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Sentenza 30 settembre 2025
Sentenza 30 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 30/09/2025, n. 1486 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 1486 |
| Data del deposito : | 30 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CAGLIARI
Così composto:
Dott. Giorgio Latti Presidente
Dott. Mario Farina Giudice
Dott. Chiara Mazzaroppi Giudice rel.
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile in primo grado, iscritta al N. 6037 del ruolo generale dell'anno 2023
TRA
, CF: nata a [...] il [...], elettivamente Parte_1 C.F._1
domiciliata in Cagliari presso lo studio dell'Avv. Carlitria Bellu, che la rappresenta e difende giusta procura in atti
-RICORRENTE-
E
, CF: , nato a [...] l'[...] Controparte_1 C.F._2
ed elettivamente domiciliato in Cagliari presso lo studio dell'Avv. Giampaolo Pisano, che lo rappresenta e difende giusta procura in atti
-RESISTENTE-
E
Procuratore della repubblica presso il Tribunale di Cagliari
-INTERVENUTO PER LEGGE-
Oggetto: cessazione degli effetti civili del matrimonio
Conclusioni: per la ricorrente: “Voglia il Tribunale Ill.mo:
1 1) pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in RR il 22 dicembre
1985 trascritto al n. 19 parte II S.A. del registro dei matrimoni di quel Comune ordinando al competente ufficiale dello stato civile di compiere le opportune annotazioni;
2) dare atto che le parti sono economicamente autonome e che nulla è reciprocamente dovuto a titolo di assegno divorzile;
3) confermare la revoca dell'assegnazione del domicilio coniugale al CP_1
4) Con vittoria di spese ed onorari”.
Per il resistente: “Voglia il Tribunale ill.mo:
1) Dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato con rito concordatario tra i
Sig.ri e , trascritto nei registri di stato civile del comune di Controparte_1 Parte_1
Cagliari, all'atto n. 19, parte II, serie A, anno 1985, in regime della comunione dei beni, ordinando al Conservatore la trascrizione nei relativi registri di stato civile;
2) Rigettare l'avversa domanda di assegnazione dell'immobile ad uso abitativo sito in Pula (CA),
Via Mozart, 18, alla Sig.ra in quanto infondata in fatto e diritto;
Pt_1
3) Dare atto che le parti sono economicamente autonome e che pertanto nulla è reciprocamente dovuto a titolo di assegno divorzile;
4) Dichiarare l'inammissibilità dell'avversa domanda di assegno di mantenimento in favore della
Sig.ra ovvero rigettarla in quanto infondata in fatto e diritto;
Pt_1
5) Confermare la revoca dell'obbligo paterno di contribuzione al mantenimento del figlio Per_1
[...]
6) Dichiarare inammissibile l'avversa domanda risarcitoria, ovvero rigettarla in quanto infondata in fatto e diritto;
7) Con vittoria di spese e compensi professionali di lite, da distrarsi in favore dello scrivente
Legale, quale procuratore antistatario.”
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 13.09.2023, ha domandato la pronuncia della Parte_1
cessazione degli effettivi civili del matrimonio contratto con in RR Controparte_2
(CA) il 22.12.1985, precisando che i coniugi si erano separati con decreto di omologa del
18.12.2019 prevedendo l'assegnazione della casa coniugale al in attesa della vendita. CP_1
2 Ha dedotto, in particolare: che dall'unione coniugale sono nati due figli, (18.09.1989) Per_2
economicamente indipendente e (20.05.1999), maggiorenne ma non economicamente Per_1
indipendente e con lei convivente;
che in sede di separazione era stato previsto il collocamento di presso il padre e di presso la madre;
che, malgrado l'accordo raggiunto in sede di Per_2 Per_1
separazione, il resistente non aveva collaborato per la vendita della casa coniugale;
che, a seguito della separazione, si era momentaneamente collocata assieme al figlio presso l'abitazione Per_1
della famiglia d'origine, tuttavia non adeguata alle esigenze del ragazzo.
Ha, dunque, domandato, l'assegnazione della casa coniugale, la condanna del resistente alla corresponsione di un contributo per il mantenimento del figlio e la determinazione del danno risarcibile in suo favore per l'opposizione da parte del “alla realizzazione della condizione CP_1
della separazione preveduta al capo 4 del verbale omologato”.
costituitosi in giudizio, ha aderito alla domanda volta ad ottenere la Controparte_1
pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio, negando le circostanze poste dalla controparte a fondamento della domanda risarcitoria.
