. II, sentenza 16/02/2026, n. 442
CGT1
Sentenza 16 febbraio 2026

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  • Rigettato
    Prescrizione delle somme asseritamente dovute

    La Corte rileva che le cartelle di pagamento sono state tutte regolarmente e tempestivamente notificate. Pertanto, sono precluse le censure relative ad atti presupposti regolarmente notificati. Il ricorrente è decaduto dal termine per impugnare le suddette cartelle, pertanto gli sono precluse anche le censure inerenti alla prescrizione del credito.

  • Accolto
    Prescrizione diritti camerali

    La Corte rileva che la Camera di Commercio, pur correttamente chiamata in giudizio, non si è costituita. Pertanto, l'eccezione di prescrizione trova fondamento, atteso il termine quinquennale di prescrizione al quale tali diritti risultano assoggettati.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Catanzaro, sez. II, sentenza 16/02/2026, n. 442
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Catanzaro
    Numero : 442
    Data del deposito : 16 febbraio 2026

    Testo completo