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Sentenza 26 giugno 2025
Sentenza 26 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Treviso, sentenza 26/06/2025, n. 754 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Treviso |
| Numero : | 754 |
| Data del deposito : | 26 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TREVISO
SEZIONE PRIMA CIVILE
N. 6297/2024 V.G.
Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti Magistrati: dott. Deli Luca Presidente dott.ssa Marina Righi Giudice dott.ssa LI IV Giudice relatore ed estensore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento ex art. 473 bis.51 cod. proc. civ. promosso con ricorso congiunto depositato in data
31/10/2024 da:
Parte_1
con l'avv. SPINA CHIARA
c.f.: C.F._1
e
Parte_2
con l'avv. SPINA CHIARA
c.f.: C.F._2
FATTO E DIRITTO
Con il ricorso in epigrafe riportato, le parti hanno richiesto congiuntamente al Tribunale di pronunciare
1 dapprima la separazione personale, prendendo atto degli accordi intervenuti tra le stesse, e successivamente – ai sensi dell'art. 473 bis.49 cod. proc. civ. – decorsi i termini di legge, lo scioglimento del matrimonio alle condizioni indicate in ricorso.
La separazione personale dei coniugi è stata quindi pronunciata con la sentenza n. 981/2024 pubblicata in data 6.12.2024.
Con contestuale ordinanza, il Collegio ha rimesso la causa in istruttoria per la domanda di divorzio, rinviando il procedimento a data successiva al decorso del termine semestrale.
I coniugi medesimi, mediante il deposito di note in sostituzione dell'udienza del 24.6.2025 ex art. 127 ter cod. proc. civ., hanno confermato la loro volontà espressa in ricorso.
Poiché la separazione personale dura dal 6.12.2024, data dell'ordinanza pronunciata in esito all'udienza celebrata ex art. 127 ter, e quindi per il periodo di tempo previsto dall'art. 3 L.1/12/1970 n. 898 e successive modifiche ed integrazioni;
poiché appare evidente che la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non può più essere ricostituita;
poiché le condizioni concordate tra le parti sono congrue, rispondono all'interesse della prole e non presentano profili di illegittimità; visto il parere del Pubblico Ministero;
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, così provvede: pronuncia lo scioglimento del matrimonio contratto dai coniugi (n. a Parte_1
TREVISO il 12/05/1974) e (n. a MONTEBELLUNA (TV) il 18/01/1983), Parte_2
matrimonio contratto il 22/06/2013 e iscritto al n. 14, Parte I, Anno 2013 del registro degli atti di matrimonio del Comune di VILLORBA alle seguenti condizioni: condizioni:
1) I coniugi vivranno separati con l'obbligo di reciproco rispetto.
2 2) L'affido del figli minori e sarà condiviso, con residenza presso la madre. Per_1 Per_2
3) Il padre terrà con sé i figli:
A) il lunedì ed il giovedì dal termine delle lezioni scolastiche alla ripresa delle stesse l'indomani mattina;
B) a fine settimana alternati con la moglie, a partire dalle ore 11,00 del sabato, quando si recherà a prenderli presso l'abitazione materna, sino al lunedì mattina all'inizio delle lezioni scolastiche;
C) il venerdì delle settimane in cui i minori trascorreranno il Weekend con la madre, dal termine delle lezioni scolastiche sino alle ore 11,00 del sabato, quando li accompagnerà presso l'abitazione materna;
D) ad anni alterni, per la settimana che va dal 23.12 al 30.12 o per quella che va dal 31.12. al 06.01, con impegno di entrambi i genitori, laddove non si rechino con i figli in luogo diverso da quello di residenza, di consentire all'altro di trascorrere con i figli una giornata durante la settimana di propria competenza;
E) nel giorno di Pasqua laddove abbia tenuto con sé i figli dal 31.12. al 06.01 ovvero nel giorno di Pasquetta laddove li abbia avuti con sé dal 23.12.al 30.12;
F) per due settimane (dal lunedì alla domenica), che dovranno essere non consecutive sino al compimento del dodicesimo anno di età della figlia e che dovranno essere concordate con la moglie entro il mese di aprile dell'anno di riferimento. Per_2
Analogamente la NO durante il periodo di vacanza scolastica estiva dei figli, li terrà con sé per due settimane, Pt_2
non consecutive sino al compimento del dodicesimo anno di età della figlia secondogenita, da concordare con il marito entro il mese di aprile dell'anno di riferimento;
G) il padre si occuperà, altresì, di accompagnare e ritirare i figli da scuola anche nei giorni di competenza materna (eccezion fatta, quanto a , per il mercoledì al termine delle lezioni), nei quali si recherà a prendere i minori presso l'abitazione Per_2
materna per condurli presso l'istituto scolastico da loro rispettivamente frequentato ed al termine delle lezioni li riaccompagnerà presso l'abitazione della madre o dei nonni paterni o materni.