Ha, inoltre, eccepito il difetto di legittimazione della ricorrente a domandare un contributo per il mantenimento del figlio, avendo le parti, in sede di separazione, previsto la corresponsione diretta delle somme al ragazzo.
Quanto al merito, ha negato la sussistenza dei presupposti per il riconoscimento di un assegno di mantenimento in favore del figlio, atteso che lo stesso aveva da tempo abbandonato gli studi ed era sprovvisto di occupazione per sua colpa.
Ha, dunque, domandato la revoca dell'obbligo posto a suo carico per il mantenimento del figlio e la conferma dell'assegnazione in suo favore della casa coniugale.
Con provvedimento del 28.05.2024, il giudice, ritenuto insussistente il diritto del figlio delle parti ad ottenere un contributo per il suo mantenimento, ha disposto che nessun assegno fosse dovuto dal resistente e, difettando il presupposto della convivenza con figli maggiorenni ma non economicamente indipendenti, ha rigettato le reciproche domande volte ad ottenere l'assegnazione della casa coniugale.
3 Nelle note trasmesse per l'udienza dell'8.11.2024, la ricorrente ha domandato la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio e la conferma della revoca dell'assegnazione della casa coniugale al resistente, rinunciando alle ulteriori domande.
Con provvedimento del 3.05.2025 la causa è stata rimessa al collegio per la decisione.
La domanda volta ad ottenere la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio ha fondamento giuridico e deve essere accolta.
Risulta provato dall'estratto dell'atto di matrimonio che e Parte_1 Controparte_1
hanno contratto matrimonio in RR (CA) il 22.12.1985.
I coniugi si sono separati a seguito di decreto di omologa emesso dal Tribunale di Cagliari in data
18.12.2019 e da questa data, come affermato dalle parti, non è stata più ripresa la convivenza.
Opera, peraltro, in mancanza di eccezione da parte del convenuto, la presunzione legale che la separazione sia stata ininterrotta.
Dunque, dalla separazione alla data di proposizione della presente procedura è scorso il tempo prescritto dall'art. 3 comma 3, legge 898/70, che evidenzia il venir meno della comunione materiale e spirituale tra i coniugi.
A ciò consegue la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra Pt_1
e .
[...] Controparte_2
Con riferimento alle ulteriori domande, stante l'espressa rinuncia da parte della ricorrente, nulla deve essere statuito.
Con riferimento all'assegnazione della casa coniugale, non essendo intervenute modifiche rispetto allo stato di fatto sussistente al momento dell'assunzione dei provvedimenti provvisori ed urgenti, e non avendo il resistente espressamente rinunciato a tale domanda né sussistendo elementi dai quali si possa desumere inequivocabilmente il venire meno del suo interesse a coltivare la domanda
(Cass. 12756/2024), deve confermarsi il rigetto della domanda difettando il presupposto della convivenza con figli minorenni o maggiorenni ma non economicamente indipendenti.
Le spese, liquidate come in dispositivo tenuto conto della limitata attività istruttoria, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il tribunale definitivamente pronunciando così provvede:
4 • Pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato il 22.12.1985 in RR (CA) tra nata a [...] il [...] e nato Parte_1 Controparte_1
a UX (SU) il 08.08.1956, trascritto negli atti dello stato civile del comune di RR, anno 1985, parte II, serie A, n.19;
• ordina all'ufficiale dello stato civile del Comune di RR alle conseguenti annotazioni di legge a margine del citato atto;
• rigetta la domanda di assegnazione della casa coniugale in favore del resistente;
• condanna a rifondere a le spese del presente procedimento, Controparte_1 Parte_1
liquidate in complessivi € 3.897,00 (€ 919,00 per la fase di studio, € 777,00 per la fase introduttiva,
€ 500,00 per la fase istruttoria, € 1.701,00 per la fase decisionale), oltre quanto altro dovuto per legge.
Così deciso in Cagliari nella camera di consiglio del 25.09.2025.
Il giudice rel.
Dott. Chiara Mazzaroppi
Il presidente
Dott. Giorgio Latti
5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CAGLIARI
Così composto:
Dott. Giorgio Latti Presidente
Dott. Mario Farina Giudice
Dott. Chiara Mazzaroppi Giudice rel.
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile in primo grado, iscritta al N. 6037 del ruolo generale dell'anno 2023
TRA
, CF: nata a [...] il [...], elettivamente Parte_1 C.F._1
domiciliata in Cagliari presso lo studio dell'Avv. Carlitria Bellu, che la rappresenta e difende giusta procura in atti
-RICORRENTE-
E
, CF: , nato a [...] l'[...] Controparte_1 C.F._2
ed elettivamente domiciliato in Cagliari presso lo studio dell'Avv. Giampaolo Pisano, che lo rappresenta e difende giusta procura in atti
-RESISTENTE-
E
Procuratore della repubblica presso il Tribunale di Cagliari
-INTERVENUTO PER LEGGE-
Oggetto: cessazione degli effetti civili del matrimonio
Conclusioni: per la ricorrente: “Voglia il Tribunale Ill.mo:
1 1) pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in RR il 22 dicembre
1985 trascritto al n. 19 parte II S.A. del registro dei matrimoni di quel Comune ordinando al competente ufficiale dello stato civile di compiere le opportune annotazioni;
2) dare atto che le parti sono economicamente autonome e che nulla è reciprocamente dovuto a titolo di assegno divorzile;
3) confermare la revoca dell'assegnazione del domicilio coniugale al CP_1
4) Con vittoria di spese ed onorari”.
Per il resistente: “Voglia il Tribunale ill.mo:
1) Dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato con rito concordatario tra i
Sig.ri e , trascritto nei registri di stato civile del comune di Controparte_1 Parte_1
Cagliari, all'atto n. 19, parte II, serie A, anno 1985, in regime della comunione dei beni, ordinando al Conservatore la trascrizione nei relativi registri di stato civile;
2) Rigettare l'avversa domanda di assegnazione dell'immobile ad uso abitativo sito in Pula (CA),
Via Mozart, 18, alla Sig.ra in quanto infondata in fatto e diritto;
Pt_1
3) Dare atto che le parti sono economicamente autonome e che pertanto nulla è reciprocamente dovuto a titolo di assegno divorzile;
4) Dichiarare l'inammissibilità dell'avversa domanda di assegno di mantenimento in favore della
Sig.ra ovvero rigettarla in quanto infondata in fatto e diritto;
Pt_1
5) Confermare la revoca dell'obbligo paterno di contribuzione al mantenimento del figlio Per_1
[...]
6) Dichiarare inammissibile l'avversa domanda risarcitoria, ovvero rigettarla in quanto infondata in fatto e diritto;
7) Con vittoria di spese e compensi professionali di lite, da distrarsi in favore dello scrivente
Legale, quale procuratore antistatario.”
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 13.09.2023, ha domandato la pronuncia della Parte_1
cessazione degli effettivi civili del matrimonio contratto con in RR Controparte_2
(CA) il 22.12.1985, precisando che i coniugi si erano separati con decreto di omologa del
18.12.2019 prevedendo l'assegnazione della casa coniugale al in attesa della vendita. CP_1
2 Ha dedotto, in particolare: che dall'unione coniugale sono nati due figli, (18.09.1989) Per_2
economicamente indipendente e (20.05.1999), maggiorenne ma non economicamente Per_1
indipendente e con lei convivente;
che in sede di separazione era stato previsto il collocamento di presso il padre e di presso la madre;
che, malgrado l'accordo raggiunto in sede di Per_2 Per_1
separazione, il resistente non aveva collaborato per la vendita della casa coniugale;
che, a seguito della separazione, si era momentaneamente collocata assieme al figlio presso l'abitazione Per_1
della famiglia d'origine, tuttavia non adeguata alle esigenze del ragazzo.
Ha, dunque, domandato, l'assegnazione della casa coniugale, la condanna del resistente alla corresponsione di un contributo per il mantenimento del figlio e la determinazione del danno risarcibile in suo favore per l'opposizione da parte del “alla realizzazione della condizione CP_1
della separazione preveduta al capo 4 del verbale omologato”.
costituitosi in giudizio, ha aderito alla domanda volta ad ottenere la Controparte_1
pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio, negando le circostanze poste dalla controparte a fondamento della domanda risarcitoria.