4) I coniugi concordano e si impegnano a: intrattenere congiuntamente i rapporti con gli insegnanti e la scuola frequentata dai figli, nonché con la pediatra degli stessi, con impegno ad informare l'altro genitore nelle ipotesi in cui questi per impegni lavorativi sia impedito a partecipare a riunioni o visite. Tendenzialmente, il Signor si occuperà dei rapporti con Parte_1
la scuola e la pediatra da gestire nelle ore della mattina, mentre la NO di quelli che richiedano una gestione Pt_2
3 nelle ore pomeridiane;
garantire che, nei giorni in cui i figli sono presso ciascuno di loro, questi abbiano un contatto quotidiano con l'altro genitore a mezzo telefonata o videochiamata;
a far proseguire ai figli il percorso di iniziazione cristiana presso la
Parrocchia ove lo hanno iniziato e a far loro frequentare le ore di insegnamento di religione cattolica a scuola;
a far frequentare ai figli nei mesi di pausa scolastica estiva centri estivi o Grest;
a partecipare entrambi a cene e recite di fine anno scolastico o inerenti a corsi sportivi, ludici e ricreativi frequentati dai minori, salvo impedimento di quello tra di loro che secondo la calendarizzazione dei turni di responsabilità non avrebbe con sé i figli nel relativo giorno;
a rendersi disponibili a cambiamenti dei turni di responsabilità, che consentano all'altro genitore di trascorrere il suo compleanno in compagnia dei figli.
5) Il Signor verserà alla moglie, a titolo di concorso nel mantenimento dei figli, entro il giorno 5 del mese Parte_1
e con decorrenza dalla sottoscrizione del presente atto, assegno mensile di importo pari ad €. 125,00 per ciascuno (e, dunque, complessivamente €. 250,00), annualmente rivalutabili in base agli indici I.S.T.A.T.
6) I coniugi concordano che ciascuno di loro provvederà all'acquisto a proprie spese di un corredo stagionale di abbigliamento per i figli.
7) I genitori si faranno carico delle spese straordinarie relative ai figli nella misura del 50% ciascuno, mediante rimborso in favore di quello tra loro che le avrà anticipate.
Dovranno considerarsi spese straordinarie, alle quali i coniugi concorreranno nella misura della giusta metà ciascuno, quelle individuate nell'allegato E) del Protocollo per il Processo di Famiglia in uso presso il Tribunale di Treviso, nonché quelle per uscite scolastiche organizzate dalla scuola in ambito giornaliero, per la mensa scolastica, per il trasporto urbano, per la ricarica del cellulare e di baby sitter (doc. 10).
8) I Signori e si accordano affinché sia quest'ultima a far richiesta e a fruire Parte_1 Parte_2
dell'Assegno Unico per i figli (e/o di analoghi assegni) nella misura del 100%, mentre provvederanno ad effettuare le detrazioni fiscali per i figli a carico in ragione del 50% ciascuno.
9) I coniugi prestano sin d'ora reciproco assenso al rilascio e/o rinnovo dei documenti di identità validi all'espatrio dei figli e . Persona_3 Persona_4
10) I coniugi si danno atto di essere economicamente autosufficienti e di non avere, di conseguenza nulla a reciprocamente pretendere a titolo di mantenimento.
4 Dà atto che le parti hanno dichiarato di prestare acquiescenza all'emananda sentenza.
Ordina all'Ufficiale di Stato Civile di procedere all'annotazione della sentenza.
Così deciso in Treviso nella camera di consiglio del 24/06/2025.
Il Presidente dott. Deli Luca
Il Giudice rel. ed est. dott.ssa LI IV
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