Ha, inoltre, eccepito il difetto di legittimazione della ricorrente a domandare un contributo per il mantenimento del figlio, avendo le parti, in sede di separazione, previsto la corresponsione diretta delle somme al ragazzo.
Quanto al merito, ha negato la sussistenza dei presupposti per il riconoscimento di un assegno di mantenimento in favore del figlio, atteso che lo stesso aveva da tempo abbandonato gli studi ed era sprovvisto di occupazione per sua colpa.
Ha, dunque, domandato la revoca dell'obbligo posto a suo carico per il mantenimento del figlio e la conferma dell'assegnazione in suo favore della casa coniugale.
Con provvedimento del 28.05.2024, il giudice, ritenuto insussistente il diritto del figlio delle parti ad ottenere un contributo per il suo mantenimento, ha disposto che nessun assegno fosse dovuto dal resistente e, difettando il presupposto della convivenza con figli maggiorenni ma non economicamente indipendenti, ha rigettato le reciproche domande volte ad ottenere l'assegnazione della casa coniugale.
3 Nelle note trasmesse per l'udienza dell'8.11.2024, la ricorrente ha domandato la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio e la conferma della revoca dell'assegnazione della casa coniugale al resistente, rinunciando alle ulteriori domande.
Con provvedimento del 3.05.2025 la causa è stata rimessa al collegio per la decisione.
La domanda volta ad ottenere la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio ha fondamento giuridico e deve essere accolta.
Risulta provato dall'estratto dell'atto di matrimonio che e Parte_1 Controparte_1
hanno contratto matrimonio in RR (CA) il 22.12.1985.
I coniugi si sono separati a seguito di decreto di omologa emesso dal Tribunale di Cagliari in data
18.12.2019 e da questa data, come affermato dalle parti, non è stata più ripresa la convivenza.
Opera, peraltro, in mancanza di eccezione da parte del convenuto, la presunzione legale che la separazione sia stata ininterrotta.
Dunque, dalla separazione alla data di proposizione della presente procedura è scorso il tempo prescritto dall'art. 3 comma 3, legge 898/70, che evidenzia il venir meno della comunione materiale e spirituale tra i coniugi.
A ciò consegue la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra Pt_1
e .
[...] Controparte_2
Con riferimento alle ulteriori domande, stante l'espressa rinuncia da parte della ricorrente, nulla deve essere statuito.
Con riferimento all'assegnazione della casa coniugale, non essendo intervenute modifiche rispetto allo stato di fatto sussistente al momento dell'assunzione dei provvedimenti provvisori ed urgenti, e non avendo il resistente espressamente rinunciato a tale domanda né sussistendo elementi dai quali si possa desumere inequivocabilmente il venire meno del suo interesse a coltivare la domanda
(Cass. 12756/2024), deve confermarsi il rigetto della domanda difettando il presupposto della convivenza con figli minorenni o maggiorenni ma non economicamente indipendenti.
Le spese, liquidate come in dispositivo tenuto conto della limitata attività istruttoria, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il tribunale definitivamente pronunciando così provvede:
4 • Pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato il 22.12.1985 in RR (CA) tra nata a [...] il [...] e nato Parte_1 Controparte_1
a UX (SU) il 08.08.1956, trascritto negli atti dello stato civile del comune di RR, anno 1985, parte II, serie A, n.19;
• ordina all'ufficiale dello stato civile del Comune di RR alle conseguenti annotazioni di legge a margine del citato atto;
• rigetta la domanda di assegnazione della casa coniugale in favore del resistente;
• condanna a rifondere a le spese del presente procedimento, Controparte_1 Parte_1
liquidate in complessivi € 3.897,00 (€ 919,00 per la fase di studio, € 777,00 per la fase introduttiva,
€ 500,00 per la fase istruttoria, € 1.701,00 per la fase decisionale), oltre quanto altro dovuto per legge.
Così deciso in Cagliari nella camera di consiglio del 25.09.2025.
Il giudice rel.
Dott. Chiara Mazzaroppi
Il presidente
Dott. Giorgio Latti
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